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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: straniero21/03/2010 18:53:52
notizie sulla tempistica delle correzioni?

Da: eh23/03/2010 15:36:48
non correzioni, valutazioni.

Da: puma23/03/2010 20:07:08
eh, non l'hai ancora trovata la traccia "autentica" della prova pratica?

Da: Orso25/03/2010 08:55:07
... per avere un ricordo del "tribunale dei morti" sarebbe più opportuno tenere a mente la storia del diritto romano, più che quella del diritto italiano

Da: straniero25/03/2010 12:15:43
notizie sulla tempistica della "valutazioni"?

per eh...
se ti indico la luna, non fermarti al dito

Da: eh25/03/2010 15:45:50
no puma,
ho telefonato le tracce saranno pubblicate sul sito

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: puma25/03/2010 19:06:04
eh,

non è che hai anche chiesto se per caso ne hanno arrestato qualcuno nel frattempo?

Da: lollina27/03/2010 20:03:39
chi sarebbe il prof. dimesso?

Da: puma01/04/2010 21:29:25
mi confermano che si starebbe valutando la possibilità dell'annullamento del concorso

Da: alfio01/04/2010 22:29:21
come mai?

Da: fandango02/04/2010 11:33:56
sarebbe la cosa più giusta da fare, quindi, ovviamente, non la si farà mai.


Da: puma02/04/2010 12:07:18
allora spazio ai raccomandati. ci vediamo tutti per il prossimo blog

Da: eh04/04/2010 16:23:13
AUGURONI DI BUONA PASQUA A TUTTI!!!!

Da: ila04/04/2010 18:58:11
ciao leo,
posso farti un paio di domande?
i tempi di svolgimento del concorso al tar sono lunghi come per il concorso in magistratura ordinaria?
inoltre leggendo altri post, ho capito che i 5 anni in PA non bastano per poter partecipare al concorso. Quanti altri anni di esperienza servono?
se invece della PA si proviene dalla magistratura ordinaria è più semplice accedere al concorso?

grazie

Da: leo05/04/2010 13:12:46
ciao ila
sono lieto di risponderti!
i tempi del concorso non sono lunghissimi.
considerato che gli scritti si sono svolti a febbraio, dovremmo avere gli esiti verso giugno-luglio, gli orali a settembre e le assunzioni si possono ipotizzare per gennaio 2011. Sempre che non ci siano problemi o imprevisti..
possiamo dire che la fase più lunga è quella che va dalla pubblicazione del bando fino alla fissazione degli scritti.
Questo perchè, come hai osservato giustamente, non basta il requisito minimo di anzianità fissato dal bando, ma la commissione deve esaminare i curriculum di tutti i candidati in possesso del minimo di legge ed operare una preselezione in base ai titoli per escludere i  concorrenti che non raggiungono un determinato punteggio. Tutto ciò perchè il concorso deve essere per titoli ed esami....
purtroppo questo significa appesantimento della procedura ed incertezza nei candidati che non possono sapere, prima della valutazione,  se saranno ammessi o meno agli scritti.
tanto premesso, va detto che la preselezione non è affatto severa...
anchei soli 5 anni nella PA o 1 solo anno in magistrtura ordinaria possono bastare se accompagnati da un voto di laurea elevato, da titoli culturali del tipo master o specializzazioni, da  pubblicazioni scientifiche..
spero di essere stato esauriente!
un cordiale saluto a tutti i candidati sperando di avere  futuri giovani colleghi sempre più brillanti!    

Da: fandango06/04/2010 12:54:08
"un cordiale saluto a tutti i candidati sperando di avere  futuri giovani colleghi sempre più brillanti!"    

questa frase mi lascia supporre che Leo sia un magistrato amm.

Se questo è confermato vuoi gentilmente dirci cosa ne pensi delle prove assegnate ed in particolare di quella processuale?



Da: Amelia07/04/2010 11:48:05
Caro Leo,
sapresti dirmi come funzionano le comunicazioni per l'orale? cioè vengono avvertiti solo quelli che superano la prova scritta, oppure anche chi è bocciato agli scritti riceve una comunicazione?
grazie!
ciao

Da: circeo07/04/2010 14:15:53
La commissione, con il suo amorevole segretario in testa, suonano all'abitazione del candidato non ammesso e comunicano amorevolmente la non ammissione poi se in vena offrono anche un cappuccino e una brioche.

Da: puma07/04/2010 15:37:31
circeo, anche a te è successo così?

Da: leo07/04/2010 16:20:26
mi  dispiace ma non ho avuto tempo di studiarmi la prova pratica...
devo anche lavorare -e non poco, te lo assicuro- oltre a curiosare di tanto in tanto in questo simpatico forum...
per amelia:
avvertono solo chi supera le prove scritte.
i non ammessi possono chiedere di conoscere i punteggi riportati nelle prove scritte.
basta telefonare, se non hanno cambiato prassi all'ufficio concorsi!
poi, ovviamente, si può chiedere l'accesso agli atti... ma questo lo sai meglio di me...
un caro saluto!

Da: ila07/04/2010 17:22:52
Grazie mille per aver risposto!sei sempre gentilissimo!

Da: ila07/04/2010 17:23:46
X Leo...
Grazie mille per aver risposto!sei sempre gentilissimo!

Da: circeo08/04/2010 09:12:24
x puma : no purtroppo io ho telefonato e ho scoperto di essere stato trombato.

Da: puma09/04/2010 12:43:26
A VOI OGNI COMMENTO:


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 25 marzo 2010 n. 7160 - Pres. Carbone, Est. Segreto - E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile ed altro (Avv.ra Stato) c. S.E.A. - Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. (Avv.ti M.A. Sandulli e Vaccarella) - (dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo).

1. Giurisdizione e competenza - Concessioni di pubblici servizi - Controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi - Riservate alla giurisdizione dell’A.G.O. - Sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale.

2. Giurisdizione e competenza - Risarcimento dei danni - Azioni proposte nei confronti della P.A. - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste solo ove l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l’integrità personale), ovvero nei casi in cui la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato.

3. Giurisdizione e competenza - Risarcimento dei danni - Azioni proposte nei confronti della P.A. - Per danno da ritardo della P.A. - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.

4. Giurisdizione e competenza - Risarcimento dei danni - Azioni proposte nei confronti della P.A. - Azione risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dei Trasporti - Per il ritardo con il quale ha provveduto a determinare gli importi dovuti ai gestori aeroportuali - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.

1. In materia di concessione di pubblici servizi - anche alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000) - le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, non rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché riservate alla giurisdizione del giudice ordinario - secondo un criterio di riparto già presente nell’art. 5, comma 2, della L. n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate dall’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 - sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali. Ove, invece, si realizzi detta ultima ipotesi, perché la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante, ovvero la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (1).

2. Nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l’azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. Pertanto, l’amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l’integrità personale), ovvero quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (versandosi, in tal caso, nell'ambito delle controversie meramente risarcitorie). Dove, per contro, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo.

3. Alla giurisdizione del giudice amministrativo sono riconducibili le azioni risarcitorie proposte nei confronti della P.A. anche nei casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell'interessato sia postulata come conseguenza di un comportamento inerte (si tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio), giacché ciò che in tali casi viene in rilievo è bensì un comportamento, ma risolventesi nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all'esercizio del potere. Ciò che viene in tali ipotesi in rilievo è bensì un comportamento, ma il comportamento si risolve nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all'esercizio del potere, con conseguente lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo e non di diritto soggettivo (2).

4. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per un ricorso proposto contro il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nonché nei confronti dell'Ente nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) per la declaratoria ed il risarcimento del danno da ritardo con cui il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha determinato, con D.M. 14 marzo 2003, gli importi dovuti ai gestori aeroportuali, a titolo di corrispettivo provvisorio per l’espletamento dei controlli di sicurezza su bagagli da stiva. In tale ipotesi, infatti, viene in rilievo il mancato tempestivo adempimento dell'obbligo delle p.a. intimate di provvedere ad adempimenti tipicamente procedimentali, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative, solo tardivamente sfociati nell'adozione del provvedimento amministrativo, costituito dal D.M. del 14 marzo 2003.

Da: leo10/04/2010 15:24:40
mi sembra condivisibile.
La controversia non ha ad oggetto il corrispettivo, ma il ritardo con cui la PA ha gestito il procedimento per la determinazione del corrispettivo.
non essendo contestato l'importo, ma piuttosto il cattivo, in quanto tardivo, esercizio del potere amministrativo, la giurisdizione non può che essere del GA.

Da: puma10/04/2010 21:26:55
Ineccepibile e condivisibile, ma finisce per configurare un potere di tipo procedurale della medesima portata di un potere di tipo sostanziale. Quel potere, procedurale, secondo me, invece, non è la stessa cosa e non importa un interesse legittimo pretensivo al "rispetto del termine" . Che per di più, come tale sarebbe risarcibile in via autonoma a prescindere dal contenuto del provvedimento.

Siamo - come spesso accade - nel campo delle finzioni giuridiche. e poi, se così fosse, perchè prevedere una giurisdizione esclusiva? che senso avrebbe? La questione in questi termini l'aveva già risolta il CDS prima dell'introduzione del 2-bis e così, appunto, giustificava la giurisdizione di legititmità del g.a.

Io ho un'altra opinione e secondo me a fronte della regola procedurale non rispettata c'è veramente un comportamento. comportamento che, per tornare alla traccia, sarebbe veramente affidato alla giurisdizione del g.o. (qualcuno si ricorda che per il danno da diniego di accesso si teorizzava, appunto, la giurisdizione del g.o. prima della novella della 241/90?) se non fosse che ...

Se non fosse che la giurisdizione compete al g.a. perchè quel comportamento non è un comportamento mero, ma è  connesso all'esercizio del pubblico potere, e la risarcibilità, e qui sta il punto vero, è legata all'attesa di un provvedimento favorevole.

Il 2 bis (giurisdizione esclusiva) in conclusione, o non avrebbe ragion d'essere (se fosse vero quello che si dice in questa sentenza), oppure ha una giustificazione, anche costituzionale, ben più profonda (nel rispetto della sent.204) : si tratta di una giurisdizione su un comportamento, e sarebbe perciò illegittima se non vi fosse, appunto, un collegamento al pubblico sostanziale, quello vero, quello sulla pretesa del privato ad avere un provvedimento favorevole).

Da: fandango12/04/2010 08:51:21
Il mio parere è nel senso che con la previsione della giurisdizione esclusiva si è data una copertura costituzionale all'interpretazone dell'ad. plen. del cds. Infatti il ragionamento che riteneva sussistere la giurisdizione sul comportamento (silenzio)  inquanto meditamente collegato con l'esercizio del potere è plausibile solo nelle materie di giurisdizione esclusiva (come ricordato da puma: secondo gli insegnamenti della Corte Cost. 204/04 e 191/06).

Da: leo14/04/2010 18:36:43
mi sembra che la questione sia posta correttamente..
la giurisdizione esclusiva consemte al giudice amm. di pronunciare sul comportamento collegato all'esercizio del potere.
il risarcimento, comunque, potrà essere accordato solo se è stata lesa una posizione soggettiva sostanziale. non basta il ritardo in sè, occorre che il soggetto abbia ottenuto, tardivamente, il provvediemnto favorevole.
infatti nel caso deciso dalla Cassaz. la pA ha riconosciuto il corrispetivo per il servizio.
se il provvedimento fosse stato negativo il danno da ritardo non sarebbe stato ipotizzabile, non essendo risarcibile il ritardo con cui è stato negato il bene chiesto dall'interessato.

Da: fandango19/04/2010 09:04:43
sapete se è iniziata la valutazione dei temi?

Da: cliente19/04/2010 10:58:37
Salve è possibile conoscere un professionista tra voi non privato ma pubblico a volte anche ricorrente nelle sentenze G.A ovviamente vincente? se si ne ho bisogno.

petalodirosa40@yahoo.it

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