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Esame avvocato Spagna
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Da: x tutti04/10/2012 19:11:11
PARLAMENTO EUROPEO
2004 �
���
�
�
���
�
�
� 2009
Commissione per le petizioni
26.09.2008
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 0637/2007, presentata da Paolo Camboni, cittadino italiano, su un
possibile vizio nella pratica forense in difformità dalle disposizioni della direttiva
98/5 CE sulla libertà di stabilimento degli avvocati, che abbiano conseguito il
titolo in un altro Stato membro nell'Unione
1. Sintesi della petizione
Il firmatario solleva un quesito su una fattispecie rientrante nell'applicazione della direttiva
98/5 CE recepita dal decr. lgs. 96/01 in relazione ai poteri di rappresentanza e difesa in
giudizio dell'avvocato stabilito e al suo obbligo di agire d'intesa e di concerto con un
professionista, avvocato "nazionale". In particolare solleva il problema del divieto di
sostituzione all'udienza di un collega impedito a carico dell'avvocato stabilito. In presenza di
una delega, adeguatamente portata a conoscenza di terzi interessati (il giudice?), l'avvocato in
questione agisce da longa manus del collega sostituito e in quanto tale esercita le prerogative
accordategli dalla normativa comunitaria.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.
Il firmatario dichiara di essersi stabilito in Italia con il titolo professionale di avvocato
conseguito in Spagna e di essersi dunque iscritto all'ordine degli avvocati italiano, in
conformità alla direttiva 98/5 CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stata acquisita la qualifica.
Il firmatario chiede se, in qualità di avvocato stabilito all'estero, a norma della direttiva sopra
indicata, abbia o meno il diritto di sostituire all'udienza un collega che eserciti con il titolo
professionale italiano, mediante delega da parte di questi in cui si precisi che entrambe le parti
agiscono di concerto al fine di rispettare la direttiva (articolo 5, paragrafo 3), recepita in Italia.
Il firmatario ritiene che, in presenza di una delega adeguatamente portata a conoscenza di terzi
interessati (ad esempio il giudice), l'avvocato in questione agisca in qualità di "longa manus"
del collega sostituito. Egli considera inoltre la sostituzione all'udienza come atto tipico
dell'attività professionale dell'avvocato. Cita inoltre una sentenza della Corte di cassazione
italiana, secondo cui l'attività procedurale dell'avvocato che sostituisce è riconducibile a
quella dell'avvocato sostituito e vale come se venisse svolta da quest'ultimo.
Secondo la direttiva 98/5 CE, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di
origine "svolge le stesse attività professionali" dell'avvocato che esercita con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante (articolo 5, paragrafo 1). Per la rappresentanza e
la difesa di un cliente in giudizio, lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati che ivi
esercitano con il titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato "che
eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei
confronti di tale giurisdizione" (articolo 5, paragrafo 3). L'obbligo di agire di concerto mira a
"fornire al prestatore di servizi il sostegno necessario per agire in un sistema giurisdizionale
diverso da quello che gli è familiare e a garantire al giudice adito che l'avvocato prestatore di
servizi disponga effettivamente di detto sostegno e sia quindi in grado di rispettare
pienamente le norme procedurali e deontologiche vigenti", come indicato dalla Corte di
giustizia nella sentenza emessa nella causa 427/85 (punto 23). Tale ragionamento vale
ugualmente per la direttiva 98/5 CE, che nell'articolo 5, paragrafo 3, si ispira alla
direttiva 77/249 CEE come interpretata dalla Corte.
La questione della sostituzione di un collega all'udienza non è prevista in maniera esplicita
dalla direttiva. Una simile sostituzione potrebbe tuttavia costituire un'attività professionale
che, se consentita per gli avvocati che esercitano con il titolo professionale italiano di
avvocato, dovrebbe essere consentita anche per l'avvocato che esercita con il proprio titolo di
origine, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Ciononostante, quest'ultimo non
può sottrarsi ad agire di concerto con un collega italiano. Dispensarlo da tale obbligo
significherebbe privare di utilità questa regola, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla
Corte di giustizia. L'avvocato che esercita con il titolo di origine non può pertanto sostituire
l'avvocato italiano con cui si trova a esercitare di concerto, ma può, con il suo accordo,
sostituire un altro avvocato italiano. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale
di origine sarà dispensato dall'agire di concerto solo dopo aver eventualmente ottenuto il titolo
professionale dello Stato membro ospitante dopo tre anni di esercizio con il titolo di origine
(si veda l'articolo 10 della direttiva).
Conclusione
Alla luce di quanto esposto, occorre pertanto informare il firmatario della possibilità per il
firmatario stesso di sostituire all'udienza un collega che eserciti con il titolo professionale
italiano di avvocato tramite delega di quest'ultimo e con l'accordo dell'avvocato con cui
esercita di concerto, purché tale sostituzione sia consentita per un avvocato che esercita con il
titolo professionale italiano (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva). Per contro, il firmatario
non può sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3,
della direttiva, dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta
disposizione

Da: common law 04/10/2012 19:14:54

@ x

Io le devo pagare perchè iscritta in propria... ma sto pensando che probabilmente sto gettando via soldi.

Essendo stabilita io pago in Italia... e le norme comunitarie chiedono che si paghi in un solo stato.

Non sono una fiscalista ma avevo sentito che, addirittura, non sarebbe un gran che legittimo cumulare in due Paesi.
Quest'ultima osservazione detta con riserva... mi proponevo, infatti, con il 2013 di approfondire sul punto.

In ogni caso coloro che non pagano entrano in questo illecito... e se ho imparato qualcosa in tributaria, ho imparato proprio che dan sempre modo di saldare il dovuto più sanzioni...

Ab origine, questo non tocca l'iscrizione ex se... e, ribadisco, il GB nostrano ha rimediato una bella figura da cioccolataio, oltre ad averci fatto un favore.

In sintesi, voleva scavare una fossa che potesse procurargli denaro...e c'è caduto dentro lui.

Da: common law 04/10/2012 19:17:26

@ x tutti

ma sei il "per tutti" di prima? Quello della firma sugli atti?

Da: x tutti04/10/2012 19:20:24
PARERE DEONTOLOGICO:QUESITI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DELL' AVV. "STABILITO"
   



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- L'Avv……., in proprio e nell'interesse della propria figlia Dott.ssa ……., iscritta nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Roma prevista dal D.Lgs. 96/01, ha formulato, con istanza pervenuta il 2 maggio 2011, i seguenti quesiti:

1.        se, nel caso in cui l'avvocato "stabilito" agisca in giudizio congiuntamente a professionista regolarmente esercitante la professione, ma iscritto in altro Ordine, il primo debba comunque dichiarare di agire d'intesa prevalente con avvocato iscritto nel proprio Ordine di appartenenza e fargli sottoscrivere l'atto;

2.        se, nel caso in cui l'avvocato "stabilito" svolga, nel corso del triennio, attività giudiziale esclusivamente in un circondario diverso da quello di competenza dell'Ordine forense di appartenenza, ciò sia di ostacolo all'ottenimento della dispensa per l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo;

3.        se l'avvocato "stabilito" sia legittimato a sostituire in udienza un avvocato iscritto in altro Ordine; e se, in tal caso, debba comunque usare l'abbreviazione Abg. oppure possa utilizzare Avv. con l'aggiunta "ai sensi del D.Lgs. 96/2001";

4.        se l'avvocato "stabilito" necessiti, per la redazione di un atto giudiziario, della sottoscrizione da parte del professionista con il quale agisce d'intesa, solo per il primo atto giudiziario o anche per i successivi;

5.        se l'avvocato "stabilito" possa utilizzare, nella redazione di un atto stragiudiziale, l'abbreviazione Avv.; e se, in tal caso, l'atto debba comunque essere firmato dal professionista con il quale agisce d'intesa;

6.        se l'avvocato "stabilito", che voglia esporre una propria targa, sia obbligato a utilizzare il termine abogado oppure "avvocato stabilito", oppure possa utilizzare l'abbreviazione Avv. con l'aggiunta "ai sensi del D.Lgs. 96/2001";

7.        se sia possibile per l'avvocato "stabilito" munirsi di preventiva dichiarazione da parte del professionista con il quale agisce d'intesa, da richiamarsi in ogni singolo mandato difensivo.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso che:

- la problematica richiesta deve essere risolta in sede di interpretazione della legge e solo parzialmente in relazione al comportamento deontologico del professionista;

- al Consiglio non è riservata alcuna interpretazione autentica della legge.

Rilevato tuttavia che:

1) il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (attuativo della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) ha distinto la figura dell'avvocato "stabilito" da quello "integrato", ove il primo è il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che eserciti stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che sia iscritto nella apposita sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, mentre il secondo è il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che abbia acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato;

1.        l'art. 6 del predetto D.Lgs. stabilisce che gli aventi titolo "sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'Albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale";

2.        in ordine al luogo di esercizio dell'attività professionale si rammenta poi che l'art. 37 della L.P. (come modificato dal D.Lgs. 59/2010) prevede la cancellazione dall'Albo nel caso in cui l'iscritto non osservi l'obbligo della residenza o del domicilio professionale;

3.        per quanto poi concerne l'utilizzo del titolo professionale, l'art. 7, comma 1 e 2, del D.Lgs. 96/2001, dispone espressamente che "nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. All'indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine"; nella fattispecie, per titolo professionale di origine deve intendersi quello di "Abogado" (ovvero "Advocat", "Avogado", "Abokatu") [artt. 2 e 3 del cit. D.Lgs.];

4.        l'utilizzo del titolo professionale di origine (i.e. Abogado) è posto a tutela anche della corretta informazione dei consumatori, permettendo di distinguere gli avvocati stabiliti dagli avvocati dello Stato membro ospitante, che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest'ultimo, come espresso nella direttiva 98/5/CE [preambolo, punto 9];

5.        più chiaramente l'art. 4, co. 1, della citata direttiva impone all'avvocato, che esercita nello Stato membro ospitante, di utilizzare il proprio titolo professionale di origine, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante;

6.        la regola deontologica dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense dispone, tra l'altro, che "L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: (punto IV) - "il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie". "Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito [omissis] (art. 21 c.d.f., I canone  complementare);

7.        gli artt. 8 e 10 del citato D.Lgs. dispongono che, nello svolgere l'attività giudiziale, l'avvocato stabilito debba agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto all'attività stragiudiziale; la predetta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito [art. 8, co. 2, del cit. D.Lgs.];

8.        la funzione del professionista regolarmente abilitato con il quale l'avvocato stabilito deve agire di intesa è quella di assicurare i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori;

9.        la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001 negava la necessità di una presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro, nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente;

10.    deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione giurisprudenziale comunitaria sull'argomento, nonchè l'esplicito disconoscimento della possibilità, da parte dell'avvocato stabilito, di "sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'art. 5, par. 3 della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione" (risposta della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 - petizione 0637/2007);

11.    del resto, in via generale e prescindendo dalla specifica situazione prospettata dall'istante, la figura dell'avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o assimilabile sic et simpliciter a quella del professionista regolarmente iscritto nell'Albo, ove solo si consideri l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività forense e la necessità di distinguere la legittima libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale) dall'abuso del diritto comunitario per il surrettizio riconoscimento del titolo professionale (sul punto si veda il parere dell'Avv. Raffaele Izzo al Consiglio Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011);

12.              infine, ferma restando la diversa normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (come disciplinata dal D.Lgs. 206/07), l'avvocato stabilito -che sia stato dispensato dalla prova attitudinale e concorrendo le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense- può iscriversi nell'Albo degli Avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato, dopo almeno tre anni di esercizio effettivo e regolare [art. 12 del cit. D.Lgs.].

Premesso quanto sopra,

dichiara

di avere esaurientemente riscontrato quanto sottoposto sotto il profilo deontologico.





   

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Da: x tutti04/10/2012 19:23:13
se è questo quello che intendevi non si parla dell'autentica del mandato, ribadisco, continua pure ad autenticare il mandato da sola...

Da: common law 04/10/2012 19:26:33

sei il "per tutti" di prima...

e non hai capito un beato accidente..

io ti chiedo se conosci un atto della Commissione e TU mi POSTI UN PARERE CHE RICHIAMA IL PARERE IZZO???

Ma sei normale????


OK

TI POSTO IL PARERE A TE SCONOSCIUTO DELLA COMMISSIONE... (che ha ribarito quanto già detto dalla Corte Europea)...
DOPO PERO' nON DEVI TROMPERE PIU' AI COLLEGHI OK?!


Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 7 maggio 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - AVVOCATI - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI. - CAUSA C-294/89.

"... omissis non è lecito imporre che l' avvocato locale sia procuratore ad litem o difensore nella causa e firmi gli atti di procedura: tali condizioni non appaiono infatti né indispensabili né utili a garantire al prestatore di servizi il necessario sostegno (11).
12. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, suggerisco dunque alla Corte di:
"1) dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e dalla direttiva del Consiglio 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati..."

LA FRANCIA FU POI CONDANNATA


ORA VALLO A DIRE A IZZO


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Da: common law 04/10/2012 19:26:52

sei il "per tutti" di prima...

e non hai capito un beato accidente..

io ti chiedo se conosci un atto della Commissione e TU mi POSTI UN PARERE CHE RICHIAMA IL PARERE IZZO???

Ma sei normale????


OK

TI POSTO IL PARERE A TE SCONOSCIUTO DELLA COMMISSIONE... (che ha ribarito quanto già detto dalla Corte Europea)...
DOPO PERO' nON DEVI TROMPERE PIU' AI COLLEGHI OK?!


Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 7 maggio 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - AVVOCATI - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI. - CAUSA C-294/89.

"... omissis non è lecito imporre che l' avvocato locale sia procuratore ad litem o difensore nella causa e firmi gli atti di procedura: tali condizioni non appaiono infatti né indispensabili né utili a garantire al prestatore di servizi il necessario sostegno (11).
12. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, suggerisco dunque alla Corte di:
"1) dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e dalla direttiva del Consiglio 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati..."

LA FRANCIA FU POI CONDANNATA


ORA VALLO A DIRE A IZZO


Da: common law 04/10/2012 19:29:10


@ x tutti

IO e TUTTI gli altri lo possiamo fare perchè conosciamo ciò di cui tu stiam parlando...

a TE Dovrebbero cancellarti... sei un soggetto pericoloso per il cliente...

Da: common law 04/10/2012 19:29:15


@ x tutti

IO e TUTTI gli altri lo possiamo fare perchè conosciamo ciò di cui tu stiam parlando...

a TE Dovrebbero cancellarti... sei un soggetto pericoloso per il cliente...

Da: common law 04/10/2012 19:29:19


@ x tutti

IO e TUTTI gli altri lo possiamo fare perchè conosciamo ciò di cui tu stiam parlando...

a TE Dovrebbero cancellarti... sei un soggetto pericoloso per il cliente...

Da: x04/10/2012 19:30:52
In effetti la doppia contribuzione ( mutualidad/cassa)  non sarebbe possibile, anche come regola generale ( o una o l'altra) , e se  vieni a sapere qualcosa ti sarei grato se lo postassi, così come farò io.
Poi nel caso dove i coa non rilascano nemmeno il tesserino come a Pescara, e dove non ti fanno giurare, addirittura mi pare che manchino i presupposti factico-giuridici per far pagare la cassa.
Brutta notizia però, la riforma forense in discussione, se non ho letto male , prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa.

E siccome siono in europa noi quando facciamo benzina vediamo scritto  "self service" ... sti distributori di benzina non potrebbero sciriverlo in italiano.

Da: lillovero04/10/2012 19:52:05
common, ma che dici! quando tesauro si è espressa in quel modo ancora non sapresse che izzo staresse per produrre la sua perla giuridica!
non lo sai che i pareri di izzo sono al di sopra e al di là della legge? ma suvvia!

Da: robin x X04/10/2012 22:37:09
così come possono non pagare la posizione previdenziale gli stranieri possono farlo gli italiani a loro rischio e pericolo.Infatti c'è chi non ha nemmeno aperto la posizione Inps ed è partita l'operazione Poseidone dell'agenzia delle entrate.
Se vogliono mettere sotto torchio gli stranieri devono farlo anche con gli ordinari e in ogni caso è competenza dell'agenzia delle entrate.
A quel punto verrebbe fuori che molti avvocati sono al libro paga di altri avvocati o studi (fatturano esclusivamente a loro) e probabilmente anche in italia si dovrebbe arrivare a una normativa simile ai cuenta ajena.
Un avvocato ordinario evasore falsa la concorrenza?certo come un medico,dentista,commercialista ma non per questo li cancellano dall'albo. Un imprenditore evasore viene sanzionato mica inibito.
Comunque sai che ridere se l' Italia, primo paese al mondo per evasione, andasse a bruxell a motivare la deroga alla non discriminazione il nome dell'evasione degli abogados?

Da: robin x X04/10/2012 22:40:29
edit: Bruxelles .

Sulla posizione fiscale spagnola può indagare solo la spagna e nemmeno la Commissione. Daltronde non potrebbero fare controlli mirati ai soli non autoctoni.
Comunque non è vietato avere 2 posizioni previdenziali. E' solo un disperdere denaro (ad ogni modo in spagna possono convivere reta e mutualidad in quanto la seconda è un piano di accumulo privato)

Da: Angstrom 04/10/2012 23:46:40
Ragazzi, ho notato che in tutto questo marasma di messaggi - di cui, tra l'altro, fatico a capire la ratio (ma, ciò, probabilmente perchè, come da me ammesso, è la prima volta che mi avvicino a questa "possibilità) - nessuno ha risposto alla mia gentile richiesta di aiuto.
Qualcuno ("Common law") ha provato a dimostrare non so cosa, qualcun altro mi ha dato dell' "aggggente" e qualcun altro ancora, invece, mi ha suggerito di andare a controllare su internet (forse un modo come un altro per dire: "avattene aff".
Ok, su internet :) , ci sono andato e, come temevo, non sono riuscito a fare un, serio, punto della situazione.
Ho, infatti, inviato una email ad una delle temibili aggggenzie e dalla loro risposta ho appreso che il loro servizio consiste nel fungere da tramite con una certa università spagnola in modo da offirre un serizio che si traduce nella possibilità di seguire il master in maniera semi presenziale (per l'80%).
Chiaramente, si preoccuperebbero di gestire tutta la burocrazia ed accompagnarti passo passo nel corso dell'intero iter.
Unica nota dolente?
Ovviamente il rpezzo: sui 15.000 euro.
Ora, io non sono riuscito a trovare informazioni concernenti il prezzo del master in sè (cioè, qualora si decida di seguirlo di persona al 100%) e, quindi, non ho idea se si tratti di un master che già di suo costa, ad es., 7000 euro o molto meno.
Pertanto, non sono in grado di capire se anche non appoggiandosi a tali agenzie, la cifra che si andrebbe a spendere "tutto compreso" (mi riferisco all'anno di permanenza in Spagna) non si discosterebbe poi tanto dalla cifra summenzionata.
Ma non è tutto, perchè, tra i primi risultati della ricerca, veloce, che ho effettuato, mi sono imbattuto in un'altra agggenzia che riporta la seguente (copio/incollo):
"CHI HA CONSEGUITO LA LAUREA MAGISTRALE ITALIANA NON SARA' TENUTO A CONSEGUIRE IL MASTER IN ABOGACIA NE L'ESAME DI STATO, DOVRA' SOLO OMOLOGARE LA LAUREA ITALIANA NEL CORRISPETTIVO TITOLO SPAGNOLO
Infatti, secondo la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 28340/2011, l'iscrizione nel registro generale del Collegio degli abogados è l'unica condizione richiesta dalle norme Ue e da quelle italiane di recepimento per l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti.
Non conta che nel Paese omologante, cioè in Italia, per l'esercizio della professione sia richiesto il superamento dell'esame di abilitazione: secondo il legislatore comunitario l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività professionale risulta tutelato in modo adeguato dalla prova attitudinale prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce o dal tirocinio, che fanno scattare la totale integrazione di chi non ha sostenuto l'esame.
"Gli Ordini degli avvocati non possono introdurre paletti"†ha dichiarato la Suprema Corte †"che sono il segnale di una discrezionalità vietata dalle norme dell'Unione". "

Ecco, spero che adesso comprendiate il motivo per il quale, gentilmente, domandavo alle persone più consapevoli, un aiuto per capire, realmente, come stanno le cose.
Non mi pare di domandare nulla di "dissacrante" e ritengo altresì che il mio "smarrimento" possa essere comprensibile, dato che sarei orientato - se "costretto" dalla nuova normativa - a seguire il master.

Vi ringrazio, nuovamente, in anticipo se saprete fare chiarezza e rimango disponibile per fornire un indirizzo email, nella speranza che la voglia di scherzare (corretta fino ad un certo punto ma ridicola se protratta nel tempo ad opera di persone che "hanno studiato") lasci il posto ad una sana "voglia di aiutare".

Da: E'' partita la via di Sumatra!!!04/10/2012 23:47:59
Vi annuncio con estrema gioia ed incommensurabile gaudio che è ufficialmente aperta la via di Sumatra!!!!
Con soli millemila Euri Vi forniamo: 1) kit di conversione della laurea presso l'università di Bengkulu;
2) kit di sopravvivenza del perfetto autoctono della lussureggiante isola di Sumatra, ovvero a) minuscola borraccia di olio di palma; b) verdeggianti mazzi di Rafflesia - rinomata specie vegetale tipica del luogo- c) codice civile sumatrano - indispensabile per il superamento del master- composto di 6 articoli 4 dei quali abrogati però nel 41 a.c.
3) Kit di trasformazione del titolo di advcxzart sumatrano in avvocato  italiano: i Coa si sono già dichiarati pronti ad accogliere a braccia aperte questi nuovi estroversi e colorati colleghi!!!!!
Venghino Venghino!!!!!

Da: sinatra05/10/2012 00:25:47
SCUSATEMI:
PAGAMENTO MUTUALIDAT- PAG- CASSA FORENSE - PAG. . AVV.  D'INTESA, CORSI, MASTERB ED ECC0 ....... ORAMAI NON CE LA FACCIO PIU'

Da: x angstrom05/10/2012 00:31:30
Qualche pagina addietro sono stati indicati i passi per omologare il titolo, cosa che devi comunque fare per poter poi accedere al master.
Tutta la fase iniziale ti è stata indicata passo per passo qualche pagina addietro, quindi procedi in questo senso. Poi, quando ti arriverà la resolucion (tra 4/5 mesi), ti iscriverai ad un'università e sosterrai gli esami. Dopodichè se la normativa non è cambiata (e saranno passati 8/10 mesi da ora), avrai tutto il tempo per cercarti un'università che organizza il master.
Detto ciò, se ritieni di dare subito in mano ad un'agenzia un pacco di soldi per fare quattro carte vedi tu. Quando sarà il momento di scegliere il master vedrai che ci saranno più opzioni e potrai magari anche risparmiare dei bei soldi. Allora forza hai già perso quasi una settimana 

Da: luigiPDA05/10/2012 00:44:31
@ x angstrom ha pienamente ragione... anche io ero rimasto fuori ma la novella legislativa (ho presentato la domanda entro il 31.10.2011)  mi ha fatto diventare abogato senza master ecc. Inizia la procedura e poi si vedrà!

Da: common law 05/10/2012 08:01:50

Angstrom...quello che ho dimostrato io  attiene all'esercizio della professione.
La scrivente non si interessa minimamente alle discussioni sul nuovo percorso che ritengo chiarissimo: si deve fare il master. E chi decide di intraprenderlo deve esserne ben consapevole.

Invece di cercare su internet o chiedere a chi è già abogado, vista la novità, perchè non occupi 2 giorni del tuo tempo e vai in Spagna per informarti? Finchè chiedi ad agenti o a chi tira ad indovinare stai qui a fare la stessa domanda a vita...

Da: Per tutti05/10/2012 08:15:41
Lo chiedo a lei perché la più preparata.
Sono abogado e sto facendo le mie prime udienze; in una causa civile sul verbale di udienza ho scritto "e' presente per l'attore l'Avv... invece di Abg...."
L'atto introduttivo del giudizio (citazione) e' naturalmente firmato come abogado.. Commetto un illecito se almeno ai verbali d'udienza scrivo Avv??? Sei a conoscenza di qualche altra formula da usare per non scrivere abogado???

Da: Per tutti05/10/2012 08:17:21
Il messaggio di prima lo volevo indirizzare a COMMON... chiedo scusa

Da: x per tutti05/10/2012 08:41:58
ha già commesso un illecito disciplinare,

se ti beccano esposto,

basta leggere d.lgs. 96/01.

Da: Per tutti05/10/2012 08:50:13
Lo dico perché molti colleghi ai verbali di udienza scrivono 'avvocato stabilito'.... Altri non si sono fatti problemi a mettere la targa con scritto 'avvocato' giacche' e' lo stesso Ordine che li qualifica 'Avvocati' mentre il Cnf parla di 'Avvocati stranieri'.
Chi ha esperienze dirette? Ma soprattutto come vi comportate?

Da: common law 05/10/2012 09:02:03

@ per tutti

se il verbale lo scrive il giudice e ti definisce avvocato...nulla quaestio

se lo redigi tu devi qualificarti con il titolo abilitativo da te posseduto ossia abogado avvocato stabilito. Non puoi dichiararti avvocato e basta perchè questa è il nome del titolo abilitativo italiano.

se non vuoi scrivere abogado (ma perchè poi?) è sufficiente che tu ti indichi come "procuratore dell'attore/convenuto" ovvero "il difensore"...

Da: Per COMMON05/10/2012 09:18:44
Grazie per le solite e precise risposte. Meriti un plauso da tutti qui dentro. Tornando alla questione.... Posso quindi scrivere così ?.. "e' presente il difensore di parte attrice" senza indicare titolo ne' mio nome e cognome?
Ho fatto questa domanda perché il mio ordine non vuole titoli abbreviati (Abg) e molti giudici (come ben sai) sono molto ignoranti in materia ed io voglio evitare eccezioni dalla controparte e soprattutto tutelare il cliente . Grazie ancora se vorrai rispondere

Da: Per COMMON05/10/2012 09:21:15
Aggiungo: potrei scrivere pure: "e' presente l'avvocato stabilito Tizio?"

Grazie ancora!!!!

Da: common law 05/10/2012 09:35:01

va benissimo è presente il difensore di; anche avvocato stabilito va bene (purchè nel mandato e gli atti siano precisi su "abogado  foro di avvocato stabilito foro di".

Si capisca una cosa: la norma voluta dal d. lgs 96/2001 dove prescrive che non vi deve essere confusione e l'avvocato straniero deve indicarsi con titolo e foro di origine, si rivolge al pubblico perchè sia chiaro che il cliente sappia che conferisce mandato all'abilitato straniero.
E' impensabile che in un verbale uno debba  indicare Abogado del collegio di avvocato stabilito del collegio di... chi dovrebbe essere l'ingannato, il Giudice?
Quindi, iura novit curia, il giudice sa benissimo che è un avvocato stabilito, di talchè qualificarsi avvocato stabilito (cosa che si è) non comporta nessuna questione.
Diversamente dicasi se si scrive avvocato e basta: quello, ribadisco, è il nome dell'abilitato in italia, e configura, tra l'altro, usurpazione di titolo.

Da: x per tutti05/10/2012 09:35:33
e scrivi...... è presente l'abogado , se non vuoi eccezioni e problemi in sede di integrazione.

tanto quello sei è inutile nasconderlo...

Da: Per Common05/10/2012 09:47:09
Per chiudere quindi la questione. Mi sembra di capire quanto segue.
Sono formule valide le seguenti:

a) è presente il difensore di parte attrice, Sig. Tizio (dove per Tizio si intende nome e cognome del cliente);

b) è presente l'avvocato stabilito Tizio (dove per Tizio si intende nome e cognome dell'avvocato);

c) sic et simpliciter: è presente l'abogado.

Ho capito bene COMMON? Aspetto con ansia la tua ultima risposta e ti ringrazio a nome di tutti i colleghi.

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