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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: x Giulio Aldito alias Zorro alias Felice Sciosciam22/02/2011 19:40:15
Sei davvero un pallone gonfiato !
Rispondi

Da: Un Ds iniziale22/02/2011 19:46:50

Caro Marzio,
i concorrenti non sono miei avversari. Sono compagni di ventura, che vivono, come me, un'esperienza importante della loro vita professionale.
Tu pensi davvero che il motto "mors tua vita mea" serva a qualcosa?
Io penso proprio di no. La mia vita non varrebbe un granché se fosse figlia della tua morte.

L'ho detto in qualche altra precedente occasione: combattere una bella battaglia, alla fine, può essere perfino più bello che vincere.

Ovviamente ce la metterò tutta per essere tra i vincitori del Concorso, ma la battaglia più importante, credimi, io l'ho già vinta, ed è quella che ho combattutto contro me stesso.
Rispondi

Da: Ocse Pisa 22/02/2011 19:47:27
Salve a tutti.
In queste ultime 2 pagine il forum ha cambiato faccia. E' bellissimo! Stiamo facendo un figurone, se qualcuno leggesse gli ultimi interventi, rimarrebbe stupito e compiaciuto.
Ringrazio in particolar modo DS iniziale per le informazioni, meriti davvero di diventare uno dei "nostri" migliori DT.
Desidero comunque estendere i complimenti anche a Lucia1, DS2, Antonella so sempre io, Max, Giulio Aldito, Carampana, Rosso e tanti altri che non ricordo.
Alcune volte il mondo sembra mostrare un lato migliore e ciò mi fa ritenere che davvero il modo di pensare (almeno di alcuni intellettuali) stia evolvendo verso un approccio "ecoetico".

:ò)
Rispondi

Da: anna 222/02/2011 19:50:18
Qual'è stato l'esito del ricorso odierno davanti al Consiglio di Stato? Qualcuno è informato? Ci illumini, prego.
Rispondi

Da: Un Ds iniziale22/02/2011 19:59:30
Grazie Ocse Pisa,
soprattutto per il "nostri".  E' il segno, forse, che stiamo già costruendo una bella squadra.
Anch'io ho avuto modo di apprezzare i tuoi interventi. Vedrai che anche tu farai parte dei "nostri".
Sono certo che alla fine c'incontreremo. E quello sarà un grande giorno!
Rispondi

Da: senexag22/02/2011 20:04:23
x anna 2
So da un collega interessato che ha avuto esito negativo per i ricorrenti che non hanno ottenuto la richiesta ammissione con riserva.
Rispondi

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Da: Già Stefano22/02/2011 20:07:58
Per Ds iniziale

Dove posso trovare la delibera del CIVIT? Mi aiuti?
Rispondi

Da: Un Ds iniziale22/02/2011 20:12:10
per Già Stefano

Eccotti accontentato. Te l'allego.

1 - DELIBERA N. 105/2010  - Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)
Con la presente delibera, la Commissione, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera e), e comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, adotta le linee guida per la predisposizione, ad opera di ogni singola amministrazione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui all'articolo 11, commi 2 e 8, lettera a), del decreto.
La Commissione, attraverso un'apposita Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche, verifica l'effettiva adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.
Nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, nonché lo sviluppo di interventi a favore della cultura dell'integrità (articolo 13, comma 8, del decreto), sono state già adottate alcune "prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità" (delibera n. 6 del 25 febbraio 2010), al fine di verificare il rispetto dei già previsti obblighi di trasparenza, di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le amministrazioni interessate e di avviare i processi di formazione ed elaborazione degli strumenti generali previsti dalla legge.
Le presenti linee guida costituiscono, pertanto, una fase ulteriore di attuazione della disciplina della trasparenza, nell'ambito di un più ampio e graduale processo, cui seguiranno ulteriori iniziative e interventi. Esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione.
La Commissione si riserva di fornire ulteriori indirizzi e documentazione di supporto operativo (ad esempio, glossario, risposte a quesiti di rilevanza generale, ecc.).
Cosa si intende per trasparenza
Nella predisposizione delle "linee guida" e conseguentemente dei programmi triennali, assume rilievo centrale la nuova nozione di trasparenza introdotta nell'ordinamento dall'articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009. La trasparenza "è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (…)" (articolo 11, comma 1). Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.) e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241 del 1990, la quale istituisce altresì la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (art. 27, come sostituito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), definendone le attribuzioni.
L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11, comma 1, del decreto).
Significativa della richiamata differenza di ratio e di conseguente regolamentazione, tra disciplina della trasparenza e disciplina sull'accesso, è la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990, secondo cui "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", laddove, come si è detto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d. lg. n. 150 del 2009, la trasparenza è finalizzata proprio a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni.
Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.
Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d. lg. n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.
In conclusione, il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di gestione della res publica per garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico.

1.1. Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche
Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione.
La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.
Dalle precedenti considerazioni è ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione). In questa prospettiva vanno richiamati l'insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto in seno alle amministrazioni. Pertanto, gli obblighi di trasparenza risultano correlati a un siffatto novero di principi e regole nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di maladministration e alla loro consequenziale eliminazione. Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali delle singole amministrazioni si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza.

1.2. Trasparenza e performance
La trasparenza presenta un duplice profilo: in primo luogo, come si è detto e come si preciserà in seguito, un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale. Il profilo "dinamico" della trasparenza è invece direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).
Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.
La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un'importante spia dell'andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. Con riferimento a quest'ultimo, occorre sottolineare che il Programma della trasparenza, da un lato, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro, permette di rendere pubblici agli stakeholder di riferimento, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano e della Relazione sulla performance.
Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e dello stato della sua attuazione.

Soprattutto a questi fini rileva la pubblicazione dei Piani e delle Relazioni sulla performance, dello stesso Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché dei dati sull'organizzazione, sui procedimenti e sulla gestione delle risorse strumentali, sulla gestione dei servizi pubblici, sullo stato dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e sulle buone prassi.
L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line di dati, ma prevede ulteriori strumenti. L'articolo 11, comma 2, del d. lg. n. 150 del 2009, infatti, fa riferimento a "iniziative" volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
In tale prospettiva, vanno lette le "apposite giornate della trasparenza" di cui al comma 6 dell'articolo 11 e gli adempimenti della posta elettronica certificata di cui al precedente comma 5.

2. Ambito soggettivo di applicazione delle linee guida
La disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, oggetto della competenza esclusiva del legislatore statale. L'attuazione di tale disciplina richiede, infatti, modalità tendenzialmente uniformi in ciascuna amministrazione su tutto il territorio nazionale.

3. Ambito oggettivo e limiti alla pubblicità dei dati
3.1. Protezione dei dati personali
La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati, come evidenziato, rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d. lg. n. 150 del 2009. Tuttavia, la pubblicazione on line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge.
È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.
L'importanza di un continuo bilanciamento tra tali principi e valori è messa in rilievo non solo nelle esperienze straniere più avanzate (si veda l'Open Government Plan statunitense1), ma soprattutto dalla normativa europea (sul tema si veda la Direttiva CE n. 46 del 24 ottobre 1995 e, più specificamente, in relazione al rapporto tra tutela della riservatezza e comunicazioni elettroniche, la Direttiva CE n. 58 del 12 luglio 2002).
Con riferimento all'impianto normativo nazionale, rileva l'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), che statuisce: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale".
Da un punto di vista oggettivo, con riferimento al concetto di "prestazione", la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, del Codice, unitamente al conseguente regime di pubblicità che ne deriva, è riferibile a tutti i dati che devono essere oggetto di pubblicazione on line secondo le presenti linee guida, in quanto, e soltanto nella misura in cui, essi costituiscono dati che, direttamente o indirettamente, attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica. Sempre sul piano oggettivo, è da ritenersi, peraltro, riconducibile al termine "valutazione", in primo luogo, ogni riferimento al concetto di performance, e relativa valutazione, contenuto nei titoli II e III del d. lg. n. 150 del 2009.
Da un punto di vista soggettivo, l'espressione "chiunque sia addetto ad una funzione pubblica" ricomprende, tendenzialmente, tutti coloro che siano addetti ad una funzione pubblica, indipendentemente dalla posizione rivestita e dal titolo di legittimazione. Proprio in virtù della correlazione esistente tra tali soggetti, la pubblica amministrazione e lo svolgimento di una attività pubblica, devono essere resi accessibili i dati richiesti dalla legge e inerenti, per esempio a funzionari della pubblica amministrazione, dirigenti, titolari di posizioni organizzative, organi di indirizzo politico-amministrativo (si veda paragrafo 4.2).
L'esigenza di assicurare una lettura "orientata" della citata disposizione sul piano costituzionale e comunitario induce a ritenere che il diritto dei cittadini di conoscere l'assetto strutturale e il modo di operare delle amministrazioni pubbliche e dei suoi agenti, finalizzato al conseguente controllo sociale sulla res publica, debba essere, comunque, conformato al rispetto del principio di proporzionalità (previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice).
Tale principio è volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge (paragrafo 4.2), nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, anche alla luce delle delibere del Garante in materia di protezione dei dati personali, e comporta altresì la necessità di provvedere all'archiviazione dei dati non più aggiornati, con particolare riguardo ai dati informativi inerenti al personale (paragrafo 4.1.1).
È per converso vero che, nel rispetto del principio di proporzionalità, tutti i dati personali attinenti allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica devono essere resi accessibili in attuazione della disciplina legislativa della trasparenza che, a sua volta, costituisce espressione di quei valori di buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni, che trovano un tradizionale riconoscimento negli articoli 97, 98 nonché 3 della Costituzione.
Per quanto riguarda i dati sensibili (articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice) e i dati che prevedono implicazioni consimili (è, ad esempio, il caso dei dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui
1 L'Open Government plan, nel fornire indicazioni ad agenzie e dipartimenti in ordine allo sviluppo dei principi di trasparenza e di partecipazione / collaborazione da parte dei cittadini, specifica chiaramente che l'uso di Internet come strumento cardine di attuazione del principio di trasparenza e la piena accessibilità ai dati da parte dei cittadini devono risultare pienamente in accordo con i limiti e le garanzie previste in tema di protezione dei dati personali, di riservatezza, di sicurezza nazionale e di ogni altro obbligo di legge.
sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza), il contemperamento può essere realizzato mediante specifiche modalità di protezione, quali la profilazione in forma anonima dei dati o l'inaccessibilità ai dati stessi da parte dei motori di ricerca, fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (articoli 22, comma 8; 65, comma 5; 68, comma 3, del Codice).

3.2. Limiti derivanti dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi

Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull'accesso ai documenti amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all'accesso dall'articolo 24 della l. n. 241 del 1990 siano riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi.
Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:

i) i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

ii) i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;

iii) i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

iv) i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

Con riguardo alla facoltà di esclusione dell'accesso in via regolamentare, riferibili anche alla disciplina della trasparenza, occorrono alcune precisazioni. Se nessun dubbio, infatti, può sussistere circa la riferibilità anche alla disciplina della trasparenza dei casi di esclusione, finalizzata alla salvaguardia di interessi generali propri dello Stato (sicurezza interna ed esterna, politica valutaria e monetaria, ecc.), le altre ipotesi di esclusione, previste dalla stessa legge (ad esempio, la formazione degli atti generali) o in via regolamentare (ad esempio, la riservatezza delle persone con riferimento all'interesse professionale o finanziario), devono essere considerati alla luce della disciplina legislativa in materia di trasparenza e devono essere tali da non attenuare o addirittura vanificare la portata precettiva della stessa. Esemplificando, la protezione dell'interesse alla riservatezza finanziaria e professionale deve essere raccordata, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità, al dovere sopra descritto di rendere pubblici tutti i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa di chi sia addetto a una funzione pubblica e, quindi, i dati concernenti i compensi da questi percepiti (e non anche, per esempio, la generale situazione patrimoniale familiare o personale) o la valutazione delle prestazioni rese da questi soggetti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei suoi agenti.
Nell'ipotesi in cui, per le ragioni prima indicate, i dati non vengano pubblicati sul sito, è necessario che la riconducibilità delle informazioni sottratte alla pubblicazione alle categorie di esclusione sopra individuate sia indicata sul sito medesimo.

4.1. Requisiti di forma
4.1.1. Indicazioni relative alla pubblicazione on line

In questa sede sono riportate le indicazioni generali relative alle modalità di pubblicazione delle informazioni sui siti istituzionali delle amministrazioni, allo scopo di aumentarne il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini.
Si tratta, pertanto, di indicazioni relative agli adempimenti da adottare al fine di favorire l'accesso da parte dell'utenza, mentre per le modalità tecniche si fa riferimento alla documentazione dedicata allo scopo, tenendo in particolare conto le "Linee guida per i siti web della PA - art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione" (di seguito "Linee Guida Siti Web"), la cui versione più recente è stata pubblicata il 26 luglio 2010 sul sito del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione (www.innovazionepa.gov.it).
Le indicazioni sono suddivise in due sottoinsiemi:

a) indicazioni relative al formato, che hanno lo scopo di favorire l'utilizzo delle informazioni e dei dati da parte degli utenti;

b) indicazioni relative alla reperibilità, che hanno lo scopo di favorire la ricerca delle informazioni e dei dati.

L'allegato alle presenti linee guida - Esempio di struttura della sezione del sito "Trasparenza, valutazione e merito" - contiene un modello esemplificativo di applicazione, al sito internet di una generica amministrazione delle indicazioni contenute in questo paragrafo. L'obiettivo di tale esempio è mostrare un concreto e semplice caso pratico al fine di chiarire i concetti espressi, e non fornire ulteriori specifiche rispetto a quelle contenute nelle presenti linee guida.
a) Indicazioni relative al formato
La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento "Linee Guida Siti Web", in particolare con le indicazioni, contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti argomenti:

• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;

• aggiornamento e visibilità dei contenuti;

• accessibilità e usabilità;

• classificazione e semantica;

• formati aperti;

• contenuti aperti.

Al fine di favorire il riuso e l'elaborazione delle informazioni e dei dati pubblicati sui siti web e ad aumentarne la qualità, le amministrazioni sono inoltre tenute a:

1) pubblicare le informazioni e i dati, indicati al paragrafo 4.2 delle presenti linee guida, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione, di facile accesso e consultazione, denominata "Trasparenza, valutazione e merito". Questa sezione dovrà essere raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza, valutazione e merito" posto nell'homepage del sito stesso;

2) organizzare la suddetta sezione "Trasparenza, valutazione e merito" in modo che i contenuti siano strutturati in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 4.2 delle presenti linee guida. La sezione, quindi, dovrà essere divisa in macroaree, ognuna denominata come le categorie presenti nel paragrafo 4.2, ciascuna delle quali dovrà contenere una voce per ogni contenuto specifico appartenente alla categoria stessa. Facendo click sulle suddette voci, l'utente potrà avere accesso alle informazioni di interesse. L'ordine delle voci all'interno della sezione dovrà corrispondere a quello riportato nel paragrafo 4.2. Le voci dovranno essere previste anche se i rispettivi contenuti non sono stati ancora pubblicati: in tal caso, dovrà essere visualizzato un messaggio che indichi che i contenuti sono in via di pubblicazione e che riporti la data prevista di pubblicazione. All'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dovrà essere presente, tra l'altro, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al relativo stato di attuazione (si veda a tal proposito il paragrafo 4.1.2);

3) garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo dovrà essere corredato dalla storia delle revisioni, che contenga la data di pubblicazione e le caratteristiche di ogni revisione. A tal scopo, le informazioni superate e/o non più significative dovranno essere archiviate o eliminate, secondo le indicazioni contenute nelle "Linee Guida Siti Web" (in particolare, al paragrafo 3) e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla definizione dei criteri di validità e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale (si veda a proposito il paragrafo 4.2);

4) contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato (pagina web, file); in particolare dovranno essere indicati:

o la tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico);

o il periodo a cui le informazioni si riferiscono. Ad esempio, l'anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la data di aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.;

12

o quale amministrazione (dipartimento, ufficio, ecc.) ha creato quel contenuto informativo e a quale amministrazione (dipartimento, ufficio, ecc.) quel contenuto si riferisce.

In applicazione dei principi sopra esposti, i dati di contesto dovranno essere inseriti all'interno del contenuto informativo stesso. Ad esempio, l'anno cui si riferisce una tabella dovrà essere inserito nel file contenente la tabella e non solamente nella pagina web che ospita il link al file. Lo scopo della contestualizzazione è di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato (sezione "trasparenza" del sito web dell'amministrazione). Questo rischio si può verificare quando l'accesso ai contenuti informativi avviene mediante motori di ricerca o anche attraverso siti dove sono ospitate copie dei contenuti stessi. In queste ipotesi, infatti, può risultare difficile accertare l'attualità dei contenuti, con l'ulteriore rischio di una lettura poco chiara dei dati. Pertanto, ogni file, oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali ai sensi del successivo paragrafo 4.2, sarà prodotto tenendo conto di una sua possibile lettura in un altro contesto e in un momento futuro. La contestualizzazione è, quindi, essenziale al fine di caratterizzare compiutamente e senza errori il contenuto;

5) inserire all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" strumenti di notifica degli aggiornamenti (ad esempio, "Really Simple Syndication - RSS"), sia a livello di intera sezione (viene notificato all'utente qualsiasi inserimento o modifica all'interno della sezione) sia a livello di singolo argomento (all'utente vengono notificati solo gli aggiornamenti relativi all'argomento/i selezionato/i);


6) pubblicare le informazioni e i documenti in formato aperto, in coerenza con le "Linee Guida Siti Web". Dovranno essere inoltre pubblicati, sempre in formato aperto, i dati che sono alla base delle informazioni stesse (ad esempio, le tabelle contenute nei documenti). I dati dovranno essere:

o pubblicati in almeno uno dei formati aperti indicati, ma preferibilmente in più formati (ad esempio, "eXtensible Markup Language" - XML, "Open Document Format" - ODF, ecc.);

o corredati da eventuali file di specifica (ad esempio, XSD - XML Scheme Definition - per i file XML);

o raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate;

7) pubblicare on line, nella sezione dedicata alla performance, i dati provenienti direttamente dalle proprie banche dati e legati ad aspetti di performance particolarmente rilevanti per gli stakeholder (qualora la singola amministrazione utilizzi un sistema informativo complesso ed evoluto). In particolare, sarebbe opportuno pubblicare, sottoforma di opportune interfacce, le indicazioni relative allo stato di raggiungimento dei target desiderati rispetto a obiettivi di particolare interesse; ciò in aggiunta alla possibilità di scaricare il Piano e la Relazione sulla performance;

8) garantire, all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza, la possibilità agli utenti di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad esempio nei termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività), al fine di:

o coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione;

o aiutare l'amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti, grazie al controllo diffuso da parte di questi ultimi;

2 L'evoluzione delle tecnologie web ha infatti messo a disposizione applicazioni (identificate genericamente con il termine "web 2.0") che permettono un elevato livello di interazione tra un sito e i propri utenti, che non sono più unicamente consumatori delle informazioni presenti sul sito stesso, ma diventano invece contemporaneamente fruitori e creatori di contenuti, che a loro volta sono resi disponibili agli altri utenti. L'inserimento, quindi, all'interno del sito, di strumenti web 2.0 - forum, blog, social network, ecc. -, che abbiano la finalità di condividere informazioni e opinioni relative a tutti i vari aspetti della trasparenza, può rappresentare un punto di forza dell'amministrazione per quanto riguarda il coinvolgimento degli stakeholder di riferimento. Le "Linee Guida Siti Web" - paragrafo 6.3, sottolineano infatti come "il coinvolgimento dei cittadini per migliorare la gestione e la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione abbia come precondizione l'adozione dell'approccio web 2.0 per la comunicazione e la condivisione delle risorse on line".

o diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione è tenuta ad agire tempestivamente a fronte delle segnalazioni fornite dagli utenti. È raccomandato l'utilizzo di strumenti web 2.0, così come indicato nelle "Linee Guida Siti Web" (paragrafo 6.3)2.
b) Indicazioni relative a classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni
Le informazioni e i dati indicati al paragrafo 4.2 dovranno essere pubblicati nel sito web dell'amministrazione in modo da favorire l'accesso e la reperibilità delle informazioni stesse da parte dell'utenza.
Le amministrazioni dovranno attenersi alle indicazioni riportate nelle "Linee Guida Siti Web" (paragrafi 4.2 e 5.1) relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sui siti.
Si raccomanda l'assegnazione, alle risorse informative relative alla trasparenza, di metadati che le descrivano secondo lo "standard Dublin Core" (norma ISO 15836:200 - www.dublincore.org), al fine di consentirne l'identificazione univoca e stabile, di agevolarne la classificazione e di facilitarne la ricerca.
Le "Linee Guida Siti Web" (paragrafo 4.2) riportano i dettagli dell'inserimento delle informazioni aggiuntive secondo lo "standard Dublin Core" e, per ogni contenuto minimo dei siti web istituzionali, specificano quali metadati devono essere associati al contenuto stesso (nella colonna "indicazioni reperibilità"). Per quei contenuti, indicati dalle presenti linee guida, che non corrispondono alle tipologie indicate nella Tabella "Contenuti minimi dei siti web istituzionali" ("Linee Guida Siti Web", paragrafo 4.2 e tabella 5) o per i quali non sono presenti le indicazioni di reperibilità, si rinvia a successive indicazioni che verranno fornite riguardo ai metadati da associare. Naturalmente, l'attuale mancanza di indicazioni circa la formulazione dei metadati non esonera le amministrazioni dall'obbligo di provvedere alla pubblicazione dei contenuti di tutte le categorie di dati indicati nelle presenti linee guida.
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Da: Già Stefano22/02/2011 20:20:44
Grazie di cuore Ds iniziale.
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Da: codici 222/02/2011 21:03:36
per favore potete dirmi se è vero che non si può usare il codice auriemma?
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Da: Ocse Pisa 22/02/2011 21:09:30
Grazie DS Iniziale ho raccolto una messe di informazioni e domani cercherò di farmene un'idea. Spero davvero di conoscerti prima o poi, anche se resterò un semplice docente. In ogni caso, è uno splendido mestiere per chi vuole impegnarsi e curare se stesso.

:ò)
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Da: x codici 222/02/2011 21:27:35
Il codice di Auriemma è elaborato per essere utilizzato nei concorsi pubblici e ciò è scritto chiaramente nella prefazione dell'autore che è persona con esperienza di lungo corso e non può sbagliarsi. Qualche dubbio sussiste sull'Appendice Normativa allegata....
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Da: agmea 22/02/2011 21:28:30
@ codici 2
L'argomento è stato ampiamente dibattuto nel forum, a più riprese. Nessuno ha delle certezze, ma continuo a dubitare che, se l'editore ha dichiarato la consultabilità del testo in sede di concorso, la commissione possa vietarne l'utilizzo.
Anche i codici CC, CP e via dicendo hanno spesso un corredo di indici che ne favoriscono la consultabilità.
Rispondi

Da: DS222/02/2011 21:32:31
Mi permetto di ricordare che gli elementi di diritto amministrativo, contabilità pubblica etc  di cui al bando sono riferiti alle Istituzioni scolastiche; è ben vero che l'emendamento del milleproroghe parla di controllo della performance dei Ds...ma non credo che resterà integro a lungo.
Per il CIVIT.. a quanto pare la Commissione si sta già disintegrando...(fonte ministeriale-ebbene sì, ho le fonti !!però della serie"la moglie del calzolaio").
Un editoriale di A.Armone molto ben scritto comunque si può trovare sul sito di Euroedizioni o nella rivista Scienze dell'Amministrazione scolastica.
Rispondi

Da: semplice concorrente22/02/2011 21:35:02
Ma come si può affermare che la Commissione non farà usare il codice Auriemma? Evidentemente qualcuno ha contatti diretti con i suoi componenti?!!!
Nella prefazione del codice è chiaramente indicato che esso è "lecitamente consultabile in occasione della partecipazione a prove scritte in concorsi pubblici".
Chi ha avuto tali indiscrezioni circa l'utilizzo del codice, ha avuto anche informazioni circa il contenuto delle prove??
Rispondi

Da: news di oggi22/02/2011 21:41:17
Il modello di valutazione è tutt'altro che definito. E però mentre le due sperimentazioni sulla valutazione dei docenti e delle scuole annaspano, a dispetto di dati ufficiali che parlano addirittura di una corsa degli istituti a farne parte (il modello reputazionale, secondo dati ministeriali, avrebbe raccolto circa 45 richieste, non più di 25 saranno accolte), chi valuterà è deciso: la riforma è spuntata nel Milleproroghe approvato al senato e ora è al vaglio definitivo della camera.
Firmata prima dal relatore, Lucio Malan, poi recuperata dal governo nel maxiemendamento su cui c'è stata la fiducia, nel nuovo sistema rispunta l'Indire, con il compito di documentazione e supporto all'autonomia scolastica, si riportano indietro le lancette dell'Invalsi, che si occuperà essenzialmente di fare i test sugli apprendimenti degli studenti, e poi si rinforza il corpo ispettivo, che agirà nell'ambito del ministero e che però sarà dotato di «autonomia e indipendenza». Sulla falsa riga del modello anglosassone, saranno gli ispettori a occuparsi della valutazione «delle scuole e dei dirigenti scolastici». Come? In base a modalità e standard che saranno definiti in un regolamento ministeriale che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni. Un termine non prescrittivo e che certamente sarà superato: a causa di quelle trattative che il ministro cercherà di portare avanti con sindacati e associazioni di docenti e dirigenti per arrivare a una riforma, almeno sui contenuti, condivisa. Che eviti di dover fare i conti con la totale contrarietà di molti docenti, quella contrarietà con cui si sono scontrate le due sperimentazione sulla valutazione che ancora non sono decollate. A chi ha accusato il ministro Mariastella Gelmini di aver fatto un vero colpo di mano, approfittando della confusione parlamentare, il capo dipartimento del ministero, Giovanni Biondi, ritenuto il padre del nuovo modello, risponde: «È solo un'opera di razionalizzazione della macchina. I contenuti sono della valutazione sono ancora da decidere». Gli ispettori, che una volta esaurita la selezione in corso dovrebbero essere 250, agiranno probabilmente in una prima fase, ovvero dall'anno scolastico 2012/2013, in via sperimentale. Esamineranno le scuole alla guida di un gruppo allargato di esperti, che dovrà tenere conto dell'organizzazione delle scuole, e dunque delle capacità gestionali, sia amministrative che finanziarie, e dei rendimenti degli alunni.

«Il primo obiettivo è di stilare un piano di miglioramento», spiega Biondi, «con fondi ad hoc per sostenere le discipline e i settori in cui i ragazzi e i docenti hanno maggiori difficoltà». Dunque un processo valutativo in cui saranno strumenti intermedi Indire e Invalsi, «istituti da rinforzare, con un finanziamento ad hoc di una decina di milioni di euro». Le pagelle finali da un lato dovrebbero servire a dire di cosa ha bisogno la scuola per recuperare i gap. Ma anche a decidere i fondi per il merito, in attuazione, ricorda l'emendamento governativo, del decreto Brunetta. «Con un dpcm si è stabilito che le fasce di merito sic et sempliciter nella scuola non si applicano», aggiunge Biondi, «sarà in sede di contrattazione, nel 2013, se ci sarà l'intesa con le parti, che si delineerà lo sviluppo della carriera dei docenti. E dunque come agirà il merito nella nuova declinazione». La filosofia di base prevede che la scuola che migliora le performance ha diritto a un premio, che poi ripartirà al suo interno tra i dipendenti, «magari in base al modello reputazionale», lancia Biondi, «ma dobbiamo verificare. Le sperimentazioni in corso servono a questo. Anzi ho chiesto che, se ci sono altri modelli, li si proponga, c'è tempo anche per una terza valutazione. Ovviamente, nessuno si è fatto avanti». La data decisiva sarà dunque quella del 2013, quando ripartiranno i contratti, stoppati dalla manovra correttiva. E quando il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, conta di concretizzare una volta per tutte il suo sistema del merito, come ricorda la circolare n. 1/2011. (da ItaliaOggi Alessandra Ricciardi)
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Da: DS222/02/2011 21:42:43
Beh, i numeri tel dei Commissari sono facilmente individuabili nel sito web del MIUR e anche del Presidente, se si cerca bene; comunque....già qualche gg fa ho fatto una ricerca on line sui criteri adottati nei concorsi per le magistrature, avvocatura e simili: si sottolinea il divieto di consultazione della giurisprudenza e di glosse, commenti e simili, niente di più.
Tuttavia è richiesta ai candidati la consegna dei codici e delle raccolte in anticipo, in modo da consentire una verifica; in alcuni casi si ricorre all'oscuramento o alla "pinzatura" delle pagine incriminate.
Ma nessuno di voi ha parenti ed affini che hanno sostenuto concorsi come quelli di cui sopra o per posizione dirigenziale nei ministeri, enti, agenzie?
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Da: Un Ds iniziale22/02/2011 21:44:01
Buona notte a tutti.
Me ne vado a letto. Domani è una giornata piena d'impegni a scuola.
Rispondi

Da: agmea 22/02/2011 21:44:04
@ Già Stefano
Puoi trovare le delibere CIVIT, e altri materiali interessanti, sul sito della Commissione Indipendente ... al link seguente:
http://www.civit.it/?cat=3
Rispondi

Da: Un Ds iniziale22/02/2011 21:44:05
Buona notte a tutti.
Me ne vado a letto. Domani è una giornata piena d'impegni a scuola.
Rispondi

Da: DS222/02/2011 21:46:01
Buonanotte DS iniziale.
Rispondi

Da: DS222/02/2011 21:51:33
L'integrazione normativa comprende la delibera CIVIT luglio 2010, il CCNL comparto scuola aggornato agli accordi successivi alla sottoscrizione e le Linee guida della riforma delle superiori.Nessun commento nè prefazione.
Non so quanto Auriemma decida della selezione o della presentazione editoriale; comunque è consigliere della Corte dei Conti.
Ad ogni buon conto io ho anche la Raccolta Edises.
Rispondi

Da: agmea 22/02/2011 22:09:58
Anch'io ho anche il codice della Edises, già consigliato da Andrea Palermo. Mi ci trovo molto bene.  Anche in questo testo sono presenti delle CM.
Tu che puoi fare il confronto, DS2, trovi che i due codici siano entrambi validi? E' comunque bene averli entrambi?
Rispondi

Da: agmea 22/02/2011 22:13:16
Anch'io vado a dormire. La fatica si fa sentire e gli impegni si accavallano.
Buona notte a tutti.
Rispondi

Da: tonia222/02/2011 22:15:52
sì, portiamoci una carriola ... per tutti i codici
lunedì pioverà e ci vuole pure l'ombrello
Rispondi

Da: DS222/02/2011 22:16:29
Agmea, ho dato solo una scorsa per evitare la tentazione di sottolineare le pagine; mi sembra che quello Tecnodid sia più ampio e completo, quello Edises è più aggiornato(dicembre).
Il nostro problema sarà il limite di peso sull'areo: più che consultarli li ho pesati!
Aggiungi una raccolta di norme amministrative, per quanto ridotta, i quattro codici edizione minore e qualche testo salvagente per la sera prima.
Non ci fanno imbarcare!
Per studiare..uso fotocopie ed altre raccolte.
Rispondi

Da: codici 222/02/2011 22:17:22
e se  la commissione non consentisse di usare il codice auriemma? come dovremmo reagire?
chiedo ancora ai "giuristi".
ma qualcuno non può informarsi al ministero? io ho provato a telefonare ma è stato impossibile parlare con qualcuno "valido".
Rispondi

Da: carampana petulantona22/02/2011 22:17:51
Ciao Giulio, ciao zorro, ciao Felice... ma certo che ci conosceremo un giorno!
Ciao anche a te Ocse... il mio più forte in bocca al lupo per lunedì: mi raccomando a non sprizzare parole da tutti i pori! contieniti!!!!!!!!!
Ovviamente scherzo...sprizza pure quante più parole, concetti e belle idee puoi, e sbaragliali tutti! tanto agli orali quelli della commissione più che ascoltarti guarderanno i tuoi occhi... e ne resteranno ammaliati!
@ tutti
In bocca al lupo e che vincano i migliori!

ZZZORRROOOOOOOO! che ne dici? ce ne andiamo da questo foruuuuuuuuuuuummmmmmmmmm? li lasciamo in pace finalmente?
Clop, clop... e cloppete!
Ciao a tutti e buona notte!

Rispondi

Da: DS222/02/2011 22:22:21
Codici 2; telefoniamo ad Auriemma, gli diciamo che non ci fanno usare la raccolta, con conseguente pubblicità negativa e decremento sostanziale delle vendite e degli emolumenti; vedrai che rimedia subito.
Rispondi

Da: Stefano 22/02/2011 22:58:23
per CP
Ciao,grazie

per DS2
mi dici a cosa ti servono i 4 codici?

per tutti
sì, vincano i migliori, ma permettetemi di sperare in un po' di fortuna.

Ciao
Rispondi

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