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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente. |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 25/10/2016 20:25:23 |
Cara Sole, circa il nuovo concorso non posso che ripeterti quel che ha detto saggiamente 555: ogni concorso fa storia a sè! Ricordi Eraclito, no? Panta rei, e non ci si bagna mai due volte nello stesso concorso... Pensa, perfino io riesco a trovare ogni volta un modo diverso per essere bocciato ? Una mia amica, bravissima, avvocato amministrativista, passò il tema di Civle ad ordinaria del 2003 e fu bocciata nel tema della sua materia direttamente con la firma di Clotilde Renna. Tentò il ricorso, e perse, non ricordo se fermandosi anche lei al primo grado o anche davanti al CDS. La volta successiva ad ordinaria non ebbe all'ultimo il coraggio di andare, tanto era scoraggiata, e ci perse la la prenotazione di volo ed albergo per sè e per il fidanzato che la accompagnava... Dopo di che vinse non uno ma due concorsi insieme, uno più difficile dell'altro e fu costretta a fare l'ambarambà cicì cocò tra i due... E per sovrammerato si è pure sposata con quel fidanzato ed ha un bellissimo figlio. Quindi non desumere dal comportamento sconcertante di questa commissione che tutte le altre lo saranno, sarebbe una inferenza indebita. Circa il ricorso vedi i tuoi temi, vedi quegli degli ammessi e i criteri e se vedi che i tuoi meritavano fai sicuramente il ricorso individuale. Potresti trovare porte aperte, data la penuria di magistrati. E se invece trovi VERE irregolarità sostanziali di rilevante gravità, faccelo sapere, in quel caso condividerei sebbene con la morte nel cuore per gli 11, le spese del tuo ricorso. E non sarei il solo! Ma debbono essere, ovviamente, irregolarità davvero gravi e scandalose. Quindi, riassumendo, se fai il ricorso individuale, devi studiare per l'orale. Se riesci a far rifare il concorso per gravi irregolarità, devi studiare per rifarlo. E se alla fine non fai niente devi studiare lo stesso per il prossimo che stanno per bandire... Dunque, alla fine, buono studio in ogni caso! Saluti passanti già il Caringella Buffoni nuovo sfoglianti (perchè io di solito mi limito a questo con i libri, li sfoglio e guardo le figure...) | |
Da: Maschiotto | 25/10/2016 20:54:38 |
come darti torto, caro Passante... | |
Da: allpall | 26/10/2016 00:03:44 |
Caro Passante, permettimi una cattiveria: hai visto, poi, che fine ha fatto Clotilde Renna?? Dio è giusto!!! Quando ce vo'....ce vo' | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 26/10/2016 05:47:12 |
Caro Allpall, Non porterei Clotilde Renna come prova dell'esistenza di Dio, visto che se ci fosse stato davvero qualcuno ad organizzare le nostre vite avrebbe evitato a monte certe cose.... Ma, mie osservazioni atee a parte, non posso che riconoscere che la sorte di questa donna riempia di soddisfazione. ... Saluti passanti ai troppi corrotti che la fanno franca ripensanti (e Frank Underwood è solo uno di quei tanti...) | |
Da: allpall | 26/10/2016 11:15:46 |
è vero: se non è una prova di fede è sicuramente una cosa che riempie di soddisfazione buona giornata | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 11:24:51 |
ah ah ..mi fate morire | |
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Da: dirittocontrario | 26/10/2016 13:05:44 |
Io mi sono fatta un'idea precisa in merito all'accesso... Secondo me ci risponderanno il 10 novembre, in limine! Intanto, sempre per come la vedo io, faranno gli orali il 7/8/9 novembre! Noi avremo accesso agli atti mentre la commissione completerà l'iter concorsuale! La graduatoria verrà pubblicata nella settimana del 14 novembre! Gli interessati al ricorso a quel punto dovranno impugnare tutto, graduatoria inclusa! Io sono certa che gli 11 che hanno superato lo scritto siano super bravi ma non capisco perché noi non abbiamo nessuna notizia in merito alle nostre legittime istanze di accesso! Questa mi sembra mala fede! Fatta la frittata di far passare solo 11 anime senza dare possibilità di provare un orale (almeno si candidati prossimi alle sufficienze!) mi viene da pensare che adesso vogliano accelerare la conclusione di questa procedura sciagurata, sperando di farla passare in sordina, temporeggiando sulle nostre istanze in modo da disincentivare eventuali ricorsi.. Ecco, è vero che a pensare male si fa peccato ma molte volte è anche vero che uno ci "piglia"! Io non contesto i miei due 25, i compiti e i criteri di valutazione non li ho neanche visti, non ho visto i verbali di correzione e nemmeno la mia valutazione dei titoli..., i compiti potevano stare o cadere a seconda del parametro della commissione! Sono caduti sotto la scure della commissione, va bene (si fa per dire!) ma la reticenza no, non la capisco! 22 mesi di procedura, 35 posti disponibili, forse solo 11 assegnati.., ecco, ma il tempo non è un bene della vita? E tutti i soldi della procedura? Mi chiedo solo: ma la corte dei conti dov'è?!!!!! Qui custodes custodet?! Il cerchio non si chiude, non può chiudersi... L'unica cosa, more solito, è un velo di amara ed inesorabile rassegnazione davanti ai poteri forti.. Non grido al ricorso, no... Piuttosto percepisco un senso di impotenza... Sembrano soprusi muti, giochi inquinati travestiti di luce.., niente mi sa che vince il più forte e non il più corretto.... | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 13:10:45 |
Terribile ed amara constatazione diritto contrario...ma tutto proprio tutto fa presumere che si stia procedendo in questo modo.....Alla faccia della trasparenza. L'unico che può sapere la data degli orali e' passante vista la presenza della sua amica. L'ufficio concorsi non a caso ribadisce che va impugnata l'intera graduatoria e che prima non è possibile fare accesso...... E' tutto molto strano .............. | |
Da: allpall | 26/10/2016 13:26:10 |
Ho visto il regolamento dei concorsi e solo agli ammessi va data comunicazione della data degli orali venti gg prima vedrete che metteranno la data sul sito qualche giorno prima | |
Da: allpall | 26/10/2016 13:26:47 |
l'accesso può essere differito | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 14:14:29 |
Lo scorso concorso dopo 3 giorni fu pubblicata la lista idonei ammessi agli orali. Quest anno tutto tace? E' cambiata la procedura? | |
Da: Sole | 26/10/2016 14:38:40 |
Il differimento va comunicato e motivato. Ad oggi nulla. | |
Da: allpall | 26/10/2016 14:41:48 |
hanno 30 giorni | |
Da: allpall | 26/10/2016 14:44:54 |
sì sì al momento è inutile qualunque iniziativa poi si vedrà in ogni caso a parte il termine di 60 gg vi è anche quello di 120 gg per il ricorso straordinario al Capo dello Stato che consente di differire l'impugnativa valutando tutti gli elementi quindi, niente fretta | |
Da: Sole | 26/10/2016 14:52:22 |
Faccio un po' provocazione.... Un tale riserbo come si giustifica? A tacer del fatto che i criteri di valutazione andrebbero resi pubblici prima dello svolgimento delle prove, per consentire a ognuno di non concorrere alla cieca. Ad esempio, magari si pensa che la prolissità sia indice di preparazione e invece la commissione valuta aprioristicamente in modo negativo un elaborato di 12 o più facciate. Ma qui si va oltre e il silenzio perdura. Perché? Vogliono un ricorso per annullamento? Stanno blindando ad arte i documenti richiesti? A pensar male si fa peccato, ma.... | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 14:52:36 |
i 60 giorni decorrono quindi dalla pubblicazione di coloro che hanno superato il concorso, anche orale a questo punto sulla Gazzetta Ufficiale vero Allpall? | |
Da: allpall | 26/10/2016 15:07:18 |
il termine decorre dalla comunicazione di non ammissione che implica per i non ammessi l'arresto procedimentale e l'esclusione dalle fasi successive ( cioè dall'esame orale) i 120 gg idem | |
Da: allpall | 26/10/2016 15:09:59 |
x sole è evidente che vogliono chiudere ma non è illegittimo se però non pubblicano la data degli orali la cosa cambia sicuramente non vogliono lo annullamento della procedura forse hanno capito che arriveranno ricorsi e se li gestiscono dopo che si è chiuso il concorso con scritti e orali è una scelta lecita | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 15:10:38 |
Ma dalla Pec della Corte con voti inclusi????? | |
Da: Sole | 26/10/2016 15:13:30 |
Non è illegittimo non consentire la partecipazione pubblica agli orali? Non si viola il canone di trasparenza? Domando eh... | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 15:14:31 |
ma come no...ma vedrai che il giorno prima esce sul sito la data dell'orale...scommettiamo???????????????????? | |
Da: Sole | 26/10/2016 15:14:36 |
Un tale silenzio e assenza di trasparenza non è sintomatico di eccesso/sviamento potere? | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 15:22:00 |
Guardate che ho trovato................ Mi sa che dobbiamo attendere GRADUATORIE IMPUGNABILI SOLO A OPERAZIONI CONCLUSE (L'approvazione finale delle liste rende possibile accertare l'eventuale procedimento lesivo nell'esclusione) Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice di un concorso pubblico può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica: la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria. Così decide il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 4 marzo 2011, n. 1408, ribadendo un consolidato orientamento del medesimo Consiglio (cfr. C.d.S., V, n. 5625 del 2006; C.d.S., V, n. 5279 del 2002; C.d.S., V, n. 1589 del 1999; C.d.S., V, n. 232 del 1996). La vicenda Il candidato di una selezione pubblica proponeva impugnativa avverso l'atto che negava la sua ammissione agli orali, insieme al provvedimento con il quale era stata insediata la commissione giudicatrice. L'interessato chiedeva, oltre all'annullamento di tali atti, il risarcimento del danno per l'illegittimo uso del potere amministrativo. L'amministrazione resistente - eccependo la tardività dell'impugnativa relativa alla nomina della commissione per scadenza del termine previsto dalla legge, chiedeva il rigetto del ricorso. Il giudice adito accoglie le pretese del ricorrente - salvo che per la parte relativa al ristoro dei danni. Motivi della decisione Rilevano in questa sede gli argomenti relativi alla tempestività o meno dell'impugnativa rispetto all'atto di nomina della commissione, piuttosto che quelli di merito, riferiti ai motivi di illegittimità della nomina stessa. Osserva il Consiglio di Stato, a detto proposito, che in un caso del tutto simile, questa stessa Sezione ha giudicato infondata l'eccezione di tardività che era stata opposta avverso le operazioni di nomina di una Commissione esaminatrice. "Solo all'esito delle operazioni concorsuali, infatti," è stato detto, "il concorrente è in grado di apprezzare se l'operato della Commissione stessa lo abbia, o meno, in concreto pregiudicato; e poiché il carattere lesivo del provvedimento di nomina di detto organo giudicante è emerso, per l'interessato, solo nel momento in cui ne ha ritenuto insufficiente la prima prova scritta, è solo dal momento della formale conoscenza di tale esclusione che ha iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione" (C.d.S., V, n. 5625 del 2006). Il principio, in altre parole, è che il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui: la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria (C.d.S., V, n. 5279 del 2002 e n. 1589 del 1999). In un procedimento amministrativo concernente un pubblico concorso, quindi, il candidato leso da un provvedimento della Commissione lo può ben impugnare unitamente all'atto di nomina dei componenti di quest'ultima, in quanto detta nomina ha natura endoprocedimentale ed è adottata in esito ad uno specifico sub-procedimento, volto a consentire che i candidati siano valutati, nell'ulteriore corso, proprio da coloro che le norme reputano più idonei e siano in possesso dei prescritti requisiti, per cui l'interesse dei candidati stessi alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati si attualizza solo dopo l'adozione dell'atto che ha preso in esame la loro posizione e approvato la relativa graduatoria (C.d.S., V, n. 232 del 1996). Non può condividersi la diversa tesi (del giudice di primo grado) secondo cui la pretesa di far valere innanzi al giudice l'illegittimità della nomina della commissione unitamente a quella del provvedimento concorsuale lesivo sarebbe tardiva perché mirerebbe ad aggredire un atto divenuto abbondantemente inoppugnabile per decorso del termine di impugnazione, sicché la censura apparirebbe, sotto questo profilo proprio inammissibile. Più precisamente, non trattandosi di un atto generale, la delibera di nomina della commissione esaminatrice del concorso doveva essere immediatamente impugnata. Dal momento che, tuttavia, tale illegittimo e lesivo atto di gestione non è stato impugnato nel termine di decadenza non se ne può attualmente far ricadere la sua lesività sul provvedimento concorsuale, come, invece, si sarebbe potuto effettuare se si fosse trattato di un atto generale che è impugnabile unitamente all'atto lesivo, secondo le regole generali che li riguardano (T.A.R. Calabria Sez. II n. 10/2007). Inoltre, parte ricorrente ha introdotto in giudizio, come si è detto, con l'impugnativa della propria mancata ammissione alle prove orali del concorso, anche una domanda risarcitoria. Secondo il Consiglio di Stato, però, la domanda, nei termini in cui proposta, va dichiarata inammissibile a causa della sua assoluta genericità in violazione degli oneri di allegazione e prova che gravavano sulla parte ricorrente. Questa, infatti, si è limitata ad enunciare la richiesta di ristoro dei danni quale conseguenza automatica, quasi obbligata, dell'illegittimo esercizio del potere amministrativo, senza provare la sussistenza in concreto degli elementi costitutivi del presunto illecito (dolo\colpa, danno, nesso di causalità). L'insegnamento giurisprudenziale in materia è per contro chiaro sul principio che la domanda di risarcimento del danno non sostenuta dalle allegazioni necessarie per l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione vada per ciò stesso disattesa, senza che neppure possa darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno, perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, ma non il pregiudizio stesso (C.d.S., V, n. 2143 del 2009; C.d.S., V, n. 842 del 2009; C.d.S.n. 2143 del 2009; C.d.S. n. 2967 del 2008; C.d.S., IV, n. 3615 del 2008). Anna Nardone | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 15:32:27 |
I consiglieri, nella pronuncia in commento - coerentemente con l'orientamento divenuto maggioritario nella giurisprudenza del Consiglio di Stato - ritengono che il giudizio numerico è sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione e che, perciò, il suo impiego è legittimo a condizione che sia preceduto dalla fissazione di criteri generali di valutazione degli elaborati ad opera della Commissione esaminatrice, riunita in seduta plenaria (come è avvenuto nel caso di specie, in cui la Commissione ha reso noti - nei verbali che accompagnano le operazioni di correzione - i criteri così prestabiliti vincolanti per le varie Sottocommissioni incaricate della valutazione degli elaborati. [11] Tradizionalmente, si ritiene che tali criteri si articolino in "tre punti fondamentali, assolutamente congruenti, intrinsecamente esaustivi per le esigenze della valutazione medesima e immuni da qualsivoglia vizio logico-giuridico": a) correttezza formale e linguistica dell'elaborato; b) capacità di inquadramento dogmatico e sistematico della questione trattata rispetto ai principi generali che disciplinano la materia; c) capacità di procedere all'analisi delle specifiche questioni e di proporre una soluzione logicamente argomentata.[12] L'esigenza di una predeterminazione dei criteri di valutazione è stata avvertita anche da quella parte di giurisprudenza che - come si è visto - reputa che l'utilizzo del solo punteggio numerico non integri gli estremi di una sufficiente motivazione, al punto da affermare la necessità che essi siano formulati in maniera puntuale e rigorosa. Infatti, tale rigidità - accompagnata, preferibilmente, dall'apposizione sull'elaborato scritto oggetto di valutazione di segni di correzioni e glosse - permetterebbe ai candidati, specie a quelli che abbiano riportato un giudizio negativo, di disporre di elementi di fatto, attraverso cui ricostruire agevolmente l'iter logico valutativo operato dalla Commissione sul loro elaborato, e quindi, le ragioni che hanno condotto al giudizio da questa espresso. Coerentemente, si è giunti ad affermare che, in omaggio al principio di trasparenza, è necessario garantire la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali, e che, pertanto, le Commissioni hanno l'obbligo di "rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse alterazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi" - ivi compresi i segni grafici di correzione - "che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando la ragione dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica". [13] In tal modo, verrebbe assicurato al candidato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso e gli si consente di valutare concretamente la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Questo aspetto risulterebbe di grande utilità anche nell'ottica di deflazione del contenzioso in materia di pubblici concorsi, in quanto, consentendo una trasparente e consapevole ponderazione sull'opportunità di adire le vie giudiziarie, eviterebbe la proposizione di ricorsi cd. "al buio". [14] | |
Da: allpall | 26/10/2016 15:48:12 |
i 60 o 120 gg decorrono dalla PEC con cui è stato comunicato l'esito di non ammissione | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 15:53:02 |
Ma in realtà io ho letto decorrono dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta ufficiale e non dalla pec | |
Da: allpall | 26/10/2016 15:53:07 |
x sole eccesso di potere vi è solo se loro non pubblicano data e luogo degli orali | |
Da: allpall | 26/10/2016 15:53:22 |
lo faranno | |
Da: allpall | 26/10/2016 16:20:17 |
x curiosone è un caso diverso può darsi che il candidato non avesse superato l'orale in generale il termine di impugnativa decorre dalla data in cui si ha conoscenza del provvedimento sfavorevole perchè allora si realizza la lesione | |
Da: Curiosone65 | 26/10/2016 16:22:30 |
Leggi quello che ho appena postato. La lesione e' definitiva con la graduatoria finale...... Infatti l'ufficio concorsi mi ha detto di attendere la graduatoria definitiva da cui decorrono i 60 giorni.. e l'accesso | |
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