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Esame avvocato Spagna
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Da: ottimo29/12/2011 19:21:46
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206      

Leggetevi lart. 22.

Da: ricorso x iocivogliocredere29/12/2011 20:54:31
Scrivi "Per i regolamento il percorso formativo è palesemente diverso : in Spagna non è previsto il tirocinio nè la prova finale"
Ti sei fermata all'articolo al 22.2. il 22.5 recita :"  per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della professione regolamentata" .  Percorso formativo è una definizione ampia di "comodo", l'articolo parla di "materie" e tirocinio/prova finale Non sono sinonimi di materia. O sbaglio?
Siamo avvocati e il minimo è che interpretiamo le norme a nostro favore no? Ogni stato è libero di accertare la formazione impartita come gli pare.C'è chi pretende 5 anni di tirocinio chi 2 più esame chi la mera università. Secondo quanto da te asserito se in spagna ci fosse tirocinio più esame allora si potrebbe parlare di dispensa. Bene ti invito a cercare (e ne troverai) casi di colleghi laureati italiani e abilitati in paesi con tirocinio + esame. Non ti svelo il risultato ï . Di conseguenza siamo noi che forziamo la legge o le amministrazioni che lasciano inapplicato il D.M. 28 maggio 2003, n.  191 aritcolo 2 comma 5?
La dispensa dalla prova attitudinale non è affatto discrezionale. Va data o negata secondo legge(22.5).Ciò che è discrezionale è l'esame della deontologia perché lo dice la legge(che è di fonte comunitaria).
Al tar o consiglio di Stato ci si va per questioni giuridiche molto più complesse..se prendi un decreto e la  206/2007 in un'altra mano, vedrai da sola le incongruenze.
Non siamo l'unica professione,ce ne sono molte altre e la legge è la stessa.Così come non siamo l'unico Paese a dover applicare la legge comunitaria.
ciao

Da: ricorso x commonlaw29/12/2011 21:23:22
il post sopra chiaramente era per commonlaw e non per iocivoglio credere

Da: common law29/12/2011 22:29:57
@ ricorso
per chiarezza copio TUTTO l'art.22 d.lgs 206/2007
"Art. 22.
Misure compensative

1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);
b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga."

Come vedi il 22.5 si riferisce ESCLUSIVAMENTE  al comma 1 lettere b e c.
NON DEROGA al n.2) stesso articolo che ha valore di norma imperativa!

Signori, io, come ben sapete, ho sempre scritto di non soggiacere a soprusi ma leggersi e pretendere che i diritti siano riconosciuti... ma non mi piacciono le liti temerarie e palesemente infondate...
Peraltro, ripeto, sarebbe veramente una forzatura esigere che agli avv stranieri si applichi un trattamento più favorevole... un italiano per essere avvocato deve sostenere la verifica del proprio tirocinio mediante esame.. altri no..?.. ritengo simile tesi fantadiritto...Così come ho sempre sostenuto di esigere siano applicate le norme, la stessa cosa deve essere applicata a disposizioni che ci sottopongono, comunque, in paese ospitante alla prova attitudinale.

E' il contenuto della prova, a mio modesto avviso, che lascia ampi margini di manovra, NON la prova stessa!

Mi hai fraintesa circa il tirocinio spagnolo più esame.. anche se ci fosse (come ora c'è) ciò non elude minimamente il disposto art 22 art6 n. 2.
Incide semplicemente sul contenuto dela prova.. in questo si vede in buon senso.

La cassazione A sezioni Unite ha semplicemete richiamato il percorso alternativo ed ha fatto una breve summa dell'orientamento europeo che, con la koller ha valore di interpretazione autentica NELLLO SCOPO (il d.lgs 96/2001 attua una direttiva coì come il 206/2007.. ossia deve raggiungere lo SCOPO.. non è un regolamento.. attenzione!)

Io sono disponibile a ricorsi sensati sul contenuto delle prove, in particolare per ciò che riguarda gli scritti.. a fare il kamikaze no... e neppure a sostenere tesi che palesemente ignorano una disposizione di legge... non voglio fare la stessa figura che han fatto i legibus soluti sinora...

Ricordo che, anche in tema di liberalizzazioni, tanto caldeggiato dalla Ue non si è mai asserito che l'esame di stato (o, per gli stranieri, prova attitudinale ) sarà abolito, anzi, la Spagna, unico Paese dove non era previsto,ha dovuto introdurlo... chiedetevi il motivo..

Da: Tango 229/12/2011 22:47:53
Carissimi exneo,Common L. io ci voglio credere, atteso che il 5.1.2012 dovrò incontrarmi con collega avv. Italiano per una difesa  congiunta, come. Introduco il ricorso....
..l' abogado avv. Stab. ..".""...............che agisce d'intesa con l' avv........congiuntamente Con l'avv. Tizio .... Del foro di....
Cioè entrambi siamo nominati difensori in maniera congiunta e disgiunta....ma dove e come metto il mio avv. D'intesa? Anche perché il mio d'intesa non potrò mai sostituirlo poiche' non consentito ....... Mi date cenno in maniera corretta?
Grazie....

Da: common law29/12/2011 23:08:50
io deposito un mandato come sempre indicando i vari procuratori e facolta poi sotto tutto quanto la dichiarazione di intesa, ossia l'abogado dichiara di agire d'intesa con del foro di e le sottoscrizioni di entrambi infine le autentiche

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Da: common law29/12/2011 23:12:16
ah..scusa tango2.. tu non parlavi del mandato ma dell'atto... no.. io la dichiarazione d'intesa la metto alla fine dell'atto evidenziando ai sensi e per gli effetti e la sottoscrizione dell'avv sotto la postilla...

Da: ricorso x commonlaw30/12/2011 00:12:47
in primis non ho bisogno che tu faccia ricorso perchè io lo faccia è solo per discutere..così come non ho avuto bisogno del tuo aiuto per stabilirmi.Se le argomentazioni del ministero saranno che in italia ci si forma con l'esame di stato andrò a nozze(messo che io presenti il ricorso..ma se non lo presenterò non è per paura ma per mera opportunità personale)
Comunque chi esercita il diritto di circolazione ha uno status agevolato rispetto a chi non si sposta dal proprio paese.Ciò a dire si può eventualmente discriminare(anche se io non ci vedo nessuna discriminazione.Potremmo anche parlare di uno svedese che ha 5 anni di pratica obbligatoria.Ai suoi occhi l'abilitazione italiana è molto più snella e meno formativa) in virtù della legge nazionale chi non si sposta da uno Stato all'altro, l'importante è non ostacolare chi esercita i diritti comunitari che non si acquisiscono per mera nascita nel terriorio di uno stato membro.ABC del diritto comunitario)
Comunque i giudici comunitari, in tempi non sospetti, si domandarono se il riconoscimento dei diplomi(e in un caso specifico proprio avvocati), di cui sono titolari cittadini di stati membri, costituisse OBBLIGO derivante direttamente dal trattato TCE (e quindi con efficacia diretta) e in particolare delle norme che prescrivono l'eliminazione delle restrizioni e ostacoli alla circolazione e prestazione servizi.(la risposta fù chiaramente affermativa).Sempre in tempi non sospetti, da autentici luminari, affermarono che le norme nazionali dovevano essere interpretate e applicate dalle autorità nazionali in conformità con gli obbiettivi del trattato TCE senza "se" e senza "ma" :-).

C'è un mare di giurisprudenza sugli avvocati(quelle che tu stessa dici hanno valore di interpretazione autentica) in europa e anche su altri professioni..non sto qui a citarle ma alcune sono davvero interessanti.Così come in italia ci sono professioni con tirocinio+esame abilitativo(tipo avvocati) che "talvolta"vengono riconosciute automaticamente..ma non sto qui a citare i casi pubblicamente.

E infine ti sei risposta da sola senza leggere bene la norma:
"2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato..... il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale "

e leggiamolo da avvocati questo comma 1 (non da pubblica amministrazione):
"1.Il riconoscimento di cui al presente capo PUO' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale......"

"Può" non "deve"...capita la differenza? e nello specifico PUO' solo quando concorrono(nel nostro caso) i requisiti sub b)  (ossia sostanziale differenza nelle materie sostenute e non nell'esame abilitativo). Non dobbiamo inventare altre parole..dobbiamo utilizzare le sole datoci e la parola esame non c'è. Concludo con una frase dei giudici della sentenza koller "Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore previsto da tale direttiva"   DIPLOMA non ESAME ABILITATIVO o che altro.
Se leggessi le leggi di recepimento della direttiva ora 206/2007 (inclusa l'austriaca) di altri stati, forse ti sarebbe più chiaro.
senza polemica,
forse sul forum non ci spiegheremo/capiremo mai..faccio prima a darti i recapiti di koller e chiedi a lui perchè chiese di essere sottoposto alla prova attitudinale con esclusione delle materie già sostenute.

buon anno a tutti

Da: iocivogliocredere30/12/2011 00:52:42
in italia ci si forma con l'esame di stato  !!!
se non hai fatto il militare, ad esempio, l'esame di stato :
ti tempra, ti disciplina.. e moooolto di piùùùù XD !
Chiedetelo a chi lo ha provato !
Il ministero ha ragione su questo:
è assolutamente formativo !
Le donne, in effetti, mancano di questa dura prova militare imposta a noi maschietti fino a qualche tempo fa.. e forse bisognerebbe aggiungerlo.. un nuovo SE ( haiaiaiaii cara common .. per questo forse potresti non rientrare, avendo fatto un percorso sostanzialmente diverso.. e mancando di conoscenze quali gli scherzi tra commilitoni che nessun libro potrà mai compensarti.. ma ci studieremo, su questo) così da agevolare gli Stati membri che vogliono rendere più complessa l'entrata di un professionista.
Aspetta : forse bisognerebbe chiederlo ai tanti del forum che .
Lo apro subito un nuovo thread ;)

Da: iocivogliocredere30/12/2011 01:14:09
mi ero fermato a leggere sulle nozze alle quali difficilmente andrai (spiegandoglielo bene.. non possono fare gli gnorri. Credo siano in buona fede: daltra parte la stessa stimata common law sembra non capire. E non credo affatto sia in mala fede !) .

Da poco ho letto il tuo seguito e adesso pubblico quanto avevo abbozzato in risposta alla distratta gentil donzella..
la stiamo vedendo in maniera molto simile.

Credo davvero che sarà utile un confronto personale:
ti lascerò una mia vecchia e-mail x comunicare con te massimo questa sera (ha anche lo spam.. antiagggenti XD )

Da: iocivogliocredere30/12/2011 01:21:38
DEVI (leggilo come : ti conviene) uscire dallo schema e dal paragone dell' esame di stato italiano! Tu sei qualcosa di "diverso" .. e sei soggetta a precise normative europee, a differenza di un avv. nostrano su cui insisti nel paragone.

Tu sei (anche) un professionista straniero !

Nel tuo percorso formativo italiano, però, hai fatto precise materie quali una procedura ( e forse tutte e due, senza forse.. XD) e tutti i sostanziali.
Prova ad astrarti, rimanendo ancorata per terra, e vedere le cose sotto una nuova ottica.

Il riconoscimento di cui al presente capo PUO' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi (ALTRIMENTI NO! ALTRIMENTI NON VI è TIROCINIO E NON VI E' PROVE : SEI "AUTOMATICAMENTE"â PROFESSIONISTA IDENTICO A QUELLO CORRISPONDENTE DEL PAESE OSPITANTE! COSA VUOL DIRE QUEL PUO' ESERE ALTRIMENTI? TE LO DICO IO: E' UNA "CONCESSIONE", ALTRO NON E', ALLO STATO OSPITANTE SOLO SE VI SONO UNO DI QUESTI SE (SE SI MANCA DI QUALCOSA..). E daltra parte, altrimenti, vi sarebbe vero caos. TU DOVE AMMANCHI IN QUESTI DA DOVER SOGGIACERE AD UN "SOPRUSO" CHE SEMBRI NON RICONOSCERE ???!!! ):
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia (NO IDENTICA ! );
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia (HAI STUDIATO TEX WILLER o altri fumetti TU XD ?);
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente (E QUI ? DOVE SEI DIVERSA TU ???! ).

Libera ovviamente di continuarla a vedere come puoi.

Riflettici a fondo.. prima di seguire quella vecchia pista ;)

Da: _Enrica_30/12/2011 02:29:42
XOttimo o chi voglia rispondere
Si puo'delegare l'apertura di un conto corrente in spagna?Ho postato la domanda in quanto impossibilitata a recarmi in Spagna..
Grazie

Da: exneo30/12/2011 08:23:59
nessuno

Da: common law30/12/2011 08:31:20
ricorso etc..
in primis io non ho assolutamente affermato che TU necessiti di un mio ricorso per  farne uno a tua volta.

in secundis DETESTO la maleducazione

infine non credo proprio che tu ti possa permettere di dire a me di leggermi la Koller o insegnarmi qual'è "l'ABC" del diritto comunitario

Ciò premesso la norma imperativa NON deve essere interpretata in modo difforme dal precetto imposto (ABC di qualsivoglia materia di diritto)
Il tuo ragionamento starebbe in piedi solo laddove si discuta del n. 1 dell'art.22 (precetto generale) che putroppo per determinate categorie di professionisti è superato dalla norma imperativa di cui al n. 2).
il n.2) è da intendersi speciale.
Le leggi di recepimento attuano lo scopo della direttiva a condizione che non siano troppo onerose. Non mi risulta alcuna pronunzia della Corte di Giustizia che afferma che la prova attitudinale sia troppo onerosa, viceversa, la Corte ha affermato l'esatto contrario sin dagli anni '80 laddove statuì che per il riconoscimento il Paese ospitante può esigere una prova attitudinale.

A me sembra che nell'interpretazione proposta ignorate deliberatamente il disposto di cui al n. 2. Sarà l'euforia.

infatti l'affermazione "può" è contenuta al n.1) e vale per ogni professione... ripeto, per essere superata dal disposto n. 2 attinente a professioni determinate. Infine, se proprio vogliamo spaccare il capello in 4 è palese la differenza tra diverse formazioni nei vari stati in riferimento all'avvocatura: sono le procedure (il RITO): infatti l'intesa garantisce i rapporti con l'Ag in termini di procedura e di conoscenza linguistica.

Nelòla tua risposta ti sei appalesato quale persona saccente (.. darmi i recapiti di Koller??!.. sic!)... di talchè per me il discorso si conclude qui. Non ti puoi permettere di darmi alcuna lezione.

@iocivogliocredere
evitati, in futuro risposte di tenore che definire di basso profilo è un complimento (le donne e il servizio militare??!! Tex Willer?? etc..)... io in questo forum scrivo in punto di diritto e per confrontarmi in modo cortese e senza dare lezioni a nessuno... certe risposte riservale a chi frequenti e che probabilmente ama i fumetti quanto te. Grazie

Da: xcommon law30/12/2011 08:35:02
ma prima di andare su tutte le furie, sai chi è ricorso...... !?
Guarda non entro nel merito perchè altrimenti mi metto al suo livello.
Lascialo perdere, è solo un cacciatore affamato.
Lo faccia lui ricorso .......

Da: common law30/12/2011 08:42:50
nno.. non ho idea di chi sia ricorso nè altri.. solo che di fronte alla maleducazione nonchè al voluto depistaggio di altri utenti mi irrito...

Comunque, a definitivo chiarimento copio il disposiziovo della Corte di Giustizia nel proc C 118/09 cd. senteza Koller:

"Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale."

Finis

Da: xcommon law30/12/2011 08:49:22
ti ribadisco, vai per la tua strada,
non ti curar di loro, guarda e passa

Da: orfero30/12/2011 08:51:26
ma sì, diciamo come stanno le cose, ric. è un procacciatore di una nota ass. che a sua volta è succursale di una nota aggg.

Da: common law30/12/2011 08:55:51
pardon... mi ha copiato solo il punto 1 del dispositivo.. c'è un punto 2 come tutti sanno che è il seguente:


2)      La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l'autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l'accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.

Per x common law
ti ringrazio, io sono già stabilita da tempo e, atteso che ho superato gli scritti mi poteva interessare un confronto sensato attinente ad un ricorso che imponga al ministero di riconoscere (come ha fatto sino a maggio c.a.) la validità del superamento della prova scritta ai fini della prova attitudinale nonche il possibile contenuto della prova orale. I motivi ci sono per la sua fondatezza.
come me, altri credo siano interessati a questo.
Non avevo idea che si voglia sostenere che possiamo essere esentati da tale prova.

Da: MC30/12/2011 08:57:32
questa rompi c. di Cassazione, ha reso tutto insieme in un attimo inutili agggenzie, associazioni e pacchetti. Per colpa della Cassazione ora aumenteranno i disoccupati in Italia. Che dispiacere. 

Da: lillovero30/12/2011 08:57:58
è simpatico vedere tutti questi propositi belligeranti da parte di gente (e non mi riferisco a common law e altri) che fino a pochi giorni fa spingevano a sottoporsi a qualsiasi disgustosa prepotenza da parte di volgari delinquentelli analfabeti :)

e non sto (stò) considerando gli aggggenti riprovevoli che vengono (venivano.... ne vedo molti meno sul forum, con conseguente miglioramente grammaticale/linguistico) a seminare zizzania per mescolare le carte e spennare più polli.

Da: lillovero30/12/2011 09:08:00
aspettiamo il prossimo articolo sulla rivista della cassa scritto dall'elegante e coltissima signorina veneta, protetta di chissà quale culo flaccido.
mi aspetto ossequiose prostazioni di fronte ai giudici e volgari minacce agli abogados, per i quali nessuno nutre il minimo rispetto e sui quali chiunque, anche il più meschino dei culi flaccidi e dei legggggibbbus soluti, pensa di poter compiere prepotenze.
una roba del tipo: "egregi, squisiti, luminosi giudici, prendiamo atto amorevolvemente ossequiosamente, da sudditi inginocchiati quali siamo, del vostro santo desiderio di rispettare formalmente la legge. ma noi realtà mai intendemmo violarla! il nostro era un nobbbbile intendimento volto a garantire la tutela del cittadino (ahahahahahaha) di fronte a questi abogados delinquenti stupratori di vecchiette! quando a voi, grandissimi cunnuttazzi abbboccatos, aviti a sapiri ca ci stanno le machine ca sfiammeno, e i vostri figghi e mugghieri possono puro muriri... le disgrazie possono capitari, non pinsati ca aviti vinto picchì 'sti giudici (sempre massimo rispetto e prostrazione per voi giudici, ci inginocchiamo umili, servili e ossequianti al vostro cospetto) non s'hanno voluto fari l'affari loro."

abogados, finchè non impalate qualche culo flaccido o qualche servitore leggggibbus soluto (gente volgarissima) non avrete il minimo rispetto. ricordate che in molti casi avete a che fare con delinquentelli da strada che si sono coalizzati: agggggenti spennatori e consiglieri di coa che fanno a pugni con l'italiano.

Da: common law30/12/2011 09:14:56
ricorso un agente..?.. oh per carità!.. adesso capisco...

Ma hanno ancora il fegato di farsi rivedere queste persone..? ne incontrassi uno di persona sarei capace di tirargli in testa la borsa da lavoro per i danni che ci ha fatto la sua categoria...(è pesantuccia in genere la mia borsa)
Ma i godano i soldi (tanti) che son riusciti a farsi dare dai poveri malcapitati e ritrovino un minimo di decoro!!!! (scomparendo)

Da: iocivogliocredere30/12/2011 09:18:07
Buon giorno common law :)  :
finisco di fare colazione e fra un attimo arrivo (dopo aver letto i titoli del presente giornale quotidiano XD )

Da: bainzo 30/12/2011 09:23:49
leggete "italia oggi" di oggi 30/12 c'è un articolo su una sentenza della cassazione del 22/12/2011 che mette fine a qualsiasi dispusta contro i coa che non iscrivono...

Da: per common law30/12/2011 09:44:23
scrivi: "Peraltro, ripeto, sarebbe veramente una forzatura esigere che agli avv stranieri si applichi un trattamento più favorevole... un italiano per essere avvocato deve sostenere la verifica del proprio tirocinio mediante esame.. altri no..?"
non è un sillogismo perfetto, infatti paragoni un dott. in legge italiano, che non ha ancora acquisito un titolo professionale, ad un AVVOCATO straniero, che è già un professionista. quindi i termini A (il laureato italiano) e C (l'avvocato comunitario non italiano) della tua proposizione non sono uguali, ne consegue che il risultato logico del tuo ragionamento sia errato, punto.
Per quanto riguarda la disposizione relativa alla previsione, in caso di termini brevi cioè immediati, del dovere sostenere un esame attitudinale mi sembra corretta, ciò che non era corretto era la richiesta di prove ultronee rispetto alla produzione della certificazione rilasciata dal proprio ordine di appartenenza (finnico, francese ecc....) per essere iscritto alle liste degli avvocati stabiliti
in questo ha fatto chiarezza la richiamata ss.uu.

Da: common law30/12/2011 10:11:26
...stamane devo aver tempo da perdere...
per chiarire:
io non paragono il dottore all'avvocato straniero. Dico semplicemente che entrambi aspirano al titolo di avvocato italiano. Ne segue che così come il dottore deve sostenere una determinata prova anche l'avvvocato straniero (che, appunto è avvocato ma straniero) deve sostenere a sua volta una prova per quanto diversa dal dottore appunto perchè l'avvocato straniero è già un professionista.

Naturalmente questo ragionamento vale anche a contrario laddove l'avv italiano intenda stabilirsi in altro stato. La ratio sottesa è, che per qunto i professionisti siano in possesso di titolo abilitativo alla professione forense chi intende stabilirsi in altro stato deve dimostrare una conoscenza delle differenze giuridiche e/o deontologiche dello stato ospitante. Le prove a cui è sottoposto sono, ripeto, notevolmente diverse rispetto al semplice laureato in legge idoneo a sostenere l'esame di stato.

pretendere che un avvocato straniero sia esentato da tutto non è, a mio avviso, (come peraltro afferma la Corte Europea dall'80 e fino alla Koller) possibile.

Quel che ha affermato la Corte di Cassazione era prevedibile. Da mesi ero dell'opinione dell'assoluta illegittimità dell'operato dei coa, censurando la condotta dei colleghi che si sottoponevano a richieste ultronee. la Cassazione non poteva disattendere quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia che ha valore di interpretazione autentica di norma di rango sovranazionale.
Se avesse deciso in modo difforme l'apertura della procedura d'infrazione sarebbe stata automatica

Da: filippo la vendetta 30/12/2011 10:14:56
Abogados -avvocati parafangari : 10 - 0

Motivi della decisione

I) Con il primo motivo di ricorso, F. T. - deducendo "violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 111 Cost." -sostiene che il Consiglio Nazionale Forense, avendo dichiaratamente confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale previa integrazione della relativa motivazione, sarebbe incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

Con il quarto motivo, il ricorrente deducendo violazione della normativa comunitaria e di quella nazionale - censura l'affermazione (contenuta nella decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale) secondo cui la direttiva comunitaria 98/5/Ce :sarebbe applicabile, in Italia, ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella italiana.

Le doglianze vanno disattese.

La prima. è infondata, posto che il giudice ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica fatti ed atti che sono oggetto di contestazione, sicché non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., con riguardo alla corrispondenza tra chiesto e pronunziato se assegna una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio ed all'azione esercitata senza immutare l'essenza dei fatti medesimi (cfr. Cass. 455/2011, 14468/09).

La :seconda doglianza è inammissibile, trattandosi di censura incidente sulla motivazione de1la decisione di primo grado e non su quella, basata su diversi presupposti, della decisione impugnata in questa :sede.

II) -1 Con gli ulteriori motivi di ricorso, il T. deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione censura la decisione impugnata per non aver considerate che la direttiva 98/5/Ce e la normativa nazionale di relativa attuazione sanciscono che l' iscrizione alla. Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato membro; che il diritto di stabilimento sancito dalla normativa in rassegna consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l'attività forense in un qualsiasi stato europeo con il proprio titolo professionale di origine (con l'unico limite di dover esercitare il patrocinio congiuntamente con un avvocato del Paese ospitante); che il riferimento operato dal giudice a quo alla sentenza C.G. 29.1.2009 in causa 311/06, Cavallera, non sarebbe pertinente, per la diversità della fattispecie esaminata rispetto a quella in rassegna, come anche evidenziato dalla successiva sentenza C.G. 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller; che la decisione del Consiglio nazionale forense non avrebbe, in ogni caso, potuto prescindere dal previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Ad avviso del Collegio, i riportati motivi, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

2a. In base alla normativa comunitaria - che regolamenta il reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relative diplomi, certificati e titoli professionali al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Ue ed alla libertà di stabilimento (e, quindi, il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione) - il soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può seguire alternativi percorsi.

Avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce, attuata dal d.lgs. 2007/206, che ha abrogato la previgente direttiva 89/48/Ce, attuata dal d.lgs. 115/1992), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo. Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana ("prova attitudinale").

In alternativa, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/Ce, '"volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica" (attuata dal d.lgs. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d'origine (ad es., quello, spagnolo, di "abogado") e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano), può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e l'iscrizione all'Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell' Ordine effettività e dell' attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Attraverso tale procedimento l'interessato è dispensato dal sostenere la "prova attitudinale", richiesta a coloro che (avvalendosi del meccanismo di cui alle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce) chiedono l'immediato riconoscimento del titolo di origine e l'immediato conseguimento della qualifica di avvocato.

2b ..Nell' ambito del procedimento di "stabilimento/integrazione", in concreto perseguito dal T., l'iscrizione nella Sezione speciale dell' Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, negata al ricorrente, è, ai sensi dell'art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 96/2001, subordinate alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

Gli artt. 10 della direttiva e 12 e 13 del d.lgs. di attuazione, regolano, poi, l'"integrazione" dell'avvocato comunitario stabilito nell'Albo ordinario degli avvocati, sancendo che - ove comprovi, secondo le modalità prescritte, l'effettivo e regolare esercizio in Italia, per almeno tre anni, di attività professionale nel ruolo predetto è legittimato ad accedere all'Albo ordinario,con dispensa dalla "prova attitudinale" prevista (prima, dalla direttiva 89/48/Ce e dal d.lgs. 115/1992 ed, ora dalla direttiva 05/36/Ce e dal d.lgs. 2007/206) per chi, munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, intenda perseguire, al fine dello stabile esercizio in Italia della propria attività, l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato e l'iscrizione al relativo Albo.

2c.. L'indicata evidenza normativa rivela l'illegittimità del rifiuto opposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo alla domanda del T. di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo riservata agli Avvocati comunitari stabiliti.

E', invero, circostanza incontroversa che il ricorrente ha compiutamente dimostrato la iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti, ed allegato le prescritte dichiarazioni.

Peraltro, l'illegittimità del rifiuto opposto al T. trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/ 06" Cavallera, e 22. 12. 2010, in causa C-118/09 Koller; entrambe, tuttavia, intervenute su situazioni riguardanti il diverso meccanismo (di cui alla direttiva 89/48/Ce e, ora, alla direttiva OS/36/Ce) di immediato riconoscimento di titolo professionale acquisito in altro Stato comunitario (e, dunque, sull'iscrizione, per diretta traslatio, all'Albo ordinario ovvero sull'ammissione alla prova compensative ad essa. finalizzata e non sull'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati riservata agli avvocati comunitari stabiliti, solo prodromica all' iscrizione, al termine di un triennio, nell'albo ordinario degli Avvocati dello Stato ospitante).

Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi- così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola. Della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro- su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari. e superamento di esami complementari) nel Paese omologante.

E tanto, quand'anche:nello Stato di appartenenza l'accesso all' esercizio della professione sia subordinato,a differenza che nell'altro Stato membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico; reputando il giudice comunitario che l' interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività professionale è idoneamente tutelabile attraverso la "prova attitudinale" prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce e dovendosi da ciò inferire - attesa l'alternatività, tra "prova attitudinale" e tirocinio, posta. dagli artt. 5 direttiva 89/48/CE e 14 direttiva 05/36/Ce al fine della procedura di riconoscimento nello Stato ospitante della qualifica professionale già conseguita in altro Stato membro (alter natività specificamente considerata dal c. G. 22.1.2.2010, in C-118/09, Koller) - che, nel procedimento di "stabilimento/integrazione" di cui alla direttiva 98/5/Ce qui in rassegna, detto interesse è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d'intesa con professionista abilitato) e la verifica dell'attività correlativamente espletata.

III) Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto del primo e del quarto motivo del ricorso e l'accoglimento degli altri.

La decisione impugnata va, dunque, cassata,in relazione ai motive accolti, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell' art. 384, comma 1 ult. parte, c.p.c. , va decisa nel merito, con l'accoglimento dell'istanza di M. T. tesa al conseguimento dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Palermo.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'istanza di M. T. tesa all'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Palermo. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Da: CONCORDO30/12/2011 10:36:24
SPETTACOLARE!!!!

Da: ricorso x commonlaw30/12/2011 10:36:40
la maleducazione la vedi solo tu che hai dato del kamizaze o legibus soluti...dandoti i recapiti di Koller(che chiaramente non ti avrei indicato senza suo permesso) evidentemente le delucidazioni(che tu chiami lezioncina) non te le avrei date io..Comunque non offendo i colleghi.Se ti sei sentita offesa ti chiedo scusa.

Però permettimi questa... complimenti per l'intuito.Sono un agente(aggiungerei segreto) :-)) Dunque mettiamo che un "rigettato", timoroso di far ricorso al cnf, avesse seguito la mia idea(poniamo sia fondata) avrebbe evitato sia il mercato  delle domicilizioni,nie,tessere del real madrid e cartacce varie e anche i corsi per l'esame al CNF (quantomeno la deontologia spero se la sappiano studiare).....ebbene si, oltre a non capire un tubo di TCE,trattati vari,regolamenti,direttive,decisioni,sentenze (bel posto la cgce, ve lo consiglio davvero altro che TAR o corti d'appello),efficacia diretta,applicabilità diretta....sì non capisco molto nemmeno d' affari.Mi sono dimenticato che le attività commerciali devono avere un lucro e attirare i clienti non allontanarli per sempre.

Tra poche ore abbandono definitivamente il forum e non voglio certo lasciare litigi in corso...quindi senza polemica, buon anno e buon lavoro la discussione è degenerata senza volere.

x lillo.Dando una veloce lettura alle pagine precedenti mi sembra che tu sia"fuggito" dall'Italia. Quindi hai combattuto così il sistema? (non sono la persona più indicata a biasimarti perchè  io son dovuto tornarci per necessità e non molto per volontà). Sai benissimo perchè scendono gli investimenti in Italia e perchè si mettono clausole compromissorie e deroghe di competenza. Qui festeggiamo la S.U. come se ci fosse stato un overrule di un orientamento secolare(io incluso) mentre il paese va a picco. Vedrai che se tutto va bene non è finita qui ma per ottenere i diritti a volte ci vuole dannatamente tempo.

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