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Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962637 volte
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Da: XOttimo02/01/2012 18:46:37
risulta anche a me che il pretesto dei Coa e'ricorrere alla UE per una interpetrazione autentica..RIDICOLI,ALLA FRUTTA!

Da: ottimo02/01/2012 18:55:28
Se parliamo  di reverse discrimination, proprio non ci siamo; anche uno che ha letto solo una volta un libro di diritto comunitario sa che è applicabile solo a coloro che non hanno mai esercitato il diritto alla libera circolazione, e noi, per il semplice fatto di aver omologato il titolo, lo abbiamo esercitato.

Da: carlos I02/01/2012 18:59:46
egr. Ottimo
si vede che non mi sono spiegato.
Devi smetterla di mettere certe idee alla controparte. Porca miseria.
Ci sei già riuscito molto bene una volta.
Quindi vai pure a seguire i tuoi interessi (da agenzia o non) e lascia perdere certi discorsi.

Da: Italoabogado Asino02/01/2012 19:01:35
SOLO CON NOI LA PRUEBA DE APTITUD PIU' FACILE DELLA SPAGNA!
Una prueba a test e la possibilità di superare TUTTE le materie in UN SOLO GIORNO anzi in SOLE 4 ore. Non solo! SOLO NOI forniamo i TEST dai quali saranno prese le domande d'esame.
Non è abbastanza? ANCORA PIU' FACILE. Non servirà superare e, soprattutto, studiare le singole materie perché CON NOI superarai TUTTE le MATERIE INSIEME!
Cosa aspetti? Hai ancora 2 anni di tempo per iscriverti ed il termine è improrogabile. ISCRIVITI SUBITO ALLA PROSSIMA PRUEBA DEL 18 FEBBRAIO 2012
LA PRUEBA PIU' FACILE DELLA SPAGNA è una esclusiva di XXXXXXX

Da: lillovero02/01/2012 19:04:44
i culi flaccidi e i leggibbus soluti continueranno all'infinito a violare norme e buon senso fino a quando non ne impalarete per bene qualcuno. il malaffare e l'impunità sono nella loro mentalità, non conoscono altro modo di vivere.
ricordate le mie parole, tantissime altre volte ho avuto ragione.

Da: competenza02/01/2012 19:23:05
con riferimento alle sezioni unite, la sentenza non può essere impugnata alla corte europea.Si sarebbe dovuto sollevare prima la pregiudiziale.
Idem per le cause di risarcimento danni avanzate.
Gli unici che potrebbero avere problemi sono i futuri iscrivendi/ricorrenti poichè in linea teorica potrebbero sollevare la questione pregiudiziale.
Ripeto in linea teorica ma non pratica perchè la Cassazione ha praticamente rilevato che le doglianze del cnf erano già state trattate nella causa Koller/Austria.

Altro discorso è invece la procedura d'infrazione dove l'Italia potrà eventualmente difendersi prima di prendere la mazzata definitiva.

amen

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Da: X italoabogado02/01/2012 19:24:13
Mira, hijo de puta. Me cago en tu puta madre que se folla todo el mundo, con las piernas abiertas, gozando como una puta loca y chupando pollas . Vamos a ver si entiende eso MARICON.......

Da: Italoabogado Asino02/01/2012 19:34:48
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Da: common law02/01/2012 19:35:21
..lillovero.. se continuano così l'unico problema che avranno gli abogados sarà a quale corte rivolgersi per il risarcimento.. e loro lo sanno...ti garantisco(e ne ho la prova) che da mesi, uno dei maggiori coa italiani sa bene questo...vedrai a breve un cambio di rotta...di più non posso dire...
certo è che chi ha avuto un diniego o altra asinata giuridica può divertirsi ora...
ricordate una cosa.. non saranno mai "amici"..inutile cercare di rendersi "simpatici"...ne dicono di ogni su di noi...ora dovrannno digerire il rospo ma davanti a noi c'è l'integrazione...se ci si comporta come in molti han fatto sinora si renderà loro la strada in discesa... e non ci saranno altre sezioni unite in soccorso...(a meno che questi signori non siano talmente stupidi da insistere nella loro linea...a quel punto l'intervento del ministero della giustizia si imporrà... con conseguente perdita di ogni credibilità da parte loro e a tutto campo... altro che "salvaguardare gli interessi dei cittadini"...)

Da: common law02/01/2012 19:39:21
... accidenti.. ma circola ancora italoasino..?... lui non supererebbe l'esame neppure se lo desse in una tribù e lo raccomandasse il capostregone ahahaha... poverino... mi fa proprio pena sapete...
Che dite.. facciamo una colletta per lui così che potrà pagarsi uno psichiatra..? è carità cristiana.. dai...

Da: Italoabogado Asino02/01/2012 19:39:54
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Da: ottimo02/01/2012 19:53:04
carlos I: tu devi essere un infraditos, se nemmeno capicsci quando  uno parla in difesa della categoria, tutta, in questo caso infraditos compresi.
Quindi leggi meglio prima di scrivere.
ma che imbocco avrei dato, ma robe da matti , non sai nemmeno leggere.
E per tua informazione, mi sono ben guardato dallo scrivere cose che ci si ritorcessero contro, anche perchè dopo la cassazione le questioni sono diventate proprio per addetti ai lavori, e da quanto mi è dato vedere tu non lo sei.
infatti pensi che nessuno legga un libro di diritto comunitario.
Hai finito, TU, di sparare contro fa gli interessi degli abogados.

Da: lillovero02/01/2012 19:53:47
amica common law, abbiamo condiviso nei nostri interventi l'opinione che piegarsi agli abusi e alle illegittime pretese dei coa fosse inutile e addirittura controproducente.
concordo con te che ora scondinzolare per rendersi simpatici a certi consiglieri analfabeti, volagri e bifolchi sperando in una integrazione indolore sia quanto meno un atteggiamento ingenuo.
sottolineo ancora che i consiglieri che hanno sfacciatamente violato la legge sono per definizione dei delinquenti e non diventeranno dei gentiluomini per una sezione unite. l'educazione e i rudimenti del vivere civile vanno loro insegnati con delle sonore sberle, le bestie primitive non capiscono altro linguaggio.
si continua invece a parlare di approccio soft e sono curioso di vederne i risultati; non vorrei che fosse una ulteriore strategia da aggenti per spennare ancora un pochino i polli piegandoli a genuflessioni di diverso tipo al cospetto dei peggiori prodotti dell'avvocatura italiana.
ossequi.

Da: per Italoabogado Asino02/01/2012 19:54:38
vacci te a tenerife somarone.

Da: Italoabogado Asino02/01/2012 20:02:27
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Da: ottimo02/01/2012 20:03:43
x carlos I. Se sei coerente prenditela anche con competenza, solo perchè da indicazioni, a nostro favore, ma che solo a chi non legge bene possono sembrare  a nostro sfavore.
sono stufo di dovere rispondere a gente che cerca solo di fare i propri piccoli interessi, a discapito di tutti gli abogados che si sono letti tutta  la normativa, tutta, italiana, spagnola e comunitaria ed hanno agito di conseguenza . Se tu hai qualcosa da temere non so che farci. Ora se vedi il complotto anche con una sentenza che ci da ragione, sei proprio un caso patologico.

Da: filippo la vendetta 02/01/2012 20:12:27
Il povero italoabogado..,dopo la pronuncia  delle Sezioni Unite, è da sanatorio mentale.....questo ormai non si riprende piu'............. ha una forma di psicosi ossessiva  compulsiva...........ahahhahahah

Da: x x italoabogado02/01/2012 20:17:51
Complimenti per il repertorio.

Da: Italoabogado Asino02/01/2012 20:58:23
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LA PRUEBA PIU' FACILE DELLA SPAGNA è una esclusiva di XXXXXXX

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA02/01/2012 21:05:35
x italo scemo: se  la voglia ti ATTANAGLIA prendi il NERVO (del ciuccio) e forte forte  RAGLIAAAAAAAA!!!!!

Da: Abogada F.02/01/2012 21:50:11
ragazzi secondo voi conviene presentarsi al Coa dopo il 6 Gennaio o magari fare un 'improvvisata in questi giorni?
Grazie

Da: per tutti02/01/2012 21:52:55
Il caso non è simile, ma IDENTICO!!!
Se non iscrivono c'è dolo, neanche colpa grave. E questo, in sede di risarcimento, conta, eccome.

Da: :)02/01/2012 21:54:22
improvvisa

Da: Italoabogado Asino02/01/2012 22:09:45
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Cosa aspetti? Hai ancora 2 anni di tempo per iscriverti ed il termine è improrogabile. ISCRIVITI SUBITO ALLA PROSSIMA PRUEBA DEL 18 FEBBRAIO 2012
LA PRUEBA PIU' FACILE DELLA SPAGNA è una esclusiva di XXXXXXX

Da: amarcord   :)02/01/2012 22:12:03
c' era una volta il coa di verona che faceva fuggire gli abogados ora andate a vedere quanti ne sta iscrivendo

Da: Riposto02/01/2012 22:46:17
Questo è il nuovo fronte. Pare che anche il foro all'ombra della Madonnina e quello del Giglio si siano allineati.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
(AVVOCATO INTEGRATO) DELL'AVVOCATO STABILITO
PREMESSA
L'art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la
qualifica, nonché, in particolare, gli artt. da 12 a 15 del Capo III, rubricato
"Integrazione nella professione di avvocato", del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, con cui
l'Italia ha dato attuazione alla citata Direttiva, demandano al Consiglio
dell'Ordine la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per concedere
all'avvocato stabilito, già iscritto alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 6
del predetto D.Lgs., la dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 ai fini della sua integrazione nella professione di
avvocato mediante iscrizione all'Albo degli Avvocati.
I presupposti per l'integrazione nella professione di  avvocato e per
l'iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'avvocato stabilito, consistono, ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001, nell'aver "esercitato in Italia, in modo effettivo e
regolare, la professione con il titolo di origine", intendendo "per esercizio effettivo e
regolare della professione di cui al comma 1â�� l'esercizio reale dell'attività professionale
esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita
quotidiana", fermo restando che "Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra
natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino
ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare.".
Nello specifico, l'art. 13 - Procedimento per la dispensa e l'art. 14 - Attività di
durata inferiore nel diritto nazionale del D.Lgs. n. 96/2001 attribuiscono al Consiglio
dell'Ordine ampia discrezionalità circa la verifica della regolarità e dell'esercizio
effettivo dell'attività professionale ai fini della predetta dispensa, fermo restando
che, a tutela degli assistiti e di una buona amministrazione della giustizia, tale
verifica deve acclarare che l'avvocato stabilito abbia effettuato un percorso
formativo triennale che assicuri l'acquisizione di conoscenze e abilità tecniche,
giuridiche e linguistiche, posto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati comporta
l'assimilazione a tutti gli effetti dell'avvocato stabilito all'avvocato dello Stato
membro ospitante.
Del resto, il principio per cui l'iscrizione per un  triennio alla sezione
speciale dell'Albo consente all'avvocato stabilito l'ottenimento facilitato del titolo
professionale dello Stato ospitante esclusivamente se ad essa si accompagna
l'esercizio stabile della professione con il titolo professionale d'origine,
finalizzato all'acquisizione di un'esperienza professionale  nello Stato ospitante
emerge con chiarezza dal terzo, dal quarto, dal quattordicesimo "considerando"
della Direttiva 98/5/CE.
Ciò premesso, al fine di garantire un'azione amministrativa improntata
ad uniformità di trattamento e a certezza dei relativi atti, il Consiglio dell'Ordine
ritiene di dover regolamentare con una disciplina di maggior dettaglio i
procedimenti e gli elementi probanti la sussistenza dei requisiti di cui al Capo III
del D.Lgs. n. 96/2001.
Art. 1 1. Per esercizio effettivo e regolare della professione  di cui al comma 1
dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001 si intende l'esercizio reale dell'attività
professionale senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi
della vita quotidiana.
2. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è
presa in esame se la stessa ha avuto una durata complessiva, e senza
calcolare il periodo di interruzione, almeno triennale e sempre che
l'attività professionale possa essere valutata come effettiva e regolare.
3. Il Consiglio dell'Ordine considera interruzioni dovute ad eventi di altra
natura ai sensi del comma che precede gli eventi interruttivi dell'esercizio
dell'attività professionale superiori ad un periodo massimo complessivo
di due mesi per ogni anno del triennio prescritto dall'art. 12, comma 1,
del D.Lgs. n. 96/2001, determinati dai seguenti casi rigorosamente
documentati e, se possibile, previamente comunicati: grave malattia o
infortunio invalidante, maternità, gravi motivi di famiglia per la durata
da stabilire secondo le particolari condizioni del caso e sulla base della
documentazione presentata dall'interessato.
4. Il Consiglio dell'Ordine potrà considerare interruzioni ai sensi del comma
2 del presente articolo anche altri eventi rigorosamente documentati e, se
possibile, previamente comunicati.
5. Nel caso in cui l'interruzione dell'esercizio dell'attività non sia
suscettibile di essere valutata ai sensi del presente articolo, il periodo di
attività svolto rimarrà senza effetti ai fini della dispensa dalla prova
attitudinale di cui all'art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 e il periodo
triennale prescritto decorrerà nuovamente dall'intervenuta conclusione
dell'evento interruttivo, debitamente documentata a cura dell'interessato. Art. 2
1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il
titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da:
a) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche
trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8  e 10 del D.Lgs. n.
96/2001 e, in particolare, 1) dei giudizi italiani civili e/o  penali e/o
amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito  ha svolto la
rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista
abilitato ad esercitare la professione con il titolo di  avvocato; 2) delle
pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi
compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali
ha preso parte in modo rilevante; 3) delle pratiche stragiudiziali di
assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o
sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito  o alle quali ha
preso parte;
b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi
giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari per ogni
anno del triennio, ivi comprese le intese di cui all'art. 8, comma 2, del D.
Lgs. n. 96/2001;
c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o
assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto  comunitario, trattate
dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto
riguardo ad almeno dieci pratiche nel triennio, con minimo di tre per
anno. 2. La predetta documentazione dovrà corredare partitamene sub a), b) e c)
l'istanza dell'avvocato stabilito volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli
Avvocati ai fini dell'integrazione, redatta secondo il modello ordinario e
comprensiva della dichiarazione circa l'eventuale esistenza di
procedimenti penali a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato
membro di origine, e della domanda di dispensa dalla prova attitudinale
prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115.
3. Quanto alla documentazione indicata sub c) del comma 1 del  presente
articolo, il Consiglio dell'Ordine potrà valutare ai fini dell'accoglimento
dell'iscrizione all'Albo con dispensa dalla prova attitudinale anche
documentazione afferente prestazioni in pratiche stragiudiziali in numero
complessivo inferiore a quello ivi indicato, sempre che il minor numero di
pratiche stragiudiziali sia giustificato dall'obiettiva complessità, rilevanza
e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate.
4. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti
o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione
prodotta, anche avuto riguardo all'apprendimento della lingua italiana.
5. In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola  con gli obblighi
prescritti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n.
96/2001.
Art. 3
1. Ai fini della dispensa dalla predetta prova attitudinale, fermo restando
l'onere di documentare ai sensi del precedente art. 2 di aver esercitato in
Italia dalla data di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo e per un triennio in modo effettivo e regolare la professione  con il titolo
professionale di origine, l'avvocato stabilito che sia in grado di provare
detto esercizio per un periodo inferiore relativamente alle pratiche
giudiziali e/o stragiudiziali attinenti al diritto italiano, può documentare
al Consiglio dell'Ordine di aver acquisito in altro modo conoscenze ed
esperienze professionali nel diritto italiano e di aver partecipato a corsi o
seminari per l'apprendimento della lingua italiana e del diritto italiano,
compreso l'ordinamento forense e la deontologia professionale.
2. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine dovrà valutare il raggiungimento del
requisito di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001 e la capacità di
proseguire l'attività professionale in Italia sulla base di un colloquio.
Art. 4
1. Il Consiglio dell'Ordine può sempre rigettare l'istanza  dell'avvocato
stabilito volta all'iscrizione all'Albo degli Avvocati  con dispensa dalla
predetta prova attitudinale in pendenza di procedimenti disciplinari o
per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto  1990 n. 241, il
Consiglio dell'Ordine prima della formale adozione di un provvedimento
negativo comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento
della istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla
predetta prova attitudinale, concedendo termine di 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione medesima per presentare per iscritto
osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni,  il Consiglio
dell'Ordine darà ragione nella motivazione del provvedimento finale. Art. 5
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione
da parte del Consiglio dell'Ordine e trova applicazione avuto riguardo a
tutti gli avvocati stabiliti già iscritti alla sezione speciale dell'Albo di cui
all'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96.

Da: carlos I03/01/2012 00:18:29
perché dimmi, chi è che suggerì la questione "conto proprio"?
Ecco, vorremmo evitare un bis, tutto qui.
Cosa che mi sembra stia succedendo, perché tra uno scherzo e un altro, dall'altra parte questo sito lo guardano eccome

Da: common law03/01/2012 00:41:18
...e che leggano carlos...allora leggeranno anche quanto stan rischiando...

la questione "del conto" non rileva affatto...in estremissima sintesi ciò che non è vietato è consentito e, in ogni caso, non è sindacabile...in particolare da chi ha tenuto un comportamento che definire illegittimo, in totale disprezzo di ogni elementare fondamento giuridico, è un complimento. non torniamo su tale vexata quaestio...oramai obsoleta nonchè, appunto, irrilevante...

Da: iocivogliocredere03/01/2012 07:33:57
L'altro giorno (pag 911 ) quando fu postato non ci prestai troppa attenzione. Riflettevo sulle possibilità di un'altra cosa altro.
Ora leggendolo al volo mi sembra che non sia criticabile perchè attenendosi agli atti ecc previsti da portare alla loro attenzione..
di discrezionale vi sarà ben poco se uno stabilito vi si attiene.
Quando le regole sono stabilite è più difficile essere poi alla discrezione di qualcuno. Quando mancano invece è più facile esserne soggetti. Ma forse mi è scappato qualche cosa che non va.. riguardo a questo modo prescritto per giungere all' "ordinarietà ;) "
Se poi un soggetto non ci riesce a produrre quel materiale trovo molto lineare quanto detto da C. Law: la comparazione con un avv ordinario che ha "fatto poco".. e invoco.. ;)
Io ribadisco che voglio cercare di puntare anche al riconoscimento diretto.. cercando di sperimentare se quel principio che dice che se si punta alla luna male che vada si prenderà un aquila.. se si mirerà ad un'aquila si rischierà di portare a casa al massimo un piccione XD .. possa essere realistico.. o solo utopico.

Da: common law03/01/2012 08:24:54
mi sembra che srissi (se la memoria non m'inganna) che la comparazione con un avv. che ha fatto poco era in un momento precedente alla pubblicazione di queste regole...cinque procedimenti l'anno e tre stragiudiziali non sono molto...forse qualche dubbio per chi fa solo societario..
mi ciedo però se il "trucco" consta nel punto : 3) delle pratiche stragiudiziali di
assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o
sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito  o alle quali ha
preso parte; è conditio sine qua non?
sono in pochissimi che trattano diritto internazionale tra gli avvocati ordinari...quindi perchè chiedere questo adempimento a noi in relazione allo stabilimento? Peraltro il diritto internazionale è caratterizzato dall'arbitrato e i "clienti" sono grossissime società...la camera che "va per la maggiore " in materia è quella di Londra in tema di diritto navale internazionale...l'Italia non è gran che considerata...

Per il riconoscimento diretto continuo a non vedere come eludere l'art 22 al n. 2... non è questione di aquile/piccioni... ma di porre un ragionamento logico-giuridico alla base della propria pretesa fondato...l'unica via è l'eccezione di incostituzionalità del punto 2...ma su che basi? l'art. 3Cost. non può soccorrere in materia...quindi cosa?

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