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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: xe la | 29/07/2012 08:03:10 |
probabile ricostruzione......tanto per ..... In tema di convocazione Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 998 del 19 febbraio 2002 (L'omessa convocazione di tutti i componenti di un organo collegiale determina l'illegittimità delle sedute e delle deliberazioni adottate, che può essere fatta valere dall'avente titolo a partecipare alle sedute, indipendentemente da ogni prova di resistenza sull'esito delle votazioni. Le convocazioni possono essere partecipate anche in luogo diverso dal domicilio dei componenti, ma è essenziale che per ogni riunione sia definito l'ordine del giorno e ve ne sia menzione nella convocazione una volta equiparata l'illegittimita' della convocazione alla mancanza come riporta la sentenza di cui sopra ne conseguirebbe nel fuori ttraccia l'accoglimento della domanda e l'annullamento della delibera comunale | |
Da: per tutti | 29/07/2012 12:20:33 |
ma a che servono tutte queste elucubrazioni giuridiche? ormai quello che è fatto è fatto. mi sembrano solo inutili esibizionismi. tanto la commissione stessa aveva detto che per la sentenza erano possibili diverse soluzioni. | |
Da: per per tutti | 29/07/2012 12:34:33 |
una volta tanto che si parla di diritto......... | |
Da: per tutti | 29/07/2012 12:43:13 |
per carità, meglio parlare di diritto che scrivere testi di ben altro tenore. è semplicemente che lo vedo inutile visto che ormai le prove si sono svolte. | |
Da: per per tutti | 29/07/2012 13:10:57 |
vale cmq a farsi un'idea su come sentenze alla mano si sarebbe potuto risolvere | |
Da: ponzio | 29/07/2012 15:23:57 |
non vale la pena di impuntarsi: il Tar Calabria ha semplicemente riportato il contenuto della tesi di parte resistente, non ha discusso se fosse rito o merito, nè ha deciso in proposito, ritenendo insignificante la cd prova di resistenza che, nello specifico, non attineva la questione, trattandosi di valutazione di offerta o di annullamento di aggiudicazione. Credo che siano valide entrambe, analogamente a quanto accade per art. 21 octies, legge 241, che da taluni costituisce preclusione di rito da altri è ritenuto questione involgente il merito e che viene declinato, in tale seconda opzione in più forme ( sanatoria/ raggiungimento dello scopo) con esiti diversi quanto alla tipologia delle pronunce. Io opino per il merito, d'altra parte quando, in tema di risarcimento danni, si dice che la parte non ha dato la prova, vedasi in tema di gare il CPa che parla di "" danno provato"" non si fa questione di rito ma del merito della domanda che è fondata o infondata a secondo se via sia o meno la prova. | |
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Da: juppiter | 29/07/2012 19:02:07 |
Hai ragione, non è il caso di impuntarsi. Entrambe le tesi sono sostenibili ma credo che la possibilita' di ritenerla eccezione di rito dipenda dall'incidenza sull'interesse ad agire. In ogni caso se il Tar l'avesse considerata censura di merito l'avrebbe riqualificata come tale. | |
Da: per tutti | 29/07/2012 19:05:52 |
tar puglia in caso pressocchè uguale (consigliere comunale si doleva del fatto che con la notifica ex art. 140 cpc non era andata a buon fine la partecipazione dell'avviso di convocazione in via d'urgenza del consiglio comunale) ha rigettato il ricorso del consigliere fondamentalmente perchè lo stesso avrebbe dovuto usare una diligenza opportuna circa le informazioni che ex se poteva acquisire in merito ai lavori del consiglio. e trattavasi di consigliere non presente al consiglio precedente in cui si dava notizia della convocazione d'urgenza per i 2 giorni successivi!!!!!!!! | |
Da: per iuppiter | 29/07/2012 20:07:19 |
ma tu l'hai accolto o rigettato? | |
Da: giselle per passante | 29/07/2012 20:31:39 |
che fine hai fatto? da quando sei tornato sulle montagne dell'Alto Adige e frequenti Frau Merkel non ti si sente più. E noi, qui, a morir di caldo .... Se ci sei batti un colpo | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 29/07/2012 21:13:54 |
O.T. Per Giselle: Cosa faccio ? Mi lecco le ferite, e più leggo gli interessanti commenti altrui, più penso che dovrò ritentare... Pazienza ! Domani con calma ti mando una mail con qualche allegato... Saluti Un Passante | |
Da: esi | 29/07/2012 21:29:53 |
siete ancora fusi malgrado le prove siano terminate da più di una settimana, mi dite che senso ha parlare di come avete svolto i temi o sviluppato la sentenza?aspettate l 'esito delle correzioni in tranquillità o se siete già sicuri di vincerlo, come sembra leggendo qualcuno, andate a studiare per l'orale...e buone vacannze a tutti | |
Da: juppiter | 29/07/2012 21:59:10 |
Io non ne' accolto ne' rigettato perche' partecipero' al prossimo ma poiche' ogni occasione è buona per confrontarsi in diritto, ho sviluppato per conto mie le tracce e, in particolare, quella pratica, per sollecitare il confronto. | |
Da: x juppiter | 29/07/2012 23:51:59 |
Prima di partecipare al prossimo concorso, impara ad usare gli apostrofi e gli accenti. Ti conviene. | |
Da: juppiter | 30/07/2012 00:17:45 |
Dolcezza, credo di conoscere la lingua italiana in maniera tale da non incorrere negli "orrori" che mi attribuisci. Ho effettuato diversi interventi, molti dei quali con il cellulare, in condizioni precarie e di fretta. È chiaro che ti sto sulle balle, perche', diversamente, la sortita da sapientina/o saccente te la saresti risparmiata. È chiaro, ancora, che da una persona della tua levatura un confronto sui contenuti non è ammisibile. | |
Da: x juppiter | 30/07/2012 00:55:00 |
Hai ragione, "non è ammisibile". | |
Da: x xe la | 30/07/2012 03:14:29 |
Memorizza la massima del consiglio di stato sull'i-pod, iihihihihih | |
Da: juppiter | 30/07/2012 08:42:23 |
x "x juppiter" Mi hai insegnato che si scrive con due "s". Te ne sono grato. Ritorno alle scuole elementari. Quanto a te, spero che la logica e l'intuizione, che ti hanno portato alla certa conclusione sulla mia grassa ignoranza, non siano le stesse che ti "illuminano" in sede d'esame. Sono consapevole che postare in questa discussione comporta il rischio di annotare interventi provocatori del genio di turno. Purtroppo, ho ceduto alla tentazione di replicare. | |
Da: invece continuiamo | 30/07/2012 08:59:01 |
io trovo interessante riflettere su cosa abbiamo scritto, sia perché la commissione non aveva di suo un'idea precisa (tant'è che sul punto dei destinatari delle delibere non c'è giurisprudenza) sia perché da qui alle correzioni il tempo è ancora troppo, quindi preferisco calmare l'ansia parlandone con voi.. la ricostruzione di ... mi pare scritta davvero molto bene, complimenti. forse, se posso permettermi un unico appunto, avendo una simile proprietà di linguaggio avrei - dopo ogni ragionamento / motivazione - tratto la conclusione sul punto, tanto per essere ancora più chiaro. Nel merito poi non concordo su nulla, ma questo non credo che rilevi più di tanto. mi resta peròuna cosa che proprio non capisco che non è stata ancora affrontata in alcun post: sul punto che non è necessario notificare agli altri partecipanti mi pare che siamo tutti d'accordo, la giurisprudenza è costante. idem sul punto della prova di resistenza, che non serve perché è un collegio politico con discussione in aula (e comunque è eccezione di rito, in quanto involge l'interesse ad agire). e anche su questo, dunque, non ho grossi dubbi. ho dubbi invece sulla notifica ad almeno un controinteressato. la regola è nota, lo sappiamo, tuttavia qui erano tanti atti diversi (cioè tutte le delibere assunte nella riunione de quo) dai contenuti più disparati. in pratica, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare verso un numero indefinito di controinteressati, cioè almeno uno per ogni singola delibera assunta. possibile che gli si imponga questo? e possibile che se notifica ad uno soltanto, per esempio il controinteressato della prima di 30 delibere, si possa considerare il ricorso ammissibile anche per il gravame delle altre 29? che senso avrebbe, se riguardano destinatari e questioni totalmente differenti??? saremmo comunque fuori dal meccanismo di tutela del diritto di difesa previsto dal codice, che è riferito ai controinteressati dell'atto impugnato (cioè di OGNI atto impugnato, non di uno solo tra tanti atti diversi). insomma, mi dite come la vedete? grazie, spero di essermi spiegato | |
Da: x juppiter | 30/07/2012 09:22:05 |
Si dice "crassa ignoranza", non "grassa (!!!) ignoranza". Consiglierei di ripartire dall'asilo. | |
Da: PAT | 30/07/2012 09:38:13 |
x invece continuiamo. Anch'io mi ero posta il problema della notifica ai controinteressati delle singole delibere. Ma penso che quando si impugnano una pluralità di atti (tutte le delibere, ma non sappiamo nè quante erano, nè quante avevano effettivamente controinteressati) è onere del ricorrente notificare ad almeno uno dei controinteressati. Spetterà poi al Giudice valutare se integrare il contraddittorio | |
Da: PAT | 30/07/2012 09:47:03 |
per ..... Ho risolto la traccia in modo identico a quello da te riportato qualche post più sopra. Con lo stesso ordine delle questioni e con la stessa soluzione ed argomentazione. Io ho speso qualche parola in più sull'irrilevanza della Corte cost sul 140 cpp e qualche parola in meno sulla natura politica del consiglio comunale con riferimento ai consiglieri controinteressati. | |
Da: fralippo lippi | 30/07/2012 09:52:05 |
butto dentro anche la mia sul controinteressato, che io ho ritenuto non essere riscontrabile. Ho fatto sul punto un ragionamento differenziato che si scompone nei seguenti passaggi: 1) con riguardo all'impugnativa del regolamento, l'atto a carattere generale non produce controinteressati; 2) con riguardo alla delibera ho differenziato tra la posizione dei consiglieri, i quali in analogia ai giudizi di impugnazione di delibere condominiali e societarie non sono parti in giudizio, avuto riguardo anche alla causa petendi azionata che era finalizzata ad un annullamento senza alcun vincolo sulla successiva riedizione, il che non avrebbe comunque precluso sul merito della successiva riedizione la piena esplicazione delle prerogative dei singoli consiglieri, e quella dei destinatari degli effetti favorevoli, i quali oltre a non essere facilmente individuabili, rischiano di essere pregiudicati non tanto dall'annullamento, che non produce effetto conformativo, ma semmai da una eventuale riedizione del potere in senso difforme, rispetto alla quale potranno eventualmente azionare i rimedi a tutela delle loro posizioni. Che ne pensate? | |
Da: juppiter | 30/07/2012 10:13:40 |
x "per juppiter" L'ignoranza puo' essere "crassa" o "grassa", con sfumature qualitative/qualitative sulla distinta valenza degli attributi ma sostanziale equipollenza del significato della locuzione. Comunque, ho capito chi sei. Dammi un contatto per le lezioni private. x PAT A mio avviso, se ciascuna delibera assegna distinte utilita' a distinti soggetti, il ricorrente è onerato ad individuare almeno un controinteressato per ogni singola delibera impugnata. | |
Da: invece continuiamo | 30/07/2012 11:32:53 |
jup dai non perdere tempo con chi ti insulta.. io sono d'accordo con te sui controinteressati, quindi cos'hai fatto? inammissibile? non ti pare un onere iniquo? x Pat grazie della risposta, infatti il mio dubbio è proprio su questo. devo dire che tra tutti quelli che ho sentito molti hanno ragionato come me e molti come te, dicendo almeno uno dei controinteressati, anche se inteso in un senso diverso da quello previsto dal codice (che si riferisce al singolo provvedimento con più controinteressati). a me personalmente non convince molto; se dovessi fare l'avvocato, ovviamente, anche io per non sbagliare notificherei ad almeno uno dei vari controinteressati a delibere delibere diverse e pregherei che per il giudice vada bene così e che non mi dichiari inammissibile il ricorso per tutte le delibere per le quali non ho notificato al controinteressato. Ma dovendo fare il giudice e non potendomi inventare che avevo disposto l'integrazione del contraddittorio, non me la sento di dichiarare inammissibile il ricorso su queste basi... chissà.. x fralippo, quindi tu hai esaminato espressamente l'ammissibilità anche rispetto alla impugnativa del regolamento? | |
Da: Ameno | 30/07/2012 11:58:23 |
Poche considerazioni giusto per parlare perchè a quanto mi pare ci sono diverse prospettazioni tutte sostenibili: a) Il consiglio pur essendo un organo politico nel caso svolge una attvità amministrativa anche in considerazione della interpretazione restrittiva con cui vine definito dalla giurisprudenza amministrativa inteso il concetto di Atto politico per cui non ho inteso il riferimento al carattere politico. b) In merito alla notifica del controinteressato. Assodato che può ritenersi errata inammissbilità per mancata notifica al controinteressato consigliere ( che poi a mio modo di vedere motivando adeguatamente , cosa che io non ho fatto per errore, si potrebbe sostenere il contrario) rilevo che il controinteressato deve essere individuabile o facilemnte infdividuabile dall'atto e nel caso allora sarebbe stato necessario indicare nell'ordine del giorno della delibera quale fosse in controinteressato individuabile ( ad esempio delibera di reiterazione vincolo preordinato all'esproprio) "integrando" la traccia, cosa che non so se si può fare(??????) c) Sull'art 140 c.p.c e norma regolamentare si trattava di scegiere due interpretazioni della norma, statica o dinamica. io ho ritenuto che fosse necessario applicare una intepretazione costituzionalemnte orietata (o intepretazione gerarchica) come si fà per le leggi che non possono essere sottoposte a giudizio di incostituzionalità se possono avere una intepretazione conforme alla costituzione. d) sulla nullità della convocazione. la l n 241/1990 mi pare che indichi la comunicazione come requisito di efficacia per il destinatario e non come elemento esenziale dell'atto. Ho letto tutte le altre tesi opposte alla mia che mi sembrano anch'esse sostenibili. Secondo me il problema era dimostrare capaità argomentativa che ame probabilemnte è mancata per la notifica al controinteressato-consigliere | |
Da: invece continuiamo | 30/07/2012 12:02:51 |
x ameno.. non mi butterei giù... loro hanno detto chiaramente che non avevano una soluzione in testa...figurati noi!! | |
Da: fralippo lippi x invece continuiamo | 30/07/2012 12:48:42 |
Si io la ho esaminata anche con riferimento all'atto regolamentare | |
Da: PAT | 30/07/2012 12:55:19 |
x fralippo lippi e x invece continuiamo Non ricordo bene, ma non mi sembra che il regolamento fosse oggetto di impugnazione. Mi sembra che ne fosse chiesta la disapplicazione se interpretato come rinvio dinamico. Quando si disapplica, non si può porre un problema di controinteressati. | |
Da: secondo | 30/07/2012 13:07:17 |
il regolamento era impugnata nella norma di rinvio al140 | |
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