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concorso DIRIGENTI AGENZIA ENTRATE
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Da: incredibile ...28/02/2012 19:57:25
prot. 2012/29013
Direzione Centrale del Personale
Disposizioni in materia di organizzazione interna
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto ed in
conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera n. 1/2012 del 20 febbraio 2012
DISPONE:
1. Istituzione dell'ufficio Legale
1.1. L'ufficio Contenzioso delle Direzioni Regionali è ridenominato ufficio Legale ed è collocato
alle dirette dipendenze del Direttore Regionale; conseguentemente, nelle Direzioni Regionali
di cui all'allegato n. 1 il settore Controlli, contenzioso e riscossione è ridenominato settore
Controlli e riscossione.
1.2. Nella Direzione Regionale del Molise è istituito, quale struttura di livello non dirigenziale,
l'ufficio Legale, al quale sono attribuite le competenze in materia di contenzioso già curate
dall'ufficio Controllo.
1.3. Nella Direzione Regionale della Valle d'Aosta l'area Legale è ridenominata ufficio Legale ed
è collocata alle dirette dipendenze del Direttore Regionale; le relative attribuzioni sono
espunte da quelle dell'ufficio Controlli. Nella medesima Direzione Regionale è soppressa
l'area Accertamento.
1.4. Nelle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano l'area Legale è ridenominata ufficio Legale ed
è collocata alle dirette dipendenze del Direttore Provinciale; le relative attribuzioni sono
espunte da quelle dell'ufficio Controlli.
1.5. Ai sensi della delibera del Comitato di gestione n. 51 del 29 dicembre 2011, che ha modificato
l'art. 5 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, presso le Direzioni
provinciali l'area Legale è ridenominata ufficio Legale e opera alle dirette dipendenze del
Direttore provinciale. Conseguentemente, nelle Direzioni provinciali di cui all'allegato n. 2 è
soppressa l'area Accertamento.
1.6. Nel Centro operativo di Pescara l'area Legale è ridenominata ufficio Legale e opera alle
dirette dipendenze del Direttore del Centro.
1.7. Gli uffici Legali di cui ai punti da 1.1 a 1.6 curano anche le attività concernenti il reclamo e la
mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto
dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1.8. Il riassetto organizzativo di cui ai punti da 1.1 a 1.7 non comporta variazioni al livello di
graduazione delle posizioni dirigenziali interessate.
4. Decorrenza
4.1. Le disposizioni del presente atto decorrono dal 1° aprile 2012; alla stessa data è differita
l'operatività delle modifiche all'assetto organizzativo della direzione provinciale di Caserta
previste al punto 2 dell'atto direttoriale n. 160587 del 15 novembre 2010.
Motivazioni
Le disposizioni del presente atto sono riconducibili a due filoni: assicurare la terzietà della funzione
contenziosa (punto 1) e potenziare le attività di servizio e assistenza (punti 2 e 3).
1. Contenzioso - Con delibera del Comitato di gestione n. 51 del 29 dicembre 2012, approvata dal
sig. Ministro, è stato modificato l'art. 5, comma 3, del Regolamento di Amministrazione
dell'Agenzia. Nella sua precedente versione la norma regolamentare prevedeva che le Direzioni
provinciali fossero strutturate al loro interno in uno o più uffici territoriali e in un ufficio Controlli;
quest'ultimo curava, mediante l'area Legale, anche il contenzioso di competenza della Direzione
provinciale; la modifica ha posto l'area Legale (ridenominata ufficio Legale) alle dirette dipendenze
del Direttore provinciale.
La scelta è stata fatta sulla base dell'esperienza maturata dopo il primo periodo di operatività delle
Direzioni provinciali: in questi anni la scelta di concentrare la gestione del contenzioso si è
dimostrata valida, in quanto garantisce la necessaria uniformità di interpretazione nell'applicazione
delle norme; d'altro canto, però, è emersa l'opportunità di eliminare il riporto del capo area Legale
al capo ufficio Controlli: una maggiore "distanza" tra la struttura deputata agli accertamenti e quella
che segue il contenzioso consente infatti di dare a quest'ultima una visione più oggettiva delle
problematiche trattate, e allo stesso tempo una migliore capacità di intercettare gli eventuali punti
deboli degli accertamenti contestati; circostanza, quest'ultima, che a sua volta può avere effetti
positivi sulla qualità dell'attività di controllo.
In altre parole, il venir meno del riporto al capo ufficio Controlli garantisce una maggiore terzietà
della funzione contenziosa rispetto alla funzione di controllo: questa soluzione consente anche di
soddisfare al meglio le esigenze derivanti dalle nuove disposizioni in materia di reclamo e
mediazione, introdotte dall'art. 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, l'art. 17-bis. Il nuovo articolo prevede che dal 1° aprile 2012, per le controversie di
valore non superiore a 20.000 euro, prima di proporre il ricorso il contribuente debba presentare un
"reclamo" all'ufficio che ha emanato l'atto. L'ufficio esamina il reclamo "attraverso apposite
strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili". Il reclamo
deve contenere la richiesta di totale o parziale annullamento dell'atto contestato e una eventuale
proposta di mediazione. Se la mediazione ha esito negativo, il reclamo si trasforma in ricorso.
Collocando l'ufficio Legale alle dirette dipendenze del direttore provinciale si è dato vita a quella
struttura "diversa e autonoma" che risponde all'esigenza di terzietà evidenziata dal legislatore.
Il presente atto reca disposizioni di natura organizzativa che completano l'operazione avviata con la
delibera. In primo luogo l'atto interviene sulle Direzioni Regionali, in quanto anche ad esse sono
demandate competenze in materia di contenzioso tributario (dal 1° gennaio 2009 le Direzioni
Regionali gestiscono tutti i rapporti tributari - compreso pertanto il contenzioso - con i grandi
contribuenti, cioè i soggetti con volume di affari, ricavi o compensi pari o superiori a 100 milioni).
In analogia a quanto previsto per le Direzioni provinciali, pertanto, gli uffici Contenzioso delle nove
Direzioni Regionali di maggiori dimensioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna,
- 6 -
Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Puglia) escono dal settore Controlli, contenzioso e riscossione
e passano alle dirette dipendenze del Direttore Regionale; nulla cambia invece da questo punto di
vista per le Direzioni Regionali di medie dimensioni (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Abruzzo, Calabria, Sardegna, Basilicata e Umbria), nelle quali i settori non sono previsti. Infine in
Molise, dove l'accertamento e il contenzioso sono curati da un unico ufficio, si prevede una
apposita unità organizzativa di livello non dirigenziale, con diretto riporto al Direttore Regionale.
Per quanto riguarda le Direzioni provinciali, l'atto disciplina un'ulteriore conseguenza della nuova
collocazione dell'area Legale, formalizzando una significativa riduzione delle posizioni dirigenziali
e di responsabilità. In 76 direzioni provinciali l'ufficio Controlli è stato finora articolato in due aree
(area Accertamento e area Legale): lo spostamento della seconda alle dirette dipendenze del
Direttore provinciale priva l'ufficio Controlli della sua precedente caratterizzazione quale unità di
coordinamento, dando così luogo a un'evidente sovrapposizione di ruoli con l'area accertamento. In
queste realtà, pertanto, l'organizzazione funzionale della struttura deputata al controllo viene
trasformata, nel senso che, permanendo la denominazione di "Ufficio controlli" prevista dal
Regolamento di amministrazione, l'ufficio stesso non ha più i compiti di coordinamento propri
dell'articolazione precedente e assume invece in toto le funzioni operative che facevano capo all'ex
area accertamento. Vengono di conseguenza soppresse 44 posizioni dirigenziali, nonché 32
posizioni organizzative non dirigenziali ex art. 17 del contratto integrativo di Agenzia. L'atto
disciplina anche la particolare situazione della direzione provinciale di Caserta, nella quale la
revisione organizzativa prevista fin da novembre 2010 era stata finora rinviata e viene ora fatta
coincidere con l'operazione sopra descritta.
Nelle 32 Direzioni provinciali di maggiori dimensioni, nelle quali l'ufficio Controlli è stato finora
articolato in quattro aree di livello dirigenziale, tre delle quali dedicate all'attività di accertamento,
lo spostamento dell'area Legale non ha invece alcuna ulteriore conseguenza di natura organizzativa.
Per quanto riguarda infine le tre strutture che svolgono sia attività operative che di coordinamento,
va distinto il caso delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano, nelle quali l'ufficio Controlli ha
una struttura simile a quella delle Direzioni provinciali maggiori (quattro aree) e per le quali
valgono pertanto le considerazioni svolte con riferimento a tale tipologia di strutture, da quello della
Direzione Regionale della Valle d'Aosta, nella quale l'ufficio Controlli è invece articolato in due
aree, con una struttura quindi simile a quella - già descritta - delle Direzioni provinciali di minori
dimensioni: in quest'ultimo caso, viene pertanto prevista la soppressione di una posizione
dirigenziale.
Per omogeneità, la denominazione di ufficio Legale, già prevista nella nuova versione del
regolamento per le Direzioni provinciali, viene attribuita anche agli uffici Contenzioso delle
Direzioni Regionali, alle aree Legali di Trento, Bolzano e Aosta, all'unità non dirigenziale istituita
in Molise e a quella del Centro operativo di Pescara.
Le modifiche decorrono dal 1° aprile 2012, in coincidenza con l'entrata in vigore delle norme sul
reclamo e la mediazione; resta invariato il livello di graduazione delle strutture coinvolte.

Da: !!!!28/02/2012 20:21:42
Beh ... a volte i miracoli accadono ... Deve essere brutto svegliarsi dall'oggi al domani rendendosi conto che il sogno è finito .. altro che diritti acquisiti; mi sembra chiaro il messaggio: ragazzi, ci dispiace ci abbiamo provato, ma ora, a malincuore, bisogna cominciare a normalizzare ...

Da: prof. guido tersilli28/02/2012 20:30:57
x !!!!

aspetta a dirlo.
Il collega "incredibile...." (che ringrazio per aver postato la disposizione) dice che il provvedimento è stato rimosso dalla intranet.
Va a capire !

Da: x incredibile28/02/2012 20:53:41
Quali sono le direzioni provinciali di cui all'allegato n.2?????
Ma perchè hanno eliminato la delibera dalla intranet?????????

Da: incredibile ...28/02/2012 21:07:16
tutte quelle con una sola area accertamento (per capirci dove ci sono le tre aree 1 - 2 - 3 non cambia nulla)

Da: incredibile ...28/02/2012 21:14:47
in merito all'eliminazione dalla intranet sospetto motivi sindacali: essendo toccate le posizioni art 17 ccni avrebbero quantomeno dovuto informare i sindacati, che invece sembrano all'oscuro di tutto

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Da: x incredibile28/02/2012 21:22:22
Grazie per la risposta.
E comunque accadono cose stranissime, siamo messi davvero male.

Da: maut28/02/2012 21:41:15
SICILIA
TP, AG, RG, ME - 4 dirigenze
il resto sono po (3)
CL, EN, SR
PA e CT nulla.

Da: la sanatoria è incostituzionale28/02/2012 21:51:13
La Dirpubblica, in data 28/02/2012, ha inviato un telegramma al Presidente della Repubblica mettendolo al corrente della sanatoria.

Da: intrusa28/02/2012 22:08:11
in veneto saltano
a rovigo una posizione dirigenziale
a belluno un art. 17

Da: jack l''accertatore28/02/2012 23:12:04
il legale non ha mai contato nulla e adesso scatena tutto questo terremoto?
da quando in qua il legale condiziona l'accertamento? mi sembra davvero troppo .
qui davvero non ci sono più punti di riferimento

Da: valeria marini28/02/2012 23:14:49
l'ho già detto..... mandiamo una valanga di mail al Pres. Napolitano

Da: ecco il testo della sanatoria28/02/2012 23:26:13
1. In relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a inquadrare nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia gli idonei del concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di centosessantatre posti di dirigente, indetto dal Ministero delle Finanze con decreto del 2 luglio 1997 del Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale, ricompresi nella graduatoria tra il posto n. 454 e il posto n. 456.
2. Nel caso gli idonei di cui al comma 1 siano stati collocati a riposo a seguito del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, in applicazione dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a riammettere in servizio gli idonei di cui al comma 1, fino al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età.    

Da: stiraeammira28/02/2012 23:41:31
Ahah, nel caso in cui quei vecchi raccomandati siano morti...è autorizzata ad affidare incarichi a giovani e preparati funzionari

Da: pak doo ik29/02/2012 12:57:32
scusate .... mi sembra di capire che gli idonei del vecchio concorso diventano dirigenti?
"integrato da colloquio" devono sostenere un esame aggiuntivo?
"dal n.454 al 456". Tre posti?
boh !!! non ci capisco nulla. Se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi...

Da: x pak doo ik29/02/2012 13:09:52
a'...mboccone

Da: Frisbie29/02/2012 13:11:35
Al 455 c e un certo barra. Forse un omonimo??

Da: pak doo ik29/02/2012 13:20:58
non sono un idoneo.... comunque complimenti per lo scherzo. Un primo aprile anticipato.
ogni tanto una risata su questo forum non guasta

Da: legs29/02/2012 14:17:06
Chi irride , come fa la persona che fa finta di schezare , non ha veri argomenti da portare ed allora si comporta con arroganza. Di un dirigente o aspirante tale é meglio farne a meno.

Da: Ironia29/02/2012 16:34:15
Beh, "irride" un po' anche chi ha lottato per l'annullamento di un concorso per titoli e colloquio in quanto vorrebbe il ripescaggio degli idonei di un concorso per titoli e colloquio.

Da: Giorgio I°29/02/2012 17:10:47
è inutile che vi scannate io non firmo nulla e questa sanatoria non passerà.

Da: ...29/02/2012 21:15:09
Non credete sia il caso di rivendicare pubblicamnete le esigenze di legalità, trasparenza, merito e, sopra ogni altro principio, di equità e giustizia connesse alla vicenda?

Sulla falsariga della vicenda sotto? Potrà esistere un mondo milgiore di quello a cui assistiamo nella realtà?

CiVIT, la strana consulenza al viceministro Martone
Il problema si chiama Civit. L'organo voluto da Brunetta avrebbe dovuto valutare l'operato della pubblica amministrazione. Tra i componenti però tutti amici o 'fedelissimi' dell'ex ministro. Il presidente di questa commissione di controllo è Antonio Martone. Qualche mese dopo, suo figlio Michel, viene nominato consulente per il Ministero da controllare. Nel nostro servizio il padre spiega perché si pensò proprio all'attuale viceministro del Lavoro e delle politiche sociali: "Era l'unica soluzione per pagarlo"

di VALERIA FRASCHETTI, CARMINE SAVIANO Leggi su Re Inchieste
"Bocciati in meritocrazia"

Da: no pasaran01/03/2012 01:01:10
Dove trovo i nominativi degli incaricati ad adiuvandum?

Da: no pasaran01/03/2012 01:01:10
Dove trovo i nominativi degli incaricati ad adiuvandum?

Da: valeria marini01/03/2012 08:23:27
x no pasaran

li trovi alla pag 81 del presente forum

Da: x no pasaran01/03/2012 08:38:46
oppure qui:
http://www.dirpubblica.it/public/20111129_da_Cds_accolta_sospensiva_annullamento_dirigenziali.pdf

Da: prof. pecorella01/03/2012 10:19:38
dal sito di Italia Oggi (29/2/2012)
Dinieghi alle istanze di rimborso soggetti all'obbligo di reclamo
Di Cristina Bartelli e Valerio Stroppa


I dinieghi alle istanze di rimborso per importi minori saranno soggetti all'obbligo di reclamo in vigore dal prossimo 1° aprile. Non solo gli accertamenti fino a 20 mila euro notificati dall'Agenzia delle entrate a partire da tale data, dunque, ma anche le domande di restituzione rigettate attraverso il silenzio-rifiuto o il diniego espresso. È quanto è emerso ieri a Roma dall'incontro tra Vincenzo Busa, direttore centrale Affari legali e contenzioso delle Entrate, e i rappresentanti di Rete imprese Italia, degli ordini professionali e dei sindacati Caf, convocati dal Fisco per illustrare le novità in arrivo e per chiedere supporto sul territorio con la campagna informativa relativa al nuovo adempimento. L'articolo 39 del dl n. 98/2011 ha inserito nel dlgs n. 546/1992 l'articolo 17-bis.

La nuova disposizione prevede che dal 1° aprile 2012, per le controversie di valore non superiore ai 20 mila euro, prima di proporre ricorso il contribuente dovrà presentare obbligatoriamente un reclamo all'ufficio che ha emanato l'atto. Al suo interno, oltre alla richiesta di totale o parziale annullamento della rettifica, potrà essere contenuta una proposta di mediazione. Qualora la procedura non vada a buon fine (o perché rifiutata, o perché decorsi 90 giorni senza che sia intervenuta risposta) il reclamo diventerà un ricorso a tutti gli effetti. L'Agenzia sta ultimando la circolare esplicativa. Che, oltre ai chiarimenti sull'avvio del reclamo-mediazione, conterrà anche il facsimile del modello da presentare all'ufficio che ha emesso l'atto. Con la proposizione del reclamo (da effettuarsi entro i medesimi termini per il ricorso, ex articolo 21 del dlgs n. 546/1992, ossia di regola entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato) il contribuente potrebbe così guadagnare due mesi rispetto alla procedura ordinaria prima del possibile affidamento dell'atto «impoesattivo» all'agente della riscossione per l'iscrizione parziale (60+90 giorni invece che 60+30). In ogni caso, Busa ha rassicurato i partecipanti al tavolo che gli uffici saranno sensibilizzati sulla necessità di fornire comunque riscontro sul reclamo anche in caso di diniego, senza lasciar trascorrere i 90 giorni in silenzio.
Nell'attesa di diramare sul territorio le indicazioni operative, intanto, l'Agenzia delle entrate si riorganizza. Dopo che la delibera n. 51 del 29 dicembre 2011 del Comitato di gestione ha trovato l'ok del ministero dell'economia, un provvedimento firmato nei giorni scorsi dal direttore Attilio Befera ha disposto il riassetto interno di alcune Direzioni. Novità che, anche queste, avranno effetto a partire dal 1° aprile. In particolare, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l'ufficio contenzioso delle direzioni regionali sarà ridenominato ufficio legale e verrà collocato alle dirette dipendenze del direttore regionale. Staccandosi, quindi, dal settore controlli e riscossione nelle nove Dr di maggiori dimensioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto). Nelle altre Dr, infatti, i settori specificamente adibiti al contenzioso non sono previsti. Analogamente, presso 76 Direzioni provinciali l'area legale si chiamerà ufficio legale e agirà a riporto del direttore provinciale. Pure presso il Centro operativo di Pescara l'area legale muterà denominazione e sarà posta alle dirette dipendenze del direttore. In generale le modifiche rispondono a una duplice esigenza. Da un lato c'è la volontà dell'Agenzia di porre una maggiore distanza tra la struttura deputata agli accertamenti e quella che segue il contenzioso, ai fini di consentire un'analisi ex post più oggettiva e, se necessario, «critica» sulla qualità dei controlli.
Inoltre, la circostanza che l'ufficio legale non dovrà più riferire al responsabile dell'ufficio controlli garantirebbe, nelle intenzioni delle Entrate, la terzietà richiesta dalla normativa sulla mediazione. L'articolo 17-bis, comma 5 del dlgs n. 546/1992 specifica infatti che i reclami/mediazioni dovranno essere esaminati da «apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili».
Novità in vista pure per la Dc Servizi ai contribuenti, che vedrà istituita dal 1° aprile la figura del direttore centrale aggiunto. Il restyling dell'assetto interno della struttura non comporterà l'incremento di posizioni dirigenziali (le predette modifiche relative al contenzioso, invece, genereranno nelle Dp la soppressione di oltre 70 posizioni, di cui 44 dirigenti, consentendo all'Agenzia di risparmiare quasi 4 milioni di euro). La gestione degli archivi anagrafici e dei servizi telematici saranno accorpate in un unico settore. Nell'ottica di semplificare le comunicazioni con i cittadini, al capo settore comunicazione spetterà curare le attività finalizzate ad assicurare chiarezza e semplicità del linguaggio utilizzato nella modulistica, nelle diverse comunicazioni inviate dall'amministrazione ai contribuenti e sul sito internet istituzionale.

Da: Grande Pennello01/03/2012 10:57:04
direttori centrali aggiunti, direttori generali vicari, comitati di gestione che si riuniscono alla vigilia di capodanno o poche ore prima delle modifiche delibarate, delibere che spariscono dalla intranet, riorganizzazioni non concertate con le organizzazioni sindacali (che non esistono), marketing mediatico. potrei andare avanti all'infinito ma devo andare prima a vomitare.

Da: Ale&Luca01/03/2012 12:02:46

Da: Ale&Luca01/03/2012 12:03:53
La delibera postata (grazie!) non è completa, credo manchi la parte relativa agli uffici centrali...

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