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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: aiutooooo12/12/2013 10:24:10
l'atto di penale per favore
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Da: ....cuore matto 12/12/2013 10:25:09
penale e amministrativo!
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Da: Danilodan12/12/2013 10:27:38
soluzioni per la traccia di civile ???
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Da: lucamang12/12/2013 10:28:18
penale?????
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Da: gigetto123412/12/2013 10:30:02
se civile è quella comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto della domanda perché il promissario acquirente non è possessore ma mero detentore (c'è giurisprudenza di cassazione in tema di preliminare ad effetti anticipati). di conseguenza non avendo il possesso ma la mera detenzione non può usucapire.
Limiterei le conclusioni al rigetto e condanna alle spese e non mi imbatterei in riconvenzionali del ripo restituzione del bene etc  che la traccia non sembra richiedere
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Da: FOLLIA112/12/2013 10:35:07
PENALE dicono si riferisce a perquisizione domiciliare con rinvenimento di sostanza stupefacente ( cocaina 600 gr) sequestro della stessa  di somma di denaro (1200 euro) arresto di tizio e caio fratelli  ( caio incensurato  e reso estraneo ai fatti anche dal fratrllo che si assume la paternita' del reato . assumere la difesa di caio e proporre l'atto che si ritiene... confermate???
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Da: per follia 112/12/2013 10:36:27
è quello ma servo la traccia
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Da: lviglion 12/12/2013 10:37:49
si confermo

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Da: ....cuore matto 12/12/2013 10:38:12
penale!! amministrativo!!
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Da: enrica198512/12/2013 10:38:42
qualcuno pubblica la traccia di amministrativo per favore, so solo che è aul bando di gara art 75
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Da: ROMA 8512/12/2013 10:39:52
Se è come dice FOLLIA1 è Riesame cautelare e non appello perchè viene applicata ab initio una misura coercitiva.
quindi ex art. 309 c.p.p. .
Si va a chiedere al trib delle libertà che ( giudica in termini brevi e perentori) il controllo di legittimità e merito sulla misura coercitiva applicata. Infatti ha effetto COMPLETAMENTE DEVOLUTIVO IL RIESAME CAUTELARE. Non deve essere necessariamente motivata la richiesta.
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Da: lucamang12/12/2013 10:40:20
all'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove vivoni i fratelli tizio e caio la polizia giudiziaria, presente in casa solo tzio, procede al sequestro di un quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina del peso di gr 800 circa, oltre a sostanza da taglioe confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista in un pensile della cucina, vicina ad un bilancino elettronicofunzionante. Nella stanza di tizioviene altresì rinvenutae sequestrata la somma in contanti di di euro  1.200suddivisa in banconoteda 10, 20 e 50euro  custoditein un cassetto dell'armadio ed un'agendina con annotazioni di nomi di persone , numeri di telefono e cifre in danaro,posta all'nterno del cassettodel comodino. Poco dopo, quandola PGè ancora presentein casa, giunge anche caio, incensurato,a cui viene sequestrata, all'esito di perquisizione personale, la somma in contanti di 120 euro  che lo stesso aveva nel portafoglio. tizio e caio vengono tratti in arresto, e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al gip, tizio si assume la responsabilità esclusivadella disponibilità della sostanza stupefacente, caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusivadel fratello. Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicatanei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcereper il reato di concorsonella detenzionedella sostanza stupefacente su indicata.
Il candidato,assunte le evsti del legale di caio,rediga l'attopiù opportunoevidenziandole problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Rispondi

Da: Ele12/12/2013 10:41:58
Sono d'accordo, si tratta di detenzione e non possesso, io imposterei una difesa molto semplice proprio insistento su tale differenza chiedendo il rigetto della domanda perchè improponibile, in quanto carente dei requisiti di diritto
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Da: KAL12/12/2013 10:43:10
Secondo l'opinione pre­va­lente, il pro­mis­sa­rio acqui­rente al quale il bene viene anti­ci­pa­ta­mente con­se­gnato ne diven­te­rebbe mero deten­tore e non anche pos­ses­sore (ricor­diamo che la dif­fe­renza tra deten­zione e pos­sesso sta nell'elemento sog­get­tivo, pre­sente solo nel secondo, della coscienza di uti­liz­zare il bene come se fosse il pro­prio, c.d. ani­mus pos­si­dendi).

Si è osser­vato, in tal senso, che la con­se­gna anti­ci­pata viene pat­tuita nella piena con­sa­pe­vo­lezza, da parte dei con­traenti, che il tra­sfe­ri­mento della pro­prietà verrà comun­que dif­fe­rito al defi­ni­tivo: tale la ragione per cui la rela­zione del pro­mit­tente acqui­rente con il bene anti­ci­pa­ta­mente con­se­gnato va qua­li­fi­cata come sem­plice deten­zione, man­cando il men­zio­nato requi­sito sog­get­tivo del pos­sesso. Così si è pro­nun­ciata più volte anche la Corte di Cassazione.

Secondo que­sta impo­sta­zione, quindi, il pro­mis­sa­rio acqui­rente non potrebbe usu­ca­pire l'immobile (al pari, ad esem­pio, del con­dut­tore nella loca­zione). Secondo altra impo­sta­zione, la clau­sola acces­so­ria che pre­vede la con­se­gna imme­diata del bene avrebbe una fun­zione anti­ci­pa­to­ria del suc­ces­sivo tra­sfe­ri­mento della pro­prietà al quale tende il con­tratto, ed essa attri­bui­rebbe il pos­sesso e non la deten­zione della cosa. Anche in que­sto senso, si è espressa sem­pre la Corte di Cassazione in più occasioni.

Secondo que­sta diversa impo­sta­zione, quindi, il pro­mis­sa­rio acqui­rente potrebbe usu­ca­pire l'immobile. Proprio a causa di tale con­tra­sto giu­ri­spru­den­ziale, si è reso neces­sa­rio l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che si è pro­nun­ciata con la sen­tenza n. 7930/2008 in favore della prima opinione.

La Suprema Corte ha osser­vato, infatti, che il pos­sesso altro non è che una situa­zione di fatto: il potere sulla cosa che si mani­fe­sta in una «atti­vità», per usare il ter­mine accolto dal codice civile, cor­ri­spon­dente all'esercizio del diritto di pro­prietà o di altro diritto reale, ex art. 1140 c.c.. Per dirla con i mede­simi ter­mini dei giu­dici e della dot­trina, il pos­sesso «non si com­pra e non si vende, non si cede e non si riceve per l'effetto di un nego­zio» â€" e, dun­que, non può discen­dere dall'accordo delle parti diretto ad anti­ci­pare gli effetti del con­tratto defi­ni­tivo di compravendita.

In altri ter­mini, le Sezioni Unite. hanno ade­rito all'indirizzo tra­di­zio­nale e, così, hanno escluso che il con­tratto pre­li­mi­nare di com­pra­ven­dita ad effetti anti­ci­pati com­porti per il pro­mit­tente acqui­rente l'acquisto del pos­sesso utile ad usu­ca­pio­nem. Si è rite­nuto, infatti, che nel caso in que­stione il pre­li­mi­nare di com­pra­ven­dita si pone in rela­zione â€" nelle forme del col­le­ga­mento nego­ziale â€" con un con­tratto di como­dato, che giu­sti­fica il godi­mento del bene da parte del pro­mit­tente acquirente.

Rispondi

Da: neoavvocato12/12/2013 10:45:04
L'atto di penale è una farsa. In teoria potreste anche omettere i motivi. Che scandalo! L'anno scorso atti non difficilissimi ma almeno con alcuni dubbi e problematiche da risolvere.
Quest'anno tra ieri e oggi sono stati superfacilitati. Chi ha la fortuna di non passare quest'anno dovrebbe essere rimandato a vita!
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Da: gigetto123412/12/2013 10:45:29
nella traccia di civile la domanda non è improponibile....ma INFONDATA. c è differenza grossa come una casa!!!!
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Da: ninni1 12/12/2013 10:49:04
SUPERIVAN complimenti per ieri, se ci sei batti un colpo, e grazie!!!!!!
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Da: Amministrativo!12/12/2013 10:50:42
ragazzi ma Amministrativo????
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Da: pravv12/12/2013 10:50:53
per favore, qualcuno potrebbe postare la traccia di amministrativo?
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Da: Pinolo8512/12/2013 10:51:55
ritengo che limitare la comparsa di costituzione e risposta alla richiesta di rigetto della domanda non corrisponda all'interesse del cliente e comporti l'omissione di una analisi del problema relativo alla esigibilità della prestazione in caso di mancata fissazione di un termine. naturalmente mi riferisco alla domanda riconvenzionale che tizio dovrà spiegare nei cofnronti di caio per ottenere il pagamento della terza e ultima rata di 100.000 prevista nel preliminare.
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Da: da lillo12/12/2013 10:52:45
raga i riferimenti normativi per atto di civile quali sono?
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Da: valegiu 12/12/2013 10:54:12
gicetto che cosa vuoi dire con "domanda infondata"?????? si trova nella traccia questa frase????
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Da: PA12/12/2013 10:56:09
scusate ma l'atto di amministrativo non lo hanno dettato? Un minimo di solidarietà per tutti!
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Da: HERR12/12/2013 10:56:26
confermate traccia penale???
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Da: gigetto123412/12/2013 10:56:32
la traccia non consente di sviluppare alcuna riconvenzionale....come fai a chiedere il pagamento del prezzo (ergo l'esecuzione del preliminare) e non l'esecuzione in forma specifica dello stesso o la risoluzione per inadempimento dello stesso....ci sono troppe lacune nella traccia per procedere ad una riconvenzionale che la traccia non richiede....il giudizio è un giudizio incardinato per l accertamento dell'usucapione....limitarsi a sostenere il rigetto non preclude successive domande per il promissario alienante da farsi in separato giudizio.
Limitarsi a sostenere che il promissario acquirente non ha usucapito perché non aveva il possesso ma la mera detenzione è sufficiente a tutelare il cliente.
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Da: Jac12/12/2013 10:58:42
KAL PUOI METTERE I RIFERIMENTI DELLA SENTENZA CITATA?
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Da: eleonora8312/12/2013 11:00:08
tenete conto che tizio non ha formalizzato la richiesta del prevliminare   meglio non fare la riconvenzionale
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Da: RiconvenzionaleNO12/12/2013 11:00:51
La riconvenzionale non può essere spiegata anche perchè il preliminare mi è leggermente prescritto...
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Da: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm12/12/2013 11:01:58
Ragazzi ma la prova oggi dura sempre 7 ore o 6?
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Da: Pinolo8512/12/2013 11:02:26
La traccia richiede la difesa più utile per il cliente. Quindi al mio cliente io consiglierei di avanzare una riconvenzionale quantomeno per esigere il pagamento della terza rata. Vorrei ricordare che secondo un vecchio ma prezioso adagio "la traccia è come il maiale: non si butta niente". Se la commissione ha fatto riferimento ai pagamenti rateali, evidenziandone il pagamento solo parziale, è evidente che essi devono essere contemplati. Per il resto, come da te correttamente sostenuto, non azzarderei ulteriori azioni perché non siamo in grado di conoscere le reali intenzioni di Tizio e sul punto la traccia è obiettivamente lacunosa. Non sappiamo neanche quando è avvenuto l'ultimo pagamento e dunque non mi porrei neanche un problema di prescrizione anche perchè i riferimenti temporali sono chiaramente riferiti al problema  centrale dell'usucapione.
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