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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: wollymi12/12/2013 12:05:35
Sentenza n.7930 del 27.03.2008

Per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia un possesso idoneo alla usucapione o una mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o un contratto ad effetti obbligatori, dato che solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare nel predetto soggetto l'animus possidendi

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
Rispondi

Da: tuteliamo Tizio12/12/2013 12:10:24
Ragazzi, non scherziamo...
a mio sommesso ed umilissimo parere, da improvvisato del diritto mi chiedo: io avvocato che gli dico a Tizio? Chiediamo il rigetto della domanda di Caio e lo lasciamo in casa tua senza che abbia pagato tutto il prezzo stabilito?

Non credo...perciò mi sembra naturale fare ,a riconvenzionale per ottenere la restituzione del bene.
Il preliminare è inefficace, Caio non lo può usucapire ma risponde all'interesse di Tizio anche farlo uscire da quella casa e riprendersi le chiavi.

Ricordiamoci che correggono avvocati: se nella vita reale mi limitassi a consigliare a Tizio solo il rigetto della domanda di aio e gli lasciassi quest'ultimo in casa...penso che Tizio uscito dal mio studio in 5 minuti cambierebbe avvocato...e farebbe bene...
Rispondi

Da: in Lecce12/12/2013 12:11:44
i commissari dicono che va fatta la riconvenzionale e l'eccezione per la mediazione.....

dicendo "VOI COME FARESTE NEL VOSTRO STUDIO UN ATTO...NOI LO FAREMMO COSI'"
Rispondi

Da: attoooo12/12/2013 12:19:37
http://www.sentenze-cassazione.com/concorsi-esami/esame-avvocato/esame-avvocato/commissione-esame-2013-2014/

commissioni d'esame

http://www.sentenze-cassazione.com/esame-avvocato-2013-atto-giudiziario/

atto giudiziario
Rispondi

Da: wollymi12/12/2013 12:21:46
Attenzione, la mediazione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza del 06.12.2012 n�° 272 , pubblicata in G.U. il 12.12.2012.
La traccia dice che Caio cita nel novembre 2012, ergo, era obbligatoria la mediazione in materia di diritti reali.
Rispondi

Da: Cantanz12/12/2013 12:22:39
anche qui i commissari consigliano la restituzione.... io non ci capisco nulla sto sclerando
Rispondi

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Da: wollymi12/12/2013 12:23:06
1) non c'è riconvenzionale in nessun caso, perchè dalla traccia non si evince nessun inadempimento di Caio, quindi non possiamo chiedere nè la risoluzione per inadempimento nè il 2932. Questo spero che sia chiaro a tutti.
2) per quanto riguarda l'eccezione per la mediazione fatto caso alle date nella traccia. Quando Caio ha introdotto il giudizio la mediazione obbligatoria era stata dichiarata incostituzionale. Quindi secondo me l'eccezione non va fatta.
Rispondi

Da: luanaaa12/12/2013 12:24:19
ma allora questa mediazione va chiesta o no?
Rispondi

Da: F x in lecce12/12/2013 12:26:59
ma quale restituzione mica è detenuto sine titulo????... C'è il contratto che è ancora efficace, l'usucapione non c'entra
Rispondi

Da: Catanz12/12/2013 12:32:08
quindi ricapitolando:

NO MEDIAZIONE
NO RICONVENZIONALE
SI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA?
Rispondi

Da: Piggio 8212/12/2013 12:33:29
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 11 luglio 2006, n. 15691
Massima

Contratto preliminare di vendita di immobile - Diritto del venditore al supplemento del prezzo e del compratore alla riduzione o al recesso dal contratto - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Dalla stipula del contratto definitivo - Trasferimento anticipato del possesso del bene - Rilevanza - Esclusione.

Nel caso di contratto preliminare avente ad oggetto la vendita (nella specie, a corpo) di un immobile, ove la consegna dell'immobile sia avvenuta in coincidenza o posteriormente alla conclusione del preliminare ma comunque prima della stipula del definitivo, il termine di prescrizione di cui all'art. 1541 per l'eventuale differenza di prezzo decorre comunque dalla data di conclusione del contratto definitivo, e non da quella anteriore di trasferimento del possesso, in forza sia del significato letterale dei termini adoperati dagli artt. 1541 cod. civ. e 178, disp. att. cod. civ., diversi da quelli impiegati per il contratto preliminare, sia dal fatto che solo con il contratto definitivo può verificarsi quella lesione patrimoniale che giustifica le azioni di cui agli artt. 1537 e seguenti cod. civ.
Rispondi

Da: tonioc7112/12/2013 12:35:02
La traccia chiede di redigere difesa più utile per il cliente. Mi chiedo: è la difesa più utile per il cliente limitarsi a chiedere l'inammissibilità della domanda attorea di usucapione, non prendendo alcuna posizione sul residuo credito vantato dal cliente? E poi: se chiedo la restituzione del bene, non sarò costretto a restituire i soldi già ricevuti?
Rispondi

Da: Catanz12/12/2013 12:35:34
I commissari sono una sciagura come hanno fatto a diventare avvocati/giudici ci stanno portando solo alla confusione e pensare che sono loro a dover correggere aiutooooooooo
Rispondi

Da: Piggio 8212/12/2013 12:35:56
Ragazzi, il diritto alla richiesta del prezzo non è prescritta! Leggete la Cassazione del 2006 che ho postato.
Rispondi

Da: puff_a 12/12/2013 12:36:20
Qualcuno può dirmi l'orario di consegna di Napoli?
Rispondi

Da: nanne12/12/2013 12:37:58
Napoli 16
Rispondi

Da: Iban69 - ATTENZIONE richiesta di confronto12/12/2013 12:38:49
L'atto deve prevedere una "parte istruttoria" . Autorizzazione all'interrogatorio formale e/o articolazione della prova, etc.. etc.. Qui appare tutto documentale ma la domanda è: articoleresti qualche mezzo istruttorio? Quale? Ovviamente il tutto dipende anche dall'atto che si va a redigere. La riconvenzionale? Se l'azione è proponibile la farei per ottenere una sentenza che produca gli effetti traslativi del contratto non concluso ex art. 2932 cc (COSI' ALMENO RECUPERO IL SALDO DA PAGARSI ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL DEFINITIVO). Tuttavia considerato che l'importo a saldo sarà ben che svalutato in considerazione del valore attuale del bene potrei consigliare al Cliente di agire in riconvenzionale e richiedere la restituzione del bene. CREDO CHE ENTRAMBE LE SOLUZIONI SIANO CORRETTE AL FINE DELL'ESAME. Che ne pensate?
Rispondi

Da: puff_a 12/12/2013 12:38:56
Grazie nanne
Rispondi

Da: nanne12/12/2013 12:40:58
a napoli tutti per la restituzione del bene.. voi che  ne dite?
Rispondi

Da: AVVOERRECI12/12/2013 12:41:35
Iban69, chiedi la parte mancanza oltre gli interessi legali sulla somma!!!
Rispondi

Da: annyfunny 12/12/2013 12:41:54
non è possibile la restituzione del bene perchè Tizio è inadempiente
Rispondi

Da: ArchiKekko12/12/2013 12:41:59
Ragazzi, qualcuno che mi posta una soluzione dell'atto amministrativo?
Rispondi

Da: DITEMI GRAZIE12/12/2013 12:42:36
http://www.controcampus.it/wp-content/uploads/2013/12/Svolgimento-Completo-Prima-Traccia-Atto-Civile-Esame-di-Avvocato.pdf.pdf?f2f76f
Rispondi

Da: Piggio 8212/12/2013 12:44:36
Vi posto questo stralcio di massima, che si adatta bene alla traccia. A mio avviso la soluzione è una richiesta ex 2932 cc, NON RESTITUZIONE DEL BENE che implicherebbe la restituzione della parte di prezzo già versata.

Tribunale Roma, Sezione 6 civile

Sentenza 7 marzo 2013, n. 6524
Massima redazionale

Nell'ipotesi in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano previsto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto di stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui all'art. 2932, comma 2, c.c. è da ritenere soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto poiché necessariamente implicita nella domanda stessa. Orbene, in siffatta ipotesi, deve essere emessa la sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice.
Rispondi

Da: Rosario1212/12/2013 12:46:01
TRIBUNALE DI ______ IN FUNZIONE DI TRIBUNALE PER LA LIBERTA'
ISTANZA DI RIESAME
Proc. pen. n. ______ R.G.N.R. n. ______ R.G. G.I.P.
Il sottoscritto Avv. _______, del foro di ______, con studio in ______, via ______, quale difensore di fiducia, giusta procura in calce al presente atto, di Caio, nato a ______, il ______, residente in ______, via ______, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di ______, indagato nel procedimento penale indicato in epigrafe
Premesso
- che il giorno ______Caio, incensurato, viene tratto in arresto insieme a Tizio, perché nella casa di quest'ultimo è stato rinvenuto un notevole quantitativo di sostanza stupefacente;
- che Caio, invero, si trovava sul luogo dell'arresto per puro caso e soltanto perché fratello di Tizio;
- che il Sig. Caio risulta attualmente indagato per il reato di concorso in detenzione di sostanza stupefacente nel procedimento penale sopra indicato solo perché al momento della perquisizione si trovava nell'appartamento di Tizio suo fratello;
- che il giorno_____ il G.I.P. di _____ ha emesso nei suoi confronti l'ordinanza n°____, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nonostante in sede di convalida Tizio si sia assunto l'esclusiva responsabilità della disponibilità della sostanza stupefacente nel proprio appartamento;
- che lo stesso trovasi attualmente sottoposto a tale misura coercitiva presso la casa circondariale di__________;
Tutto ciò premesso, propone istanza di
RIESAME
anche nel merito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere n°____, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di _______ Dott._____, in data ______depositata in cancelleria in data _____.
Avverso al suindicata ordinanza, ingiusta ed illegittima, il sottoscritto difensore propone istanza di riesame per i seguenti
MOTIVI

1. ASSENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 273 C.P.P., NON ESSENDO INTEGRATA L'IPOTESI DELITTUOSA ASCRITTA ALL'INDAGATO.
L'ordinanza in esame è ingiusta. Il G.i.p., infatti, ha erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 273 c.p.p., ai fini della legittima applicazione della misura custodiale. Ebbene, questa difesa non ritiene vi siano gravi indizi a carico di Caio per il reato contestatogli.
Tali indizi, infatti, a parere del G.i.p., sarebbero costituiti soprattutto dalla presenza di Caio sul luogo dell'arresto, da cui emergerebbe il suo coinvolgimento nella detenzione illecita.
Ebbene, Caio, invero, si trovava sul luogo dell'arresto soltanto perché fratello Tizio!
Ne consegue che, escludendo dagli indizi la sfortunata presenza di Caio sul luogo dell'arresto, la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico non risulta idonea a fondare l'applicazione della misura, legittimando la valutazione della ritenuta insufficienza degli indizi medesimi.
Tanto più che, come è noto, la mera presenza sul luogo della perquisizione, per di più giustificata da un rapporto familiare, da sola non può costituire un elemento talmente rilevante da supportare una ordinanza di custodia cautelare; né può assurgere a grave indizio il fatto che Caio tenesse nel proprio portafogli la somma di euro 120,00!!!Somma sicuramente esigua e facilmente rinvenibile nei portafogli di gran parte delle persone!
La presenza di Caio nell'appartamento di Tizio è sicuramente identificabile in una connivenza non punibile!
A tal proposito gli Ermellini della III Sez. Penale in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, con la sentenza n. 23788/2012, hanno spiegato la netta distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente; tale distinzione va individuata nel fatto che, mentre la prima (connivenza non punibile) postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.
Ed ancora, "Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. In particolare, in materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, consiste nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, assicurando quindi al concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare" (Cassazione penale sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48243).
Conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, la condotta di Caio risulta corrispondere ad una mera presenza nell'appartamento del fratello Tizio e ciò sicuramente assurge ad una connivenza non punibile, in quanto l'odierno istante non ha posto in essere alcun contributo partecipativo, sia morale che materiale, alla condotta criminosa di Tizio tanto che quest'ultimo in sede di convalida si è assunto l'esclusiva responsabilità della detenzione!


2. INSUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI. VIOLAZIONE DELL'ART. 274 C.P.P., NON RICORRENDO CONCRETE ESIGENZE CAUTELARI A SOSTEGNO DELLA MISURA.
La reiterazione di reati in un breve lasso temporale nonchè gli eventuali precendenti penali possono rappresentare per il G.i.p., un sicuro sintomo dell'elevato grado di pericolosità sociale in relazione al concreto pericolo di commissione di altri delitti della stessa specie ma sicuramente non è il caso di Caio per di più incensurato!
Invero, tali elementi posso al limite supportare l'ordinanza cautelare a carico di Tizio, ma non di Caio, che è assolutamente estraneo alla detenzione illecita descritta. Si ritiene, infatti, assolutamente insussistente la pericolosità sociale del Sig. Caio, in relazione alla reiterazione del delitto contestato.
A ciò si aggiunge che, per quanto precedentemente detto, non risulta dagli atti di indagine alcun elemento dal quale emerga la pericolosità di Caio.
Va valorizzato, inoltre, il dato dell'incensuratezza dell'indagato.
Risulterebbero, dunque, del tutto insussistenti le esigenze cautelari richieste perentoriamente dall'art. 274 c.p.p., al fine di giustificare la legittimità della misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato.

3. INADEGUATEZZA ED ECCESSIVA GRAVITÀ DELLA MISURA CAUTELARE APPLICATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 275 C.P.P., NON ESSENDOVI PROPORZIONE TRA LA GRAVITÀ DEL FATTO E LA MISURA APPLICATA.
In estremo subordine si fa rilevare come la misura cautelare applicata in danno del prevenuto risulti, alla luce dei fatti oggetto di indagine, eccessivamente afflittiva.
Come è noto, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., il giudice, nel disporre le misure, deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari (di cui all'art. 274 c.p.p.) da soddisfare nel caso concreto (I comma). Inoltre, ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (II comma). Infine, ma non per importanza, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata (III comma).
Ebbene, per quanto sino ad ora detto, le eventuali esigenze cautelari, qualora fossero ritenute sussistenti, potrebbero essere soddisfatte mediante l'applicazione di misure meno restrittive, stante anche la tipica natura di ''extrema ratio'' della custodia in carcere.
Infatti, le esigenze cautelari evidenziate dal G.i.p., ove esistenti, possono certamente essere assicurate da misure meno afflittive.
Tutto ciò premesso e con riserva di produrre ulteriori motivi prima dell'inizio della discussione, il sottoscritto difensore
chiede
che l'adito Tribunale, e ai sensi dell'art. 309 c.p.p., nell'esercizio degli ampi poteri di ricognizione riconosciutigli dalla legge, Voglia revocare l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per la totale insussistenza degli indizi di cui all'art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., nonché per violazione dell'art. 275 c.p.p., con ordine di immediata liberazione dell'indagato, o, in estremo subordine, riformarla con applicazione nei suoi confronti di una misura meno afflittiva.
Fa espressa riserva di motivi aggiunti e ulteriori deduzioni in udienza.
Ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis, il sottoscritto difensore dichiara di non accettare la notificazione degli atti diretti al proprio assistito, successive alla prima.
Luogo e data
Con osservanza
Avv. __________
ATTO DI NOMINA
Nomino mio difensore di fiducia l'Avv. ________ del Foro di _________, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione.
Eleggo domicilio presso il suo Studio Professionale, sito in _______, alla Via ________.

Caio
E' vera ed autentica
Avv. __________
Rispondi

Da: sos12/12/2013 12:49:10
se chiedi la restituzione dell'immobile  lo fai in riconvenzionale, ma non puoi più chiedere l'adempimento.Le somme versate  vanno perse  dal debitore.
Se chiedi il pagamento solo in subordine puoi chiedere la restituzione.
Rispondi

Da: Vergognosamente12/12/2013 12:49:48
A Lecce  invalideranno tutto.. Vergogna
Rispondi

Da: valegiu 12/12/2013 12:51:46
ma che dici "vergognosamente" ....ma state zitti un poco....
Rispondi

Da: Vergognosamente12/12/2013 12:53:22
Già presentato esposto in procura.. Buon divertimento
Rispondi

Da: Walter 198712/12/2013 12:55:07
Su Ex Parte Creditoris.it la sentenza che risolve l'atto di civile di oggi.

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/preliminare-di-vendita-ad-effetti-anticipati-il-possesso-non-e-utile-ad-usucapionem.html
Rispondi

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