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Esame avvocato Spagna
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Da: lillolallo1 | 17/04/2014 12:36:28 |
noto con piacere che è stato rispolverato il mitico Rizzo o Izzo, sostenitore della tesi che "ben potrà il Ministero rifiutare"..., che sovvertiva una mezza dozzina di principi basilari costituzionali, comunitari e del semplice viver civile :) parere postato in pompa magna sul sito del CNF :) ora mi chiedo: chi è l'autore/estensore degli altrettanto fulgidi/pareri/comunicati sulla questione abogados? in particolare mi ricordo una frase tipo "per l'ITALIANO (sic!) l'esame è quello stabilito dal Regio Decreto"... il fulgido giurista non spiegava poi secondo il suo dotto sapere cosa avverrebbe nel caso soggetto bipolide o addirittura con tripla cittadinanza. si riesce a conoscere il nome dell'"estensore" di cotanta fantasticheria? | |
Da: lillolallo1 | 17/04/2014 12:42:53 |
quello che trovo davvero aberrante è la volgarità arrogante di certi comunicati, che stuprano la legge (e in alcuni casi anche la lingua italiana) e non hanno nemmeno la decenza di vergognarsi un pochino.... vedete cosa comporta la politicizzazione dell'avvocatura? da sempre la forza aggregante di chi tende a strizzare l'occhio a delinquentelli assortiti è molto forte. | |
Da: Abogado Madrid | 17/04/2014 13:27:15 |
Nota ad ordinanza 27 settembre 2013, Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, est. P. Taglienti (già pubblicata su Rivista penale n. 2 /2014 e Archivio della nuova procedura penale n. 01/2014) All'Udienza del 27.09.2013, a seguito della rinuncia del precedente difensore della parte civile e dell'ingresso del nuovo difensore di fiducia l' Avvocato stabilito L.T., mediante comparsa di costituzione di parte civile con revoca del precedente difensore e contestuale rilascio di nomina fiduciaria e procura speciale, la difesa dell'imputato eccepiva l'inammissibilità della costituzione di parte civile sull'erroneo presupposto che la procura speciale rilasciata dalla persona offesa fosse stata conferita a due distinti difensori di fiducia, in violazione dell' art. 78 e 100 c.p.p. e comunque sull'impossibilità da parte dell'Avvocato comunitario di potersi costituire parte civile. Quindi, il Tribunale di Terracina, in composizione monocratica, veniva chiamato a pronunciarsi sulla ritualità della costituzione di parte civile presentata dall'avvocato Stabilito L.T., difensore e procuratore speciale della persona offesa, come da nomina in atti. Contrariamente a quanto eccepito dall'imputato, il legale della costituenda parte civile lamentava l'erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto dai quali traeva origine l'eccezione procedurale sollevata dal difensore del reo. Il tribunale, rigettando l'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ammetteva la costituzione di parte civile e dichiarava aperto il dibattimento. In ordine alle questioni procedurali sollevate dall'imputato, disattese dal giudice di prime cure, con ordinanza del 27.09.2013, si osserva che Il Decreto Legislativo 02.02.2001 n. 96, in attuazione della direttiva europea del 98/5/CE volta specificatamente a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professione (Gazz. Ufficiale 4 Aprile 2001, n. 79, S.O.), oltre che sancire il pieno diritto dell'Avvocato Stabilito di esercitare la professione di avvocato, alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia, disciplina espressamente le modalità procedurali e processuali che l'avvocato Integrato-Stabilito deve rispettare per poter operare correttamente nell'ordinamento forense Italiano. Nello specifico l'Art. 8, del citato Decreto Legislativo sancisce che l'avv. Stabilito:" nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza,assistenza e difesa nei giudizi civili, penale ed amministrativi - nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore - deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima e responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori" In particolare, il secondo comma del testo normativo, di cui sopra, evidenzia che l'intesa tra il professionista esercente la professione forense in Italia e l'avvocato Integrato/Stabilito deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. Tornando al caso che ci occupa, si evidenzia che la circostanza che induceva in errore la difesa del reo, a sommesso parere di chi scrive, traeva origine, dalla presenza nel corpo della comparsa di costituzione di parte civile, oltre che dalla firma dell'Avvocato stabilito volta ad autenticare la procura speciale conferita dalla persona offesa, dalla presenza nell'atto della dichiarazione d'intesa tra il patrono di parte civile e l' avv. N.O. - professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato - così come previsto dal Decreto Legislativo del 2001, n.96. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, nonostante nell'atto di costituzione di parte civile fossero presenti i nominativi di due distinti avvocati, ai fini processuali solo l' avvocato Stabilito veniva nominato difensore e procuratore speciale della persona offesa. Ed in effetti, la presenza, all'interno dell'atto, della firma del professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato era solo ed esclusivamente preordinata ad assicurare la corretta osservanza dei doveri imposti all'avvocato comunitario, nell'espletamento dell' esercizio dell'attività forense in Italia, così come espressamente previsto dall'art. 8 del Decreto il Decreto Legislativo 02.02.2001 n. 96. A ciò si aggiunga che da un'attenta lettura del corpo dell' atto - comparsa di costituzione di parte civile con revoca del precedente difensore e procura speciale - si poteva tranquillamente desumere che la presenza del nominativo e della firma dell'avvocato, abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, era esclusivamente volta ad attestare la dichiarazione d'intesa tra i due professionisti, senza minimane intaccare il rapporto processuale tra la persona offesa ed il proprio avvocato (Stabilito) di fiducia. Del resto, precludere all' avvocato comunitario la possibilità di rappresentare e difendere nel giudizio penale, nelle vesti della parte civile, la persona offesa dal reato apparirebbe come una grave violazione del disposto normativo di cui Decreto Legislativo 02.02.2001 n. 96, in attuazione della direttiva europea del 98/5/CE volta specificatamente a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professione. In conclusione, alla luce del dettato normativo di cui al Decreto Legislativo 02.02.2001 n. 96, volto esclusivamente a riconoscere e tutelare il diritto del professionista (comunitario) di esercitare la professione di avvocato - alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia1 - si ritiene che non sussista alcun elemento- ad oggi - in grado di escludere o quantomeno limitare il libero esercizio dell'attività forense nel nostro ordinamento da parte dell'Avvocato stabilito-integrato. | |
Da: common law | 17/04/2014 14:10:42 |
@ lillo relatore dell'ultima genialata del CNF è Perfetti @ demian Forse non sono stata chiara nel citare la norma: art.2 direttiva 98/5/CE che regolamenta lo stabilimento lett. a) "a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia ABILITATA ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali. Statuto generale Abogacia art. 4 3 Quienes se hallen inscritos en un Colegio de Abogados como colegiados no ejercientes no podrain dedicarse a realizar actividades propias de la Abogacia Chi è collegiato come non esercente in un Collegio di abogados non potranno esercitare le attività proprie dell'Abogacia (la professione forense) Come vedi l'art 4 esclude che ci si possa stabilire perchè non puoi esercitare (abilitarsi significa avere facoltà di fare qualcosa: Tizio è abilitato a condurre su strada autoveicoli cioè lo Stato gli ha conferito l'autorizzazione a farlo) dirett. art 2 lett. b e rrt. 3 d.lgs 2001 n. 96 n. 1 "Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN DETTO STATO ;" L'art. 4 oltre a contrastare l'art. 2 cit è in contrapposizione con l'art. 3 d.lgs 96/2001(stabilimento) perchè in Spagna non può esercitare. **** Art. 2 dirett. lett. d) d) titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha ACQUISTATO IL DIRITTO DI UTILIZZARE tale titolo PRIMA di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante art. 4 Statuto abogacia no ejercientes no podrain ..., ni utilizar la denominacion de Abogado non esercente non potranno... nè utilizzare la denominazione (il titolo) di abogado. Qui siamo al lapalissiano: l'art. 2 dice che per stabilirsi bisogna poter utilizzare il titolo nel paese d'origine e l'art. 4 Abogacia dichiara che nel Paese d'origine non si può utilizzare il titolo di abogado. Via... va bene tutto.. ma non si faccia quelli che, primi interessati, non hanno capito niente della loro stessa legge... è una figura di palta...che un italiano non conosca a menadito queste regole ci sta.. ma che non le conosca un abogado non ci sta e si fa la figura di ignoranti. (per tacere della fattispecie penale sia qui che in spagna...) Guardate che la direttiva non si può invocare dove fa comodo ma per il reso ignorarla;) **** Il Tribunale di Latina ha dimostrato di capirne più lui dello stesso Cnf riguardo all'intesa. Fa un solo errore.. l'integrato non ha necessità dell'intesa; non è assimilabile allo stabilito. Caro amico lillo... e che ci possiamo fare... quella del CNF è.. come dire... interpretazione "creativa"... non ci vedi una vena artistica in ciò? ahaha... artistica.. da cartone animato;) | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 14:44:03 |
Dal canto mio ribadisco quanto affermato. Saluti. | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 14:46:58 |
Se poi uno vuole stare in cassaforte basta che si iscriva come ejerciente.. | |
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Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 14:53:27 |
metti tutto in stampato.. Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che LO ABILITA....... ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN DETTO STATO | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 15:02:27 |
Continuo ad osservare che in italia come in altri paesi, tra cui ora è inclusa anche la Spagna, oggi il processo ABILITATIVO è separato da quello AUTORIZZATIVO in senso lato.. | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 15:20:33 |
Corollario.. .. se ai sensi della direttiva è "Avvocato" > e > . . . | |
Da: AGNELLO HISPANICO | 17/04/2014 15:21:52 |
Buona pasqua infraditos!!!! Dopo le conclusioni del vostro nuovo idolo - l'avvocato generale- vedo che avete ripreso un po' di baldanza... Bene bene, mi fa piacere, non avrei sopportato di vedervi ulteriormente prostrati: già vi aggirate cotidie mesti e con gli occhioni bassi, infierire ulteriormente sarebbe stato contrario a qualsivoglia concetto di cristiana pietas.... Noto inoltre con gaudio che la nostra maestrina preferita ormai presiede questo straordinario thread di mattina, pomeriggio, sera e pure di notte... Sei veramente oberata di lavoro.. udienze e RIUNIONI a go-go! ah ah ah ah Oppure sei a casa a studiare in attesa dell'esito del quarto scritto? lo passerai, non ho dubbi, poi però si farà più dura la questione...ah ah ah | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 15:22:40 |
Corollario.. .. se ai sensi della direttiva è "Avvocato" (..) ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia ABILITATA ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali (..) e (..) L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato ( come inteso ai sensi della direttiva ) su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. . . . | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 15:25:34 |
In tutta onestà mi viene da spezzare una lancia a favore del CNF quando dice che "La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea". | |
Da: lillolallo1 | 17/04/2014 15:39:47 |
Bene, dopo il parere Izzo abbiamo il "comunicato Perfetti", corretto? Ci sono altri dotti giuristi smentiti clamorosamente dalla cassazione e dalle istituzioni comunitarie? è dato sapere se il cnf si serve ancora dei pareri legali di tali professionisti o sta valutando di rivolgersi anche ad altri per avere una visione diversa? "l'esame per l'ITALIANO è regolato dal Regio Decreto....", non ci posso credere, in questa frase ci sono almeno 70 anni di storia e di civiltà (oltre che di diritto) magicamente assorbiti in buco nero reazionario e retrogrado. il cittadino italiano è dunque condannato per la sfortuna di avere tale cittadinanza all'eterno servaggio a gente spesso dialettale e volgare? ma l'oua sta pensando di prendere il potere e dichiarare guerra a tutti gli stati che accolgono gli "schiavi" fuggitivi? qui siamo oltre il limite dell'assurdo. | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 15:45:10 |
Ciò detto, penso che un parere del CCBE in materia sarebbe interessante.. | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 15:51:43 |
(..) Stato membro di origine, lo Stato membro nel quale l'avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro; (..) (..) titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante; (..) ha acquisito il diritto di utilizzare.. non lo Stato Membro dove UTILIZZA, mentre.. al contrario.. (..) Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale l'avvocato ESERCITA secondo le disposizioni della presente direttiva (..) ESERCITA, non dove ha acquisito il diritto di esercitare.. | |
Da: abogados | 17/04/2014 16:26:10 |
x agnello hispanico buona pasqua anche a te, merdaccia! scusa, ma visto che davi per scontato che la corte ci buttasse fuori dagli albi, non ti vergogni a postare ancora su questo forum? hahahahahaha le orecchie basse le avrai tu caro e gli episodi narrati di presunte prese in giro evidentemente si svolgono solo nella tua fantasia (unico posto dove peraltro sei un importante avvocatone affermato), ma in fondo fai bene a sognare come a postare in questo forum: sono gli unici posti dove puoi dire qualcosa nella vita... mi raccomando: occhio alla pasqua! non vorrei ritrovarti su qualche tavolo cotto al forno... :) | |
Da: Ph_D | 17/04/2014 17:18:24 |
La vicenda è certamente delicata e periodicamente riaffiora sul forum. Non sarebbe opportuno che chi è interessato sollecitasse un "parere" al Consejo General? Chiedete a loro... | |
Da: common law | 17/04/2014 17:31:04 |
@ demian difficile seguirti se spezzi in vari post. guarda che questa distinzione tra "senso stretto" e senso lato" del significato di abilitazione non ha molto senso. Essere abilitato significa nè più nè meno che riconoscimento da parte dello Stato del diritto di esercitare una professione. Lo Stato Italiano, per es., non ti riconosce il diritto di esercitare la professione se non sei iscritto ad un albo. Lo Stato Spagnolo non ti riconosce questo diritto (di esercitare la professione) se sei iscritto come no ejerciente. Lasciando perdere la lettera c) da te citata che non rileva ai nostri fini, la tua analisi della lettera d) come "diritto di utilizzare" questo rimanda esplicitamente alla legge dello Stato in questione che, finchè sei non esercente, ti NEGA il diritto di utilizzare il titolo. L'omologazione di per sè non ti concede alcun diritto di utilizzare nulla nè ESSERE ABILITATO all'esercizio di detta professione; il diritto di utilizzare il titolo è concesso solo dalle norme dello statuto dell'abogacia che lo esclude per il non esercente. Mutatis mutandis, in Italia, anche se hai superato l'esame di abilitazione e non sei iscritto all'Ordine NON hai il diritto di utilizzare il titolo. Se lo fai commetti il reato di esercizio abusivo della professione. Le sentenze in questo senso si sprecano. Per concludere, sia il tuo sofismo sul concetto di "abilitazione" che di "utilizzazione del titolo" è smentito dalla giurisprudenza penale in Italia nonchè dall'art. 403 codice penale spagnolo. | |
Da: AGNELLO HISPANICO | 17/04/2014 17:33:46 |
@ abogados Seee, nella mia fantasia... Le prese in giro si svolgono ovunque, alla luce del sole, fra addetti ai lavori e non..ormai lo sanno tutti che avete superato dei complicatissimi esami a crocIette in 48 ore!!!! ah ah ah ah P.S. Perchè mai dovrei avere le orecchie basse?! Italo-Abogados siete e tali resterete per l'eternità , con tutto ciò che ne consegue in termini di crasso divertimento!!!! ah ah ah ah ah Buona pasqua eroe della CEPU, ah ah ah ah ah | |
Da: gemella69 | 17/04/2014 17:37:46 |
Ciao Qualcuno sa se vi sono novità per una apertura delle iscrizioni a lincenciado.... Nei prossimi mesi... | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 17:46:24 |
La vediamo in modo diverso.. | |
Da: common law | 17/04/2014 17:51:19 |
Hola trichechino! ahaha... ma hai ancora la faccia di...palta di presentarti su questo forum? guarda che qui a ridere sono gli abogados in gruppo; hai sbagliato ruolo ;) No, non sono a casa per il quarto scritto.. quello straccetto di titolo te lo lascio volentieri...volessi l'avrei già acquisito dato che ho già finito i 3 anni di stabilimento ma non mi serve: ho già quello di Abogado e a breve quello di Barrister; sono a casa da ieri perchè in partenza per le vacanze prima e soggiorno a Londra poi. Ops.. scusa... ho scordato che tu non hai il concetto di "vacanza" o di "soggiorno altrove" non potendotele pagare...;) Bye trichechino svampito. Auguri anche a te di mettere insieme un pranzo pasquale decente :) | |
Da: common law | 17/04/2014 17:55:17 |
@ Demian sì la vediamo in modo diverso.. ma in questo non c'è nulla di male.. anzi...chissà .. magari se la tua visione sarà canonizzata in qualche autorevole parere (non del CNF che per me ha fatto solo confusione e parla di incompatibilità ) avremo un'interpretazione più ampia della direttiva che potrà essere recepita dalla giurisprudenza penale ( che, ti assicuro,allo stato rende indifendibile chiunque faccia il minimo errore data la ristrettezza dell'interpretazione delle norme). | |
Da: El chico | 17/04/2014 19:03:42 |
Noto, che qualcuno ha finalmente riportato l'articolo 403 del codice penale spagnolo da me postato nelle ore immediatamente successive alle conclusioni di Wahl. In Spagna il no ejercente, se esercita, commette un reato penale. Wahl ha detto che c'è abuso di diritto se nel percorso che porta allo stabilimento si infrangono dell normative, perciò ognuno faccia le sue valutazioni, che magari per il cnf possono essere conformi oggi, ma non tra 6 mesi od un anno magari dopo avere chiesto un parere al CGAE. | |
Da: El chico | 17/04/2014 19:41:54 |
@ gemella69 Ti auguro una Buona Pasqua, ma spero di poter augurarti anche un buonissimo Natale. @ d.e.m.i.a.n. Quando lo richiederanno ormai tutto si sarà già consolidato e chi arriverà dalla Spagna avrà fatto il master. il loro problema, e la nostra fortuna, è che nel loro ed inconfessato intimo ritengono che gli abogados spagnoli, anche quelli di nazionalità spagnola, siano degli incompetenti, e quindi fanno fare pareri e ricorsi di diritto comunitario ad avvocati che non l'hanno nemmeno studiato all'università . | |
Da: El chico | 17/04/2014 19:44:44 |
...poi però, l'avvocato generale, non li riesce a seguire, forse la loro preparazione è tropppo avanzata. Convieni Agnello da Brescia? | |
Da: gemella69 | 17/04/2014 19:50:13 |
El chico, Grazie per gli auguri, ricambio affettuosamente.... Mi aspettavo altro!!!!!!!!!!!! | |
Da: abogado Ruggero De Ceglie | 17/04/2014 19:53:05 |
@ ahahahahaahh, bella common! è tornato lo scemo del forum: fa la figura dello zimbello e dà anche la buona Pasqua??? A Pasqua la festa agli agnelli rincoglioniti come te la fanno! Ma non dico un po' di onestà intellettuale, perché non sai neanche il significato della locuzione, ma un po' di decoro personale ce l'hai???? 4 e dico 4 figure di MERDA colossali, aggravate dalle tue battutine stupide, dove ti permettevi di straparlare di diritto, non ti sono bastate??? Stai a pensare agli esami a CROCIETTE o alle bocciature di common???? Ma non ti rendi conto che sei un CRETINO, la mamma pecora non te l'ha detto che sei una categoria protetta???? Prima di Pasqua fammi il RAGLIATORE FOLLE!!!! | |
Da: d.e.m.i.a.n. | 17/04/2014 20:13:41 |
Andatevi a vedere i decreti di riconoscimento... (..) Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados» di Madrid come «no ejerciente» dal 10 maggio 2010 ed e' quindi in possesso dell'accesso alla professione di «Abogado» come confermato dall'Autorita' competente spagnola in data 6 settembre 2010; (..) | |
Da: Antequera | 17/04/2014 20:15:21 |
abogado Ruggero De Ceglie e D.e.m.i.a.n. I cari amici tornano, chissà questo forum potrebbe tornare un covo di guerrieri. Ci manca solo Monteconero che si prende qualche bella mazziata ;) | |
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