NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
PROCEDURA PENALE: ARGOMENTI E DOMANDE
720 messaggi, letto 10472 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - Successiva >>
Da: Angela3 | 17/10/2011 11:43:39 |
Assurdo, ad uno hanno chiesto il segreto professionale, ma è una domanda possibile in diritto processuale penale? | |
Da: 1111 | 17/10/2011 11:46:06 |
si che è possibile.....rileva in merito alla testimonianza | |
Da: sandrone 83 | 17/10/2011 14:00:10 |
Esatto..è l'art. 200 c.p.p.: incompatibilità con l'ufficio testimoniale e riguarda i professionisti "qualificati" e, in misura più circoscritta, i giornalisti iscritt all'albo professionale!!! | |
Da: lollipop | 17/10/2011 16:54:14 |
certo é domanda specifica ma loro fanno domande specifiche! | |
Da: sandrone 83 | 18/10/2011 20:06:22 |
Ciao, mi aiutate a rivedere le notificazioni??? Dunque, in linea generale, vengono effettuate, nel corso del proc., dall'ufficiale giudiziario ovvero, se è il pm, a disporle anche dalla PG( ma solo per le attività di indagine delegate). POi si deve distinguere, nel caso di notifiche all'imputato, tra: 1- imputato in vinculis: la notifica va fatta nell'istituto di custodia; se l'imputato rifiuta di ricevere, va fatta al direttore dell'istituto; 2 a- Prima notifica indagato a piede libero reperibile: la prima notifica va fatta, a mani proprie presso i cd. luoghi di reperibilità( casa, ufficio); ovvero qualora ciò non risulti possibile, va lasciata al convivente o al portiere dello stabile; qualora questi soggetti rifiutano di ricevere, l'atto da notificare viene affisso presso la casa comunale,previo avviso sul portone del luogo di reperibilità. 2 b- Prima notifica indagato a piede libero irreperibile: in questo caso l'ufficiale giudiziario compila il verbale di vane ricerche; il giudice, se ritiene l'attività di ricerca dell'u.g., esaustiva emana decreto motivato di irreperibilità, provvedendo a nominare un difensore all'imputato che ne sia sprovvisto; le notifiche, in quest'ultimo caso, vanno fatte al difensore. PS: ovviamente tutta questa roba non vale se l'imputato-indagato ha, già, partecipato ad un atto del procedimento (per es. commarie informazioni o identificazione), perchè in tal caso, deve avere dichiarato domicilio ovvero eletto domicilio!! Mi sa che mi sono un pochino incasinato!!!MI spiegate in maniera più semplice???Ciao ciao | |
Da: lollipop | 18/10/2011 22:11:39 |
mi sembra che l'hai spiegate benissimo! | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Elo | 19/10/2011 08:49:40 |
Ciao Sandrone83 ce l'ho fattaaaa! E' andata benissimo per le domande guarda su orale roma 2011* le ho postate tutte li' anche delle materie diverse dalle mie. | |
Da: sandrone 83 | 19/10/2011 13:02:58 |
Grandissima Elo!!!!!Congratulazioni!!!!!!!!!Eri preparata e si vedeva!!!!Te lo sei proprio meritato!!!!!!!!!!!!!!!:):):) | |
Da: dig | 19/10/2011 13:07:55 |
scusate ma di procedura penale voi sapete anche tutte le competenze del tribunale in compos. collegiale o monocratico e della corte d'assise o del g.d.p. etc??? o in linea generale?? anche i motivi e lo svolgimento della ricusazione o dell'astensione o della rimessione lo fate nel dettaglio o no??? Grazie. | |
Da: lollipop | 19/10/2011 14:19:20 |
Ragazzi chi sa ripetermi l'esame delle parti con tutte le differenze tra i vari soggetti:esame imp concorrenti/esame collegati/testimonianza assistiva prima della sent irrevocabile/test assistita degli imputati giudicati?non riesco proprio a fissarli! | |
Da: elo per Sandrone83 | 19/10/2011 14:32:12 |
Grazie grazie Sandrone ed ora tocca a te, mi raccomando in bocca al lupooooooo! Ma quand'è che ce l'hai tu che non mi ricordo più? | |
Da: x lollipop | 19/10/2011 16:18:52 |
Bisogna distinguere due tipologie di esame delle parti: - l'esame ex art. 209, previsto in via generale; - l'esame ex art. 210 previsto per gli imputati in procedimenti connessi. L'esame delle parti ex art. 209 presente tre profili differenziali rispetto alla testimonianza: - le parti possono essere esaminati solo su loro richiesta o con il loro consenso; - non hanno l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità (salvo il delitto di simulazione di reato e calunnia); - se si sottopongono all'esame, possono tacere su singole domande, ma del loro silenzio ne è fatta menzione nel verbale. Il suddetto silenzio può essere quindi considerato come argomento di prova in merito alla loro poca credibilità. Una quarta differenza riguarda il solo imputato: questi può riferire il "sentito dire" senza essere vincolato agli stringenti limiti di utilizzabilità di cui all'art. 195 (testimonianza indiretta). Di conseguenza egli non è obbligato a indicare la fonte. Come già accennato, una disciplina peculiare è previsto per l'esame delle parti ex art. 210. - diversamente da quanto previsto dalle regole generali dell'art. 209, la persona imputata in un procedimento connesso è esaminata su richiesta di parte (o di ufficio se sono un teste di riferimento ai sensi dell'art. 195) ed hanno l'obbligo di presentarsi. In caso contrario, il giudice può disporre il loro accompagnamento coattivo; - sono obbligatoriamente assistiti da un difensore di fiducia il quale partecipa all'esame. Per tutto il resto, l'imputato in un procedimento connesso è esaminato seconde le regole generali previste per l'esame delle parti: è avvisato della facoltà di non rispondere, può mentire, può tacere | |
Da: lollipop | 19/10/2011 16:24:57 |
non so chi ha risposto na sei grande É che sul Tonini ci sono dieci pagine e dice mille cose:troppo complesso infatti!grazie grazie | |
Da: 1111 | 19/10/2011 16:30:39 |
Ho risposto io.....anch'io uso il tonini e su questo argomento è super confusionario...certo la descrizione fatta sopra è molto per linee generali ma alla fine se ci pensi non si può sapere tutto.....almeno cerchiamo di capire le linee generali | |
Da: lollipop | 19/10/2011 17:52:40 |
hai ragione 1111 io sono nel panico più totale davvero!devo cercare di stare più calma altrimenti non capisco più nulla e addio!di che cda sei? | |
Da: sandrone 83 | 19/10/2011 20:07:56 |
Ok. quindi sempre sulle linee generali, gli "esami" sono di tre tipologie: imputato (208), parti private(209), imputato connesso o collegato o coimputato (210)!!!Solo per l'ultima tipologia di soggetti vale l'assistenza del difensore e l'obbligo di presentarsi, pena l'accompagnamento coattivo!!!Giusto?? Una cosa, però: l'indagato/imputato può rifiutarsi di rendere sommarie informazioni alla PG e questa non può disporre il suo accompagnamento coattivo; invece il Pm lo può disporre l'accompagnamento coattivo per l'assunzione di informazioni??? Grazie in anticipo!!!!:) | |
Da: 1111 x lollipop | 20/10/2011 09:42:11 |
Cda palermo.......esame a breve...........paura..... | |
Da: Fras | 20/10/2011 10:33:24 |
...la confusione più totale si sta impossessando di me!! Se pm invita l'indagato a rendere interrogatorio e questi non si presenta senza addurre legittimo motivo, il pm ne dispone accompagnamento coattivo. Una volta davanti al pm, assistito da difensore e fatti i dovuti avvertimenti, l'indagato (magari accompagnato coattivamente) può avvalersi della facoltà di non rispondere. E' giusto??? O comincio a dare i numeri?? | |
Da: 1111 | 20/10/2011 11:04:23 |
giusto.... | |
Da: Ansia | 20/10/2011 11:51:53 |
però, se non sbaglio, il pm non può ordinare l'accompagnamento coattivo se non è a ciò autorizzato dal giudice | |
Da: Ansia | 20/10/2011 11:52:29 |
questo vale per l'indagato, non per tutti i possibili testimoni | |
Da: Fras | 20/10/2011 12:13:47 |
si si è vero, non ho pensato a scriverlo, ma sì è giusto... | |
Da: sandrone 83 | 20/10/2011 13:28:17 |
MMM...il pm l'accompagnamento coattivo lo può disporre anche in assenza d provvedimento autorizzativo del giudice!!! | |
Da: Fras | 20/10/2011 13:39:31 |
non nei confronti dell'imputato... art 376 cpp | |
Da: Fras | 20/10/2011 13:39:36 |
non nei confronti dell'imputato... art 376 cpp | |
Da: Fras | 20/10/2011 13:42:48 |
indagato... sorry | |
Da: sandrone 83 | 20/10/2011 14:09:09 |
Grazie Fras!!!hai ragione!!!!!:) | |
Da: Fras | 20/10/2011 14:50:03 |
figurati, capita talmente di rado... :'( | |
Da: Fras | 20/10/2011 16:17:22 |
Ragazzi scusate... vi riporto un periodo ripreso pari pari dal manuale Simone, qualcuno saprebbe illuminarmi a riguardo?? "Udienza camerale, talvolta impropriamente chiamata anch'essa preliminare, è quella tenuta dal G I P successivamente alla chiusura delle indagini prel ai fini della celebrazione dei riti speciali extradibat e cioè del patteggiamento e del giudizio abbreviato, che si concludono con una decisione di merito" Anche in altri punti dello stesso capitolo ribadisce che è il GIP a decidere su giudizio abbrev e patteggiamento. Mi confermate anche voi questa versione?? E' così?? Io credevo tutt'altro... | |
Da: 1111 | 20/10/2011 16:39:25 |
è il GUP | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - Successiva >>