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Esame avvocato Spagna
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Da: annamariaV 15/10/2013 17:35:15
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
CRITERI PER LA PROVA DELL'ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE


PREMESSA

L'art. 2 della legge 22/07/1975 n. 319 ha attribuito al Comitato dei Delegati il compito di provvedere alla determinazione dei criteri per la prova dell'esercizio continuativo della professione, ai fini della convalida di tutti gli anni di iscrizione alla Cassa.

Una prima verifica è stata effettuata, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.3 della legge n. 319/75, attraverso l'esame delle singole posizioni degli iscritti alla Cassa, con riferimento al periodo 1966/1975 e, di recente, relativamente agli anni dal 1976 al 2000.

Tali verifiche hanno consentito alla Cassa di informare gli avvocati in merito alla validità degli anni di iscrizione ai fini del pensionamento e consentire, ove possibile, di integrare l'insufficienza o la mancanza di reddito, con la certificazione delle Cancellerie Giudiziarie ovvero, in subordine, attraverso idonea autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

È opportuno rammentare agli iscritti che il momento iniziale da cui decorrono i criteri per la valutazione della continuità dell'esercizio professionale coincide con il 1° anno di iscrizione agli albi e non con il 1° anno di iscrizione alla Cassa (cfr. delibere del Comitato dei Delegati ).

Va, infine, evidenziato che, a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. n.13289/2005, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nella seduta del 10/11/2005, ha deliberato di adeguarsi ai principi esposti dalla Suprema Corte dando agli uffici le seguenti indicazioni operative:

con riferimento al pensionamento, nonchè ad ogni attività futura di revisione degli iscritti, la Cassa procederà alla verifica della sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio della professione limitatamente alle dichiarazioni reddituali pervenute nell'ultimo quinquennio, indipendentemente dalle annualità di riferimento, nonché per anni relativi a redditi e/o volumi di affari non comunicati all'Ente.
Di conseguenza, gli anni per i quali il reddito e/o volume di affari fossero stati comunicati alla Cassa da oltre un quinquennio, saranno considerati validi indipendentemente dagli importi dichiarati, salvo ipotesi di dichiarazione infedele.

Per quanto riguarda gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori al 1975 non si procede ad ulteriore attività di verifica in ordine al possesso del requisito della continuità professionale, ferme restando le delibere già adottate dai competenti Organi Collegiali dell'Ente.
Si precisa, infine, che il dies a quo per il computo del termine quinquennale ex art. 3 della legge n. 319/75, decorre:

nell'ipotesi in cui la comunicazione annuale (Modello 5) sia stata presentata regolarmente, dal termine di scadenza previsto per la sua presentazione;
nell'ipotesi di presentazione tardiva, dal giorno di effettiva ricezione da parte degli Uffici della Cassa;
nell'ipotesi di dichiarazione infedele, dal giorno dell'effettiva conoscenza dei dati reddituali da parte della Cassa.

Da: annamariaV 15/10/2013 17:36:30
Art. 22.
(Permanenza dell'iscrizione all'albo)
    1. L'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell'iscrizione all'albo.
    2. L'effettività e la continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 21, e per gli avvocati che svolgono funzioni di sottosegretario di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore a un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o che ricoprano un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.
    3. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense. Il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.
    4. Ai fini della dimostrazione del requisito indicato nel precedente comma, si tiene conto della media dei redditi denunciati nell'ultimo triennio. Si considerano soltanto i redditi dichiarati all'Ufficio delle imposte dirette nell'anno posteriore a quello della loro produzione.
    5. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età. L'avvocato è altresì esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo per gravissimo impedimento nei casi indicati dal CNF. La donna è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.
    6. Per gli avvocati che esercitano la professione all'estero la dichiarazione del reddito deve essere conforme alle norme fiscali dello Stato in cui viene svolta l'attività professionale.
    7. Per consentire la verifica della effettività e continuità dell'esercizio della professione, gli iscritti, entro lo stesso termine previsto per l'inoltro alla Cassa nazionale di previdenza forense della comunicazione annuale dei redditi, devono inviarne copia anche al Consiglio dell'ordine. La Cassa nazionale di previdenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza annuale del termine per la comunicazione dei redditi, invia a ciascun Consiglio dell'ordine l'elenco degli avvocati che non hanno inviato la comunicazione o che hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo prescritto per la prova dell'esercizio continuativo della professione.
    8. In caso di omessa comunicazione, il Consiglio dell'ordine può diffidare l'iscritto a provvedere, e, ove questi non ottemperi all'obbligo nel termine di trenta giorni dalla diffida, il medesimo Consiglio può deliberare la sospensione dall'esercizio della professione previa audizione dell'interessato.
    9. Gli effetti della sospensione cessano con il compimento dell'atto omesso. La cessazione degli effetti viene accertata dal Consiglio d'ordine d'ufficio o su istanza dell'interessato.
    10. Il Consiglio dell'ordine, almeno ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.
    11. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione all'albo, previa audizione dell'interessato.
    12. In caso di cancellazione, è ammessa una sola reiscrizione all'albo. L'accoglimento della relativa domanda è subordinato alla verifica dell'idoneità professionale nelle stesse forme previste nell'articolo 16, comma 6, ed alla prova che l'avvocato sia dotato dei mezzi strumentali prescritti dal CNF per l'utile svolgimento della professione, anche entrando a far parte di associazione o di società professionale comprendente tra i soci almeno due avvocati.
    13. Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno come per i dirigenti statali di prima categoria e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del Consiglio dell'ordine inadempiente.
    14. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa nazionale di previdenza forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell'articolo 22, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576.
    15. Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito minimo per la prova dell'esercizio continuativo della professione deve essere fissato in misura non inferiore al costo del dipendente di studi professionali con la retribuzione più bassa, per il lavoro ad orario completo, certificato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Da: annamariaV 15/10/2013 17:38:52
Art. 75.
(Esecuzione)
    1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.
    2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del Consiglio distrettuale, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del C.N.F. all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
    3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'ordine nel cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
    4. Il presidente del Consiglio dell'ordine, avuta notizia della esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del C.N.F. e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale della esecuzione della sanzione.
    5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse viene data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio competente per l'esecuzione, ai presidenti dei Consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'ordine stesso.
    6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
    7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento, sia divenuta definitiva e riguardi un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
    8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, sia stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
    9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificata all'interessato e comunicata ai soggetti di cui al comma 5.
    10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine.
Art. 76.

Da: annamariaV 15/10/2013 17:39:43
dunque continuita'professionale ed iscrizione alla cassa esperienze da postare sul Coa di Roma?

Da: Senior_ 15/10/2013 22:04:54
Il COA di Palermo, dopo aver premesso che un iscritto ha chiesto il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo degli avvocati finalizzato all'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, allegando certificazione di avere svolto " a contratto" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo attività di insegnamento universitario in discipline giuridiche per due anni accademici consecutivi, dal 2011/2012 al 2012/2013, chiede di conoscere se la chiesta certificazione può essere rilasciata. Precisa lo stesso COA che secondo l'iscritto la figura del docente incaricato corrisponde, nel nuovo ordinamento universitario, a quella di "docente a contratto" e che il DPR 382/1980, concernente la riforma del sistema universitario, ha soppresso (artt. 117-122) la categoria dei "docente incaricato" istituendo (art. 25) quella del "professore a contratto".
Posted on 12 ottobre 2013
La risposta al quesito è nei seguenti termini:
Deve ritenersi, anche se nel quesito non è stato precisato, che nell'istanza l'iscritto abbia invocato, a proprio favore, i commi 1, lettera d) e 2 dell'art. 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ai sensi dei quali:
A) comma 1, lettera d): possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito, coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
B) comma 2: coloro che non abbiano raggiunto nell'insegnamento il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'Albo speciale, possono ottenerlo dopo un periodo di esercizio professionale eguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
La disposizione di entrambi i commi è di stretta interpretazione, trattandosi di norma speciale che deroga ad una norma generale e può trovare quindi applicazione solo ove sussistano tutti gli elementi della fattispecie (libera docenza confermata ed incarico in materia attinente all'esercizio professionale).
Vale rilevare, anzitutto, che la libera docenza è stata da tempo soppressa e dunque la disposizione del comma 1, lett. d) è, a stretto rigore, inapplicabile. Qualora tuttavia, si volesse ritenere tuttora applicabile, sarebbe necessario rinvenire, nell'attuale ordinamento universitario, analoga figura di docenza, caratterizzata da stabilità, continuità e anche, come ritenuto da questa Commissione nel proprio parere del 24 gennaio 2003, da una "valutazione di idoneità a livello nazionale". Tale non sembra essere l'incarico "a contratto" di cui al presente quesito, che per giunta è stato rivestito per soli due anni accademici.
La risposta al quesito è, pertanto, negativa.
Parere Consiglio nazionale forense 24-01-2003
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mantova
Il quesito è duplice.
Il primo concerne l'eventuale iscrizione di diritto di un laureato in giurisprudenza che ha svolto per molti anni attività di docenza universitaria sulla base di contratti a termine di diritto privato (art. 25, DPR 382/80).
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
- apparendo la portata dell'art. 30, lett. e, RDL 1578/1933 di natura eccezionale, non pare possibile ricorrere ad una interpretazione analogica, anche in ragione delle differenze sostanziali tra le due fattispecie. Nella norma citata si pretendeva infatti che l'incarico di insegnamento fosse stato svolto da chi avesse conseguito l'abilitazione alla libera docenza, e la definitiva conferma; si trattava, cioè, comunque di soggetto sottoposto ad una valutazione di idoneità a livello nazionale. Il parere è pertanto di segno negativo.
Il secondo quesito è rinviato alla prossima riunione.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 22 maggio 2013, n. 61
Quesito n. 257, COA di Palermo
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 25 DPR n. 382/1980, 30 RDL n. 1578/1933, 34 RDL n. 1578/1933, 61/2013
Il COA di Arezzo ha posto una serie di quesiti inerenti l'applicazione dell'art. 7 della Legge n. 247/12, recanti le nuove prescrizioni relative al domicilio professionale.
Posted on 12 ottobre 2013
Seguendo pertanto l'ordine delle richieste formulate, la Commissione si pronuncia nei termini seguenti.
a) L'art. 7 della nuova legge professionale è immediatamente efficace nei confronti di tutti gli iscritti a decorrere dalla sua entrata in vigore. Conseguentemente anche coloro che sono già iscritti dovranno rispettare la previsione secondo la quale l'iscrizione si chiede ove è il domicilio professionale, coincidente, di regola, con il luogo in cui l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Detto principio è consacrato dall'art. 17, comma 1, lett. c), anch'essa norma di immediata applicazione (eccezion fatta che per il comma 10 lett. a, riguardante i soli praticanti) ed il relativo inadempimento risulta sanzionato con la cancellazione ai sensi del successivo comma 9 lett. a).
b) Per la ragione anzidetta, a decorrere dal 2 febbraio 2013, giorno di entrata in vigore della norma, l'iscrizione, sia quella in essere che quella oggetto di richiesta, ad un albo di altro circondario non sarebbe conforme alla legge. Si osserva altresì, al riguardo, che l'art. 29 della nuova legge ha introdotto al comma 1, una serie di specifici compiti di controllo in capo ai COA, ovverosia: lettera a) tenuta degli albi; lettera f) vigilanza sulla condotta degli iscritti. Non trova invece applicazione, al riguardo, il concetto di "esercizio professionale prevalente" contemplato dall'art. 21, che si riferisce ai contenuti "forensi" e non "domiciliari" dell'attività svolta, la cui determinazione è demandata al Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.
c) Per le ragioni anzidette, si ritiene, infine, che l'iscritto alla data dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012 possa adempiere alla nuova prescrizione depositando all'Ordine, affinché se ne esegua il deposito nel fascicolo personale, la conforme attestazione scritta prevista sempre dal comma 1 dell'art. 7.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 68
Quesito n. 266, COA di Arezzo
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 1 L. n. 247/2012, 17 L. n. 247/2012, 21 L. n. 247/2012, 29 L. n. 247/2012, 68/2013, 7 L. n. 247/2012
La pratica forense non potrà essere svolta presso l'Avvocatura dello Stato per l'intero periodo del tirocinio
Posted on 9 ottobre 2013
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha chiesto al Consiglio Nazionale se condivida l'interpretazione fornita dall'Avvocatura Generale dello Stato con Circ. n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell'art. 41, legge n. 247/2012, consentirebbe di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall'art. 48 della legge anzidetta), "presso l'Avvocatura dello Stato per l'intero periodo del tirocinio.". A tale riguardo, l'Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere di questa Commissione trasmessole il 18 febbraio 2013. Trattasi, per la precisione, del parere n. 64 del 24 ottobre 2012, concernente la "possibilità in via transitoria" di riconoscere "validità alla pratica forense iniziata presso l'Avvocatura prima dell'entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi", ovviamente reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto quanto segue:
- In ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del succitato art. 6, ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a diciotto mesi della relativa durata;
- Tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto.
Posto quanto sopra, la Commissione aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l'Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso.
Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto che "ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l'A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall'art. 10, comma 2, cit..".
Il quesito che, oggi, il COA di Firenze mutua dalla Circolare n. 6/2013 dell'Avvocatura Generale dello Stato non è, però, speculare a quello dianzi richiamato ed illustrato. Esso, infatti, si riferisce esclusivamente al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell'art. 41, legge n. 247/12, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48.
A tale riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini.
Il succitato art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
"a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;"
Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge:
"In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato".
Orbene, poiché il tirocinio presso l'Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi ed in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l'Avvocato del libero foro, l'interpretazione dell'Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il Legislatore abbia inteso equiparare le figure dell'Avvocato del libero foro e quella dell'Avvocato dello Stato, non è condivisibile.
Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, "presso l'Avvocatura di Stato per l'intero periodo.".
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 62
Quesito n. 260, COA di Firenze
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 10 DPR n. 137/2012, 48 L. n. 247/2012, 6 DPR n. 137/2012, 6 L. n. 247/2012, 62/2013, 7 L. n. 247/2012
Il COA di Perugia ha posto il seguente quesito: "Il periodo di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari in base ad una convenzione tra gli Uffici medesimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali è riconoscibile ai fini della pratica forense al Dottore che si iscriva nel registro dei Praticanti successivamente al compimento del suddetto periodo di tirocinio."?
Posted on 9 ottobre 2013
La risposta può essere resa nei termini che seguono.
L'art. 41 della nuova legge professionale n. 247/2012 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) prevede, al comma 13, lett. a), che il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, emani con decreto, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di attuazione, disciplinante "le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;".
La pacifica inapplicabilità delle nuove previsioni giustifica quindi la disciplina transitoria recata dall'art. 48 della succitata legge, in forza della quale il tirocinio resta disciplinato, fino al 31 dicembre 2015, dalle norme già precedentemente in vigore, ovverosia dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012, dal D.P.R. n. 101/1990, dall'art. 16 del D.Lvo n. 398/1997.
Quest'ultima norma prevede, al comma 2, ultima parte, che la Scuola di specializzazione per le professioni legali possa stipulare convenzioni finalizzate a consentire agli studenti l'effettuazione di attività pratiche in "sedi giudiziarie". Non ne specifica, però, la durata, né gli effetti ai fini della pratica forense.
La pratica forense viene invece interessata, in forza del D.M. n. 475/2001, solo dal valore del diploma rilasciato dalla Scuola, il cui conseguimento, infatti, "è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica" l'equivalente di un anno.
Per quanto sopra, nessuna norma attualmente applicabile al tirocinio forense consente di ritenere che il solo ed eventuale periodo di tirocinio svolto negli Uffici giudiziari, sulla scorta di una convenzione intervenuta fra questi ultimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sia riconoscibile, anche solo in una qual misura, ai fini della successiva pratica forense.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 60
Quesito n. 255, COA di Perugia
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 16 D.Lgs. n. 398/1997, 41 L. n. 247/2012, 48 L. n. 247/2012, 60/2013, 9 DL n. 1/2012, DM n. 475/2001, DPR n. 101/1990
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con nota dell'8 aprile 2013 ha richiesto parere sottoponendo il seguente quesito: "Se il COA possa rilasciare il parere sulla congruità della notula dell'Avvocato senza essere stato prima esperito il tentativo di conciliazione tra cliente ed iscritto".
Posted on 9 ottobre 2013
Il Consiglio rimettente opina che, a norma dell'art. 13, comma 9 della Legge n. 247/2012, il previo tentativo di conciliazione rileverebbe quale "condizione di procedibilità" dell'istanza dell'avvocato volta a conseguire il parere consiliare di congruità dell'onorario.
Osserva la Commissione che l'art. 29, comma 1, lett. f della Legge n. 247/2012, nel determinare le attribuzioni funzionali del Consiglio dell'Ordine, contempla espressamente il potere di dare "pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti"; l'art. 13 della stessa Legge, con riferimento alle modalità formali di conferimento dell'incarico professionale ed al relativo compenso, nel suo comma 9 inquadra il ruolo del Consiglio dell'Ordine nell'ambito del conflitto tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione dell'onorario per l'opera dal primo prestata.
Non si configura, evidentemente, alcuna differenza sostanziale tra la valutazione di congruità svolta ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. f della Legge e quella indicata nel comma 9 dell'art. 13.
Ritiene la Commissione che l'interpretazione prospettata dal Consiglio rimettente non possa essere condivisa, implicando nella sostanza una compressione, ovvero subordinazione, della funzione consiliare che non trova riscontro nell'impianto normativo, traducendosi in un inutile aggravio del procedimento di liquidazione la cui attivazione compete - come si desume dalla proposizione conclusiva della stessa norma - all'iscritto.
Pur dovendosi rilevare che l'articolazione complessiva della disposizione in commento non appare del tutto nitida, va ritenuto che nel comma 9 dell'art. 13 della Legge siano conchiuse due differenti ipotesi, entrambe eziologicamente sorrette dal presupposto della mancanza, in specie, di un accordo tra avvocato e cliente in ordine alla determinazione del compenso professionale.
Il primo periodo del comma 9 consente, infatti, tanto al cliente che all'avvocato di rivolgersi al Consiglio territoriale per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, mentre il secondo periodo riguarda la diversa soluzione dell'opinamento di congruità della pretesa dell'iscritto ad impulso di quest'ultimo.
In tale prospettiva non si configura un ordine di pregiudizialità tra le due vicende, sicché deve sistematicamente escludersi che l'adozione del parere consiliare di congruità dell'onorario sia preclusa, sul piano della sua procedibilità, ove non venga preventivamente esperito il tentativo di conciliazione.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 59
Quesito n. 253, COA di Busto Arsizio
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 13 L. n. 247/2012, 29 L. n. 247/2012, 59/2013
Il COA di Torino chiede se i praticanti abilitati, decorsi sei anni dall'abilitazione, possano essere iscritti come praticanti "semplici" o debbano essere cancellati anche dal registro dei praticanti. Richiama al riguardo l'art. 17, comma 10, lettera d) della Legge 247/2012.
Posted on 5 ottobre 2013
La risposta è nei seguenti termini:
L'art. 17, comma 10, della l. n. 247/2012 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
a) (omissis)
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall'art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) figura non ancora in vigore. La disposizione (art. 17, c. 10, lett. d) non è pertanto applicabile al caso in esame. Il regime giuridico del praticante abilitato ai sensi dell'art. 8, comma 2 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, seguita ad essere disciplinato da quest'ultima disposizione, la quale prevede la perdita dell'ammissione al patrocinio dopo il decorso di sei anni, ma non la cancellazione dal registro dei praticanti (in tal senso Cass. SS.UU. n. 17761/08).
Cass. civ., sez. Unite 30-06-2008, n. 17761 - Pres. CRISCUOLO Alessandro - Est. CICALA Mario - P.M. MARTONE Antonio - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA c. R.E.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI - Praticanti avvocati - Iscrizione nel registro speciale di cui all'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - Abilitazione al patrocinio per un sessennio - Scadenza del sessennio - Conseguenze - Cancellazione dal registro speciale - Esclusione - Fattispecie.
In tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l'impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell'ordine alla scadenza del sessennio per l'abilitazione al patrocinio). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 22 maggio 2013, n. 58
Quesito n. 252, COA di Torino
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 17 L. n. 247/2012, 41 L. n. 247/2012, 58/2013, 8 RDL n. 1578/1933
I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, Piacenza e Santa Maria Capua Vetere hanno formulato analoghi quesiti in relazione alla disciplina applicabile, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge professionale forense (legge n. 247/12), all'ipotesi di cessazione dalla carica del Consigliere dell'Ordine. Secondo la previgente disciplina, infatti, si dovrebbe far luogo ad elezioni suppletive per la carica cessata, mentre, secondo la disciplina di cui all' art. 28, comma 6, legge n. 247/12, tale ipotesi dà luogo al subingresso del primo dei non eletti.
Posted on 5 ottobre 2013
Vale rilevare che, nelle more della risposta ai presenti quesiti, il Ministero della Giustizia ha preso posizione - con una nota del 23 aprile 2013, in risposta ad analogo interpello formulato dal COA di Rieti - nel senso dell'immediata applicabilità della nuova disciplina.
A tale nota ha risposto il Presidente del Consiglio nazionale forense con lettera del 6 maggio 2013, della quale si riportano in questa sede i seguenti passaggi:
"La regola del subentro del primo dei non eletti accede al nuovo sistema elettorale definito dalla riforma, sistema sensibilmente diverso da quello di cui alla normativa precedente, che tuttavia deve ritenersi applicabile per tutto il periodo transitorio in virtù dell'art. 65, comma l, della legge stessa, che dispone che "fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non espressamente richiamate".
L'ambito materiale costituito dalle regole elettorali che governano la composizione dei Consigli dell'ordine è ricompreso infatti in quelli che necessitano di una fonte sub primaria attuativa: i Consigli dell'ordine prefigurati dall'art. 28, legge cit., saranno eletti secondo le regole previste dal medesimo articolo 28 ma anche da un regolamento elettorale adottato secondo le forme dell'art. l, comma 3 della medesima legge che dovrà indicare non solo "le modalità di formazione delle liste" ma anche - per quanto qui di più diretto interesse - "i casi di sostituzione in corso di mandato" (cfr. art. 28, comma 2).
Prima dell'adozione di tale regolamento attuativo è evidentemente impossibile applicare la disciplina di rango primario contenuta nell'art. 28, né è ragionevolmente sostenibile che sia possibile isolare da tale organica disciplina - assai diversa da quella attuale, basti pensare, tra le altre cose, alla diversa composizione numerica dei consigli, all'obbligo di assicurare la rappresentanza di genere, ai limiti relativi ai mandati consecutivi - una sola limitata fattispecie (la regola del subentro del primo dei non eletti) accedente ad un sistema elettorale non ancora operativo.
Proprio in funzione della necessità di adottare le disposizioni subprimarie necessarie per avviare a regime il nuovo sistema elettorale prefigurato dalla riforma, così come accade per molti altri ambiti materiali del nuovo ordinamento forense, la legge ha prorogato la durata dei mandati degli attuali consigli dell'ordine fino al 31 dicembre 2014 (cfr. art. 65, comma 2). È pertanto necessario al momento procedere al reintegro delle compagini consiliari interessate da cessazioni di mandato di consiglieri in carica mediante le elezioni suppletive previste dalla normativa precedente la legge 247/2013.
Peraltro, la diversa soluzione della anticipata operatività della regola del subentro del primo dei non eletti, oltre a non collimare con la necessaria interpretazione sistematica dei dati normativi qui riportati, presenta la abnorme conseguenza di potenziare gli effetti di elezioni avvenute secondo regole diverse da quelle di cui alla legge 247, aggiungendo agli effetti propri di esse l'ultroneo effetto - non conosciuto e non conoscibile da coloro che hanno esercitato, a suo tempo, il diritto di elettorato attivo - di individuare il candidato destinato a subentrare nell'organo consiliare in caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi membri".
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 57
Quesito n. 248, COA di Forlì Cesena, n. 250, COA di Piacenza, n. 256, COA di Santa Maria Capua Vetere.
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 28 L. n. 247/2012, 57/2013
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino formula tre quesiti, attinenti rispettivamente: 1) alla possibilità di consentire agli iscritti di mantenere codice fiscale, data e luogo di nascita non visibili nell'Albo, anche ai fini dell'invio dei dati suddetti al Consiglio nazionale forense per la tenuta dell'Albo unico nazionale; 2) all'individuazione dell'Ordine competente a rilasciare il certificato di compiuta pratica, nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto, per diversi periodi, presso più Ordini circondariali; 3) alla possibilità, per il Consiglio dell'Ordine, di rilasciare il certificato di compiuta pratica ad un soggetto che, dopo un anno di iscrizione nel Registro, intenda far valere, ai fini dell'equipollenza con un anno di pratica, l'avvenuta frequenza del primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Posted on 2 ottobre 2013
Le risposte sono rese nei termini seguenti:
1) Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della privacy) il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali è necessario solo nel caso di trattamento da parte di privati ed enti pubblici economici. Il Consiglio dell'Ordine è un ente pubblico non economico, che tratta i dati personali dell'iscritto per le proprie finalità istituzionali, tra cui rientra senza dubbio quella di trasmettere i suddetti dati al Consiglio nazionale per la formazione e la tenuta dell'Albo Unico nazionale. Di conseguenza, al quesito deve essere data risposta negativa.
2) L'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 101/90, come modificato dal D.L. 21 maggio 2003, n. 112, è molto chiaro nel prevedere che "Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata". Di tale disposizione deve farsi applicazione.
3) Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 475/2001, "il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio". Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, ai fini dell'equipollenza, è necessario aver conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Al quesito deve essere data, pertanto, risposta negativa.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 50
Quesito n. 207, COA di Torino
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 50/2013
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ha richiesto parere in relazione alla riferibilità agli avvocati dipendenti di enti pubblici - in quanto tali iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo - dell'obbligo di assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale; in particolare, con una prima nota del 21 dicembre 2012 Prot. n. 6014/cp il Consiglio rimettente ha fatto riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, mentre con successiva nota di integrazione del quesito del 2 aprile 2013 Prot. n. 1804/cp lo stesso Consiglio ha posto il quesito con riferimento al sopravvenuto art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Posted on 28 settembre 2013
Osserva preliminarmente la Commissione che, in virtù del criterio di specialità delle fonti, con l'entrata in vigore della Legge n. 247/2012, il cui art. 12 detta il regime particolare dell'assicurazione obbligatoria alla quale sono tenuti gli avvocati iscritti all'albo, l'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 (costituente disposizione generale per tutte le professioni, in attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. b del D.L. n. 138/2011) non riguarda gli avvocati.
Con Circolare 28 giugno 2013 n. 14-C-2013 il Consiglio Nazionale Forense ha, d'altro canto, chiarito che l'obbligo di assicurazione prescritto dal su indicato art. 12 della Legge n. 247/2012 diverrà attuale solo a seguito dell'adozione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto (previsto dal comma 5 dello stesso art. 12) recante la determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze.
Chiariti tali aspetti per coerenza sistematica, l'art. 12, comma 1 della Legge n. 247/2012 pone a presupposto dell'obbligo di assicurazione il mero esercizio dell'attività professionale, intesa come patrocinio degli interessi della parte assistita.
L'esercizio professionale degli avvocati iscritti nell'elenco speciale non differisce qualitativamente da quello esperito dai professionisti iscritti all'albo ordinario, subendo la sola limitazione dell'attribuzione dello ius postulandi nell'ambito esclusivo degli affari dell'ente pubblico di dipendenza.
Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per escludere tale categoria di avvocati dall'obbligo di dotarsi di assicurazione nei termini prescritti dall'art. 12 della Legge n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 54
Quesito n. 243, COA di Genova
Pubblicato in Prassi: pareri CNF     | Contrassegnato con 12 L. n. 247/2012, 3 DL n. 138/2011, 5 DPR n. 137/2012, 54/2013
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha formulato i seguenti quesiti: 1) se sia applicabile al trasferimento degli Avvocati stabiliti la disciplina prevista per gli Avvocati e i Praticanti; 2) in caso positivo, se il COA che riceve la richiesta di trasferimento, sia vincolato all'iscrizione o abbia il potere di operare un nuovo esame della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; 3) se l'obbligo di valutazione complessiva del periodo di iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti osti alla possibilità di trasferimento; 4) se, infine, il trasferimento debba essere accompagnato dall'indicazione di un tutor iscritto nell'Albo nel quale intende essere trasferito.
Posted on 25 settembre 2013
La risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti:
1-2-3) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 96/2001, l'avvocato stabilito è tenuto al rispetto delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato, ivi comprese, pertanto, quelle relative all'iscrizione per trasferimento da un Ordine all'altro.
La fattispecie del trasferimento dell'iscritto da un Ordine all'altro consta di due procedimenti autonomi, seppur collegati tra loro, vale a dire la cancellazione dell'iscritto dall'Albo tenuto dall'Ordine di provenienza e l'iscrizione al nuovo Ordine. L'autonomia del procedimento di iscrizione nell'Albo dell'Ordine di destinazione impone a detto Ordine - anche in virtù dei poteri ad esso istituzionalmente attribuiti in tema di tenuta dell'Albo - di verificare la sussistenza in capo all'istante dei requisiti per l'iscrizione: così, nel caso dell'iscrizione di Avvocato stabilito già iscritto nella sezione speciale dell'Albo tenuto da altro Ordine, l'Ordine di destinazione ben potrà effettuare tali verifiche, con riferimento, a mero titolo di esempio, a requisiti quali la permanenza dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine del paese di origine, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità medio tempore prodottesi ma anche - conformemente alla sentenza n. 50/2012 del Consiglio nazionale forense - l'insussistenza di situazioni di manifesto abuso del diritto.
4) Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, "nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato".
Questa Commissione ha già chiarito, nel proprio parere n. 32/12 che l'obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che "non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura". Di conseguenza, l'avvocato "affiancante" non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata. Pertanto, la risposta al quesito è resa in termini negativi.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 53
Quesito n. 242, COA di Ascoli Piceno

Da: Senior_ 15/10/2013 22:06:22
Dalla newsletter di deontologia del CNF del 19 febbraio 2013:
"Quesito n. 174: Si chiede (da parte del COA Cremona) se possano essere inseriti nell'elenco dei difensori d'ufficio gli avvocati iscritti nell'elenco degli "stabiliti", alla luce della declaratoria di incostituzionalità (sent. 106/2010 della Corte Cost.) dell'art. 8, 2° comma, RDL 27/11/33 n. 1578 nella parte in cui si riferiva alla possibilità di nominare il praticante abilitato come difensore d'ufficio in quanto "non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione".

Risposta al quesito: "Ai sensi dell'art. 6 L. 2/2/2001 n. 96 per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell'esercizio dell'attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un'intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.
L'avvocato stabilito gode quindi di uno status abilitativo limitato necessitando dell'integrazione dei poteri - che si realizza con l'affiancamento ad un professionista abilitato - per quanto riguarda l'attività giudiziale (l'attività stragiudiziale essendo liberamente esercitabile ex art. 10 L. 96/2001).
La difesa d'ufficio, costituendo tipica attività giudiziale nell'ambito penale, postula necessariamente una piena capacità processuale tale da consentire di esercitare senza limiti, nell'interesse del cliente, tutti i diritti e le facoltà proprie del ministero di difensore.
Tale legittimazione è sicuramente carente nell'avvocato stabilito che, dovendo agire d'intesa con altri avvocati pienamente abilitati, potrebbe privare il proprio assistito dell'effettività della difesa a causa della necessità di acquisire di volta in volta (tramite l'intesa) l'integrazione dei propri poteri.
La limitazione dello stato abilitativo professionale induce ulteriormente a ritenere l'insussistenza di quelle competenze specifiche che, secondo l'espresso criterio di cui all'art. 97 c.p.p., presiedono alla formazione degli elenchi dei difensori d'ufficio per l'iscrizione ai quali è necessario quel "quid pluris" costituito dal conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciato dal C.O.A.
Al quesito deve quindi fornirsi risposta negativa.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Picchioni), parere 24 ottobre 2012, n. 61."

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Da: Borrelli 16/10/2013 09:10:01
Scusa Willy potrei sapere quanto ti è costato iscriverti all'ordine a Madrid?
Per il collegio di S.Feliu devo fare riferimento all'iscrizione(600/700 euro) che mi
appare nel sito? Grazie anticipatamente!

Da: mustacchio 16/10/2013 09:48:04
San feliu non iscrive..non credete alle stupidaggini.
L'unico che iscrive è ceuta ma sono molto lenti.
In ogni caso ragazzi, dal 31.10 è tutto finito!!

Da: El chico 16/10/2013 10:25:18
Borrelli.
Non so se vi siano colegi che iscrivono, in ogni caso non accetterebbero il "giochino" del cuenta ajena   come fa Madrid  e saresti comunque obbligato  alla quota di iscrizione, nel caso che hai su riportato 600/700 euro circa, oltre alla mutulidad 130/150 euro circa (Mensili) apertuta conto corrente in Spagna quindi NIE,  e domicilio in Spagna minimo 60/70 euro mensili ed altrettanti di commercialista , il che porta il totale di circa 250 euro mensili oltre alla quota di iscrizione il che vuol dire che in un anno spenderesti  4.000,00 euro scarsi.

Da: Senior_ 16/10/2013 10:40:12
sono bei soldini per chi e'abiutato a spaccare il centesimo e considerando che noi siamo quelli dell'ultima ora,gli attendisti sparagnini!:)

Da: PRUEBA MADRID 16/10/2013 12:25:38
Buongiorno, senza creare polemiche, vorrei porre a chi ha seguito il percorso spagnolo delle domande.
.dopo aver sostenuto e superate le prove ci si iscrive ad un collegio, si dovrebbe eleggere domicilio e aprire un conto, ma tutto questo per chi vuole affiancare un avvocato italiano x tre anni come avvocato stabilito, per chi invece volesse sostenere successivamente l'esame al consiglio nazionale forense deve effettuare gli stessi passaggi?Sarei grata x una risposta da chi ha seguito questa strada.

Da: El chico 16/10/2013 13:16:03
@PRUEBA MADRID
Ragiona.
Se il cnf deve riconoscere il titolo di abogado, come fa a riconoscerti la sola homologacion che è titolo per chiedere l'iscrizione ad un colegio de abogados ma non titolo abilitante alla professione?
Claro que si, devi essere abogada per ottenere il riconoscimento al cnf.

Da: El chico 16/10/2013 13:18:13
@PRUEBA MADRID
Però ovvio puoi fare a meno di stabilirti in Italia e quindi non devi agire di intesa con avvocato italiano.

Da: Dylan783 16/10/2013 16:38:13
giusta la domanda di prueba madrid che evidentemente si accontenta della semplice omologazione del titolo senza voler intraprendere l'ulteriore(e dispendioso percorso..)

Da: El chico 16/10/2013 18:35:34
Dylan783
La domanda è senza senso. Non puoi chiedere il riconoscimento del riconoscimento della laurea in giurisprudenza. Per ottenere il decreto di riconoscimento del titolo di abogado a quello italiano  di avvocato  al CNF devi per forza prima iscriverti ad un colegio de abogados.
Non mi sembra così difficile da comprendere.

Da: PRUEBA MADRID 17/10/2013 01:22:56
E x fortuna che avevo detto senza polemiche, siamo qui x aiutarci, non x puntare la bacchetta da maestrini!Intendevo iscrizione comprendente apertura conto e domicilio in spagna,anche perchè se sostengo la prova al consiglio nazionale non mi serve più ad un certo punto essere iscritta in spagna..o no?

Da: Dylan783 17/10/2013 14:10:30
No,per fare l'esame al Cnf devi risultare iscritta in Spagna..poi una volta hai superato scritto ed orale dopo il giuramento puoi cancellarti in Spagna

Da: El chico 17/10/2013 15:42:37
PRUEBA MADRID
Vero quello che scrive Dylan783, in teoria però potresti cancellarti, anche dopo avere ottenuto il decreto di riconoscimento, che di solito tarda 5/6 mesi ad arrivare. Però io non rischierei di cancellarmi in Spagna senza avere superato prima l'esame al CNF.

Da: abogados 17/10/2013 16:05:47
bene.
sebbene la questione non mi interessi direttamente almeno per adesso, noto comunque che le mie previsioni circa le intenzioni del cnf e coa vari si stanno apertamente palesando.
e non serviva certo un indovino, ma quello che emerge con un misto di stupore ed amarezza è anche la vera natura di certi leoni da... carta.
dopo proclami basati su pareri personali e rassicurazioni forti solo della propria presunzione, alla prova dei fatti sono i primi ad inchinarsi e scappare a gambe levate lasciando nei guai coloro che anche solo per ingenuità avevano prestato fede a mirabolanti rassicurazioni.

mi spiace per i colleghi, ma come ho sempre detto nella vita e specialmente nella categoria degli avvocati stabiliti è comune incontrare personaggi che portano avanti propri interessi in modo altezzoso usando il fondoschiena degli altri, salvo poi dileguarsi con spiegazioni vaghe ed incomprensibili come la precedente arroganza dimostrata.

bravi, continuate così...

Da: misoma 17/10/2013 16:46:11
Confermo che ad oggi Sant Feliu de LLobregat, vicino a Barcellona, non iscrive...
L'agenzia che mi ha seguito me lo ha comunicato questa mattina...

Da: misoma 17/10/2013 16:47:25
Confermo che ad oggi Sant Feliu de LLobregat, vicino a Barcellona, non iscrive...
L'agenzia che mi ha seguito me lo ha comunicato questa mattina...

Da: Berseker 17/10/2013 17:16:11
@abogados.... Sibillino..... puoi spiegarti meglio ?

Da: PRUEBA MADRID 17/10/2013 18:13:56
Grazie x il chiarimento :-)

Da: picco78 17/10/2013 18:48:38
E coni casi precedenti come si comportano?

Da: misoma 17/10/2013 19:30:54
insomma, si può sapere se ci sono ordini che iscrivono o no ?
Ho controllato e ci sono 83 colegios, possibile che nessuno iscriva più?

Da: abogados 17/10/2013 20:03:15
x berseker
l'intervento come hai notato ha voluto essere volutamente sibillino...

preciso solo che non stavo parlando del rinvio del cnf nè mi riferivo ad alcuno degli utenti del forum.
in questo momento però non è possibile valutare esattamente la portata del problema perchè non è chiara la portata delle "verifiche" e se queste saranno riservate solo a determinati soggetti o come regola generale.

per il resto in attesa di sviluppi ti rimando al mio intervento contenuto a pagina 1745 del forum in risposta ad un'altra utente.
questo è quanto per adesso.

Da: El chico 17/10/2013 20:32:12
abogados
Vuoi che abbia a che vedere con il quesito posto a Bruxelles da quel Gran Burlone?

Da: -Bartolo- 17/10/2013 23:19:33
forse abogados si riferisce al convegno tenuto dal coa di roma venerdì scorso.
Ce lo meritiamo, se una platea di colleghi abogados applaude l'avv ordinario che ha difeso il coa di roma dinanzi l'antitrust, mentre afferma di abuso del diritto e sentenza Cavallera (un plauso al pres aias che si è contenuto pur ribattendo sul punto), allora non abbiamo speranza.
Dopo 2 ore di colloquio il consigliere coa di roma di cui non ricordo il nome "avvisa" i gentili colleghi stabiliti che a seguito della nuova riforma forense, ci si deve iscrivere nell'albo del foro in cui si esercita maggiormente e che essendo demandato ai coa il dovere di controllo sugli albi, allora in mancanza di documentazione attestante l'esercizio prevalente nel distretto capitolino, avverrà d'ufficio il trasferimento verso il coa dove effettivamente lo stabilito, sulla base degli atti depositati, esercita.
Hanno trovato il modo, oltre che di stoppare il turismo delle iscrizioni, di togliersi dalle scatole non dico i 1000 abogados totali iscritti a roma, ma una buona parte di essi, scaricandosi il problema della loro integrazione.
Ce lo meritiamo perchè nessuno della platea ha fiatato anche qui, anzi applausi, cioè applaudire il boia prima del patibolo.
A volte penso che abbiano ragione, abbiammo l'elettroencefalogramma piatto noi abogados.

Da: Abogado Madrid 17/10/2013 23:23:46
Hai ragione bartolo...

Da: pappacefalo68 18/10/2013 01:38:36
e quindi, che vuol dire questa cosa del consigliere COA? che non vi accettano l'abilitazione?

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