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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: 45 anni | 26/07/2012 18:03:18 |
x un passante e chiunque sappia qualcosa Ho un dubbio per il prox concorso a referendario TAR perchè ho visto sulla legge tar 1034\1971 che il limite di età per i concorsi a referendario è di 45 anni.....passante tu che sei super informato - quanto meno per i molti concorsi che fai ( l'hai scritto tu!)- che ne dici? anche perchè nel bando è vero che il limite di età non è richiamato ma richiama la la legge tar e quindi implicitamente il limite di età .......se così fosse al prossimo sarei fuori!! | |
Da: Dubito | 26/07/2012 19:58:36 |
Io ho sempre visto anche anzianotti in sede di prove scritte intendo persone attempate di circa 60 anni | |
Da: Ciao ciao ciao | 26/07/2012 22:03:40 |
Tranquilli: e' un concorso per vecchi ( frustrati, preferibilmente )! | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 26/07/2012 22:27:29 |
Per il 45enne: tranquillo, come ti è stato detto dai miei autorevoli colleghi, il limite di età è stato abrogato dall 'art. 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997 n. 1271, che nel prevedere che la partecipazione a concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età , fa salve solo le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità http://esameavvocato.diritto.it/docs/32831-sui-limiti-di-et-nei-concorsi-pubblici# Per altre conferme ti basta googlare su "abrogazione limite d'età ". Conclusione, la norma TAR è abrogata e finchè non sei in pensione puoi tentare, cosa ch emi consola, per scendere sul personale... Saluti Un passante | |
Da: 45 anni | 27/07/2012 10:25:31 |
grazie per la risposta ........finalmente "un passante " gentile..... | |
Da: secondo | 27/07/2012 10:44:29 |
è un'adunanza plenaria fa cenni ad un'efficacia di un piano venuto meno , come sottoposto a condizione Mi sembra clzante con il tema ATTO amministrativo retroattivo | |
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Da: gina gi x secondo | 27/07/2012 11:54:10 |
quale è l'adunanza plenaria? | |
Da: PAT | 27/07/2012 12:17:44 |
AP 28/2012 ESTENSORE SALTELLI!!!!!!!!!!!!! | |
Da: molu | 27/07/2012 12:19:20 |
l'avete citata?? | |
Da: PAT | 27/07/2012 12:58:40 |
Impossibile citarla nel tema: è stata depositata il 20/07! | |
Da: PAT | 27/07/2012 13:17:01 |
Io però non vedo la connessione tra AP28/2012 e la retroattività degli atti amministrativi. Spiegatemela per favore. | |
Da: Ormai... | 27/07/2012 13:58:05 |
... quel che è fatto è fatto! Andiamo in vacanza! ;-) | |
Da: secondo | 27/07/2012 15:08:51 |
non avevo notato l'estensore, cmq leggi i contenuti della plenaria e non i commenti che sono fuorvianti....... è molto criptica ma tra le righe c'è tutto il problema della retroattività | |
Da: secondo | 27/07/2012 15:28:36 |
Come ha affermato la giurisprudenza, la perdita di efficacia di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, quale piano urbanistico attuativo, comporta che lo stesso non può più essere portato ad esecuzione per la parte in cui è rimasto inattuato, non potendosi pertanto più eseguirsi gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né potendosi procedere all'edificazione residenziale, fermo restando invece che devono continuare ad osservarsi le prescrizioni previste dallo stesso, destinate ad essere applicate a tempo indeterminato anche in presenza di un piano urbanistico generale (C.d.S., sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6572; 12 dicembre 2008, n. 6182; sez. V, 20 marzo 2008, n. 1216). | |
Da: secondo | 27/07/2012 15:29:26 |
Le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano di zona si esauriscono pertanto nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi di edilizia economica e popolare, che solo mediatamente trovano fonte nel piano urbanistico attuativo (nel caso di specie, piano di zona), radicandosi piuttosto nelle convenzioni urbanistiche, disciplinate dall'art. 11 della legge n. 167 del 1962, come modificato dalla legge n. 865 del 1971, ovvero negli atti d'obbligo accessivi al provvedimento di assegnazione, come nel caso di specie, del tutto svincolati dalla efficacia del piano stesso. | |
Da: troppo difficile.. | 27/07/2012 16:11:39 |
come d'altro canto era il tema.. | |
Da: secondo | 27/07/2012 16:46:18 |
concordo inoltre mi sembra pura invenzione giuridica, quando avrò acqquisito la capacità di leggere nella mente e nelle fantasie altrui passerò questo concorso | |
Da: Valentinaxyz | 27/07/2012 17:52:09 |
x VIRIDIANA Anch'io sarei contenta di poterti contattare. Qual'è il tuo indirizzo e-mail privato? | |
Da: x interessati | 27/07/2012 18:03:33 |
a spunti e argomenti di studio molucio@yahoo.it | |
Da: c''è nessuno? | 27/07/2012 18:11:19 |
per chi voglia contattarmi e condividere esperienze di studio e concorso mi farebbe piacere confrontarmi - ciao da sara risara83@yahoo.com | |
Da: juppiter | 27/07/2012 20:58:25 |
in tema di retroattività degli atti amministrativi mi sembra più calzante Ad. Pl. 4/2012, est. Caringella, riguardante la fissazione, con efficacia retroattiva, dei tetti di spesa sanitaria rispetto alle prestazioni gia' erogate. | |
Da: ... | 27/07/2012 21:04:41 |
DIRITTO Giunge all'esame del Collegio il ricorso per mezzo del quale il Sig. Tizio, consigliere presso il Comune di Zeta, deduce la nullità dell'avviso di convocazione d'urgenza del consiglio comunale, recante data 25.01.2011, e al medesimo notificato il 28.01.2011, cioè due giorni dopo lo svolgimento della citata seduta consiliare, tenutasi il 26.01.2011. Lamenta, inoltre, il ricorrente l'illegittimità della disposizione del regolamento comunale disciplinante la procedura di notifica degli avvisi di convocazione dell'organo consiliare, nonché, infine, l'illegittimità derivata delle delibere adottate nell'assise convocata con d'urgenza. 1. Ragioni di priorità logico-giuridica impongo il previo scrutinio delle eccezioni in rito, così come prospettate dal resistente Comune. Segnatamente, parte resistente postula l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'odierno deducente avrebbe omesso di notificare l'impugnazione ad almeno uno dei controinteressati, facilmente individuabili per un verso, negli altri consiglieri comunali che avevano regolarmente preso parte alla seduta consiliare in questione -essendo essi portatori di un interesse alla conservazione delle delibere validamente adottate-, e, per altro verso, nei soggetti destinatari delle delibere validamente assunte il tale riunione. L'eccezione è fondata nei termini di seguito precisati. Evidenzia preliminarmente l'adito T.a.r. come, in presenza di un ricorso a carattere impugnatorio, la notifica ad almeno un controinteressato sia un indefettibile requisito ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio. Ciò premesso, la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato individua nel controinteressato il soggetto che trae un'utilità dalla statuizione amministrativa avversata e che, pertanto, ha interesse alla sua conservazione, derivando da ciò la necessità che questo soggetto sia posto in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa, al fine di preservare il vantaggio conseguito. Alla luce dei definiti presupposti, non possono qualificarsi come controinteressati i consiglieri comunali presenti nell'assise convocata con urgenza, atteso che gli stessi esercitano nel descritto contesto un'attività di carattere politico e, quindi, le delibere ivi adottate non assegnano ai medesimi alcuna utilità diretta, essendo esse preordinate a dare puntuale attuazione alle linee programmatiche dell'ente locale. Diversamente è a dirsi, invece, per i destinatari delle favorevoli delibere assunte nella ridetta sede consiliare, poiché quest'ultimi hanno ottenuto da tali delibere delle specifiche utilità, cosicché ben possono essere qualificati come controinteressati. Ne deriva che, stante l'accertata omessa notificazione del presente ricorso ai soggetti avvantaggiati dai gravati provvedimenti consiliari, il ricorso in parola è da dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a., con conseguente assorbimento dell'ulteriore eccezione in rito e dei restanti motivi di gravame. 2. Ragioni di equità inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per …, Sezione …, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in …, nella camera di consiglio del …, con l'intervento dei magistrati: Dott. …, Presidente, Dott. … Primo Referendario, Dott. … Referendario Relatore. L'Estensore Il Presidente Fuori traccia. Si rende necessario, a tal punto, lo scrutinio delle eccezioni e delle doglianze assorbite a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1. Avuto riguardo alle eccezioni in rito, il resistente Comune deduce l'inammissibilità del ricorso, asserendo che il consigliere Tizio non ha fornito la c.d. prova di resistenza, da intendersi, nel caso di specie, nella dimostrazione che la sua eventuale partecipazione alla seduta consiliare in questione, e il voto espresso dallo stesso in quella sede, avrebbero impedito il raggiungimento della maggioranza e la conseguente approvazione delle delibere. L'eccezione va disattesa. Occorre, infatti, evidenziare che, sebbene l'eventuale partecipazione del ricorrente alla seduta consiliare non avrebbe comportato, sulla scorta di quanto risulta dalle emergenze documentali, un diverso esito della votazione, tuttavia nel descritto contesto non assume rilievo la prova di resistenza, e ciò in quanto la partecipazione ad una seduta del consiglio comunale ad opera di un consigliere costituisce una prerogativa dello svolgimento dell'azione politica, rispetto alla quale l'eventuale incidenza del voto dal medesimo espresso sull'approvazione delle delibere assume una valenza secondaria. 2. Può, quindi, passarsi al vaglio delle censure di merito sulle quali si fonda il gravame in esame. 2.1. In particolare, con una prima doglianza il ricorrente prospetta la nullità dell'avviso di convocazione. La doglianza è priva di pregio. A seguito dell'introduzione dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, infatti, le ipotesi in cui viene a configurarsi la nullità di un atto amministrativo sono espressamente tipizzate ed individuate dal legislatore, rispettivamente: nella mancanza di un elemento essenziale dell'atto, nel difetto assoluto di attribuzione in capo alla p.a., nella violazione o elusione del giudicato e, infine, nelle specifiche ipotesi previste ex lege. Tanto chiarito, i vizi dell'avviso di convocazione dedotti dal ricorrente non sono riconducibili in nessuno dei casi appena menzionati e, quindi, la denunciata nullità di detto avviso può, al più, essere qualificata alla stregua di illegittimità. 2.2. Con ulteriori censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto intimamente connesse, il deducente sostiene l'illegittimità della disposizione del regolamento comunale, disciplinante la convocazione dell'organo consiliare, laddove richiama l'art. 140 c.p.c. ai fini della notificazione degli avvisi, qualora tale richiamo debba intendersi in modo statico e non dinamico e, perciò, non tenga conto del dictum della Corte costituzionale, secondo cui la notifica si perfeziona per il destinatario solo con il ricevimento della raccomandata o con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione, circostanze queste non verificatasi nel caso di specie. Aggiunge il ricorrente che l'avviso di convocazione sarebbe, quindi, illegittimo in riferimento alla errata applicazione dell'art. 140 c.p.c. e, in ogni caso, sarebbe viziato da eccesso di potere e difetto di istruttoria, poiché il messo comunale, prima di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non avrebbe svolto alcuna indagine in ordine alla effettiva irreperibilità del notificando e non avrebbe esperito alcun tentativo di notifica diretta a mani proprie. La resistente amministrazione comunale confuta le argomentazioni del ricorrente, rilevando la legittimità dell'avviso di convocazione, poiché aderente alla vigente normativa regolamentare e correttamente notificato dal messo comunale. Il resistente Comune sostiene, poi, l'inconferenza del richiamo operato dal ricorrente all'interpretazione dell'art. 140 c.p.c., così come prospettato dalla Corte costituzionale, essendo tale interpretazione riferibile ai soli procedimenti giurisdizionali, non anche a quelli amministrativi. Parte resistente rileva, inoltre, come, in ogni caso, il ricorso sia infondato, in quanto la convocazione d'urgenza per il 26.01.2011 era stata decisa nella precedente seduta del 24.01.2011, in cui il ricorrente era presente, e quindi ciascun consigliere avrebbe dovuto diligentemente allertarsi per consentire la corretta notificazione dell'avviso di convocazione. I motivi non meritano accoglimento. Non coglie, in particolare, nel segno l'asserita illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui richiama l'art. 140 c.p.c., laddove il precetto codicistico dovesse interpretarsi in maniera statica. Ciò in quanto il regime giuridico delle notificazioni degli avvisi di convocazione urgente del consiglio comunale -che impone la consegna dell'avviso almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare- deve individuare il giusto compromesso tra la necessità di garantire forme certe di conoscenza della convocazione e l'ulteriore, e altrettanto rilevante, necessità che la procedura di notificazione non costituisca un ostacolo alle esigenze di celerità connesse alla convocazione. Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Comune resistente, estendere anche alla procedura in questione l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale sull'art. 140 c.p.c., comporterebbe una compromissione delle segnalate esigenze di celerità legate alla repentina convocazione dell'organo comunale e il rischio di un rallentamento dell'azione dell'organo medesimo. Ritenuto, quindi, che la notificazione dell'avviso di convocazione urgente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. risulta conforme ad una legittima disciplina regolamentare è, del pari, da escludere che l'avviso in questione sia viziato in ragione della negligenza che avrebbe connotato l'operato del messo comunale. Dalle documentazione versata in atti emerge, infatti, che il messo comunale, prima di procedere alla notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha tentato invano di rintracciare il consigliere Tizio presso il suo domicilio, cosicché la conseguente scelta di utilizzare la procedura di notifica prevista per le ipotesi di irreperibilità del destinatario è risultata necessitata e giustificata. In ogni caso, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa comunale, la circostanza che il consigliere Tizio fosse presente nella seduta consiliare del 24.01.2011, in cui era stata decisa la convocazione d'urgenza dell'assise per il successivo 26.01.2011, costituisce inconfutabile dimostrazione che l'odierno ricorrente fosse a conoscenza dell'imminente e nuova seduta dell'organo collegiale. 3. Alla luce della evidenziata legittimità dell'impugnato avviso di convocazione, risulta improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse ex art 35, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda con cui il ricorrente insta per la caducazione, per illegittimità derivata, delle delibere adottate nella seduta consiliare del 26.01.2011. In merito, si rileva, comunque, come la circostanza che nella seduta consiliare del 26.01.2011 né il Presidente del Consiglio comunale, né il Segretario generale abbiano proceduto alla constatazione della effettività e della ritualità delle notifiche degli avvisi di convocazione, non costituisce -diversamente da quanto prospettato dal ricorrente- un vizio delle delibere, poiché, a tutto concedere, detta omissione può essere valutata alla stregua di mera irregolarità, inidonea, in quanto tale, ad incidere sulla validità degli adottati provvedimenti. | |
Da: per .... | 28/07/2012 10:41:44 |
scusa ma la prova di resistenza non è eccezione di rito ma, riguarda il merito e, secondo me, non andava fornita dal ricorrente ma da chi aveva interesse alla conservazione dell'atto, cioè da parte resistente | |
Da: fralippo lippi x juppiter | 28/07/2012 10:54:17 |
Complimenti per l'intuizione. Il caso di cui all'ad.plen. 4/2012 rappresenta di certo il paradigma dell'atto amministrativo retroattivo. Mi rammarico per me stesso perchè pur conoscendola non l'ho citata. Per il resto sulle sabbie mobili del tema di amministrativo diversi autorevoli commentatori sostengono che la traccia andasse incentrata sul risarcimento del danno. Io francamente non ne comprendo l'attinenza in quanto è disposto dal provvedimento giurisdizionale e non dal provvedimento amministrativo e discende dall'illegittimità del secondo. A meno che non si intenda fare riferimento agli obblighi indennitari scaturenti dall'autotutela, che ove esercitata in forma illegittima o illecita si tramutano in risarcitori | |
Da: juppiter | 28/07/2012 12:49:14 |
La prova di resistenza era indicata nella traccia come eccezione di inammissibilita' del ricorso. L'inutilita' che deriverebbe dall'annullamento di un atto -in caso di mancato superamento della prova di resistenza- potrebbe ritenersi incidente sull'interesse ad agire. per fralippo lippi La traccia era ampia e, secondo me, non c'era un profilo da privilegiare ma l'individuazione dei principi e nel regime giuridico informanti il genus dell'atto retroattivo. Tra essi il profilo risarcitorio, laddove l'atto retroattivo adottato dalla p.a. sia illegittimo- non anche l'indennizzo perche' riguardante la revoca, che ha effetti ex nunc, non ex tunc. | |
Da: ponzio | 28/07/2012 13:02:39 |
anche secondo me l'unica eccezione di rito era quella di inammissibilità per difetto di contraddittorio ( dei soli beneficiari e non dei consiglieri, attesa la valenza politica del munus e l'assenza di un interesse attuale, concreto e differenziato alla conservaziione dell'atto impugnato). La traccia la qualificava come eccezione ma nei ricorsi accade che gli avvocati qualifichino erroneamente una domanda o come eccezione una questione di merito. Lo stesso ragionamento può farsi per la domanda di nullità che, per l'art. xxx ( al momento non ricorso e sto per andare a mare) il Collegio può qualificare come domanda di annullamento per violazione di legge ( cioè l'art. 140 cpc come ""ristrutturato"" dalle sentenze di Corte Cost | |
Da: juppiter | 28/07/2012 14:42:24 |
A proposito dela prova di resistenza: "Con ulteriore eccezione, il Comune di Isola Capo Rizzuto, deduce che il presente ricorso sarebbe inammissibile poiché parte ricorrente non avrebbe dimostrato di aver superato la cosiddetta prova di resistenza . Osserva al riguardo il Collegio che, a prescindere dall'obiezione secondo cui, nella specie, il metodo di aggiudicazione mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa non consente di fornire adeguatamente alcuna prova di resistenza, ciò che assume rilievo dirimente è la considerazione secondo cui la verifica dell'interesse ad impugnare operazioni di gara pubblica può essere compiuta soltanto quando il ricorso investe la valutazione della posizione di singoli concorrenti, e non anche quando le cause dedotte investono le regole che presiedono all'intera procedura e che comportano, in caso di accoglimento, la rinnovazione ab imis di tutti gli atti del procedimento: nella specie a cominciare dalla Deliberazione di G.C. n. 17 del 19.01.2011, dispositiva della nomina della Commissione di Gara. Ne consegue che, in quest'ottica, l'interesse strumentale alla ripetizione della gara non può essere inteso nel senso che esso postuli la dimostrazione del nesso causale tra l'illegittimità denunciata ed il provvedimento sfavorevole per la parte ricorrente, ma nel senso che tale nesso non può essere escluso: sotto questo profilo, l'illegittima costituzione di una commissione giudicatrice vizia la scelta finale e legittima sempre l'impugnazione da parte di chi non ha ottenuto il provvedimento a sè favorevole (ex plurimis: Cons. Stato Sez. V 15.5.2006 n. 2711). Pertanto, anche questa eccezione va rigettata. | |
Da: juppiter | 28/07/2012 14:43:27 |
il virgolettato è di Tar Calabria, 6 giugno 2012, n. 538 | |
Da: ponzio x iuppiter | 28/07/2012 20:35:44 |
oK, perchè vi è rapporto di presupposizione tra nomina della commissione e aggiudicazione ( ovvero verifica di anomalia o quant'altro) e l'illegittima nomina è causa di annullamento della seconda per il cd effetto caducante | |
Da: juppiter | 28/07/2012 21:04:45 |
Il Tar sostiene che se vengono avanzate censure che deducono l'illegittimita' dell'intera procedura e non dell'aggiudicazione, la prova di resistenza non rileva. In ogni caso, è qualificata come.eccezione di rito. | |
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