>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962637 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>

Da: common law15/04/2012 13:22:35
alla quarta riga leggasi "scorretta"

Da: common law15/04/2012 13:30:26

viceversa, non sono d'accordo circa l'attività minima...se un ordinario, anche facendo zero attività ha facoltà di rimanere iscritto all'albo, non è così per lo stabilito che richiede l'integrazione...egli deve dimostrare, per conseguire il titolo italiano, che ha appreso mediante attività i fondamentali della professione in questo Paese...
in sintesi, la differenza è una sola ma è enorme...gli ordinari sono già avvocati.. gli stabiliti chiedono di conseguire anche questo titolo...quindi allo stabilito può essere imposto di dimostrare che ha lavorato con continuità...
peraltro auspico che stabiliscano parametri comuni minimi...toglie loro ogni discrezionalità...e li vincola all'accoglimento
tali paramentri non possono comprendere i dati fiscali perchè questi sono una questione di cassa..non di attività

Da: unione europea u e15/04/2012 14:05:28
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAH................

Da: x common15/04/2012 15:40:11
ti correggo(nella forma non nella sostanza che consoci bene). Gli stabiliti sono avvocati abilitati così come nel titolo direttiva 98/5 (oppure tutta la loro attività sarebbe nulla) ma non possono utilizzare il titolo dello stato ospitante fino al compimento dei requisiti  che conosciamo. Inoltre la direttiva (e legge 95/2001) parla di "facilitazione dell'esercizio Permanente" e quindi ogni norma deve essere interpretata in questo senso e non al contrario.
E' chiaro che se si dimostra che l'attività triennale è stata pari a 0 si starebbe commettendo un raggiro delle normative nazionali al fine di appropiarsi di più titoli possibili. Il legislatore comunitario e nazionale stanno cercando in tutti i modi di deflazionare il sistema giudiziario e sarebbe assurdo punire il professionista che meglio riesce ad evitare il contenzioso. Oltretutto un avvocato può decidere di concentarsi su poche pratiche e farle bene e non su 12mila con ricorsi pre-stampati.Se è concesso a un ordinario dare la massima attenzione a pochi clienti (magari fissi) deve essere dato lo stesso a uno straniero. Seguire  una multinazionale non è la stessa cosa di seguire 10 bottegai, o no? Lo stesso si può dire nel penale.
Aggiungo, per tutti i colleghi, che nel caso l'attività effettiva e regolare sia inferiore ai 3 anni, si considerano anche le conoscenze e la participazione ai corsi e seminari (14.2) quindi abbondate se potete (meglio ancora con i corsi abilitanti per le difese d'ufficio, e corsi di perfezionamento).

Comunque cara common law, la cosa assurda è che c'è chi non si è nemmeno stabilito e si fascia la testa per l'integrazione come se fosse quest'ultimo il primo dei problemi.

Da: www15/04/2012 16:51:44
scusate se non replico su tutto quello che avete scritto, ma devo finire un atto e con tutto quello che avete scritto non è il caso. Francamente apprezzo il vostro ardore da forum, ma nella realtà... per quei pochi abogados che ho conosciuto preferisco sorvolare. Vi dico solo che definirli cagones -come dite voi- mai termine fu più giusto.  Forse loro sono l'eccezione... non credo. Forse  lo siete voi. Però vi dico una cosa, è facile parlare nell'anonimato. Comunque, spero che vi vada bene. Tanto 2000 abogados su 220000 avvocati che cambia? 

Da: xwww15/04/2012 17:11:12
ma dai, sugli abogados le meglio risate. QUI LEONI DELLA STEPPA, NELLA VITA CAGONES

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: common law15/04/2012 17:57:17

@ x www

sono d'accordo con te, in linea generale, ma mentre l'avvocato per conseguire questo titolo in questo paese ha usufruito della norma interna circa l'esame di stato, all''avvocato straniero è chiesto di dimostrare che ha svolto l'attività forense nei tre anni. ne segue che non può essere sufficiente la mera iscrizione..quindi si deve produrre il "resoconto" dell'attività triennale..ora, a mio avviso stabilire parametri minimi di attività (tipo quel che ha fatto verona...15 procedimenti e 10 stragiudiziali) garantisce da una attività arbitraria dei coa. che i procedimenti siano previsti risponde a logica per dimostrare la competenza sulla procedura (ed è un bene che, per es. i procedimenti possono essere tutti in ambito civile)..comunque molta acqua deve passare sotto i ponti.. ed ora è perlomeno prematuro parlarne...
eccellente l'indicazione circa i corsi...personalmente mi sto informando su alcuni master...se poi si aggiungono tali corsi all'attività dimostrata non vedo proprio le difficoltà..

concordo pure circa l'osservazione sugli stabilendi e integrazione...

@ www

nessun ardore.. cerchiamo solo di scambiarci opinioni...circa chi si incontra nell'attività vorrei ricordarti che le medesime eccezioni sulle capacità professionali si possono a buon diritto fare sugli ordinari...credi.. l'abilitazione italiana non è e non sarà mai un salvacondotto..

Da: common law15/04/2012 17:59:54

ho indirizzato la mia replica a "x www" mestre doveva essere "x common"...


a xWWW dico solo di ripassarsi il suo linguaggio..."le meglio risate" è da bar dello sport di periferia...

Da: lillovero15/04/2012 18:23:21
prosciutto, il mio capo non mi licenzia perchè so fare il mio lavoro. tu invece, a parte spennare i polli, che sai fare?
hai imparato un pochino di italiano grazie alle mie ramanzine, ma non montarti la testa. la vita è dura e i cialtroni, con la crisi, rischiano la carestia; gli imbecilli esisteranno sempre, ma avranno meno soldi da portare a te :)
e allora anche le delibere dei consiglieri "amici" serviranno poco :)

Da: grande verità15/04/2012 19:34:47
finalmente qualche cosa di giusto:"gli imbeclli esisteranno sempre". Aggiungo: ma la maestrina pluribocciata ma ricchissima ed il turbato sono uno o due imbecilli?

Da: x grande verità15/04/2012 19:40:54
togli il punto di domanda finale

Da: ottimo15/04/2012 20:09:16
Comunque l'avvocato stablito deve avere gli stessi crediti previsti per un avvocato. Quindi quali altri corsi deve  fare.

Da: lillovero15/04/2012 20:15:13
agggente, la tua volgarità nelle offese è bestiale. manchi di qualsiasi ironia, il che rende le tue battute da strada intollerabili.
ironia e intelligenza vanno a braccetto, così come volgarità e malaffare :)

Da: INTEGRAZIONE15/04/2012 20:36:09
PARERE DEONTOLOGICO:QUESITI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DELL' AVV. "STABILITO"



Home page

Note legali e privacy

Dove siamo
Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie







- L'Avv……., in proprio e nell'interesse della propria figlia Dott.ssa ……., iscritta nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Roma prevista dal D.Lgs. 96/01, ha formulato, con istanza pervenuta il 2 maggio 2011, i seguenti quesiti:

1.        se, nel caso in cui l'avvocato "stabilito" agisca in giudizio congiuntamente a professionista regolarmente esercitante la professione, ma iscritto in altro Ordine, il primo debba comunque dichiarare di agire d'intesa prevalente con avvocato iscritto nel proprio Ordine di appartenenza e fargli sottoscrivere l'atto;

2.        se, nel caso in cui l'avvocato "stabilito" svolga, nel corso del triennio, attività giudiziale esclusivamente in un circondario diverso da quello di competenza dell'Ordine forense di appartenenza, ciò sia di ostacolo all'ottenimento della dispensa per l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo;

3.        se l'avvocato "stabilito" sia legittimato a sostituire in udienza un avvocato iscritto in altro Ordine; e se, in tal caso, debba comunque usare l'abbreviazione Abg. oppure possa utilizzare Avv. con l'aggiunta "ai sensi del D.Lgs. 96/2001";

4.        se l'avvocato "stabilito" necessiti, per la redazione di un atto giudiziario, della sottoscrizione da parte del professionista con il quale agisce d'intesa, solo per il primo atto giudiziario o anche per i successivi;

5.        se l'avvocato "stabilito" possa utilizzare, nella redazione di un atto stragiudiziale, l'abbreviazione Avv.; e se, in tal caso, l'atto debba comunque essere firmato dal professionista con il quale agisce d'intesa;

6.        se l'avvocato "stabilito", che voglia esporre una propria targa, sia obbligato a utilizzare il termine abogado oppure "avvocato stabilito", oppure possa utilizzare l'abbreviazione Avv. con l'aggiunta "ai sensi del D.Lgs. 96/2001";

7.        se sia possibile per l'avvocato "stabilito" munirsi di preventiva dichiarazione da parte del professionista con il quale agisce d'intesa, da richiamarsi in ogni singolo mandato difensivo.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso che:

- la problematica richiesta deve essere risolta in sede di interpretazione della legge e solo parzialmente in relazione al comportamento deontologico del professionista;

- al Consiglio non è riservata alcuna interpretazione autentica della legge.

Rilevato tuttavia che:

1) il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (attuativo della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) ha distinto la figura dell'avvocato "stabilito" da quello "integrato", ove il primo è il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che eserciti stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che sia iscritto nella apposita sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, mentre il secondo è il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che abbia acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato;

1.        l'art. 6 del predetto D.Lgs. stabilisce che gli aventi titolo "sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'Albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale";

2.        in ordine al luogo di esercizio dell'attività professionale si rammenta poi che l'art. 37 della L.P. (come modificato dal D.Lgs. 59/2010) prevede la cancellazione dall'Albo nel caso in cui l'iscritto non osservi l'obbligo della residenza o del domicilio professionale;

3.        per quanto poi concerne l'utilizzo del titolo professionale, l'art. 7, comma 1 e 2, del D.Lgs. 96/2001, dispone espressamente che "nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. All'indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine"; nella fattispecie, per titolo professionale di origine deve intendersi quello di "Abogado" (ovvero "Advocat", "Avogado", "Abokatu") [artt. 2 e 3 del cit. D.Lgs.];

4.        l'utilizzo del titolo professionale di origine (i.e. Abogado) è posto a tutela anche della corretta informazione dei consumatori, permettendo di distinguere gli avvocati stabiliti dagli avvocati dello Stato membro ospitante, che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest'ultimo, come espresso nella direttiva 98/5/CE [preambolo, punto 9];

5.        più chiaramente l'art. 4, co. 1, della citata direttiva impone all'avvocato, che esercita nello Stato membro ospitante, di utilizzare il proprio titolo professionale di origine, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante;

6.        la regola deontologica dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense dispone, tra l'altro, che "L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: (punto IV) – "il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie". "Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito [omissis] (art. 21 c.d.f., I canone  complementare);

7.        gli artt. 8 e 10 del citato D.Lgs. dispongono che, nello svolgere l'attività giudiziale, l'avvocato stabilito debba agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto all'attività stragiudiziale; la predetta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito [art. 8, co. 2, del cit. D.Lgs.];

8.        la funzione del professionista regolarmente abilitato con il quale l'avvocato stabilito deve agire di intesa è quella di assicurare i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori;

9.        la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001 negava la necessità di una presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro, nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente;

10.    deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione giurisprudenziale comunitaria sull'argomento, nonchè l'esplicito disconoscimento della possibilità, da parte dell'avvocato stabilito, di "sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'art. 5, par. 3 della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione" (risposta della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 – petizione 0637/2007);

11.    del resto, in via generale e prescindendo dalla specifica situazione prospettata dall'istante, la figura dell'avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o assimilabile sic et simpliciter a quella del professionista regolarmente iscritto nell'Albo, ove solo si consideri l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività forense e la necessità di distinguere la legittima libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale) dall'abuso del diritto comunitario per il surrettizio riconoscimento del titolo professionale (sul punto si veda il parere dell'Avv. Raffaele Izzo al Consiglio Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011);

12.              infine, ferma restando la diversa normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (come disciplinata dal D.Lgs. 206/07), l'avvocato stabilito -che sia stato dispensato dalla prova attitudinale e concorrendo le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense- può iscriversi nell'Albo degli Avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato, dopo almeno tre anni di esercizio effettivo e regolare [art. 12 del cit. D.Lgs.].

Premesso quanto sopra,

dichiara

di avere esaurientemente riscontrato quanto sottoposto sotto il profilo deontologico.

Da: common law15/04/2012 20:56:38

@ ottimo

non "deve" fare altri corsi...sarebbe però opportuno, come ha asserito il collega milanese, che arricchisca il proprio curriculum con quanti csrsi, anche extra ordinem, può fare..
capisci bene, ottimo, che all'integrazione più carne metti al fuoco per dimostrare la tua attività e preparazione, più li metti nelle curve...

@ integrazione

questo è il parere, oramai datato, che si trova sul sito dell'avv. paolo nesta di roma...bah..è solo una summa del d. lgs senza che aggiunga nulla di nuovo

@ lillo

ma che.. replichi a questi buffoni?...e chi sarebbe la "maestrina pluribocciata ricchissima" (ahahah)io??......multinick delle suole dei miei stivali.. per conto mio puoi sgolarti fino al giorno del giudizio con le tue idiozie da capra ritardata...sei una via di mezzo tra il patetico ed il pietoso...magari fossero tutti come te gli avversari da temere!

Da: Defensor del Pueblo15/04/2012 20:57:09
Mi è piaciuta la relazione al parere deontologico della bella e brava Livia Rossi, unica nota forse un po' stonata l'accenno al parere dell'Avv. Izzo..

Da: common law15/04/2012 21:02:17

p.s. il parere sopra postato, risalente a circa un anno fa, lo potete trovare all'indirizzo web:

http://www.paolonesta.it/cassa_di_previdenza_forense_informazioni/2011/giugno%202011/20-6-2011/PARERE%20DEONTOLOGICO.htm

Da: x ottimo15/04/2012 21:13:35
il primo anno solare si è dispensati dalla formazione obbligatoria. Per chi è carente di pratiche è sicuramente consigliabile fare comunque dei corsi. Inoltre come già detto, abbondare in crediti (niente di irragionevole) può essere utile

Da: mugen 16/04/2012 02:36:49
Cari colleghi ho una domanda importante da porvi:
il 6/3/12 in rif. alla mia domanda di stabilimento il Coa mi ha convocato e in quella sede mi ha dato un termine di 20 gg. per integrare la domanda. L'integrazione è avvenuta in data 16/03; il termine di 10 gg per fare ricorso al Cnf si calcola dal giorno in cui ho fatto l'integrazione (ossia 16/03 + 30 e quindi tempo fino al 25/4) oppure dai 20 gg del Coa (ossia 6/3 + 20 e quindi 5 maggio)????
help me perchè il 96/2001 non è chiarissimo!!!e il Coa mi continua a dire che sarò avvisato....grazie per l'aiuto!!!

Da: metodo boffo16/04/2012 08:36:43
il termine è concesso a tuo favore, dal momento del tuo deposito integrativo decorrono nuovamente per il coa i 30 giorni, all'esito dei quali avrai 10 giorni per il ricorso.

art. 6 d.lgs. 96/01:  "il consiglio dell'ordine, ENTRO 30 GG dalla data di PRESENTAZIONE della domanda o dalla sua INTEGRAZIONE...."

Da: metodo boffo16/04/2012 08:39:51
ricorda che si applica la l 241/90 nel procedimento tra te ed il coa

Da: non solo giullari e buffoni16/04/2012 09:15:55
si leggano gli ultimi post della arrogante insipida e pluribocciata maestrina del copia e incolla e  del violento e disturbato incitatore che sostiene di essere emigrato quando gli è richiesto aiuto, ma di essere ben presente quanto si tratta di esercitare l'unica capacità che dimostra di possedere - la vilenza più meschina- ("da domani comincio a spalmarli sull'intonaco dei palazzi di giustizia a sprangate"). .
Non è corretto qualificarli due imbecilli.
Secondo me l'imbecille è uno. Sono i nick ad essere due.
Non potrò mai essere una vostra ( o tua?) avversaria, e me ne dispiaccio. Io, infatti, non prendo numeretti per fare la fila in cancelleria, non elemosino nomine dagli agenti della polizia penitenziaria e non frequento il "foro penale" dei gdp dell'interland milanese o i vpo (ruolo che io, se volessi, potrei ricoprire, contrariamente a voi - o te) .
Non posso aiutarvi, dice lei, perchè anzitutto non mi interessa e,poi, perchè non posso visto che non sono cassazionista.
E' brava, però, a suggerirci di fare interpello, ricorso al Tar e poi procura. Eh già, lei non può aiutarci perchè non è cassazionista. Vediamo ora che cosa scopiazzerà -con i piedi-  per dirci che per fare l'interpello ed il ricorso al tar bisogna essere cassazionisti.
Ah, giusto, io sono un'aggente e lei cerca solo di stimolarci l'autostima.
Evidentemente di stimoli se ne intende davvero.
Ma quale aggente ed aggente. Io sono una sfigata sgrammaticata e tuttora non stabilita che odia i cialtroni e qui, di nick che danno voce ai cialtroni, ce ne sono almeno due.
Apriamo un dibattito? Chi, tra i due, è Jekyll e chi Hyde?

Da: common law16/04/2012 09:46:17

wowww... quanta furia.. ahahaha

dicendo che puoi ricoprire il ruolo di gdp (per il quale si deve essere ordinari) fai intendere di essere ordinario..poi ti contraddici dicendo "aiutarci"...rileggiti almeno;)

p.s. che c'entra il vpo? rileggiti i requisiti...ma credo che tu le sezioni penali, qualunque sia l'autorità procedente...non le hai viste mai..

ciao, heidi...ahahah..vedrai che quando scend dai tuoi monti le caprette ti fanno ciao!..;)))

ciao

Da: non solo giullari e buffoni16/04/2012 10:16:41
per fare il vpo bisogna essere ordinari? ah ah lo dico io. e mo' che ti copi?

Da: Help!16/04/2012 10:22:42
@  non solo giullari e buffoni
Ma non sai neppure leggere? C.L. ti ha scritto "dicendo che puoi ricoprire il ruolo di gdp (per il quale si deve essere ordinari)" e non che per fare il VPO bisogna essere ordinari... Altro che copiare, bisogna imparare a leggere... E' incredibile....
Cambia aria....

Da: Tarantola velenosa16/04/2012 10:42:24
no, ora dico, quella posta una sentenza sulla competenza del TAR a conoscere delle questioni SUL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA (unico caso in cui è veramente competente il tar) e da ciò deduce che il TAR ha giurisdizione in caso di rigetto!!??
Ma dico, se è davvero giurisdizione del tar, perché non c'è andato ancora nessuno??? In questo forum è da 3 anni che si incita la gente ad andare al tar!!!! Poi, però, di fatto nada de nada, e allora perché??

Ciò che dicono in tribunale su sto forum è vero......

Da: mugen 16/04/2012 11:35:22
sei stato gentilissimo ti ringrazio!!! chiaramente per il ricorso al cnf può patrocinare qualunque avv, non obbligatoriamente cassazionista??

Da: x mugen16/04/2012 12:08:46
ma che dici?

ricorso al cnf è obbligatorio essere cassazionisti!

se sei abogado lo puoi firmare da solo, d'intesa con un cassazionista, ai sensi della legge 31 del 1982.

buona fortuna.

Da: common law16/04/2012 12:33:10

@ giullari e buffoni alias tarantola velenosa (per paperino..ahahah)

oh Heidi! e leggi!!!...Tu hai detto che puoi fare il gdp o vpo mentre  io no!...ne segue che Tu hai accomunato GdP e Vpo nei requisiti...(eppure ti avevo suggerito di leggerteli)...

per quanto riguarda la sentenza, Heidi, forse non sai che ANCHe per i praticanti c'è una norma dove dice che il soggetto PUO' entro tot...leggiti il R.D. n. 37 del 1934, art. 10... (per tacere del CdS)..cavron d'un cavron! (come direbbero i veneti)

oh...ma per avere 'ste crisi isteriche stamane..che è successo? le caprette non ti han fatto ciao?

Da: metodo boffo16/04/2012 12:35:52
@ mugen: confermo, occorre un cassazionista.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>


Torna al forum