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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: secondo30/07/2012 13:09:49
il problema sui controinteressati riguardava solo le delibere

Da: invece continuiamo30/07/2012 13:14:17
si il regolamento era impugnato..
però non credo che sia in errore chi non ha esaminato il problema del controinteressato anche rispetto a quello, perché l'eccezione era solo per le delibere e nei casi in cui l'ammissibilità è scontata (come per l'impugnativa del regolamento e dell'avviso di convocazione, poiché non vi sono all'evidenza controinteressati) non è detto che il giudice debba esprimere tutto ciò che è preliminare..

intanto grazie per i contributi.. continuo a pensare che saremo valutati per la forma e per il ragionamento, più che per il merito della singola decisione... in realtà sono sempre stato convinto che in punto di ammissibilità/inammissibilità ci sia poco da discutere, ma qui mi pare che una soluzione fissa non ci sia.
qualcuno trova precedenti in cui ci sia cenno anche alle delibere dell'organo collegiale impugnate per illegittimità derivata?

Da: ostia30/07/2012 13:48:26
ao... ma che a ostia ce sta ggente de roma ???

Da: testa dura30/07/2012 15:24:06
le eccezioni in rito erano due :
prima : sulla prova di resistenza implicante l'interesse ad agire;
seconda : sui controinteressati
ma quale regolamento siete fuori strada quello è uno dei  motivi di ricorso
siete proprio fuori strada

Da: invece continuiamo30/07/2012 15:28:44
guarda che stiamo dicendo quello che dici tu...
non siamo fuori strada, leggi bene.. è soltanto che uno di noi ha voluto affrontare il problema - in rito - dei controinteressati anche rispetto al regolamento, cioè ha esteso l'eccezione del comune a tutti gli atti impugnati.. ma è stata una scelta sua, che non è per forza tecnicamente errata, visto che il tribunale può anche d'ufficio rilevare l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dalle eccezioni di parte sul punto.

detto ciò, siamo tutti d'accordo che le questioni erano le stesse che indichi tu e che il regolamento poneva un problema di merito (anche se l'altro collega se l'è voluto porre pure di rito...)

insomma, tu come hai fatto, comunque?
racconta!

Da: juppiter30/07/2012 15:58:10
x "invece continuiamo" e "PAT"
Duplice premessa: a) come segnalato in precedenza, non ho partecipato agli scritti (fuori di un soffio per i titoli) e conto di essere presente al prossimo concorso; b) l'ipotesi di soluzione del caso pratico postata da "..." e' mia. Dopo avere trovato su internet l'esatta traccia assegnata, ho provato a simularne lo sviluppo. Lo scopo dell'inserimento in discussione era quello di sollecitare un confronto a tutto tondo sulle eccezioni e censure prospettate dalla commissione (interessante, ad esempio, il dibattito sulla natura della c.d. prova di resistenza). Non immaginando, tuttavia, le reazioni che sarebbero conseguite alla temeraria iniziativa, ho preferito postare con "...", per "deviare" eventuali invettive. 

Apprezzo il consiglio di "invece continuiamo" di ribadire, all'esito del ragionamento, la conclusione cui si perviene. 
Circa l'onere iniquo che deriverebbe, in presenza di piu' delibere, dalla notifica a più controinteressati, ritengo questa sia comunque la soluzione preferibile, in stretta aderenza all'art. 41, comma 2, c.p.a., poiché, a mio avviso, occorre garantire a ciascun soggetto, destinatario di una specifica utilità, il diritto di esercitare compiutamente l'azione difensiva. L'integrazione del contraddittorio può' aversi, infatti, rispetto ad un ricorso regolarmente notificato a tutte le parti necessarie, non anche rispetto ad un gravame la cui notifica non sia avvenuta per una delle parti necessarie. 

x "fralippo lippi"
Il regolamento era oggetto di impugnazione in parte qua, secondo me, quindi, le tue valutazioni sul punto in tema di controinteressati  sono corrette, fermo restando il potere disapplicativo del g.a., alla luce delle note evoluzioni giurisprudenziali registratesi in materia. 

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Da: concordo30/07/2012 22:07:34
con iuppiter, la notifica ai contro interessati come individuati nelle delibere era indispensabile, questi ultimi sono necessariamente parti del processo avente ad oggetto l'annullamento di delibere che li individuano come beneficiari di diritti ovvero interessi protetti dalla legge.
Sono soggetti facilmente individuabili sulla base dei provvedimenti e nominativamente indicati negli stessi atti deliberativi, sono contro interessati in senso formale e sostanziale.  
per l'annullamento dell'avviso non vi erano contro interessati nè formali nè sostanziali e, per questa sola parte ho accolto il ricorso rigettandolo per difetto di contraddittorio nella restante parte 

Da: x concordo31/07/2012 00:13:10
scusa non ho capito, che vuol dire ho accolto il ricorso sull'avviso e rigettato per il resto?
se accoglievi sull'avviso cadeva tutto.. o no?? mi sono perso..

Da: concordo31/07/2012 01:05:10
un ricorso può essere accolto in tutto o in parte e io l'ho accolto solo nella parte in cui il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di convocazione, dichiarandolo inammissibile per il resto per difetto di contraddittorio nei confronti dei contro interessati alla conservazione delle delibere.
Secondo me, questo ricorso o era da dichiarare inammissibile in tutto oppure  si poteva accogliere solo in parte perchè il diritto del consigliere a partecipare all'organo di indirizzo politico era vulnerato dalla illegittimità della convocazione.
resto dell'idea che nella sua interezza non poteva essere accolto

Da: frizzi31/07/2012 02:15:44
per" ciao,ciao, ciao", pag.34.
Corre obbligo precisare che non è"un concorso per vecchi, (frustrati, preferibilmente)", ma per chi sia giunto a possedere esperienza (rilevabile dai titoli) e conoscenza ( desumibile dagli elaborati delle prove scritte) tali da garantire il necessario apporto all'Ufficio per cui si concorre.
La presenza di (agguerriti, preferibilmente...) soggetti "attempati", mi sembra, piuttosto, esressione di sana ambizione accompagnata dalla negazione di qualsivoglia frustrazione ( un concorrente "giovane", difficilmente potrà avere gli stessi titoli!).
.....e non guasterebbe, anche in questa sede, un pò di "antiquata" cortesia, astenendosi da giudizi gratuiti ed ingiustificatamente offensivi!   
Per" 45 anni":
La legge Bassanini  ha eliminato i c.d. limiti d'età nei concorsi per le P.A (a maggior ragionei in quelli per referendario, dove i requisiti d'ammissibilità creano uno "sbarramento" per i soggetti privi della necessaria anzianità nelle diverse professioni), mentre il pensionamento, laddove si possa concorrere per altre tipologie lavorative (es., otto anni d'iscrizione all'Albo, per gli avvocati), non preclude la possibilità di parteciparvi. Il servizio prestato costituirà titolo valutabile.
Ed  ora, con la coscienza serena di chi, nonostante stanchezza e caldo, sia riuscita ad esprimere il proprio dissenso nei confronti di un opinione, a dir poco, arrogante, vi auguro una serena notte.  

Da: x concordo31/07/2012 07:03:00
ok.. io ancora non ho davvro idea.. l'ho fatto, ma.. boh, l'unica cosa che mi consola è che non sono riuscito a trovare una sentenza sul punto

Da: x frizzi31/07/2012 07:08:55
scusa se mi intrometto, ma a me pare di ricordare che l'appellativo frustrati era autoironico, era per canzonarsi da sola, d'altro canto l'età media del concorso è ben alta rispetto ad altri concorsi, pertanto siamo tutti sulla stessa barca (anche per i motivi che tu ci hai ricordato) ...

detto ciò, mi raccomando l'apostrofo per opinione, è femminile.. capisco la stanchezza e l'ora tarda (anche in considerazione dell'età), ma senza è proprio bruttino..

Da: plant31/07/2012 09:25:04
x frizzi
Mio/a cara ne conosco di "giovani" che con la grammatica e la sintassi fanno a pugni. Quindi che c....o c'entra l'età e cerca di essere un po' più sereno/o serena e meno antipatico/a.

Da: sono molto sereno31/07/2012 10:02:44
e tu sei frizzi o un avvocato difensore?
da come te la prendi sembri lui/lei...
sveglia!!!!!!!!!!!!!!!! era una battuta!!!!!!
sai cos'è??
come l'ironia che non hai colto prima sui vecchi frustrati..

ciao ciao

Da: plant31/07/2012 10:19:38
Soprassediamo che è meglio!
Piuttosto sapete qualcosa in merito all'autorizzazione a 27 posti per il concorso a referendario Corte dei Conti?. Diversamente 11 posti sono davvero pochi tenuto conto che saremo almeno 400 candidati

Da: frizzi31/07/2012 10:33:01
......ai miei spietati censori...Chiedo venia per l'apostrofo, davvero sfuggito nella tastiera,ma continuo a pensare che la frase "incriminata" non fosse così innocente od autoironica....Comunque, poco importa: VINCA IL MIGLIORE!  

Da: pace fatta31/07/2012 11:06:23
ok, basta così!
si, vinca il migliore e buono studio a chi tenta pure corte dei conti... io ho lasciato perdere, ho dei limiti..

Da: Alitalia31/07/2012 11:48:23
Ho sentito di un aumento posti x referendario Tar o sbaglio? Sono sempre 30?

Da: PAT31/07/2012 14:00:30
pare che siano 36 posti
candidati presenti al termine 4 prove: 461

Da: 45 anni31/07/2012 14:39:38
visto che ha suscitato tanto interesse vi linko una sentenza interessante
T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, sentenza 679 del 20.01.2012

Sono da ritenere legittimati in via generale a fare valere in sede giurisdizionale la violazione delle norme che disciplinano la formazione della Giunta comunale, i consiglieri comunali i quali, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico degli Enti locali, possono essere nominati membri della Giunta municipale e sono in quanto tali portatori di un interesse concreto e specifico a che, nella nomina dei componenti della Giunta, vengano rispettate dal Sindaco tutte le disposizioni normative di carattere immediatamente cogente.

Accanto alla tradizionale legittimazione dei consiglieri comunali ad agire in giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti sul diritto all'ufficio, deve essere riconosciuta una loro analoga legittimazione a contestare in sede giurisdizionale la legittimità dell'azione degli organi politici dell'ente di appartenenza sotto ogni profilo, in ragione di un interesse giuridicamente rilevante di ciascun consigliere comunale ad impedire che l'organo politico di riferimento istituzionale agisca in violazione di legge.
Ha fatto seguito questa del CdS. Certo parla di legittimazione attiva ma penso che detti un principio estensibile anche a quella passiva

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 21 marzo 2012* (sui limiti della legittimazione attiva dei Consiglieri comunali; fattispecie relativa ad omissione o ritardo nel fornire ai Consiglieri gli atti presupposti ad una proposta di delibera)

Da: PAT31/07/2012 15:30:26
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 21 marzo 2012 n. 1610 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Atzeni - Scavelli ed altro (Avv. Morrone) c. Comune di Cotronei (Avv. Zimatore) e Grassi ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, n. 1594/ del 2011).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Dei Consiglieri comunali - Sussiste solo nel caso di atti che ledono il loro diritto ad esercitare il mandato - Fattispecie relativa ad omissione o ritardo nel fornire ai Consiglieri gli atti presupposti ad una proposta di delibera.

I Consiglieri di un Ente locale sono legittimati all'impugnazione degli atti del Consiglio nel quale siedono esclusivamente quando questi incidano sulla possibilità di esercitare adeguatamente il mandato; in particolare deve ritenersi che l'omissione o il ritardo nel fornire ai Consiglieri dell'ente locale gli atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisca lesione del diritto allo "jus ad officium" e quindi non legittimi il Consigliere alla proposizione del ricorso, restando la sua tutela affidata all'espressione a verbale del proprio dissenso.

Da: per tutti31/07/2012 15:43:12
qualcuno sa se per caso le correzioni siano iniziate o quando è previsto che inizino? grazie.

Da: Prius in tempore31/07/2012 17:16:03
La correzione degli scritti non comincerà prima di settembre.

Da: insisto31/07/2012 17:41:28
La sentenza apparsa su questo forum del 27 u.s. ha spento le mie speranze anche se noto che non avete attribuito ad essa molta importanza (o forse voi avete risolto le questioni allo stesso modo?). Tuttavia mi domando: perchè mai il consigliere comunale non possa rivestire la qualifica di controinteressato. In fondo ha interesse alla conservazione delle delibere assunte e non vanta certo un interesse di fatto!

Da: insisto31/07/2012 17:41:28
La sentenza apparsa su questo forum del 27 u.s. ha spento le mie speranze anche se noto che non avete attribuito ad essa molta importanza (o forse voi avete risolto le questioni allo stesso modo?). Tuttavia mi domando: perchè mai il consigliere comunale non possa rivestire la qualifica di controinteressato. In fondo ha interesse alla conservazione delle delibere assunte e non vanta certo un interesse di fatto!

Da: Ameno31/07/2012 18:50:33
x insisto
anche io ho scritto come te. Non so se si una cosa opinabile o meno!!

Da: x tutti gli onanisti (mentali) del forum31/07/2012 19:29:40
Andate al mare!

Da: Ciao ciao ciao31/07/2012 22:27:09
ringrazio chi ha colto autoironia nelle mie parole, era abbastanza evidente. Se partecipo a questo forum, e se ero quasi pronta a partecipare al concorso, e' del tutto ovvio che " vecchi e frustrati " era riferito anche - se non soprattutto - a me stessa...ma qualcuno si e' risentito...frustrato?

Da: concordo31/07/2012 23:18:41
i consiglieri non sono contro interessati, nè singolarmente nè collegialmente. Non vi è autonomia dell'organo di indirizzo politico ( il Consiglio) rispetto al Comune.
Nella collegialità l'atto viene imputato all'organo ma gli effetti si imputano all'Ente ( il comune).
Cioè vi è la delibera di un Consiglio e si chiama in causa l'Ente ( il Comune).
L'interesse dei consiglieri è rappresentato dalla parte resistente, al più potrebbero spegare intervento a rafforzare la opisizione del Comune, ma ad adiuvandum  e non ad opponendum.
Diverso è il caso del consigliere pretermesso dalla convocazione, perchè è direttamente leso dalla illegittimità del procedimento

Da: Alitalia01/08/2012 08:37:07
Ogni Tribunale fa sentenza si dice... Quindi secondo me l'importante e' motivare bene, far emergere un ragionamento logico. Diversamente non ci sarebbero contrasti giurisprudenziali.
Quindi...non diamo per giusto o sbagliato quello che dice una sentenza, quasi fosse una tesi inconfutabile. Non perdiamo le speranze insomma...
Speriamo facciano presto a correggere, così vedremo svelati gli arcani, anche rispetto alla sentenza!
Buone vacanze a chi le fa!

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