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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: cri1974 | 21/11/2019 15:33:41 |
SCUOLA Scuola, il Consiglio di Stato per la prima volta riconosce l'abilitazione all'insegnamento ottenuta in Romania In precedenza il Tar del Lazio, accogliendo la tesi del Miur, aveva rigettato il ricorso di un cittadino che aveva omologato il proprio titolo di studio all'estero e seguito un corso post-universitario statale in Romania, negando il valore del percorso di studi di Alex Corlazzoli 20 Novembre 2019 Il Consiglio di Stato dice per la prima volta sì all'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania. Ad annunciare la decisione del presidente della sesta sezione è l'avvocato Domenico Naso che ha sostenuto il ricorso presentato da un cittadino italiano che aveva presentato la documentazione al ministero per il riconoscimento ottenendo come di prassi il respingimento. "Il Tar ha respinto il nostro ricorso ma abbiamo proposto appello al Consiglio di Stato che con decreto monocratico ha sospeso la sentenza negativa del Tar riconoscendo il valore abilitante. E' una prima vittoria, il fatto stesso che sia stato confermato con un decreto monocratico senza interloquire con la controparte ci fa ben sperare, è un segnale forte rispetto all'orientamento del Consiglio di Stato", spiega l'avvocato Naso. In precedenza, infatti, il Tar del Lazio, accogliendo la tesi sostenuta dal Miur, aveva rigettato il ricorso di questo cittadino che aveva omologato il proprio titolo di studio all'estero e seguito un corso post- universitario statale in Romania, negando il valore del percorso di studi fatto. Il consiglio di Stato ha emesso il decreto cautelare di accoglimento con la seguente motivazione: "Va accolta la domanda cautelare, apparendo verosimili alcune delle doglianze formulate avverso il diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania dall'appellante; - in particolare, alla luce della documentazione in atti, l'istante sembrerebbe - prima facie - avere conseguito le certificazioni delle competenze per l'esercizio della professione di insegnante abilitato all'insegnamento in Romania (in particolare il diploma conseguito in Romania che consente di insegnare previo possesso di un titolo di laurea che può essere, naturalmente, secondo i principi del diritto comunitario, conseguito anche in altri Paesi UE)". In passato il ministero era già intervenuto sul caso con la nota numero 5636 del 2 aprile 2019. In quell'occasione il Miur aveva dichiarato che non possono essere ritenuti validi per l'accesso all'insegnamento, sia su posto comune che di sostegno, i titoli conseguiti in Romania al termine dei percorsi di studio denominati "Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II". La nota faceva seguito ad un approfondito confronto con le competenti autorità rumene, dal quale emergeva che i titoli di cui sopra, non sono sufficienti per l'esercizio della professione di insegnante in Romania, e di conseguenza non lo sono nemmeno in territorio italiano. Veniva anche evidenziato, per quanto riguarda i titoli di sostegno, come non v'era corrispondenza tra l'ordinamento scolastico italiano e quello rumeno, in cui i soggetti con disabilità frequentano apposite scuole speciali, a differenza di quanto avviene in Italia con l'integrazione nelle classi comuni degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali. Si tratta di una questione che secondo i dati in possesso dell'avvocato Naso riguarda circa 15mila persone che hanno ottenuto l'abilitazione in Romania, Spagna o Bulgaria. Fonte: Il Fatto Quotidiano | |
Da: balkis | 3 1 - 21/11/2019 22:03:56 |
La verità è che la Comunità Europea ha "sconvolto" i sistemi elitari che di fatto governavano ogni singolo paese, dando l'opportunità ai più audaci, che non facevano parte del sistema, di penetrare attraverso le maglie di uno scudo pensato per essere e rimanere insuperabile. | |
Da: Carlos I | 2 - 22/11/2019 13:55:59 |
Ho saputo che taluni stanno pensando di sostenere l'illegittimità della normativa interna che, ai fini dell'iscrizione quale cassazionista, impone allo stabilito di dare l'esame da cassazionista. E che vogliono sostenere che debba bastare il semplice decorso dei 12 anni (cioè come era prima chevcambiassero il 96/01). Il ragionamento secondo me non è affatto astruso. Ne vedremo gli sviluppi. Interessante | |
Da: balkis | 22/11/2019 22:35:47 |
https://elpais.com/politica/2019/11/22/actualidad/1574441618_889861.html ... così "qualcuno" può sognare ... | |
Da: El chico | 25/11/2019 16:16:31 |
Carlos I Effettivamente, viste le numerose proroghe che sono state assicurate agli ordinari abilitati con esame di stato italiano, ed in considerazione che la nuova legge ha pregiudicato le aspettative di chi era già iscritto, anch'io ritengo che la nuova legge debba disapplicarsi , per lo meno, nei confronti di quegli stabiliti od integrati iscritti in Italia nel momento della sua entrata in vigore. | |
Da: lillolaglio01 | 26/11/2019 12:38:24 |
Bonafede parlava di tornare al vecchio regime anzi, 10 anni se non ricordo male. Qualcuno invece proponeva abilitazioni facili ma per materia cumulabili es. Solo cassazione penale. | |
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Da: balkis | 1 - 26/11/2019 18:09:37 |
Sono d'accordissimo ma ... la domanda è ... chi si muove questa volta ???? Visto che in tanti hanno criticato le nostre scelte e il nostro operato sarebbe opportuno che qualcun altro prenda l'iniziativa ... esiste ??? ... ha voglia di mettersi in gioco come abbiamo fatto noi ??? ... perchè criticare ed insultare è facile ma ... poi c'è da dire che se non si agisce non si ottiene nulla. ... o alla fine dobbiamo sempre adoperarci noi ??? | |
Da: balkis | 26/11/2019 19:45:01 |
Riassumendo, manca gente con le | |
Da: si opus sit | 1 - 27/11/2019 13:01:23 |
Balkis A tuo, parere, almeno sul merito, sarebbe possibile l'estinzione del contenzioso per cessazione della materia del contendere alla luce delle integrazioni anche sotto la vigilanza del Ministero, oppure si andrà avanti anche sul merito sino alla fine? | |
Da: URJC | 28/11/2019 13:27:14 |
In ottica di conversione due nomine che includono la dichiarazione d'intesa del 2017 presentano la dicitura abbreviata Ab. anziché Abogado. Sono inutilizzabili ai fini del passaggio all'albo ordinario? Grazie | |
Da: El chico | 4 - 28/11/2019 18:53:20 |
URJC Credo che a breve pubblicheranno la sentenza URJC. In ogni caso eviterei di mettere dichiarazioni di intesa con "Ab". La direttiva ed il dlgs sono chiarissimi in proposito | |
Da: Legale Comunit. | 28/11/2019 22:33:33 |
grazie Ciao per le tue, sempre gradite notizie. Ci sono delle previsioni in merito in base alle notizie in tuo possesso ? grazie | |
Da: JBJB | 30/11/2019 11:37:33 |
Qualche informazione sull'esito se ne ha? | |
Da: Aulo Agerio | 02/12/2019 08:16:40 |
Pare ci sia un decreto ministeriale che prevede la doppia dicitura sulla scheda iscritto. È quello eventualmente da impugnare. | |
Da: cri1974 | 02/12/2019 10:06:37 |
@Aulo Agerio Cioè??spiegati meglio?? | |
Da: cri1974 | 1 - 02/12/2019 10:51:37 |
@aulo Agerio Se riesci a postare il testo lo posso girare a chi di dovere....ma intendi la doppia dicitura nella scheda dell'avvocato??Ovvero avvocato stabilito e integrato?? | |
Da: Aulo Agerio | 02/12/2019 12:00:38 |
decreto ministero giustizia 16 agosto 2016 n. 178. Contiene la regolamentazione per la tenuta degli albi. All'art. 2 dice: "E' inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine..." | |
Da: Stephen_34 | 02/12/2019 13:34:31 |
Non mi pare che la questione sia esattamente nuova.....il decreto è del 2016. E comunque con l'utilizzo del titolo non c'entra nulla. Degli atti processuali e stragiudiziali in cui uno stabilito non indichi il titolo di origine per intero, non sono validi ai fini della dispensa. Su questo c'è giurisprudenza. E aggiungo, sono anche pericolosi. | |
Da: Aulo Agerio | 02/12/2019 13:38:07 |
Il mio tema non era la dispensa ma la dicitura sulla singola scheda iscritto. Per chi si è abilitato all'estero rimarrà a vita quel riferimento unitamente alla data di ingresso come integrato. A Roma si sono adeguati al decreto ministeriale a febbraio di quest'anno facendo venire i capelli dritti a molti. | |
Da: Stephen_34 | 02/12/2019 14:16:09 |
Dal 2016 al 2019 ci sono tre anni. Evidentemente non si erano informati oppure hanno lasciato passare inutilmente il tempo senza fare nulla. Ammesso che si potesse fondatamente farlo. Io non credo proprio. E qualcuno con il predetto riconoscimento dell'anzianità si è pure già iscritto come patrocinante in cassazione....non dico altro. | |
Da: Aulo Agerio | 02/12/2019 14:44:21 |
Non credo sia possibile ottenere il riconoscimento della anzianità dalla iscrizione come stabilito ai fini del titolo di cassazionista. | |
Da: Stephen_34 | 02/12/2019 15:20:24 |
Comunque, tutti discorsi superati. La strada straniera è chiusa e stop | |
Da: cap harlock | 03/12/2019 07:16:19 |
Mediazione Una domanda: l'attività di mediazione come è qualificabile ai fini dello svolgimento dell'attività di concerto con un professionista del luogo in cui si esercita? La domanda nasce da questa esigenza: al termine della mediazione obbligatoria le parti, e i rispettivi avvocati, firmano l'accordo raggiunto e, con la firma dei legali, quell'atto costituisce titolo esecutivo. È necessario agire di intesa in questa fase o solo nella successiva? Grazie a chi risponderà | |
Da: lillolaglio01 | 1 - 04/12/2019 09:14:36 |
A parer mio vi potrebbe essere anche una violazione della privacy. In quanto nell'albo degli ordinari vengono comunicati dati inutili e solo per determinate categorie di avvocati ordinari. Ma poi ...per informare chi?!? Clienti, giudici, colleghi?! E di cosa?!? Che si è abilitato in altro modo?!! È una cosa illegittima e scorretta, che fa poco onore a chi ha scritto e pensato questa cosa. Bisogna mettersi a studiare bene la normativa, scrivere bene (dopo aver studiato settimane) un reclamo o ricorso e portare la questione all'attenzione delle Autorità proposte. Pubblicano dati sensibili senza motivo in base a un decreto ministeriale contra legem, ledendo il diritto alla privacy e rivelando dati personali e di tri procedimenti amministrativi senza motivo. | |
Da: cap harlock | 2 - 04/12/2019 09:21:40 |
si sono abilitati in spagna (e non solo...), figli di colleghi che siedono in diversi Coa e nel CNF. ci sono prof universitari abilitati in spagna. ci sono politici (almeno a livello locale) abilitati in spagna. credo che tutti questi possano considerarsi "interessi forti" che impediranno una indicazione del luogo di prima abilitazione | |
Da: cri1974 | 04/12/2019 11:37:53 |
Per ora a quanto mi risulta solo il COA di Roma lo indica nella scheda...già verificato personalmente!! | |
Da: Stephen_34 | 04/12/2019 12:35:01 |
Vai avanti te, che a me vien da ridere........ | |
Da: balkis | 04/12/2019 13:33:30 |
Cosa intendete per "scheda" ? ... perchè non è indicato il luogo di residenza/domicilio, dove è stata svolta la pratica e dove si sono abilitati ? ... sarebbe molto interessante !!!! ... così diviene solo discriminatorio. Andrebbe interessato il Garante della Privacy e il Garante della Concorrenza ??? ... chi se ne vuole occupare ??? "Concerto" e "intesa" sono cose ben distinte e direttamente riconducibili a norme/istituti differenti. ... okkio !!! | |
Da: balkis | 1 - 04/12/2019 13:38:04 |
Che dite ci potrebbe essere qualcuno che pur residente/domiciliato/dimorante a Milano .... ha svolto la pratica ... e magari superato l'esame in calabria ??? ... perchè il cliente dovrebbe essere reso edotto del fatto che mi sono abilitato in Spagna e non che il suo avvocato lombardo si è abilitato in Calabria ??? | |
Da: balkis | 1 - 04/12/2019 13:41:07 |
Sarebbe una bella indagine ... incrociare le presenze (della pratica in Tribunale) con i movimenti bancari, telefonici e sanitari ... ... bella indagine ?!? | |
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