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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535412 volte

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Da: ....cuore matto 12/12/2013 11:02:50
traccia amministrativi
Rispondi

Da: gigetto123412/12/2013 11:04:04
se chiedi il pagamento della terza rata salvi il contratto e quindi il tuo cliente se la prende in quel posto....
Rispondi

Da: ....cuore matto 12/12/2013 11:06:07
Qualcuno mette la traccia di amministrativo o almeno mi invia in link? Grazie
Rispondi

Da: eleonora8312/12/2013 11:06:23
in realtà la prescrizone deriverebbe dallo spirare del termine per la stipula del definitivo   che nel nostro caso non è esenziale
Rispondi

Da: wollymi12/12/2013 11:08:35
per l atto di civile le sentenze di riferimento sono queste:
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 15 novembre 2012, n.20011
Corte di Cassazione, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4332
Cassazione civile sentenza 3 luglio 2013, n. 16629.
Rispondi

Da: AIUTANTE12/12/2013 11:14:28
MA AMMINISTRATIVO?
Rispondi

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Da: sun-day12/12/2013 11:15:33
e' CONFERMATO PENALE?????
Rispondi

Da: seifferr12/12/2013 11:17:04
ho letto l'atto di civile di sfuggita, ma sembra davvero facile quest'anno.. basta sottolineare che caio versando le rate così riconoscendo la proprietò in capo a tizio..tutto qua
Rispondi

Da: Francescofftt12/12/2013 11:17:13
Vado tranquillo con queste sentenze di riferimento?
Rispondi

Da: zafina12/12/2013 11:17:55
confermata la traccia di penale
Rispondi

Da: sun-day12/12/2013 11:19:16
NON 800 GR MA BENSI 600 GR DI COCAINA MI SEMBRA DI AVER CAPITO..NON SO SE CI SIA DIFF
Rispondi

Da: wollymi12/12/2013 11:21:58
per francescofftt queste sentenze sono perfette
Rispondi

Da: wollymi12/12/2013 11:24:21
Sentenza n.16629 del 3.07.2013


La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ab causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo). In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta "interversiu possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
Rispondi

Da: starlight9999999912/12/2013 11:25:13
scusatemi avete la massima della  Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4332 ??
Rispondi

Da: mister ?12/12/2013 11:27:28
per piacere qualcuno che pubblichi appena possibile lo svolgimento dell'atto di penale
Rispondi

Da: wollymi12/12/2013 11:32:54
Sentenza n.4332 del 21.02.2013

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 27-3-2008 n. 7930)

Rispondi

Da: ma9012/12/2013 11:36:10
mi dite qual è la traccia di ammin
Rispondi

Da: Amministrativista12/12/2013 11:38:03
Diritto amministrativo: "Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l'Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di pulizia dell'aeroporto beta. Con istanza tempestivamente presentata le imprese delta e kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse. Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società omega, che aveva presentato un'offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gare datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l'appalto all'ati, costituita tra delta e kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società omega rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita."

Rispondi

Da: DITEMI GRAZIE12/12/2013 11:39:18
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON DOMANDA RICONVENZIONALE
Per:
Società Alfa, partita IVA ..., corrente in ... alla Via ..., in persona del legale
rappresentante pro tempore, codice fiscale ..., elettivamente domiciliata in ... alla Via
2
..., presso lo Studio dell'Avv. ..., codice fiscale ..., dal quale è rappresentata e difesa
giust
a delega in calce al presente atto.
L'Avv. ... dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di telefax
... e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ...;
Contro:
Tizio, rappresentato e difeso dall'Avv. ...
Con atto di citazione de
l .../02/2011 il sig. Tizio conveniva in giudizio dinanzi a
codesto Ill.mo Tribunale la
Società alfa, al fine di sentire accogliere le seguenti
conclusioni "...".
Con il presente atto la Società Alfa, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
si co
stituisce in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, in
quanto infondato in fatto e in diritto.
Al fine di consentire il corretto inquadramento della questione, si ritiene opportuno
riportare alcune premesse circa i fatti oggetto del
presente procedimento.
In data 30.03.1990 la Società Alfa
e il Sig. T
izio stipulavano un contratto preliminare di
compravendita avente ad oggetto un appartamento sito in Roma alla Via ...
In particolare, le parti, dichiarando espressamente che la data per la
stipula del
definitivo sarebbe stata fissata a seguito di formale richiesta avanzata da uno dei
contraenti, stabilivano che la promittente venditrice trasferisse a Tizio il possesso
dell'immobile sin dal momento della sottoscrizione del contratto prelimin
are e che
questi, contestualmente, corrispondesse alla stessa la somma di
euro
50.000,00
a titolo di
caparra confirmatoria, da imputarsi alla prestazione dovuta a titolo di corrispettivo in
caso di adempimento del contratto definitivo.
Successivamente, con no
ta dell'
11/05/20
10, la Società Alfa chiedeva formalmente a
Tizio di provvedere alla sottoscrizione del contratto def
initivo entro il termine del
31/12/
2010.
3
Tuttavia, la richiesta dell'odierna convenuta rimaneva totalmente priva di riscontro.
In seguito, c
on atto di citazione del febbraio 2011, Tizio conveniva dinanzi al Tribunale
di Roma la Società Alfa, chiedendo che venisse dichiarato l'intervenuto acquisto della
proprietà dell'immobile de quo, adducendo di aver acquistato il possesso del'immobile
per es
pressa disposizione convenzionale, in virtù del contratto preliminare stipulato e di
aver posseduto ininterrottamente l'immobile per venti anni.
La domanda di Tizio risulta del tutto infondata per le ragioni che di seguito si vanno ad
esporre.
I.
INESISTENZA
DI UN POSSESSO UTILE AD USUCAPIONEM.
In primo luogo si evidenzia come non possa in alcun modo essere accolta,
mancando l'elemento fondante dell'usucapione, ossia il possesso ventennale
dell'immobile
di cui all'art. 1158 c.c
.
Infatti, conformemente a quanto
affermato dalle Sezioni unite della Suprema
Corte, nella promessa di vendita
, ove venga convenuta la consegna del bene
prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione
degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario
acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di
comodato
funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti
meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008).
Tale collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale
prevista dall'art. 1322 c.c., consente alle parti di
perseguire un risultato
economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un
autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di
contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è
concepito, funzionalme
nte e teleologicamente, come collegato con gli altri
(Cass., n. 13164/2007).
4
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte, atteso che il contratto
preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori, è sempre il
contratto definitivo a produrr
e l'effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la
disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto
esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animus
possidenti), ha natura di detenzione qualificata e non di
possesso utile ad
usucapionem (Cass, Sez. Un., n. 7930/2008; conf. Cass. n. 4863/2010).
Dunque, è evidente come la domanda di Tizio risulti del tutto infondata, non
potendo rappresentarsi quell'animus possidendi che costituisce elemento
imprescindibile ai
fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi
dell'art. 1158 c.c.
II.
DOMANDA RICONVENZIONALE DI ADEMPIMENTO IN FORMA
SPECIFICA DEL PRELIMINARE DI VENDITA EX ART. 2932 C.C.
In via riconvenzionale, si intende rivolgere a codesto Ill.mo tribunale
do
manda diretta ad ottenere una
pronuncia che produca effetti del contratto
definitivo non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c.
In particolare, relativamente ai termini entro i quali esercitare la predetta
azione, si precisa che, secondo quanto affermato d
alla Cassazione, la
prescrizione per stipulare un atto notarile
a seguito di un contratto
preliminare è decennale e decorre non dalla conclusione del contratto
preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del
definitivo (Cass.,
n. 19871/2009).
Pertanto, c
onsiderato che in data 31/12/
2010 è scaduto
infruttuosam
ente il
termine concesso a Tizio per adempiere a quanto previsto nel contratto
preliminare
, è evidente come la richiesta avanzata dalla scrivente difesa in
5
via riconvenzion
ale risulti del tutto legittima, nonché esercitata
tempestivamente.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Società Alfa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che vengano accolte
le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito:
-
rigettare la domanda attorea in quanto infondata in assenza del possesso
ventennale necessario ai fini dell'acquisto per usucapionem;
-
in via riconvenzionale, accogliere la domanda avanzata dalla convenuta ai sen
si
dell'art. 2932 c.c. e per l'effetto pronunciare
sentenza che produca gli effetti del
contratto non concluso
;
-
condannare altresì la parte attrice
all'integrale rifusione in favore degli attori
delle spese, competenze ed onorari del giudizio,
oltre al rim
borso forfetario del
12,5 % sull'imponibile
, IVA e CPA come per legge
.
Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che la spiegata
domanda riconvenzionale non modifica il valore della causa e che pertanto non è
dovuto alcun contribut
o integrativo.
Si allega
no i seguenti documenti:
2. copia del contratto preliminare del 30.03.1990;
1.
copia della memoria del
l'11/05/2010
inviata dalla Società Alfa a Tizio.
C
on riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i
nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.
Data, luogo
Avv. ...
Firma Avvocato
6
PROCURA ALLE LITI
I s
ottoscritti Sig. ...
,
in qualità di legale rappresentante della Società Alfa, informato
ai
sensi dell'art. 4, 3�° comma, del
d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, com
e da atto allegato, conferisce procura all'Avv. ... affinché
rappresenti
e difenda
la prede
tta società
nel giudizio di cui al presente atto. Con elezione
di domicilio
presso il suo studio in ..., alla Via ...
, e con il conferimento, altresì, di ogni
più ampia facoltà di legge.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. L
gs. n. 196 del 200
3, autorizzo al
trattamento dei miei
dati personali, limitatamente a quanto necessario per lo
svolgimento del mandato difensivo
.
Sig. ...
E' autentica
Avv. ...
Rispondi

Da: starlight9999999912/12/2013 11:39:29
scusatemi avete la massima della  Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4332 ??
Rispondi

Da: starlight9999999912/12/2013 11:40:01
ha inviato di nuovo scusate! grazie per la risposta wollymi
Rispondi

Da: partito_preso12/12/2013 11:42:49
nel caso di civile conviene fare la riconvezionale? Restituzione del bene?
Rispondi

Da: sun-day12/12/2013 11:44:24
qualche sentenza per penale sul caso magari del fratello convvivente con lo spacciatore????
Rispondi

Da: ...12/12/2013 11:46:13
Scusate ma un'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento tentativo di conciliazione( trattandosi di diritti reali...)?
Rispondi

Da: ma9012/12/2013 11:46:58
grazie rad
Rispondi

Da: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm12/12/2013 11:48:00
a che ora si consegna a Napoli?
Rispondi

Da: wollymi12/12/2013 11:50:40
comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto della domanda perché il promissario acquirente non è possessore ma mero detentore (c'è giurisprudenza di cassazione in tema di preliminare ad effetti anticipati). di conseguenza non avendo il possesso ma la mera detenzione non può usucapire.
Limiterei le conclusioni al rigetto e condanna alle spese e non mi imbatterei in riconvenzionali del ripo restituzione del bene etc  che la traccia non sembra richiedere
Rispondi

Da: seifferr12/12/2013 11:55:41
wollomy ho googlato la sentenza che dici, e guardano un riassunto del caso fa riferimento a "stipulato un preliminare nel 1980 (con termine di qualche mese per stipulare la vendita), consegnato il bene anticipatamente e pagatone immediatamente l'intero prezzo, sempre in via anticipata"


nella sent il rapporto è easurito.  qui è a tempo indeterminato e sono previste rate, non è prescritto; semplicemente caio è mero detentore perchè riconosce implicitamente la proprietà di tizio versando le rate..chi vivrà vedrà, in bocca al lupo
Rispondi

Da: niky1412/12/2013 11:59:31
SE CHIEDO LA RESTITUZIONE DEL BENE.....DEVO RESTITUIRE ANCHE I SOLDI......SE CHIEDO IL DEFINITIVO.....SONO PASSATI 10 ANNI DAL PRELIMINARE.......NON LO POSSO Più CHIEDERE
Rispondi

Da: Florinda Ti Amo 12/12/2013 12:00:52
Ragazzi non c'è riconvenzionale!
Rispondi

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