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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: per dalla spiaggia13/08/2012 15:27:29
ma se a me hanno detto che al più tardi si sapranno i risultati a dicembre..............

Da: scocciatoassai13/08/2012 17:47:48
ma non andate mai in vacanza?

Da: abc13/08/2012 17:49:59
juppiter,
sei proprio sicuro che la prova di resistenza sia effettivamente, nel caso, una questione di rito?

Da: fragile13/08/2012 18:31:21
Ma certo che è una questione di rito ed ha implicazioni con l'interesse ad agire, quindi si doveva discutere sull'interesse ad agire del consiglierte comunale che nonostante non potesse dare la prova che in sua presenza l'esito sarebbe stato diverso, residua in capo al consigliere l'interesse al buon funzionamento del consiglio comunale e quindi l'eccezione era infondata seguendo questo ragionamento.
ok??
seguiva poi l'altra eccezione sulla mancata notifica ad uno dei controinteressati consiglieri e destinatari favorevoli delle deliberazioni....
ecc, ecc....

Da: per tutti13/08/2012 18:48:21
ho saputo che i commissari si sono portati i nostri compiti sulla spiaggia di sabaudia per farne un grande falò la notte di san lorenzo. non è passata infatti la proposta avanzata da uno di loro di servirsene come carta igienica attese le molte stronzate da non pochi scritte. wow.

Da: juppiter13/08/2012 18:57:08
per "abc".
Nella discussione, seguita all'inserimento della mia ipotesi di soluzione del caso pratico, ho specificato che ritenevo la prova di resistenza eccezione in rito perché tale era qualificata nella traccia -prospettandosi detta deduzione come profilo di inammissibilità- e, ancora, perché incidente sulla legittimazione ad agire.
Altri hanno obiettato, con ragionate argomentazioni, che fosse censura di merito.
Io continuo ad optare per la prima tesi -ritenendo, anche, che la strutturazione della traccia rispecchiasse, sul punto, la posizione della commissione- ma il diritto non è matematica e, quindi, salvo stronzate clamorose, conta molto il percorso logico-giuridico sotteso ad ogni assunto.

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Da: abc13/08/2012 20:50:17
juppiter,
effettivamente, se non fosse stato per la traccia sarei stato portato a considerarla piuttosto questione relativa al merito; anche perché mi parrebbe che il discorso sulla legittimazione ad agire abbia radici ancora più a monte, rispetto alla prova di resistenza, e che non si esaurisca nella stessa: se si assume che interesse e legittimazione sono connessi essenzialmente alla funzione, che è elettiva (e quindi rappresentativa); altrimenti detto, anche se la mia eventuale partecipazione di consigliere non avesse spostato gli esiti del voto, mi dovete comunque mettere in condizione di esercitarlo perché in questo si differenzia un collegio eletto con suffragio popolare (voto) rispetto ad altri collegi o rgani collegiali.
Comunque sarebbe stato probabilmente prudente seguire la linea della traccia, anche perché meno dispendioso e faticoso da spiegare.
Condivido peraltro che 'conta molto il percorso logico-giuridico sotteso ad ogni assunto', come dici. Infatti è quello che dovrebbe contare, salvo str... ecc.
Mi sembri bravo e attento,
saluti

Da: x abc13/08/2012 21:06:39
Giù le mani da juppiter! E' solo mio!

Da: x x abc13/08/2012 21:16:29
dai non essere gelosa..

sulla prova di resistenza anche io ho collegato all'interesse ad agire, mi sembrava abbastanza scontato..
ho quindi spiegato che se non si è in grado di ottenere alcuna utilitas dalla pronuncia giurisdizionale, per quanto si abbia in teoria ragione, non si ha comunque interesse..

Da: abc13/08/2012 21:46:06
si, certo, però in teoria si ha ragione proprio perché la violazione (eventuale) delle norme sulla convocazione dell'organo, norme strettamente procedimantali, lede un interesse a partecipare (alle sedute dell'organo) che si qualifica anche (ma non solo) per la natura rapprentativa della carica, che è appunto elettiva; questo differenzia, o dovrebbe differenziare, gli organi collegiali elettivi da altri organi che elettivi non sono; e la prova di resistenza magari si attaglia meglio a questi ultimi (se non la giunta, che so, qualsiasi autorità d'ambito i cui menbri siano non eletti a suffragio universale ma designati o cooptati, ovvero un comitato di gestione di una ASL); mentre in sostanza la violazione delle norme in questione viene a vulnerare anche l'interesse dei rappresentati (gli elettori, per quanto evidentemente non sussista vincolo di mandato ecc).
La differenza tra carica elettiva e non elettiva da questo punto di vista non mi sembra cosa da poco. Per quanto poi se rito volete rito vi mettiamo e saluti in famiglia. Magari se non fosse stato, il ricorso, verosimilmente, inammissibile in rito per difetto di notifica ad almeno un controinteressato, dal punto di vista della difesa del ricorrente consigliere questa carta si poteva giocare (in chiave di accoglimento dello stesso e fermo il resto). E comunque prersupponendo nell'ordine di esame la prima inamissibilità in rito per le ragioni di cui sopra, che tutto assorbe e preclude, la questione si poteva 'discettare' nel fuori traccia.
Quanto a juppiter tranquilla, il mio interesse per lui è solo accademico, per così dire...
PS Diceva Carnelutti che la forza del diritto è nella sua opinabilità. Ma poi la giurisprudenza va avanti a precedente consolidato. Ed è un'altra storia.

Da: abc13/08/2012 21:49:34
Il 'Per quanto poi se rito volete rito vi mettiamo e saluti in famiglia' era riferito alla commissione, evidentemente...

Da: giselle14/08/2012 00:38:57
certo, sono valide entrambe potendo la questione essere qualificata come eccezione in rito ( seguendo la tracia) ovvero deduzione nel  merito ( diversamente argomentando) ma a me pare che la prova di resistenza la debba dare colui che è interessato alla conservazione dell'atto e quindi l'amministrazione resistente e non il ricorrente. 
perchè mai un consigliere pretermesso da un illegittimo procedimento di convocazione, avendo impugnato l'avviso e le delberazioni adottate  dal consesso dovrebbe dar prova che le delibere sarebbero state comunque adottate pur in sua assenza?
sarebbe un comportamento incompatibile con il petitum del ricorso e, quindi, la censura ovvero l'eccezione della resistente amministrazione  è infondata, essendo ininfluente che attenga al rito o al merito

Da: se non ci foste voi14/08/2012 07:45:43
non dico che gli amici, la ragazza e la sardegna non siano piacevoli, ma il mio pensiero è fisso e quindi meno male che ci siete

Da: temi14/08/2012 12:32:15
per Giselle
Sulla prova di resistenza ho scritto quello che dici tu sull'onere a carico di chi la eccepisce (il Comune), forse però non era sufficiente, visto l'ampio dibattito che tale questione ha suscitato su questo sito.

Da: 12114/08/2012 19:27:45
si, la prova di resistenza intesa come ininfluenza dal punto di vista numerico, nel computo dei quorum, della presenza o meno del consigliere pretermesso dovrebbe darla la resistente, che peraltro la ricava o la ricaverebbe per tabulas dagli atti: quindi li allega, li richiama ed agli atti in questione rinvia. Almeno su questo c'è poco da interpretare; è una ordinaria questione di onere della prova

Da: abc14/08/2012 19:38:27
La prova di resistenza deve darla la resistente (bel gioco di parole). Ma più sopra intendevo dire che quand'anche in ipotesi la prova di resistenza avesse avuto rilievo in termini di conservazione dell'atto, per ininfluenza della partecipazione o meno del consigliere escluso, quest'ultimo avrebbe potuto replicare che in casi del genere essa non può comunque trovare applicazione per le ragioni di cui sopra. E forse ad aver tempo la questione si poteva sviluppare anche in questi termini nel fuori traccia: se la resistente eccepisce ed oppone la prova di resistenza, il ricorrente replica che... ecc.

Da: per VOI17/08/2012 09:16:28
la prova di resistenza deve darla chi ha interesse a dimostrare il suo interesse ad agire, ossia il ricorrente

Da: non sono d''accordo17/08/2012 12:32:42
nel caso di specie l'interesse ad agire è già dimostrato, dal momento che il consigliere sostiene di non essere stato regolarmente convocato alla riunione consiliare, per cui il solo fatto della mancata (a suo dire irregolare) convocazione, lo legittima ad agire in giudizio per chiedere il rinnovo della seduta; mentre è il Comune a dover dare la prova che il quorum prescritto per l'adozione delle delibere è stato raggiunto anche senza la partecipazione del consigliere non convocato, pertanto l'eccezione del Comune circa la prova di resistenza è, secondo me, infondata.  Tutto ciò, ovviamente, prescindendo dal rilievo di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati.

Da: Sails 17/08/2012 13:18:21
....in ogni caso va detto chr la partecipazione alla seduta non si esaurisce nel dire si o no alle singole delibere, ma anche a partecipare alla discussione, presentare delibere....

Da: juppiter17/08/2012 14:31:26
A mio avviso, l'interesse ad agire, rispetto all'eccezione della prova di resistenza, non va parametrato sull'omessa-irregolare convocazione, ma sull'adozione delle delibere consiliari, anch'esse oggetto di ricorso.
In sostanza, la difesa comunale deduce che anche ove dovesse ritenersi fondato il motivo di gravame avente ad oggetto l'omessa convicazione -per il quale non è in discussione l'interesse ad agire- la partecipazione ipotetica del consigliere non avrebbe, comunque, mutato il contenuto delle delibere avversate.

Da: juppiter17/08/2012 14:31:28
A mio avviso, l'interesse ad agire, rispetto all'eccezione della prova di resistenza, non va parametrato sull'omessa-irregolare convocazione, ma sull'adozione delle delibere consiliari, anch'esse oggetto di ricorso.
In sostanza, la difesa comunale deduce che anche ove dovesse ritenersi fondato il motivo di gravame avente ad oggetto l'omessa convicazione -per il quale non è in discussione l'interesse ad agire- la partecipazione ipotetica del consigliere non avrebbe, comunque, mutato il contenuto delle delibere avversate.

Da: set17/08/2012 15:12:17
già, perfetto... peccato che non hai potuto partecipare.. non mollare!

Da: Fragile17/08/2012 15:48:26
Non stancatevi sarà la commissione a decidere

Da: non sono d''accordo17/08/2012 16:14:29
secondo me l'interesse ad agire, nella specie, va parametrato esclusivamente sulla mancata partecipazione del consigliere all'assemblea, tant'è che le delibere sono impugnate solo per illegittimità derivata da tale mancata partecipazione e, nella traccia, non vi è menzione di motivi di ricorso aventi ad oggetto vizi propri delle delibere. In altre parole, se il ricorso non fosse stato inammissibile e se la convocazione fosse stata dichiarata illegittima (ma qui c'è tutto un altro discorso da fare), il ricorrente avrebbe potuto ottenere l'accoglimento del ricorso, ergo l'annullamento della riunione consiliare con conseguente travolgimento delle delibere ivi adottate, senza dover fornire alcuna prova di resistenza; prova che, semmai, avrebbe dovuto dare il Comune per contrastare la domanda.
Se la difesa comunale deduce che la partecipazione del consigliere non avrebbe mutato il contenuto delle delibere adottate, non è solo un'eccezione di rito, perchè "se deduce" dovrà anche, ex art. 2697 c.c., dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento dell'eccezione e, quindi........... dare la prova di resistenza.

Da: esi17/08/2012 16:17:12
concordo pienamente con Fragile..piantatela, siete ridicoli e molto ma molto esauriti...ma ce la farete a sostenere le prove orali? andate al amare a rinfrescarvi

Da: per tutti17/08/2012 17:47:51
concorso con fragile ed esi. ma la volete piantare di masturbarvi anche a ferragosto sullo svolgimento dei temi e della sentenza? a che cosa vi giova?  tanto quello che è fatto è fatto. secondo me non avete nient'altro da fare nella vita e pertanto siete delle persone pesanti e sole.

Da: brontolo 117/08/2012 18:52:39
Ma non sarebbe meglio che chi non ha interesse a questa discussione non partecipasse senza invece sindacare quello che dici chi vuole partecipare?
Questo atteggiamento ricorda quello dei censori dei film come 'Ultmo tango a Parigi', che anche sui giornali si scagliavano contro l'opera con descrizione di particolari, fotogrammi ecc. Ma se ti rivolta così tanto perché lo guardi? Non ci andare a vederlo e basta. In fondo cìè un interesse morboso più da parte di chi critica che da parte di chi partecipa esponendo i propri punti di vista. Che poi è anche questo un esercizio di democrazia.
Ricordo infine che i computers non vanno a carbonella. Per cui oggi con un portatile o con tablet puoi seguire questo o altri siti da qualsiasi spiaggia, o rifugio alpino, o località lacuale, o circolo bocciofilo o vasca da bagno ecc ecc ecc.
juppiter, concordo con te.
E se qualcuno volesse inserire qualcosa anche sulle altre prove sarebbe bene accetto. Pazienza se ai censori di cui sopra viene un travaso di bile. Questo si chiama studiare. Pare che nella vita serva.
Saluti

Da: leandra 17/08/2012 19:21:06
il problema è solo che ogni tanto la testa dovrebbe andare in vacanza, per poi riprendere piu' caricati. io resto in vacanza : in  ogni caso discutere serve ad accrescere il proprio sapere , ma non cambierà il risultato e in ogni caso nel mondo giuridico se ben argomentate  sono valide tutte le teorie . cercate di rilassarvi altrimenti non ce la fate , rilevato che i risultati saranno abbastanza celeri .
buona estate io continuo ad arrostirmi al sole e a godere il panorama piuttosto che dissertire sulla prova di resistenza : credetemi è molto piu' divertente e poi un po' di sano rilassamento dopo tanto studio penso che ce lo siamo meritato tutti vada come vada. ci risentiamo a settembre

Da: esi17/08/2012 19:35:15
brava leandra parole sante..

Da: per leandra17/08/2012 22:35:10
celeri quanto?

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