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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: gigino75 | 12/12/2013 12:55:21 |
domanda riconvenzionale di restituzione dell'immobile va messa?? rispondete | |
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Da: kunts | 12/12/2013 12:56:45 |
ma come si fa a chiedere la riconvenzionale. ci si deve attenere alla traccia!!! se non siete sicuri non sparate a casaccio.!!! | |
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Da: wollymi | 12/12/2013 13:00:16 |
non è prevista una data per il pagamento, sto chiedendo che adempia. Non mi sembra oggetto di accertamento giudiziale di un diritto, non posso far valere un suo inadempimento. non esiste un inadempimento presunto o presuntivo.. il diritto non è interpretabile sino a tal punto!! la prova dell'inadempimento fra l'altro devo darla io...il quadro è molto semplice ...la controparte chiede l'usucapione. Noi la facciamo rigettare. Altro non ci viene chiesto e non ci sono dati sicuri per chiedere altro. | |
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Da: Piggio 82 | 12/12/2013 13:00:19 |
Vedendo meglio la traccia, la domanda ex 2932 è prescritta perché l'obbligazione di stipula del definitivo, se non è previsto un termine essenziale nel preliminare, è subordinata all'ordinario termine decennale di prescrizione. Vi posto la massima. Come è stato affermato da questa Corte, in altra occasione, (sent. N. 10752 del 1993) la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629) | |
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Da: Batman Leguleio | 12/12/2013 13:00:27 |
Evviva l'avvincente copia-copia! | |
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Da: :) | 12/12/2013 13:02:24 |
SCUSATE RAGAZZI MA L'AVV DI TIZIO PROMITTENTE VENDITORE QUANDO SI COSTITUISCE? OGGI? O NEL NOVEMBRE 2012. LA TRACCIA DICE "caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio" -vuol dire che in quella data c'era udienza? o in quella data ha inoltrato citazione per l'udienza di???? | |
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Da: kunts | 12/12/2013 13:09:26 |
in subordine che mettereste? | |
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Da: lu | 12/12/2013 13:10:16 |
si costituisc e sempre a novembre 2012 ovvero 20 giorni prima della data fissata in citazione | |
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Da: Piggio 82 | 12/12/2013 13:13:31 |
La traccia dice che l'attore a novembre 2012 chiede: per cui dovremo calcolare 90 giorni da quella data. Per questo motivo niente eccezione di mediazione (nel frattempo la sentenza della Corte Cost ha travoltola mediazione). | |
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Da: aidi q | 12/12/2013 13:13:58 |
soluzioniiiiiiiiiiiiiii???????????????? | |
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Da: Ollallà | 12/12/2013 13:17:05 |
Qualcuno ha svolto l'atto di penale???? | |
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Da: fra | 12/12/2013 13:18:25 |
soluzioni atto amm.??? | |
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Da: fra | 12/12/2013 13:20:44 |
atto civile soluzioni | |
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Da: zio pippo | 12/12/2013 13:22:34 |
niente mediazione. L'udienza sicuramente si è tenuta dopo il 12.12.12 data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (perché tizio ha convenuto in giudizio a novembre 2012 ossia ha notificato la citazione). 90 giorni dopo novembre è febbraio pertanto la mediazione è stata dichiarata incostituzionale | |
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Da: Apolla12 | 12/12/2013 13:23:36 |
ragazzi quindi per il civile? mi ricapitolate un attimo? mi sto confondendo | |
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Da: trek | 12/12/2013 13:25:32 |
ma un atto di civile completo? nessuno lo pubblica? | |
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Da: data udienza | 12/12/2013 13:26:32 |
data udienza 1) siete sicuri che "caio ha convenuto in giudizio nel novembre 2012" non possa voler dire che la citazione era precedente e il novembre 2012 era la data dell'udienza fissata in citazione precedente. 2) attenzione, nulla esclude che se il novembre 2012 è la data di citazione di caio, può esser che egli abbia fissato udienza ora....tra 20 giorni. Il termine minimo è 90, ma tu puoi fissare anche un anno e 2 mesi dopo. no? | |
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Da: hermes1 | 12/12/2013 13:26:59 |
è l'atto di penale? è completo? grazie mille | |
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Da: fra | 12/12/2013 13:29:00 |
Svolgimento schematico della Seconda Traccia - Atto giudiziario di diritto penale Possibile soluzione schematica La soluzione indicata in modo sintetico e schematico è solo una delle possibili; ha mero valore orientativo. Traccia Atto Giudiziario di DIRITTO PENALE All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria - presente in casa solamente Tizio - procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro uro, custodite in un cassetto dell'armadio; e un'agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all'interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame. Atto: Istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. TRIBUNALE DI ... ... SEZ. PENALE - SEZIONE SPECIALE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI SULLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI ISTANZA DI RIESAME Proc. pen. n. … Il sottoscritto avv. … del Foro di …, c.f. …, fax …, pec …, con studio in …, via …, n. …, difensore di fiducia, in virtù di nomina in calce al presente atto, di Tizio, nato a … il …, residente in | |
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Da: newavv | 12/12/2013 13:29:08 |
la riconvenzionale di restituzione comporta un aumento del valore della causa e quindi l'applicazione del contributo unificato? | |
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Da: gigino75 | 12/12/2013 13:29:42 |
ON.LE TRIBUNALE DI ROMA (R.G. …….Giud. dott……) COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE Per il sig. Tizio, nato a …..e resdiente a…. in via…… , C.F. ……, rappresentato e difeso dall' avv giusta mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in……..alla via……………. ex co.II art. 176 cpc si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'utenza fax ……… ; pec: ……………. CONVENUTO CONTRO Il sig. Caio….nato…residente……..rapp.to e difeso dall'avv. …… ATTORE * * * Il comparente, nel costituirsi in giudizio contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in fatto e in diritto, per i motivi infra rappresentati: Premessa Al fine di consentire il corretto inquadramento della questione, si ritiene opportuno riportare alcune premesse circa i fatti oggetto del presente procedimento. Con atto di citazione notificato in data………. il Sig. Caio , conveniva in giudizio l'odierno convenuto, assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si era obbligato a trasferire all'attore, un immobile sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell'appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula del contratto preliminare e per la restante somma, tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione del tempo del pagamento delle stesse; ed infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del contratto definitivo che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta da parte di Tizio. Esponeva ancora l'attore, che le parti prevedevano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, il sig. Tizio si impegnava a consegnargli le chiavi dell'appartamento a fronte del versamento dell'acconto di 150 milioni di lire. Versate regolarmente le prime due rate da 100 milioni di lire ciascuna, l'attore , a fronte della mancata richiesta sia di corresponsione del residuo della somma da parte del Sig. Tizio, che di stipula del contratto definitivo, lo conveniva in giudizio affinchè venisse dichiarato dall'On.le Giudice, esclusivo proprietario del'immobile ubicato in Roma, per usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso. Difesa del convenuto Infondatezza della domanda attorea In primo luogo, quanto al merito e lungi ciò dal rappresentare accettazione del contradditorio, si evidenzia come la domanda attorea non possa in alcun modo essere accolta, mancando l'elemento fondante dell'usucapione, ossia il possesso ventennale dell'immobile di cui all'art. 1158 c.c. Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008). Tale collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., consente alle parti di perseguire un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri (Cass., n. 13164/2007). In sostanza nel giugno 1991 le parti le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio, prima della stipula del contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell'appartamento sito in via Roma. Ritornando recentemente sulla questione, i Giudici di legittimità hanno ribadito"nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio( Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629) In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente "è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta 'interversiu possessionis' nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.". (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629) Pertanto, alla luce di quanto esposto atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori, è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animuspossidenti), ha natura di detenzione qualificata e non dipossesso utile adusucapionem. Dunque, è evidente come la domanda di Tizio risulti del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie, quell'animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. 2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE Sulla base di quanto illustrato e riprendendo le argomentazioni di giudici di legittimità nella sentenza 3 luglio 2013, n. 16629, nel caso di specie, si è in presenza dunque di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo). Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell'ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; come nel caso de quo, in quanto il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, come per ogni altra obbligazione, anche quella di firmare un contratto si prescrive e in mancanza di termine specifico vale quello ordinario decennale. Ne deriva , come è stato affermata da questa stessa Corte in altra occasione( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629). Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti Conclusioni "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: - Rigettare, nel merito, la domanda attorea perché infondata e inammissibile in fatto e in diritto; - In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell'immobile sito in Roma avanzata dal sig. tizio; - condannare altresì la parte attrice all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfetario del 12,5 % sull'imponibile, IVA e CPA come per legge. Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c. Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che la spiegata domanda riconvenzionale non modifica il valore della causa e che pertanto non è dovuto alcun contributo integrativo. Si allegano i seguenti documenti: 1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991; 2. copia assegno 150 milioni di lire. Data, luogo Avv. … | |
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Da: URGENTE AIUTO | 12/12/2013 13:32:19 |
la riconvenzionale di restituzione comporta un aumento del valore della causa e quindi l'applicazione del contributo unificato? | |
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Da: Jimenez | 12/12/2013 13:32:59 |
A Lecce dovrebbero consegnare alle 16:30..Nonostante vari casini | |
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Da: valegiu | 12/12/2013 13:34:20 |
CHE CASINI SUCCEDONO A LECCE? | |
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Da: x gigino | 12/12/2013 13:34:47 |
con quella riconvenzionale secondo me non si passa mai l'esame. parere mio... dire che non è stato previsto il termine significa non aver capito la traccia.. | |
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Da: aiuto | 12/12/2013 13:36:12 |
Ciao ragazzi, qualcuno sa darmi notizie su l'atto penale?mi servono motivazioni e conclusioni. grazie | |
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Da: MARGò | 12/12/2013 13:37:00 |
scusate è sicuro l'orario di napoli? | |
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Da: gigino75 | 12/12/2013 13:40:11 |
leggi meglio la traccia....le parti non hanno stabilito una data per il definitivo....e se non è prevista ....su applica il termine ordianrio di prescrizione decennale.... | |
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Da: lilla86 | 12/12/2013 13:41:44 |
a che ora finiscono a napoli?? qualcuno lo sa???? | |
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Da: Franx 79 | 12/12/2013 13:46:16 |
Il contratto è condizionato alla richiesta di stipula da parte di Tizio NON E' ASSOLUTAMENTE PRESCRITTO PER MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE | |
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