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Esame avvocato Spagna
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Da: annetta79 | 05/10/2012 22:10:21 |
Grazie per i consigli. Anche se ormai ho ordinato il certificato di laurea all'uni e nella prox settimana vado a tradurlo in tribunale. | |
Da: x annetta79 | 05/10/2012 22:12:09 |
In spagna praticamente non ci sono marche da bollo, se non in alcuni casi e di importi miserissimi | |
Da: x annetta79 | 05/10/2012 22:13:06 |
* miserrimi | |
Da: annetta79 | 05/10/2012 22:15:16 |
mi riferivo alle marche sulle traduzioni giurate o asseverate fatte in tribunale! | |
Da: Angstrom | 05/10/2012 22:54:02 |
Grazie mille "luigiPDA"! Sei stato gentilissimo, come sempre :) Adesso inizio ad organizzarmi e spero di poter ancora contare su di te qualora dovessi averne bisogno :) Ti ringrazio ancora e buon week end ! | |
Da: Bisso per COMMON | 05/10/2012 23:06:31 |
Grazie per la risposta. Ultimissima domanda (giuro!). In caso di mandato congiunto, Abg+Avv (quindi 2 soggetti), si può utilizzare in udienza l'espressione "e' presente il difensore di parte attrice" senza indicare se questo e' l'avvocato o l'abogado? Non so se mi sono spiegato ... | |
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Da: Abogado Madrid | 06/10/2012 00:38:38 |
@ bisso Sia se sei dottore ( abilitato) avvocato o abogado verbalizzare nel seguente modo: "e' presente il difensore/procuratore di parte attrice, il quale...." va sempre bene . | |
Da: Bisso per COMMON | 06/10/2012 08:50:43 |
Questo l'ho capito. Ma chiedevo se la formula andava bene anche in caso di mandato congiungo! Mi spiego meglio: se esistono due soggetti in procura (Abg+Avv) si può usare "il difensore di parte attrice" senza specificare se quel giorno in udienza si trova l'abogado o l'avvocato? | |
Da: Bisso per COMMON | 06/10/2012 08:51:47 |
CONGIUNTO | |
Da: Bisso per COMMON | 06/10/2012 08:53:08 |
Questo l'ho capito. Ma chiedevo se la formula andava bene anche in caso di mandato congiunto! Mi spiego meglio: se esistono due soggetti in procura (Abg+Avv) si può usare "il difensore di parte attrice" senza specificare se quel giorno in udienza si trova l'abogado o l'avvocato? | |
Da: common law | 06/10/2012 09:52:59 |
ovviamente sì bisso | |
Da: Bisso per COMMON | 06/10/2012 10:09:29 |
Quindi scriverò : "e' presente il difensore di parte attrice (senza farlo seguire da titolo, nome e cognome dell'abogado/avvocato) il quale contesta/rileva ecc..". Giusto ? Grazie COMMON a nome di TUTTI | |
Da: X Bisso | 06/10/2012 11:13:31 |
ringraziala a nome tuo senza scomodare noi tutti, per la pazienza che ha nel ripetere le stesse cose da mesi, senza che nessuno si scomodi a fare una ricerca su google che porti a quelle pagine del forum in cui ha ripetuto per l'ennesima volta le stesse cose su mandato, intesa, udienza...etc...siete degli infraditos, dell'ultima ora, i peggiori! | |
Da: luigiPDA | 06/10/2012 12:56:46 |
@ Bisso io userei e uso è presente l'abogado luigiPDA (in caso di mandato congiunto) non perchè sia errato usare è presente il procuratore di... ma solo per evitare eventuali problemi che potrebbero sorgere innanzi al COA in sede di integrazione. Infatti potrebbero contestare che non hai mai partecipato alle udienze di quel determinato procedimento e quindi non riconoscertelo. Forse sono solo un po paranoico ma certi COA se possono farti le storie... non ci pensano due volte a farle! | |
Da: common law | 06/10/2012 13:08:58 |
...e in base a cosa lo contestano? han visto nella sfera di cristallo che il procuratore di cui al verbale è l'altro? infine.. dove sta scritto che si devono produrre i verbali? uno potrebbe non averne mai fatto copia. La norma prevede che, in caso di dubbio, siano loro (il coa) a fare verifiche...quindi a chiedere i verbali.. ce li vedo proprio... sinchè si riconosce a questi signori il potere di perpetrare abusi assortiti potrebbe diventare legittimo il rigetto di un'istanza perchè non piace il taglio di capelli... | |
Da: luigiPDA | 06/10/2012 13:39:49 |
Common hai sicuramente ragione (infatti avevo detto che sono un po' paranoico) ma, secondo me, la presenza in molte udienze è la prova principe ( e più semplice) della continuità professionale. Spero che non mi capiti ma se per 6 mesi non faccio nessun atto giudiziario? almeno dimostro la continuità con le udienze. | |
Da: luigiPDA | 06/10/2012 13:47:38 |
@ common renditi conto che il mio COA quando ero praticante mi ha contestato ( e mi voleva far saltare un semestre) perchè avevo participato in una udienza innanzi al Tribunale Collegiale (il presidente aveva dichiarato la mia presenza) perchè dal verbale non emergeva quale tipo di attività era stata svolta ( la segretaria se ne usci cosi " e se questa è una udienza di mero rinvio? No, no non la posso accettare!). Quel giorno sono diventato feroce!!!preferisco evitare se posso (almeno per il mio fegato) | |
Da: common law | 06/10/2012 16:20:10 |
@ luigiPDA la continuità professionale non la dimostri con le udienze cui partecipi...ma dal n. di procedimenti, dal n. di pratiche stragiudiziali, dal reddito. Le udienze non c'entrano niente...se le cause non sono le tue e se sono le tue conta la causa stessa e non esiste presunzione di sorta che possa toglirle dal tuo attivo ai fini della continuità professionale. Portandomi l'esempio del libretto di pratica tu stai associando le attività utili salla pratica professionale (e non continuità ) con l'attività di difensore come avvocato. Non siamo praticanti....non dobbiamo dimostrare la partecipazione a tot. udienze. Non dico ciò che avrei replicato se fosse capitato a me che una segretaria qualsiasi si permettesse di sindacare....in ogni caso l'esempio, con le attività degli abogados non c'entra nulla. | |
Da: luigiPDA | 06/10/2012 16:54:04 |
l'esempio era solo per narrare che certe volte viene contestato anche l'incontestabile!sapendolo è meglio prevenire | |
Da: x | 06/10/2012 16:54:49 |
A proposito di art. 16 comma 4 legge professionale forense in approvazione, la Commisione Politiche dell'Unione Europea della Camera ha forti perplessità in meriot all'aggiunta ne vorrebbe l'eliminazione. Le stesse motivazioni adottate per motivare la valutazione sfavorevole, secondo me vanno rese note a quei coa che stanno adottando od hanno adottato "regolamenti di integrazione". PDF in altalex: http://www.altalex.com/index.php?idnot=45065 PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), esaminata la proposta di legge recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900, approvato dal Senato); tenuto conto che l'articolo 2, comma 5, del provvedimento stabilisce che « sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali ». Il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo prevede inoltre che « fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati »; considerato che l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati potrebbe determinare restrizioni alla concorrenza, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009; rilevato che l'ordinamento dell'Unione europea pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali e devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito; tenuto tuttavia conto che la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che il principio di libera concorrenza va bilanciato con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali; rilevato che l'articolo 16, comma 4, prevede che « l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo »; sottolineato che tale disposizione appare in contrasto con l'articolo 3, comma 2 della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, in base al quale l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione; considerato che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 28340 del 15 dicembre 2011, ha statuito che « l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti (...) è, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, direttiva 98/5/CE e del decreto legislativo n. 96 del 2001, articolo 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro »; tenuto pertanto conto che il tenore letterale dell'articolo 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE, come interpretata dal giudice nazionale, sembrerebbe escludere, quindi, la facoltà in capo agli Stati membri di prescrivere requisiti ulteriori, rispetto all'iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine, esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 16, comma 4, del provvedimento; e con la seguente osservazione:valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 2, commi 5 e 6, l'opportunità di limitare l'ambito delle attività di consulenza e assistenza legale riservate agli avvocati a quelle giustificate dal perseguimento di interessi generali, in conformità al diritto dell'Unione europea. | |
Da: lii03 | 06/10/2012 18:00:11 |
io avevo sottolineato l'esistenza di questo parere, già formulato in sede di commissioni, bene ha fatto x a postarlo. In effetti ulteriori ostacoli all'esercizio professionali, oltre il certificato non eccedente i tre mesi, sono vietati dai trattati e direttive europee. | |
Da: common law | 06/10/2012 18:05:22 |
lii03 già ... questa motivazione non è utile per inficiare i regolamenti di integrazione che riguardano non più la libera circolazione ex se ma i requisiti per il vero e proprio titolo abilitativo di un determinato stato e che quindi riguardano la normativa nazionale. Quie regolamenti sono nulli per altri motivi; motivi, peraltro, che denunciano la violazione dei più elementari principi del diritto oltre ad essere viziati da travisamento di potere, illogicità , discriminazione. | |
Da: lii03 | 06/10/2012 19:33:37 |
@ common, tutta la riforma forense è basata sul travisamento, sopratutto della democrazia, ed è fatta e determinata solo da un rapporto di forza, un esempio: il controllo domestico, gente che si conosce da una vita che si controllano l'un l'altro, dove stà la garanzia per il cittadino, che poi questi tribunali speciali dovrebbero essere tutti eliminati, come previsto dalla costituzione. | |
Da: lii03 | 06/10/2012 19:36:11 |
si deve aggiungere che questi tribunali speciali furono costituiti in epoca fascista, proprio per fottere, gli allora, sudditi avversi al potere fascista. | |
Da: common law | 06/10/2012 21:15:55 |
lii03 serve a poco stare a discutere dei massimi sistemi...l'italietta fa pietà e lo si sa da un pezzo. della riforma francamente me ne infischio sinchè non sarà approvata...dopo, si vedrà ...se sarà approvata facendo carta straccia della costituzione mi auguro che vi sarà una censura generale perchè, così com'è, non va a tanto ledere i famigerati abogados... ma tende a gettare fuori dalla professione i professionisti che non son protetti o non fan parte del giro dei luminari dei miei stivali. non è un caso che la difendono a spada tratta e sono tanto in fibrillazione gente che, praticamente, ha già un piede nella fossa. Si tenga peraltro presente che è previsto che la riforma entri in vigore dopo anni.. vabbè... tornando a noi ed a questioni che ci riguardano in modo più immediato e diretto si deve capire che le critiche all'art. 16 della forse riforma non andranno a coinvolgere quell'aberrazione giuridica dei "regolamenti" di recente conio romano. Quella è una questione tutta nazionale da risolvere al tar per i profili di lllegittimità assortita che presenta. L'europa in quel regolamento (chiamiamolo così) nulla c'entra... Vabbè... amen...finchè vi saranno signori Gb che dicono idiozie in europa, altri che si autoflagellano limitando il proprio diritto nel sacro timore di questi luminari che son morti che camminano... ci sarà ben poca speranza di uscirne con una veste decente che possa indossare l'intera categoria... | |
Da: lii03 | 06/10/2012 21:40:40 |
common per regolamento,intendi il dpr 137, a me pare abbastanza significativo, un minimo di aperture ci sono, dai, insomma si apre alla pubblicità , al riduzione di ostacoli all'ingresso, devono essere, gli impedimenti, in concreto e non più aleatori. Certo è un primo passo, speriamo che la riforma non azzeri questa minima apertura di liberalizzazioni, che poi agli altri professionisti non dispiace, solo la corporazione forense, si comporta come se l'avesse morsicato una tarantola, mah. Stanno a offrire i 160 mila voti a tutti i partiti, un comportamento da meretrice che non attaglia per niente a una categoria che dovrebbe, viceversa rappresentare l'opposto. | |
Da: common law | 07/10/2012 08:10:40 |
no lii03...per regolamento intendo quella cosa deliberata dal coa romano in luglio... | |
Da: sakki | 07/10/2012 09:03:34 |
mi sapere dire perché riesco ad inserire una sola risposta nei forum e poi non più? posso inserire una risposta solo per ogni forum, nonostante sia registrato. qualcuno mi s dire come si fa per piacere? | |
Da: Prova cnf | 07/10/2012 09:32:08 |
Considerato che tra un mese circa si celebrerà la prova al cnf, qualcuno di voi mi sa indicare di cosa si tratta? Nello specifico: nel mio decreto è scritto di indicare la materia, ma trattandosi di atto giudiziario, che differenza intercorre tra l'indicare diritto penale anzichè diritto processuale penale? | |
Da: x prova | 07/10/2012 09:56:02 |
In materia di dir civ, dir pen e dir ammin. | |
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