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Esame avvocato Spagna
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Da: iocivogliocredere | 30/12/2011 21:01:42 |
..su "quello" fai bene a continuare a pensarla così. Adesso a me interessa davvero relativamente. Quando passerà l'altra cosa.. ma te lo dirò in privato. OK. | |
Da: ottimo | 30/12/2011 21:04:48 |
Con quell'altra cosa , se passerà , su "quello" sono d'accordo anch'io ccon te . La noti anche tu ora la differenza? | |
Da: iocivogliocredere | 30/12/2011 21:10:29 |
Bravo: dobbiamo cominciare a parlare in codice ;) Concedimi di riservarmelo x il privato, però. Ora esco: e ti assicuro che festeggerò anche su.. "quell'altro" ;) | |
Da: ottimo | 30/12/2011 21:50:48 |
Guarda che nell'"affair" riconoscimento saremo fianco a fianco con le aggenzie ( con 2 sole g in questo caso). Te ne rendi conto? | |
Da: iocivogliocredere | 30/12/2011 22:39:50 |
Si si ma adessoho solo il cel a domani | |
Da: iocivogliocredere | 31/12/2011 09:53:06 |
RELATIVAMENTE.. e non ho timori di sorta. Comunque, se riusciremo a fare un certo progetto : Chi vorrà seguirci, vista anche la precisa idea che mi sono fatto di te, sarà completamente soddisfatto dei risultati ottenuti e ti assicuro che, offrendo una ottima prestazione di servizi, come credo anche tu la intenda, non ci sarà migliore pubblicità che.. il PASSAPAROLA di risultati concreti conseguiti. Un esempio su questo: ma tu lo sai che molte persone che hanno fruito di servizi di una agenzia.. si sono sentiti alla fine solo come un "numero" (oltre a quelli massicci che aveva sborsato :( .. ) e non un vero cliente (e lasciamo davvero stare se si sentiva una persona quando si rapportava con loro ! ) ???!!! E lasciamo stare anche quella che potrebbe sembrare una banalità : se solo si cercava di chiamarli.. ottenere la linea era "tempo buttato via" ( inutile perdere tempo ad accennare di quanto erano evasivi i semplici impiegati impreparati nella loro faraonica sede.. e cercare di parlare con il titolare era come riuscire ad ottenere udienza dal Santo Padre ! ). MA in parte non è una critica fine a se stessa.. perché il loro problema non era affatto di incapacità ( mi risulta che alla fine abbiano realizzato gli interessi di chi si era rivolto a loro..e quindi alla fine, per la massa, questo interessa ai più ) anzi. Da "ridire" però sui COSTI e sul NUMERO DI PERSONE SEGUITE (a mio avviso davvero troppe per realizzare un vero rapporto professionale.. e non caratterizzato dall' ANSIA.. come più volte ho sentito e assistito). Concludo il mio pensiero personale dicendo che QUELLO CHE CONTA, alla fine, è essere soddisfatti dell'aiuto che si è dato ( e ancora di più se riguarda colleghi, che potranno diventare anche veri amici ) andando a coricarsi sereni per quello che si è fatto ( dovrebbe essere una Legge per ogni tipo di lavoro ! ). LA RICETTA ??? Prendersi in carico POCHE PERSONE che non hanno tempo per seguirsi la faccenda personalmente e DIRE NO quando il carico di lavoro.. risulterebbe sicuramente eccessivo e caotico. SOLO COSI' POTRA' ESSERE GARANTITO un servizio efficiente, onesto, affidabile.. e dai risultati svelti e sicuri. Su questo dovrò sentire cosa pensi tu in proposito: sarà DETERMINANTE. Ps: Fidati, a chiacchiere per adesso, che io mi rendo conto. Come anche di altre "cosine". Ps: Se verrà perfezionata una certa intesa, immagino già di certi attacchi gratuiti.. visto che si darà "FASTIDIO". Bisognerà imparare a sorvolare alto, non curandosene.. rimanendo sereni per quello che si sta facendo di buono. Ma alla fine chi si comporta bene, e non solo con il proprio cliente, credo fermamente abbia poco da temere. L' etica unita alla trasparenza, vincono sempre. | |
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Da: lillovero | 31/12/2011 10:30:11 |
sta (stà ) sorgendo una nuova generazione di agggenti... in tutto questo i vecchi culi flaccidi continuano a stuprare aq piacimento; lo sapete che i culi flaccidi più vecchi (quelli più disgustosi, quasi sempre evasori fiscali che RUBANO la loro pensione ai giovani, avendo versato contributi risibili a fronte di t5rattamenti pensionistici da nababbi) godono del REGALO-TRUFFA aggiuntivo del premio ottantenne? non è uno scherzo: al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età hanno diritto per ciò stesso ad una maggiorazione della pensione (già INTEGRALMENTE RUBATA ai poveracci che pagano i contributi). E NESSUNO FIATA. qualcuno meno viscido e asservito lo ha fatto notare e la risposta è stata: "NO, MA QUANDO MAI, è UN BENEFICIO AD ESAURIMENTO (leggasi: brutti bambocci, è solo per noi, certo che vi stupriamo anche le figlie, voi dovete solo crepare; ovvio che è solo per noi che abbiamo truffato e rubato una vita non pagando le tasse, quando noi moriremo - probabilmente al 130 anni vista la vita comoda a spese degli altri che facciamo - lasceremo dietro di noi solo desolazione e devastazione). IL DRAMMA NON SONO QUESTI LADRI, MA I GIOVINOTTI CHE SCODINZOLANO ASSERVITI MENTRE VIENE LORO RUBATO IL FUTTURO (INSIEME AL PRESENTE). | |
Da: iocivogliocredere | 31/12/2011 10:52:17 |
@ lillo : mi interessa davvero il tuo pensiero. Spero bene tu lo dica con spirito positivo quel " sta sorgendo una nuova generazione di agenti" (rispetto a quanto si è letto di comportamenti poco corretti, a tacere altro, delle altre ???). Sul fatto che sarebbe un rapporto di agenzia , articoli alla mano, non sono assolutamente d'accordo. Un abogado, per adesso in estrema sintesi, indipendentemente dall'essere stabilito o meno (ma nel mio caso lo sono) ...non può forse offrire una certa prestazione di servizi ??? Qual è .. e dov'è la differenza ? Sul resto che "denunci" nulla da dire. Mi trovo in larga parte d'accordo. Ciao. | |
Da: per lillo | 31/12/2011 10:57:46 |
Lillo questa è per te. Scusa la lunghezza, ma andava riportata integralmente. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL'AVVOCATO STABILITO PREMESSA L'art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, nonché, in particolare, gli artt. da 12 a 15 del Capo III, rubricato "Integrazione nella professione di avvocato", del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, con cui l'Italia ha dato attuazione alla citata Direttiva, demandano al Consiglio dell'Ordine la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per concedere all'avvocato stabilito, già iscritto alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 6 del predetto D.Lgs., la dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 ai fini della sua integrazione nella professione di avvocato mediante iscrizione all'Albo degli Avvocati. I presupposti per l'integrazione nella professione di avvocato e per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'avvocato stabilito, consistono, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001, nell'aver "esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo di origine", intendendo "per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1… l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana", fermo restando che "Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare.". Nello specifico, l'art. 13 - Procedimento per la dispensa e l'art. 14 - Attività di durata inferiore nel diritto nazionale del D.Lgs. n. 96/2001 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine ampia discrezionalità circa la verifica della regolarità e dell'esercizio effettivo dell'attività professionale ai fini della predetta dispensa, fermo restando che, a tutela degli assistiti e di una buona amministrazione della giustizia, tale verifica deve acclarare che l'avvocato stabilito abbia effettuato un percorso formativo triennale che assicuri l'acquisizione di conoscenze e abilità tecniche, giuridiche e linguistiche, posto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati comporta l'assimilazione a tutti gli effetti dell'avvocato stabilito all'avvocato dello Stato membro ospitante. Del resto, il principio per cui l'iscrizione per un triennio alla sezione speciale dell'Albo consente all'avvocato stabilito l'ottenimento facilitato del titolo professionale dello Stato ospitante esclusivamente se ad essa si accompagna l'esercizio stabile della professione con il titolo professionale d'origine, finalizzato all'acquisizione di un'esperienza professionale nello Stato ospitante emerge con chiarezza dal terzo, dal quarto, dal quattordicesimo "considerando" della Direttiva 98/5/CE. Ciò premesso, al fine di garantire un'azione amministrativa improntata ad uniformità di trattamento e a certezza dei relativi atti, il Consiglio dell'Ordine ritiene di dover regolamentare con una disciplina di maggior dettaglio i procedimenti e gli elementi probanti la sussistenza dei requisiti di cui al Capo III del D.Lgs. n. 96/2001. Art. 1 1. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. 2. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata complessiva, e senza calcolare il periodo di interruzione, almeno triennale e sempre che l'attività professionale possa essere valutata come effettiva e regolare. 3. Il Consiglio dell'Ordine considera interruzioni dovute ad eventi di altra natura ai sensi del comma che precede gli eventi interruttivi dell'esercizio dell'attività professionale superiori ad un periodo massimo complessivo di due mesi per ogni anno del triennio prescritto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001, determinati dai seguenti casi rigorosamente documentati e, se possibile, previamente comunicati: grave malattia o infortunio invalidante, maternità , gravi motivi di famiglia per la durata da stabilire secondo le particolari condizioni del caso e sulla base della documentazione presentata dall'interessato. 4. Il Consiglio dell'Ordine potrà considerare interruzioni ai sensi del comma 2 del presente articolo anche altri eventi rigorosamente documentati e, se possibile, previamente comunicati. 5. Nel caso in cui l'interruzione dell'esercizio dell'attività non sia suscettibile di essere valutata ai sensi del presente articolo, il periodo di attività svolto rimarrà senza effetti ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 e il periodo triennale prescritto decorrerà nuovamente dall'intervenuta conclusione dell'evento interruttivo, debitamente documentata a cura dell'interessato. Art. 2 1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da: a) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 96/2001 e, in particolare, 1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; 2) delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante; 3) delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte; b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari per ogni anno del triennio, ivi comprese le intese di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001; c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto riguardo ad almeno dieci pratiche nel triennio, con minimo di tre per anno. 2. La predetta documentazione dovrà corredare partitamene sub a), b) e c) l'istanza dell'avvocato stabilito volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai fini dell'integrazione, redatta secondo il modello ordinario e comprensiva della dichiarazione circa l'eventuale esistenza di procedimenti penali a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, e della domanda di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115. 3. Quanto alla documentazione indicata sub c) del comma 1 del presente articolo, il Consiglio dell'Ordine potrà valutare ai fini dell'accoglimento dell'iscrizione all'Albo con dispensa dalla prova attitudinale anche documentazione afferente prestazioni in pratiche stragiudiziali in numero complessivo inferiore a quello ivi indicato, sempre che il minor numero di pratiche stragiudiziali sia giustificato dall'obiettiva complessità , rilevanza e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate. 4. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta, anche avuto riguardo all'apprendimento della lingua italiana. 5. In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola con gli obblighi prescritti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 96/2001. Art. 3 1. Ai fini della dispensa dalla predetta prova attitudinale, fermo restando l'onere di documentare ai sensi del precedente art. 2 di aver esercitato in Italia dalla data di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo e per un triennio in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, l'avvocato stabilito che sia in grado di provare detto esercizio per un periodo inferiore relativamente alle pratiche giudiziali e/o stragiudiziali attinenti al diritto italiano, può documentare al Consiglio dell'Ordine di aver acquisito in altro modo conoscenze ed esperienze professionali nel diritto italiano e di aver partecipato a corsi o seminari per l'apprendimento della lingua italiana e del diritto italiano, compreso l'ordinamento forense e la deontologia professionale. 2. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine dovrà valutare il raggiungimento del requisito di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001 e la capacità di proseguire l'attività professionale in Italia sulla base di un colloquio. Art. 4 1. Il Consiglio dell'Ordine può sempre rigettare l'istanza dell'avvocato stabilito volta all'iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico. 2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Consiglio dell'Ordine prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale, concedendo termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, il Consiglio dell'Ordine darà ragione nella motivazione del provvedimento finale. Art. 5 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e trova applicazione avuto riguardo a tutti gli avvocati stabiliti già iscritti alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96. | |
Da: exneo | 31/12/2011 11:16:18 |
notificata richiesta di risarcimento danni fatta al tar c/o un coa. Qui non posso dire di più. | |
Da: filippo la vendetta | 31/12/2011 11:18:08 |
exneo penso che gli ordini saranno ridotti in mutande...........abuso di poteri di tutti i tipi!!!!!!!!!! | |
Da: iocivogliocredere | 31/12/2011 11:28:56 |
Ottimo un precedente. Ma credo che ne avremo molti. Era solo questione di tempo.. e giustizia sarà presto fatta !!! | |
Da: Stabilendo | 31/12/2011 12:12:20 |
Abbiamo davvero raggiunto il fondo!Ieri mi sono presentato nel mio Coa con la sentenza e la Koller.Chiedo del consigliere delegato ma invano(e'in ferie mi dicono..)e mi invitano a riferire le doglianze replicando che in ogni caso avrebbero valutato la domanda e nel caso avrei potuto ricorrere al Cnf/Giudice ordinario.Ma stiamo scherzando?Ditemi che non e'vero!!!!!!! | |
Da: lillovero | 31/12/2011 12:18:30 |
ciarlate, ciarlate ma intanto i consiglieri di coa di verona (che si distinguono quanto a rozzezza, volgarità e disprezzo della legge) continuano a offendervi, denigrarvi, dileggiarvi e minacciarvi in ogni modo. prevedo presto un nuovo articolo condito di minacce mafiose a firma di qualche fulgida giovane giurista veronese che pubblica sulla cassa forense, protetta di qualche anziano pannolonato (probabilmente in base a rapporti di parentela o di altro tipo). subite e testa bassa. e preparatevi ad essere taglieggiati dalla nuova generazione di aggggenti che già comincia a captare la situazioene e a muoversi in sintonia con i consiglieri di coa più volgari e impresentabili. | |
Da: x Stabilendo | 31/12/2011 12:21:04 |
Questo è dolo. Chi agisce così deve rispondere, su tutti i fronti, di tasca propria. | |
Da: X Stabilendo | 31/12/2011 12:31:08 |
Bene aspettavamo proprio questo tipo di risposte per rivalerci in ogni sede legale...AVANTI! | |
Da: Laywer | 31/12/2011 12:37:37 |
Lillo,ti assicuro che personaggi volgari ed impresentabili li troviamo anche nel centro-sud.Anzi ,sono ancora piu'insidiosi perche'magari non ti hanno avvertito a cosa potevi andare incontro presentando domanda sguarnita dei ''loro requisiti leggibus soluti''! | |
Da: iocivogliocredere | 31/12/2011 12:44:57 |
;) si ma sono un di piú..ce neragiá abbastnza ;) | |
Da: lillovero | 31/12/2011 12:55:39 |
ma certo, i consiglieri analfabeti e delinquenti possono essere e sono in ogni coa; quelli di verona però conducono una vera e propria campagna mediatica diffamatoria, distruggendo la reputazione e la professionalità degli abogados. guardate che sono danni enormi; provate a tenervi un cliente dopo che ha letto un articolo scritto dalle giovani pulzelle protette veronesi. oppure dopo che un cliente ha letto il trafiletto dell'ansa ripreso dal corriere della sera (a proposito di corriere della sera, il trombettiere degli ordini isidoro trovato che intervistava osannante il saggio e ponderato de tilla dove è finito? che con la fine del medioevo delle professioni sia finito in bassa fortuna?) dove si diceva che gli abogados devono essere scorticati vivi dai clienti? | |
Da: filippo la vendetta | 31/12/2011 13:30:01 |
x stabilendo be cerca di essere comprensivo dagli almeno una settimana per riprendersi dalla botta .......mettiti nei loro panni.....i grandi giuristi che si arrogano il diritto di giudicare chi è degno di esercitare o meno la libera profesione forense sono stati umiliati dagli abogados che sino a ieri avevano denigrato in tutti i modi .......dagli almeno una settimana per accettare la nuova dura realta'!!!!!!!!! ceca di essere comprensivo........ | |
Da: filippo la vendetta | 31/12/2011 13:39:37 |
ovviamente profesione = professione ceca= cerca | |
Da: Artù x tutti | 31/12/2011 13:55:13 |
Scusate, mi indichereste il link dove poter leggere i famosi articoli della veronese contro gli abogados? Grazie... | |
Da: Tango 2 | 31/12/2011 14:33:24 |
Carissimi io sono disponibile a percorrere la strada del riconoscimento del titolo, poiché , ho fatto i 2 anni di pratica ...e sarebbe un vero successo fare solo deontologia. Ovviamente sono gia' stabilito... Se vogliamo passare alle vie di fatto, sono qua. Ma l'avv.ssa veronese cosa ha contro di noi? ..... Gli auguri a dopo. | |
Da: ottimo | 31/12/2011 14:33:46 |
x stabilendo Beh, non esagerare, non dico di essere comprensivo, ma abbi almeno la pazienza di attendere almeno la prima settimana dopo le ferie, che so, diciamo venerdi 13 gennaio 2012, tassativamente non oltre. | |
Da: ottimo | 31/12/2011 15:37:51 |
Mi rivolgo a ricorso, che dal mio punto di vista, più di tutti noi ha centrato la questione. Se potessi ogni tanto darci il tuo contributo sulla questione ricorso, io personalmente te ne sarei molto grato. Anche perchè io non penso che tu sia colui che hanno insinuato, anzi io penso che ti sia uno a cui tutti noi dobbiamo moltissimo. | |
Da: lillovero | 31/12/2011 15:48:02 |
l'avv.essa veronese scrive articoli offensivi conditi di minacce in stile mafioso probabilmente su "commissione" di qualche anziano "protettore" (potrei sbagliarmi ma ad intuito direi che è così). non dimentichiamoci che i primi consiglieri di coa a scegliere la strada dell'ABUSO per contrastare gli abogados sono stati i veronesi che desistettero dalle cancellazioni solo perchè le vittime delle loro prepotenze scelsero di fuggire in lidi meno ostili. fossero stati affrontati i primi VOLGARI ABUSATORI (i consiglieri veronesi) riportandoli a più miti consigli non si avrebbe avuto la degerazione della VIOLAZIONE DI LEGGE E ANARCHIA generalizzata con capre analfabete che si autoproclamano legggggibbus solutae e pretendono di tastare le donne degli abogados e aggenti che vendono pacchetti di assurdità richieste illegittimamente da consiglieri ignoranti come bestie e/o in assoluta malafede (forse anche criminalmente interessata... il sospetto è più che lecito e mi auguro che la magistratura indaghi). è nato tutto da qualche volgare illetterato consigliere di coa veronese, lo svolgere degli eventi dice questo. è da verona che è partito il virus dell'ILLEGALITà , della PREPOTENZA, dell'ABUSO, della VOLGARITà . non mi soprenderei se ci fossero forti legami politici con un partito politico che non spicca certo per raffinatezza, rigore e trasparenza e rispetto delle norme del viver civile (ripenso alla questione quote latte...) | |
Da: iocivogliocredere | 31/12/2011 16:21:56 |
Chi dici lillo ??? La Lega della caccia agli uccelli in deroga ??? Bravissimi in quello certa gente (come a regalare fior di centinaia di milioni di euro agli allevatori per accaparrarsi voti ? ) ! Un MILIARDO DI EURO, l'espresso,ha stimato l'Italia dovrà pagare (i cittadini tutti ovviamente.. mica chi ha errato in certe resistenze contro esseri indifesi ) per l'ultimatum che scadeva la vigilia di natale (liguria e lombardia hanno ritirato quelle barbare deroghe..) e la giunta di Venezia non sembra affatto aver ritirato. Incredibile che si debba pagare per certi analfabeti ( LETTERALMENTE!!!!!!!!!!! ) che si divertono a sbattere per terra deggli esserini così.. per finirli e tra gente che voleva passeggiare tranquilla in montagna. Me lo hanno inviato.. se avete tempo vi consiglio di guardare un esempio (questo è solo un video per fatti che chissà quante migliaia e migliaia di volte si sno ripetuti !!!) di PURA GUERRA per cui TUTTI GLI ITALIANI SEMBRA PROPRIO CHE DOVRANNO PAGARE (IL 24 SCADEVA LA PREINFRAZIONE UE.. ) UNA CIFRA CON CUI SI POTEVA FARE BEN ALTRO !!! http://www.youtube.com/watch?v=iVWMixVNf04 e un grazie a internet che, in generale, permette di sapere certe cose, discuterle.. e combatterle !!! | |
Da: iocivogliocredere | 31/12/2011 16:26:42 |
eccola qui ( in molti hanno cercato di far passare sotto banco la notizia: l'avevate sentita voi al TG o nelle prime pag dei giornali ???!!! ) : http://www.vicenzatoday.it/politica/caccia-vicenza-multa.html ..una sintesi !!! E scusate lo sfogo. | |
Da: giovanni 22esimo | 31/12/2011 16:26:52 |
veramente il tutto non partì da verona, ma ancora prima da udine... sempre di triveneto si tratta eh... | |
Da: iocivogliocredere | 31/12/2011 16:29:30 |
la U.E va avanti... e si presentano le note -interne!!!- ( simili a certi pareri ??? ) al ministero dell'ambiente !!! Ma vi rendete conto ??????????????!!!!!!! | |
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