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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: avv. ric | 11/12/2013 13:00:09 |
sulla traccia n. 2 vede il mio post precedente!!! la sostituzione di persona non c'è perché è assorbita da un altro delitto contro la fede pubblica quale l'art. 482. pertanto, se parlate della sostituzione di persona dovete spiegare perché è assorbito e a dirvelo è lo stesso art. 494 c.p. ("...se il fatto non costituisce un altro reato contro la fede pubblica", penultimo rigo della norma). poi non c'è nessuna aggravante nella ricettazione o nella truffa. nemmeno il tentativo nella truffa posto che il reato si è consumato con l'incasso degli assegni. tutt'al più potrebbe esserci l'aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. nella falsità materiale in quanto l'agente ha commesso il fatto per eseguire un altro fatto di reato (ovvero la truffa) | |
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Da: KIKI_982 | 11/12/2013 13:08:01 |
AVV RIC perchè la truffa nn è aggravata? | |
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Da: per avv. ric | 11/12/2013 13:08:47 |
perchè la truffa non è aggravata? | |
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Da: ... | 11/12/2013 13:09:17 |
Sentenza n.20465 del 13.05.2013 Allo stato della legislazione il reato (omicidio stradale) è già previsto ed è precisamente quello dell'art. 589 c.p., che nel sanzionare l'omicidio colposo prevede espressamente l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 2) e, nel perimetro della detta aggravante, quella ulteriore (comma 3, n. 2) che riguarda il soggetto che è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. E il reato, così aggravato, non è di poco conto, prevedendo una sanzione da tre a dieci anni di reclusione. Una diversa regolamentazione della materia è de iure condendo | |
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Da: cenr 2013 | 11/12/2013 13:10:56 |
raga il parere pubblicato da controcampus si basa sulla s. 46441 12 non tiene conto della 20465 13; secondo me bisognerebbe farne uni che tenga conto di questa piu' recente!!! | |
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Da: KIKI_982 | 11/12/2013 13:14:32 |
sentenze recenti per il secondo parere? fino ad ora ho utliizzato la 47932/2011 | |
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Da: avv. ric | 11/12/2013 13:14:55 |
perché la legge non ve lo dice. leggete le aggravanti speciali di cui al comma 2 dell'art. 640 cp. vi sembra che il fatto è stato commesso a danno dello Stato? o di altro ente pubblico? o commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità ? NON MI PARE IL CASO. Parimenti dicasi con le aggravanti comuni ex art. 61 cp. leggetele bene e non troverete nessuna aggravante applicabile al caso di specie | |
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Da: Avv. Roma | 11/12/2013 13:14:58 |
A che ora hanno dettato a Roma? | |
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Da: rosyta22 | 11/12/2013 13:40:53 |
nella traccia 1 si può parlare di concorso di reati? | |
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Da: per avv. ric. | 11/12/2013 13:41:20 |
Avv. ric., e il fatto che il soggetto fosse già pregiudicato e fotosegnalato? | |
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Da: ddddd | 11/12/2013 13:42:13 |
ragazzi quindi è colpa cosciente??? | |
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Da: faraon | 11/12/2013 13:45:32 |
Nel caso in questione vengono in rilievo diverse ipotesi delittuose a carico di Tizio. Si possono ipotizzare le seguenti fattispecie delittuose ovvero falsità materiale del privato in concorso, ex art. 110, cp con soggetto ignoto, art. 477 c.p. in relazione all'art. 482 cp., sostituzione di persona, truffa e ricettazione, tali delitti sono aggravati dal nesso teleologico di cui all'art. 61 n°2 cp e ricadono sotto la disciplina di cui all'art. 81 2 comma cp.. In merito al reato di cui all'art. 477 in relazione all'art. 482, va detto in primis che un documento di identità va qualificato come certificazione amministrativa. Nel caso in specie non è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 497 bis cp in quanto non è dato sapere se il documento falso era o meno valido per l'espatrio. Tale reato si consuma al momento della contraffazione del documento . Si ritiene, altresì, che lo stesso risponde del delitto in parola in quanto avendo apposto o fatto apporre la propria foto sul documento falso ha partecipato alla formazione dello stesso. Il reato di cui all'art. 482 cp è caratterizzato dal dolo generico ed è un reato di pericolo. Tizio pur avendo fatto uso del detto documento, non risponde del reato di cui all'art. 489 c.p. in quanto tale reato si realizza solo quando lo stesso non sia concorso nella falsità (cfr. cass. 154832/82 V sez.) Non vi è dubbio che lo stesso risponde anche del reato di truffa, di cui all'art. 640 c.p.. L'elemento oggettivo del reato di truffa è l'artifizio o il raggiro nonché l'indurre in errore il soggetto passivo del reato. Per artifizio o raggiro non è necessario una particolare subdola messa in scena, bastando una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, anche le dichiarazioni menzognere ben possono costituire un raggiro. L'idoneità del raggiro deve essere valutata in concreto. Ulteriore elemento del delitto in parola è il profitto ingiusto e può comprendere in sé qualsiasi utilità , consistendo in in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre, mediante la cooperazione artificiosa della vittima, l'atto di disposizione patrimoniale e, pertanto, deve conseguire un ingiusto profitto per il soggetto attivo del reato. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e può essere precedente o concomitante all'azione esecutiva, mai susseguente alla stessa. Esso è un reato istantaneo e di danno cioè che si perfeziona al momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la diminuzione del patrimonio del soggetto passivo. Nel caso in esame Tizio con l'uso del documento falso ha creato artificiosamente una situazione tale da indurre l'istituto di credito ad effettuare una disposizione patrimoniale a suo danno , ottenendo, Tizio un ingiusto profitto. Tizio avendo utilizzato le generalità di CAIO risponderebbe anche del reato di sostituzione di persona. Il fatto costitutivo del reato di sostituzione di persona è indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé od altri un falso nome e si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore. È richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale e non o di recare ad altri un danno. Infine, si va a ipotizzare a carico di Tizio il reato di ricettazione. È un delitto contro il patrimonio mediante frode. L'elemento materiale di tale reato è caratterizzato dal delitto presupposto che nel caso in esame va identificato nell'aver ricevuto Tizio gli assegni proventi di furto in danno di Caio. Assume rilievo determinante per la configurazione del reato l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarre da queste profitto. Quest'ultimo va inteso come qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'autore abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l'incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiono interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne vantaggio. L'elemento soggettivo del reato di ricettazione è il dolo generico, ovvero la consapevolezza della provenienza delittuosa della res, anche se giurisprudenza di legittimità recente ritiene che tale reato si configuri anche con il dolo eventuale . In merito al momento consumativo, il reato di ricettazione è ha carattere istantaneo. Pertanto, per individuare il momento consumativo, bisogna risalire a quello di di cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma e non a quello in cui tale fatto venne accertato in relazione all'eventuale effetto permanente del reato . Nel caso in esame è importante effettuare la distinzione del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. caratterizzato da un quid pluris, ovvero l'aver, l'agente attivo del reato, compiere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita della cosa. La Suprema Corte ha messo in luce che il delitto di riciclaggio si differenzia dal delitto di ricettazione, oltre che per l'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, dolo generico per il riciclaggio) per l'elemento materiale, nel senso che l'art. 648-bis c.p. esige una condotta che sia idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene; diversamente, il fatto, ricorrendone le condizioni, ricade nella previsione dell'art. 648 c.p. (in giurisprudenza, nel senso che il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità , arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, con la conseguenza che deve essere esclusa la configurabilità di tale reato, in assenza di una chiara volontà che concretizzi tale aspetto specializzante, in favore della fattispecie del reato di ricettazione in concorso (cfr. Cass., Sez. 2, 12 novembre 2010, n. 43730 , in C.E.D. Cass., n. 248976; Cass., Sez. 2, 29 maggio). Nel caso di specie, se era vero che l'indagato aveva aperto un conto corrente sotto il falso nome, utilizzando quello del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa, in quanto oggetto di furto, tuttavia non aveva apportato alcuna manomissione sui titoli, essendosi limitato a presentare documenti falsi con le generalità dei titolari effettivi degli assegni. Di conseguenza, ha esattamente sottolineato la Cassazione, non vi fu alcuna attività finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei titoli di credito in questione; nè tale può essere considerata la semplice operazione di versamento dei titoli per aprire i conti correnti, dal momento che in mancanza di manomissioni, alterazioni o falsificazioni dei medesimi, in realtà è rimasto abbastanza agevole verificare da parte dell'istituto bancario, come in concreto è avvenuto, la provenienza furtiva dei titoli in questione Nella vicenda in esame, anche se relativa a beni sostitutivi del denaro contante, non era perciò ravvisabile il delitto di riciclaggio; infatti, il mero deposito in banca di denaro "sporco" non realizza, per ciò solo, la "sostituzione" di esso, "essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato". In sostanza, l'esibizione di documenti falsi per l'apertura del conte corrente, con il nome del beneficiario degli assegni, era finalizzata non ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, che non era stato alterata né manomessa, quanto, piuttosto, ad incassare gli assegni medesimi, con ciò realizzando il delitto di truffa aggravata (cfr. Cass. 2007, n. 32901, ivi, n. 237488). Da ultimo va detto che tali delitti sono aggravati dall'ipotesi di cui all'art. 61 n°2, ovvero dal nesso teleologico. Essa contempla e punisce una più intensa criminosità della condotta dell'agente. Difatti, bisogna distinguere due ipotesi. La prima nel caso di aver commesso un reato per eseguirne un altro oppure di commettere un reato per occultarne un altro. Appare indubbio che nei fatti in esame rientra la prima ipotesi, ovvero l'aver commesso un reato per eseguirne altro. Difatti, è configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico, atteso che Tizio per commettere la truffa (reato fine) si sia è avvalso del documento falso (reato mezzo). Tutti i reati in parola, infine, sono legati tra loro del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 2 comma c.p. perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Per disegno criminoso va inteso come ideazione, volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in volta poi commesse con singole determinazioni, sul piano volitivo. | |
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Da: Eriberto I La Vendetta | 11/12/2013 13:46:11 |
Per ora vi lascia "lavorare", rectius COPIARE, però sappiate che trovo ridicole le vostre insulse lamentele sulla difficoltà degli esami in quanto è evidente che della nobiltà di questa professione non avete percepito assolutamente NULLA, rivelando la vostra vera ed inconfondibile natura di CIUCCI MATRICOLATI! Studiate, somari. A domani. | |
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Da: assamini | 11/12/2013 13:46:37 |
Se si tiene conto della sentenza20465/13 è colpa cosciente | |
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Da: Farsa | 11/12/2013 13:47:44 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: avv. ric | 11/12/2013 13:48:41 |
il fatto che il soggetto fosse fotosegnalato non rileva. potrebbe invece rilevare l'esistenza di precedenti giudiziari che gli impedirebbero di avere le attenuanti generiche in caso di condanna, quindi solo ai fini della determinazione della pena ex art. 133 c.p. Ma vi consiglio di non addentrarvi in questi temi perché potreste fare confusione | |
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Da: ddddd | 11/12/2013 13:48:47 |
e se invece tengo conto della sentenza del 2012 è dolo eventuale???? | |
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Da: avv. ric per faron | 11/12/2013 13:54:17 |
se indichi la sostituzione di persona devi spiegare che è assorbita, ai sensi dell'art. 494 c.p. (ultlmo rigo), dall'art. 482 c.p. | |
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Da: wollymi | 11/12/2013 13:58:42 |
non può essere intesa come truffa aggravata perchè si è consumata? | |
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Da: per FARAON | 11/12/2013 14:03:00 |
Potresti cortesemente dire da dove hai preso il parere da te postato? grazie mille!! | |
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Da: per avv. ric. | 11/12/2013 14:03:59 |
AVV. RIC. GRAZIE CHIARISSIMO | |
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Da: ddddd | 11/12/2013 14:08:48 |
traccia uno la macchina confiscata????????? | |
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Da: TRACCIA 1 DA MODIFICARE | 11/12/2013 14:11:41 |
Nel caso in oggetto, aderendo alla giurisprudenza prevalente, Tizio potrà essere perseguito per il delitto di omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 3, n. 1, nonché di omissione di soccorso ex art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Nella specie la questione nodale si sostanzia nella individuazione del coefficiente psicologico sotteso alla condotta di Tizio. Più in particolare, la problematica che viene in rilievo è chiedersi se la morte dei pedoni possa essere addebitata al ragazzo a titolo di dolo eventuale ovvero di colpa cosciente. Come noto, i due titoli d'imputazione rappresentano rispettivamente l'ipotesi meno intensa di dolo e l'ipotesi più grave di colpa, integrante l'aggravante comune prevista nell'art. 61 n. 3 c.p. In linea di principio, l'elemento individuatore del dolo eventuale risiede nella volizione e rappresentazione dell'evento, per converso la responsabilità colposa, sebbene compatibile con la previsione dell'evento, implica l'assenza di volontà della situazione offensiva. Poste queste premesse, si è precisato che nei casi di dolo eventuale la rappresentazione del prodursi dell'evento prevale sulla controrappresentazione a contenuto negativo, mentre, nella colpa cosciente, la controrappresentazione del mancato prodursi dell'evento prevale sulla rappresentazione a contenuto positivo. Più in particolare, in quest'ultima situazione, a una previsione generica avente a oggetto il prodursi dell'offesa, si sovrappone una previsione specifica negativa, del tipo "l'evento non si verificherà ". A esempio, è espressivo di un atteggiamento doloso, sebbene nella forma eventuale, il caso di un motociclista che, dopo aver compiuto un furto con strappo, guida spericolatamente per fuggire, non facendosi trattenere dalla probabile prospettiva di investire uno o più pedoni. Diversamente, è animato da colpa cosciente l'automobilista che, transitando nei pressi di una scuola, pur rappresentandosi l'eventualità che un bambino attraversi repentinamente la carreggiata, non modera la velocità della vettura, confidando di poter porre in atto una manovra di emergenza per evitarlo grazie alle proprie abilità di esperto guidatore. Occorre altresì precisare, che né il dubbio, né la speranza che l'offesa non si produca vale a escludere il dolo, atteso che fino a quando l'agente si rappresenta la possibilità che la sua condotta sia produttiva dell'evento offensivo, egli non versa in uno stato colposo, ma, diversamente, attua un comportamento animato da dolo, non astenendosi dalla condotta pericolosa, nonostante la previsione dell'offesa. Le distinzioni prospettate in linea teorica sono state recepite sul piano applicativo dalla dominante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha sostenuto che la linea di demarcazione fra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre, nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996 - 20 dicembre 1996, n. 11024). In altri termini, nelle ipotesi di dolo eventuale la volontà dell'agente investe la situazione offensiva, mentre nella colpa cosciente l'offesa rimane un'ipotesi astratta, peraltro respinta dalla volontà dell'agente (Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008 - 1 dicembre 2008, n. 44712; Cass. pen., Sez. IV, 24 luglio 2008 - 31 ottobre 2008, n. 40878). Ci si chiesti se nelle ipotesi di ebbrezza alcolica, sebbene non preordinata alla commissione di un reato, ma comunque produttiva di un evento offensivo, nella specie l'investimento dei due pedoni, possa predicarsi la sussistenza del dolo eventuale e quindi imputarsi l'offesa a titolo di omicidio volontario. Il più recente orientamento in materia, ha statuito che la giovane età del conducente avente a disposizione un veicolo di grossa cilindrata delinea un quadro di un ragazzo spericolato ed eccitato indotto a una condotta di guida estremamente imprudente e negligente. A detta della Corte, l'ingannevole senso di padronanza della situazione è corroborato dallo stato di ubriachezza atto a ingenerare nel ragazzo uno stato di onnipotenza in virtù del quale l'agente si convince di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida per evitare eventi offensivi (Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009 - 25 marzo 2009, n. 13083). Stando alle determinazioni dei giudici di legittimità , questi indici comportamentali e circostanziali, inducono a negare la sussistenza di una condotta cosciente di un individuo che accetta il rischio di verificazione dell'evento. Peraltro, l'intento di dimostrare le proprie abilità alla guida, in uno con la conoscenza del tratto stradale da percorrere, consente di affermare che Tizio non ha minimamente voluto la situazione offensiva effettivamente verificatasi. In altri termini, la possibilità del verificarsi di un'offesa è rimasta relegata negli strati più profondi della sfera intellettiva non entrando nello schermo del giudizio razionale. La morte dei pedoni, quindi, potrà essere imputata a Tizio a titolo di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, comma 3, n. 1, nonché ex art. 61 n. 3 c.p. avendo agito, nonostante la previsione dell'evento. Occorre inoltre considerare gli ulteriori effetti giuridici della condotta del giovane. Egli, infatti, dopo essersi reso conto della gravità delle condizioni degli investiti non ottempera all'obbligo di fermarsi per prestare assistenza. Questa condotta integra gli estremi della speciale ipotesi di omissione di soccorso punita dall'art. 189, comma 7, Codice della Strada. In particolare, come richiesto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità , ai fini della configurazione di tale delitto doloso si richiede che l'agente si rappresenti non soltanto l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità , sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, ma rappresenta un elemento costitutivo del delitto (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2006 - 21 dicembre 2006, n. 41962). | |
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Da: Jac | 11/12/2013 14:13:04 |
amici delle conclusioni per il secondo parere??? vi prego chi le fatte le posti! | |
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Da: Avvgram | 11/12/2013 14:15:05 |
qualcuno sa dirmi con certezza se nella traccia 1 si applica l'art 84 o 81 cp? | |
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Da: studioangelo | 11/12/2013 14:20:09 |
X TRACCIA 1 DA MODIFICARE posta la definitiva | |
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Da: POPOP | 11/12/2013 14:21:02 |
PER TRACCIA 1 DA MODIFICARE : NON HAI MESSSO QUESTA.... è FATTO MALE...... Sentenza n.20465 del 13.05.2013 Allo stato della legislazione il reato (omicidio stradale) è già previsto ed è precisamente quello dell'art. 589 c.p., che nel sanzionare l'omicidio colposo prevede espressamente l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 2) e, nel perimetro della detta aggravante, quella ulteriore (comma 3, n. 2) che riguarda il soggetto che è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. E il reato, così aggravato, non è di poco conto, prevedendo una sanzione da tre a dieci anni di reclusione. Una diversa regolamentazione della materia è de iure condendo. | |
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Da: KAL | 11/12/2013 14:21:36 |
CASSAZIONE 3.11.2011 N.9604 Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (art. 477 e 482 cod. pen.), la sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con unico, articolato, motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia violazione di legge, inosservanza od erronea applicazione della legge penale; mancanza o manifesta illogicità di motivazione; inosservanza di norme processuali. Sostiene, al riguardo, che la condotta consistente nella sostituzione della fotografia apposta sul documento d'identità , lasciando inalterati i dati anagrafici, integrerebbe gli estremi non già della contraffazione, bensì dell'alterazione, di talchè delle due l'una: o il fatto ritenuto in sentenza era da ritenere diverso rispetto all'originaria imputazione, con conseguente violazione del principio di contestazione, ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; ovvero l'imputato avrebbe dovuto essere assolto dall'addebito, così riqualificato, con formula dell'insussistenza del fatto. 2. - La censura è destituita di fondamento. Ed invero, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che la sostituzione della fotografia della carta di identità , lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra gli estremi della falsità materiale in certificato amministrativo, punibile, se commessa da privato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 20.1.1982, n. 4715, rv. 153579, id. Sez. 5,14.3.1978, n. 9427 rv. 139700). La norma di cui all'art. 477 c.p., punisce, indifferentemente, la condotta della contraffazione od alterazione del documento, donde l'irrilevanza della corretta qualificazione della fattispecie in esame in termini dell'una o dell'altra ipotesi. Pertanto, pur al di là del rilievo che il giudice a quo ha comunque confermato la qualificazione giuridica in termini di contraffazione, nessuna violazione del principio di correlazione avrebbe potuto ravvisarsi nella fattispecie, tanto più che l'imputato - a tutto concedere - ha avuto ampia possibilità di difesa in ordine all'oggetto dell'addebito a suo carico, puntualmente descritto nei suoi elementi essenziali. ____________________________________________________ Sussiste il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. tutte le volte in cui la copia del documento abbia l'apparenza e sia utilizzata come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, e come tale sia idoneo a trarre in inganno la pubblica fede ____________________________________________ SOSTITUZIONE DI PERSONA (EVENTUALMENTE) ART.494 C.P. La previsione di cui all'art. 494 c.p., come è noto, nasce con lo scopo di colpire anche le falsità ricadenti "sopra le qualità di una persona" e non "sullo essere della stessa persona", ed in ogni caso insuscettibili di tradursi automaticamente in una falsità in atti ovvero di essere ricomprese, altrettanto automaticamente, negli artifici o raggiri costitutivi della truffa. La collocazione del delitto nel Titolo VII del Codice, nondimeno, rende palese che intenzione del legislatore storico era configurare una (ulteriore) forma di tutela della fede pubblica: la condotta tipica, ancorché non tradotta in false attestazioni o dichiarazioni, presenta la astratta "possibilità che sia indotto in errore un numero indeterminato di persone e, specialmente, la Pubblica Autorità , ciò bastando in definitiva a giustificare sia l'autonoma incriminazione, sia la collocazione sistematica della norma. La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, avvia però le proprie riflessioni dalla necessità di interpretare quanto più possibile estensivamente gli elementi costitutivi del reato descritto dall'art. 494, così da adeguare la fattispecie (per così dire) "storica" alle nuove forme di aggressione, in particolare per via telematica, degli oggetti della tutela. E ciò è consentito - osservano i giudici - proprio in quanto un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene strutturalmente plurioffensiva la natura del delitto in questione, il quale, comunque lo si guardi (e cioè pure nella sua portata più riduttiva), finisce per tutelare anche gli interessi del privato nella cui sfera giuridica si producono gli effetti della condotta dell'agente. Ciò posto, anche la semplice attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali - allo scopo, beninteso, di arrecargli un danno ovvero di procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto - costituisce sostituzione di persona: una locuzione, in definitiva, che deve essere interpretata non in senso restrittivo (cioè come sostituzione fisica di una persona al posto di un'altra), bensì in senso ampio come attribuzione di false qualità personali a se stessi ovvero ad altri, non rilevando affatto il mezzo con il quale tale condotta è realizzata. La lettera della norma, del resto, è inequivoca nell'assoggettare a pena anche l'attribuzione, a sé o ad altri, di un falso nome o di un falso stato. La stessa Suprema Corte, d'altra parte, non ha avuto dubbi in passato a ritenere integrato il reato sia in caso di utilizzo di un account di posta elettronica creato da un soggetto che si sia attribuito falsamente le generalità di persona diversa, così da indurre in errore gli utenti della rete internet; sia nel simile caso di colui che sfruttava il falso account per includere il soggetto, le cui generalità erano state abusivamente spese, in una corrispondenza lesiva dell'immagine e della dignità personale, a seguito della quale la vittima riceveva telefonate di uomini interessati ad incontri di natura sessuale. | |
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Da: Avv. del sud | 11/12/2013 14:25:12 |
A giugno, quando usciranno i risultati, fate un bel mea culpa e non addossate tutte le colpe ai commissari dicendo che non leggono i compiti! Chi non riesce a fare pareri con una difficoltà medio-bassa come quelli di quest'anno è preferibile che rinunci a fare l'avvocato! Chiudete i telefoni e lavorate.... | |
Rispondi |
Da: studioangelo | 11/12/2013 14:30:02 |
per favore postate il parere svolto della prima traccia??? GRAZIE | |
Rispondi |
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