NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535411 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ..., 113, 114, 115, 116, 117, 118 - Successiva >>
Da: Giovane Avvocato 1983 | 10/12/2013 18:16:14 |
La traccia parla di ipoteca iscritta il 10/10/2006, ii fondo patrimoniale è stato trascritto nel 2010 e annotato nei registri nel 2011!!! Nel caso oggetto di parere cosa cazzo centra "trascrivere il pignoramento prima dell'annotazione"!!!! Sei solo un cretino...fottitti! Non ti rispondo più! Ragazzi non ascoltatelo... | |
Rispondi |
Da: Sinarchi | 10/12/2013 18:16:29 |
"per giovane avvocato 1983" cambia nick anche tu. O dimmi subito la prima cosa che dovrebbe fare la banca, ora. Sei un ignorante anche tu | |
Rispondi |
Da: Per Sinfo | 10/12/2013 18:17:37 |
Firenze ci segna alle 18.45. Hai notizie di Roma? | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocato 1983 | 10/12/2013 18:17:37 |
per chi è sprovvisto di garanzia reale è l'unico modo per evitare di essere costretti all'ipotesi sub c), cioè revocatoria. ma tu - ripeto - ti sei laureato al CEPU. Torna sui libri, stacci tre quattro anni e poi puoi tornare qui a parlare con me | |
Rispondi |
Da: Per Sinfo | 10/12/2013 18:18:10 |
Consegna | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocato 1983 | 10/12/2013 18:18:12 |
cosa la banca dovrebbe fare, l'ho scritto due ore fa Da: per giovane avvocato1983 tardivo 10/12/2013 17.10.34 Da: per lotario: impara 10/12/2013 16.46.35 questo è il tema completo 10/12/2013 16.41.24 Da: soluzione che accendiamo 10/12/2013 16.38.57 la banca ha azione esecutiva per tre buone ragioni: 1. il credito è funzionale ai bisogni della famiglia, onde che il problema dell'opponibilità del fondo non si pone: trattandosi di creditore funzionale la banca può aggredire sempre i beni del fondo, quale che sia la natura e la data in cui il credito è sorto e quale che sia la garanzia annessa al credito; 2. Anche ammettendo per avventura che il credito non è funzionale, ad ogni modo esiste ipoteca che attribuisce al creditore la possibilità di aggredire il bene ovunque si trovi: nei riguardi del creditore ipotecario sono infatti ipso iurie inopponibili gli atti di disposizione; 3. Anche laddove il credito fosse stato extra funzionale (non collegato ai bisogni) e sprovvisto di garanzia reale, la banca non sarebbe rimasta sprovvista di strumenti di tutela, stante l'esistenza di tutti i presupposti per esperire l'azione revocatoria. | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: e'' tempo della raccolta delle olive | 10/12/2013 18:19:18 |
andate in campagna | |
Rispondi |
Da: sughigno | 10/12/2013 18:19:45 |
- Messaggio eliminato - | |
Rispondi |
Da: Sinarchio | 10/12/2013 18:19:54 |
Quindi dovrebbe fare un pignoramento secondo te, "per giovane avvocato 1983"? Sei un caprone anche tu? | |
Rispondi |
Da: Sinarchio | 10/12/2013 18:20:36 |
NO: azione revocatoria NO: atto di pignoramento Si: ....... ahahah | |
Rispondi |
Da: Neoavvocato | 10/12/2013 18:21:12 |
Prevedo una strage quest'anno. | |
Rispondi |
Da: Sinarchio | 10/12/2013 18:21:56 |
quoto "giovaneavvocato" Strage... | |
Rispondi |
Da: Giovane Avvocato 1983 | 10/12/2013 18:22:01 |
Caro collega laureato non so dove la banca ha la garanzia reale massima prevista dal nostro ordinamento! Ipoteca volontaria di primo grado connessa all'erogazione di un mutuo immobiliare! La traccia parla di questo e il parere andava fatto su questo. In subordine andava inserita la tematica dell'azione revocatoria, dei suoi limiti e tutto il pippone della funzionalità del credito! Tutto il resto sono solo parole vuote e prive di senso pratico e giuridico... | |
Rispondi |
Da: buttana da madonna | 10/12/2013 18:25:30 |
- Messaggio eliminato - | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocate 1983....parte seconda | 10/12/2013 18:25:38 |
per giovane avvocate 1983....parte seconda... TU NON SEI IGNORANTE.....TU SEI PAZZO.....SEI UN IGNORANTE ...UN CIALTRONE..UN VENDITORE DI FUMO..UN IDIOTA...SE IN ITALIA ABBIAMO GENTE COME TE CHE FA IL MESTIERE DELL'AVVOCATO ALLORA...E' BENE CHE CE NESCAPPIAMO TUTTI...chi ti ha scritto per le rime finora è stato solo un gentiluomo...esci fuori dai coglioni...vai a lavorare e presentati al prossimo concorso di spalatori di neve a MILANO..faresti + figura..CRETINO ESPONENZIALE | |
Rispondi |
Da: Vitocatozzo | 10/12/2013 18:26:01 |
Su giurdanella.it ci sono i pareri svolti.......meglio tardi che mai!!!!! | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocato 1983 | 10/12/2013 18:27:24 |
cioè stai copia incollando il mio schema bravo. L'unica cosa intelligente detta da tre ore a questa parte. Per sinarchio (che poi sei sempre tu), l'anteriorità della data di trascrizione del pignoramento rispetto a quella di annotazione del fondo vale per chi non aveva iscritto alcuna ipoteca: se c'è anteriorità non c0è manco bisogno di revocatoria. Ma queste cose non le capirete mai, perché non sapete un cazzo di fondo patrimonilale e di civile. | |
Rispondi |
Da: Vitocatozzo | 10/12/2013 18:28:02 |
http://www.giurdanella.it/2013/12/10/esami-avvocato-2013-possibile-soluzione-al-parere-civile-sulla-cancellazione-dal-registro-delle-imprese/ | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocato 1983 | 10/12/2013 18:29:00 |
ragazzo. giurdanella si è copiato il mio tema di tre ore fa. | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocato 1983 | 10/12/2013 18:29:19 |
che schifo. | |
Rispondi |
Da: pinolo85 | 10/12/2013 18:29:41 |
La garanzia ipotecaria anteriormente sorta e regolarmente iscritta non consente successivi atti di disposizione sul bene ipotecato, pertanto la costituzione del fondo patrimoniale non ha alcun effetto sull'immobile e non lo mette al riparo da eventuali azioni del debitore garantito. Non sarà necessario agire per la invalidazione del fondo, poichè nulla vieta di inserire un immobile con ipoteca in un fondo patrimoniale (anzi, talvolta conviene se il mutuo fondiario è in via di estinzione). Dunque, il vincolo di indisponibilità proprio del fondo non potrà estendersi al bene ipotecato poiché ai sensi dell'art. 2808 esso è vincolato al diritto di espropriazione del creditore. I coniugi sono inadempimenti in quanto la rata semestrale con scadenza aprile 2012 non è stata pagata. Ad oggi, dicembre 2013, sono trascorsi anche i 180 giorni dal mandato pagamento della rata, periodo che il TUB prevede prima che possa verificarsi la decadenza dal beneficio del termine, sicché l'istituto di credito potrà già agire in via monitoria per il recupero dell'intero ammontare del mutuo e successivamente agire in via esecutiva mediante pignoramento immobiliare. Qualora il bene immobile non sia sufficiente la banca potrà eventualmente aggredire gli altri beni costitutiti in fondo patrimoniale insieme all'immobile, poiché il debito derivante dal mutuo senz'altro è stato contratto per la soddisfazione di bisogni familiari, come sarà agevole dimostrare, anche per presunzioni, in sede di eventuale opposizione all'esecuzione, dal momento che il prestito contratto risulta funzionale all'acquisto dell'abitazione familiare (acquisto per altro avvenuto congiuntamente da coniugi in regime di separazione dei beni). | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocato 1983 | 10/12/2013 18:29:50 |
ha copiato parola per parola che schifo ffinché il vincolo possa validamente essere opposto a terzi occorre, tuttavia, che l'atto di costituzione del fondo venga annotato a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, " non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità-notizia" (Cassazione Civile, sez. III, 24 gennaio 2012, n. 933; Cassazione civile, sez. III, 23/09/2013, n. 21725; Cassazione civile, sez. un., 13/10/2009, n. 21658). Pertanto, la possibilità per il creditore extrafunzionale di aggredire i beni ricompresi nel fondo, qualora validamente annotato, è strettamente correlata al momento in cui abbia provveduto a trascrivere l'atto di pignoramento, poiché tale aggressione sarà consentita solo in presenza di un pignoramento trascritto in data antecedente alla annotazione del fondo. Nel caso di specie, pur non essendo stato trascritto l'atto di pignoramento, risulta tuttavia che la banca creditrice avesse iscritto apposita ipoteca a garanzia del mutuo. Costituendo l'ipoteca una garanzia di tipo reale che attribuisce al creditore il potere di aggredire il bene, pur laddove il debitore abbia posto in essere atti dispositivi, ne consegue in ogni caso la possibilità per il creditore ipotecario di aggredire il bene anche presso i soggetti terzi titolari del bene stesso e dunque, nel caso in esame, la possibilità per la banca di aggredire il bene, pur se confluito nell'ambito di un patrimonio c.d. separato | |
Rispondi |
Da: Vitocatozzo | 10/12/2013 18:29:54 |
http://www.giurdanella.it/2013/12/10/esame-avvocato-2013-possibile-soluzione-al-parere-civile-sul-fondo-patrimoniale-traccia-1/ | |
Rispondi |
Da: Vitocatozzo | 10/12/2013 18:29:54 |
http://www.giurdanella.it/2013/12/10/esame-avvocato-2013-possibile-soluzione-al-parere-civile-sul-fondo-patrimoniale-traccia-1/ | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocato 1983 | 10/12/2013 18:30:33 |
vito catozzo ti fai bello scopiazzando in giro? | |
Rispondi |
Da: actaus | 10/12/2013 18:30:47 |
- Messaggio eliminato - | |
Rispondi |
Da: actaus | 10/12/2013 18:30:47 |
- Messaggio eliminato - | |
Rispondi |
Da: per giovane avvocato 1983 | 10/12/2013 18:30:55 |
ci dovevo mettere il copiright | |
Rispondi |
Da: per vitocatozzo | 10/12/2013 18:31:33 |
lo stesso tema era stato postato da me verso le 4 | |
Rispondi |
Da: per vitocatozzo | 10/12/2013 18:31:47 |
lo stesso tema era stato postato da me verso le 4 su questo sito chiaramente | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ..., 113, 114, 115, 116, 117, 118 - Successiva >>