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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535411 volte

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Da: gigino7510/12/2013 17:51:11
e allora secondo te...perch[ la tracia dice...
i RIMEDI esperibili
evidentemente l-az revocatoria [ tra le possibilit'
non credi
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Da: psicologo delle masse10/12/2013 17:52:07
Per giovane avvocato 1983 Passo della sentenza 3251/96 che chiarisce l'irrilevanza della anteriorità/posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale.

"Pertanto questa norma - il cui scopo e di assicurare che i beni in questione non siano sottratti alla loro destinazione, quale e quella specificatamente prevista dall'attuale art. 167 c.c. di far fronte ai bisogni familiari - non riproduce la regola contenuta nel previgente terzo comma dell'art. 169 c.c. (secondo cui la inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non era opponibile ai terzi il cui diritto di credito fosse sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla nascita del vincolo sui titoli di credito) ma si limita a far riferimento, per l'assoggettamento o meno ad esecuzione forzata dei beni oggetto del fondo, esclusivamente alla qualità del debito, (non potendo il fondo patrimoniale essere aggredito per debiti estranei alle necessità della famiglia), non invece al momento in cui il debito medesimo é venuto ad esistenza (Cass., sent. n. 1449 del 1990 in motivazione)."
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Da: gigino7510/12/2013 17:52:26
giovane avvocato 1983

la traccia dice RIMEDI esperibili

non RIMEDIO esperibile.....
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Da: NAPOLI HA FINITO10/12/2013 17:53:06
Hanno iniziato a ritirare i compiti. Amen. Anche questa volta è fatta!!!!!
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Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 17:54:57
l'opponibilità del fondo deriva dall'annotazione, non dalla trascrizione del registro, peraltro richiesta solo se ci sono immobili (mentre l'annotazione ai fini dell'opponibilità è richiesta sempre).

L'anteriorità dell'ipoteca si valuta perciò ponendo a raffronto iscrizione dell'ipoteca nella conservatoria dei registri immobiliari e annotazione del fondo sull'atto di matrimonio.

I creditori funzionali possono sempre soddisfarsi sui beni del fondo: non è verso costoro che si riferisce il vincolo di indisponibilità.

E saresti stato bocciato alla grande, senti a me.

Non si sa come hai avuto accesso alla professione.
No, purtroppo si sa benissimo, perché nella tua condizione versano la maggiorparte dei professionisti.
Rispondi

Da: provato10/12/2013 17:55:29
riprovato
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Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 17:58:08
Poi ho riletto quanto hai scritto.
Ogni volta che rileggo mi accorgo della caterva di cazzate scritte.
Quando si parla di immobili è irrilevante sapere la data di insorgenza del credito, perché il creditore extrafunzionale può soddisfarsi solo se ha trascritto il pignoramento prima dell'annotazione (2932 c.c. mi pare, vado a memoria).

Sei un ignorante.
Assodato
Rispondi

Da: sinfo10/12/2013 17:58:47
scusate qualcuno sa qualcosa di firenze?? Si sa approssimativamente l'ora in cui hanno dettato??
Vi prego se qualcuno sa qualcosa mi può rispondere!!
Rispondi

Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 17:58:49
1) Conosci l'art. 2647 c.c.????
Se il fondo patrimoniale ha ad oggetto beni immobili deve essere trascritto nel registro immobiliare del luogo dove si trova l'immobile! Esattamente come un normale atto di disposizione di un bene immobile!
Ignorante!

2) Conosci l'art. 2827 c.c.???
L'ipoteca si iscrive nel registro immobiliare del luogo dove si trova l'immobile! Esattamente come un normale atto di disposizione di un bene immobile!
Ignorante al quadrato!
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:00:44
Tu ignori la cosa elementare che l'opponibilità del fondo, come di tutte le convenzioni matrimoniali, deriva dall'annotazione sull'atto di matrimonio, avendo la trascrizione funzione di mera pubblicità notizia.
Ma tu sei un ignorante e ti piace fare figure di mmmerda, quando ti basterebbe prendere il Gazzoni per prendere coscienza dello stato pietoso in cui versa la tua cultura giuridica
Rispondi

Da: persichetta  e rimini10/12/2013 18:02:54
avete notizie dei ragazzi della fiera a rimini?
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:04:15
Ti ho spiegato che il confronto va fatto tra iscrizione dell'ipoteca o del pignoramento, per il creditore extrafunzionale privo di garanzia reale, e la data di annotazione del fondo (non quella di trascrizione del fondo).

Ma tu sei solo un saccente, borioso, ignorante a cui piace fare sfoggio  del nulla, facendo figure di mmerda a tutto spiano
Rispondi

Da: aidi q10/12/2013 18:05:52
soluzioniiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rispondi

Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 18:05:54
La trascrizione nel caso di specie ha funzione di pubblicità notizia per i creditori successivi che intendano esperire l'azione revocatoria! L'annotazione ha efficacia costitutiva! Entrambe sono successive al mutuo e alla concessione di ipoteca e quindi in alcun modo opponibili alla banca!
Cosa centra l'art. 2932?
Cosa vuol dire "trascrivere il pignoramento prima dell'annotazione"?????
Non sei un ignorante: sei un cialtrone del diritto!
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:06:19
e lo so che adesso non compari più.
cambia nick, perché questo te lo sei bruciato a furia di cazzate.
Ma tanto dal tenore delle cazzate che racconti ti sgameremo ancora
Rispondi

Da: Napoli esame10/12/2013 18:08:07
Napoli 18.07: i pastori si presentano all'uscita della Mostra d'Oltremare per riportare le capre nelle stalle.
Rispondi

Da: as10/12/2013 18:08:29
a che ora si consegna a cz
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 18:08:29
Sono le 18:08 e ancora a sparare minchiate???
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:08:52
sei un cretino.
solo così potevi uscire dalle figure di mmerda a ripetizione che hai fatto: cambiando le carte in tavola.
sono contento però che ti è servito ad imparare che la trascrizione del fondo svolge mera pubblicità notizia e che l'annotazione del fondo ha funzione costitutiva.
bravo.
se ti impegni un altro po' (ma ne dubito) forse riesci a capire dopo un giorno intero come funziona il fondo patrimoniale.
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:10:34
Ho riletto la tua frase "La trascrizione nel caso di specie ha funzione di pubblicità notizia per i creditori successivi che intendano esperire l'azione revocatoria! L'annotazione ha efficacia costitutiva!"

ti avevo scritto qualche minuto fa che "L'anteriorità dell'ipoteca si valuta perciò ponendo a raffronto iscrizione dell'ipoteca nella conservatoria dei registri immobiliari e annotazione del fondo sull'atto di matrimonio".

A leggerti meglio, si evince che persisti a non capire un cazzo.
Rispondi

Da: Sardi alesa 10/12/2013 18:11:53
ROMA? Ragazzi, a che ora si consegna a Roma?
Rispondi

Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 18:12:01
Ma che cosa dici? Leggiti il codice e quello che ho scritto! Sei solo uno sfigato!
Ma chi è che non compare più?
Chi cambia nick ecc. ecc.??
Secondo me dovete fare meno uso di droghe e più uso del codice...
IDIOTI
Rispondi

Da: Giglia10/12/2013 18:12:21
avete idea di quando ritirano a  Catania
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:13:22
che sei un cretino lo dimostra la domanda "Cosa vuol dire "trascrivere il pignoramento prima dell'annotazione"?????"

Per i creditori sprovvisti di ipoteca iscritta anteriormente, l'unico modo per poter aggredire l'immobile è trascrivere il pignoramento prima che venga annotato nell'atto di matrimonio l'atto costitutivo del fondo ex art. 2932 c.c.

Ma sono cretino io che ragiono con uno che sa nulla di fondi patrmoniali e di diritto civile.

Rispondi

Da: Per giovane avvocato 1983 10/12/2013 18:14:01
Sai a che ora consegnano a Roma?
Rispondi

Da: Laxa10/12/2013 18:14:29
secondo me state dicendo la stessa cosa insultandovi e basta...
trattandosi di parere e non sapendo come valuta chi corregge a mio parere inserirei entrambe le soluzioni, ovvero in primis la presenza dell'ipoteca ANTERIORE alla costituzione del fondo (a prescindere dall'annotazione) fa salva la possibilità per la banca di agire in via esecutiva sul bene; poi un riferimento alla possibilità di agire mediante azione revocatoria perchè è in teoria possibile per i coniugi far valere le "esigenze di famiglia" ex art. 170 c.c. - in sede di opposizione all'esecuzione per capirci - (insomma solo per essere completi, altrimenti il primo rimedio resta quello dell'ipoteca)
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 18:14:38
Ma la finite con sta trascrizione? Non c'entra un fico secco.
La casa è per esigenze familiari, ergo i coniugi non possono opporre alcunché alla Banca.
La Banca potrà attaccare la casa ma non con una revocatoria né con un pignoramento, teste di minchiaaaa!!!
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:15:08
scompari, che è meglio.
ci hai ammorbato abbastanza con le tue stronzate
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:15:55
Da: per giovane avvocato1983 tardivo    10/12/2013 17.10.34
Da: per lotario: impara    10/12/2013 16.46.35
questo è il tema completo    10/12/2013 16.41.24
Da: soluzione che accendiamo    10/12/2013 16.38.57
la banca ha azione esecutiva per tre buone ragioni:
1. il credito è funzionale ai bisogni della famiglia, onde che il problema dell'opponibilità del fondo non si pone: trattandosi di creditore funzionale la banca può aggredire sempre i beni del fondo, quale che sia la natura e la data in cui il credito è sorto e quale che sia la garanzia annessa al credito;

2. Anche ammettendo per avventura che il credito non è funzionale, ad ogni modo esiste ipoteca che attribuisce al creditore la possibilità di aggredire il bene ovunque si trovi: nei riguardi del creditore ipotecario sono infatti ipso iurie inopponibili gli atti di disposizione;

3. Anche laddove il credito fosse stato extra funzionale (non collegato ai bisogni) e sprovvisto di garanzia reale, la banca non sarebbe rimasta sprovvista di strumenti di tutela, stante l'esistenza di tutti i presupposti per esperire l'azione revocatoria.
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Da: Per Sinfo 10/12/2013 18:16:10
Firenze consegna alle 18.45. Hai notizie di Roma?
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