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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: eh11/03/2010 15:56:20
Per Cartesio,

ribadisco con norme che allego che il certificat medico è "eventuale" e non se ne faceva menzione in doglianza ergo ammissione o no al voto assistito è rimesso alla sezione che non l'ha fatto!!!

ART. 41. d.p.r. 570 del 1960

  (T. U. 5 APRILE 1951, N. 203, ART. 39, E LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 23)

  IL VOTO È DATO DALL'ELETTORE PRESENTANDOSI PERSONALMENTE ALL'UFFICIO ELETTORALE.

  I CIECHI, GLI AMPUTATI DELLE MANI, GLI AFFETTI DA PARALISI O DA ALTRO IMPEDIMENTO DI ANALOGA GRAVITÀ ESERCITANO IL DIRITTO ELETTORALE CON L'AIUTO DI UN ELETTORE DELLA PROPRIA FAMIGLIA O, IN MANCANZA DI UN ALTRO ELETTORE, CHE SIA STATO VOLONTARIAMENTE SCELTO COME
ACCOMPAGNATORE, PURCHÈ L'UNO O L'ALTRO SIA ISCRITTO NEL COMUNE.

  NESSUN ELETTORE PUï¿' ESERCITARE LA FUNZIONE DI ACCOMPAGNATORE PER PIÙ DI UN INVALIDO. SUL SUO CERTIFICATO ELETTORALE È FATTA APPOSITA ANNOTAZIONE DAL PRESIDENTE DEL SEGGIO, NEL QUALE HA ASSOLTO TALE COMPITO.

  I PRESIDENTI DI SEGGIO DEVONO RICHIEDERE AGLI ACCOMPAGNATORI IL CERTIFICATO ELETTORALE, PER CONSTATARE SE HANNO GIÀ IN PRECEDENZA ESERCITATO LA FUNZIONE PREDETTA.

  L'ACCOMPAGNATORE CONSEGNA IL CERTIFICATO DELL'ELETTORE ACCOMPAGNATO; IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ACCERTA, CON APPOSITA INTERPELLAZIONE, SE L'ELETTORE ABBIA SCELTO LIBERAMENTE IL SUO ACCOMPAGNATORE E NE CONOSCA IL NOME E COGNOME E REGISTRA NEL VERBALE, A PARTE, QUESTO MODO DI VOTAZIONE,
INDICANDO IL MOTIVO SPECIFICO DI QUESTA ASSISTENZA NELLA VOTAZIONE,
IL NOME DELL'AUTORITÀ SANITARIA CHE ABBIA
"EVENTUALMENTE"
ACCERTATO L'IMPEDIMENTO ED IL NOME E COGNOME DELL'ACCOMPAGNATORE.

IL CERTIFICATO MEDICO
"EVENTUALMENTE"
ESIBITO È ALLEGATO AL VERBALE.

  I CERTIFICATI MEDICI POSSONO ESSERE RILASCIATI DAL MEDICO PROVINCIALE, DALL'UFFICIALE SANITARIO O DAL MEDICO CONDOTTO.

  DETTI CERTIFICATI DEBBONO ESSERE RILASCIATI GRATUITAMENTE ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI DIRITTO OD APPLICAZIONE DI MARCHE.

Da: puma11/03/2010 16:01:44
Appunto, eh, è eventuale perchè se non hai il certificato puoi votare solo se sei monco di destra e di sinistra, salvo fargli fare la prova empirica di scrivere con la bocca.....


riporto quanto scritto da straniero il 3 marzo.

"il ricorso è stato notificato da Tizio, primo dei non eletti della lista insieme per x per 10 voti rispetto al Caio, l'ultimo degli eletti, al comune x, a Caio e ai candidati della lista vincente "viva x".
chiedeva l'annullamento delle elezioni e, in subordine, la correzione del risultato elettorale a suo favore."

Da: fandango11/03/2010 16:15:05
bene anzi male perchè conferma quanto temuto, sinceramente mi ricordo così anche io.

Da: puma11/03/2010 16:25:43
Non è che rilevi più di tanto, alla fine. L'avranno beccata i 15 più "attenti" a quello che hanno ricevuto lo "spirito divino".

Ho una conferma sulle nostre questioni, per quanto del tutto generica anche se devo precisare attendibile nel suo contenuto in ragione del grillo parlante.

Alcuni giorni prima delle prove una candidata, anonima, avrebbe chiesto ad un suo amico magistrato, anonimo, di sviluppare delle tracce di amministrativo (suppongo rivelatisi poi coincidenti o affini a quelle uscite). Il magistrato, anonimo, avrebbe denunciato tutto, e da qui i carabinieri (bontà loro....) sarebbero andati a palazzo spada e poi successivamente alla nostra caserma.
Non chiedetemi chiarimenti perchè ho scritto esattamente tale e quale come mi è stato riferito.

Nè, considerata la persona che lo ha riferito, mi era possibile chiedere chiarimenti o spiegazioni.

Da: eh11/03/2010 16:30:58
la prova empirica è atta proprio alla costazione di non poter votare se ti mancano le mani e poichè non si vota con la bocca necessiti di assistenza nel voto.

Da: puma11/03/2010 16:34:02
benedetto ragazzo.....

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Da: eh11/03/2010 16:42:56
benedetto puma.....

Da: fandango11/03/2010 16:43:17
certo che la questione allora si complica forse vi dobbiamo collegare anche le dimissioni del prof di diritto pubblico?

Da: puma11/03/2010 16:49:41
se qualcuno ce le confermasse

Da: Mata12/03/2010 07:55:04
Secondo voi il concorso e' a rischio annullamento?

Da: fandango12/03/2010 08:46:34
se lo annulleranno non lo so però queste sole voci incrinano la fiducia che avevo in questo concorso tanto che mi sono sempre rifiutato di fare corte dei conti perchè tutti mi dicevano che senza raccomandazioni era impossibile vincere. invece tutto il mondo è paese.

Da: esaurita12/03/2010 11:23:00
Riporto testualmente da Michele Corradino "I riti speciali nel GA" ed. 2008, pag. 131
"Parti necessarie sono, ovviamente, anche i candidati eletti i quali assumono la veste di controinteressati. Pertanto, entro il termine di decadenza, il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, salva la successiva integrazione nei confronti degli altri, da individuarsi caso per caso, sulla scorta del proposto petitum e, quel che più conta, in relazione alle censure prospettate"

Non credo quindi che il GA possa dichiarare inammissibbile il ricorso se il ricorrente impuna un unico atto (la proclamazione) che non è scindibile in singole parti e rispetto al quale ha provveduto alla notifica ad almeno uno deli interessati. Semmai nella prova si poteva forse dire che si prescindeva dall'integrazione del contradditorio apparendo i motivi (quelli relativi all'annullamento delle votazioni) infondati
In questo modo si evitava l'ordinanza di integrazione che ha poco senso nella prova concorsuale e si risolveva il problema dell'integrità del contradditorio.
PECCATO NON AVERCI PENSATO IN SEDE DI CONCORSO

Da: laus12/03/2010 11:30:03
perchè dite che il conrocrso si aquesto che quello alla corte è solo per raccomandati?
non posso crederci...anzi non voglio ci sarà una quota di posti che non sono destinati a loro...

Da: fandango12/03/2010 11:42:27
x esaurita è vero peccato (e grave) non averci pensato.

non è che abbiamod etto che è solo per raccomandati , certo che se fossero vere le voci di corridoio questa cosa sarebbe confermata (o no?)

Da: esaurita12/03/2010 11:55:02
per fandango, puma, eh

Quello che volevo dire è che mi sembra più sbagliato dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di contradditorio rispetto all'errore della mancata integrazione qualora i motivi siano poi stati rigettati perchè infondati nel merito. Da un pdv sostanziale, nel primo caso ho denegato giustizia, nel secondo il risultato finale non cambia

Da: eh12/03/2010 11:58:41
w Dio,
se confrontate i miei post risalenti al dibattico sul contraddittorio, verificherete che Michele Corradino "I riti speciali nel GA" ed. 2008, pag. 131 - riportato da esaurita - risponde esattamente a quello che dicevo.
Un SUPER Grazie ad esaurita

Da: fandango12/03/2010 13:40:11
sul fatto della inammissibilità o meno le tesi sono contrastanti infatti si discute se è possibile o meno l'integrazione del contraddittorio nel processo elettorale (dato il suo carattere accelleratorio etc.).

nella sostanza hai ragione però la sentenza rimane comunque censurabile in secondo grado dai contraddittori necessari non evocati in giudizio per disentigrità del contraddittorio
Mi sembra molto chiaro il cga 521/2009:

"3.    Chiariti i superiori aspetti i due appelli devono trovare acco-glimento per la parte in cui deducono il vizio della sentenza per âdi-sintegrità del contraddittorioâ, a causa della mancata integrazione dei confronti della generalità dei consiglieri comunali proclamati eletti nella competizione per la quale è causa.
Sul punto, il Consiglio deve riconsiderare il convincimento che è alla base della decisione resa in sede cautelare (ord. n. 433/2008).
In tema di giudizio elettorale relativo alla rinnovazione degli organi elettivi degli Enti locali, nella Regione Sicilia, la norma con la quale il giudice amministrativo deve confrontarsi - per accertare quali siano gli effetti della controversia che vede contrapposto, al sindaco eletto, il suo concorrente pretermesso - è quella posta con lâart. 56, comma 2, D.Lg.P.Reg., in forza del quale ânel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, an-che parziale, della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti localiâ.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, nella ipotesi che le censure dedotte con il ricorso introduttivo - sia pure considerate in astratto - possano condurre alla revisione dei voti complessivamente riportati da ciascuna delle due liste in competizione (secondo il meto-do indicato da questo Consiglio nella decisione giurisdizionale di ap-pello n. 14/2005, cui si è rifatto lâAssessore Regionale con la delibera-zione n. 840/Serv.8, del 4 aprile 2008 nel dare esecuzione dalla sen-tenza appellata), è anche chiaro che, in caso di accoglimento non sa-ranno le sole posizioni del sindaco eletto e dei candidati che hanno beneficiato del premio di maggioranza a risentirne, ma lâintero Consi-glio comunale, nel coacervo dei suoi componenti, nei confronti dei quali, indistintamente opera, essendo in tale ipotesi lâorgano illegitti-mamente costituito (cfr. in termini la dec. n. 14/2005 citata, con la quale è stata anche annullata, su tale presupposto, la deliberazione con la quale si è proceduto alla elezione del Presidente e del Vice Presi-dente del Consiglio comunale) e dovendosi, necessariamente procede-re al commissariamento secondo quanto disposto dalla norma regiona-le citata.
4.    Eâ dovere del giudice amministrativo investito della controver-sia accertare, anche dâufficio, il complesso delle implicazioni che de-rivano dalla domanda giurisdizionale, per di più nel caso in cui, come nella specie, vi si affianchi, con le difese dei resistenti, anche lâappello incidentale capace di per sé - in astratto - a determinare nuovi equilibri nella ripartizione dei voti da attribuire allâuna ed allâaltra lista in com-petizione.
Nel caso in esame, peraltro, lâesigenza di integrare il contrad-dittorio è stata anche tempestivamente eccepita, e del tutto erronea-mente disattesa dal Tribunale.
Entrambi i ricorsi in appello, peraltro, meritano accoglimento sul rilievo della non integrità del contraddittorio, assorbente di ogni ulteriore questione ivi compresa la domanda che lâopponente rivolge alla deliberazione assessoriale, impugnata per saltum."

Da: nigi14/03/2010 12:39:54

Qualcuno è a conoscenza del prossimo bando?

Da: fandango15/03/2010 13:03:55
parlare del prossimo bando mi sembra un pò prematuro anche considerando la prassi consolidata degli ultimi anni secondo cui si attende la conclusione del concorso precedente prima di bandirne uno nuovo.
inoltre non mi pare che il governo sia sensibile alla richiesta di ampliamento di organico (tutte le riforme dovranno essere a costo zero).
ergo speranze di vedere il bando pubblicato nel 2010 ridotte al lumicino

Da: pat15/03/2010 13:06:19
Per Puma: estratto da CDS V 16/10/2006 n. 6135
"Sul punto si deve ricordare che i primi giudici hanno respinto lâeccezione di inammissibilità sollevata in proposito dai controinteressati, odierni appellanti, per la mancata tempestiva notifica del gravame al Consigliere sig. Giovanni Malanchini, nei confronti del quale è stata disposta lâintegrazione del contraddittorio, onere che i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto; ciò in applicazione del principio, invero pacifico in giurisprudenza, secondo il quale parti necessarie del giudizio elettorale sono i candidati eletti e l'Ente ai quali la consultazione si riferisce, per cui, ai fini della ritualità dell'impugnazione, è necessaria â" entro il termine di decadenza â" la notificazione del ricorso almeno ad uno dei controinteressati, salva la successiva integrazione nei confronti degli altri (cfr. Cons. St., sez. V, 31 dicembre 1993, n. 1408)"

Da: pat15/03/2010 13:11:19
Sempre per puma
Estratto da CDS 8/7/02 n. 3799
Nel giudizio elettorale, come è noto, è applicabile il principio stabilito per gli ordinari ricorsi giurisdizionali, secondo il quale è ammessa lâintegrazione del contraddittorio purché il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati.
Ma la Sezione ha già tempo addietro precisato che anche in siffatta tipologia di giudizi lâindividuazione dei controinteressati va fatta secondo i criteri generali, per cui è da escludersi che con i ricorsi elettorali debbano essere evocati in giudizio tutti i candidati, eletti o non eletti, dovendosi, invece, individuare i controinteressati caso per caso, sulla scorta del proposto petitum di annullamento e, quel che più conta,  in relazione alle censure sollevate  (Cons. Stato, V, 10 aprile 1991, n. 515 e 17 settembre 1992, n. 831).

Da: fandango15/03/2010 13:37:09
x pat anche se i messaggi erano indirizzati a  puma: abbiamo ormai chiarito e penso condiviso che il problema non era se ordinare l'integrazione o dichiarare inammissibile il ricorso il problema grosso grosso è se il problema non te lo sei neanche posto.

avvocato Cavillo Busillis

Da: outsis15/03/2010 14:59:01
per Puma: se diventi magistrato ti ricorderai di me? sulla questiones delle dimissioni basta documentarsi. Sulla candidata anonima lo sapevo credo che abbiate ricevotu da pam qualcosa del genere
Per rabbia per amore o per vendetta chi lo sa! Cmque: al momento si evince che è tutto bloccato. Puma ma dove ti rintraccio a parte questo forum? se avessi bisogno di un bravo avvocato ....dico.

Da: Wow16/03/2010 00:11:26
Il sito di Caringella riporta i titoli dei temi estratti e non, con toni trionfalistici. Sembra che avesse predetto tutto... Che ne pensate?
Tutta propaganda?

AVVISO: Tracce CONCORSO TAR 2010 (...l'abitudine di fare centro!!!)

ildirittopericoncorsi.it è lieto di comunicare, ancora una volta, i successi conseguiti... più di così era difficile!!!
- Traccia estratta di diritto civile: La caparra confirmatoria, clausola penale e risarcimento del danno da inadempimento
Vedi Lezione e Dispensa C8 (sezione III) del Corso intensivo TAR, Lezione e dispensa C17 del Corso Ordinario TAR;
Sezione III Le sopravvenienze. 1. Recesso, caparra confirmatoria, risoluzione e risarcimento del danno. 1.1. Recesso e risoluzione giudiziale. 1.2. Recesso e fattispecie di risoluzione di diritto. 2. L'intervento delle Sezioni Unite.
L'argomento è stato, altresì, trattato nel V numero della rivista cartacea ildirittopericoncorsi (pagg. 26 e ss.) e nel volume Lezioni e sentenze civile 2010, Dike Giuridica Editrice (pagg.659 e ss.)
- Traccia estratta di diritto sostanziale amministrativo: Danno da ritardo e giurisdizione
Vedi Lezione AS02 del Corso Intensivo TAR

Il risarcimento del danno da ritardo: lâart. 2 bis della legge n. 241/1990. Il tempo è un bene della vita?
1. La natura giuridica della responsabilità della p.a.; 1.1. La tesi della responsabilità da contatto sociale qualificatoâ; 1.1.1 âSegue la sentenza del Tar Lazio, sez. III-ter, 5 novembre 2007, n. 10852; 1.2. La tesi della responsabilità precontrattuale della p.a.; 1.1.2. Domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies, l. 241/90 e richiesta di risarcimento; 1.3. La tesi della responsabilità speciale; 2. La responsabilità della p.a. secondo il paradigma aquiliano; 2.1. Lâelemento oggettivo; 2.1.1. Gli interessi oppositivi; 2.1.2. Gli interessi pretensivi; 2.1.2.1. Il risarcimento della chance nella giurisprudenza del g.a.; 2.1.2.2. La chance secondo la decisione del Consiglio di Stato n. 5323/2006; 2.1.2.3. Il risarcimento del danno derivante da provvedimento illegittimo favorevole 2.1.3. Danno da ritardo e danno da silenzio primaâ 2.1.3.1. âe dopo la disciplina introdotta dalla l. 18 giugno 2009, n. 69; 2.1.4. Il risarcimento degli interessi formali e procedimentali allâindomani dellâart. 21-octies, l. 241/90.

- Traccia estratta di diritto processuale amministrativo: Ricorso Elettorale
Vedi Traccia P10 del Corso Intensivo TAR
- Traccia estratta di diritto tributario: Obbligazione tributaria e il rapporto giuridico d'imposta. I soggetti passivi e il coinvolgimento nell'adempimento delle prestazioni impositive
Vedi Lezione T02 (Trattazione in generale delle entrate di diritto pubblico, del tributo e dell'imposta) e Lezione T04 del Corso Intensivo Tar (Sulla natura degli atti di imposizione)
- Tracce non estratta di diritto sostanziale amministrativo:Pregiudiziale; Occupazione appropriativa

Per la pregiudiziale vedi Lezione AS01 del Corso Intensivo TAR
La pregiudiziale amministrativa secondo Cass. SS. UU. n. 500/99; Cons. St., Ad. Plen., n. 4/2003; Cass., n. 4538/03; Cass. SS. UU. nn. 1207, 13659, 13660, 13911/2006; 5.1. Una tesi intermedia punta alla valorizzazione dellâart. 1227, comma 2, c.c.; 5.2. Le pronunce più recenti favorevoli alla tesi della pregiudizialità; 5.2.1. La posizione della VI sezione del Consiglio nella decisione 8 maggio 2007, n. 2136; 5.3. âe quelle contrarie; 5.4. Lo scontro si acuisce Cass. Sez. I, 17 ottobre 2007, n. 21850 e Cons. St., Ad. Plen., 22 ottobre 2007, n. 12; 5.4.1. Un nuovo intervento delle Sezioni Unite contro la pregiudiziale: Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2008, n. 30254; 5.4.2. La VI Sezione invoca lâintervento nomofilattico della Plenaria; 5.5. Prospettive de jure condito e de jure condendo;
Per lâ occupazione appropriativa vedi Lezione e Dispensa A16 del Corso Ordinario TAR
Le questioni rilevanti in materia espropriativa: la Corte costituzionale interviene in ordine alla determinazione dellâindennità dâesproprio; 1.1.1. Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348, boccia il criterio di computo dellâindennità dâesproprio; 1.1.2. I profili qualificanti della nuova disciplina dellâindennità di espropriazione; 1.1.3. Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 349 boccia il criterio di computo del risarcimento del danno da occupazione appropriativa; 1.1.4. La nuova disciplina recata dallâart. 2, comma 9, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008); 1.2. La natura giuridica della cessione volontaria del bene espropriando; 1.3. Occupazione acquisitiva ed usurpativa: la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa nella riunione n. 987 del 14 febbraio 2007; 1.3.1. La Corte europea dei diritti dellâuomo 6 marzo 2007 e 31 maggio 2007; 1.3.2. Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582 segue la strada tracciata dalla Corte europea; 1.4. La disciplina dellâacquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n. 327/2001; 1.5. La procedura espropriativa; 2. Lâincidenza dei vincoli conformativi e dei vincoli espropriativi sul diritto di proprietà.
- Traccia non estratta di diritto tributario:Lâ elusione

Vedi Lezione T04

L'elusione fiscale alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali
1.Introduzione; 2. Differenze con figure affini: evasione, simulazione e risparmio lecito d'imposta; 3. La disciplina antielusiva; 4. L'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; 5. Fenomeni potenzialmente elusivi. L'elusione da dividend washing e dividend stripping; 6. L'irrisolto problema dell'elusione fiscale; 7. Le sentenze delle S.U. della Cassazione; 8. I recentissimi orientamenti giurisprudenziali; 9. La necessità di un intervento del legislatore.

- Tracce non estratte di diritto civile:Responsabilità del medico; Autonomia contrattuale

Per la responsabilità del medico vedi Lezione C01 (Obbligazioni in generale: Principi generali, fonti, contatto sociale, buona fede) e C02(Obbligazioni in generale: Inadempimento e responsabilità, Responsabilità professionale: prova, causalità, consenso informato) del Corso Intensivo TAR e Corso Ordinario TAR
Per lâ autonomia contrattuale vedi Lezione e Dispensa C07 (Contratto: il sindacato sullâautonomia negoziale e gli elementi del contratto) del Corso Intensivo TAR, Lezione e Dispensa C13 del Corso Ordinario TAR

Da: fandango16/03/2010 09:15:11
ma guarda penso ovviamente che qualsiasi corso abbia trattato gli argomenti che sono usciti, sarebbe veramente assurdo il contrario, può esistere un corso di preparazione al tar che non tratta della giurisdizione sul silenzio? 

Da: puma17/03/2010 23:04:36
Sono stato fuori un paio di giorni...

per outsis, prima di tutto: grazie per la stima. Non sono più nel mercato però, essendomi ritirato a vita (professionale) pubblica. Mi puoi trovare però in veste di ricorrente in qualche sentenza del G.A. (vincente, ovviamente) importante, anzi fondamentale per le avvocature pubbliche e la loro autonomia.
Se diventassi magistrato, cosa assai poco probabile, almeno per questa tornata, non penso potrò ricordarmi nè di te nè di nessun altro. Funzione autonoma ed indipendente, volta al rispetto delle persone e della giustizia: guai se qualcuno si dovesse ricordare di qualcuno. Però, anche se non divento magistrato, mi farebbe piacere andarci aprendere una pizza. Facciamo al prossimo della Corte dei Conti o del TAR, il primo che esce....


Per fandango, condividendo quanto da lui scritto, e soprattutto per pat: guardate che qui non siamo davanti al "tribunale dei morti"  (per chi si ricorda qualcosa di storia del diritto italiano). Non è che una o dieci sentenze del cds del 2002 cambiano il discorso e chi dice qualcosa di diverso "sbaglia". Il punto è semplice: se effettivamente la traccia poneva il problema dell'annullamento delle elezioni e se effettivamente il ricorso era notificato ad una parte soltanto degli eletti, si pone il problema dell'integrità del contradditorio. Poi viene il discorso dell'ammissibilità dell'integrazione. Se il ricorso elettorale segue un rito speciale, con decadenze precise e con presupposti diversi dal rito ordinario (come sinceramente io credo) il contraddittorio non può essere integrato. se invece "la parte che vi ha interesse" è un semplice controinteressato "ordinario", allora il contraddittorio può essere integrato. Non sbaglia chi sostiene una tesi (Savasta e TAR Catania) nè chi sostiene quella opposta (CDS 2002). E' una questione di ragionamento e di scelte di campo effettuate a monte.

Ricordo, giusto per fare un altro esempio attuale di "50 e 50", che si stanno scannando tra sezioni del CDS sulla natura della DIA. A voi le conclusioni. Comunque sia, come dice il buon fandango, un (buon) giudice deve porsi il problema, anche d'ufficio. Torno alle mie convinzioni iniziali: la questione non è campata per aria e non era messa lì a caso. Penso anzi che dopo 8 anni una sentenza, per quanto di una semplice sezione di un TAR (che per altro decide in quel senso da diverso tempo) ripropone l'attualità della questione e stimola la ricerca di soluzioni diverse ed oggi attuali.

Da: puma17/03/2010 23:11:02
per outsis, sulle dimissioni: dove ci si può documentare, che tu sappia?

Da: x puma17/03/2010 23:40:58
Tu che sei così preparato come hai svolto, in sintesi, le prove alla corte dei conti???

Da: x te18/03/2010 15:59:10
per puma: credo che tu puoi documentarti su tutto visto che finora tu e solo tu ti sei interessato. Su quanto mi chiedi: non c'è uno scritto. Continua  a far riferimento alla tua fonte di cui hai rispetto.  Per la pizza:  sarà un onore. Ma io non sarò mai un concorrente. Quindi dovrò cercarti io.

Da: puma19/03/2010 12:41:51
le prove della corte? ne parliamo sull'altro blog. qui solo prove empiriche...

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