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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: MR.Help 10/12/2013 22:06:51
Veramente ho detto una scemenza. Ha ragione Sinarchio.
Rispondi

Da: pappacefalo68 10/12/2013 22:08:27
Quindi se uno (nelle conclusioni) non ha parlato di d.i. per le rate insolute, ma solo che la banca poteva procedere all'espropriazione dell'immobile, stante l'inopponibilità del fondo, non prende la suffcienza?
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 22:09:21
Si MR.Help, ma sarei concorde al 100% con te se la somma era e rimaneva quella.
Se sono la Banca e mi hanno pagato delle rate preferisco fare il d.i.. Ma soprattuto preferisco farlo per ragioni di opportunità.
Un'esecuzione immobiliare costa un botto per iniziare tra spese di conservatoria, notaio, etc.
I coniugi, una volta che portano il d.i. dal loro avvocato, vengono con le braghe in mano da te.
Rispondi

Da: Machisenefrega 10/12/2013 22:10:24
Sinarchio ma hai per caso studiato civile all'università dello stato delle banane...? Poveri tuoi clienti...! Ma hai idea di cosa sia una ipoteca volontaria di primo grado iscritta da una banca? Hai idea che l'ipoteca viene legalmente iscritta per un valore pari al doppio del mutuo erogato???? Hai mai visto un mutuo ipotecario in vita tua????! Sinarchio o non sei un avvocato ed allora posso giustificare la tua manifesta tracotanza ed ignoranza, oppure non hai mai fatto una esecuzione in un caso simile!!! Non so quali siano i tuoi guadagni ma quella dei pandori non è un'ipotesi da scartare...
Rispondi

Da: MR.Help 10/12/2013 22:11:18
Ho detto una cavolata. Non è che se ho l'ipoteca non mi serve un titolo esecutivo, come ho scritto stupidamente ..

semplicemente il titolo può essere ravvisato, purché ne abbia i requisiti di forma (474 c.p.c), nello stesso atto con cui si costituisce l'ipoteca o nel contratto di mutuo.

Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 22:11:19
Forse ti sei confuso con il mutuo ipotecario.
Il problema comunque è chi ha inserito la revocatoria.... secondo me.
Rispondi

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Da: Cerbe10/12/2013 22:11:39
Secondo me è stato perfetto. Se nn paghi una rata la banca ti lancia il decreto ingiuntivo, se nn ne paghi molte ( e mi sembra la traccia dica che da gennaio c'era insolvenza) scatta la decadenza dal beneficio del termine e la Banca ti mangia vivo l'immobile cauzionale.
Secondo me il decreto ingiuntivo nel caso in esame nn era la soluzione. Meglio prospettarlo, ma se ti sei limitato all'azione esecutiva sei ok! La soluzione era quella.
Rispondi

Da: Walter 8710/12/2013 22:14:20
Qui una sentenza decisiva per la prima traccia
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/societa-cancellate-dal-registro-imprese-effetti-processuali.html

Qui una sentenza utile per la seconda
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opponibilita-vincolo-del-fondo-patrimoniale-annotazione-pignoramento-ipoteca.html
Rispondi

Da: pappacefalo68 10/12/2013 22:14:41
Se uno non diceva espressamente qual era il titolo esecutivo, la sufficienza la prendeva uguale???

Comunque, se l'ipoteca viene legalmente iscritta per un valore pari al doppio del mutuo erogato, come dice MR HELP83, allora tutto il resto del fondo opponibile diviene superfluo citarlo e farsi anche le pippe mentali sopra per chi - come me - non ne ha parlato...
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 22:14:56
"Machisenfrega", visto che domani c'è la champions, ti consiglio di andare a vendere le bandiere anzichè ripetere inutilmente l'esame.
Rispondi

Da: pappacefalo68 10/12/2013 22:15:58
Grazie, Cerbe, Grazie :D :D :D adesso vado a prendere i tranquillanti per dormire, sennò non dormo.... prima mi leggo il femminicidio... ciao
Rispondi

Da: Machisenefrega 10/12/2013 22:19:18
Bravo Cerbe! Sinarchio vai a giocare con i coccodrilli nel Nilo! Come avvocato preferisco l'Azzeccagarbugli...
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 22:24:42
sinarchio mi sta facendo una testa così da stamane.
E' da stamane che spara di quelle stronzate senza freno,
Questo non ha capito ancora una benedetta mazza, da dieci ore.
La traccia ti dice soltanto se la banca può espropriare o meno, chiaramente previa formazione di un titolo esecutivo, quale un DI Oo una sentenza esecutiva.
Ma il senso della traccia non era se consigliare al cliente di intraprendere il monitorio, il sommario, il processo di cognizione.
Anche perché nella prassi la banca si forma da sé il titolo esecutivo, col contratto notarile di mutuo che costituisce titolo esecutivo stragiudiziale.
Il problema è (ma sinarchio non ci arriva) se ai fini dell'espropriazione il fondo è opponibile al creditore.
E per diverse ragioni che sto ripetendo da stamani la risposta è no (1. perché il credito è funzionale, 2. perché l'ipooteca è stata iscritta prima;3. perché in ipotesi vi sarebbe anche la revocatoria)
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 22:26:04
Sinarchio in conclusione ha preso la laurea per corrispondenza,.
non dategli dietro.
per l'amor di dio
Rispondi

Da: Machisenefrega 10/12/2013 22:27:16
Scherzi a parte e goliardia permettendo in questo caso nessuno ha torto! La traccia e' molto più complicata di quello che sembra e presenta diverse insidie. La soluzione di Sinarchio non è impraticabile e neppure sbagliata! E' soltanto un po' lontana dalla realtà! La banca, non appena sei insolvente per un numero di rate sufficiente ed avendo iscritto ipoteva per il doppio del mutuo erogato, inizierà l'azione esecutiva e ti porterà via casa! Questo è' quello che succede nella vita reale e nei tribunali italiani! Tutto il resto e' noia! Per quanto riguarda il parere purché sia stato scritto in modo chiaro ed in equivoco
Rispondi

Da: persona seria10/12/2013 22:27:31
Il discorso sul decreto ingiuntivo è inconferente. Perchè dovrei procurarmi un titolo aprendo le porte ad una opposizione se ho già il controtto e l'evidentissimo inadempimento?
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 22:28:01
3.-Gli altri titoli esecutivi
L'irresistibile bisogno di accelerare il soddisfacimento dei diritti ha portato storicamente alla progressiva moltiplicazione di provvedimenti giudiziali esecutivi, conseguenti all'adozione di procedimenti a rito speciale oppure a sostanziale assenza di contestazione od a parziale o sommaria delibazione delle ragioni di una o di tutte le parti, salva sempre la possibilità in questi ultimi due casi di farne venir meno (in un senso, come vedremo, spesso assolutamente insoddisfacente) gli effetti a seguito di riesame pieno in contraddittorio. L'art. 474.2, n. 2 esige che a questi provvedimenti sia attribuita "espressamente" efficacia esecutiva; ma giurisprudenza e dottrina hanno finito per cancellare questo requisito [18], di guisa che ai casi testualmente previsti dagli artt. 65 e 68 (in relazione all'art. 53 disp. att.), 179.3, 185.3 [19], 186bis.2, 186ter.2 e 5, 186quater.2, 199.2, 263.2, ecc. si aggiungono quelli di provvedimenti che liquidano spese (artt. 54.3, 90, 162), per i quali si può però probabilmente argomentare a fortiori dagli artt. 38 e 39 disp. att., l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 [20] ecc.
Ci sono poi le cambiali e gli assegni [21] , nonché gli "altri atti " non meglio qualificati ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, tra i quali hanno continuato a moltiplicarsi quelli di formazione amministrativa: i ruoli per la riscossione delle entrate di ogni genere (tributarie ed extratributarie) dello Stato, di tutti gli enti territoriali e di tutti gli enti pubblici (tranne ovviamente quelli economici) (art. 17 e 18 Dlgs. n. 46/99), che sono atti unilateralmente da loro formati cui la legge (art. 49.1 DPR n. 602/73) conferisce espressamente qualifica di titolo esecutivo; le ordinanze-ingiunzioni ed altri provvedimenti con cui l'autorità amministrativa e le sempre più fiorenti autorità indipendenti applicano sanzioni amministrative (art. 18.7 legge n. 689/81; art. 32.8 DPR n. 148/88; art. 31 legge n. 287/90; art. 203 codice della strada; art. 145.9 T.U. bancario; art. 2.20c legge n. 481/95; artt. 31 legge n. 223/90 e 1.6b14 legge n. 249/97; artt. 195.5 e 196.3 del T.U. sull'intermediazione finanziaria; ecc.), le quali - ove costituite da somme di denaro - vedono addirittura formarsi un secondo titolo esecutivo con la trasmissione del ruolo per la riscossione (art. 27.1 legge n. 689/81 in connessione con le norme prima citate in tema di riscossione a mezzo ruoli); i certificati di credito rilasciati dai commissari per la liquidazione delle insolvenze di mercato nominati dalla CONSOB (art. 72.5 Dlgs. n. 58/98); ecc.[22].
L'art. 474 menziona infine gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge (segretario comunale e provinciale, console all'estero in funzione di notaio) a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. Sono note ed ingiustificate le limitazioni che la giurisprudenza apporta all'operatività della norma, in sostanza incentrate sulla supposta esigenza che i requisiti di certezza ed esigibilità del credito emergano dall'atto [12], alla quale invece la stessa giurisprudenza non è sensibile per le sentenze di condanna condizionate, in futuro ecc. [23]: non sarebbe perciò titolo esecutivo il contratto di mutuo condizionato perché dallo stesso non risulta l'erogazione del denaro che costituisce (anch'essa) evento condizionante del credito [24].
Sono invece inclusi gli atti notarili contenenti riconoscimenti di debito [25], anche se ricevuti in uno Stato estero (previo accertamento dei requisiti del riconoscimento ex artt. 67 e 68 legge n. 218/95) purché ivi muniti di forza esecutiva [26], in quanto la formula legislativa diverge da quella dell'art. 554, n. 3 del codice del 1865 che si riferiva soltanto agli atti "contrattuali". E ciò dovrebbe far propendere per l'inclusione nella categoria in oggetto anche del testamento, in quanto necessario oggetto dell'atto notarile di pubblicazione [27].

4. - I limiti oggettivi e soggettivi dell'efficacia esecutiva
Rispondi

Da: carb110/12/2013 22:28:04
scusate, qualcuno sa se già si sa la corte d'appello che corregge roma?
Rispondi

Da: Capoccione10/12/2013 22:28:16
Ciao ragazzi,
scusate l'intrusione !!! ho letto le tracce di quest'anno ovviamente sulla prova di civile e devo dire che sono state abbastanza aspre !!!! Siete stati un po' sfortunati almeno per il momento in quanto il pregresso anno le tracce erano più serene !!! In ogni caso per diletto ho sviluppato la questione relativa al 2495 c.c., (cancellazione, effetti, legittimati passivi e azioni esperibili). Qualcuno di voi ha fatto la prima traccia!?!?!?!!?
saluti.
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 22:28:30
La costituzione ipotecaria non è nel contratto di mutuo. E' un atto separato. Avete due contratti distinti. E la costituzione ipotecaria volontaria non è titolo esecutivo.
Come ho già detto, il mutuo ipotecario è un titolo esecutivo (e si poteva agire solo con questo); ma nella traccia non lo specifica.
In ogni cas avrei fatto il d.i. in quanto trattasi di 3 rate (semestrali).
"Machisenefrega" vatti a riposare che io giuoco alla ps dove sono ancora più bravo!
Huauhauhau
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 22:31:24
per sinarchio.

questo ignorantello ha proprio rotto.
anziché studiare, va sui siti a parlare di cose di cui non sa nulla (cioè il diritto).

interpreta le tracce alla cacchio, perché non sa che cosa siano i titoli esecutivi giudiziale e stragiudiziali.

E così intepretando alla cacchio le tracce pensa che quella di oggi vertesse sulla scelta dell'azione (se monitoria, sommaria, di cognizione ordinaria).
Ed invece la traccia lui non sa che la scelta di quale giudizio intraprendere per formare il titolo esecutivo fosse totalmente irrilevante e, anzi, proprio allucinante (soprattutto quando c'è già quello stragiudiziale come di regola avviene per le banche che concedono il mutuo non a caso davanti ad un notaio)
Rispondi

Da: MR.Help 10/12/2013 22:31:52
Il problema centrale del parere non era l'individuazione del titolo esecutivo, per cui non era necessario parlarne. Non è una 615 c.p.c. Uno ne poteva anche parlare, ma dipende da come veniva strutturato il parere.

Qui il problema era, da quel che capisco, il conflitto tra vincoli.

Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 22:32:40
sinarchio,
mi ero ripromesso di non risponderti, perché sei così scadente come azzeccagarbugli che nessuno dovrebbe perdere del tempo con te,
però mentre mi ero assentato per fare altro ho visto che hai sollevato polveroni inesistenti e sinceramente anche allucinanti.

Mi sorprendo che sei ancora a piede libero. Consiglio TSO
Rispondi

Da: sukigno 2.010/12/2013 22:34:04
Reloaded...di novu cca sugnu
Rispondi

Da: pappacefalo68 10/12/2013 22:35:24
Affermazione di Sinarchio "La casa è per esigenze familiari, ERGO i coniugi non possono opporre alcunché alla Banca.
La Banca potrà attaccare la casa... con un pignoramento, teste di minchiaaaa!!!"

Davvero c'è da chiedersi come si fa a sostenere queste tesi.

Nel senso, che la casa fosse per esigenze familiari è irrilevante, perché c'è l'inopponibilità, che è un prius logico, come si deduce anche nell'ordine della sentenza n. 4011/2013.

Ma francamente dire che la banca non può fare un pignoramento, no questo no...
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 22:36:02
sinarchio,

non sa che l'ipoteca non c'entra nulla col titolo esecutivo (che infatti è il mutuo)
Per chiudergli la bocca definitivamente diciamo che il mutuo per atto di notatio consente di agire esecutivamente, l'ipoteca consente di aggredire il bene ovunque esso si trovi, senza che siano opponibili gli atti di disposizione successivi e dunque anche il fondo.

Se l'ipoteca non ci fosse, non ci sarebbe sequela§: ci sarebbe solo il titolo esecutivo ineseguibile.

Ma sinarchio queste cose non le sa.

Lui pensa ai D..I., il coglione
Rispondi

Da: Machisenefrega 10/12/2013 22:36:54
Mi scuso per il post parziale di prima, ma è un po' più difficile scrivere dal cellulare  per strada! Comunque per quanto riguarda il parere, andava necessariamente  scritto in modo chiaro ed inequivoco che l'ipoteca (nel caso di specie) prevale sul fondo e che la banca ha diversi mezzi per tutelarsi. Le modalità concrete di tutela dipendono da molte altre circostanze, tutte ugualmente valide e tutte giuridicamente sostenibili. P.s. Sinarchio non ho nulla contro di te. Cerco  soltanto di rendere più allegra una discussione altrimenti noiosa...
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 22:38:00
E basta a discutere.
La banca ha tre buoni motivi per pignorare:
1 ha ipoteca anteriore; 2. ha un credito con ogni probabilità funzionale, anche se non lo sappiamo con certezza ma l'onere della prova è a carico dei coniugi; 3. può agire in revocatoria.

Direi che i coniugi sono fottuti e la banca come al solito nella botte di ferro
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 22:39:35
Guardate che già alle 21 ho scritto che la Banca poteva agire con d.i. e con mutuo ipotecario (pag. 44 o giù di lì)
Poi ho aggiunto che io avrei in ogni caso scelto il d.i.
Non sezionate i miei pensieri a piacimento
Rispondi

Da: MR.Help 10/12/2013 22:40:20
Beh dai la Banca veniva bastonata l'anno scorso con l'anatocismo, a questo giro doveva pur rifarsi :)
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ..., 113, 114, 115, 116, 117, 118 - Successiva >>


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