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Esame avvocato Spagna
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Da: Ph_D 16/04/2014 13:41:17
Credo che procederemo ex art. 287... però, che disdetta, tutte queste perdite di tempo... bastava un pò di attenzione e controllare il fascicolo...

Sul Ctu, non comment ;-)

Da: common law 16/04/2014 14:11:49

... ma voi non la sentite questa aria di vacanza???

Da: Sempere 16/04/2014 14:58:44
Buongiorno.
Avrei qualche quesito da sottoporre.
1) Se nella procura c'è il mandato congiunto/disgiunto con l'avvocato d'intesa, posso poi andare da solo in udienza?
2) Una volta indicato nell'intestazione dell'atto il coa d'origine, è necessario che questo sia riportato anche nel "timbro" ?
O posso limitarmi semplicemente ad indicare il titolo (straniero ovvio) + indirizzo italiano?
3) Nello stragiudiziale, nella intestazione delle diffide va indicato anche il domicilio estero?
Grazie 

Da: Antequera 16/04/2014 15:14:40
Sempere, sei libero di fare come ti piace. Io dico che se uno è chiaro in caso di qualsiasi contestazione non dovrà arrampicarsi sugli specchi x difendersi. Permettimi di non esitare sul punto, ma qual è il problema di dire di quale collegio sei? pare che alla fine sono tutti fieri di essere stabiliti su questo forum, ma nella realtà mio malgrado noto solo che in molti tentano con trovate del tutto innovative e originali di non far emergere di essere uno stabilito.
Se uno non crede in ciò che ha fatto figuriamoci che deve credere chi ti contesta...

@common. Ma quale vacanza ... qui c'è la depressione. Oggi mi ha chiamato un cliente che è stato un danaroso che mi ha detto se potevo intervenire x evitare il distacco della luce elettrica. alla fine l'addetto al distacco ha detto che tornerà martedì dopo pasqua ....

Da: Sempere 16/04/2014 15:22:27
@Antequera
Non ho problemi a "fare outing" col titolo. Semplicemente mi chiedevo se:
- nel  mandato congiunto - disgiunto dal momento che mi presento in udienza possono eccepirmi che essendo il mandato congiunto non posso sostituire l'avv. d'intesa
- se nello stragiudiziale ma anche nel "timbro" degli atti, oltre il titolo (straniero) devo indicare anche l'indirizzo straniero

Da: Antequera 16/04/2014 15:28:17
secondo me sì.
nel momento in cui dici studio legale e basta è implicito che sei avvocato non il contrario. nè si può dire che potresti essere abilitato al patrocinio xkè la nuova norma non contempla più questa figura che può sono agire x il tramite del dominus. quindi, onde evitare strane contestazioni a cui già ho assistito tu metti le cose in chiaro.
sono Tizio de l'illustre colleggio de abogados di Madrid "abogado" con studio ............, stabilito presso il foro di Roma.
chiaro, chiaro e semplice, semplice

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Da: Antequera 16/04/2014 15:29:42
"colleggio" mero refuso

Da: Sempere 16/04/2014 15:50:21
ok
Gracias

Da: common law 16/04/2014 16:07:47

@ Antequera

mi spiace molto per il tuo cliente... ma qui si sente; amici che partono, altri in partenza...telefonate di auguri e di buon viaggio:)))

Io comincerò la valigia domani;)))
Non vedo l'ora di staccare!!!

Da: Antequera 16/04/2014 16:23:31
dove vai?

Da: common law 16/04/2014 16:49:18

Prima Praga per qualche giorno di vacanza e poi Londra alcuni giorni :)))))))))))))

Da: Antequera 16/04/2014 17:02:53
una cartolina ....

Da: common law 16/04/2014 17:26:35

una cartolina? ma io non conosco il tuo indirizzo!

Da: Abogado Madrid 16/04/2014 19:16:37
CON LA SPERANZA DI SMORZARE LE CONTINUE POLEMICHE SUL FORUM (PREMETTO IO SONO ESERCENTE)

Al riguardo, il Consiglio Nazionale Forense così precisa:
"Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea".
Il Consiglio prende atto.


A BUON INTENDITORI POCHE PAROLE (POCHE SI FA PER DIRE)

Da: skygate 16/04/2014 21:18:11
Quindi anche non esercente va bene???


Ora incrocio sempre di più le dita per il mio ricorso......

Da: Antequera 16/04/2014 21:32:36
abo madr. mi puoi postare gli estremi di quel documento.
Grazie

@common. L'indirizzo lo trovi sull'albo telematico del cnf ;)

Da: common law 16/04/2014 21:57:20

@ Antequera

ahaha.. vero... ti manderò una cartolina dalla via dell'oro (per buon augurio) ;)

il link del genio del cnf è questo:
http://www.codicedeontologico-cnf.it/?tag=1152013

era già noto...

peccato che il no ejerciente non può far uso del titolo secondo la legge spagnola. quindi non può assolvere al n. 1 art. 7 d.lgs 96/01.

Ora io mi chiedo se al CNF sono troppo furbi o troppo ignoranti in materia:

al momento dell'iscrizione come stabiliti devono comunicare l'iscrizione al Collegio in Spagna.. con la conseguenza che quest'ultimo potrebbe comminare una sanzione esemplare o addirittura cancellare il collegiato
Questa è l'ipotesi che depone per la furbizia del Cnf.

L'altra possibilità è che, semplicemente, quando parlano di questa materia non sanno semplicemente di che stanno parlando.

Cmq c'è da dire che se uno se la sente di rischiare ed il CNf la vede così che dire.. la vita, in fondo, è un gioco d'azzardo.
In particolare per gli infraditos;)

Da: lii03 16/04/2014 22:23:19
Il CNF su punto dell'abogado non eserciente ha ripercorso lo stesso ragionamento logico deduttivo che io avevo postato mesi addietro e di cui venni contestato, proprio, dalla Collega Common.

La quale ha seguito un percorso inverso e giunto a un risultato diverso.

Entrambi i percorsi di ragionamento sono validi, a mio avviso, però visto, incredibile ma vero, che il CNF ritiene, come allora ritenne lo scrivente, che la sospensione dall'esercizio non inficia la posizione di eserciente in quanto è un diritto potestativo unilaterale, esercitabile in qualunque momento, ed in qualunque posto dell'unione europea, perché non aderire.

Pertanto ritengo corretta la posizione del CNF per questo caso specifico.

Da: lii03 16/04/2014 22:26:04
Errata corrige "ed è giunta"

Da: common law 16/04/2014 22:33:03

sì.. mi ricordo, lii, l'accesa discussione.

ma perchè affermi che è un diritto potestativo unilaterale?
Questo non lo comprendo proprio.

Io, in realtà non ho seguito nessun particolare ragionamento; ho semplicemente preso atto della legge spagnola che vieta in assoluto l'uso del titolo di abogado.

La legge spagnola non consente interpretazioni nè lascia spazi di sorta... vieta l'uso e basta.

Il cnf confonde l'esercizio in spagna con il divieto di esercitare con quel titolo.
Ma non so se sia poi così vero che faccia questa confusione...potrebbe essere un sistema per far sanzionare/cancellare (ora non ricordo la sanzione prevista) il collegiato in Spagna.

Da: lii03 16/04/2014 22:35:37
Comunque, va aggiunto, al fine di una corretta informazione, che tanti COA chiedono il certificato di iscrizione come eserciente nel Paese di origine annualmente.

Per cui, il parere, che stasera per prima volta ne ho avuto conoscenza, va valutato con le c.d. molle!

Da: lii03 16/04/2014 22:45:32
Common è l'unico modo per sostenere il ragionamento, il diritto potestativo, che è esercitabile unilateralmente, senza che nessuno possa opporsi una volta manifestato con atto recettizio, in mancanza non reggerebbe il mio ragionamento.

Comunque visto i contrasti, me ne guarderei bene di passare non eserciente.

Da: common law 16/04/2014 22:50:18

Ma chi è l'estensore? Un altro Rizzo o Izzo?

questa è la legge che riporto:

Estatuto general de la Abogacia Espanola
Approvato il 12 giugno 2013

Art. 4
3 Quienes se hallen inscritos en un Colegio de Abogados como colegiados no ejercientes no podraÌn dedicarse a realizar actividades propias de la AbogaciÌa, ni utilizar la denominacioÌn de Abogado.

Non possono utilizzare la denominazione di Abogado.

Il d.lgs 96 art. 7 n. 1
"Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito e' tenuto a fare uso del titolo professionale di origine"

devono far uso del titolo di origine (solo che non possono).

direttiva 98/5/CE
art. 2 lett. a)
a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali.

Abilitata ad esercitare= può stabilirsi in altro Stato membro.
Il no ejerciente non è abilitato ad esercitare.

Qui non è questione di "interpretare" o fare ipotesi creative; è questione di logica comune e di saper leggere 3 norme messe in fila.

Vabbè.. complimenti all'estensore per al conoscenza del diritto... Dovrebbero istituire un Nobel extra large solo per lui...che gente...

Da: lii03 16/04/2014 23:23:01
Guarda common, pur condividendo la posizione di rimanere eserciente in ogni caso e al di là di tutto, va detto il ragionamento del CNF, che francamente si può anche, condividere, non è in contrasto con il tuo.

Se ho letto bene dicono che se un cittadino europeo è impossibilitato ad esercitare nel suo Paese per esigenze di incompatibilità, quindi ha una posizione di sospensione volutà, quindi, di non esercitante in quello Stato questo non significa che in altro Stato, nella fattispecie Italia, quella incompatibilità non ci sia e questi si iscriva all'albo stabiliti acquistando, ipse iuri, lo ius postulandi.

Da: common law 17/04/2014 02:55:45

eh già... ma che sia una questione di incompatibilità lo dice il cnf.

la questione è risolta in radice nella direttiva all'art. 2 citato : possono stabilirsi altrove solo coloro che sono autorizzati ad esercitare nel loro Paese d'origine e ad utilizzare il titolo sempre nel Pasese d'origine eliminando così qualsiasi dubbio sul fatto che il paese ospitate possa conferire ius postulandi a chi non l'ha in origine.

Se in Spagna non sei abilitato ad esercitare la professione perchè non sei ABILITATO non c'è sanatoria perchè lo esclude l'art. 2 della direttiva.

L'art. 2 della direttiva è risolutivo: lo stabilimento è RISERVATO a chi può esercitare ed utilizzare il titolo nel paese d'origine ed innanzi alle corrispondenti Corti nel Paese ospitante in cui nel Paese d'origine può esercitare (caso, ad es., dei solicitor e dei barrister).

L'art. 2 direttiva estende al paese ospitante il divieto di esercizio della professione e di utilizzo del titolo (com'è più che ovvio):
repetita juvant
Art. 2 Ai fini della presente direttiva si intende
"a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia ABILITATA ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali
b) Stato membro di origine, lo stato membro nel quale l'avvocato ha ACQUISITO IL DIRITTO DI UTILIZZARE uno dei titoli di cui alla lettera a) PRIMA di esercitare la professione di avvocato in altro Stato membro
d) titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha ACQUISTATO IL DIRITTO DI UTILIZZARE tale titolo PRIMA di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante"

l'art. 4 dello Statuto Abogacia dichiara il no ejerciente NON
ABILITATO ad esercitare la professione e gli VIETA il DIRITTO DI UTILIZZARE il titolo di Abogado.

Al solito, il CNf quando parla della direttiva 98/5/CE, dice idiozie.
Se così non è ditemi com'è compatibile il parere del geniaccio del CNF con l'art. 2 della direttiva lett. a) b) d) oltre che all'art. 3 n. 1 d.lgs. 96/2001.

Forse l'estensore per il cnf di quel parere e' il dominus del ragliatore folle ahaha..



Da: lii03 17/04/2014 09:54:40
La questione si basa, a mio avviso su due punti.

Il primo se un legale non esercitante, ovvero che egli abbia scelto volontariamente una posizione di sospensione, si possa definire avvocato/legale abilitato.

Il mio parere è positivo, nel senso che un avvocato che volontariamente abbia sospeso l'attività legale e quindi ha un diritto potestativo all'abilitazione, può definirsi avocato abilitato, ma sospeso.

Il secondo punto, ovvero il regolamento dell'abogacia, se questo può essere superato dal trattato di Lisbona e le successive direttive nel diritto vivente europeo.

Ora va detto che non verrebbe intaccato nel territorio spagnolo a cui è riferito, quindi quel legale, in caso di incompatibilità rimarrebbe nel diritto.

Per cui, con interpretazione, estremamente espansiva, quale la mia, con l'iscrizione all'albo stabiliti in Italia, dell'Abogado autosospeso (non eserciente) in Spagna ma comunque abilitato alla professione, non osti al regolamento dell'Abogacia.

Chiaramente questa dissertazione non vincola alcun che ed è una mera opinione e comunque è bene rimanere iscritti al Collegio spagnolo sia per evitare contestazioni dei Coa che per il prestigio che ne deriva. 

Da: common law  17/04/2014 10:23:23

Lii.. Non 'e spazio x interpretazioni.

La direttiva sullo stabilimento e applicabile solo a chi nel paese d'origine e' abilitato ad esercitare ( e il non esercente non e' abilitato come affermi tu causa espressa disposizione di legge) e puo' utilizzare il titolo e al non esercente e' vietato.

Nel senso che l'art 2 ti vieta proprio di stabilirti se non hai quei requisiti.

Non si puo' eludere la direttiva sullo stabilimento, via...

Il cnf ha confuso, se leggi nene il parere, l'effettivo esercizio in spagna con l'autorizzazione ad esercitare e ad utilizzare il titolo. Son cose nen diverse.

Comunque il tuo ragionamento lii puo' stare in piedi solo se trovi un modo di eludere l'art. 2 della direttiva - norma elenco che si autointerpreta- e l'art . 3 n 1 dlgs 96.

Se non ti rapporti con queste norme ogni deduzione diventa infondata.

Da: d.e.m.i.a.n. 17/04/2014 11:10:32
Però faccio presente una cosa.. mi pare che l'abilitazione, come peraltro riportano autorevoli fonti, riguardi più l'aspetto dell'accertamento valutativo dell'idoneità ( che nel caso degli abogados pre-riforma, è dato esclusivamente in base agli studi svolti a livello universitario ). In tal senso l'iscrizione, che è altro aspetto, pur sempre necessario per esercitare, mi pare più funzionale ad una questione di cooperazione tra autorità.. pertanto trovo corretta la posizione espressa nei pareri che riconoscono ai no ejercientes la possibilità di esercitare in Italia..

Abilitazione * è un atto amministrativo-permissivo che funge da riconoscimento legale, a seguito di idoneo riscontro tecnico-valutativo, del possesso dei titoli e delle capacità necessarie ad esercitare determinate professioni per l'iscrizione al relativo albo od elenco (che, secondo Danovi, nelle professioni intellettuali fanno conseguire altresì il potere disciplinare sul soggetto).

http://www.brocardi.it/dizionario/4860.html

Da: d.e.m.i.a.n. 17/04/2014 11:24:13
Aggiungo: riguardo all'art. 1.2 della direttiva 98/5.. ho confrontato diverse versioni linguistiche.. l'espressione "abilitazione" è usata oltre che in italiano, anche in francese e spagnolo.. solo in inglese usano authorised.. a maggior ragione mi pare che la questione riguardi l'aspetto autorizzativo "in senso stretto", con specifico riferimento all'avvenutto accertamento dell'idoneità professionale, piuttosto che non ad un autorizzazione "in senso lato" che comprenda ogni altra attività autorizzativa, quale l'iscrizione..

Da: d.e.m.i.a.n. 17/04/2014 11:27:12
.. che comunque, almeno in qualità di no ejerciente è richiesta, anche ai fini dell'art. 13 della 98/5/CE..

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