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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535383 volte

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Da: Vitocatozzo 10/12/2013 18:31:47
http://www.giurdanella.it/2013/12/10/esami-avvocato-2013-possibile-soluzione-al-parere-civile-sulla-cancellazione-dal-registro-delle-imprese/
Rispondi

Da: per vitocatozzo10/12/2013 18:31:59
lo stesso tema era stato postato da me verso le 4  su questo sito chiaramente
per chi volesse è ancora là
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 18:32:36
"per giovane avvocato 1983" dimmi l'atto che la banca può fare: revocatoria, precetto, pignoramento, etc..
Io ho la mia testa che funziona più della tua..
Rispondi

Da: maizzone 10/12/2013 18:32:55
novità da lecce?
Rispondi

Da: A che ora consegna ROMA? 10/12/2013 18:33:43
Roma? A che ora finiscono?
Rispondi

Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 18:34:25
Io non ho copiato niente da nessuno, mi sono collegato intorno alle 17 per mera curiosità! Ho letto la traccia, il codice ed ho usato il cervello. Mi fa piacere che la soluzione sia stata da te individuata già da diverse ore. Mi stupisco, tuttavia, di tanta ignoranza ed arroganza...!
Se avessi un pò di tempo in più direi tante altre cose!!!!!
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Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 18:36:02
Sinarchio ma se hai la testa che funziona più della mia che cavolo vuoi da me???
Fai quello che ti pare e ti dice la tua testa... :D
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 18:37:00
non ce l'avevo con te nerchia...
ma con quello che ti risponde.
Comunque state tutte e due inguaiati in diritto e girate attorno per non dire l'atto che fareste fare alla Banca... bravi avvocati....
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:37:17
hai copiati interi stralci del mio tema e del tema di un altro.
facendo collage.
bravo.
sono contento che tu abbia copiato le cose giuste.
Rispondi

Da: actaus10/12/2013 18:37:30

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: silvia83 10/12/2013 18:37:48
a che ora esco a Napoli
Rispondi

Da: silvia83 10/12/2013 18:38:17
a che ora finiscono a Napoli
Rispondi

Da: per giovane avvocato 1983: le frasi copiate10/12/2013 18:38:23
ertanto, la possibilità per il creditore extrafunzionale di aggredire i beni ricompresi nel fondo, qualora validamente annotato, è strettamente correlata al momento in cui abbia provveduto a trascrivere l'atto di pignoramento, poiché tale aggressione sarà consentita solo in presenza di un pignoramento trascritto in data antecedente alla annotazione del fondo.
Nel caso di specie, pur non essendo stato trascritto l'atto di pignoramento, risulta tuttavia che la banca creditrice avesse iscritto apposita ipoteca a garanzia del mutuo.

Costituendo l'ipoteca una garanzia di tipo reale che attribuisce al creditore il potere di aggredire il bene, pur laddove il debitore abbia posto in essere atti dispositivi, ne consegue in ogni caso la possibilità per il creditore ipotecario di aggredire il bene anche presso i soggetti terzi titolari del bene stesso e dunque, nel caso in esame, la possibilità per la banca di aggredire il bene, pur se confluito nell'ambito di un patrimonio c.d. separato
Rispondi

Da: maizzone 10/12/2013 18:38:57
cioè?
Rispondi

Da: a messina si stanno divertendo10/12/2013 18:39:02

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 18:40:47
Punto primo non era un tema ma un parere. Punto secondo ho trascritto le norme. Punto terzo ma chi cazzo se ne frega di chi ha scritto cosa, prima, quando e perché?
Actaus vuoi il premio?
Hai vinto!
Sei il più bravo giurista del Mondo intero!

P.S. giuro che non ho letto post prima delle 17 e che non me ne frega un fico secco di questo esame e di tutti i coglioni saccenti che spero vengano bocciati al più presto! Mi sono soltanto divertito un pò...
Rispondi

Da: per giovane avvocato 1983: le frasi copiate10/12/2013 18:41:09
Da: sempre p    10/12/2013 15.00.03
Secondo me, inserendo qualche riflessione sui bisogni della famiglia il tema risulta più completo.
Ecco qua



Il fondo patrimoniale rientra nel novero dei patrimoni c.d. destinati.
E' vero infatti che il fondo può essere costituito ad iniziativa dei coniugi o dai terzi allo scopo di soddisfare, mediante l'impiego dei relativi frutti, i bisogni della famiglia.
Tramite la costituzione del fondo si imprime perciò ai beni un determinato vincolo di destinazione, opponibile ai terzi ove il fondo sia costituito nei modi di legge.
E' vero infatti che il fondo determina l'istituzione di un regime di separazione patrimoniale, atteso che solo i creditori funzionali possono aggredire i beni ivi compresi, in deroga al principio della responsabilità patrimoniale sancito nell'art. 2740 c.c.
Affinché il vincolo possa validamente sorgere occorre, però, che l'atto di costituzione del fondo venga annotato nell'atto di matrimonio: l'eventuale trascrizione assolve infatti soltanto una funzione di pubblicità notizia.
Ne consegue che il vincolo di destinazione non possa essere opposto al creditore pignorante che agisca a soddisfacimento di un credito non funzionale quante volte l'atto di costituzione non sia stato annotato.
In presenza di una valida annotazione, la possibilità per il creditore extrafunzionale di aggredire i beni ricompresi nel fondo è strettamente correlata al tempo in cui abbia provveduto a trascrivere l'atto di pignoramento.
Solo in presenza di un pignoramento trascritto in data antecedente alla annotazione del fondo, sarà consentito al creditore extrafunzionale di aggrredire il bene ricompreso nel fondo.
Il creditore che abbia provveduto tuttavia a trascivere l'atto di pignoramento in epoca successiva non rimane però privo di tutela.
Soccorre infatti - secondo una soluzioine accolta in giurisprudenza ma fortemente contestata in dottrina - la possibilità del rimedio revocatorio, quante volte la costituzioine del fondo sia stata animata dall'intento di frodare i creditori.
Nel caso prospettato emergono diversi profili problematici.
In primo luogo, laddove il credito fosse sorto per soddisfare bisogni della famiglia, il vincolo generato dal fondo sarebbe comunque inopponibile alla banca che intendesse procedere esecutivamente.
Tuttavia, pur laddove dovesse emergere che la Banca non risulta titolare di un credito funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia non mancano gli strumenti di tutela.
In primo luogo, la tempistica in concreto riscontrabile nel caso in esame induce a ritenere sussistenti elementi sintomatici dell'intenzione di frodare i creditori, stante l'imminenza dell'insolvenza.
Tuttavia ad una migliore disamina della fattispecie emerge che il ricorso al'azione revocatoria risulti non necessaria.
Risulta infatti che la banca creditrice avessi iscritto apposita ipoteca a garanzia del mutuo.
Come noto, l'ipoteca costituisce una garanzia di tipo reale che attribuisce al creditore il potere di aggredire il bene, pur laddove il debitore abbia posto in essere atti dispositivi.
Ne consegue in ogni caso la possibilità per il creditore ipotecario di aggredire il bene anche presso i soggetti terzi titolari del bene stesso.
Ne consegue nel caso in esame la possibilità per la banca di aggredire il bene, pur se confluito nell'ambito di un patrimonio c.d. separato.
Si pone in ultimo il problema del regime patrimoniale adottato dai coniugi, per l'ipotesi che il procedimento esecutivo sull'immobile non soddisfi completamente le ragioni della banca.
E' da ritenersi che la banca possa agire nei riguardi di entrambi i coniugi, entrambi responsabli solidalmnente del verso la banca, trattandosi di credito collegato ad un atto di straordinaria amministrazione.
Rispondi

Da: per giovane avvocato 1983: le frasi copiate10/12/2013 18:41:45
sei un di copione.
Rispondi

Da: lecce10/12/2013 18:42:15
A lecce hanno già consegnato
Rispondi

Da: maizzone 10/12/2013 18:42:21
novità da lecce?
Rispondi

Da: per giovane avvocato 1983: le frasi copiate10/12/2013 18:43:02
hai copiato e ti facevi saccente.
L'unico porblema, grave per te, che di quello che hai copiato non hai capito un bel nulla.
Rispondi

Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 18:43:27
ma io non ho mai scritto quelle cose...ma ti sei rincoglionito???
Ma che vuoi?
Chi ti conosce???
Fatti una camomilla....
Rispondi

Da: Sinarchio10/12/2013 18:44:51
Per i giovani avvocati...:
"sussistenti elementi sintomatici dell'intenzione di frodare i creditori" MA SEI FUORI? TU MANDI IN GALERA LA GENTE!!!
Hanno fatto il fondo patrimoniale un anno prima di diventare morosi non una settimana prima. Di che elemento sintomatico parli? Si vede che non hai mai letto delle sentenze...
Ma soprattutto, il fondo patrimoniale non è opponibile alla Banca, testa di rapa, quindi nessun intento di frodare!
E ti spari pure le pose? Ma metti la testa sotto la sabbia...
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:45:21
non hai capito un bel nulla e continui a parlare
Rispondi

Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 18:46:04
Ma vi fate le canne????
Rispondi

Da: maizzone 10/12/2013 18:46:08
ma la finite che ci sono cose più serie C... !!!
Rispondi

Da: per giovane avvocato 198310/12/2013 18:46:38
per sinarchio.
con te non ci parlo.
sei impenetrabile alla conoscenza come il piombo.
cambia aria, mestiere, interessi che il diritto non fa per te.
non mi abbasso a confrontarmi con te,
Rispondi

Da: A che ora consegna ROMA 10/12/2013 18:47:06
????
Rispondi

Da: Giovane Avvocato 198310/12/2013 18:47:27
Presentatemi i vostri spacciatori...
Rispondi

Da: rimini 110/12/2013 18:47:49
a rimini è finita?
Rispondi

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