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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: superivan | 11/12/2013 15:24:47 |
La soluzione del parere in esame, richiede una approfondita analisi della nota e discussa tematica del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente. All'interno della giurisprudenza vi è ormai un sufficiente accordo in ordine al criterio dell'accettazione del rischio, per il quale ricorre il dolo eventuale quando l'agente abbia tenuto la condotta tipica nella previsione dell'evento ed accettando la sua verificazione (quale evenienza accessoria al conseguimento dell'obiettivo prefissato), laddove nella colpa cosciente alla previsione dell'evento si accompagna la mancata accettazione dello stesso. In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando "chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - od anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio" (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando "l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle" (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571); quando l'agente ha "la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonchè dell'accettazione volontaristica del rischio" (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994). La giurisprudenza di legittimità appare concorde nel ritenere che "l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettatosi… altrimenti si avrebbe la (inaccettabile) trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo". L'esemplificazione portata a sostegno dell'affermazione appare piuttosto calzante: se bastasse l'accettazione di una situazione di pericolo cagionata dalla propria condotta trasgressiva di una regola cautelare, "il conducente di un autoveicolo (che) attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale". Tale posizione risponde appieno al rilievo dottrinario secondo il quale "perchè sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento - proprio la morte -; è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo" (Cass. sez. 4, sent. n. 11222 del 18/02/2010, P.G. e p.c. in proc. Lucidi, rv. 249492). In conclusione, la colpa cosciente - che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà - si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai fini dell'integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere. Non sono mancate in giurisprudenza opinioni contrarie. Nell'intento di dare una risposta giudiziaria più adeguata a condotte del tipo di quella oggetto del presente parere, la Giurisprudenza, soprattutto di merito ha forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, tra volontà dell'evento e colpa cosciente. Per esempio, con la nota pronuncia n. 23588/12 del 14/06/2012 la Cassazione ha sostenuto che ll dolo eventuale è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. Si verserebbe, invece, nella c.d. colpa cosciente, qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori. Allo stato attuale, comunque, l'orientamento prevalente è quello che riconduce tali ipotesi nell'ambito della colpa cosciente. Da ultimo si registra l'arresto giurisprudenziale avutosi con la sentenza n. 20465/2013, in cui la Corte ha dettagliatamente analizzato tutte le circostanze del caso. Il fatto che l'imputato, si sia messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno, ma solo per raggiungere la sua meta e pur nella consapevolezza delle proprie precarie condizioni psico-fisiche, e dell'ora notturna, non può indurre a ritenere che si sia concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona. Il dolo vuole l'evento (quel determinato evento) e così lo vuole il dolo eventuale, che pone in essere l'azione anche a costo di provocare l'evento (quel determinato evento). La colpa, sia pur cosciente, no: provoca l'evento, sia pur il più grave e per la più riprovevole delle condotte, ma lo provoca per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Analizzando la fattispecie in esame alla luce delle suesposte considerazioni, possiamo evidenziare la mancanza nella condotta di Tizio, di elementi che possano condurre ad una imputazione per omicidio doloso. Tizio, trovandosi alla guida di un autoveicolo, in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha provocato un incidente stradale con conseguenze letali per Mevio, oltre alla distruzione di una edicola. E' evidente che con la sua condotta ha commesso una pluralità di reati, ma considerato che in tali casi l'orientamento dominante in giurisprudenza ha escluso l' ipotesi del reato complesso, possiamo ritenere prevedibile un' imputazione per omicidio colposo (seppur con l'aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), e lla contestazione dell'art. 186 2 bis ( come novellato dalla L.120\2010) Cds e quella dell'art. 187 Cds, uniti dal vincolo della continuazione ex. Art. 81 c.p.. | |
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Da: Avvcivpengiu | 11/12/2013 15:26:11 |
Che manchi la consapevolezza nei giovani, impasticcati ed alcolizzati, di commettere un omicidio alla guida dell'autovettura è discutibile. Comunque, le conclusioni che precedono sembrano apprezzabili e giuridicamente ineccepibili in sede di esame. | |
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Da: superivan | 11/12/2013 15:28:27 |
grazie | |
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Da: superivan | 11/12/2013 15:33:08 |
Naturalmente le soluzioni offerte sono frutto di mere discussioni tra amanti del diritto....e non hanno alcun fine di condizionare o alterare il corretto esito delle prove di ammissione. | |
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Da: rubio | 11/12/2013 15:35:28 |
vero il parere è svolto bene, ma la cassazione 2013 (che in ogni caso risolve la traccia) è senza dubbio discutibile | |
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Da: superivan | 11/12/2013 15:39:00 |
E' discutibilissima.....La verità è che il dolo c'è......ma per salvare il culo ai figli di papa che si ubriacano la sera e poi ammazzano qualcuno la Cassazione alla fine dice omicidio colposo.....La sentenza Bradic che per prima ha ammesso il dolo eventuale riguardava 4 romeni....CHE STRANO!!!! Scusate ma la verità è questa....ma nojn mettetela nel parere | |
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Da: parere assegni | 11/12/2013 15:40:15 |
PARERE SUGLI ASSEGNI COMPLETO??? VI PREGO | |
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Da: orchidea 2013 | 11/12/2013 15:40:29 |
a che ora consegna lecce? | |
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Da: oraziorosso | 11/12/2013 15:43:22 |
Bari consegna alle 17.30 non copiate per intero i pareri da qui, siete a rischio annullamento. Questo sito ed altalex sono i più controllati in questi momenti. Concentratevi sul parere, il primo mi sempre più semplice (omicidio colposo aggravato). | |
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Da: parere assegni | 11/12/2013 15:45:54 |
MA ALTALEX HA DATO UN PARERE SUGLI ASSEGNI? NON LO TROVO E QUELLO DI CONTROCAMPUS NON MI HA CONVINTo!! COPIARE INTEGRALMENTE E' UNA CRETINATA | |
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Da: bocciatiiiiii | 11/12/2013 15:54:11 |
Siete solo degli asini, nonostante la facilità delle tracce di quest'anno state pure a copiare!!! Meritate di essere bocciati tutti in massa | |
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Da: codex arl | 11/12/2013 15:54:57 |
mi potete dire gentilemnte le sentenze della tracci aull'incidente/omicidio colposo??? | |
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Da: in iure | 11/12/2013 15:57:29 |
scusate sapete quando consegnano a milano?? | |
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Da: consegna milano.. | 11/12/2013 15:57:50 |
è possibile che abbiano già consegnato a Milano?!? | |
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Da: Alessis | 11/12/2013 15:58:47 |
Parere 2 tracciaaaaaaa pleaseeeeeee | |
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Da: arbawood | 11/12/2013 16:00:13 |
ma il concorso formale è ex art. 81 comma 1 o comma 2 | |
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Da: birbantino | 11/12/2013 16:03:26 |
per Laxa: grazie! chiedo anche c'è concorso tra il 589 e 186 e 187 o è reato complesso? | |
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Da: ************* | 11/12/2013 16:17:48 |
non c'è il reato complesso, si tratta di concorso formale eterogeneo ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p. Quindi non fare generico richiamo alla continuazione ex art. 81 c.p. , perché in questo caso è esclusa. | |
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Da: zio pippo | 11/12/2013 16:23:00 |
A che ora consegnano a Napoli? | |
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Da: annunciata82 | 11/12/2013 16:27:07 |
napoli consegna prevista x le 17.30 | |
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Da: zio pippo | 11/12/2013 16:29:00 |
grazie annunciata82 | |
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Da: che ansia! | 11/12/2013 16:33:35 |
che ansiaaa!!! | |
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Da: penalista | 11/12/2013 16:40:10 |
a che ora consegna Salerno? grazie | |
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Da: conclusioni traccia 2 | 11/12/2013 16:41:31 |
Conclusioni 2 traccia?!???????? | |
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Da: Walter 870 | 11/12/2013 16:41:59 |
Segnalo la sentenza della cassazione che potrebbe fornire la soluzione al parere n.1 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/incidente-stradale-sotto-effetto-stupefacenti-e-omicidio-colposo.html | |
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Da: penalista | 11/12/2013 16:43:52 |
conclusioni?... le conclusioni dipendono in parte da quello scritto in precedenza!!! NON FATE COPIA E INCOLLA | |
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Da: A. Conte | 11/12/2013 16:50:05 |
C'era reato se la juve passava il girone! | |
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Da: kunts | 11/12/2013 17:15:08 |
Ragazzi ho un dubbio: sbaglio nel dire che le traccie di quest'anno sono moto semplici e incredibilmente lineari? E' come se avessero voluto indirizzare i candidati a svolgere tutti i stessi pareri (fondo patrimoniale, discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente). E' un trappolone è semplicemente il caso? | |
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Da: Pennellessa | 11/12/2013 17:18:42 |
kunts, scrivi come un caimano. Anche se facili si è bocciati per la grammatica. | |
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Da: strat | 11/12/2013 17:19:15 |
Noto solo ora che sulla copia delle tracce risalta la data della certificazione di copia conforme del 26/11/2013. Ma poi le tracce vengono estratte a sorte?Tra quante? | |
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