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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: x Bardo | 03/07/2010 13:32:10 |
- voglio "rischiare di" far annullare il concorso penso che sia li che trovino il gusto nel rischio nulla di controllato, solo un bel po' di supponente dilettantismo allo sbaraglio | |
Da: Ch.mo Avvocato De Lollis, | 03/07/2010 13:35:05 |
in riscontro alla pregiatissima Sua, Le significo quanto segue: lo studio dei testi fondamentali per la direzione della Pubblica amministrazione sono irrilevanti per affrontare l'esame in questione. Il Prof Tamassia e il Dr. Bandel hanno, nei loro interventi congressuali e precedenti applicazioni delle loro idee su dove la P.A. debba andare, chiaramente espresso l'irrilevanza e, anzi, la dannosità di una preparazione nozionistica e basata su daqti normativi. il diritto amministrativo èdannoso, frutto di una antica concezione della p.a. tutta vincoli, lacci e laccioli che hanno impedito l'espressione delle reali capacità manageriali di stampo privatistico. duole contestarLe che la fortuna non ha alcun ruolo nel concorso in esame, in quanto, le assicuro, i summenzionati e gli altri coointeressati come valutatori e come valutandi, non lasciano nulla al caso (a meno che per fortuna non si intenda l'origine familiare nobile o la acquisizione di quarti di nobiltà per motivi di parent5ela e/o di affinità). concordo pienamente con Lei sul fatto che lo studio sia perfettamente inutile. non si impara a fare delle cose convenienti, ma deve venire naturale. il metodo per affrontare l'ambasce di luglio sarà... speriamo che mi confondano con qualcun altro.... metodo che, peraltro, si rivelerà inutile per l'eventuale prova orale.... ad meliora. avv. Loredana Trovaguai | |
Da: commodo | 03/07/2010 13:39:07 |
Ma se fosse solo dilettantismo a fronte di tutto quello che sta succedendo, lettere comprese, perchè non riflettere, chidere invece di continuare imperterriti. Ricordate. Anche dopo le esclusioni e i primi ricorsi sono adati dritti per la loro strada salvo poi doversi rimangiare tutto a calci in bocca. Solo che adesso il rischio è l'annullamento totale se un Giudice dice che il bando non può essere disapplicato e più di 570 allo scritto non è posibile addio concorso e addio preselezione. Sarebbero invece ancora in tempo a salvare almeno la preselezione a meno che... | |
Da: Old Red sulla porcata di Sant''Antioco... | 03/07/2010 13:44:21 |
D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e incarichi dirigenziali a tempo determinato: nuove annotazioni sui ââ"dirigenti per decretoââ Lunedi' 28 Dicembre 2009 01:00 Amministrativo - Dottrina R. Nobile (La Gazzetta degli Enti Locali 4/12/2009) - Maggioli Editore 1. Introduzione La materia è spessa: negarlo sarebbe inutile oltre che ridicolo. Lo è soprattutto in ragione dellâuso che è stato fatto della normativa. Specie di quella che ha consentito il disinvolto conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a personale interno allâente locale. Ossia a dipendenti già stabilmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Trasformati in dirigenti perché pósti in aspettativa con diritto alla conservazione del posto originario. Queste sono le modalità con cui molte amministrazioni locali hanno convenuto che fosse possibile creare âdirigenti per decretoâ. Davvero un bel modo per realizzare forme di accesso allâimpiego pubblico in violazione dellâobbligo di procedervi âsalvi i casi previsti dalla leggeâ. Ossia nel rispetto di un sistema di deroghe allâaccesso dallâesterno che lâart. 97, comma 3, Cost. esige che rinvenga il proprio titolo nella legge e non già in fantasiosi atti amministrativi e/o iure privatorum dei capi dellâamministrazione. Sulla complessa vicenda è bene intendersi da sºbito. Perché essa grida allo scandalo ed evoca lo sconcerto piº cupo. I termini impiegati non devono far sorridere. Già, perché la vicenda or ora tratteggiata ha segnato e continua a segnare una delle pagine piº sconcertanti nella diuturnità dellâazione della pubblica amministrazione. Qui di séguito vediamo quali sono i tratti salienti della vicenda. 2. Dirigenti a tempo determinato e limitazioni al conferimento degli incarichi Il grido di dolore ha acutizzato i proprî tratti sonori solo allâindomani dellâentrata in vigore dellâart. 40 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150. Ossia della norma che ha profondamente innovato il testo dellâart. 19, comma 6, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165. Fra lâaltro contingentando il numero dei dirigenti a tempo determinato. Della vicenda ci siamo diffusamente occupati nel nostro ultimo intervento sulle pagine di questa Gazzetta, nelle quali abbiamo investigato i rapporti fra lâart. 19, commi 6, 6-bis e 6-ter, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 nel testo modificato dallâart. 40 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 e lâart. 110, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Lá la nostra conclusione non poteva essere che scontata: âai comuni ed alle province non è preclusa la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il reclutamento di dirigenti ai sensi dellâart. 110, comma 1, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267â. Qui il limite alla stipulazione lecita e legittima di tali contratti si attesta al â10 per cento della dotazione organica dei dirigentiâ. Il tutto con lâavvertimento che esso investe tutte le possibili forme di reclutamento a tempo determinato. E quindi, in primo luogo, le procedure concorsuali vere e proprie che consentono il reclutamento dallâesterno di professionalità non altrimenti rinvenibili nel contingente del personale dipendente dalla singola pubblica amministrazione. Ovvio che il limite riguardi anche e soprattutto quella forma di reclutamento monstre previsto dalla contrattazione collettiva del comparto enti locali. Ossia il conferimento diretto di funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nella categoria D, collocati in aspettativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La sopravvivenza di una tale possibilità deve essere attentamente vagliata alla luce di una lettura costituzionalmente orientata. Non sottacendo fin dâora che il conferimento di funzioni a professionalità della medesima amministrazione locale stride con la nuova formulazione dellâart. 19, comma 6, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 nel testo modificato dal d.lgs. 27.10.2009, n. 150. E non senza osservare che la nuova assunzione allâimpiego avviene in deroga al principio del pubblico concorso e che lâart. 97, comma 3, Cost. ammette un tale discostamento solo nelle ipotesi previste dalla legge. A ciò si aggiunge una considerazione dirimente: il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato concretizza sempre unâassunzione allâimpiego. La quale, proprio perché tale, deve essere sempre vagliata alla luce del principio del pubblico concorso previsto come forma ordinaria di accesso allâimpiego ex art. 97, comma 3 Cost. Il quale è espressione del superiore principio di buon andamento dellâazione della pubblica amministrazione ex art. 97, comma 1, della medesima norma. Ed ora il testo incriminato della disposizione della contrattazione collettiva. Della vicenda si occupa lâart. 13 del C.c.n.l. â" comparto dirigenza 22.2.2006. E lo fa in maniera subdola e sorniona. Ossia dando per scontata lâammissibilità dellâistituto solo perché previsto dalla direttiva del comitato di settore precedentemente diramata. Eccone il testo, rubricato âeffetti degli accertamenti negativiâ. Il quale introduce lâart. 23-bis dopo lâart. 23 del C.c.n.l. 10.4.1996: â1. Gli enti disciplinano gli effetti degli accertamenti negativi di cui allâart. 23 del C.c.n.l. del 10.4.1996, come sostituito dallâart. 14 del C.c.n.l. del 23.12.1999, il relativo procedimento e gli strumenti di tutela, ivi compresi la previa contestazione e il contraddittorio, individuando le specifiche misure nellâambito delle seguenti ipotesi, in relazione alla gravità dellâaccertamento: a) riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, per il personale interno al quale sia stato eventualmente conferito, con contratto a termine, un incarico dirigenziale semprechè detto conferimento sia consentito dalla normativa vigente nellâenteâ. Come si può agevolmente constatare, disciplinando le conseguenze di un fatto negativo, la norma riconosce implicitamente che lâente locale possa conferire direttamente un incarico di funzioni dirigenziali a proprio personale interno, evidentemente collocato in aspettativa senza assegni per tutta la sua durata. La prassi invalsa in applicazione dellâart. 110, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 ha sempre dato per contato che ciò fosse possibile. Con la bella conseguenza della proliferazione di incarichi di funzioni dirigenziali a personale interno. Fino allâaberrante conseguenza di promuovere sul campo tutti i titolari di posizione organizzativa dellâente locale per trasformarli dirigenti a tempo determinato. Con la bella conseguenza di pagarli di piº per svolgere le medesime funzioni prima assolte in qualità di apicali unici dâarea ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e 8, 9, 10 e 11 del C.c.n.l. 31.3.1999. Ecco un bellâesempio di efficacia demiurgica e nomopoietica della fantasia giuridico-amministrativa applicata alla trasformazione dello status. È evidente che tale prassi non fosse supportata dal benché minimo puntello legislativo e che fosse un esempio conclamato di danno erariale risarcibile. Ma qui pressoché tutti hanno fatto finta di niente. Con la piena consapevolezza, peraltro, che creare dirigenti âper decretoâ fosse un vero e proprio abominio che gridava vendetta oltre che restituzione del tantundem. Qui ci piace ribadire ancóra che il âdirigente per decretoâ è attore di un vero e proprio accesso allâimpiego, per il quale vale quanto prevede lâart. 97, comma 3 Cost. Ossia la norma per cui âagli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla leggeâ. Cosí come pure siamo ben lieti di rammentare che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale â" seguita dalle massime magistrature nelle loro composizioni piº autorevoli â" è accesso allâimpiego non solo la prima assunzione, ma anche qualsiasi forma di novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Il che si verifica proprio nel caso dei âdirigenti per decretoâ. Ora, non ci sovviene che la privatizzazione (rectius: la depubblicizzazione) del rapporto di pubblico impiego abbia determinato forme di equivalenza fra legge ed atto avente forza di legge e contrattazione collettiva di lavoro. Col bel risultato che una deroga allâaccesso dallâesterno prevista in forma generalizzata dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto integra una flagrante violazione dellâart. 97, comma 3, e dellâart. 3 Cost. Ecco almeno una buona ragione per mandare definitivamente in soffitta i âdirigenti per decretoâ. Essi devono essere immediatamente estromessi dalla titolarità del loro incarico di funzioni dirigenziali e ricondotti al loro impiego naturale: quello di dipendenti delle categorie professionali per i quali hanno stipulato contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Certo è che il nuovo testo dellâart. 19, comma 6, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 corrobora la testi di cui ci facciamo vessiliferi. Ed infatti, cosa può significare che âtali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell`amministrazione [â]. Per il periodo di durata dell`incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell`anzianità di servizioâ se non che è la norma non supporta piº incarichi di funzioni dirigenziali a personale appartenente allâarea delle categorie professionali attualmente dipendente dallâamministrazione conferente? 3. Annotazioni conclusive Un deciso basta agli incarichi dirigenziali per decreto, che altri ha denominato âdirigenti fai da teâ. Qui ritenere che âchi fa per sé fa per treâ è chiaramente sbagliato. Opinare il contrario significa cadere in forme di autocompiacimento. La qual cosa non conviene certo ad un pensiero adulto e giuridicamente evoluto. Ed ora la conclusione. I dirigenti pubblici devono essere reclutati mediate concorso nel pieno rispetto dellâart. 97, comma 3, Cost. Con lâavvertenza che nessuna deroga allâaccesso dallâesterno può essere ammessa se non deriva da una atto di legge o avente forza di legge sorretto da contenuti ragionevoli e quindi di diretta derivazione dallâart. 3 Cost. Alla contrattazione collettiva di lavoro non è certo propria la funzione di precostituire forme di aggiramento del divieto legislativo. Non senza osservare che se anche un tale modo di procedere sfugge alle censure di incostituzionalità, ciò odora di trucco di bassa cucina. La cui cura ben può essere costituita dallâattivazione di processi contabili per risarcimento del pubblico erario. Lagazzettadeglientilocali.it | |
Da: Bardo | 03/07/2010 13:46:24 |
Commodo, KC, dopo il primo ricorso ricevuto, ha voluto ricorrere al Consiglio di Stato. Perche`? Lo so io il perche`... deve applicare le teorie di Bandel e Tamassia.. | |
Da: ::::: | 03/07/2010 13:53:37 |
Certo che anche i 3 anni "precari" più 2 anni dentro Totale 5 anni Non è un bel vedere | |
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Da: commodo | 03/07/2010 14:03:30 |
Io sinceramente queste teorie non le capisco e non le conosco, sarebbero? Quanto ai 3 anni precari e 2 dntro forse teoricamente concorderei però oggi si va verso una completa parificazione tra tempo determinato e indeterminato, potrebbe essere discriminante. E poi quando uno lavora sia a td che a ti sempre quelle funzioni svolge. Il problena reale che la maggior parte delle volte i td sono entrati con un bel calcio nel culo e questo non va bene. | |
Da: | 03/07/2010 14:12:11 |
Non tutti: alcuni hanno fatto un concorso pubblico con esame scritto e orale per procurarsi un anno di lavoro a tempo determinato. Mi risulta invece che ci siano stati concorsi a tempo indeterminato con solo prova preselettiva (quiz) e orale. | |
Da: commodo | 03/07/2010 14:14:53 |
Per Da hai ragione infatti ho detto la maggior parte delle volte. Come ho detto che una volta dentro svolgono le stesse funzioni e sarebbe discriminante. Poi se uno ottiene un provv del giudice ha tutti i diritti. | |
Da: INGENUOTTI | 03/07/2010 14:17:05 |
IO NON HO BISOGNO DI STUDIARE INDOVINATE CON CHI ANDIAMO A CENA IO E MIA MOGLIE STANOTTE? | |
Da: barzotto | 03/07/2010 14:34:15 |
x ingenuotti parta le ginocchiere per toa moglie. | |
Da: X Barzotto | 03/07/2010 14:37:42 |
Quanto sei all'antica...magari le deve portare anche Ingenuotti. Perchè solo la moglie | |
Da: INGENUOTTI | 03/07/2010 14:45:08 |
AZZ A QUESTO NON AVEVO PENSATO PROVVEDO SUBITO E PROCURO ANCHE PER ME GRAZIE DEL CONSIGLIOOOOOO | |
Da: X Barzotto | 03/07/2010 14:52:50 |
Procuro?...pensavo non solo che le avessi già ma anche ben consumate. oh certo in tutto questo periodo ti sei arrangiato senza..povere ginocchia! | |
Da: Renzo | 03/07/2010 15:09:50 |
....)))) Il rinvio ha senso fino alla scadenza dell'ultimo termine per i ricorsi e per OBBLIGARE gli AA.GG. a vedere le carte e formulare con dati oggettivi, legiitimi e trasparenti la graduatoria definitiva degli ammessi. L'annullamento no, sarebbe il secondo concorso annullato, francamente è troppo. Davvero troppo! Forse ha ragione Stella dovremo chiedere l'annullamento delle nomine dei facenti funzioni, niente concorso niente dirigenti! | |
Da: Bardo | 03/07/2010 15:44:55 |
La teoria: il dirigente lo scelgo io. Il concorso e' solo una fastidiosa perdita di tempo che mi impone la legge. | |
Da: x da | 03/07/2010 16:15:38 |
ti ho riconosciuta sono una tua parente | |
Da: commodo | 03/07/2010 16:49:50 |
Per Bardo OK capito. Per Renzo ma se annullano il conocorso, ff ciao ciao e poi ci mobilitiamo qualora cerchino di rinominarli. evidentemente tengono in piedi il carrozzone per lasciare i loro amici dove vogliono loro. | |
Da: TANO CARIDDI | 03/07/2010 17:02:37 |
è il puparo che alla fine deciderà chi saranno i 57 dirigenti della famiglia della RAS | |
Da: esasperato | 03/07/2010 17:10:54 |
Nessuno sta provando a simulare la soluzione di un caso pratico attinente ai compiti del dirigente regionale con approccio sistemico in modo da soddisfare i diversi "pesi" stabiliti dalla Commissione, sulle particolari attività individuate? Gestione delle risorse umane ed economiche, applicazione di norme e strumenti, organizzazione della struttura e fattori produttivi, pianificazione operativa dei processi e dei procedimenti, programmazione degli interventi, degli eventi e degli obiettivi, controllo dei risultati e monitoraggio delle prestazioni, applicazione di istituti giuridici ed economici di competenza dirigenziale, valutazione delle prestazioni e degli apporti funzionali, sistemi di misurazione delle performance individuali e organizzative. Applicandomi molto riesco anche a immaginare qualcosina su alcune delle prime azioni. Possiamo confrontarci su queste? Vi viene in mente qualcosa di pratico? Ci provo io per primo, sperando che qualcuno condivida l'idea. Che so, in materia di organizzazione della struttura organizzativa potrebbe starci la previsione delle sottoarticolazioni (uffici) o, x restare in tema, l'attribuzione di un incarico di responsabile di ufficio. Oppure il conferimento di un incarico di consulenza esterna per il raggiungimento di un certo obiettivo o la stipula di un contratto di lavoro td. Ancora un procedimento disciplinare, una procedura di acquisizione di beni e servizi, l'aggiudicazione definitiva a seguito di una procedura di gara. In questo caso ci starebbe l'analisi e la soluzione di un caso ricadente sotto le recenti modifiche al codice contratti... Mentre mi sembra paradossale avere indicato le utlime due possibili azioni (valutazione performance per intenderci). LT non sa che la RAS non ha ancora applicato Brunetta? Pretende di verificare la preparazione dei candidati alla dirigenza su tipologie di attività che i dirigenti effettivi e già incaricati di direzione di strutture della RAS non hanno ancora sperimentato e di cui sanno a malapena qualcosa? Che senso ha? | |
Da: per Commodo | 03/07/2010 17:17:28 |
vedo che ogni tanto ragioni pure ... tempo determinato = calcio in culo ... almeno quasi sempre. Un pò come gli LSU, i CFL ecc. per poi avere un corcorsino su misura che li immette in ruolo (perché prima sono FUORI RUOLO!!!! NON IN ORGANICO!!! SENZA ANZIANITA' DI SERVIZIO RICONOSCIBILE!!! CIOE' STESSA IDENTICA FATTISPECIE CHE RIFERISCE Old Red, ma applicata al funzionariato. | |
Da: x esasperato | 03/07/2010 17:19:06 |
condivido la tua impostazione. per quanto riguarda brunetta considera che in alcune parti è tout court autoapplicativo per tutte le regioni in quanto determina i livelli essenziali delle prestazioni di cui al secondo comma del 117 della cost ed in altre parti è applicabile con il vincolo della compatibilità con le norme degli statuti e delle relative norme attuative (art. 74 d lgs 150 2009) | |
Da: per Commodo | 03/07/2010 17:21:49 |
ah, ah, ah, anche gli interinali svolgono le stesse funzioni del personale in organico; cosa caspita c'entra!!!! non è un problema solo "svolgimento di funzioni", ma di modalità di accesso, e di tipicità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato | |
Da: gp | 03/07/2010 17:23:08 |
mi duole riconoscere che purtroppo il rinvio è necessario. che si prendano il (poco) tempo che serve per fare le verifiche e dicano chi sono i 570 (+ pari punti) che sono ammessi alla prova scritta. altrimenti si corre davvero il rischio che la prova possa essere annullata o per la questione del preavviso (di nn poco conto) o per la violazione del bando che fissa chiaramente il numero degli esaminandi agli scritti. | |
Da: no commodo | 03/07/2010 17:23:48 |
io ho fatto i concorsi a tempo determinato ma il calcio me l'hanno dato non per entrare ma per uscire...non alla regione ma in un altra pa per fare entrare i co.co.co e gli interinali...tutti i concorsi a tempo det che ho fatto io erano con scritto e orale...ma purtroppo il calcio serve per restare..ma se non conosci nessuno che ti sponsorizzi il contratto a tempo determ.non ti viene rinnovato ma viene rinnovato solo a chi si DEVE... PS non sono un futuro dirigente ma solo un aspirante futuro funzionario ras... | |
Da: X esasperato | 03/07/2010 17:28:18 |
Inoltre, c'è la Delibera del 25 marzo 2010, n. 12/14 che approva le Linee guida per la "Riforma dell'assetto delle fonti della disciplina dell'organizzazione e del personale della Regione", dando mandato allâAssessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per lâillustrazione alle parti sociali e ai rappresentati dei lavoratori (che propone un adeguamento della 31/98 all 165/2001 e alla 150/2009) | |
Da: gp | 03/07/2010 17:40:24 |
beh la delibera 12/14 del 25 marzo 2010 non aggiunge niente al quadro normativo. E' ben lungi dall'essere nemmeno un disegno di legge. comunque è certamente bene conoscerla. | |
Da: Renzo | 03/07/2010 17:41:13 |
Per commodo: Non credo proprio che annulleranno il concorso prima di trasformare i ff. in effettivi, il TAR ha i suoi tempi e d'ufficio non lo annulleranno mai. Sai quanti sono i ff? Oltre 30 ancora qualcuno ed hanno raggiunto il numero corrispondente ai posti da ricpotrire con l'indizione di questo concorso prima dell'integrazione al bando disposta per ricoprire i posti di agenzie che sono in scioglimento!!! Bisogna impugnare le ultime nomine (l'ultima è della settimana scorsa i tempi ci sono ancora) basta un pronunciamento su una nomina per impostare poi un'azione valida per far cadere tutti i ff. Per esasperato: puoi far spaziare la fantasia a 360 gradi ma rcordati che il tempo per il compito è di 4 ore, davvero poche per un caso concreto serio e complesso, poi la preparazione non è considerata così importante i vincitori devono avere altre caratteristiche, non c'eri al forum PA alla fiera di Cagliari? Questo non è un corso-concorso ma un concorso-corso: prima selezionano e poi preparano i vincitori! | |
Da: Bardo x Renzo | 03/07/2010 17:53:01 |
Finalmente uno che ha capito. | |
Da: ...... | 03/07/2010 17:53:11 |
allora ho speranze anch'io!? | |
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