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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: bvls 10/11/2019 15:52:47
Giusta pretattica , e' importante pero' dire che la sentenza riguarderà il riconoscimento del titolo e non lo stabilimento , istituti diversi regolati da norme diverse . Non puo ' collidere con le integrazioni avvenute ex  dlgs96 /2001 .

Da: sole_nascente 10/11/2019 16:58:06
@balkis

Ciao Balkis sulla base di quello che hai detto

quando verrà fuori questa sentenza? Si attende da molto tempo.

Grazie se hai notizie. Buona Domenica

@bvls
ti quoto.... certo ma la cosa che può preoccupare è una sentenza negativa che getterà fango sulla categoria...spero che si vinca o quanto meno nelle motivazioni il CDS toccherà il punto "titolo e stabilimento ammettendo che istituti diversi regolati da norme diverse"

Magari l'ho sparata grossa perchè non ho contezza dei contenuti dell'appello al CDS ma in ogni caso mi piacerebbe capire quando l'avremo questa benedetta sentenza.

Da: sole_nascente 10/11/2019 16:59:38
scusate l'errore rettifico:

ammettendo che sono istituti diversi regolati da norme diverse

Da: bvls  10/11/2019 17:22:37
Io nn la vedo così , che i 2 istituti siano distinti e' pacifico .
Lo dimostrano le integrazioni da stabilimento intervenute e ratificate successivamente al provvedimento di primo grado .
Di certo se negativa potrebbe essere strumentalizzata
Ma nn si puo ' sovvertire la legge . Non solo i 2 istituti sono regolati da norme diverse ma sono soggetti a una diversa competenza giurisdizionale , per carità' ci auspichiamo tutti un provvedimento positivo ma dopo l' integrazione del ricorrente sposterà poco anche tra le parti .

Da: si opus sit  10/11/2019 21:11:12
Certo che ci vuole coraggio a confermare la sentenza del Tar...

Da: cri1974 11/11/2019 09:19:55

Codice Deontologico Forense

Il COA di Roma chiede di sapere se debba essere indicato il titolo di provenienza nelle annotazioni relative ad Avvocato stabilito che abbia superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione o la prova attitudinale di cui al D. Lgs. n. 115/1992.
L'indicazione del titolo di origine è necessaria - oltre che, come ovvio, durante il periodo di stabilimento - unicamente nella fattispecie di integrazione con dispensa dalla prova attitudinale. In tal senso depone, infatti, il chiaro tenore dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 178/2016.

Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 38 del 20 ottobre 2019
















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Da: si opus sit  11/11/2019 11:10:00
Nel senso che nell' albo deve essere indicata la data di integrazione e titolo di origine ? Lo stanno già applicando ...

Da: nerone87 12/11/2019 16:22:40
Anche quest'ultimo Examen de estado mi è sembrato molto difficile leggendo le domande, voi avete notizie sui partecipanti italiani ?

Da: balkis  2  - 13/11/2019 22:10:06


Riconoscimento del Titolo ? ... Stabilimento ?

No, titolo ... Zero tituli ... No, stabilimento ...

Se l'integrazione avviene su titolo illecito ... è nulla e se è nulla ... segue cancellazione dall'albo ordinario.

Ecco perchè meglio rimanere iscritti come "Abogado ejerciente".

Sono fermamente convinto che vinciamo ma ... perchè rischiare ?

... se tutto dovesse andar male rimarrebbe il titolo spagnolo che ci consentirebbe ugualmente di lavorare.

E' solo un ipotesi lontana, ma perchè rischiare ? ... per 216 euro all'anno ?

... non scherziamo !!!





Da: balkis  1  - 13/11/2019 22:16:09


Per assurdo ... per assurdo ... possono non riconoscere, ma sicuramente non possono disconoscere un titolo professionale rilasciato da uno stato della Comunità Europea.

... e dunque nella peggiore delle ipotesi rimarrebbe lo stabilimento.



Da: bvls  1  - 14/11/2019 00:02:45

@balkis

strano come ti contraddica tra un post e l'altro .

strano come tu abbia cambiato opinione , senza che siano cambiate le norme .

Sarebbe felice zio caro se ti leggesse ora che asseveri la sua tesi smentita però dalle norme e dall'avvocatura dello stato e tu lo sai bene !

integrazione stabilimento sono istituti diversi regolati da norme diverse e soggetti alla competenza di organi giurisdizionali diversi

Le integrazioni se avvenute secondo tutti i presupposti dettati dalla legge sono intoccabili.

presupposti : omologazione chiesta entro 5 marzo 2012 ex lege  ed entro aprile 15 per giurisprudenza favorevole .

leggete inoltre parere cnf sui titoli ritenuti invalidi ex post del 2009 considerato un riferimento dallo stesso cnf circa l'integrazione !

Balkis nn fare il bricconcello che fai cominci e mettere paura tu senza motivo a qualche sprovveduto  rimasto che non conosce le norme .

Vediamo che succede al consiglio di stato ma se i fenomeni stanno facendo marcia indietro non è buon segno , anche se un eventuale esito negativo non farebbe guai ulteriori rispetto a quelli fatti già da qualche sprovveduto .

dormite sereni e ridete in faccia agli sciacalli , studiate le norme e se state nei paletti segnati da queste non c'è problema .

Da: balkis 14/11/2019 00:54:17


Non saprei da dove iniziare ... sicuramente non c'è nessuna contraddizione, non ho cambiato opinione e non intendo mettere paura, ma semplicemente dico i fatti come stanno (da giurista) ... non sò a quale discussione con "zio caro" tu alluda ... ma dalle tue affermazioni (con rispetto) per logica si deduce che stai scherzando ... non può essere diversamente.

Comunque rispetto, ma non condivido, le tue affermazioni e dato che non ho tempo e voglia per scherzare e/o dare lezioni e che non comprendo quale atto di sciacallaggio e/o utile/utilità tu intraveda, semplicemente ti auguro buona notte.




Da: bvls  1  - 14/11/2019 06:17:45
Buongiorno , io pensavo scherzassi tu .

Ti contraddici quando nel post dell 22.10 dici" nessuno stabilimento " per poi dire in quello seguente "ci rimarrebbe solo lo stabilimento."

La discussione alla quale alludo è quella del 15 agosto 2018 quando Zio caro insisteva circa le ripercussioni sullo stabilimento ed atti successivi di un eventuale sentenza negativa al cds e tu e ph-d ribadivate una tesi opposta che poi è quella ribadita dall'avvocatura nell' ambito del procedimento de quo.

Non capisco questo tuo cambio di idea e non lo capisco da giurista proprio perché le norme dicono il contrario .

Consigliare di rimanere esercente ad un integrato da più di 18 mesi è follia giuridica , viste le norme ed pareri cnf in merito che conosci meglio di me .

Io resto della mia opinione perché ho studiate gli istituti e parlano chiaro , vedremo se andrà male al cds chi avrà ragione .

Da: bvls 14/11/2019 06:28:09
  *un'eventuale , scusate errore ma sto facendo 200 cose cont

Da: balkis  14/11/2019 10:25:28


15.08.18 ??? ... un altro dei tuoi mille alias ?

@ Sara

Te l'ho già detto tante volte, non comprendo perché  travisi e aggredisci ingiustificatamente. Se mi avessi chiesto pacatamente delucidazioni ti avrei risposto comunque.

Pur non avendo presente alla conversazione a cui alkudi, ribadisco (ancora oggi) esattamente quello che ho sempre detto, perché se contestualizzi sono sempre stato coerente. Ti sei cancellata, ... non avevo dubbi. Credo che il problema è che tu quando scrivi pensi alla tua realtà di Milano dove c'è un grande studio che ti farebbe lavorare "comunque". Io invece ho risposto pensando alla realtà del paese (Italia).

Per la maggior parte degli altri colleghi, non poter spendere."un titolo professionale", significa DISOCCUPAZIONE.

Dal punto di vista giuridico "si è in una botte di ferro" nel senso che esiste il diritto al riconoscimento del titolo professionale. Ma confondi il "riconoscimento" con il "possesso/acquisto" ...  Noi possediamo ma il riconoscimento dello stesso spetta alle istituzioni del nostro amato paese. Nei fatti, come stava già accadendo, puoi impedire ad un COA di cancellarti ?

Certamente, no. E, dunque, è bene sempre pensare al peggio per trovarsi bene.

E' vero che, nella peggiore delle ipotesi,  impugnando si dovrebbe (uso il condizionale perché siamo in Italia) ottenere giustizia e dunque il.titolo. Ma dopo quanti anni ? ... non tutti vivono a Milano e non tutti percepirebbero, comunque, un congruo compenso a fine mese.

Detto questo. Ribadisco che, secondo la mia modestissima opinione,  é meglio non cancellarsi di modo che, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi peggiore, nelle more di ottenere giustizia si possa comunque lavorare.

Rilassati. Ti saluto.

Da: bvls  1  - 14/11/2019 13:22:38
Caro Balkis non sono Zio Caro , la conversazione citata era intercorsa tra lei / lui - me - ph d dove io e quest'ultimo dicevamo la stessa cosa e zio caro l'opposto.

Ora invece tu sposi l'opinione di Zio caro cioè se vi sarà sentenza negativa al cds questa potrebbe travolgere le integrazioni da stabilimento .

Ora senza perderci in chiacchiere note , almeno a noi , L'avvocatura dice il contrario , Lo sai , le norme dicono il contrario e tanto mi basta .

Quanto a te mi spiace sentirti cosi remissivo , ho sempre ammirato il tuo coraggio e la tua audacia pur non essendo  d'accordo con te  a livello strategico .

Questo atteggiamento , a mio parere , può essere sintomatico o di un sentore di vittoria , quindi strategico in tal senso e finalizzato a creare suspance -oppure - circostanza può probabile - dal sentore opposto e finalizzato a mettere le mani avanti .

in tutte e 2 le ipotesi , il provvedimento non andrà a travolgere le integrazioni avvenute rispettando pedissequamente le norme .

Ed attenzione , per chi non lo sapesse , leggete bene la  imi 49272
il termine per richiedere omologazione  viene traslato ex legge al 6 marzo 2012 e ciò è cristallizzato anche  in un provvedimento giuridico definitivo utilizzato per iscriversi a Madrid che individua proprio questo oramai come termine pacifico.

ergo se avete chiesto omologazione entro il 6 marzo è la legge che vi ripara non la giurisprudenza che se pur efficace a giustificare le iscrizioni dei post 6 marzo 2012 ha chiaramente una valenza differente .

Ciao a tutti

ps @balkis qualche post fa parlavi di non passare a no esercente ora di non cancellarsi ...cadi in contraddizione non mi sembri più tu .
dai che la tua integrazione non sarà intaccata da nulla e nemmeno quella del ricorrente se adotterà l'unica strategia che ad oggi lo mette al riparo da avvenimenti disastrosi quanto improbabili .


ad maiora


Da: balkis 14/11/2019 14:54:46


Perchè non passare a "no ejerciente" non implica il non cancellarsi ?

Remissivo ??? ... remissivo un pi**ero, come al solito la gentilezza viene scambiata come segno di debolezza.

Mi spiace deluderti ma non ci fermiamo, siamo convinti di aver ragione e andiamo avanti a testa alta. Abbiamo subito un danno e deve essere risarcito.

Mi vuoi vedere audace ??? ... prova ad avermi come avvocato di controparte.

Ritengo di essere stato chiaro ed esaustivo ... dunque, se ritieni, rileggiti tutto con calma e forse "leggerai" tra le righe anche la mia audacia ... che, con rammarico rilevo,

... non è per tutti.

Ora perdonami, ma il tempo è sì galantuomo ma, per chi lavora, ... è anche danaro.


Per 216 euro all'anno (la tassa di iscrizione a SCDP) si è discusso sin troppo ... se è un problema pagarla, forse, ... forse, forse, si sta sbagliando qualcosa e si è fatta una scelta sbagliata ?

Il trucco è studiare, studiare ... e studiare (inteso anche come aggiornarsi, ma anche ampliare le proprie conoscenze) ... la gente se ne accorge ed è disposta anche a pagare una parcella più alta.
Diritto Minorile (sia penale che volontaria giurisdizione), diritto di famiglia e colpa medica sono settori dove si lavora parecchio ...

... e 216 euro diventano una "fumata di sigaretta".

Forza !!! Forza !!! Forza !!! ... e coraggio.









Da: Emkappa  1  - 15/11/2019 16:25:26
Mantenere l'iscrizione come "ejerciente" fino allo scadere dei 18 mesi dall'avvenuta iscrizione come avvocato integrato è di sicuro l'atteggiamento più prudenziale, tuttavia non credo si corrano grandi rischi anche qualora si decidesse passare "no ejerciente" anche subito dopo l'integrazione, in fondo sarà sempre possibile chiedere un nuovo passaggio ad "ejerciente" in caso di necessità (ciò ovviamente a meno siano allo studio eventuali provvedimenti "salva iscritti", di cui personalmente sono all'oscuro, che sanino solo le posizioni degli esercenti lasciando fuori i non esercenti). Cancellarsi dal Colegio, invece, prima che un provvedimento definitivo abbia messo la parola fine a questa vicenda, lo ritengo un potenziale azzardo quantomeno per coloro che si sono iscritti in Spagna sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale favorevole allora ancora sostenibile.
Come è sempre stato, del resto, in Spagna come in Italia l'iscrizione è condizionata alla legge per tempo vigente che tuttavia al momento non lascia spazi ad interpretazioni diciamo così alternative.
Certo è che ognuno dovrà fare le proprie valutazioni e tutti, in ogni caso, auspichiamo un esito più che favorevole del giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato.

Da: abogado_pappacefalo 16/11/2019 02:26:56
Ne sei sicuro? Non sarà che adesso diventerà obbligatorio, per chi vuole integrarsi senza dare l'esame integrativo al cnf, mettere il doppio titolo, ad esempio, "Abogado Avvocato" o "Avvocato Abogado", cosicché uno viene "riconosciuto"?

PREGASI DARE DELUCIDAZIONI URGENTI

è vero che l'art. 2 si riferisce all'"albo degli avvocati", ma ciò deve corrispondere anche alla carta da lettere e alle documentazioni ufficiali... il parere 38/2019 parla di "annotazioni"

L'art. 2, comma 2, recita "Art. 2 Albo degli avvocati. [...] 2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente."

Insomma, cosa cambierà dopo questo parere nella carta intestata e nelle annotazioni negli atti ufficiali???

Da: abogado_pappacefalo 16/11/2019 02:28:43
cri1974, secondo te, cosa comporterà questo per chi voglia integrarsi dispensandosi dall'esame attitudinale?

Da: bvls 16/11/2019 08:54:44

pappacefalo -nomen omen- ... dormi sereno !

Ragazzi nn vi fate buggerare da questi simpaticoni , dai pappacefalo pensa alla realtà non perderti in voli pindarici che la vita è bella !

Da: si opus sit  16/11/2019 09:05:12
Tra l' altro uno può firmarsi avvocato anche se non è attualmente iscritto all' albo ma lo sia stato almeno una volta in passato. Art. 2, comma 7, Legge 247/2012

Da: abogado_pappacefalo 16/11/2019 11:38:11
:-) grazie... siete stati molto carini

per "si opus sit": la tua conoscenza della legge professionale è molto profonda

Da: Carlos I  16/11/2019 20:41:28
Cri
Vexata quaestio. Leggi il bando bene, e verifica se c'è scritto "superato esame abilitazione o in possesso di riconoscimento". In tal caso, NO!!!!!

Da: cri1974  17/11/2019 14:27:04
Per Carlos I
C'è scritto "abilitato all'esercizio della professione forense"....??quindi...?

Da: Carlos I  17/11/2019 18:11:44
Non mi risultano precedenti giurisdizionali in merito, quindi inutile che esprima quella che sarebbe nulla più di una..... preferenza personale. In breve, se c'è una autocertificazione da fare, valuta tu. Quello che è probabile è che se vinci il concorso, quello dietro impugni,ma si fa x dire.

Da: El chico  1  - 17/11/2019 20:00:23
cri1974

L'abogado, l'avvocato stabilito e l'avvocato ordinario sono tutti abilitati all'esercizio della professione forense, mi pare ovvio.

Da: balkis   1  1  - 18/11/2019 11:09:49


Siamo fuori ??? ... ditemi che state scherzando.


Ci sono tanti lavori belli ...

alcuni anche gustosi ... crema, vaniglia, pistacchio  ...

Oppure per chi ha tanta esperienza... una copisteria ... copie ... copie ... copie.







Da: Halamadrid 18/11/2019 16:22:49
Torno sul forum dopo almeno un anno vissuto in maniera serena e tranquilla.
Vedo che abbiamo ricominciato con le solite.
A questo punto, o mi sono perso qualche passaggio importante, oppure non vedo cosa sia cambiato rispetto al passato.

Siete tutti sicuri che il CDS schianterà PhD e che, a cascata, verranno cancellati tutti quelli nella famosa lista, ormai integrati da oltre un anno e ancora regolarmente iscritti in Spagna?

Tutto può essere, ma voglio proprio vedere.

E comunque io sono ancora fiducioso che qualcuno al CDS faccia le cose per bene e fermi questo teatrino indecoroso.
La sentenza del TAR era agghiacciante.

Da: cri1974  21/11/2019 15:32:40


SCUOLA
Scuola, il Consiglio di Stato per la prima volta riconosce l'abilitazione all'insegnamento ottenuta in Romania

In precedenza il Tar del Lazio, accogliendo la tesi del Miur, aveva rigettato il ricorso di un cittadino che aveva omologato il proprio titolo di studio all'estero e seguito un corso post-universitario statale in Romania, negando il valore del percorso di studi

di Alex Corlazzoli  20 Novembre 2019   

Il Consiglio di Stato dice per la prima volta sì all'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania. Ad annunciare la decisione del presidente della sesta sezione è l'avvocato Domenico Naso che ha sostenuto il ricorso presentato da un cittadino italiano che aveva presentato la documentazione al ministero per il riconoscimento ottenendo come di prassi il respingimento. "Il Tar ha respinto il nostro ricorso ma abbiamo proposto appello al Consiglio di Stato che con decreto monocratico ha sospeso la sentenza negativa del Tar riconoscendo il valore abilitante. E' una prima vittoria, il fatto stesso che sia stato confermato con un decreto monocratico senza interloquire con la controparte ci fa ben sperare, è un segnale forte rispetto all'orientamento del Consiglio di Stato", spiega l'avvocato Naso.

In precedenza, infatti, il Tar del Lazio, accogliendo la tesi sostenuta dal Miur, aveva rigettato il ricorso di questo cittadino che aveva omologato il proprio titolo di studio all'estero e seguito un corso post- universitario statale in Romania, negando il valore del percorso di studi fatto. Il consiglio di Stato ha emesso il decreto cautelare di accoglimento con la seguente motivazione: "Va accolta la domanda cautelare, apparendo verosimili alcune delle doglianze formulate avverso il diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania dall'appellante; - in particolare, alla luce della documentazione in atti, l'istante sembrerebbe - prima facie - avere conseguito le certificazioni delle competenze per l'esercizio della professione di insegnante abilitato all'insegnamento in Romania (in particolare il diploma conseguito in Romania che consente di insegnare previo possesso di un titolo di laurea che può essere, naturalmente, secondo i principi del diritto comunitario, conseguito anche in altri Paesi UE)".


In passato il ministero era già intervenuto sul caso con la nota numero 5636 del 2 aprile 2019. In quell'occasione il Miur aveva dichiarato che non possono essere ritenuti validi per l'accesso all'insegnamento, sia su posto comune che di sostegno, i titoli conseguiti in Romania al termine dei percorsi di studio denominati "Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II". La nota faceva seguito ad un approfondito confronto con le competenti autorità rumene, dal quale emergeva che i titoli di cui sopra, non sono sufficienti per l'esercizio della professione di insegnante in Romania, e di conseguenza non lo sono nemmeno in territorio italiano. Veniva anche evidenziato, per quanto riguarda i titoli di sostegno, come non v'era corrispondenza tra l'ordinamento scolastico italiano e quello rumeno, in cui i soggetti con disabilità frequentano apposite scuole speciali, a differenza di quanto avviene in Italia con l'integrazione nelle classi comuni degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali. Si tratta di una questione che secondo i dati in possesso dell'avvocato Naso riguarda circa 15mila persone che hanno ottenuto l'abilitazione in Romania, Spagna o Bulgaria.

Fonte: Il Fatto Quotidiano

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