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Esame avvocato Spagna
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Da: non avete mai niente da fare | 19/03/2012 17:27:41 |
Ciao a tutti, ma voi non avete mai niente da fare? Come fate a stare sempre nelle discussioni in questi forum e confrontarvi anche per le cazzate? ma nesuno di voi lavora? grazie a tutti | |
Da: x non avete | 19/03/2012 17:46:27 |
bella domanda, mi chiedo se sia servito per questi colleghi essersi stabiliti visto che ne hanno di tempo da passare qui | |
Da: common law | 19/03/2012 17:47:35 |
@ottimo come ho già avuto modo di dire, il "garante" entra in gioco qualora l'avv. straniero non capisce o non si fa capire o zoppica con le procedure DAVANTI al giudice. in questi casi il giudice sospende e "chiama" l'ordinario... se è sostituito l'ordinario come può riferirsi all'ordinario stesso? poi è ovvio che l'ordinario se non va in udienza è perchè l'altro è in grado di capire...ma è una sua valutazione...non rileva... | |
Da: Rumba | 19/03/2012 17:47:51 |
Ciao a tutti, vorrei avere qualche informazioni circa l'iscrizione nella sez. speciale dell'albo. Il co. 8 dell'art. 6 Dlgs 96/01 dispone che "Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato puo', entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione". Ora, la mia domanda è tale termine di dieci giorni, decorre dalla scadenza dei trenta giorni utili dalla data di presentazione della domanda nonché dalla sua integrazione? Ma in questo secondo caso, se l'interessato non fa nulla, nel senso che non risponde o se risponde dichiara di non voler integrare, il suddetto termine da quando decorre? Grazie per l'eventuale risposta. | |
Da: ottimo | 19/03/2012 18:02:33 |
Scusa, tu sostitusci Tizio , con il quale NON agisci di intesa, zoppichi in giudizio, chi deve intervenire , chi deve chiamare il giudice a questo punto? Caio forse ( l'avvocato ad esempio con il quale agisci d'intesa) o Tizio? e se nessuno dei due è disponibile? | |
Da: x Rumba | 19/03/2012 18:05:51 |
se il tuo coa ti chiede un'integrazione, i termini dei 30 giorni decorreranno ex novo dalla data in cui ricevi la loro lettera. | |
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Da: da ADNKRONOS cosi parlò | 19/03/2012 18:19:23 |
de Tilla (OUA), non molleremo, gli avvocati non sono bottegai Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - ''Non molleremo finche' non saranno fatte le norme che ripristinano l'identita' dell'avvocato. Noi non vogliamo rinunciare al nostro ruolo. Non siamo bottegai. Il governo vuole renderci imprenditori e bottegai, ma noi rifiutiamo questa concezione e ci scateneremo contro il governo Monti e contro il ministero della giustizia se continueranno su questa linea''. Lo dice Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, a 'Una domanda a...', sul sito Ign/Adnkronos. ''Siamo contro l'abolizione delle tariffe, contro i soci di capitale nelle societa' professionali, vogliono far entrare poteri forti, poteri economici, delinquenza organizzata negli studi professionali e questo nel penale sarebbe un disastro'', protesta de Tilla. E aggiunge: ''Diciamo no anche alla rottamazione della giustizia: non si possono abolire 51 tribunali, centinaia di sezioni distaccate, quasi tutti i giudici di pace non circondariali. Questa e' una giustizia gia' consolidata sul territorio, che funziona ed e' un processo crimiaale annullare una giustizia che funziona in nome del risparmio. I contributi sono raddoppiati, devono andare tutti al ministero della Giustizia e non a quello dell'economia. Ci sono 7 miliardi di stanziamenti per la giustizia che possono essere ben spesi. Si rafforzasse la giustizia del territorio, anche con qualche riequilibrio e allora gli avvocati smetteranno la loro protesta. Per ora andremo avanti''. (Pol/Zn/Adnkronos) 15-MAR-12 16:52 | |
Da: lillovero | 19/03/2012 19:47:36 |
che classe l'oua, non si smentisce mai. pare che all'ultima manifestazione oceanica fossero 2000 (COMPRESI I PALLONCINI) a detta dell'oua stessa, molti meno secondo la polizia. poi ho visto le foto dei partecipanti, trasudavano arguzia e levatura.... che vi risulti, l'oua ha mai parlato dello SCANDALO DELLA CASSA FORENSE? HA MAI PROPOSTO QUALCHE FORMA DI SOSTEGNO AI GIOVANI? a me non risulta.... | |
Da: common law | 19/03/2012 20:02:48 |
@ ottimo il giudice deve chiamare chi garantisce, ossia Caio (l'avv. d'intesa) il quale non può non essere disponibile atteso che, con la dichiarazione d'intesa si è impegnato formalmente a garantire ex lege (cfr. "è responsabile.." art. 8 dlgs 96/2001; conforme art 6 l. 81/1982) | |
Da: common law | 19/03/2012 20:03:35 |
scusa.. conforme l. 31/1982... | |
Da: petizione | 19/03/2012 20:42:11 |
ma a quale caso si riferisce la petizione?L'avvocato d'intesa ai fini dell'iscrizione?(non credo perchè nemmeno dovrebbe esistere) l'avvocato d'intesa in mandato congiunto con l'avv straniero??(in questo caso non vedo problemi quantomeno nel civile). | |
Da: sermon | 19/03/2012 21:15:31 |
sempre qui a menare il can per aria......... imbecilli!!!!!! hahahahahahahahaha | |
Da: x help | 19/03/2012 21:56:52 |
scrivi una nota raccomandata al consiglio e p.c. al procuratore della repubblica di cagliari, diffidando i primi e rendendo edotto il secondo che vogliono con dolo violare una legge oramai chiara dopo la pronuncia delle s.u. e che agisca per far rispettare la legge e prendo un fascicolo conseguente alla denuncia di reato da te manifestata. io dico che in tre giorni ti iscrivono. sono dei meschini | |
Da: x todos | 19/03/2012 21:57:52 |
PARLAMENTO EUROPEO 2004         2009 Commissione per le petizioni 26.09.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 0637/2007, presentata da Paolo Camboni, cittadino italiano, su un possibile vizio nella pratica forense in difformità dalle disposizioni della direttiva 98/5 CE sulla libertà di stabilimento degli avvocati, che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro nell'Unione 1. Sintesi della petizione Il firmatario solleva un quesito su una fattispecie rientrante nell'applicazione della direttiva 98/5 CE recepita dal decr. lgs. 96/01 in relazione ai poteri di rappresentanza e difesa in giudizio dell'avvocato stabilito e al suo obbligo di agire d'intesa e di concerto con un professionista, avvocato "nazionale". In particolare solleva il problema del divieto di sostituzione all'udienza di un collega impedito a carico dell'avvocato stabilito. In presenza di una delega, adeguatamente portata a conoscenza di terzi interessati (il giudice?), l'avvocato in questione agisce da longa manus del collega sostituito e in quanto tale esercita le prerogative accordategli dalla normativa comunitaria. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008. Il firmatario dichiara di essersi stabilito in Italia con il titolo professionale di avvocato conseguito in Spagna e di essersi dunque iscritto all'ordine degli avvocati italiano, in conformità alla direttiva 98/5 CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica. Il firmatario chiede se, in qualità di avvocato stabilito all'estero, a norma della direttiva sopra indicata, abbia o meno il diritto di sostituire all'udienza un collega che eserciti con il titolo professionale italiano, mediante delega da parte di questi in cui si precisi che entrambe le parti agiscono di concerto al fine di rispettare la direttiva (articolo 5, paragrafo 3), recepita in Italia. Il firmatario ritiene che, in presenza di una delega adeguatamente portata a conoscenza di terzi interessati (ad esempio il giudice), l'avvocato in questione agisca in qualità di "longa manus" del collega sostituito. Egli considera inoltre la sostituzione all'udienza come atto tipico dell'attività professionale dell'avvocato. Cita inoltre una sentenza della Corte di cassazione italiana, secondo cui l'attività procedurale dell'avvocato che sostituisce è riconducibile a quella dell'avvocato sostituito e vale come se venisse svolta da quest'ultimo. Secondo la direttiva 98/5 CE, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine "svolge le stesse attività professionali" dell'avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro ospitante (articolo 5, paragrafo 1). Per la rappresentanza e la difesa di un cliente in giudizio, lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati che ivi esercitano con il titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato "che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione" (articolo 5, paragrafo 3). L'obbligo di agire di concerto mira a "fornire al prestatore di servizi il sostegno necessario per agire in un sistema giurisdizionale diverso da quello che gli è familiare e a garantire al giudice adito che l'avvocato prestatore di servizi disponga effettivamente di detto sostegno e sia quindi in grado di rispettare pienamente le norme procedurali e deontologiche vigenti", come indicato dalla Corte di giustizia nella sentenza emessa nella causa 427/85 (punto 23). Tale ragionamento vale ugualmente per la direttiva 98/5 CE, che nell'articolo 5, paragrafo 3, si ispira alla direttiva 77/249 CEE come interpretata dalla Corte. La questione della sostituzione di un collega all'udienza non è prevista in maniera esplicita dalla direttiva. Una simile sostituzione potrebbe tuttavia costituire un'attività professionale che, se consentita per gli avvocati che esercitano con il titolo professionale italiano di avvocato, dovrebbe essere consentita anche per l'avvocato che esercita con il proprio titolo di origine, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Ciononostante, quest'ultimo non può sottrarsi ad agire di concerto con un collega italiano. Dispensarlo da tale obbligo significherebbe privare di utilità questa regola, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia. L'avvocato che esercita con il titolo di origine non può pertanto sostituire l'avvocato italiano con cui si trova a esercitare di concerto, ma può, con il suo accordo, sostituire un altro avvocato italiano. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine sarà dispensato dall'agire di concerto solo dopo aver eventualmente ottenuto il titolo professionale dello Stato membro ospitante dopo tre anni di esercizio con il titolo di origine (si veda l'articolo 10 della direttiva). Conclusione Alla luce di quanto esposto, occorre pertanto informare il firmatario della possibilità per il firmatario stesso di sostituire all'udienza un collega che eserciti con il titolo professionale italiano di avvocato tramite delega di quest'ultimo e con l'accordo dell'avvocato con cui esercita di concerto, purché tale sostituzione sia consentita per un avvocato che esercita con il titolo professionale italiano (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva). Per contro, il firmatario non può sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva, dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione. | |
Da: x todos | 19/03/2012 22:02:59 |
possibile che siete così grulli che non capite? se io sostituisco un avvocato sto agendo per suo conto e quindi devo tutelare i suoi interessi, rectius quelli del suo cliente, come potrebbe lui simultaneamente tutelare i miei di fronte al giudice? ma poi ste pippe se la commissione dice così e voi fate di testa volta vi fanno un culo grande come una capra quando chiedete l'integrazione!! non aspettano altro che facciate errori così grossolani. ma se cmq avete ancora il dubbio fate una bella istanza la vostro coa e gli chiedete voglio ostituire l'avvocato con cui agisco d'intesa , posso? se vi dicono di si bene siete tranquilli e cmq la resp. cade siìu di loro che vi hanno autorizzato! mi sembra talmente elementare che persone che dovrebbero essere avvocati si perdano così in un bicchiere d'acqua!! | |
Da: common law | 19/03/2012 22:21:36 |
...non c'entra niente il conflitto d'interessi...l'avv. straniero in quella veste, se sostituisce, che interessi avrebbe nella causa???c'entra la questione di garanzia... la presunta "ritorsione" non sarebbe certo del coa...semmai in seconda istanza sarebbe del coa (e comunque in sede disciplinare non circa l'integrazione) laddove il giudice dovesse rilevare la carenza di ius postulandi e rinvia alla procura... i coa oggi agli abogados non dicono neppure che ora è...figuriamoci autorizzare... in ogni caso esiste un parere e, per banali sostituzioni, non è opportuno, a mio avviso, fare questioni... | |
Da: x Olleeee | 19/03/2012 23:02:02 |
eppure tu che operi nelle Marche dovresti saperlo che pendono due ricorsi al cnf da parte di iscrivendi a macerata e che il coa di questa città ha richiesto il parere al cnf visto che il vicepresidente appartiene a quel foro. In ancona basta poco per vedere dai cognomi chi è stato iscritto. A nord di ancona, il foro di pesaro si vanta di non avere uno stabilito iscritto (sarà che già lì si respira l'aria dell'emilia romagna anti abogados da sempre). Non so urbino né ascoli Fermo ha iscritta solo una rumena. Vorrei essere smentito da te che immagino sei già stabilito. I coa stanno aspettando non si sa coda diavolo partorità il cnf ma se permetti io sono in ansia visto che non faccio ancora parte degli iscritti. | |
Da: x sermom | 20/03/2012 01:19:22 |
Sì il can per l'aria...ahahaha...e mi raccomando non dire sacco se dentro non c'è un gatto...ahahaha | |
Da: fossi figo | 20/03/2012 10:14:45 |
per fortuna che qualcuno ricomincia a condividere i problemi che vive ancora chi deve iscriversi, perchè qui non se ne parla non significa che non esistono. | |
Da: Help! | 20/03/2012 10:19:22 |
@ x help Sono d'accordo con te. Sono dei meschini. E la cosa che più mi fa rabbia è che il 16 gennaio hanno iscritto tre nuovi abogados. Io ho presentato la richiesta il 17 gennaio... Che diritto ha questa gente di infischiarsene di tutto e di tutti, legge compresa? | |
Da: fossi figo | 20/03/2012 10:24:23 |
non può essere poi smentito l'intervento del 19/03/2012 23.02.02 nel caso degli iscritti "solitari". Vi invito a controllare gli albi nei vostri coa perchè alla fine chi ha santi in paradiso vedete che viene iscritto in nemmeno una settimana. Siamo pur sempre in Italy! | |
Da: lillovero | 20/03/2012 10:27:48 |
questa gente ha il diritto che voi date loro con la vostra sottomissione. c'è stata una escalation di violenza verbale inaudita contro gli abogados senza nessuna valida reazione. il principale fomentatore ha fatto carriera nonostante si esprima con un italiano maccheronico fà fù e dimostri la conoscenza di lingue straniere con siuil low chapou. l'italia è allo sbando, ma l'avvocatura è di molto avanti nella corsa verso lo squallore più estremo. fino a quando si subiranno le prepotenze assurde di certi ignorantoni che si autoqualificano luminari non ci sarà nessun progresso. e i luminari in dialetto continueranno a rubare ai giovani avvocati quel poco che riescono a guadagnare. studiatevi la disciplina della cassa forense, scoprirete dove finiscono i soldi che pagate. QUANTA IGNORANZA. | |
Da: xlillo | 20/03/2012 11:10:38 |
va bene. QUINDI CHE DOBBIAMO FARE? | |
Da: lillovero | 20/03/2012 11:32:31 |
EMIGRARE | |
Da: gualdo tadino | 20/03/2012 11:38:46 |
guarda, prova con l'erboristeria. chissà che non ti giovi | |
Da: x gli stabilendi | 20/03/2012 12:13:46 |
FATE RICORSO SE NON VI ISCRIVONO FATE RICOROSO SE NON VI ISCRIVONO ENTRO 30GG ANZI IO LO SCRIVEREI NELLA DOMANDA DI STABILIMENTO CHE SI DIFFIDA IL COA FIN DA SUBITO E ALLEGANDO UNA BELLA MEMORIA DI UTTE LE SENTENZE A NOI FAVOREVOLI NEL CASO DI MANCATA ISCRIZIONE ENTRO I TERMINI DI LEGGE!!! E CAZZO E FATE GLI AVVOCATI!!! NON I CAMERIERI DEI SOLITI NOTI | |
Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA | 20/03/2012 12:14:14 |
@ x ollllee: bello questo "operi", sai i trapianti di cervello; nn ti smentisco. Ad Ascoli stanno " menando il can per l'aria (:-))))) in attesa di nn si sa cosa dal CNF"; il CNF, assolutamente, nn conferma nulla, anche perchè nn arriverà a smentire una CAss. a SEz. Unite. Urbino nn so. | |
Da: x gli stabilendi | 20/03/2012 12:27:56 |
FATE RICORSO E CHIEDETE DA SUBITO RISARCIMENTO RISARCIMENTO PER LUCRO CESSANTE ,PERDITA DI CHANCE ANTICIPAZIONI BANCARI NEGATE ESAURIMENTO NERVOSO ,PSICOLOGICAMENTE AFFRANTI DA DENIGRAZIONI INGIUSTIFICATE, E MANCATO RISPETTO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI COLLEGHI DEL COA RISARCIMENTO DANNI MORALI E MATERIALI saranno condannati tutti!!!!!!!!!!!!................. e fate gli avvocati e giocatevi le vostre carte bamboccelli!!!! | |
Da: xby ole | 20/03/2012 12:39:28 |
tanti saluti amico. Ancora a perdere tempo. Va a Roma e falla finita ...... | |
Da: lillovero | 20/03/2012 14:12:17 |
Ragazzi mi sono arreso, per gli abogados non c'è futuro. Meglio emigrare tutti da qualche altra parte, per noi in Italia è definitivamente finita con provvedimento approvato oggi dal Governo riguardo agli avvocati stabiliti | |
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