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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: esaurita08/03/2010 17:21:11
per puma
attribuzione voti e preferenze: io invece è l'unica doglianza che ho accolto e poichè la differenza era di 20 voti ho rideterminato il risultato elettorale proclamando eletto Caio.
Quando ero in coda per la consegna (assieme ad una cinquantina di persone)  ho potuto ascoltare le soluzioni più diverse: dal difetto di giurisdizione all'annullamento dell'intera procedura elettorale.  In mezzo ci sono tutti gli altri motivi che potevano essere accolti o rigettati e le altre questioni di rito.
Certo che con quello che poi è successo nella realtà e con la possibilità di dire che tutto è questione di forma non invalidante anzichè di sostanza ..... si legittima qualsiasi soluzione.
Che importa se il ricorso è depositato - faccio per dire - il 31° ? E' una questione di forma, mica cambia niente ....

Da: puma08/03/2010 18:12:49
Non è che sia posì così d'accordo sul fatto di poter dire tutto. Alcuni errori sono più gravi degli altri. Si può discutere su quei 20 voti e le soluzioni dpendono da come un magistrato si sveglia la mattina. Non si può discutere ad esempio su girisdizione e prova empirica. Quindi fossi in te non mi preoccuperei troppo. Io per esempio ho cannato in pieno la questione della sospensione feriale dicendo che non si applicava. Soluzione ragionevole sulla base del testo della norma e specialmente per la previsione della necessità di fissare un'udienza urgente (oltre che per la ratio di avere una decisione urgente), ma purtroppo sbagliata visto che non è praticata quasi da nessuno.
Si vedrà, l'importante, per ora è mettere  a fuoco le cose. Poi contano tante altre cose, che dipendono da noi (chiarezza dello scrivere nella forma e nella sostanza) e dal caso (tempo di correzione).

Da: straniero08/03/2010 18:39:44
credo che ciò che conta è più che la soluzione "giusta", che non può esserci a priori, come dimostra il fatto che gli stessi TAR decidono questioni identiche in maniera diversa, l'attendibilità dell'iter logico giuridico seguito nel ragionamento, che può anche portare a conclusioni diverse da quelle della Commissione, ma comunque resta un ragionamento attendibile. SArebbe peggio il caso in cui si ottiene una soluzione condivisa dalla Comimssione ma con un iter illogico o zoppicante.
p.s. io non ho applicato la sospensione feriale dei termini, che si applicano solo per la sospensiva cautelare che, mi pare di ricordare, non veniva chiesta dal ricorrente Tizio.

Da: eh08/03/2010 21:06:58
per esaurita in post 08/03/2010 17.21.11 (ultima parte)

Repubblica â" 07 marzo 2010  
Avrei bisogno anche io di un «decreto interpretativo» che mi chiarisse, finalmente, perché ho sempre pagato le tasse. Perché passo con il verde e mi fermo con il rosso. Perché pago di tasca mia viaggi, case, automobili, alberghi. Perché non ho un corista vaticano di fiducia che mi fornisca il listino aggiornato delle mignotte o dei mignotti. Perché se un tribunale mi convoca (ai giornalisti capita) non ho legittimi impedimenti da opporre. Perché pago un garage per metterci la macchina invece di lasciarla sul marciapiede in divieto di sosta come la metà dei miei vicini di casa. Perché considero ovvio rilasciare fattura se nei negozi devo insistere per avere la ricevuta fiscale. Perché devo spiegare a chi mi chiede sbalordito «ma le serve la ricevuta?» che non è che serva a me, serve alla legge. Perché non ho mai dovuto condonare un fico secco. Perché non ho mai avuto capitali all' estero. Perché non ho un sottobanco, non ho sottofondi, non ho sottintesi, e se mi intercettano il peggio che possono dire è che sparo cazzate al telefono. Io - insieme a qualche altro milione di italiani - sono l' incarnazione di un' anomalia. Rappresento l' inspiegabile. Dunque avrei bisogno di un decreto interpretativo ad personam che chiarisse perché sono così imbecille da credere ancora nelle leggi e nello Stato.  MICHELE SERRA

Da: fandango09/03/2010 08:42:10
scusate ma torno dove il dente duole: vorrei fare un sondaggio (a cui spero parteciperete) in quanti si sono posti d'ufficio la questione dell'integrità del contraddittorio a prescindere dalla soluzione adottatta? (non è che sono insistente ma penso che questo catrappolone sia quello risolutivo)
intanto rispondo io : NO

Da: fandango09/03/2010 09:45:59
Vi riporto una interessante sentenza del cds sulla notifica ai consiglieri, però non riesco a capire non trovando la sentenza del tar lazio di primo grado se il ricorso doveva essere notificato anche ai cons. di minoranza.
âil meccanismo del premio di maggioranza è tale da comportare assegnazioni di seggi consiliari in percentuali nettamente differenziate rispetto ai voti concretamente espressi dal corpo elettorale, con la conseguenza che i consiglieri eletti, in caso di contestazione in sede giurisdizionale del risultato elettorale, in quanto destinati a perdere la qualità di consiglieri di maggioranza ed il loro seggio, in caso di accoglimento del ricorso, hanno un interesse attuale e diretto a resistere alle censure; pertanto, è necessaria la notificazione dellâoriginale ricorso ai medesimi in quanto contraddittori necessariâ (Cons. Stato, Sez. V, 8.7.2002 n. 3784).

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Da: esaurita09/03/2010 12:43:37
Io non mi sono posta il problema dell'integrità del contradditorio.
La legge TAR dice che il ricorso va notificato ad almeno uno dei controinteressati. Il ricorrente ha notificato non a tutti ma sicuramente ad almeno uno. Quindi semmai il problema era quello di fare un'ordinanza di integrazione. Come è possibile dichiarare il ricorso inammissibile quando il ricorrente ha rispettato la norma che impone la notifica ad almeno un controinteressato?

Da: puma09/03/2010 12:51:57
per esaurita:

perchè la natura del contenzioso e la natura degli interessi coinvolti (sostanziali) impedisce l'integrazione del contraddittorio. Non a caso si parla di "parte che vi ha interesse" e non semplicemente di controinteressato. Siamo nell'ambito di diritti e non di interessi legitimi, tant'è vero che si è in presenza di giurisdizione di merito.

Se tu in una ordinaria causa civile sbagli la controparte (che so, il proprietario di un vaso che ti cade su un braccio) il tribunale dichiara il defietto di legittimazione ma non ordina mica l'integrazione del contraddittorio.

Da: esaurita09/03/2010 15:41:40
E' giurisdizione di merito (il GA interviene direttamente sull'atto) ma non esclusiva. Nella giurisdizione amministrativa ordinaria estesa al merito il GA non giudica su diritti ma su interessi legittimi connessi al corretto espletamento delle procedure elettorali.

Da: rover09/03/2010 16:19:58
Hai perfettamente ragione,esaurita.Ciò ripropone la questione del difetto di giurisdizione,in attesa della giurisdizione esclusiva G.A. in materia elettorale.Legge delega 69/2009.Sentenza Corte Costituzionale n.259/09(anche se si riferisce a elezioni nazionali).

Da: eh09/03/2010 16:26:41
Trattasi di giurisdizione di legittimità estesa al merito, non esclusiva, il GA non giudica su diritti ma su interessi legittimi.

Da: esaurita09/03/2010 17:36:15
facendo il punto: concordiamo sulla giurisdizione di legittimità estesa al merito quindi come può il GA dichiarare il ricorso inammissibile perchè non notificato a tutti quando la legge TAR dice almeno uno dei controinteressati? Il ricorrente ha rispettato la legge TAR e non può per questo vedersi dichiarare inammissibile il ricorso. Semmai il GA doveva ordinare l'integrazione del contradditorio, ma la cosa mi sembra poco plausibile in una prova concorsuale e non credo che qualcuno dei concorsisti l'abbia fatto.
Io ed eh abbiamo fatto una prova per lo meno simile ... mi pare

Da: puma09/03/2010 18:19:34
ognuno è libero di pensarla come vuole. Per me che faccio l'avvocato tutti i  giorni da 12 anni c'è un difetto di contraddittorio grande come una casa. Poi si può discutere sull'integrazione.

Quanto alla scarsa plausibilità della questione, questo era un concorso per fare i giudici e i giudici la prima cosa che fanno è vedere se le notifiche sono state fatte ritualmente a tutte le parti che devono necessariamente partecipare al giudizio, a prescindere dalle eccezioni di parte.

Siccome l'ho scritto in tutti i modi e sono state allegate le sentenze che chiariscono questo aspetto, e siccome ho per di più portato anche l'esperienza pratica dei colleghi che si occupano di questo genere di ricorsi, sentendomi un po' come una sibilla, non posso che fare a tutti (e a me stesso) i migliori auguri, sperando con voi che abbiate ragione, ma francamente ne dubito.

La prova pratica, se non avete capito bene, rischiano di passarla solo i 15 che hanno rilevato questa cosa qui, visto che su quasi tutto il resto, praticamente, ogni cosa è giusta

Da: eh09/03/2010 19:18:46
per esaurita,

NOTE SUL VOTO "ASSISTITO"
Con precetti sostanzialmente analoghi, lâart. 41 del d.P.R. 570/1960 e gli artt. 55 e 56 del d.P.R. 361/1957 disciplinano lâistituto del c.d. voto assistito.
            Dopo aver ribadito il principio soggettivistico propugnato dallâart. 48 della Costituzione (âil voto è dato dallâelettore presentandosi personalmente allâUfficio elettoraleâ), il legislatore individua i destinatari dellâistituto (âi ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altri impedimento di analoga gravitàââ), lo strumento per il concreto esercizio del diritto di voto (ââesercitano il diritto elettorale con lâaiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatoreââ), le modalità di accertamento della volontà dellâelettore (ââil presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se lâelettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognomeââ), le formalità documentali (ââe registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dellâautorità sanitaria che abbia eventualmente accertato lâimpedimento ed il nome e cognome dellâaccompagnatoreâil certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbaleâ; âlâannotazione del diritto al voto assistito â è inserita, su richiesta dellâinteressato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personaleââ) e le caratteristiche dei certificati medici eventualmente esibiti (âi certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dellâautorità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce allâelettore di esprimere il voto senza lâaiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marcheâ).
            In termini di approccio esegetico, si è rilevato che âla previsione della ammissione al voto assistito per le persone affette da gravi impedimenti non è, come spesso si è ritenuto, una norma di carattere eccezionale, derogatoria dei principi di personalità e segretezza del voto, ma è una norma a regime che lâordinamento è tenuto a prevedere essendo volta a regolare il sacrosanto diritto di voto di chi, affetto da handicaps di particolari gravità che gli impediscono lâesercizio di un incomprimibile diritto politico, non può farlo se non con lâausilio di un familiare o di una persona di sua fiduciaâ; questa interpretazione âscaturisce da una attenta lettura del contenuto precettivo del secondo comma dellâarticolo 41, il quale stabilisce che gli elettori affetti da impedimenti di gravità analoga a quella dei ciechi, degli amputati alle mani o dei paralitici, esercitano il diritto elettorale con lâaiuto di un elettore; lâaccompagnatore, in sostanza, è soltanto una modalità di esercizio del voto, nel senso che esso rappresenta lâunico âausilioâ possibile per mettere sullo stesso piano degli altri elettori il cittadino affetto da gravissimi impedimentiâ (1).
            Come si è visto, destinatari dellâistituto sono i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi âo da altro impedimento di analoga gravitàâ. Lâindeterminatezza dellâespressione, rileva il massimo organo di giustizia amministrativa, âmanifesta lâintento legislativo di non delimitare in modo rigoroso lâambito delle menomazioni che ostacolano lâesercizio del votoâ; âlâapertura analogica della norma, tuttavia, non è illimitata, ma, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni âatipicheâ, va correttamente riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, le amputazioni e la paralisi, tali da riconoscere lâeffettiva sussistenza di quella eadem ratio che sola giustifica il ricorso al voto assistitoâ; cosicchè âil dato comune che permette lâestensione della norma non è costituitoâdal solo livello quantitativo della riscontrata gravità dellâaffezione, né dalla sua attitudine ad impedire lâautosufficiente esercizio del voto, ma, piuttosto, dalla natura oggettiva e dalle caratteristiche qualitative dellâinfermitàâ; ed âin questo senso è evidente che le ipotesi patologiche espressamente contemplate dallâart. 41 comma 2 identificano precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto, per lâimpossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della schedaâ; in definitiva, âlâelemento unificante è costituitoâdalla presenza di circostanze che incidono esclusivamente nella fase di dichiarazione di una volontà regolarmente formatasiâ (2). Sotto questo profilo sono state considerate patologie idonee le infermità inibenti lâuso (corretto) delle mani, quali il parkinsonismo (3), il tremore senile, lâartrite deformante, e gli esiti da ictus cerebrale (4), o degli occhi, come ad esempio le cateratte (5).
            Di contro, la giurisprudenza amministrativa esclude â" concordemente e costantemente â" la rilevanza degli handicap psichici (6), ancorché concorrenti con menomazioni fisiche (7). Poiché le infermità che determinano incapacità psichica attengono non alla espressione della volontà dell'elettore â" di cui può essere strumento sostitutivo l'accompagnatore â" ma alla (sua) stessa formazione, per la quale non sono ammissibili rimedi sostitutivi in quanto il voto è atto personalissimo, non convenire sullâesclusione del deficit psichico, significherebbe legittimare una non corretta formazione della voluntas, perché âlâaccompagnatore finirebbe per sostituire la sua volontà a quella dellâelettoreâ (8).
            Dalla lettera della norma non traspare, quanto meno con immediatezza, la linea di confine oltre la quale necessita lâapposita certificazione medica: in quali casi, cioè, lâelettore (fisicamente impedito) debba essere ammesso al voto assistito (soltanto) previa esibizione di idoneo certificato medico; ne consegue che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, in disparte le tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi), legislativamente individuate, spetta al presidente di seggio valutare, di volta in volta, lâeffettività dellâimpedimento (9).
            Posto che lâelettore, qualora lâimpedimento sia evidente, può essere ammesso al voto assistito sic et simpliciter, occorre sostanziare lâoggetto della verbalizzazione, in altri termini la portata della locuzione indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione. Secondo lâinsegnamento del massimo organo di giustizia amministrativa, ânon è necessaria da parte del presidente di seggio lâesposizione di una congrua motivazione esplicativa dellâiter logico percorso per la maturazione del giudizio di ammissione al voto assistito, essendo invece sufficiente che lâinfermità verbalizzata quale motivo specifico per lâammissione al voto assistito costituisca oggettivamente impedimento visivo o motorio di una certa rilevanza nellâambito di quellâindagine empirica, da effettuare sul momento, che costituisce potere-dovere del presidente di seggioâ (10). Ancora: premessa la necessità, ânel procedimento delineato nellâart. 41, che degli adempimenti prescritti venga effettuata una rigorosa e corretta verbalizzazione, la quale costituisce il momento di emersione dei profili di legittimità delle operazioni elettoraliâ, si evidenzia che âla legge, nel prescrivere gli accertamenti demandati al presidente del seggio, gli impone di registrare nel verbale, in una apposita sezione, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dellâautorità sanitaria che abbia eventualmente accertato lâimpedimento e il nome e il cognome dellâaccompagnatore: non prescrive, invece, oltre alla indicazione del âmotivo specifico di questa assistenzaâ, una sia pur sommaria motivazione, giacché lâaccertamento demandato al presidente del seggio implica apprezzamenti di fatto o giudizi di merito di cui egli porta, insieme eventualmente ad altri, lâintera responsabilitàâ (11)
            I maggiori contrasti interpretativi riguardano la portata vincolante dei certificati medici (eventualmente) prodotti. Lâindirizzo del massimo organo di giustizia amministrativa era â" salvo sporadiche oscillazioni (12) â" sostanzialmente univoco nel sostenere due principi: a) la valutazione medica non lascia margini di scelta al Presidente di seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore non è materialmente in grado di tracciare il segno di voto per l'impossibilità di servirsi delle mani o della vista, salvo il caso in cui la certificazione risulti in modo evidente falsa o comunque non veritiera; b) negli altri casi â" ovvero: quando tali certificazioni ânulla affermano in ordine alla totale compromissione delle suddette funzioni, oppure si limitano a diagnosticare patologie che, al di là fi ogni apprezzamento di ordine medico-legale, alla stregua della comune esperienza, non ingenerano radicali menomazioni fisicheâ (13) â" i certificati medici prodotti dall'elettore costituiscono atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell'infermità e non anche in relazione alla specifica capacità invalidante della medesima il cui accertamento è comunque rimesso al prudente apprezzamento del Presidente di seggio; con la conseguenza che la certificazione medica lo vincola solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento alla espressione materiale del voto (14). Lâorientamento muta decisamente nel 2004, quando, valorizzando alcuni elementi integrativi (della formulazione originaria) dellâ41 del d.P.R. 570/1960 â" e dellâart. 56 del d.P.R. 361/1957 â" in particolare la modifica introdotta dallâart. 9 della l. 271/1991, ai sensi del quale i certificati medici âdebbono attestare che la infermità fisica impedisce allâelettore di esprimere il voto senza lâaiuto di altro elettoreâ, si sostiene che âil senso dellâespressione legislativa non lascia spazio a dubbi di sorta: ai fini del voto assistito, il funzionario medico designato dai competenti organi dellâunità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dellâinfermità fisica, da cui è affetto lâelettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) lâautonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare attestazioneâ; di conseguenza, non potendosi ammettere che, âin un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo - pur prudente â" apprezzamentoâ, questi ânon è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se lâimpedimento lamentato dellâelettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparareâ (tale accertamento essendo già stato effettuato, ânellâesercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazioneâ), pur potendo âesperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che siano funzionali allâesercizio del potere, di cui è titolare, di consentire la modalità di voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando a sorreggere la sua decisione negativa sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettatiâ (15). Il revirement riceve un ulteriore impulso in pronunce successive, quando si evidenzia (anche) la modifica introdotta dallâart. 1, c. 2, della l. 5 febbraio 2003, n. 17, Nuove norme per lâesercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità (16): âse oggi lâelettore può richiedere che il suo diritto al voto assistito venga indicato mediante lâanodina apposizione di un simbolo o di un codice sulla tessera personale, non si vede come il presidente del seggio possa risalire alla natura dellâimpedimento patologico per compiere quella verifica empirica postulata dal pregresso indirizzo pretorioâ (17). Ma la querelle non può certo dirsi risolta, se è vero che â" anche recentemente â" il massimo organo di giustizia amministrativa propone un ritorno alla lettura originaria (18); del resto, anche nelle sentenze di segno contrario, si rinvengono, talvolta, dei significativi temperamenti (19).
Secondo la giurisprudenza prevalente, il mancato reperimento dei certificati medici, consegnati dagli elettori autorizzati al voto assistito, non può incidere sulla legittimità dellâammissione, qualora lâesibizione dei certificati risulti verbalizzata, con lâindicazione delle autorità sanitarie che li avevano rilasciati e della patologia sofferta (20).


Rober Panozzo
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione




NOTE

(1)Cons. di Stato, V, 27 aprile 1990, n. 401, in Serv. dem.,1991, 474. Peraltro, in altra sede lo stesso Consesso ha evidenziato la natura âeccezionale rispetto alla norma generale e quale deroga alla normalità dei casiâ del voto assistito: Cons. di Stato, V, 1 febbraio 1991, n. 102, ibidem,1993, 1090). Di (seppur parziale) âderogaâ allâart. 48 Cost., âperché il voto assistito non è un voto segreto, per sua ontologica impossibilitàâ, parla anche CGARS 22 giugno 2006, n. 303 (consultabile, come tutte le sentenze prive di citazione, nel sito del Consiglio di Stato), che evidenzia â" pure â" âil prezzo imposto dallâoggettiva menomazione fisica, per evitare la rinuncia allâesercizio del diritto civico di cittadino votanteâ. Sul rapporto tra segretezza (del voto) e voto assistito, si vedano le lucide considerazioni di BUSON, Presupposti e limiti del voto assistito, in Serv. dem., 2008, n. 1, 6 s.

(2)Cons. di Stato, V, 15 marzo 2001, n. 1520.

(3)Cons. di Stato, V, 15 marzo 2001, n. 1520, cit.

(4)Cfr. Cons. di Stato, V, 24 gennaio 1992, n. 274, in Serv. dem.,1993, 477. La difficoltà (o anche lâimpossibilità) di deambulare ânon ha nulla a vedere col voto assistitoâ: cfr. Cons. di Stato, V, 19 aprile 2007, n. 1812.

(5)Ma solo quella bilaterale, secondo Cons.di Stato, V, 14 giugno 1991, n. 1159, in Serv. dem,1993,1235. CGARS 12 luglio 2005, n. 431, reputa inidonea a giustificare il ricorso al voto assistito âla mera diminuzione del visus, carente dellâindicazione della specifica gravitàâ. Tar Marche 23 ottobre 1999, n. 1136, in Serv. dem., 2001, 536, ha escluso âla legittimità del voto assistito in presenza di semplici, generici disturbi visivi o, comunque, diminuzione di âvisusâ anche gravi, ma non tali da essere assimilati alla cecità, come pure in caso di affezioni reumatiche agli arti superiori o di artrite deformante, poiché tali tipi di patologie se possono in qualche modo condizionare la facile e rapida apposizione del segno grafico sulle schede, per le loro caratteristiche non determinano un assoluto impedimento alla materiale espressione del suffragio elettorale in quanto non escludono la funzionalità sensoriale della vista e dellâuso delle mani, la quale, seppure attenuata, è comunque da ritenere sufficiente da garantire una personale, seppure difficoltosa, espressione del voto in conformità al principio affermato dallâart. 48 della Costituzioneâ

(6)Cfr., ex pluribus, Cons. di Stato, V, 7 novembre 2007, n. 5746. In dottrina, con ampio ventaglio argomentativo, NAPOLI, Il voto assistito, in Stato civ., 2006, 774 s.

(7)Cfr. Cons. di Stato, V, 31 gennaio 2007, n. 387: âè da escludere â che un impedimento che si manifesti esclusivamente o prevalentemente in uno stato di alterazione psichica possa rendere legittimo il ricorso al voto assistitoâ.

(8)Cons. di Stato, V, 24 gennaio 1992, n. 258, in Serv. dem.,1993,331; analogamente, in sede consultiva Cons. di Stato, I, 18 dicembre 1997, n. 1588, in Stato civ.,1998,617. In termini più ampi CGARS 22 giugno 2006, n. 303, cit.; dopo aver rilevato che âanche chi vota con lâassistenza esprime un voto, oltre che libero ed eguale, anche personale, perché lâassistente traccia sulla scheda i segni grafici che gli sono richiesti dallâelettore menomatoâ, lâAlto Consesso siculo ribadisce âcon estremo rigore che deve trattarsi necessariamente di una patologia esclusivamente fisica â e non anche psichica (sicchè nessuna forma, anche senile, di demenza, né di sindromi analoghe, giustificherebbe, quandâanche accompagnata da concorrente paralisi o cecità, lâammissione al voto assistito) âaltrimenti, sarebbero violati gli inderogabili principi costituzionali: 1) della personalità del voto, perché esso sarebbe riconducibile alla volontà dellâaccompagnatore, anziché a quella del votante; 2) dellâeguaglianza del voto, posto che lâaccompagnatore esprimerebbe, in sostanza, due voti; 3) della libertà del voto, perché chi non è capace di determinarsi sul piano psichico sul voto che intende esprimere, non vota liberamenteâ. Tar Calabria, Catanzaro, 1 febbraio 2006, n. 78, rimarca lâinfondatezza di rilievi fondati sullââabrogazione, da parte della legge 13 maggio 1978 n. 180 (c.d. legge Basaglia), della norma che escludeva dal voto i soggetti incapaci di intendere e di volereâ, perché le âquestioni relative al voto assistito non involgono â problematiche relative allâammissione o meno al voto di soggetti con menomazioni di carattere psichico, quanto la possibilità che tali soggetti si avvalgano dellâassistenza di altri ai fini dellâespressione del votoâ.

(9)Cfr. Cons. di Stato, V, 6 giugno1990, n. 505, in Serv. dem.,1991,477. Analogamente Min. Interno, Elezioni politiche â" Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, Roma, 2008, 55 (riproponendo â" costantemente â" le medesime direttive: cfr., ad es. lâanaloga pubblicazione del 2001, 60), che, con riferimento ai ciechi, sottolinea, altresì, come debbano âessere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo attualmente rilasciato dallâINPS e, in passato, dal Ministero dellâInterno â a norma dellâart. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, allâinterno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07â, in quanto âognuno dei predetti codici attesta â la cecità assoluta del titolare del librettoâ. Peraltro, nella circolare 3 agosto 2004, n. 106, lo stesso Ministero aveva (già) comunicato che, per motivi inerenti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, il libretto nominativo di pensione - attualmente rilasciato dallâIstituto Nazionale della Previdenza Sociale ai ciechi civili â" âattesta unicamente la categoria generica INVCIV e il corrispondente numero del certificato e non prevede più alcuna dizione specifica né alcun numero o codice o fascia, identificativi dellâinfermità che ha dato origine alla previdenza economicaâ.

(10)Cons. di Stato, V, 6 giugno1990, n. 505, cit..

(11)Cons. di Stato, V, 27 aprile 1990, n. 401, cit.

(12)Ad es. V, 13 febbraio 1998, n. 167, in Stato civ., 1998, 618

(13)BUSON, op. cit., 9.

(14)Cfr., per tutte, V, 1 dicembre 2003, n. 7834.

(15)Cons. di Stato, V, 15 marzo 2004, n. 1265, concludendo che âlâonere di dimostrare la sussistenza di siffatti elementiâ incombe, allora, âsu chi intenda contestare come illegittima lâammissione dellâelettore al voto assistitoâ. Analogamente, le successive pronunce della stessa Sezione 5 luglio 2005, n. 3716 e 11 maggio 2007, n. 2342

(16) âLâannotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dellâinteressato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioniâ. Per quanto riguarda il richiamo della normativa in materia di protezione dei dati personali, il riferimento è â" ora â" al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. A livello operativo, il Ministero dellâInterno â" circolare 18 febbraio 2003, n. 6 â" ha disposto lâannotazione, da parte del Comune di iscrizione nelle liste elettorali della sigla AVD (che âdovrà essere inserita allâinterno del timbro del Comune, apponendo in calce la sottoscrizione di un delegato del Sindacoâ), âcomposta dalle lettere iniziali delle parole Diritto Voto Assistito, opportunamente posposte, per renderne il significato meno intelleggibileâ, a seguito di richiesta, âcorredata da apposita documentazione sanitaria, attestante che lâelettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di votoâ

(17)Cons. Di Stato, V, 14 novembre 2006, n. 6685, aggiungendo che âevidentemente il rilievo contribuisce a falsificare la precedente ermeneutica anche con riferimento ai casi in cui lâelettore decida di non avvalersi di tale facoltà: deve invero escludersi che il diritto al voto assistito possa dipendere dalla scelta dellâelettore di tutelare, o meno, la propria riservatezza e che, dunque, gli accertamenti del presidente del seggio, preclusi nella prima fattispecie (âesibizione della tessera elettorale con lâannotazione del diritto al voto assistito ândA), siano invece consentiti nella seconda (âesibizione del certificato medicoâ ndA)â. Analogamente Tar Marche 29 marzo 2005, n. 260 (ââin presenza di tale accennata annotazione sul certificato elettorale da valere per diverse elezioni, dello stato di infermità fisica dellâelettore e del conseguente suo diritto al voto assistito, è di tutta evidenza che al Presidente del seggio elettorale in cui risulta iscritto il medesimo elettore, non vengono lasciati margini di scelta, attesa lâimpossibilità per il medesimo di conoscere il tipo di infermità acclarata nel certificato medico presentato allâufficio comunale, attraverso la sua materiale visione e, quindi, di contestarne eventualmente il contenutoââ); Tar Campania, Salerno, 13 aprile 2005, n. 559 (ââOrbene, dal testo normativo così modificato si evince che la responsabilità di attestare lâesigenza del voto assistito grava sul funzionario designato dalla ASL., con la conseguenza che nessuna prova empirica è più richiesta al presidente del seggio, il quale non deve far altro che accertare la regolarità formale del certificato medico, senza alcuna possibilità di contestarne il contenuto e senza alcun obbligo di specifica motivazioneââ); Tar Calabria, Catanzaro, 9 ottobre 2006, n. 1141 (âa seguito di tale modifica nei certificati attestanti lâimpedimento dellâelettore non deve più essere descritta lâinfermità che autorizza a votare con lâausilio di altra persona, bastando in merito lâinserimento di un semplice simbolo o codice sulla scheda elettorale; per cui oggi è impedito ogni possibile intervento in merito da parte del presidente del seggio, il quale non è più tenuto alla cd. prova empirica volta ad accertare se lâimpedimento lamentato dallâelettore rientri tra quelli elencati dalla leggeââ); Tar Puglia, Lecce, 13 ottobre 2006, n. 4940 [âai sensi del più recente (e certamente preferibile) approccio interpretativo in materia, quindi, deve ritenersi che il ricorso alla c.d. âprova empiricaâ possa essere ammesso non già al fine di integrare o revocare in dubbio il contenuto della certificazione medica di fonte pubblica (il cui valore di attestazione privilegiata può essere contestato solo con strumenti diversi, quali la querela di falso), bensì al più limitato effetto di ammettere al voto assistito soggetti la cui menomazione fisica (ad es.: amputazione degli arti superiori) risulti ictu oculi sia nella sua consistenza obiettiva, sia nel suo carattere impeditivo rispetto allâautonoma espressione del voto)â]; Tar Campania, Salerno, 12 gennaio 2007, n. 10 (ââla peculiare ed essenziale rilevanza del certificato del funzionario medico dellâA.S.L. è ulteriormente avvalorata dalla legge 5/2/2003 n. 17 âcon ciò significandosi la preponderanza in parte qua dellâattestazione del funzionario medico dellâA.S.L. al quale è trasferita la responsabilità della forma di votazione in questione, funzionario che, giova porre in luce, la legge ha avuto cura di stabilirne la scelta al di fuori della parentela entro il quarto grado con i candidati allâelezioneâ); Min. Interno, Elezioni politiche, cit., 54 (ââpertanto, qualora lâelettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senzâaltro ammesso al voto con lâaiuto di un accompagnatoreâ). Convengono sulla portata vincolante del certificato medico, nei limiti evidenziati da Cons. di Stato, V, 15 marzo 2004, n. 1265, cit.: Tar Calabria, Catanzaro, 16 marzo 2005, n. 415; Tar Campania, Salerno, 20 maggio 2005, n. 815; Tar Campania, Napoli, 10 marzo 2005, n. 1706; Tar Sardegna 19 luglio 2006, n. 1515.

(18)Cfr. Cons. di Stato, V, 7 novembre 2007, n. 5746, cit. [secondo cui, âanche a seguito della novella di cui allâart. 1 l. n. 17/2003 i certificati medici debbono continuare ad attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore ed il Presidente del seggio è tenuto comunque ad indicare nel verbale il motivo specifico di questa assistenza nella votazione (pur in mancanza di certificato medico o di genericità del medesimo) ed il motivo specifico non può che riguardare le ipotesi tassativamente  previste o altro impedimento  di  analoga gravità. Per cui il Presidente del seggio continua ad essere tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento addotto dell'elettore (anche se lâelettore presenta la tessera elettorale con il relativo simbolo o codice di aver titolo al voto assistito) rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare, procedendo alla relativa verbalizzazioneâ]; Cons. di Stato, V, 31 gennaio 2007, n. 387, cit. [secondo cui, tra lâaltro, la disciplina elettorale in materia di voto assistitoâintegra una di  quelle espresse disposizioni di legge che consentono il trattamento â" sub specie di âcomunicazioneâ al Presidente di seggio, ex art. 4, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 196/2003 â" del dato sensibile relativo alla salute dellâelettore che voglia essere ammesso al voto assistito, specificando che il tipo di dato in questione è la diagnosi della patologia invalidante e che lâoperazione eseguibile è la comunicazione al seggio elettorale e lâinclusione nel relativo verbaleâ, mentre âla finalità di rilevante interesse pubblico perseguita è â quella che sia assicurato, nellâinteresse di tutti i cittadini, il pieno rispetto dei principi fondamentali di cui allâart. 48, secondo comma, della Costituzione, in ordine alla personalità ed eguaglianza, e libertà e segretezza, del voto che sarà espresso in modo assistitoâ; negli stessi termini CGARS 22 giugno 2006, n. 303, cit.]; Cons. di Stato, V, 19 aprile 2007, n. 1812 , cit.

(19)Si evidenzia, ad es., che, per poter âdisattendere la certificazione esibita allorquando a sorreggere la sua decisione negativa sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettatiâ (come sottolineato da Cons. di Stato, V, 15 marzo 2004, n. 1265, cit.), è âevidente che il presidente del seggio deve, comunque, conoscere, attraverso lâattestazione contenuta nel certificato medico, quale sia la patologia che, a giudizio del medico, determina lâimpedimento, soprattutto con riferimento a quelle patologie, definite dalla legge di analoga gravità il cui effetto preclusivo allâesercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidenteâ; quindi, âpur se la contestazione sul contenuto del certificato medico deve rimanere circoscritta â, è comunque evidente che rimane funzionale allâesercizio delle facoltà spettanti al presidente del seggio la conoscenza della patologia adotta dallâelettore è certificata come impediva dellâesercizio del votoâ: Cons. di Stato, V, 20 marzo 2006, n. 1439; analogamente CGARS 22 giugno 2006, n. 303, cit.

(20)Cfr. Cons. di Stato, V, 24 gennaio 1992, n. 274, cit.; analogamente Cons. di Stato, V, 21 settembre 1996, n. 1148, in Stato civ., 1997, 779: âva infine considerato irrilevante il fatto che, a seguito dellâistruttoria disposta dal Tar, non siano stati rinvenuti i certificati medici, rispetto ai quali è stato dato atto a verbale della loro esistenza e della loro allegazione al verbale medesimo; sul punto, solo mediante una querela di falsoâsi sarebbe potuto far risultare che quanto emerge dal verbale non corrisponde a quanto accadutoâ.

Da: puma09/03/2010 19:35:06
e secondo te in questo ulteriore malloppo c'è scritto che il presidente deve fare una prova empirica? Mi sembra che dica proprio il contrario, e cioè che o l'invalidà è oggettiva o dev'essere necessariamente certificata dal medico (vedi l'intera nota 17). E deve essere verbalizzata dal presidente, che non fa proprio nessuna prova empirica.

Torno a chiederti, visto che il tuo ragionamento continua a essere abbastanza oscuro: ma per te la prova empirica in cosa consiste? e' la semplice verbalizzazione della ragione del voto assistito o è un accertamento empirico che dovrebbe compiere il presidente del seggio?

Da: eh09/03/2010 19:52:10
ahahahahah, puma, ma come fai...........
sei veramente incredibile.............
Un forte abbraccio virtuale!!

Da: puma09/03/2010 20:20:16
Anzitutto riporto il diverso concetto di prova empirica che riporta la sent. consiglio di Stato 6685/2006 rispetto a quanto si legge nella nota 18 (per la sentenza ivi citata la prova empirica sarebbe semplicemente la verifica che l'infermità corrisponde a quelle indicate dalla norma).

dice invece Cds 6685/2006 che:

"di conseguenza il Presidente di seggio avrebbe dovuto verificare empiricamente lo stato di impossibilità fisica dellâelettore ad esprimere personalmente il voto, dando atto, nel verbale, dellâavvenuto esperimento di tale âprova empiricaâ.

per cui già c'è una differenza nel concetto di tale prova empirica, per il tuo scritto semplicemente un'annotazione di verifica rispetto alla norma, per altri la verifica concreta dell'infermità mediante le famose due dita davanti agli occhi.

quindi preliminarmente dovresti chiarire che cosa hai scritto, essendo condivisibile, anzi previsto, che il presidente verbalizzi quale tipo di invalidità legittimi il voto assistito e che l'infermità corrisponda a quelle previste dalla legge, ma non invece che debba verificare mediante prova di fatto la sussistenza dell'infermità.

Ad ogni buon conto, se leggi correttamente il tuo commento dice esattamente che la prova empirica non deve essere più effettuata e che nei sporadici casi in cui è stata riproposta la vecchia lettura della norma (necessità di una prova empirica sub specie di semplice verifica ai canoni di legge) l'affermazione è soggetta a notevoli temperamenti.

Comunque di questa cosa sono sfinito. secondo me ti vuoi illudere a tutti i costi di aver scritto una cosa giusta, mentre invece non lo è, ed è pacifico. Se ti vuoi illudere fai pure. Io ho scritto una fesseria sulla sospensione feriale - tesi per altro sostenuta in un articolo del foro italiano, mica dal sig.pinco pallino "autore di saggi sulla cittadinanza"  - ma non è che mi vado a cercare i più reconditi saggi per sperare a tutti i costi che il mio scritto possa convincere qualcuno. E' una questione di obiettività: le due questioni della prova empirica e della giurisdizione, insieme alla sospensione feriale, sono proprio questioni che contrariamente alle tue "convinzioni" non sono minimamente in discussione tra le tante discutibili della prova pratica. Non c'è difetto di giurisdizione, non c'è nessuna prova empirica da fare, si applica la sospensione feriale dei termini. Mi pare molto molto semplice da verificare ed accertare

Da: eh09/03/2010 20:24:11
per esaurita,
leggi, se vuoi (visto che questo è un forum di discussione, non un tribunale con vincitori e vinti) e con calma il "saggio". Mi pare evidente l'obbligo/responsabilità del presidente di porre in essere la c.d. "prova empirica" circa la natura dell'impedimento dell'elettore assistito salvo i casi di evidenza ictu oculi. Il contrasto giurisprudenziale (ancora vivissimo) è sulla preminenza di questa verifica del presidente su quella di "eventule" certificazione medico/patologica. Sul piano concreto la doglianza (ricordo che siamo in un processo chiesto/pronunciato) non affrontava però quest'ultimo dibattuto punto sottolineando esclusivamente l'inadempimento del presidente alla sua incombenza di verifica empirica dell'impedimento al voto in quanto lo "eventule" certificato non era stato presentato affatto, incombendo nel caso "concreto" la verifica solo ed esclusivamente sul ("distratto") presidente di seggio. 

Da: puma09/03/2010 20:49:50
eh, sei veramente incredibile. In bocca al lupo comunque

Da: eh09/03/2010 21:24:32
grazie!!
In bocca al lupo anche a te, puma!!

Da: 4009/03/2010 22:36:05
attenzione che la giurisdizione di merito può riguardare anche diritti, non solo interessi!
Vedi, ad esempio, giudizio di ottemperanza (tipica giurisdizione di merito) in tema di effetti dell'annullamento dell'aggiudicazione sul contratto.
La giurisdizione di merito comprende quella esclusiva ed è più estesa di questa, potendo il GA sostituirsi all'amministrazione;

Da: fandango10/03/2010 09:48:37
ritengo che abbia ragione su tutta la linea puma.
quelli che vinceranno sono i 15 che hanno preso la questione del contraddittorio, che in effetti non era facile.
io la questione
invece per 40: la giurisdizione di merito e esclusiva sono concetti distinti non è vero che quella di merito sia più estesa di quella esclusiva, infatti il merito comporta che il ga si sostituisce all'amm ma siamo sempre difronte a interessi legittimi mentre nella esclusiva il ga conosce di interessi più diritti ma non può conoscere del merito.
Il riferimento all'ottemperanza non è corretto questo giudizio infatti è sia esclusivo che di merito.
ciao

Da: 4010/03/2010 10:47:31
E quindi esisterebbero differenti giurisdizioni di merito? Quella dell'ottemperanza, che è anche esclusiva e le poche altre, tipo quella elettorale, che non sarebbero anche esclusive ma limitate agli interessi? Resto dubbioso...

Da: fandango10/03/2010 10:52:59
guarda sono sicurissimo tanto che quando nel 2005 il legislatore ha stabilito espressamente che l'ottemperanza è giurisdizione esclusiva (art. 21 nonies l.241/90 : vado a memoria non ho il testo di legge) da più parti si è criticata questa scelta perchè ci si è chiesti se questa modifica comportasse il venire meno della giurisdizione di merito.
Ciò posto ad oggi prevale la tesi che la modificazione non abbia modificato nulla sotto l'aspetto della giurisdizione della giurisdizione di merito.
Sull'elettorale poi la situazione è chiara essendo giurisdizione di merito il ga conosce solo di interessi legittimi e il go di diritti soggettivi, poi se accoglie il ricorso il ga si sostituisce alla pa modificando direttamente il risultato elettorale.

ciao

Da: puma10/03/2010 11:09:45
io in verità la dò buona a tutti e due, fandango e 40. La questione è stata forse da me mal posta sin dall'inizio.

Per quanto mi ricordi:

Nella giurisdizione dimerito il giudice si sostituisce all'amminstrazione, che sia questione di diritti o che sia questione di interessi legittimi.

Nella giurisdizione esclusiva, pur pronunciandosi anche su diritti non si sostituisce all'amminstrazione.

Gli equivoci tra le due giurisdizioni sorgono probabilmente per il fatto che qualcuno, come sappiamo tutti, parla di giudizio sul rapporto, che in verità esiste comletamente solo nella giurisdizione di merito (in quella di legittimità il rapporto di cui si conosce - parzialmente - deriva pur sempre dall'atto impugnato)

Giurisdizione esclusiva e di merito si pongono su piani differenti, perchè differente è l'ottica sostanziale e definitoria di partenza.

Con la giurisdizione esclusiva (o di legittimità) ci si riferisce all'oggetto del giudizio (diritti o interessi), con la giurisdizione di merito si ha riguardo ai poteri del giudice (sostituirsi alla p.a. e adottare un provvedimento). Nei primi due casi (legittimità ed esclusiva) i poteri del giudice sono una conseguenza della posizione giuridica di cui si conosce, mentre nel merito è il dato di partenza.

Il fatto che la giurisdizione elettorale sia di merito significa che il g.a. si può sostituire all'amministrazione e proclamare un eletto. Il fatto che possa annullare le elezioni e conoscere del merito della controversia e sul rapporto tra soggetti, oltre che con l'amministyrazione, significa che se decide di annullare le elezioni - togliendo voti di qua e di là a chi sulla base degli stessi ha acquisito una posizione giuridica di diritto - implica la necessità di convenirli in giudizio per consentirgli una difesa.

Da: fandango10/03/2010 11:45:23
non sono d'accordo sullagiurisdizione di merito per quanto concerne i diritti soggettivi: il ga in sede di merito non conosce dei diritti sogegttivi applicandosi il criterio generale sulla ripartizione della giurisdizione (petitum sostanziale o causa petendi) diritto sogg go e interesse legittimo ga.
nell'elettorale è vero che può intaccare diritti soggettivi ma indirettamente perchè il petitum sostanziale è l'interesse legittimo di tizio al legittimo svolgimento della procedura.
on ciò nulla toglie che tutti i consiglieri eletti dovevano essere convenuti in giudizio, l'errore grave e imperdonabile è il non essersi posti il problema poi le soluzioni erano o inammissibilità per mancata notifica a tutti o integrazione del contraddittorio, beninteso solo per la domanda di annullamento dell'intera procedura invece poteva essere decisa tranquillamente la semplice correzione della elezione a sfavore di caio ultimo degli eletti a cui era stato ritualmente notificato il ricorso.

Da: fandango10/03/2010 12:34:20
Vi riporto un atto pubblicato dsi percorsi della giuffrè.
L'atto quando richiede o l'inammissibilità del ricorso o in subordine l'ordine della integrazione del contraddittorio lo limita ai soli consiglieri di maggioranza ma il ricorso chiede l'annullamento delle procedure elettorali con l'annullamento della proclamazione degli eletti.
Voi cosa ne pensate, secondo me lo riterrei impreciso dovendosi chiedere l'integrazione rispetto a tutti i consiglieri.
Altrimenti avremmo fatto bene la prova.
Cosa ne pensate in proposito?



pubblicato il 23 Novembre 2009
Memoria in materia elettorale.





Traccia



Con ricorso proposto dinanzi al TAR il sig. Beta ha chiesto lâannullamento degli atti di proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consiglieri comunali del Comune Alfa.



Il candidato, assunte le vesti del legale del Comune Alfa, rediga lâatto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito.



Giurisprudenza

q       Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2005 n. 3804: nel contenzioso elettorale, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità del gravame per la genericità delle censure, delimitare con riferimenti precisi e concreti l'area di incidenza delle proprie censure, il numero (anche se approssimativo) delle schede contestate e, comunque, l'influenza derivante sui risultati dalle irregolarità commesse e sulla genuinità dei risultati così come definitivamente conteggiati, non essendo ammesse in ogni caso supposizioni od illazioni secondo cui erronee trascrizioni potrebbero aver compromesso la rispondenza dei voti attribuiti alla volontà del corpo elettorale, senza nemmeno riportare un minimo di effetti di tale irregolarità. Lo scopo è di evitare che l'astratta deduzione di vizi si trasformi in un espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio.



Svolgimento







ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE





MEMORIA





per il Comune Alfa, in persona del Sindaco p.t., sig. ââ.., CF âââââ.., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dallâavv. Bianchi e con lui elettivamente domiciliato in .......



          contro



    il sig. Beta (avv. Rossi)



nel giudizio n. 159/2009



* * *



FATTO



Con il gravame in epigrafe il sig. Beta ha adito codesto Ecc.mo TAR per ottenere il rinnovo delle operazioni elettorali relative a talune sezioni del Comune Alfa per lâattribuzione dei voti e delle preferenze a tutti i candidati Sindaci e Consiglieri.



Detto gravame è palesemente inammissibile ed infondato alla stregua dei seguenti motivi di



DIRITTO


1. â" Preliminarmente si eccepisce lâinammissibilità del gravame per omessa notifica dello stesso a tutti i consiglieri comunali di maggioranza.
Come noto, âil meccanismo del premio di maggioranza è tale da comportare assegnazioni di seggi consiliari in percentuali nettamente differenziate rispetto ai voti concretamente espressi dal corpo elettorale, con la conseguenza che i consiglieri eletti, in caso di contestazione in sede giurisdizionale del risultato elettorale, in quanto destinati a perdere la qualità di consiglieri di maggioranza ed il loro seggio, in caso di accoglimento del ricorso, hanno un interesse attuale e diretto a resistere alle censure; pertanto, è necessaria la notificazione dellâoriginale ricorso ai medesimi in quanto contraddittori necessariâ (Cons. Stato, Sez. V, 8.7.2002 n. 3784).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta perfezionata la notifica del ricorso ad uno dei consiglieri comunali di maggioranza.
Ciò determina lâinammissibilità del gravame, incombendo sul ricorrente, ai sensi dellâart. 83 undecies, comma 1, d.P.R. n. 570/1960, lâonere di notificare il ricorso, unitamente al pedissequo decreto del Presidente di fissazione di udienza, âalla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenzialeâ.
Il comma 3 della stessa disposizione stabilisce che: âTutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenzaâ.
Dal combinato disposto delle predette norme discende che la mancata notifica del ricorso entro il predetto termine perentorio ad uno dei soggetti controinteressati necessari determina, quale irrimediabile conseguenza, lâinammissibilità del ricorso, senza che vi sia margine alcuno per la successiva integrazione del contraddittorio.
Del resto, lâart. 19, l. n. 1034/1971, nello stabilire che âper i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dallâart. 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23.12.1966 n. 1147â, non consente lâapplicazione delle regole (che non siano espressamente richiamate) del processo amministrativo a quello elettorale, stante lâinsussistenza di alcuna riserva in merito (invece presente nellâanaloga norma di cui allâart. 82 che disciplina il processo elettorale presso il Giudice ordinario).
Orbene, lâart. 2 della legge n. 1147/1066, che ha introdotto lâart. 83 undecies del T.U. n. 570/1960, non prevede in alcun modo lâintegrazione del contraddittorio in caso di mancata tempestiva notifica del ricorso a tutti i soggetti controinteressati, bensì una rigida sequenza di termini perentori che esclude ogni ulteriore evocazione in giudizio della âparte che può avervi interesseâ.
Ciò, peraltro, proprio ed anche alla stregua della peculiare struttura del processo elettorale, caratterizzata dallâinversione e dallâaggravamento dellâonere processuale di introduzione del ricorso nel giudizio (dovendo essere il ricorso, ai sensi della norma più volte richiamata, dapprima depositato e poi notificato con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dellâudienza ed, infine, nuovamente depositato); nonchè della ratio acceleratoria della disciplina dello stesso, stante la dimidiazione dei rispettivi termini e lâespressa previsione del carattere perentorio degli stessi: tutti elementi, questi, che si porrebbero in netta contraddizione logica con la possibilità di ammettere la successiva integrazione del contraddittorio.
In via del tutto subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui la mancata notifica entro il termine decadenziale a tutti i controinteressati necessari non dovesse essere ritenuta motivo di inammissibilità del ricorso, si chiede che venga disposta (ove mai possibile nel giudizio elettorale) lâintegrazione del contraddittorio nei confronti del predetto consigliere comunale.

2. â" Insussistenti sono, poi, i vizi, dedotti dal ricorrente in relazione alle presunte illegittimità nelle operazioni elettorali poste in essere in talune sezioni.
Ed invero, in primo luogo, il fatto che talune schede autenticate non siano state utilizzate è di per sé inidoneo a dimostrare alcuna alterazione dei risultati elettorali.
Il numero delle schede autenticate non utilizzate è, peraltro, agevolmente ricostruibile â" come dimostra, infatti, lo stesso ricorrente â" da tutti i restanti dati (perfettamente collimanti) del numero dei votanti e dei voti riportati; donde non si comprende su quali basi si fondi la censura avversa. 
Questa è, pertanto, del tutto generica e non supportata da alcun elemento, nemmeno di natura indiziaria, che fornisca alla stessa un minimo grado di attendibilità necessario perché possa dirsi superata la soglia di ammissibilità.
È noto, infatti, che: ânel contenzioso elettorale, il ricorrente deve, pena l'inammissibilità del ricorso per la genericità delle censure, delimitare in qualche modo, con riferimenti precisi e concreti, l'area di incidenza delle proprie censure, il numero (anche se approssimativo) delle schede contestate e, comunque, l'influenza derivante sui risultati dalle irregolarità commesse e sulla genuinità dei risultati così come definitivamente conteggiati, non essendo ammesse in ogni caso supposizioni od illazioni secondo cui erronee trascrizioni potrebbero aver compromesso la rispondenza dei voti attribuiti alla volontà del corpo elettorale, senza nemmeno riportare un minimo di effetti di tale irregolarità. Lo scopo è di evitare che l'astratta deduzione di vizi si trasformi in un espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinioâ (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2005 n. 3804; Sez. V, 11.7.2008 n. 3430; T.A.R. Liguria, Sez. II, 28.9.2007 n. 1582).
Né a supportare la doglianza avversa possono assolutamente soccorrere le circostanze prospettate dal ricorrente a âriprovaâ della presunta illegittimità degli atti impugnati. Esse sono, infatti, tutte palesemente irrilevanti e prive di alcuna correlazione logica con il presupposto iniziale e â" comunque â" insussistenti e/o giuridicamente ininfluenti.
Manifesta è, dunque, lâinammissibilità, oltre che lâinfondatezza, del ricorso avverso per evidente genericità e difetto dellâindispensabile principio di prova richiesto anche in materia di contenzioso elettorale dalla consolidata giurisprudenza al fine di evitare che âl'astratta deduzione di vizi si trasformi in un espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinioâ (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2005 n. 3804; Sez. V, 11.7.2008 n. 3430; T.A.R. Liguria, Sez. II, 28.9.2007 n. 1582).
Si confida, pertanto, nella reiezione del gravame avverso e di tutte le richieste istruttorie con esso articolate.


*   *   *



Per tutto quanto precede, il Comune resistente, rappresentato e difeso come in epigrafe,



chiede



che codesto Ecc.mo TAR voglia rigettare il ricorso avverso siccome inammissibile ed infondato.





âââ.., 18 novembre 2009

avv. Bianchi





PROCURA: Nella qualità di Sindaco del Comune Alfa,  delego lâavv. Bianchi a rappresentare e difendere il predetto Comune nel giudizio di cui al presente atto. Conferisco al medesimo ogni più ampia facoltà di legge ed eleggo con lui domicilio in ....



F.to sig. âââââ



Eâ autentica



F.to avv. Bianchi





(di Carlo Tangari)





Da: puma10/03/2010 12:55:41
penso che non comprerò mai i percorsi della giuffrè !!

In espositiva il percorso dice che si chiede l'annullamento dlla proclamazione degli eletti (tutti9.

Nell'espositiva dell'atto il comune dice che è stato chiesto il rinnovo delle operazioni di alcune sezioni.

Il discorso è un altro: bisogna vedere o se qualcuno se lo ricorda bene ce lo dica, che cosa si chiedeva nella nostra traccia. Se si chiedeva l'annullamento o la pripetizione delle operazioni elettorali doveva notificarsi a tutti gli eletti, come statuito dal tar catania

Da: puma10/03/2010 13:48:59
ripeto, quello che mi dà da pensare, più di tutto il resto alla fine, è che si chiedesse l'annullamento di voti conseguiti anche da una terza lista rispetto alle due che sino al settimo o ottavo motivo di ricorso sembravano le uniche partecipanti alle elezioni.

Da: puma10/03/2010 15:57:31
a beneficio di tutti riporto qui di seguito una delle massime della pronuncia TAR Lombardia n.208 del 9.3.2010 (Formigoni,per intenderci):

1. Gli atti di esclusione di una lista da una competizione elettorale debbono ritenersi immediatamente impugnabili innanzi al giudice amministrativo, non potendosi condividere al riguardo il diverso orientamento espresso dallâAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con decisione n. 10 del 2005), secondo cui anche in tal caso occorrerebbe attendere lâadozione della delibera di proclamazione degli eletti, atteso che: 1) lâart. 83/11, primo comma, del T.U. n. 570/1960 (dettato per le elezioni comunali, ma applicabile anche alle elezioni provinciali ed alle elezioni regionali) si riferisce solo ad "operazioni" elettorali, e non già ad atti di non ammissione di liste elettorali, che sono vere e proprie manifestazioni di volontà dellâAmministrazione; 2) parimenti si riferisce solo alle operazioni elettorali, e non già ad atti o provvedimenti amministrativi, lâart. 6 L. n. 1034/1971 che assegna alla giurisdizione amministrativa i ricorsi elettorali. Dalla normativa ora richiamata (interpretata secondo la regola ermeneutica di cui allâart. 12, c. 1,  delle disposizioni preliminari al codice civile) discende, pertanto, che i ricorsi proponibili solo ad elezioni avvenute sono esclusivamente quelli che si dirigono avverso mere operazioni elettorali, e non già gli altri che si dirigono avverso veri e propri provvedimenti emessi nella fase preelettorale (1).

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