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Esame avvocato Spagna
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Da: 100fuegos 01/10/2013 17:00:39
x lii003

In che anno la Spagna è entrata nell'UE?
Trova la risposta a questo quesito e a cascata risolverai l'enigma

Da: Berseker 01/10/2013 17:12:19
@Lii03
Ma chi ti ha sollevato questa eccezione ? Una capra, suppongo....

Da: common law 01/10/2013 17:19:54

@ Berseker

ahaha...ma dai... chi vuoi che l'abbia sollevata?... ma per favore...
Più di un Coa poi...

sì.. tutto più o meno bene grazie!

Da: Berseker 01/10/2013 17:55:39
Ciao Common.......  Allora ci sono tanti branchi di capre.....

Da: lillolallo1 01/10/2013 17:56:16
ricordo i foschi tempi in cui ero solo ad oppormi agli agenti che inquinavano il forum con le loro volgarate, le domande retoriche, l'ignoranza agghicciante trasudante da ogni post, le sgrammaticature e le assurdità logiche assunte a motivo di vanto....
oggi noto con piacere la presenza di almeno un paio di individui civili, oltre al sottoscritto, che rintuzzano i più "bestiali" faccendieri ammanicati con i coa :)

Da: common law 01/10/2013 18:25:11

@ Berseker

sì.. nel mondo di Fantàsia...;)

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: lii03 01/10/2013 19:33:46
Sembra impossibile, ma ci sono due COA che vogliono far valere (per iscritto, in quanto ho la determinazione) che gli abogados non sono menzionati nella 31 del 1982, anzi si parla, a sproposito, di abuso di professione.

Tra l'altro il d.lgs 59 all'art. 44 è chiaro, rispetto a tutta l'Unione europea, fa espressamente applicazione dell'art. 20 della stessa.

C'è qualcosa di strano in tutto ciò.

Adesso non ho tempo, devo preparare un atto per domani, però da domani sera me la studierò.

Sono pienamente d'accordo con 100fuegos, la direttiva, se non vado errato, la 249/77 aggiunge in seguito il protocollo della entrata della Spagna nell'Unione.

Però la questione è stata sollevata, strana, molto strana.

Da: lillolallo1 01/10/2013 20:20:13
è strano che la questione sia stata sollevata? ahahahahahaha
ma con chi credete di avere a che fare? ahahahaha
ma non avete mai letto un comunicato di de tilla o assistito a una fantastica performance di mascherin in televisione?

mah...

Da: lii03 01/10/2013 21:18:33
in base ad una delibera del 2011 del COA di Pescara, in cui si nega l'annotazione  dell'iscrizione ai sensi dell'art. 9 della legge 31/82 perché la Spagna non viene menzionata.

Nel trattato di adesione della Spagna del 1985 (se non erro), all'allegato1 ci dovrebbe essere l'adesione alle direttive europee, attualmente non riesco a trovarla, se qualcuno è più fortunato di me, si chiede gentilmente di postare l'informazione.

La questione è seria, anche se basata su fatti illogici e irrazionali, almeno questo è il mio parere.

Da: d.e.m.i.a.n. 01/10/2013 22:30:19
La risposta è nella Rienks C 5/83

1 . GLI ARTT . 2 E 3 DELLA DIRETTIVA N . 78/1026 , RELATIVA IN PARTICOLARE AL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI VETERINARIO , IMPLICANO PER CIASCUNO STATO MEMBRO DEGLI OBBLIGHI CHIARI , COMPLETI , PRECISI ED ASSOLUTI , CHE NON LASCIANO SPAZIO A VALUTAZIONI DISCREZIONALI . CIO PREMESSO , IL SINGOLO PUO FAR VALERE DETTE DISPOSIZIONI DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE NEL CASO IN CUI ESSE NON SIANO STATE ATTUATE O LO SIANO STATE SOLO IN MODO INCOMPLETO DALLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI .
2.LA CONFORMITA AL DIRITTO COMUNITARIO DELL ' OBBLIGO DEI VETERINARI D ' ISCRIVERSI ALL ' ALBO PROFESSIONALE E SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI FONDAMENTALI DI TALE DIRITTO , SOPRATTUTTO QUELLO DI NON DISCRIMINAZIONE .
NON SI PUO RIFIUTARE L ' ISCRIZIONE ALL ' ALBO DELL ' ORDINE PROFESSIONALE PER MOTIVI CHE IGNORANO LA VALIDITA DI UN TITOLO PROFESSIONALE OTTENUTO IN ALTRO STATO MEMBRO , QUANDO QUESTO TITOLO FIGURA FRA QUELLI CHE TUTTI GLI STATI MEMBRI , NONCHE I LORO ORDINI PROFESSIONALI , IN QUANTO ENTI INCARICATI DI UNA FUNZIONE PUBBLICA , SONO TENUTI A RICONOSCERE IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO .
DI CONSEGUENZA , LA LEGISLAZIONE CHE CONTEMPLI AZIONI PENALI O AMMINISTRA TIVE A CARICO DEL VETERINARIO CHE ESERCITI LA PROFESSIONE SENZA ESSERE ISCRITTO ALL ' ALBO PROFESSIONALE , QUALORA TALE ISCRIZIONE GLI SIA STATA RIFIUTATA TRASGREDENDO IL DIRITTO COMUNITARIO , E INCOMPATIBILE CON LO STESSO DIRITTO IN QUANTO FINISCE COL PRIVARE DI QUALSIASI EFFICACIA PRATICA LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E DELLA DIRETTIVA N . 78/1026 .

Da: lii03 01/10/2013 22:35:07
REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ALLEGATO I: ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 26 DELL' ATTO DI ADESIONE 

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0158

ALLEGATO I, Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione, II. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI. f) Professioni liberali

1. Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1), modificato da:

- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

- direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25),

- direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21).

a) All'articolo 3 è aggiunto:

«k) in Spagna:

«Título de Licenciado en Medicina y Cirurgía» (diploma di laurea in medicina e chirurgia), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;

1) in Portogallo:

«Carta de curso de licenciatura em medecina» (diploma di studi in medicina) rilasciato da un'università, nonché «Diploma comprovativo da conclusão do internato geral» (certificato dell'internato generale) rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità.»

b) All'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto:

«in Spagna:

«Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;

in Portogallo:

«Grau de Assistente» (grado di assistente), rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità o «Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dall'ordine dei medeci.»

c) All'articolo 5, paragrafo 3 sono aggiunti ai trattini indicati qui di seguito i seguenti rispettivi termini:

- anestesia e rianimazione:

«Spagna: anestesiología y reanimación

Portogallo: anestesiologia»,

- chirurgia generale:

«Spagna: cirugía general

Portogallo: cirurgia geral»,

- neurochirurgia:

«Spagna: neurocirugía,

Portogallo: neurocirurgia»,

- ostetricia e ginecologia:

«Spagna: obstetricia y ginecología

Portogallo: ginecologia e obstetrícia»,

- medicina interna:

«Spagna: medicina interna

Portogallo: medicina interna»,

- oculistica:

«Spagna: oftalmología

Portogallo: oftalmologia»,

- otorinolaringoiatria:

«Spagna: otorrinolaringología

Portogallo: otorrinolaringologia»,

- pediatria:

«Spagna: pediatría y sus áreas específicas

Portogallo: pediatria»,

- tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:

«Spagna: neumología

Portogallo: pneumologia»,

- urologia:

«Spagna: urología

Portogallo: urologia»,

- ortopedia:

«Spagna: traumatología y cirugía ortopédica

Portogallo: ortopedia».

d) All'articolo 7, paragrafo 2 sono aggiunti ai trattini indicati qui di seguito i seguenti rispettivi termini:

- biologia clinica:

«Spagna: análisis clínicos

Portogallo: patologia clínica»,

- ematologia biologica:

«Spagna: hematología y hemoterapía

Portogallo: hematologia clínica»,

- microbiologia- batteriologia:

«Spagna: microbiología y parasitología»,

- anatomica patologica:

«Spagna: anatomía patológica

Portogallo: anatomica patológica»,

- biochimica:

«Spagna: bioquímica clínica»,

- immunologia:

«Spagna: immunología»,

- chirurgia plastica:

«Spagna: cirugía plástica y reparadora

Portogallo: cirurgia plástica»,

- chirurgia toracica:

«Spagna: cirugía torácica

Portogallo: cirurgia torácica»,

- chirurgia pediatrica:

«Spagna: cirugía pediátrica

Portogallo: cirurgia pediátrica»,

- chirurgia vascolare:

«Spagna: angiología y cirugía vascular

Portogallo: cirurgia vascular»,

- cardiologia:

«Spagna: cardiología

Portogallo: cardiologia»,

- gastroenterologia:

«Spagna: aparato digestivo

Portogallo: gastro-enterologia»,

- reumatologia:

«Spagna: reumatología

Portogallo: reumatologia»,

- ematologia generale:

«Spagna: hematología y hemoterapia

Portogallo: imunohemoterapia»,

- endocrinologia:

«Spagna: endocrinología y nutrición

Portogallo: endocrinologia-nutrição»,

- fisioterapia:

«Spagna: rehabilitación

Portogallo: fisiatria»,

- stomatologia:

«Spagna: estomatología

Portogallo: estomatologia»,

- neurologia:

«Spagna: neurología

Portogallo: neurologia»,

- psichiatria:

«Spagna: psiquiatría

Portogallo: psiquiatria»,

- dermatologia e venerologia:

«Spagna: dermatología médico-quirúrgica y venereología

Portogallo: dermatovenereologia»,

- radiologia:

«Spagna: electrorradiología

Portogallo: radiologia»,

- radiodiagnostica:

«Spagna: radiodiagnóstico

Portogallo: radiodiagnóstico»,

- radioterapia:

«Spagna: oncología radioterápica

Portogallo: radioterapia»,

- medicina tropicale:

«Portogallo: medicina tropical»,

- psichiatria infantile:

«Portogallo: pedopsiquiatria»,

- geriatria:

«Spagna: geriatría»,

- malattie renali:

«Spagna: nefrología

Portogallo: nefrologia»,

- farmacologia:

«Spagna: farmacología clínica»,

- allergologia:

«Spagna: alergología

Portogallo: imuno-alergologia»,

- chirurgia dell'apparato digerente:

«Spagna: cirugía del aparato digestivo».

2. Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977 (GU n. L 78 del 26. 3. 1977, pag. 17), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)

All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto:

«Spagna: Abogado

Portogallo: Advogado.»

3. Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1), modificata da:

- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

- direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25),

a) All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto:

«in Spagna:

«Enfermero/a diplomado/a»

in Portogallo:

«Enfermeiro».

b) All'articolo 3 è aggiunto:

«k) in Spagna:

il «Título de Diplomado universitario en Enfermerías» (titolo di diplomato universitario in infermeria), rilasciato dal ministero dell educazione e della scienza,

1) in Portogallo:

«Diploma do curso de enfermagem geral» (diploma di corso di infermiere generale), rilasciato dalle scuole riconosciute dallo stato e registrato presso l'autorità competente.»

4. Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1), modificata da:

- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

- direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25).

a) All'articolo 1 è aggiunto:

«- in Spagna:

Licenciado en Odontología,

- in Portogallo:

medico dentista.»

b) All'articolo 3 è aggiunto:

«k) in Spagna:

diploma la cui denominazione sarà notificata dalla Spagna agli stati membri e alla Commissione al momento dell'adesione.

1) in Portogallo:

«carta de curso de licenciatura em medicina dentária» (diploma di studi in medicina dentaria), rilasciata da una scuola superiore.»

c) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

A decorrere dal momento in cui il Regno di Spagna prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Spagna a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'adesione, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità spagnole, da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Spagna effettivamente, lecitamente e a titolo principale, alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera k), della presente direttiva.

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.»

5. Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25).

All'articolo 3 è aggiunto:

«k) in Spagna:

«título de Licenciado en Veterinaria» (diploma di laurea in veterinaria), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;

1) in Portogallo:

«carta de curso de licendiatura em medicina veterinária» (diploma di studi in medicina veterinaria), rilasciato da un'università.»

6. Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980 (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata dalla direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74).

a) All'articolo 1 è aggiunto:

«in Spagna:

«matrona» o «asistente obstétrico»;

«in Portogallo:

«enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica».»

b) All'articolo 3 è aggiunto:

«k) in Spagna:

il diploma di «asistencia obstétrica», rilasciato dal ministero dell'educatión y ciencia;

1) in Portogallo:

il diploma di «enfermeiro especialista em emfermagem de saúde materna e obstétrica».»

Da: lii03 01/10/2013 22:38:51
Ho trovato l'allegato, il  punto 2 del post precedente è risolutivo della questione

Da: d.e.m.i.a.n. 01/10/2013 22:40:50
La risposta è nella Rienks C 5/83: un Veterinario di altro Stato Membro incriminato per esercizio abusivo della professione perché non iscritto all'albo. Ma l'iscrizione gli fu rifiutata perché il COV oppose la mancanza di norme d'attuazione della direttiva. La CG statuì che sono cavoli dello Stato Membro ospitante se è in ritardo nell'attuazione di una direttiva e che lo SM ospitante non può, perciò, incriminare per esercizio abusivo della professione un veterinario che decida di esercitare i propri diritti comunitari.

Da: d.e.m.i.a.n. 01/10/2013 22:45:31
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1977L0249:20070101:IT:HTML

Qui c'è la versione consolidata..

Da: common law 02/10/2013 01:00:45

non troverete mai una dichiarazione specifica della Spagna circa l'adesione alla direttiva 77/249 recepita in Italia con la. l. 31/1982.

L'obbligo di adesione ex post a questa direttiva si ravvisa dal Trattato di schengen del 1985 a quello di Maastricht 1992 e Trattato di amsterdam 1997 dove si stabilì che garantire la libera circolazione di persone  servizi e capitali e libertà di stabilimento sono un obiettivo fondamentale della Comunità Europea (rectius Unione) obiettivo che si estende a tutti gli Stati aderenti.

Con il Consiglio di Copenaghen del 1993 si stabilì quali sono i tre criteri cui uno stato deve attenersi per aderire all'Unione Europea.
uno di questi criteri è l'adesione all'"acquis comunitario" che consiste nell'accettazione degli obiettivi dell'Unione stessa nonchè l'accettazione degli obblighi già stabiliti dalla ex Ce.

In altri termini l'adesione all'unione comporta l'adesione a quanto già era stato stabilito come obbligo ed obiettivo della comunità europea poi trasformatasi in Unione.

la direttiva 77 fu decisa dai sei Stati padri fondatori che si è poi estesa per accettazione degli obblighi agli Stati che hanno aderito successivamente.

La vostra è una questione di lana caprina...

Dormiteci su...

Da: Pippog 02/10/2013 09:15:17
Salve a tutti,
sono nuovo del forum. Sto per diventare abogado ejerciente por cuenta ajena a Madrid ed ora vorrei iscrivermi in Italia come avvocato stabilito. Io risiedo nel nord est ma vorrei avere informazioni sul Coa di Roma o su qualche altra città dove l'iscrizione risulta più agevole.
Grazie.

Da: lillolallo1 02/10/2013 11:09:14
non è una questione di lana caprina. è una questione caprina e basta.
purtroppo se le capre sono libere di ragliare impunemente questi sono i risultati :)

Da: lillolallo1 02/10/2013 11:10:03
NB: "ragliar" di capre non è un errore, è una immagine plastica voluta :)

Da: Berseker 02/10/2013 16:08:50
non offendiamo le capre e gli asini....almemo loro il loro lavoro lo fanno....

Da: common law 02/10/2013 16:29:02

Buongiorno a tutti

A proposito di capre etc.. oggi mi è capitato l'impossibile... un giudice (civile) si è scordato di venire in udienza...aveva a ruolo solo la mia e se ne è scordato...

non posso crederci...

Da: Berseker 02/10/2013 17:20:52
@common...
porta pazienza.... anche a me e già successo.....

Da: El chico 02/10/2013 18:29:48
lii03
Se veramente il coa ha tutto messo per iscritto non c'e che una soluzione, chiedere un parere al cnf.
Credo che gli stessi consiglieri del massimo organo dell'avvocatura si sbellicherebbero dalle risate.
Se veramente ci fosse qualche coa che  emana delibere del genere,ma ne dubito, il presidente dello stesso ed i suoi collaboratori meriterebbero la rimozione immediata per manifesta ignoranza delle piu' basilari e fondanti normative comunitarie.
Se veramente esiste questa delibera faresti bene a postarla sul forum.

Da: lillolallo1 02/10/2013 19:02:30
el chico, ma che dici... ma i comunicati di de tilla e mascherin li hai letti? lì si spazia dallo stupro della grammatica, alla tortura della logica, ingiurie e minaccIe alle lingue straniere, diffamazione del diritto, lesioni gravissime alla buona educazione.
eppure mascherin e de tilla fanno carriera... altro che rimozione immediata :)

mascherin e de tilla rispecchiano l'avvocatura italiana, la rappresentatno e sono da questa ultima tutelati. logico, no?

Da: lii03 02/10/2013 21:07:28
Si dovrebbe avere un incontro chiarificatore, comunque per il libero stabilimento oltre alla normativa del d.lgs 59/10 vi è anche una corposa disposizione nella direttiva 2005/36/ce recepita con la, (mi sembra), la 207/del 2007, per cui non vi dovrebbero essere problemi.
Comunque a mente ricordo il caso di un legale tedesco che esercitava in Italia come libera prestazione a cui gli Ordini gli fecero dei problemi, la Corte europea adita chiari che non esiste l'abuso di professione, se non si tratta di libera prestazione si tratta di stabilimento quindi il tertium non datur, (rispetto all'abuso di professione)!

Da: El chico 02/10/2013 23:26:42
lii03
Quello di cui parli è il caso Gebhard causa 55/94 e non ha nulla a che vedere con quanto tu affermi dica il coa di Pescara, o meglio, il caso Gebhard è stato anticipatore della direttiva 98/05.
Quello che non hai capito è che un coa che affermi che una direttiva non è applicabile perchè tra i titoli elencati non compare quello di abogado, dice semplicemente  una cosa ridicola, e qui anche lillolallo non ha capito quanto su da me postato.
Quando uno stato entra nella comunità europea, ed al momento in cui fu scritta quella direttiva la Spagna ancora non vi faceva parte, lo stesso  accetta tutte le norme comunitari già approvate sino a quel momento, ed ai sui cittadini , inteso in senso lato, si applicano le direttive già in vigore sino a quel momento salvo che il trattato di adesione non lo dispensi da una od alcune di esse, come nel caso della gran Bretagna o della Danimarca.
Ora che un coa metta per iscritto una cosa del genere è puo' denotare solo una delle due cose, o non sanno nulla di diritto comunitario, e che ciò accada nel 2011 è abbastanza grave, o sono in palese malafede. Decidi tu quale delle due.
Per questo dico che in un caso come questo si può con fiducia segnalare il fatto al CNF il quale non potrà che tirare le orecchie al coa.

Da: lii03 03/10/2013 00:46:20
@ El chico, guarda che concordo pienamente con te, tra l'altro ho studiato il diritto comunitario approfonditamente, per cui so che dopo 2 anni, dall'emanazione, le direttive entrano, operative, in tutto il territorio dell'Unione europea.

Se vi sono normative nazionali in contrasto con la direttiva emanata nei due anni antecedenti, il Giudice, se del caso, deve disapplicare le norma nazionale in contrasto con la direttiva è applicare direttamente la direttiva.

Questo l'ho studiato alla SSPL, per cui è pacifico che la Spagna aderendo alla direttiva 249/77 è perfettamente inserita nel circuito( se così si può chiamare) delle libere prestazioni legali.

Ora il fatto che la legge nazionale, ovvero la l.31/82 non  abbia integrato il 1° protocollo spagnolo, non significa che esso non sia applicabile. (stranamente ha integrato la Romania e la Bulgaria nel 2006 e non la Spagna nel   1985).

Resta il fatto che mi è stato contestato, anche se penso, ho fiducia che la cosa si risolvi per il meglio!

Da: irnerio 03/10/2013 09:23:48
per quanto riguarda la direttiva non è proprio cosi...in primis la direttiva non diventa operativa scaduto il termine, ma sono i cittadini che possono invocarla davanti al tribunale.
In secondo luogo i cittadini possono invocarla davanti al tribunale solo se il suo contenuto è sufficientemente dettagliato e incondizionato.

Da: lii03 03/10/2013 09:56:11
@ Irnerio, se leggi il mio ultimo post, al 2° comma si legge " se vi sono normative in contrasto"  e in seguito  " se del caso", quindi non pretendo che le direttive, come i regolamenti entrino nel sistema giuridico nazionale. Infatti ho anche scritto va disapplicata la norma nazionale, per cui era sottinteso, solo per quel caso sottoposto al vaglio di merito. Cordialità

Da: oscardilla 03/10/2013 10:55:24
Ciao a tutti.
Volevo sapere se a qualcuno di voi, in attesa di passare l'esame al cnf di Roma o nel proprio ordine, é decorso il periodo dei tre anni di iscrizione come avvocato stabilito. Nello specifico, ha dovuto produrre tutta la documentazione che attestava l'effettiva collaborazione con un avvo "ordinario"? Ha dovuto sostenere una sorta di esamino orale presso l'ordine nel quale era iscritto?
Scusate, mi porto avanti perché ora che uscirà la prossima data esame scritto cnf, ora che passerò lo scritto e l'orale, scadranno i tre anni :) dalla serie "come sono ottimista" ;))

Da: oscardilla 03/10/2013 10:55:30
Ciao a tutti.
Volevo sapere se a qualcuno di voi, in attesa di passare l'esame al cnf di Roma o nel proprio ordine, é decorso il periodo dei tre anni di iscrizione come avvocato stabilito. Nello specifico, ha dovuto produrre tutta la documentazione che attestava l'effettiva collaborazione con un avvo "ordinario"? Ha dovuto sostenere una sorta di esamino orale presso l'ordine nel quale era iscritto?
Scusate, mi porto avanti perché ora che uscirà la prossima data esame scritto cnf, ora che passerò lo scritto e l'orale, scadranno i tre anni :) dalla serie "come sono ottimista" ;))

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