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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: opocaj | 10/12/2013 19:48:20 |
ah ecco infatti mi pareva....fosse stato un normale credito non garantito da ipoteca magari ne avremmo potuto discutere... ma così... | |
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Da: Sinarchi | 10/12/2013 20:34:11 |
La soludione di "giurdanella" è sbagliata. Cosa dire: l'essenziale è invisibile agli occhi! E ai "giovani" avvocadi che, magicamente, si sono eclissadi. Che abdiano capito la soludione e resi conto della grande figura di merda? Hauhauhau... | |
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Da: federtiti | 10/12/2013 20:44:57 |
ragazzi vi prego rispondetemi.. quando bocciano qualcuno allo scritto, quale votazione possono mettere ad un parere male che sia andato?? possono mettere persino 15?o addirittura meno?? aiutatemi... devo capire se posso recuperare con il parere di penale e l'atto.. risp please! | |
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Da: speriamo che sia femmina | 10/12/2013 20:47:50 |
se ti danno meno di 30 sei bocciato ma io ho visto solo dei 28 che sono stati recuperati con le altre due votazioni | |
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Da: federtiti | 10/12/2013 20:54:44 |
ragazzi io ho scelto la traccia 1 sul fondo patrimoniale ed ho scritto che nonostante ci fosse l'ipoteca il creditore (cioè la banca) doveva prima esercitare l'azione revocatoria e poi agire per l'esecuzione... dite che è totalmente sbagliato?? inoltre nella bella ho fatto un errore di svista scrivendo convenzioni patrimoniali anzichè matrimoniali... cosa mi dite?? | |
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Da: pernacchia | 10/12/2013 20:59:37 |
ragazzi quest'anno non ce n'è per nessuno!! ho un fatto un parere di civile da lode | |
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Da: Sinarchio | 10/12/2013 21:10:24 |
Caro federtiti, credo che la tua soluzione non sia corretta. Personalmente credo che la Banca avrebbe dovuto chiedere un decreto ingiuntivo per le rate non corrisposte. In caso di opposizione a d.i., i coniugi avrebbero dovuto provare il pagamento delle rate; dunque perdevano. In caso di mancata opposizione a d.i., questo diventava esecutivo e poteva essere messo in esecuzione. In caso di opposizione all'esecuzione dei coniugi questi ultimi avrebbero dovuto provare, ex 170 cc. e Cassazione 2013, che il prestito garantito da ipoteca non era stato impiegato per l'acquisto di un bene utile alla famiglia: probatio diabolica in quanto la casa è il bene per antonomasia necessario alla famiglia. Viceversa la Banca non aveva alcun onere probatorio particolare: depositava il d.i. e la costituzione ipotecaria. L'azione revocatoria era totalmente sbagliata perché attribuiva alla Banca degli oneri probatori inutili quanto onerosi, oltre che comportare una causa di 5 anni e più. Per inciso, l'azione revocatoria la considero l'azione più difficile da attivare in quanto basata non solo sulle carte ma anche sugli elementi psicologici. In primis, la Banca non poteva provare il "consilium fraudis" in quanto i coniugi avevano incluso l'immobile nel fondo patrimoniale non per sottrarlo alla garanzia, tanto è vero che avevano cominciato ad essere morosi dopo un anno dalla costituzione del fondo patrimoniale e non dopo un giorno, come avrebbero fatto dei truffatori. Inoltre, la traccia nulla diceva sull'esistenza di eventuali altri beni personali dei coniugi sui quali la Banca poteva rifarsi (eventum damni). Infine, non potevi certo cominciare un pignoramento senza titolo esecutivo e solo con l'ipoteca che è mera garanzia. Purtroppo hai pagato la tua inesperienza: 1. sei venuto a cercare la soluzione, pregiudicando, turbandoti, lo svolgimento dei futuri 2 compiti; 2. non sei arrivato alla soluzione più veloce, pratica e corretta da vero avvocato, andando a cercare la divagazione teorica. Ma come te, tanti sedicenti professionisti, "giovani" e non...; 3. rimboccati le maniche, che se hai scritto bene un 25 potresti averlo e, in tal caso, recuperarlo con le altre due prove. Un saluto e in bocca al lupo, Luca | |
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Da: Google1654 | 10/12/2013 21:10:38 |
Ragazzi ho avuto delle interesanti informazioni circa le tracce di domani pare sia molto gettonata la responsabilita'penale degli amministratori nelle societa' pubbliche... Fatemi sapere se avete notizie | |
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Da: pernacchia | 10/12/2013 21:15:07 |
sinarchio l'espertone....... | |
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Da: xyzr | 10/12/2013 21:16:40 |
Si parlava del fatto di esperire l'azione esecutiva e nel caso la banca non avesse soddisfatto il proprio credito avrebbe potuto esperire l'azione revocatoria nei confronti del fondo. Ma mi sono posta un dubbio, ma i commissari hanno detto di lasciar perdere..ma mi sono guardata la questione ora e secondo me ho ragione! X quanto riguarda l'azione revocatoria nn potrebbe essere esperita perchè il notaio ha effettuato la trascrizione nell'atto di matrimonio in ritardo ossia oltre il termine di 30 giorni che ne dite? | |
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Da: Sinarchio | 10/12/2013 21:22:57 |
Puoi dirlo forte. | |
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Da: oxin | 10/12/2013 21:23:30 |
Ma a voi hanno detto con quale Cda verrete abbinati? | |
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Da: pernacchia | 10/12/2013 21:24:18 |
Sinarchio l'hai fatto anche tu l'esame? | |
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Da: pernacchia | 10/12/2013 21:25:24 |
Sinarchio l'hai fatto anche tu l'esame? | |
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Da: pernacchia | 10/12/2013 21:27:07 |
che noia.................. | |
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Da: Sinarchio | 10/12/2013 21:29:08 |
No pernacchia, mi sono abilitato nel 2009. Non ho postato prima la soluzione non per cattiveria ma perchè credo che se non ci si arrivava da soli era davvero scandaloso abilitare persone del genere. Un minimo d'amore della professione (per chi capisce). | |
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Da: MR.Help | 10/12/2013 21:30:34 |
@federtiti, dipende da come l'hai motivato. ---- Non capisco perché si parla di decreto ingiuntivo, quando il credito era garantito da ipoteca, tra l'altro trascritta anteriormente alla costituzione del fondo (o sbaglio?). Tra l'altro era il "filo conduttore" del parere, da quel che ho capito, risolvere il problema del "conflitto" tra vincoli. | |
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Da: Machisenefrega | 10/12/2013 21:40:41 |
Sinarchio non capisce nulla... | |
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Da: Sinarchio | 10/12/2013 21:45:37 |
Continua a ripetertelo | |
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Da: pappacefalo68 | 10/12/2013 21:46:29 |
Sentite, i commissari avvocati che sono passati tra i banchi, qui a Roma, hanno detto di non andarci ad incasinare le cose con l'azione revocatoria, altrimenti - ha detto uno - "l'intero sistema creditizio italianl salta". La risposta mi è piaciuto, perché pragmatica e l'ho fatta mia. | |
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Da: Aslan | 10/12/2013 21:46:54 |
Sinarchio leggi la senteza del 2013....il pignoramento sulla base dell'ipoteca lo si puo' sicuramente fare. | |
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Da: Sinarchio | 10/12/2013 21:50:47 |
Che io sappia l'ipoteca non è un titolo esecutivo; se lo è, domani chiudo e vado a vendere i pandori. Al più la Banca potrebbe iniziare l'esecuzione in virtù del contratto di mutuo ipotecario che è cosa ben diversa, ma essendoci stato un pagamento parziale, la Banca doveva avere un titolo certo liquido ed esigibile; quindi un d.i. Anche per "incentivare" i coniugi a pagare, senza subito avventurarsi in una dispendiosa azione esecutiva. | |
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Da: MR.Help | 10/12/2013 21:50:48 |
Da quel che capisco, la questione da porsi per prima non era "revocatoria sì, revocatoria no", quanto la domanda primaria era: "tra fondo e ipoteca chi vince?" se la risposta, che avrei dato io, era "vince l'ipoteca", allora non veniva fuori la storia della revocatoria. Se invece la risposta che uno si dava era che vinceva il fondo .. allora la revocatoria diventava una sorta di via d'uscita. | |
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Da: MR.Help | 10/12/2013 21:53:52 |
No l'ipoteca non è titolo esecutivo, è un diritto reale di garanzia. attribuisce il diritto di far espropriare il bene ipotecato e soddisfarsi sul ricavato. | |
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Da: Machisenefrega | 10/12/2013 21:56:26 |
Sinarchio i pandori ti aspettano... | |
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Da: Sinarchio | 10/12/2013 21:57:56 |
Si, ma hai bisogno di un titolo esecutivo che o è il contratto di mutuo ipotecario stipulato con atto pubblico dal notaio o il D.i. Il d.i. ce lo vedo - e l'ho visto - meglio in questi casi. L'ipoteca, proprio perchè è una garanzia, non viene meno col fondo patrimoniale, altrimenti tutti quanti saprebbero come aggirare il vincolo. L'ipoteca si estingue solo con la sua cancellazione. La revocatoria non me la nominate neanche che mi viene l'orticaria solo a pensarci. Ribaltate gli oneri probatori sul creditore; a che pro? Un fondo patrimoniale può essere validamente costituito con beni ipotecati e l'ipoteca continua a valere se, e sottolineo se, il bene ha costituito una spesa strumentale alle esigenze di famiglia. | |
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Da: Sinarchio | 10/12/2013 22:00:04 |
Dai non ci pensare "Machisenefrega", l'anno prossimo ti andrà meglio: è solo fortuna. Ora torna sul presepe a fare la capretta. | |
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Da: MR.Help | 10/12/2013 22:00:46 |
No, se ho trascritto ipoteca non mi serve il titolo esecutivo. 2808 cod. civ. L'ipoteca addirittura mi permette di iniziare l'espropriazione contro il terzo se il bene ipotecato è venduto. | |
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Da: pappacefalo68 | 10/12/2013 22:01:34 |
Io ho inserito quasi tutte le sentenze citate da Giurdanella, tranne una.... inoltre, poiché Cass. civ., n. 4011/2013 afferma che "l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia", ho scritto che non era nemmeno necessario un indagine sulla natura familiare o extrafamiliare del suo debito verso la Banca Alfa, appunto perché la costituzione del fondo era inopponibile alla banca, stante la sua anteriorità all'annotazione. Uno dei commissari che passava tra i banchi mi ha fatto notare che, ex art. 171, comma 2, la famiglia poteva fare il culo alla banca, perché se avesse avuto figli minori, poteva chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione fino alla maggiore età, dato che tale disposizione garantisce il prolungamento del fondo fino alla maggiore età. Inoltre, mi ha confermato che la traccia, laddove dice "tra gli altri beni", indica che l'opponibilità è comunque limitata al bene. Allora ho capito di essere davvero un COGLIONE, perché mi sono dimenticato di scriverci che la famiglia poteva opporre il fondo patrimoniale per i beni conferiti dopo l'annotazione e diversi dall'immobile pregravato dall'ipoteca, qualora la vendita all'asta della casa si fosse rivelato insufficiente. Il mio unico cruccio è questo. | |
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Da: Cerbe | 10/12/2013 22:06:07 |
Convengo sul fatto che la revocatoria se becchi un giudice bravo te la ficca dove non batte il sole, salvo che tu non sia un Avv. con due maroni spropositati, perché la Banca poteva esperirla se l'avvocato che la rappresenta predispone un bel piano di battaglia. Difficile, ma non impossibile. Nel caso in esame , pero, la banca aggrediva col titolo esecutivo e l'ipoteca, penso che altro non le servisse. Se poi la banca vuole fare prima il d.i. per le rate insolute ben venga, melius abundare quam deficere. Cmq nn disperatevi. Domani penale, con qualche neo al civile nn si esce mica ;) | |
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