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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: ila12/12/2013 13:46:19
17 a napoli
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Da: CALLOOOO12/12/2013 13:49:29
sicuro alle 17:00 ,avevo letto alle 16:00 ??
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Da: Personalmente... concludendo... - Iban6912/12/2013 13:50:49
Consiglierò la seguente soluzione: Comparsa di costituzione e risposta con cui chiedo il rigetto della domanda attorea di vedersi accertato l'usucapione dell'immobile con domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della terza tranche. Ovviamente mi costituirò venti giorni prima dell'udienza e menzionerò il contributo unificato da doversi corrispondere.  Se fosse il mio Cliente così farei. A meno che non mi chiederebbe altr ma.... glielo farei sottoscrivere dopo averlo edotto delle eventuali problematiche conseguenziali.
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Da: gdankg 12/12/2013 13:54:35
a me hanno scritto alle 17.30
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Da: Piggio 8212/12/2013 13:55:31
La richiesta di stipula da parte di Tizio è una clausola meramente potestativa ex art. 1355 e quindi nulla. Per cui il diritto, stando così le cose, è prescritto.
Rispondi

Da: GRAZIE A VOI 12/12/2013 13:56:01
NESSUNA RICONVENZIONALE per esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. Il termine, quale elemento accidentale del contratto, non è iniziato a decorrere per inerzia di Tizio. Quindi Caio non è ancora inadempiente.
IN TRE GIORNI CHE VI HO SEGUITO HO LETTO UN MARE DI CAZZATE...!!!
GRAZIE, INVECE, A TUTTI QUELLI CHE HANNO CERCATO DI ESSERE VERAMENTE D'AIUTO...!!!
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Da: hermes112/12/2013 13:57:05
Perfavore qualcuno può confermare se l'atto di penale di Rosario12 è fatto bene? Grazie
Rispondi

Da: lu12/12/2013 14:01:22
è fatto bene
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Da: ila12/12/2013 14:02:15
ci postate un atto di civile fatto bene
grazieeeeeeeeeeee
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Da: fifì12/12/2013 14:03:26
l'atto appena postato di civile non mi convince.
senza entrare nel merito dello svolgimento segnalo i seguenti errori:
1) compensi e NON onorari NE' il 12,5%
2) obbligatorio allegare l'atto di citazione notificato
Rispondi

Da: alisya82 12/12/2013 14:09:26
che ne dite di quelli di controcampus?
Rispondi

Da: pask00000012/12/2013 14:10:30
Se al contratto preliminare non sia apposto un termine, tanto nel corpo negoziale quanto in via giudiziale, è applicabile  la regola dell'immediato adempimento ex art. 1183 c.c.; in tal caso, l'estinzione del diritto alla stipula è integrato dall'infruttuosa decorrenza del termine decennale, che ammette interruzione ex art. 2944 c.c., a fronte di comportamenti del promittente venditore che, medio tempore, implicano il riconoscimento dell'altrui diritto.
CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 3 Aprile 2012, N° 5285
Rispondi

Da: mikamale12/12/2013 14:16:35
notizie da Salerno??
Rispondi

Da: Ele12/12/2013 14:16:55
Ciao a tutti...una domanda: si vocifera che gli scritti di Roma li correggeranno a Napoli. Sapete qualcosa?
Rispondi

Da: non discuto12/12/2013 14:17:26
per me quello di controcampus è ok... Voi che ne pensate
Rispondi

Da: x Ele12/12/2013 14:17:53
io ho sentinto di nuovo Milano
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Da: aut aut12/12/2013 14:18:41
l'atto coì come postato fa scifo
Rispondi

Da: farsa esame12/12/2013 14:22:04
a mio modesto parere..
l'ususcapione non è nè può maturare. l'unico modo per interrompre l'usucapione che altri stia compiendo è l'azione di rivendicazione - di natura reale-; ora, siccome il c. preliminare è un rapporto obbligatorio, Tizio avrebbe anche un'azione di natura personale alla restituzione del bene.
quest'ultima però trae origine da un inadepimento che pare non esserci.
è chiaro che è L'ATTORE CHE DEVE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEI SOLDI CHE HA GIà VERSATO, IN VIA SUBORDINATA QUALORA IL G. NON DOVESSE ACCERTARE L'AVVENUTA USUCAPIONE.
DALLA TRACCIA NN EMERGE NULLA.
QUINDI IO MIO COSTITUISCO E CHIEDO IL RIGETTO DELLA DOMANDA; NN CHIEDEREI LA RESTITUZONE DEL BENE, MA L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFIVìCA.


Rispondi

Da: alisya82 12/12/2013 14:26:37
giusto...i competenti nn hanno nulla da dire su quelli postati da controcampus?
Rispondi

Da: In Lecce12/12/2013 14:26:48
aiuto i commissari dicono che loro coreggerano con la riconvenzionale e con la mediazione ...
Rispondi

Da: Cc 12/12/2013 14:27:37
Ma come la spiegate la riconvenzionale se non c'è richiesta di Tizio così come prevista dal preliminare?
Rispondi

Da: in hoc signo vinces12/12/2013 14:30:29
l'atto di controcampus mi sembra l'unico degno di nota per il resto tutti danno la loro versione senza alcun fondamento giuridico... penso che tutti stiano solo confondendo io mi copio quello (modichandolo e cambiandolo) basta parassiti voi e i commissari di Lecce
Rispondi

Da: MG12/12/2013 14:32:54
SONO D'ACCORDO CON CC. TIZIO NON HA MAI RICHIESTO DI FARE IL DEFINITIVO E QUINDI CAIO NON E' INADEMPIENTE. NON VEDO RICONVENZIONALE PER ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA. VEDREI RICONVENZIONALE AL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA  . 
Rispondi

Da: farsa esame12/12/2013 14:33:44
MA LA RICHIESTA DI STIPULA DEL DEFINITIVO POSSO FARLA SIA IN VIA STRAGIUDIZIALE- INVITO LA MIA CONTROPARTE A PRESENTARSI PER LA STIPULA DAL NOTAIO- SIA IN VIA GIUDIZIALE, CON L'AZIONE EX ART 2932C.C..
NN VEDO IL PROBLEMA
Rispondi

Da: Penalista12/12/2013 14:33:50
Il 309 postato a pagina 61 è fatto "quasi" bene, ma chi lo ha redatto ha evidentemente letto male la traccia. Caio non passava da casa del fratello per caso bensì vive lì e convive con Tizio! Inoltre non vi si fa menzione alcuna delle dichiarazioni di Tizio che scagionano completamente il fratello, e ancora di più militano nell'assenza di gravi indizi di colpevolezza.
Rispondi

Da: gigino7512/12/2013 14:34:00
ON.LE TRIBUNALE  DI ROMA
(R.G. …….Giud. dott……)
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON DOMANDA RICONVENZIONALE


Per il sig. Tizio, nato a …..e resdiente a…. in via…… , C.F. ……, rappresentato e difeso dall' avv  giusta mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in……..alla via…………….
ex co.II art. 176 cpc si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'utenza fax ……… ;
pec: …………….


CONVENUTO
CONTRO

Il sig. Caio….nato…residente……..rapp.to e difeso dall'avv. ……

ATTORE

                                                      *   *    *
Il comparente, nel costituirsi in giudizio contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in fatto e in diritto, per i motivi infra rappresentati:




Premessa
Al fine di consentire il corretto inquadramento della questione, si ritiene opportuno riportare alcune premesse circa i fatti oggetto del presente procedimento.
Con atto di citazione notificato in data………. il Sig. Caio  , conveniva in giudizio l'odierno convenuto,  assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si era obbligato a trasferire all'attore, un immobile sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell'appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula  del contratto preliminare e per la restante somma, tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione del tempo del  pagamento delle stesse; ed  infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del contratto definitivo che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta  da parte di Tizio. Esponeva ancora l'attore, che le parti prevedevano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, il sig. Tizio  si impegnava a consegnargli le chiavi dell'appartamento a fronte del versamento dell'acconto di 150 milioni  di lire.
Versate regolarmente le prime due rate da 100 milioni di lire  ciascuna, l'attore , a fronte  della mancata richiesta sia  di corresponsione  del residuo della somma da parte del Sig. Tizio, che  di stipula del contratto definitivo, lo conveniva in giudizio affinchè venisse dichiarato dall'On.le Giudice,  esclusivo proprietario del'immobile ubicato in Roma, per usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso.

Difesa del convenuto
Infondatezza della domanda attorea

In primo luogo, quanto al merito e lungi ciò dal rappresentare accettazione del contradditorio,  si evidenzia come la domanda attorea  non possa in alcun modo essere accolta, mancando l'elemento fondante dell'usucapione, ossia il possesso ventennale dell'immobile di cui all'art. 1158 c.c.
Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008).
Tale collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., consente alle parti di perseguire un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri (Cass., n. 13164/2007).
In sostanza nel giugno 1991 le parti le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio,  prima della stipula del  contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell'appartamento sito in via Roma.
Ritornando recentemente sulla questione, i Giudici di legittimità hanno ribadito"nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio( Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)
In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente "è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta 'interversiu possessionis' nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.". (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)
Pertanto, alla luce di quanto esposto atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori, è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto
esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animuspossidenti), ha natura di detenzione qualificata e non dipossesso utile adusucapionem.
Dunque, è evidente come la domanda di Tizio risulti del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie,  quell'animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
Sulla base di quanto illustrato e riprendendo le argomentazioni di giudici di legittimità nella sentenza 3 luglio 2013, n. 16629, nel caso di specie,  si è in presenza dunque  di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).
Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell'ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; come nel caso de quo, in quanto il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, come per ogni altra obbligazione, anche quella di firmare un contratto si prescrive e in mancanza di termine specifico vale quello ordinario  decennale.
Ne deriva , come è stato affermata da questa stessa Corte in altra occasione( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629).

Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti


Conclusioni
"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
-    Rigettare, nel merito,  la domanda attorea perché infondata e inammissibile  in fatto e in diritto;
-    In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell'immobile sito in Roma avanzata dal  sig. tizio;
-    condannare altresì la parte attrice all'integrale rifusione  delle spese, competenze ed onorari del giudizio,  e CPA come per legge.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.

La spiegata domanda riconvenzionale comporta il pagamento del contributo unificato pari a d euro….. l



Si allegano i seguenti documenti:
1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991;
2. copia assegno 150 milioni di lire.

Data, luogo Avv. …
-    Firma
Rispondi

Da: gigino7512/12/2013 14:35:36
così credo vada bene
Rispondi

Da: farsa esame12/12/2013 14:37:02
la
prescrizione per stipulare un atto notarile
a seguito di un contratto
preliminare è decennale e decorre non dalla conclusione del contratto
preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del
definitivo (Cass.,
n. 19871/2009).
Rispondi

Da: Francesco avvfranco12/12/2013 14:37:47
Riconvenzionale per risoluzione contratto per inadempimento. Il termine per il possesso ad usucapionem non è maturato perché la interversio possessioni è successiva e non contestuale alla stipula del contratto preliminare
Rispondi

Da: spacciati12/12/2013 14:39:43
Che effetto vi fa sapere che la domanda riconvezionale vi farà bocciare a giugno?

Rispondi

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