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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: due06/08/2012 12:23:45
E' arrivato il Messia...!!

Da: tre06/08/2012 12:47:06
I consiglieri sono controinterressati? A me sembra di sì se si considera che con la loro volontà hanno contribuito all'adozione dele delibere di cui si assume l'illegittimità derivata. Tutte le considerazioni sul "munus" e la natura potilica dell'atto non reggono in quanto hanno interesse ala conservazione dell'atto che hanno contribuito a formare.

Da: quattro06/08/2012 17:25:17
speriamo.
io ho dichiarato il ricorso ammissibile, se è davvero un errore ancora non lo so, in ogni caso mi pare che nel complesso ho fatto bene..
sarà un errore insuperabile? (cioè che mi porta per forza sotto il 35??)

Da: PAT06/08/2012 18:03:03
se si accoglie un ricorso e per l'effetto si annullano le deliberazioni impugnate senza che il ricorso sia stato notificato a coloro che dalle deliberazioni traevano un qualche effetto favorevole, a me sembra un errore grave.

Da: per PAT06/08/2012 18:34:18
io ho rigettato il ricorso e una sentenza di tar puglia seguiva le stesse argomentazioni da me prospettate.

Da: xy06/08/2012 18:44:55
Per ricorrere è necessario avere un interesse diretto e attuale suscettibile di essere leso. Nel caso di specie il ricorrente assume che la violazione delle norme sulla convocazione dell'organo (il Consiglio) pregiudica quel suo interesse che è anche, e sicuramente, personale: cioè ad egli riferibile in quanto 'persona' (ma) membro di un collegio.
Nella dinamica ordinaria del processo, ad un interesse deve corrispondere un controinteresse, opposto al primo, di segno contrario, che vale ad individuare il controinteressato quale soggetto nella sostanza necessario per il perfezionamento del contraddittorio; non ritenendosi evidentemente sufficiente la 'vocatio' della sola amministrazione resistente.
Ma mentre per quanto riguarda la convocazione il consigliere ha di sicuro un interesse, anche 'personale', che lo legittima a ricorrere in caso di violazione (asserita) delle norme (essenzialmente formali/procedimentali), per quanto invece riguarda il mantenimento degli effetti degli atti adottati con le delibere consiliari il consigliere come tale non assume la qualifica di controinteressato perché non può, per definizione, avere un interesse diretto, attuale e 'personale' in questo senso: lo avesse, anzi, si dovrebbe 'astenere': e solo in quel caso potrebbe semmai assumere la qualifica di controinteressato: una volta che non abbia o che non abbia temporaneamente e scientemente assunto (in quanto astenuto o mettiamo pure assente) il cd munus (e comunque si voglia quest'ultimo aggettivare). Si tratterebbe però di altro soggetto, inteso come persona fisica e non anche 'consigliere'.
Ne deriva che l'interesse del consigliere ricorrente ha natura essenzialmente formale e finalizzata alla possibilità di partecipazione al consesso che gli deve essere garantita (poi magari non ci va ma è un'altra storia). E tra l'altro, trattandosi in particolare di carica elettiva (rappresentativa pare, piaccia o meno), viene male immaginare una prova di resistenza nel senso: si sarebbe approvato malgrado un tuo voto contrario, quindi da bravo e stai così. Ricorso respinto.
Mentre il controinteresse deve avere necessariamente natura e risvolti sostanziali intesi questi nel senso e nella direzione del mantenimento degli effetti (dell'atto o degli atti) che col ricorso si vorrebbero eliminare (caducare) per invalidità diretta o derivata.
Ne deriverebbe inoltre la necessità di individuare altrimenti un controinteressato; oltre i componenti del collegio.
Peraltro, si potrebbe dare il caso limite di violazione (quand'anche effettiva) delle norme in questione e di impossibilità di scovare un controinteressato perché l'organo adotta (soltanto) atti di mero indirizzo (né provvedimenti, né regolamenti), che per la loro natura sono insuscettibili di produrre effetti favorevoli (posizioni di vantaggio) in capo ad un controinteressato che nel caso di specie mancherebbe. Quid iuris nel caso? Non facciamo il processo? E i diritti di difesa? La Costituzione? In questo caso il controinteressato ce lo beviamo? Magari sarà una lacuna dell'ordinamento, una antinomia. Tanto una più una meno.

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Da: per xy06/08/2012 19:16:34
concordo pienamente

Da: fragile06/08/2012 20:05:43
Anche io ho fatto come quattro ho reso il ricorso ammissibile e l'ho rigettato oltre alla sentenza del Tar Puglia c'è anche la sentenza 1376 del 2011 del Tar Lombardia ma in quel caso il consiglio aveva trattato atti di valenza generale senza controinteressati ed erano il bilancio, il piano di sviluppo ecc, quindi nella traccia del concorso c'era la trappola ed era proprio il controinteressato quale destinatatrio delle delibere !!!!

Da: xy06/08/2012 20:38:39
@ per xy,
era giusto per provare a mettere qualche punto fermo sulla discussione relativa all'atto, che trovo cmq interessante. Bravi.
Penso anche, per quanto possa essere arbitrario fare questo genere di considerazioni, che in fondo in quella direzione volessero andare a parare. Cioè su una questione che avesse qualche margine di indefinizione, diciamo pure di confine in un certo senso; o se si preferisce non completamente pacifica; o che quanto meno fornisse qualche spunto di completamento. Poi magari, ed invece,  se la sono giocata alla morra e mettiamo questa, chissà... :-)
@ fragile,
se l'hai ammesso in rito lo hai poi rigettato nel merito; quindi direi niente censure di contradditorio o in ordine al contraddittorio, e mancato accoglimento per insussistenza della propspettata violazione delle norme in tema di convocazione. (Vado a memoria sul titolo della traccia dell'atto).
Per quanto non credo che il controinteressato possa essere considerato un altro consigliere, quindi piuttosto un destinatario degli effetti delle delibere, vale il discorso che non è poi detto, che tutto si può opinare (ricorrdo di aver  visto sentenze di TAR perfette ribaltate in CdS con sentenze  altrettanto ''apparentemente' perfette'). Quindi cmq la si sia messa non è detto che l'una soluzione o l'altra siano in sé da ritenersi pregiudizievoli. Il fuori traccia dava la possibilità a che ne avesse avuto voglia (oltre che tempo) di sviscerare e confutare (non l'ammetto in rito, ma se l'evessi ammesso nel merito e rispetto ai motivi di ricorso 1, 2, 3 ecc).
Cmq sete bravi, complimenti. E questo forum è pure più composto di altri presenti sul sito.
Auguri a tutti

Da: juppiter06/08/2012 20:46:58
Leggendo la traccia, si evince che la commissione ha scelto una vicenda tesa a sollecitare il ragionamento dei candidati, in quanto non credo si possa pretendere la conoscenza della giurisprudenza (di nicchia ...) sulla prova di resistenza del voto del consigliere ovvero, ancora, sulla posizione, o meno, di controinteressato vantato da quest'ultimo.
Diversamente sarebbe stato, ad esempio, se la prova pratica avesse avuto ad oggetto un appalto pubblico con ricorso incidentale escludente.
Ciò significa che ogni soluzione prospettata, purché ben argomentata, può essere accolta con favore dal collegio esaminatore ma, al contempo, la mia personale opinione è che la commissione, in ogni caso, individuerà un paradigma di base su cui conformare le proprie valutazioni.
In quest'ottica, sembra più solida una pronuncia in rito che dichiari inammissibile il gravame per omessa notifica del ricorso ai terzi avvantaggiati dalle delibere, escludendo, del pari, che controinteressati possano considerarsi i consiglieri presenti nell'assise convocata d'urgenza.
Resta il fatto che questo concorso è di una difficoltà estrema e, secondo me, in ogni prova bisogna rincorrere il 40, non il 35, perché altrimenti colmare il gap di 5 punti, sperando di conseguire un 45 in altro elaborato, diventa alquanto arduo.

Da: x juppiter06/08/2012 21:15:07
Leggendo il tuo post, si evince che dovresti fare il concorso alle poste o, in alternativa, al catasto.

Da: juppiter06/08/2012 23:31:35
ti rode troppo il c...
(trova l'errore...)

Da: x juppiter07/08/2012 09:12:13
L'errore sei tu.

Da: quattro x pat07/08/2012 10:10:32
probabilmente hai ragione, ma proviamo a fare un esempio.
Pensiamo all'organo collegiale dell'Antitrust, 50 punti all'odg, un commissario non viene convocato regolarmente e perde il diritto di partecipare, così impugna la convocazione e per illegittimità derivata tutte le 50 delibere..
anche a voler ritenere che su 50 delibere soltanto 25, per esempio, abbiano avuto effetti positivi (pensa a chi ha avuto un'archiviazione, a chi è stato nominato in un collegio o consulente), possibile che il pretermesso debba impugnare anche nei loro confronti?
in altre parole, dovrebbe notificare, per continuare nell'esempio, a 5 banche che hanno avuto ciascuna un'archiviazione, a 10 oepratori (telefonici, televisivi, assicurativi, ecc...) che hanno fatto pratiche scorrette, a 2 esperti che hanno avuto incarico di ricerca, a 4 contabili nominati in un collegio di revisori, a 3 dipendenti dell'antitrust che hanno beneficiato, per esempio, di un periodo di aspettativa per dottorato ovvero di un distacco/comando, a 5 operatori commerciali che sono interessati da un procedimento su posizioni dominanti...e così via..
mi sembrerebbe davvero troppo.
da avvocato, probabilmente, cercherei almeno un controinteressato (uno per tutte le delibere, e stop) ma da giudice, quale sarebbe il discrimen?? come individuare il controinteressato a cui notificare???
l'obbligo generalizzato mi sembrerebbe sostanzialmente iniquo per il ricorrente, la cui azione sarebbe paralizzata, l'obbligo di notifica ad uno solo per tutti, invece, mi parrebbe comunque non corrispondente alle indicazioni del codice..
insomma, tutto è opinabile, naturalmente, ma io continuo a non trovare una sentenza che abbia affrontato questo punto specifico...

Da: zaraffo 07/08/2012 10:38:16
Per la preparazione ai prossimi concorsi per referendario TAR e CdC scambio materiale utile con quello di cui disponete anche voi.

Chiedo serietà e spirito di collaborazione, niente polemiche o personaggi che vogliono solo lucrare: grazie!

Per info: asmaele2@gmail.com

Da: tre07/08/2012 11:29:39
secondo voi quale prova correggeranno per prima? E' vero che se la prima prova va male le altre non le correggono e mettono voti a "casaccio"?. se è così vuol dire che noi italiani ci meritiamo ......di tutto!

Da: molu 07/08/2012 11:39:57
per tre? ma sei sicuro che correggono in quel modo? se così fosse farebbero in fretta

Da: tre07/08/2012 12:11:09
Sembra di sì. Comunque tutto questo non mi piace. Che tristezza!!

Da: per tutti07/08/2012 12:18:50
è ovvio che la prova regina sia quella della sentenza. poi non ci vuol molto a rendersi conto se gli altri temi contengono fesserie poichè in tanti casi basta leggere già la prima o le prime due pagine.

Da: per leandra07/08/2012 12:27:31
dicci almeno se risulta che le correzioni siano iniziate.

Da: tre07/08/2012 12:48:49
siamo seri. E' estate vanno in vacanza pure loro o pensate che rimangono a Roma per correggere i nostri compiti. se ne parla a metà settembre

Da: PAT07/08/2012 12:57:05
per quattro,
tieni conto che il Consiglio comunale è per definizione organo di indirizzo politico amministrativo e che quindi sono molto rare le deliberazioni che riverberano effetti diretti e favorevoli nei cfr di terzi destinatari.
Nel caso di specie,invece,  è stata la commissione nella traccia ad indicarci che tali terzi c'erano. Quindi c'erano delibere (forse anche solo due, non lo sappiamo) in cui c'erano destinatari che ritraevano effetti favorevoli ed è questo il punto di partenza. Si trattava di un caso concreto e ben specificato dalla traccia.
In sede di esame, mi era e mi sembra tuttora difficile scrivere che non sono ipotizzabili controinteressati, quando la stessa commissione specifica che ci sono effetti favorevoli nei cfr di terzi. Perchè avrebbe dovuto precisare tale fatto se ininfluente sulla decisione?

Da: fragile07/08/2012 12:59:16
per xy potresti scrivere più chiaramente, i periodi sono un pò contorti.

non comprendo alcune conclusioni

Da: fragile07/08/2012 13:01:11
per xy potresti scrivere più chiaramente, i periodi sono un pò contorti.

non comprendo alcune conclusioni

Da: quattro x pat07/08/2012 13:05:05
si, ci ho pensato, ma mi pare comunque che il punto è senza dubbio molto controverso.. e quindi spero che se ne tenga conto!

Da: tre07/08/2012 13:21:29
Durante le prove ho sentito parlare con una certa insistenza di un prossimo bando a 30 posti. E' vera questa notizia? Ne sapete qualcosa. se sì qual è la vostra fonte, voci di corridorio come la mia? Grazie

Da: fragile07/08/2012 13:22:52
per quattro e per pat si certo avete ragione il punto nodale della traccia era li da quella soluzione dipendeva la soluzione in rito con la dichiarazione di inammissibilità e il fuori traccia e/o il superamento del controinteressato.

Da: quattro x tre07/08/2012 13:24:55
qualcuno davanti a me l'ha chiesto ad un commissario durante le prove.. ha risposto che non erano certi, causa spending review, sebbene a prima vista non si applichi alla magistratura.. insomma, sembra non esserci certezza

Da: per quattro x tre07/08/2012 13:29:08
quattro per tre fa 12: fonte ANSA.

Da: rieccomi07/08/2012 13:43:58
Ho diversi tarli nella mente (come tutti del resto)!
I tarlo: se ai fini della notificazione dell'avviso di convocazione il regolamento richiama espressamente l'art. 140 cpc, allora non è lecito inferire che le modalità ivi previste (compreso il principio fissato dalla Consulta nel 2010) non trovi applicazione! O si applica nella sua interezza oppure no (e allora non si comprende perchè il Consiglio si è "autovincolato" all'atto dell'emanazione della norma regolamentare. mi riferisco, in particolare, alla magistrale sentenza apparsa su questo sito che perviene a conclusioni diverse.
II tarlo: l'eccezione sollevata dal comune relativamente ai controinteressati è unica, ossia riguarda sia i consiglieri che i terzi. se così è quello che conta, secodo me, è che sia stato dichirato inammissibile. Se poi qualcuno lo ha fatto anche con riferimento agli altri consiglieri può considerarsi un peccato "veniale"!
III tarlo: il messo, come l'U.G., è un pubblico uficiale e le sue dichiarazioni (relata di notifica) fa piena fede fino a querela di falso.

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