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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535412 volte

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Da: a proposito della tracce di civile..11/12/2013 10:42:57
Pensando alle tracce, alquanto facilotte, di ieri mi chiedo: 
ma chi ha scelto la traccia sulla s.r.l. in liquidazione, praticamente si è assicurato un voto alto parafrasando la sentenza della Cassazione presente, anche abbastanza per esteso, in tutti i codici?

Oppure non si trattava di un semplice tema, ma occorreva qualcosa in più?
Che ne pensate??
Rispondi

Da: Attila2183 11/12/2013 10:43:51
Confermo traccia su assegni!!!
Rispondi

Da: help201311/12/2013 10:44:30
quella della spedizione postale è sicura !!!
Rispondi

Da: Agartha11/12/2013 10:45:27
Rispondo a Margò...quando ho dato l'esame di avvocato ero sola con le mie forze, non mi sono avvalsa di aiutini nè umani nè teconologici, mentre a quanto pare i "poveracci" che dici tu, che chiedono disperatamente un aiutino dal web per passare "questo schifo" sono provvisti di favolosi ritrovati tecnologici, BLACKBERRY I-PHONE E TABLET di ultimissima generazione per poter inviare le tracce e ricevere prontamente le soluzioni!!! Dove stanno i poveracci??? I poveracci forse sono gli onesti candidati che stanno svolgendo le loro tracce chini sul foglio senza aiutini e senza blackberry!
Rispondi

Da: Jac11/12/2013 10:45:42
Amici le tracce complete già ci sono? le postate per favore?
Rispondi

Da: Barese11/12/2013 10:46:44
TRACCIA 1
Tizio,dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche,nonchè assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio,, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d'ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato  nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d'indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h  , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato.



TRACCIA 2
Durante la spedizione postale di alcuni assegni circolari inviati in pagamento  già compilati anche nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati.
Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in  possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio,versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e , nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.
A seguito della denuncia dell'istituto do credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale.
Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili.

SONO QUESTE QUELLE VERE. APPENA INVIATE DA BARI. BUON LAVORO A TUTTI
Rispondi

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Da: omast11/12/2013 10:47:59
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Management/2009/02/MANAGEMENT_BANCA_FURTO_IDENT.shtml?uuid=01da1c50-fc36-11dd-aa51-fb4590718d0e&DocRulesView=Libero
Rispondi

Da: War88211/12/2013 10:49:54
Ho appena avuto conferma delle tracce: qlla indicata da Barese è confermata...
Rispondi

Da: manciu11/12/2013 10:55:24
CONFERMO TRACCIA ARRIVATA ADESSO DA CZ..
tizio dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche nonche assunto dosi di sostanze stufefacenti si poneva alla guida della sua autovettura di grossa cilindrata e transitando a velocita elevata in un centro abitato perdeva il controllo dell'autovettura e finiva furi strada investendo Mevio che si trovava atransitare sul marciapiede terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.
sottotposto ad alcol test della polizia Tizio risultava in stato di ebbrezza(2.00 g\l alla prima prova;2.07 g\l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d'indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato
Rispondi

Da: KIKI_98211/12/2013 10:56:06
L'ORDINE E ESATTO? LA N.1 E' IN EFFETTI LA N.1 E VICEVERSA?
Rispondi

Da: KAL11/12/2013 11:05:53
tratto da aspiranteavvocato.it - CON I DOVUTI ACCORGIMENTI PUO' ESSERE UTILE QUESTO PARERE


Il caso prospettato nella traccia si presenta di particolare interesse in quanto richiede la trattazione di una questione attualissima in punto di elemento soggettivo del reato, da sempre oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, qual è quella del discrimen tra il dolo eventuale e la c.d. colpa cosciente con riferimento ai reati di lesioni e omicidio. Inoltre verrà analizzato il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S.

Il nostro sistema penale conosce una figura unitaria di dolo, quale normale criterio di imputazione soggettiva del delitto, così come si desume dall'art. 42, secondo comma, c.p.

Neppure la disposizione di cui all'art. 43 c.p. - che contiene la definizione di delitto doloso - fa alcun riferimento alle singole forme di dolo, le quali sono state individuate dalla dottrina maggioritaria nelle categorie intenzionale, diretto ed eventuale.
Sussiste il dolo intenzionale ogni qual volta il soggetto agisce per realizzare l'evento tipizzato dalla norma penale come scopo finale della condotta ovvero come mezzo necessario per ottenere un ulteriore risultato.
Il dolo diretto, invece, si configura quando l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta in una prospettiva rigorosamente finalistica, ma l'agente lo prevede e lo accetta come conseguenza certa o altamente probabile di quella condotta.
Ricorre infine la figura del dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, pur tuttavia, agisce accettando il rischio di cagionarle.
Nella colpa cosciente, invece, il soggetto agente non vuole violare nessuna regola di condotta ma prevede come possibile il verificarsi dell'evento, agendo con la certezza che l'evento dannoso o pericoloso non si verificherà.
Tutto ciò premesso il punto nodale della questione consiste nell'appurare se e a che titolo Tizio possa essere ritenuto responsabile della morte di un primo pedone e delle lesioni riportate da un altro, analizzando anche la rilevanza penale che deriva dall'assunzione di bevande alcoliche rispetto alla condotta posta in essere.
Preliminarmente, deve rilevarsi che in ogni caso Tizio dovrà rispondere del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza previsto e punito dall'art. 186, comma secondo, lett. b) del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 160/2007, in quanto dalla traccia si evince che il tasso alcolemico riscontrato nell'alcol test (1,05 g/l) era superiore al limite consentito dalla legge.
Si intende per tasso alcolemico la quantità di alcool presente nel sangue che viene desunta attraverso la rilevazione e misurazione, tramite apparecchiature tecniche (c.d. Etilometri), dell'alcool nell'aria espirata.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dalla sicurezza delle persone nella circolazione stradale. Invece, l'elemento soggettivo può essere rappresentato, come in tutti i reati contravvenzionali, indifferentemente da dolo o colpa (art. 42, comma quarto, c.p.).
Ciò posto, l'ipotesi accusatoria più grave che la pubblica accusa potrebbe formulare a carico di Tizio è quella di omicidio volontario per la morte del primo pedone, reato previsto e punito dall'art. 575 c.p., nell'ambito dei delitti contro la persona nonché quella di lesioni personali ex art 582 c.p. per le ferite riportate dall'altro. Di tali figure delittuose è sicuramente presente l'elemento oggettivo, e cioè del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'agente e l'evento costituito nel primo caso dalla morte immediata del primo pedone e, nel secondo, dalle lesioni cagionate all'altro dallo scontro con l'autovettura. Nell'agente si rinviene la previsione dell'evento non come incerta ma come concretamente possibile in quanto ne viene accettato il rischio nella sua dimensione volitiva, cosicché la volontà investe anche l'evento rappresentato. È evidente che l'applicazione alle fattispecie concrete delle distinte figure della colpa cosciente o del dolo eventuale richiederà una attenta indagine ed una valutazione di merito sulla ricorrenza o meno dei distinti presupposti soggettivi sui quali si situa la sottile linea di demarcazione tra le stesse.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo nel caso di specie, potrebbe dirsi sussistente il dolo eventuale in quanto Tizio, pur rappresentandosi come probabili gli eventi delittuosi poi accaduti, ha agito accettando il rischio di cagionare un incidente con conseguenze letali mediante la propria condotta di guida spericolata.
Infatti dopo aver avuto un alterco con due giovani che si trovavano a bordo di un motorino, durante una sosta davanti ad un semaforo, era successivamente ripartito sgommando ad alta velocità in pieno centro abitato e in un'ora di punta, finendo per perdere il controllo della sua auto fino a salire su un marciapiede, ed investendo due pedoni fermi davanti alle strisce pedonali in attesa di attraversare la strada.
Seguendo tale impostazione, pertanto, Tizio verrà chiamato a rispondere di omicidio volontario ex art. 575 c.p. e di lesioni personali ex art. 582 c.p.
Secondo un diverso orientamento, peraltro prevalente nella giurisprudenza di legittimità, Tizio potrà essere ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo previsto e punito dall'art. 589 c.p. e del reato ex art. 590 c.p. in quanto, ferma restando la sussistenza dell'elemento oggettivo di entrambe le fattispecie delittuose, verrebbe diversamente interpretato l'elemento soggettivo.
Quest'ultimo non deve essere qualificato in termini di dolo, bensì di colpa aggravata dalla previsione dell'evento.
Infatti la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel differente atteggiamento psicologico dell'agente che nel primo caso accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione (Cass. pen. Sez. VI n.13083/2009).
Escluso che vi fosse una volontà diretta ed immediata di uccidere, è necessario allora qualificare l'elemento psicologico a fondamento della condotta e, per svolgere tale verifica, occorre riferirsi al contesto in cui si è collocata la scelta di agire.
Deve a tal proposito evidenziarsi che Tizio ha tenuto una condotta negligente ed imprudente nel mettersi alla guida di un'autovettura di grossa cilindrata dopo aver assunto bevande alcoliche.
Il suo atteggiamento è tipico di chi pur avendo considerato come possibile il realizzarsi dell'evento ha agito con la convinzione che non si sarebbe verificato confidando nelle proprie capacità.
A sostegno di tale impostazione si può addurre che lo stato di ebbrezza difficilmente risulta compatibile con la condotta di chi si rappresenta un evento e accetta anche il rischio che si verifichi.

Nel caso di specie, ciò che manca nell'atteggiamento psicologico di Tizio è l'accettazione del rischio dell'evento la cui realizzazione si prospetta solamente come astrattamente possibile e, pertanto, la sua condotta deve ritenersi caratterizzata dalla colpa.

Pertanto, nel caso in cui il giudice dovesse riscontrare nella condotta di Tizio il mancato rispetto delle regole precauzionali di diligenza prudenza e perizia e ritenere del tutto insussistente l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento, potrà considerarlo responsabile dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose entrambi aggravati dalla previsione dell'evento ex art. 61 n.3 c.p.
Inoltre, Tizio dovrà rispondere anche della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista e punita dall'art.186 comma secondo, lett. b) del Codice della Strada, così come modificata dalla Legge 160/2007, in quanto dalla traccia si evince che il tasso alcolemico riscontrato nell'alcol test era superiore al limite di legge.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dalla sicurezza delle persone nella circolazione stradale e l'elemento soggettivo può essere rappresentato, come in tutti i reati contravvenzionali, indifferentemente da dolo o colpa.
Infine occorre analizzare il rapporto tra la disposizione incriminatrice ex art. 186 C.d.S. e le fattispecie di omicidio e lesioni contestabili a Tizio. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo dovesse essere ritenuto responsabile dei fatti contestatigli a titolo di colpa, non potrà dirsi sussistente alcuna continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p., tra l'omicidio, le lesioni e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza non essendo ravvisabile secondo la giurisprudenza quasi unanime l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati colposi (Cass. pen. Sez. IV n.16693 del 2005).
Nel caso di specie si avrà concorso formale di reati previsto e disciplinato dall'art. 81, primo comma, c.p. che presuppone che un soggetto abbia posto in essere più reati con una sola condotta. In particolare si tratta di concorso eterogeneo in quanto Tizio con una azione ha violato diverse norme penali poste a presidio di beni giuridici distinti.
In conclusione sulla base di quanto sopra osservato, può ritenersi che se il giudice competente dovesse seguire l'ipotesi accusatoria più grave, Tizio potrà essere considerato responsabile dei reati di omicidio volontario e lesioni personali nonché del reato contravvenzionale ex art. 186, comma secondo, lett. b) del Codice della Strada. Qualora invece il giudicante dovesse condividere l'ipotesi accusatoria meno grave avallata dalla giurisprudenza prevalente, Tizio potrà essere condannato per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose entrambi aggravati dalla previsione dell'evento, nonché del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.

Rispondi

Da: jam11/12/2013 11:08:44
adattandolo...potrebbe essere utile: da Giuffre

Gli esiti letali dei sinistri della strada cagionati in stato di ebbrezza alcolica

Tizio, giovane di buona famiglia, da circa una settimana, è in possesso di una potente coupé donatagli per il diploma appena conseguito presso una prestigiosa scuola privata.
Il venerdì sera, in compagnia di Mevio e Sempronio, decide di ostentare la propria auto nel centro cittadino.
Nei pressi del bar Alfa, abituale ritrovo degli amici, Cesare e Orazio mettono in dubbio le performance della nuova auto di Tizio, nonché le sue doti di guida.
Il ragazzo, impermalito dalle affermazioni di Cesare e Orazio e incitato dagli amici, decide di dare prova delle sue abilità percorrendo ad alta velocità un tratto di strada antistante al bar, a lui ben noto, convinto di non nuocere ad alcuno, sebbene sia in evidente stato di ebbrezza alcolica.
Nonostante la sicurezza nei propri mezzi, Tizio perde il controllo della vettura e, dopo aver invaso il marciapiede, investe due pedoni, provocandone la morte. Temendo di aver cagionato il decesso degli investiti e preoccupato delle conseguenze del gesto criminale fugge dal luogo del sinistro facendo perdere le sue tracce.
Il mattino seguente, essendo venuto a sapere della morte dei due ragazzi, Tizio si rivolge a un suo cugino, avvocato penalista, per essere edotto in ordine a eventuali responsabilità penali connesse all'uccisione dei pedoni.
Il candidato, dopo aver accennato alla problematica sottesa al caso di specie, rediga motivato parere.
Giurisprudenza
â–¡ Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009 - 25 marzo 2009, n. 13083. Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell'evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell'autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, a meno di non voler affermare sempre l'esistenza di un dolo "in re ipsa" per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo â€" e non volontario con dolo eventuale â€" il fatto dell'uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d'ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano).
â–¡ Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008 - 1 dicembre 2008, n. 44712. Sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente qualora l'agente non solo si sia rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell'evento ma lo abbia anche accettato, nel senso che si sia determinato ad agire anche a costo di cagionarlo.
â–¡ Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2006 - 21 dicembre 2006, n. 41962. Nel reato di fuga, previsto dall'articolo 189 commi 1 e 6 del codice della strada, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, comunque ricollegabile al comportamento del conducente, ma anche il danno alle persone.
□ Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996 - 20 dicembre 1996, n. 11024. La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Comune è, pertanto, la previsione dell'evento diverso da quello voluto mentre ciò che diverge è l'accettazione o l'esclusione del rischio relativo. Trattasi di atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto, riconoscendo significato dirimente al rapporto tra lo scopo principale perseguito e l'evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà o di alternatività poichè solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo mentre nell'altro essa dovrà essere senz'altro esclusa per incompatibilità.
Svolgimento
Nel caso in oggetto, aderendo alla giurisprudenza prevalente, Tizio potrà essere perseguito per il delitto di omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 3, n. 1, nonché di omissione di soccorso ex art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Nella specie la questione nodale si sostanzia nella individuazione del coefficiente psicologico sotteso alla condotta di Tizio.
Più in particolare, la problematica che viene in rilievo è chiedersi se la morte dei pedoni possa essere addebitata al ragazzo a titolo di dolo eventuale ovvero di colpa cosciente.
Come noto, i due titoli d'imputazione rappresentano rispettivamente l'ipotesi meno intensa di dolo e l'ipotesi più grave di colpa, integrante l'aggravante comune prevista nell'art. 61 n. 3 c.p.
In linea di principio, l'elemento individuatore del dolo eventuale risiede nella volizione e rappresentazione dell'evento, per converso la responsabilità colposa, sebbene compatibile con la previsione dell'evento, implica l'assenza di volontà della situazione offensiva.
Poste queste premesse, si è precisato che nei casi di dolo eventuale la rappresentazione del prodursi dell'evento prevale sulla controrappresentazione a contenuto negativo, mentre, nella colpa cosciente, la controrappresentazione del mancato prodursi dell'evento prevale sulla rappresentazione a contenuto positivo. Più in particolare, in quest'ultima situazione, a una previsione generica avente a oggetto il prodursi dell'offesa, si sovrappone una previsione specifica negativa, del tipo "l'evento non si verificherà". A esempio, è espressivo di un atteggiamento doloso, sebbene nella forma eventuale, il caso di un motociclista che, dopo aver compiuto un furto con strappo, guida spericolatamente per fuggire, non facendosi trattenere dalla probabile prospettiva di investire uno o più pedoni. Diversamente, è animato da colpa cosciente l'automobilista che, transitando nei pressi di una scuola, pur rappresentandosi l'eventualità che un bambino attraversi repentinamente la carreggiata, non modera la velocità della vettura, confidando di poter porre in atto una manovra di emergenza per evitarlo grazie alle proprie abilità di esperto guidatore.
Occorre altresì precisare, che né il dubbio, né la speranza che l'offesa non si produca vale a escludere il dolo, atteso che fino a quando l'agente si rappresenta la possibilità che la sua condotta sia produttiva dell'evento offensivo, egli non versa in uno stato colposo, ma, diversamente, attua un comportamento animato da dolo, non astenendosi dalla condotta pericolosa, nonostante la previsione dell'offesa.
Le distinzioni prospettate in linea teorica sono state recepite sul piano applicativo dalla dominante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha sostenuto che la linea di demarcazione fra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre, nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996 - 20 dicembre 1996, n. 11024). In altri termini, nelle ipotesi di dolo eventuale la volontà dell'agente investe la situazione offensiva, mentre nella colpa cosciente l'offesa rimane un'ipotesi astratta, peraltro respinta dalla volontà dell'agente (Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008 - 1 dicembre 2008, n. 44712; Cass. pen., Sez. IV, 24 luglio 2008 - 31 ottobre 2008, n. 40878).
Ci si chiesti se nelle ipotesi di ebbrezza alcolica, sebbene non preordinata alla commissione di un reato, ma comunque produttiva di un evento offensivo, nella specie l'investimento dei due pedoni, possa predicarsi la sussistenza del dolo eventuale e quindi imputarsi l'offesa a titolo di omicidio volontario.
Il più recente orientamento in materia, ha statuito che la giovane età del conducente avente a disposizione un veicolo di grossa cilindrata delinea un quadro di un ragazzo spericolato ed eccitato indotto a una condotta di guida estremamente imprudente e negligente. A detta della Corte, l'ingannevole senso di padronanza della situazione è corroborato dallo stato di ubriachezza atto a ingenerare nel ragazzo uno stato di onnipotenza in virtù del quale l'agente si convince di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida per evitare eventi offensivi (Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009 - 25 marzo 2009, n. 13083). Stando alle determinazioni dei giudici di legittimità, questi indici comportamentali e circostanziali, inducono a negare la sussistenza di una condotta cosciente di un individuo che accetta il rischio di verificazione dell'evento.
Peraltro, l'intento di dimostrare le proprie abilità alla guida, in uno con la conoscenza del tratto stradale da percorrere, consente di affermare che Tizio non ha minimamente voluto la situazione offensiva effettivamente verificatasi. In altri termini, la possibilità del verificarsi di un'offesa è rimasta relegata negli strati più profondi della sfera intellettiva non entrando nello schermo del giudizio razionale. La morte dei pedoni, quindi, potrà essere imputata a Tizio a titolo di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, comma 3, n. 1, nonché ex art. 61 n. 3 c.p. avendo agito, nonostante la previsione dell'evento.
Occorre inoltre considerare gli ulteriori effetti giuridici della condotta del giovane. Egli, infatti, dopo essersi reso conto della gravità delle condizioni degli investiti non ottempera all'obbligo di fermarsi per prestare assistenza.
Questa condotta integra gli estremi della speciale ipotesi di omissione di soccorso punita dall'art. 189, comma 7, Codice della Strada.
In particolare, come richiesto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione di tale delitto doloso si richiede che l'agente si rappresenti non soltanto l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, ma rappresenta un elemento costitutivo del delitto (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2006 - 21 dicembre 2006, n. 41962).
Rispondi

Da: valegiu 11/12/2013 11:15:14
LECCE COMUNICA??????????????
Rispondi

Da: ......casa11/12/2013 11:15:31
a roma hanno iniziato?
Rispondi

Da: Geniotto 11/12/2013 11:16:44
Sentenza della seconda: casa 47932 del 2011
Rispondi

Da: calamandrei11/12/2013 11:16:57
avete già individuato le sentenze di riferimento?
Rispondi

Da: X JAM11/12/2013 11:18:19
UNO SCHEMA PER LA PRIMA TRACCIA?
Rispondi

Da: macheca11/12/2013 11:19:14
qualche cass recente'
Rispondi

Da: Questo è proprio un gran bel Paese!11/12/2013 11:21:45
Grazie alle tracce di quest'anno ne passeranno uno su 2! Gran fortuna fare l'esame poco prima della riforma!! ehehehe...
Rispondi

Da: Ramon6911/12/2013 11:25:33
Traccia 1:
sent. cass. pen.IV sez. del 30/11/12 n. 46441 (può essere interessante)
Rispondi

Da: annyfunny 11/12/2013 11:26:04
ma ce qualche sentenza recente per la traccia dell'ubriaco che provoca sinistro???
Rispondi

Da: amedei11/12/2013 11:27:05
sapete chi corregge firenze e che lettera è uscita?
Rispondi

Da: furiaceka11/12/2013 11:30:21
La sentenza per la guida in stato di ebbrezza è la 20465/13
Rispondi

Da: Ramon6911/12/2013 11:31:12
La massima della sent. n. 46441 del 2012 : In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale non si configura una ipotesi di reato complesso ma un mero concorso tra delitto e contravvenzione con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 84 c.p.
Rispondi

Da: Maicol rossetti11/12/2013 11:33:07

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: brunogaucci11/12/2013 11:33:36
Ragazzi notizie da napoli? quando dovrebbe finire?
Rispondi

Da: KAL11/12/2013 11:34:03
I reati contravvenzionali previsti dall'articolo 186, codice della strada, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica, sono puniti indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Insomma niente scuse. Non è necessario infatti che ci sia il dolo perché si possa incorrere nelle sanzioni di legge.

E' questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 24 settembre 2013, n. 39497. Il giudice di merito condannava l'imputato per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza commessa alla guida di un'autovettura, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,51 e 1,44 (articolo 186, comma 2, lettera b), codice della strada). All'imputato veniva applicata inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.


La responsabilità dell'imputato emergeva dalle seguenti circostanze:

•i dati sintomatici rilevati dal verbalizzante, quali l'andatura di guida a zig zag, la perdita di equilibrio al momento di scendere dall'auto, gli occhi lucidi e l'alito vinoso;

•l'esito positivo dell'alcoltest;

•l'esito della perizia d'ufficio svolta in primo grado, da cui si rilevava che il farmaco assunto dall'imputato il giorno dei fatti, un collutorio antidolorifico per problemi dentali, non aveva avuto alcuna significativa incidenza sull'esito dell'alcoltest svolto alla presenza del difensore di fiducia.

La Suprema Corte sottolinea, preliminarmente, che l'articolo 186, codice della strada, vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di bevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante.

In particolare, l'articolo 42, codice penale, precisa che:

•Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

•Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.

Nel caso di specie, era certo che l'imputato avesse assunto bevande alcoliche, tenuto conto degli esiti della perizia svolta, che aveva dimostrato come il farmaco assunto (Odontal) aveva avuto un'incidenza minima e poco significativa (0,2) sugli esiti dell'alcoltest effettuato. Dal che la ininfluenza delle contrarie deposizioni raccolte. Sul punto le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un mero dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero avere rilievo nel giudizio di fronte alla Corte di Cassazione. Va ulteriormente rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ....". Non essendo stata fornita alcuna prova, da parte della difesa, della inidoneità dell'apparecchio, salvo la formulazione di generici dubbi, correttamente ne ha dedotto il giudice di merito la attendibilità degli esiti dell'alcoltest.


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Da: furiaceka11/12/2013 11:34:12
Cassazione 20465/13

Il dolo eventuale consiste nella volontà dell'azione a costo di causare l'evento, e quindi nella volontà
- anche - del detto evento, mentre la colpa cosciente consiste nella volontà dell'azione nella
convinzione che l'evento - sia pur prevedibile - non si verificherà. (Nella fattispecie la Corte di
Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del giudice d'appello, che aveva
condannato affermato la responsabilità a titolo di dolo eventuale di un automobilista che, in stato di
alterazione provocata dall'assunzione di uno spinello e di una pastiglia di Xanax, effettuava un
sorpasso azzardato, scontrandosi con un veicolo procedente in direzione opposta e così cagionando
la morte del conducente del veicolo medesimo).
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Da: Avvocato onesto11/12/2013 11:35:02

- Messaggio eliminato -

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Da: puff_a 11/12/2013 11:36:24
Brunogaucci Napoli dovrebbe consegnare intorno alle 17.30
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