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Esame avvocato Spagna
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Da: common law17/03/2012 16:52:37
...richiamo della dichiarazione depositata al coa?...alcuni coa volevano tale dichiarazione, è vero, ma è richiesta contra legem. io non ho depositato nulla anche perchè l'avv. d'intesa può essere più di uno...

in ogni caso la questione è risolta dalla norma (che non allude minimamente ai coa) e statuisce chiaramente che la dichiarazione deve essere resa al GIUDICE adito...

essere resa al giudice procedente che significa secondo te?

solo in caso di atto pubblico non l'alleghi ma la richiami x estremi, ciò per la natura dell'atto...ma DEVI richiamarla

Da: common law17/03/2012 16:56:12
@ john grish

scusa, ma se stabilito ha dei dubbi, perchè mai non dovrebbe appalesarli?
anche tu hai dato una interpretazione errata del ruolo dell'avv d'intesa... e allora altri dovrebbero risponderti "non ci siamo?"...

Da: Stabilito17/03/2012 16:56:20
hai letto solo la prima parte ed escludi l'alternativa ..
infatti l'intesa  cui al comma 1 puo'essere riportata(richiamata) ''al primo atto di difesa dell'assistito''

Da: common law17/03/2012 17:01:44
@ stabilito

no collega, io non ho l'abitudine di leggere parzialmente...tu, viceversa, ignori volutamente il significato della locuzione "resa al giudice".

circa la tua eccezione leggi bene la norma dice: " resa...al giudice...anteriormente alla costituzione ovvero al primo atto di difesa dell'assistito"... significa che, a seconda dei  procedimenti, puoi decidere se produrla prima della costituzione o al primo atto di difesa...niente altro... ma devi produrla (o richiamarla se atto pubblico) al giudice...

Da: Stabilito17/03/2012 17:05:56
..continuo a non ritrovare tracce di limiti o imposizioni riguardo il richiamo nell'atto introduttivo della dichiarazione di intesa(despositata al Coa).Il mio principio ispiratore e'che e'consentito tutto cio'che la legge non vieta.

Da: Stabilito17/03/2012 17:09:02
infatti ''rendo al giudice l'intesa(richiamata) al primo atto di difesa dell'assistito''

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Da: common law17/03/2012 17:10:20
ed è un buon principio infatti...
ma qui la legge impone una attività precisa, pena la carenza di ius postulandi...

non rileva che l'hai depositata al coa oppure no (se atto pubblico puoi tenerla anche nel materasso)... puoi richiamarla SOLO se atto pubblico, come ho detto, per la natura dell'atto che, se pubblico, si presume conosciuto.
se non è atto pubblico è mera dichiarazione e deve essere allegata al primo atto ovvero depositata in udienza per ogni procedimento.

fai attenzione perchè oltre a non avere ius postulandi ti potrebbero mandare in procura se non la depositi o richiami...

Da: common law17/03/2012 17:12:16
@ stabilito

tagliamo la testa al toro: ma la tua dichiarazione d'intesa è su atto pubblico?

Da: Arbiter17/03/2012 17:13:57
in ogni caso la  dichirazione di intesa non serve se si rende ''dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito ''

Da: common law17/03/2012 17:16:00
@ arbiter

se rendi la dichiarazione al giudice... non è dichiarazione?...mah..

Da: Stabilito17/03/2012 17:16:18
il problema interpetrativo credo che sorga su ''ovvero....''
Io lo interpetro in maniera autonoma e decontesutalizzata ovvero(perdonami il gioco di parole)che posso dichiarare l'intesa(richiamata) dinanzi al giudice adito nell'atto introduttivo.A quanto mi pare di capire tu intendi ''ovvero''come prosieguio della norma..

Da: common law17/03/2012 17:19:01
@ stabilito

senti, qui si tratta di intenderci in italiano...ovvero significa oppure...ossia puoi rendere questa dichiarazione Prima della costituzione in giudizio OPPURE al primo atto difensivo...

ma che c'è di oscuro?... stabilito, se non hai l'atto pubblico devi depositarla prima della costituzione OPPURE al primo atto difensivo...

Da: Stabilito17/03/2012 17:21:11
..infatti ''oppure(riferito all'intesa non alla dichirazione) al primo atto difensivo..''

Da: common law17/03/2012 17:24:31
@ stabilito...

in n. 2 art. 8 del decreto recita: "l'intesa...deve risultare da DICHIARAZIONE...resa al giudice alla costituzione o al primo atto..."
è la dichiarazione d'intesa che prova l'intesa...(DEVE RISULTARE da DICHIARAZIONE)...dai.. fai il bravo...

Da: Joshw 17/03/2012 17:30:27
X Josh=aggente

Gli affari ( dello studio ) vanno davvero davvero bene ti ringrazio.

X gli altri in merito alla sostituzione ecc

Mi sembrava di aver letto un parere del CNF ( ma potrei dire una cazzata immensa) in merito alla possibilità di sostituire l'avv. d'intesa.

Cmq in merito all'intesa stessa meglio investire 60euro  da un notaio se si ha un collega stabile che la firma. Almeno si fa solo il richiamo nel primo atto difensivo e fine della storia.

Da: Diffidate Gente17/03/2012 17:57:17
Josh torna a fa'l'aggente cattura polli..

Da: john grish17/03/2012 18:04:15
il discorso è cominciato in generale, non parlavo di Stabilito, che è intervenuto dopo che la discussione era iniziata.
Si stava parlando in generale di abogados che chiedono informazioni chiaramente di base o rinvenibili nel decreto 96.
Quanto all'avv dìintesa, io ho sostenuto tesi corrette. Come sempre.

Da: ottimo17/03/2012 18:35:36
x common law.
Scusa , ma allora lo stabilto puo' o non puo, secondo te o secondo  legge, sostituire in udienza chi gli riladscia la dichiarazione di intesa?

Da: common law17/03/2012 19:50:13
secondo me potrebbe dato che l'avv. d'intesa garantisce solamente...e la sostituzione in udienza non intacca tale garanzia...

ottimo, tieni presente che la non sostituzione è una interpretazione dei coa tutta italiana... non è rinvenibile da nessuna parte questo divieto...

Da: ottimo17/03/2012 22:55:44
x common law.
Infatti, era proprio quello  che avevo in mente.
Non essendo scritto espressamente in nessuna legge, non vedo motivi ostativi, se non quelli che si possono inventare i coa.
Pertanto io farei così.
Il sottoscritto Avv. Caio delega l'abogado Tizio del Ilustre colegio de abogados de....., con il quale agisce di intesa ai sensi dell'art. 8 del dlgs 96/2001 a sostituirlo nell'udienza  del 00/00/2012   delle ore oo.oo  R.G.  n. 000

Da: parimpampus18/03/2012 00:31:31
@PICCOLETTA
com'è la prova alla francisco de vitoria??? tra i test che danno ci sono anche le domande della prova finale???
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Da: x ottimo18/03/2012 06:43:58
l'abogado non può sostituire l'avvocato con cui agisce d'intesa!!!!!!!

FAI UNA BREVE RICERCA SU GOOGLE E TROVERARI UNA SENTENZA DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA UE IN TAL SENSO.

Da: x x ottimo18/03/2012 10:38:43
dacceli tu gli estremi della "sentenza" "della commissione"(nuovo organo giurisdizionale dell'universo).......

Da: x200918/03/2012 11:28:20
guardate che la dichiarazioe d'intesa generale che producete al coa non vale nulla. La dichairazione deve essere procedimento x procedimento. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorita' procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.
Anteriormente alla costituzione, cioè ogni costituzione. E già comodo, uno fa una dichiarazione dal notaio e di fatto è avvocato perchè agisce da solo.

Da: oroveso18/03/2012 11:31:16
abogado+avvocato=ius postulandi.
abogado-avvocato=no ius postulandi
incarico a abogado+consulenza con avvocato+dichiarazione d'intesa+comunicazione al giudice adito=tutto in regola
Poi, siete così sicuri che un abogado può autetificare la firma del cliente?
in Spagna può? No! Quindi non può nemmeno in Italia!

Da: x te studia prima che ti radino18/03/2012 11:34:55
PARLAMENTO EUROPEO
2004 ï‚«
ï‚«ï‚«ï‚«
ï‚«
ï‚«
ï‚«ï‚«ï‚«
ï‚«
ï‚«
ï‚« 2009
Commissione per le petizioni
26.09.2008
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 0637/2007, presentata da Paolo Camboni, cittadino italiano, su un
possibile vizio nella pratica forense in difformità dalle disposizioni della direttiva
98/5 CE sulla libertà di stabilimento degli avvocati, che abbiano conseguito il
titolo in un altro Stato membro nell'Unione
1. Sintesi della petizione
Il firmatario solleva un quesito su una fattispecie rientrante nell'applicazione della direttiva
98/5 CE recepita dal decr. lgs. 96/01 in relazione ai poteri di rappresentanza e difesa in
giudizio dell'avvocato stabilito e al suo obbligo di agire d'intesa e di concerto con un
professionista, avvocato "nazionale". In particolare solleva il problema del divieto di
sostituzione all'udienza di un collega impedito a carico dell'avvocato stabilito. In presenza di
una delega, adeguatamente portata a conoscenza di terzi interessati (il giudice?), l'avvocato in
questione agisce da longa manus del collega sostituito e in quanto tale esercita le prerogative
accordategli dalla normativa comunitaria.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.
Il firmatario dichiara di essersi stabilito in Italia con il titolo professionale di avvocato
conseguito in Spagna e di essersi dunque iscritto all'ordine degli avvocati italiano, in
conformità alla direttiva 98/5 CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stata acquisita la qualifica.
Il firmatario chiede se, in qualità di avvocato stabilito all'estero, a norma della direttiva sopra
indicata, abbia o meno il diritto di sostituire all'udienza un collega che eserciti con il titolo
professionale italiano, mediante delega da parte di questi in cui si precisi che entrambe le parti
agiscono di concerto al fine di rispettare la direttiva (articolo 5, paragrafo 3), recepita in Italia.
Il firmatario ritiene che, in presenza di una delega adeguatamente portata a conoscenza di terzi
interessati (ad esempio il giudice), l'avvocato in questione agisca in qualità di "longa manus"
del collega sostituito. Egli considera inoltre la sostituzione all'udienza come atto tipico
dell'attività professionale dell'avvocato. Cita inoltre una sentenza della Corte di cassazione
italiana, secondo cui l'attività procedurale dell'avvocato che sostituisce è riconducibile a
quella dell'avvocato sostituito e vale come se venisse svolta da quest'ultimo.
Secondo la direttiva 98/5 CE, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di
origine "svolge le stesse attività professionali" dell'avvocato che esercita con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante (articolo 5, paragrafo 1). Per la rappresentanza e
la difesa di un cliente in giudizio, lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati che ivi
esercitano con il titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato "che
eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei
confronti di tale giurisdizione" (articolo 5, paragrafo 3). L'obbligo di agire di concerto mira a
"fornire al prestatore di servizi il sostegno necessario per agire in un sistema giurisdizionale
diverso da quello che gli è familiare e a garantire al giudice adito che l'avvocato prestatore di
servizi disponga effettivamente di detto sostegno e sia quindi in grado di rispettare
pienamente le norme procedurali e deontologiche vigenti", come indicato dalla Corte di
giustizia nella sentenza emessa nella causa 427/85 (punto 23). Tale ragionamento vale
ugualmente per la direttiva 98/5 CE, che nell'articolo 5, paragrafo 3, si ispira alla
direttiva 77/249 CEE come interpretata dalla Corte.
La questione della sostituzione di un collega all'udienza non è prevista in maniera esplicita
dalla direttiva. Una simile sostituzione potrebbe tuttavia costituire un'attività professionale
che, se consentita per gli avvocati che esercitano con il titolo professionale italiano di
avvocato, dovrebbe essere consentita anche per l'avvocato che esercita con il proprio titolo di
origine, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Ciononostante, quest'ultimo non
può sottrarsi ad agire di concerto con un collega italiano. Dispensarlo da tale obbligo
significherebbe privare di utilità questa regola, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla
Corte di giustizia. L'avvocato che esercita con il titolo di origine non può pertanto sostituire
l'avvocato italiano con cui si trova a esercitare di concerto, ma può, con il suo accordo,
sostituire un altro avvocato italiano. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale
di origine sarà dispensato dall'agire di concerto solo dopo aver eventualmente ottenuto il titolo
professionale dello Stato membro ospitante dopo tre anni di esercizio con il titolo di origine
(si veda l'articolo 10 della direttiva).
Conclusione
Alla luce di quanto esposto, occorre pertanto informare il firmatario della possibilità per il
firmatario stesso di sostituire all'udienza un collega che eserciti con il titolo professionale
italiano di avvocato tramite delega di quest'ultimo e con l'accordo dell'avvocato con cui
esercita di concerto, purché tale sostituzione sia consentita per un avvocato che esercita con il
titolo professionale italiano (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva). Per contro, il firmatario
non può sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3,
della direttiva, dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta
disposizione.

Da: x te studia prima che ti radino18/03/2012 11:36:44

Da: x oroveso18/03/2012 11:37:52
possibile essere idiotta come te.

l'abogado può autenticare la firma.

può esercitare e nel tempo libero scoparsi tua m.....a

Da: Lanterna Verde18/03/2012 11:43:01
questa è una petizione e non ha nessun valore quale fonte del diritto!!

Quindi studiate più approfonditamente, perchè non avete ancora capito come interpretare le norme!!!

Da: common law18/03/2012 11:49:40
direi che il parere della commissione chiude la questione sulle sostituzioni dell'avvocato d'intesa (il fatto che nel parere si disserti in tema di concerto non rileva)

invece, è errato dire che l'avv. straniero deve "consultarsi" con l'avv d'intesa circa i contenuti della difesa stessa. sul punto la corte si è pronunciata esplicitamente. così come è errato dire che non può autenticare. il mandato alla difesa è dell'abogado, non dell'ordinario

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