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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: -555-  29/10/2016 15:57:03
Allpall,
il ricorso è sempre contro gli idonei, quanto meno perché all'esito vittorioso potresti arrivare primo in graduatoria, con il conseguente stravolgimento dell'assegnazione delle sedi. Se poi i vincitori dei ricorsi fossero in numero superiore dei posti disponibili e superassero anche gli orali, gli attuali idonei potrebbero diventare idonei non vincitori per effetto dello scorrimento della graduatoria.

Da: -555-  29/10/2016 16:05:45
Ricordiamoci anche che i posti autorizzati e rimasti scoperti in questo concorso sono già destinati al nuovo bando di prossima pubblicazione. Che cosa succede se nel frattempo vengono presentati 25 ricorsi? Si blocca il nuovo bando?

Da: allpall 29/10/2016 16:53:32
x 555
non condivido
gli idonei sono controinteressati
il ricorso è nell'interesse del ricorrente
può sicuramente esservi un esito negativo per gli idonei
ma non è l'oggetto del ricorso
oggetto del ricorso è l'interesse leso del non ammesso
la cui tutela può comportare ( o no) lesione dell'interesse dell'idoneo
scusami  la vedo così e il mondo è bello perchè è vario

Da: -555- 29/10/2016 20:04:00
Dal punto di vista strettamente giuridico non posso che concordare con la ricostruzione che hai appena prospettato.

Il mio ragionamento era in risposta alla tua frase "per intenderci, nessun ricorso è contro qualcuno ma, è sempre a favore di qualcuno che potrebbe aver subito un torto": una bella dichiarazione di principio cui ho contrapposto la mia visione sostanziale della questione... Secondo me anche queste sono le considerazioni da fare - tra le tante altre - per valutare l'opportunità di un ricorso, al di là della sua fondatezza o meno.

Spero che questo chiarimento possa essere stato utile per esaurire la questione giuridico-morale e tornare a seguire gli sviluppi concreti della nostra vicenda concorsuale :)

Da: allpall 29/10/2016 20:29:52
ok

Da: sideof 29/10/2016 20:29:54
potrebbero essere illuminanti queste due sentenze a proposito di ricorsi,

per l'annullamento
del verbale n. 251 in data 11 febbraio 2015 nella parte in cui la Commissione di concorso a n. 365 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 20.10.2013, ha attribuito il giudizio di non idoneo all'elaborato di diritto penale del ricorrente, nonché della conseguente mancata ammissione alle prove orali...
Parimenti, priva di pregio è la residua doglianza con la quale il ricorrente, richiamando i pareri espressi sui suoi elaborati da consulenti di parte all'uopo interpellati, censura il giudizio di non idoneità conseguito nella prova di diritto penale, in quanto contrastante con i giudizi formulati da tali professionisti.
Occorre osservare che nell'ambito del ragionevole esercizio della propria discrezionalità, la sottocommissione anzidetta ha operato una valutazione dell'elaborato di diritto penale ritenendolo insufficiente con attribuzione del giudizio di "inidoneità", in ossequio a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 160/2006.
Orbene, il meccanismo di valutazione ora delineato costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica ad opera della Sottocommissione la quale ha assegnato, ictu oculi, un giudizio di insufficienza della prova, il quale è da ritenersi pacificamente sottratto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo a causa dei ben noti limiti del sindacato del giudice amministrativo circoscritto ai soli casi in cui la manifestazione di giudizio risulti affetta dalle figure cd. sintomatiche dell'eccesso di potere, ossia irragionevolezza, travisamento dei fatto o arbitrarietà, nel caso di specie non rilevabili, anche alla luce dei contenuti dei giudizi espressi dai consulenti di parte.
--------------------------------
DIRITTO
1. Va, anzitutto, disposta, ai sensi dell'art. 70 del CPA, la riunione dei ricorsi RG n. 5598/2011 e n. 9242/2011 per evidente ragioni di connessione oggettiva e soggettiva (si tratta, invero, dell'impugnazione da parte dello stesso ricorrente di atti diversi riguardanti però la stessa procedura concorsuale di scelta di quattro consiglieri di stato, indetta con DPCS 16 marzo 2011).
2. Va, poi, sempre in via preliminare, esaminata l'istanza di ricusazione proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 17 e 18 del CPA e 52 c.p.c., nei confronti di tutti i magistrati della Sezione Terza del Tar Lazio (Bianchi, Brandileone, Dongiovanni, Correale e Vivarelli) "nonché di tutti i magistrati della intera sezione giurisdizionale del TAR a cui è attribuito il ricorso".
2.1 Al riguardo, va precisato che l'istante ha depositato nei giudizi in esame tre istanze di ricusazione contenenti tuttavia gli stessi motivi. Con riferimento invece ai magistrati da ricusare, il ricorrente ha provveduto ad indicarne l'ambito soggettivo, individuandoli nella terza ed ultima istanza dell'8 novembre 2013 in tutti i magistrati della Sezione Terza del Tar Lazio (Bianchi, Brandileone, Dongiovanni, Correale e Vivarelli) nonché in "tutti i magistrati della intera sezione giurisdizionale del TAR a cui è attribuito il ricorso".
Ciò pone un problema di individuazione dei magistrati di cui si chiede la ricusazione in quanto, come noto, il TAR Lazio si compone di tre sezioni (c.d. esterne) giurisdizionali presiedute da magistrati con la qualifica di Presidenti che, a loro volta, sono distribuite in sezioni interne presiedute invece da magistrati con la qualifica di consiglieri TAR che assumono, a tali fini, funzioni presidenziali.
Le singole sezioni esterne del TAR Lazio, a livello organizzativo, hanno quindi il rango di Tribunale con una propria autonomia gestionale riconosciuta in capo al Presidente che ha il compito, ad esempio, di distribuire le materie di competenza alle singole sezioni interne nonché di assegnare - alle stesse - i magistrati.
Ora, quando il ricorrente (già appartenente alla magistratura amministrativa) richiama "tutti i magistrati della intera sezione giurisdizionale del TAR a cui è attribuito il ricorso", il riferimento deve ritenersi esteso, secondo un canone logico di interpretazione (non potendo il Collegio chiedere delucidazioni in udienza, stante peraltro l'assenza del difensore di parte ricorrente all'odierna udienza come del resto a quella precedente del 17 aprile 2013) ed alla luce dei motivi di ricusazione, a tutti i magistrati in servizio presso il TAR Lazio (e, quindi, anche a coloro che fanno parte delle sezioni esterne - e, pertanto, anche interne - della prima e della seconda sezione).
2.2. Ciò posto, il Collegio ritiene, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del CPA, di dover affrontare, anche nell'attuale composizione, il merito delle motivazioni poste a fondamento delle istanze di ricusazione.
Al riguardo, si è dell'avviso che le ragioni siano palesemente prive di fondamento in quanto del tutto generiche ed, in particolare:
- per quanto riguarda i primi due motivi di ricusazione, non si vede, invero, come l'esito dei giudizi in esame possa avere effetti sul trattamento stipendiale dei magistrati in quanto, come noto, la progressione economica dei magistrati è fissata sulla base di criteri prefissati dalla normativa vigente su cui non incide certo l'esito di tale procedura concorsuale. Lo stesso vale con riferimento alla ripartizione del fondo perequativo anch'esso àncorato a parametri determinati dal Consiglio di Presidenza che privilegiano peraltro magistrati meno anziani nel ruolo della giustizia amministrativa (cfr art. 3 delibera CPGA del 12 settembre 2002, come modificato dalla delibera del 1° luglio 2005). Le stesse considerazioni riguardano le questioni sui vantaggi di anzianità nel ruolo e nel conferimento di incarichi in relazione alle quali il Collegio, neanche con uno sforzo ermeneutico, è in grado di desumere eventuali ricadute in ragione dell'esito dei ricorsi in esame;
- con riferimento al terzo motivo (rapporti interpersonali tra magistrati amministrativi), dedotto in termini generici, è noto che la giurisprudenza, come del resto lo stesso tenore degli artt. 51 e 52 c.p.c., richiede, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione basata su tale motivazione, che le ragioni siano specifiche e che vi sia un interesse nella causa (invece inesistente, come esposto in precedenza) ovvero che vi sia una grave inimicizia con una delle parti o con alcuno dei suoi difensori. È noto, poi, che l'inimicizia grave, per essere rilevante ai fini della ricusazione ex art. 51 comma 1, c.p.c., deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia, ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati. Sul punto, il ricorrente non ha dedotto alcun fatto (meno che mai) specifico al riguardo tanto che il Collegio non è in grado di valutarne la reale ed effettiva consistenza;
- lo stesso vale con riferimento al quarto motivo (nella parte in cui il ricorrente ritiene che ricorra l'ipotesi di "comunione abituale di mensa"), anche perché tale fattispecie si riferisce ad ipotesi tassative di convivenza o di abituale commensalità le cui prove, che vanno offerte dal ricorrente, devono altresì essere idonee ad integrare in concreto interferenze tra l'attività professionale dei magistrati destinatari dell'istanza di ricusazione ed una delle parti in giudizio. Del resto, è stato chiarito (cfr Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2004, n. 17192) che anche la condivisione del medesimo ambiente di lavoro, peraltro utilizzando ambienti contigui, non è in grado di per sé a far ritenere sussistente una ipotesi di abituale commensalità, a meno che ciò non abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo in misura tale da potersi assimilare alla confidenza ed alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali. Pertanto, posto che il ricorrente non ha allegato alcuna prova né fatto specifico al riguardo, non risulta comunque percorribile un'interpretazione estensiva che comprenda nell'ambito dell'obbligo di astensione per convivenza o commensalità abituale ogni situazione che possa indurre a ravvisare anche il semplice sospetto di apparente parzialità.
2.3 Ciò posto dal punto di vista dell'esame preliminare delle istanze di che trattasi, il Collegio, per quanto riguarda poi l'interpretazione dell'art. 18 del CPA in caso di richiesta generalizzata di ricusazione come quella in esame, ritiene di non doversi discostare dalle considerazioni già svolte in casi analoghi dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1957/2012 e con ordinanza n. 3406/2011 (le cui approfondite argomentazioni si richiamano in questa sede).
In quelle sedi, il giudice di appello ha affermato, in sintesi, che l'art. 18, comma 5, del CPA (secondo cui, dopo una prima sommaria delibazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza sull'istanza di ricusazione ai sensi del precedente comma 4, la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito) non è applicabile laddove - come nel caso di specie - oggetto della ricusazione siano tutti i magistrati dell'intera sezione giurisdizionale del TAR Lazio (nel senso sopra precisato al punto 2.1) a cui, ai sensi dell'art. 13 e ss. del CPA, sono attribuiti i ricorsi in esame, ciò in quanto, diversamente opinando, tale iniziativa non conforme alla ratio legis rischierebbe di avere riflessi sul diritto alla tutela giurisdizionale delle altre parti del giudizio, garantito dall'art. 24 Cost. (sul punto, il giudice di appello ha, peraltro, richiamato le ordinanze della Corte Cost. nn. 115/2005 e 388/2002 nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 3948/1989).
In definitiva, - ha affermato il Consiglio di Stato - "l'art. 18 può essere applicato, nella pienezza delle norme ricavabili dalle sue disposizioni, solo in caso di ragioni di ricusazione che non possono riferirsi, o comunque, mediatamente o immediatamente, fondarsi su aspetti di comune appartenenza dei giudici (giudicante e parte della causa) al medesimo ordinamento giudiziario, ovvero nei casi in cui l'istanza di ricusazione appaia ictu oculi palesemente inammissibile o infondata.
Tale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 Cpa, ora offerta dal Collegio, è resa indispensabile dall'esigenza di consentire l'ordinato e celere svolgimento del giudizio, evitando che a ciò si frappongano istanze di ricusazione manifestamente inammissibili o infondate, ovvero un uso dell'istituto reiterato e non conforme alla ratio legis, con conseguenti riflessi sul diritto alla tutela giurisdizionale delle altre parti del giudizio, garantito dall'art. 24 Cost".
2.4 Ciò posto, il Collegio deve ora esaminare l'istanza, depositata congiuntamente a quella di ricusazione, con la quale il ricorrente chiede la sospensione dei giudizio in attesa della definizione delle controversie pendenti innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (RG 12065/2011) ed alla CEDU in materia di legittimità della giurisdizione domestica.
Al riguardo, il Collegio evidenzia come - in disparte ogni considerazione in ordine al difetto di prova della pendenza del giudizio innanzi alla CEDU - non sussista alcuna pregiudizialità tra le controversie in esame e gli enunciati giudizi né si rilevano ragioni di opportunità tali da rendere necessaria la sospensione ex art. 79 del CPA.
Del resto, con riferimento alla questione della giurisdizione domestica, il Consiglio di Stato, con le predette pronunce, ha già avuto modo di affrontare la questione ritenendola infondata con affermazioni che, nel condividerle, possono essere richiamate in questa sede (vgs, in particolare, punto 8 della parte in diritto di Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1957/2012).
A ciò si aggiunga che la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (cfr per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4227).
Ora, non trattandosi di ipotesi di sospensione obbligatoria, il Collegio ritiene, proprio alla luce di quanto già affermato dal giudice di appello in tema di giurisdizione domestica (che, come detto, si condivide), che non vi siano neanche i presupposti per una sospensione facoltativa del giudizio (sui limiti di applicabilità di tale istituto, vgs di recente Cons. Stato, sez. III, ordinanza 3 ottobre 2013, n. 3898).
3. Ciò posto, può ora passarsi ad esaminare le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti.
3.1 In particolare, è stata eccepita l'improcedibilità dei ricorsi, non avendo il ricorrente provveduto ad impugnare il DPCM 29 novembre 2011 con cui è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori del concorso di che trattasi ed il DPR 14 dicembre 2011 con cui i predetti vincitori sono stati nominati consiglieri di stato.
3.2 L'eccezione è fondata.
Costituisce principio consolidato in tema di pubblici concorsi (come, del resto, in tutte le pubbliche selezioni) quello secondo cui l'interessato è tenuto ad impugnare gli atti conclusivi della procedura, pena l'improcedibilità dell'impugnativa.
Ciò in quanto, in assenza dell'impugnativa dei predetti atti conclusivi (nel caso di specie, approvazione della graduatoria del concorso e nomina dei vincitori), l'eventuale conclusione favorevole all'interessato dei gravami in esame non avrebbe alcuna utilità in quanto l'annullamento dell'atto di nomina della commissione di concorso e di tutti quelli relativi allo svolgimento ed alla correzione delle prove scritte non sarebbero comunque in grado di travolgere in via automatica i predetti atti conclusivi del concorso di che trattasi.
Ed invero, la non necessità di impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto né di altri soggetti. Diversamente, quando - come nel caso di specie - l'atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale (cfr, Cons. Stato, sez. V, n. 5618/2010).
Peraltro, sebbene il ricorrente abbia impugnato, con il ricorso RG n. 5598/2011, il bando di concorso di cui al DPCS 16 marzo 2011, tuttavia non ha rivolto avverso il predetto atto alcuna doglianza essendosi concentrato a dedurre cause di incompatibilità dei componenti della commissione di concorso (ovvero incompatibilità con l'istante tale da non consentire ai membri dell'organo collegiale di prendere parte all'organo collegiale).
Ora, posto che nulla è stato dedotto contro il bando di concorso (in relazione al quale avrebbe potuto configurarsi un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata con gli atti successivi della procedura) e che la composizione della commissione di concorso a consiglieri di stato è fissato dall'art. 3 del DPR 17 gennaio 1983 n. 68 (secondo cui la nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza) - norma peraltro non impugnata in questa sede -, vale quanto esposto in precedenza con riferimento alla sussistenza di una causa di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, nel senso di mancanza di utilità della decisione sui ricorsi in esame.
3.3 In ogni caso, anche entrando nel merito delle censure dedotte dal ricorrenti nei ricorsi in esame, queste si rivelano comunque infondate per le (sintetiche, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di rito) ragioni che di seguito si rassegnano per esigenze di completezza (ed anche in relazione alla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente):
- la partecipazione del Pres. De Lise alla commissione di concorso in ragione dell'avvio del procedimento disciplinare non è causa di incompatibilità né rileva quale ipotesi di astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 51 c.p.c. in quanto, come affermato dalla giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2012, n. 650), la grave inimicizia deve essere reciproca ed originata da vicende estranee al rapporto professionale. Nel caso di specie, il Pres. De Lise ha avviato, in ragione delle prerogative ad egli attribuite in ragione della funzione ricoperta di Presidente del Consiglio di Stato (art,. 33, comma 1, della legge n. 186 del 1982), il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente (peraltro, sulla base di atti inviati dalla seconda commissione del CPGA in data 13 aprile 2010). La valutazione di avvio del procedimento disciplinare non costituisce di per sé manifestazione di grave inimicizia in quanto il Pres. De Lise si è limitato ad esercitare una prerogativa attribuita dalla legge e rimessa comunque alle successive deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nell'ambito di un'attività procedimentalizzata posta a tutela, proprio, dell'incolpato;
- lo stesso vale con riferimento agli altri componenti della commissione di concorso (Pres. Coraggio, Prof. Angelici e Pres. Virgilio) nei confronti dei quali il ricorrente ha opposto motivi di incompatibilità del tutto generici e non in grado di dare contezza della sussistenza di reciproci e reiterati rapporti di grave inimicizia (cfr, per quanto riguarda la necessità di addurre circostanze specifiche per provare la grave inimicizia e in ordine alla rilevanza dell'appartenenza ad un'associazione di magistrati, cfr Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22540);
- per quanto riguarda la violazione dell'art. 13, comma 2, del DPR n. 487 del 1994 (presenza di una sigla illeggibile sui fogli consegnati ai candidati), è sufficiente osservare che non risulta smentito dal ricorrente (art. 64, comma 2, CPA) che la sigla appartenga ad uno dei commissari, peraltro di conformazione analoga a quella apposta su altra documentazione del concorso. In ogni caso, sui fogli risultano essere stati apposti i timbri di riconoscimento in linea con quanto previsto dalla norma citata, il che convince dell'insussistenza del vizio dedotto;
- per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 9, comma 2, DPR n. 487 del 1994, non può non osservarsi come la composizione della commissione di concorso per consiglieri di stato è regolata dal DPR 17 gennaio 1983, n. 68, che ha natura speciale rispetto al citato decreto del 1994; il DPR n. 68 del 1983 nulla dice in ordine a tale riserva né il ricorrente né ha impugnato il contenuto per violazione di tale principio;
- allo stesso modo infondate sono le censure sulla presunta violazione della regola dell'anonimato in quanto generiche e non comprovanti la volontà di rendere riconoscibili le prove dei candidati. L'intenzione perseguita dalla commissione con tale adempimento è stata quella di far sì che, alla consegna degli elaborati, la commissione potesse verificare che tutti i fogli consegnati al candidato durante la prova fossero poi restituiti nella busta chiusa. Peraltro, non risulta smentito che tale elenco sia stato sigillato in una busta chiusa al termine delle operazioni concorsuali nè il ricorrente ha dedotto che la predetta busta sia stata successivamente aperta in concomitanza con la correzione delle prove scritte;
- anche le censure relative al possibile contatto tra candidati e soggetti estranei al concorso è smentita in punto di fatto, ciò in ragione dei controlli posti in essere dal personale di vigilanza e compendiati nei verbali delle prove scritte che, come noto, hanno fede privilegiata fino a querela di falso (vgs, in particolare, verbale n. 8 del 16 settembre 2011);
- neanche fondata è la dedotta violazione dell'art. 13, comma 5, del DPR n. 487 del 1994 (nella parte in cui prevede la presenza di almeno due commissari durante le prove) in quanto proprio l'esiguità dei tempi in cui si sarebbe registrata la mancata presenza dei due membri della commissione consente di derubricare il vizio a mera irregolarità che non ha conseguenze sulla legittimità della procedura di che trattasi;
- anche la presenza del Dott. Vito Carella e di personale di segreteria (non facente parte della Commissione) è chiaramente indicata nei verbali n. 8 del 16 settembre 2011 e n. 10 del 17 settembre 2011 ed è avvenuta con modalità tali che non sono in grado di inficiare in alcun modo la procedura concorsuale;
- infondata è anche la dedotta violazione dell'art. 13, comma 3, del decreto più volte citato (sala di esame utilizzata per una seduta del CPGA) in quanto il verbale di verifica allegato al verbale n. 8 del 16 settembre 2011 dà ampia contezza delle precauzioni prese dalla commissione (peraltro, dettate nel verbale n. 7 del 14 settembre 2011) e dagli addetti alla vigilanza proprio per evitare quanto "ventilato" dal ricorrente il quale, peraltro, non riporta alcun fatto specifico a riprova di eventuali manomissioni dei testi in uso ai candidati;
- anche l'estensione del termine di 8 ore per la conclusione della prova scritta del 16 settembre 2011 non è fondata in quanto si tratta di una mera affermazione del ricorrente non supportata da alcun elemento di prova; sul punto, è poi sufficiente osservare che dal relativo verbale - avente, come noto, fede privilegiata - risulta che la prova è iniziata alle ore 8.30 e si è conclusa alle ore 16.30;
- infine infondata è la questione del mancato riferimento nella prova di diritto civile agli elementi di diritto romano in quanto ciò non ha comunque leso la par condicio tra i concorrenti, essendo stati tutti messi nella medesima condizione.
3.4 Solo per completezza, il Collegio, nonostante l'esito sopra rassegnato, vuole farsi carico di rispondere alle deduzioni con cui il ricorrente, con la memoria da ultimo depositata in prossimità della trattazione del merito, imputa al "colpevole ritardo" della Sezione nel decidere le controversie in esame la sopravvenienza di cause di improcedibilità. In altre parole, l'istante sembra voler affermare che se la Sezione avesse deciso celermente, gli atti conclusivi della procedura non si sarebbero perfezionati così evitando una rincorsa alla ricerca dei nuovi atti da impugnare (in tal caso, non sarebbe incorso nella suesposta causa di improcedibilità).
La prospettazione non può essere condivisa per le ragioni che seguono:
- il ricorso RG n. 5598/2011 (avverso l'atto di nomina della commissione di concorso) è stato depositato in giudizio il 27 giugno 2011 mentre il gravame RG n. 9242/2011 in data 11 novembre 2011 (si ricorda, al riguardo, che la graduatoria finale dei vincitori del concorso è stata approvata con DPCM 29 novembre 2011 ed i vincitori sono stati nominati consiglieri di stato con DPR 14 dicembre 2011);
- l'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 fissa in tre anni il termine di ragionevole durata nei processi di primo grado;
- le predette controversie, già chiamate all'udienza pubblica del 17 aprile 2013 (alla quale erano state peraltro rinviate rispettivamente dall'udienza del 5 dicembre 2012, per esigenze di trattazione congiunta, come richiesto dallo stesso istante), sono state ulteriormente rinviate sempre su richiesta di parte ricorrente (cfr verbale di udienza del 17 aprile 2013).
4. In conclusione, previa riunione dei ricorsi in esame, le istanze di ricusazione vanno respinte mentre le impugnative vanno dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

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Da: allpall 29/10/2016 21:48:42
Sì questo è un caso noto 
il ricorrente ha creato un blog in cui racconta tutta l'esperienza
credo che non faccia testo
perchè è una cosa a parte rispetto ai concorsi normali tra virgolette

Da: allpall 29/10/2016 21:50:39
mi riferivo al secondo caso
il primo riguarda una cosa nota
difficilmente i giudizi delle commissioni sono censurabili
salvo macroscopiche illegittimità
bisogna vedere se ci sono

Da: sideof 29/10/2016 22:35:39
Non riescono mai a vederle le macroscopiche illegittimità neanche se un palo ti cava gli occhi

Da: Sole 30/10/2016 10:46:41
Auguri agli 11 idonei di cui non si è mai dubitata la preparazione.
Adesso per soddisfare ogni curiosità personale attendiamo fiduciosi l'accesso, anche se, sembrerebbe che l'azione di questa commissione sia stata determinata sulla scorta di notevoli pressioni pre-concorsuali e anche in sede di valutazione titoli, e, dunque, abbia assunto un metro di giudizio estremamente rigoroso.
Personalmente non ho mai paventato corruttele varie, nè discusso il valore degli 11, così come non mi permetto di discutere il valore di ogni partecipante. Ho discusso e discuto l'operato -discrezionale- di una commissione assunta per reperire 35 magistrati, scelti tra le migliori intelligenze e culture, e che ne sta producendo solo 11.
Detto questo, domanda per Passante. Ma il Tar bandirà nuovo concorso a 78 posti? Hai sentore sui tempi? Sbaglio o all'ultimo la commissione non è stata inclemente con le tracce?
Certo che a guardare i bandi, quello corte dei conti lo hanno complicato un bel po' negli ultimi anni...

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
30/10/2016 11:24:53
Cara Sole, mai hai parlato di corruzione, né in realtà nemmeno altri colleghi.
Ma prima di mollare aspetta gli atti, io spero sempre in un grave errore ma limitato al tuo caso che ti permetta un ben motivato ricorso individuale con ricorrezione.
Detto  ciò,  al Tar hanno predisposto una pessima traccia per la sentenza,  piena di errori ed ambiguità,   compensata da tracce per i temi una più aperta e bella dell'altra. Sicuramente scremeranno con la sentenza, e raramente vedremo persone col 35 nella prova pratica bocciate per i temi. Idiota io che non ho sfruttato l'occasione ed ho fatto una sentenza  vomitevole e piena di errori pazzeschi. I tre bei temi che ho fatto (penso,  ma lo pensavo anche di questo di Contabilità, e mi hanno dato 20 invece di 40...) manco li leggeranno, e faranno bene... Pazienza!
La carenza di posti c'è,  la voglia  di bandire pure, ma per ridurre i tempi debbono prima cambiare la legge per poter copiare il sistema Corte conti o crearne uno speciale,   con il bando, e non la Commissione, che individua i 25 punti, tu che presenti la domanda senza essere certo di passare ed i curricula esaminati DOPO gli scritti e solo per chi ha  consegnato, in parallelo alla  correzione. Acceleri i tempi ma, appunto,  rischi che qualche bravo candidato abbia i temi vincenti ma sia tagliato fuori dopo per i punti.
MA, ripeto, sono progetti, conta la legge che dovrebbero fare ma ancora non c'è.  E se non ci riescono ne bandiranno uno a gennaio, febbraio, ma con le vecchie norme, il che vuol dire scritti nel 2018, se va bene...
Altre e più dettagliate informazioni nella discussione apposita.
Saluti passanti gli orrori passati dei suoi concorsi rivanganti

Da: -555-  30/10/2016 15:17:48
Parto dal presupposto che i partecipanti a questo concorso per la maggior parte sono bravi e preparati, molti hanno superato concorsi difficili e/o svolgono incarichi di grande responsabilità. Naturalmente, questo vale anche per gli idonei.
A questo punto resta da capire se stavolta tutti gli idonei raggiungono vette di eccellenza altissime che li distinguono nettamente dagli altri concorrenti o se semplicemente sono stati più fortunati rispetto ad altri concorrenti con un livello di capacità e preparazione paragonabile.

Da: allpall 30/10/2016 16:33:11
concordo
non è in discussione la preparazione degli ammessi,
quanto se la commissione abbia ben operato applicando, in maniera uniforme, criteri da lei stessa elaborati nel rispetto del bando e dei principi generali in materia di azione amministrativa

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
30/10/2016 16:38:55
E proprio per queste ragioni spero ancora in molti ricorsi per la ricorrezione individuale, che non danneggerebbero i  modo rilevante i vincitori, aiuterebbe l'amministrazione e al massimo infastiderebbero la Commissione...
Ma serve l'accesso ed il confronto tra temi propri, temi degli 11 e criteri.
I 120 giorni del ricorso straordinario ci sono...
Saluti passanti che spera in ricorsi vincenti tanti...

Da: dirittocontrario  30/10/2016 16:41:18
Ma perché preferite il ricorso al PdR piuttosto che quello al TAR?

Da: allpall 30/10/2016 17:21:21
secondo me
poichè il termine  120 gg. consente l'acquisizione di piu' documenti ed un esame completo
pensa che comunque il ricorso al Tar va notificato ad almeno uno dei contro interessati ( se riguarda l'applicazione dei criteri ad un compito degli ammessi) e servono gli indirizzi dei vincitori
quindi ci vuole il tempo di chiederli e per averli
in 60 gg forse non ci fa

Da: replay  31/10/2016 00:11:23
Ricorso al buio e motivi aggiunti entro 60 giorni dall'accesso.

Da: Sole 31/10/2016 00:14:36
Ma ricorso per fare orale con questa commissione?

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
31/10/2016 00:21:37
Si può fare, si avrebbe diritto agli stessi 20 giorni degli altri, l'indirizzo si trova e si può provare a chiedere l'accesso agli atti urgente. Ed anche tentare di far nominare un'altra commissione, anche se la vedo dura.
Però penso anch'io che agire con calma in 120 giorni sia meglio, e lo si fa in modo più informato e sicuro. I motivi aggiunti potrebbero non spuntare. ..
Saluti passanti i ricorsi straordinari e oculati consiglianti...

Da: Sole 31/10/2016 00:25:29
Sono d'accordo. Intentare un'azione alla cieca non mi piace, sul piano morale suonerebbe il gesto di una persona invidiosa che non sa accettare la sconfitta. Se non riscontro anomalie penalizzanti, non faccio nulla, non mi sembra giusto. Passante se vuoi essere contattato su fb devi uscire dal passante anonimato...!

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
31/10/2016 05:31:44
O.T. Cara Sole, capisco la tua esigenza,  ma comprendi anche tu le mie. E come vedi per molti colleghi che mi hanno gentilmente già contattato  la cosa non costituisce un problema.
Ma se vuoi salvaguardare la tua riservatezza, puoi adottare la mia stessa accortezza. In 30 secondi ti fai una casella postale Gmail,  che serve sempre, considerati i 15 giga di spazio che ricevi e in cui puoi conservare articoli, sentenze e documenti in pdf. Poi entri su Facebook con un account differente da quello che usi di solito,  per esempio Explorer al posto di Chrome o viceversa, o Firefox,  e ti fai anche tu come me un nuovo account anonimo.  LO chiami Maria Rossi,  Soledad Ricorrente,  La Bionda, o come vuoi e mi contatti con quello. E se ti serve lo pubblicizzi pure qua, così anche altri possono contattarti facilmente in privato.
Conservi l'anonimato come me ma puoi contattare me od altri in privato, e viceversa.
Saluti passanti consigli sempre danti. ..

Da: gigettorossetto 31/10/2016 10:58:37
cmq i risultati di avvocatura e corte dei conti confermano che certi concorsi li puoi vincere solo se ti alleni quotidianamente ad affrontare questioni giuridiche e anche a scrivere di diritto costantemente.

cerco smentite ed esempi di gente che di giorno lavora meccanicamente e senza utilizzare leggi e sentenze senza scrivere alcunchè di giuridico e di notte solo con lo studio riesca poi a vincere questi concorsi.

Da: ladymary 31/10/2016 12:31:05
Ciao a tutti! Oggi mi sono divertita a cercare su internet i profili dei bravissimi vincitori. Non ho trovato moltissimo, da quello che ho visto, le professionalità sono eterogenee. Un plauso particolare alla seconda sezione del Tribunale di Lecco che, salvi casi di omonimia, ha espresso ben due degli undici bravissimi.
Per il resto, per rispondere a Gigetto, mi sembrano avvocati, segretari comunali....

Da: meruox 31/10/2016 13:10:04
@ladymary

potresti dirmi dove trovare l'elenco idonei corte dei conti? ho trovato solo quello di avvocatura dello stato

Da: gigettorossetto 31/10/2016 13:13:30
appunto. scrivono e ragionano di diritto ogni giorno. trovatemi un funzionarietto che lavora su programmi informatici che ti danno l'atto in automatico al solo inseriumento dei dati anagrafici  o che facciano controlli per lo più di corrispondenza tra la verità e la falistà dichiarata.

Da: ladymary 31/10/2016 13:18:13
Io l'ho trovato qui: https://concorsionline.corteconti.it/Referendari/2014-2015/Pagine/home.aspx
facendo accesso con le mie credenziali, visto che mi ero iscritta al concorso, anche se poi non vi avevo partecipato. Per chi si è iscritto, basta andare su quel sito.

Da: meruox 31/10/2016 13:30:50
gigetto è chiaro che chi è allenato è più facilitato, ma io non enfatizzarei troppo questo profilo.

In questi concorsi devi scrivere per tre quarti dei temi. Si tratta quindi di saper scrivere un ragionamento giuridico in un italiano corretto. C'è poi la prova pratica, sui cui è possibile cimentarsi tramite corsi e lo studio delle stesse sentenze.

Io penso che la ragione per cui spesso a superare questi concorsi sono soggetti come magistrati ordinari, procuratori di stato, segretari comunali, va ricercata soprattutto nel fatto che si tratta di persone che per passare i loro precedenti concorsi hanno studiato una vita (magari 3, 4 o 5 anni), formandosi cosi una base di cultura giuridica ed un allenamento allo studio che effettivamente li avvantaggia rispetto ad un qualsiasi dipendente statale assunto in base ad un normale concorso da funzionario. Con questo non voglio certo svilire tali posizioni lavorative - in cui peraltro rientra il sottoscritto - ma è un dato oggettivo che il grado di preparazione necessario per accedervi non è paragonabile a quello richiesto ad esempio per passare magistratura ordinaria. E ritengo che quella base di cultura giuridica di cui parlo non la si riesce facilmente ad acquisire se si conduce una vita studio e lavoro, ma solo stando un anno o due dentro casa a studiare. Dopo forse si può svolgere un opera di conservazione e perfezionamento di quello che si sa, si può approfondire una o due materie, ma le basi devi già averle ben salde.

Da: -555-  31/10/2016 15:00:22
x ladymary

Sono riuscita a risalire ai 10 profili su 11:
- 3 magistrati ordinari;
- 2 procuratori dello Stato;
- 1 dirigente ex corso-concorso SNA;
- 1 segretario comunale;
- 1 funzionario in posizione organizzativa;
- 1 funzionario CdC;
- 1 avvocato del libero Foro.
L'undicesimo ha partecipato al concorso in magistratura ordinaria 15 anni fa (se ricordo bene), ma non sono riuscita a trovare altro.

Da: -555-  31/10/2016 15:14:19
Il fatto più sorprendente è che nessuno dei vincitori sia di Roma, nonostante circa la metà dei partecipanti fossero romani (secondo la mia impressione).

Da: ladymary  31/10/2016 16:24:14
Beh, per quanto mi riguarda, il fatto più sorprendente non è affatto quello, ma sono convinta che si tratti di una piacevole coincidenza (che negli 11 su non so quanti ci siano due colleghi) e lo dico sul serio, sarei sciocca a sostenere il contrario!

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