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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: salernino | 12/12/2013 17:01:29 |
salerno caos...hanno bloccato tutto...fonte sicura... | |
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Da: sorelladifratello | 12/12/2013 17:02:34 |
sei solo un poveraccio!!! | |
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Da: Capoccione x Caro Kunts | 12/12/2013 17:03:31 |
ho già spiegato non farmi ripetere.............. art. 15 Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti........ non era specificata alcuna reddita per cui valore 750 milioni... ok se leggi sopra ho anche detto che è più corretto individuare il valore attuale .... quando discuto di valore era implicito l'art 15 ok in bocca al lupo pure a te | |
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Da: salernino | 12/12/2013 17:05:46 |
salerno tutto fermo...sorelladifratello,..vieni ti do due ripassate del c.c..... | |
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Da: kunts | 12/12/2013 17:08:27 |
ma se dalla traccia l'interesse della parte non emerge....ti prendi tu la responsabilità della riconvenzionale? ma scusa...ti sostituisci al tuo cliente e decidi d'imperio? poi fate come ve pare | |
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Da: sorelladifratello | 12/12/2013 17:12:21 |
x salernino : il mio post non era per te, scusa...era per quella specie di essere "ormai è tardi" | |
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Da: INPENSIERO | 12/12/2013 17:14:54 |
CHE E' SUCCESSO A SALERNO? | |
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Da: eter | 12/12/2013 17:15:56 |
che succede a lecce????? | |
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Da: ormai è tardi | 12/12/2013 17:16:11 |
è così a l'anno prossimo e porta pure il fratello hahahah | |
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Da: puff_a | 12/12/2013 17:17:01 |
Ragazzi ma Napoli ha consegnato? | |
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Da: x BRAVA ad ANGELA classe 1934 | 12/12/2013 17:17:37 |
brava... in bocca al lupo.. !!! | |
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Da: Capoccione x Kunts | 12/12/2013 17:18:27 |
sull'interesse mi sono già espresso innanzi per cui non mi ripeto. in ogni caso in bocca al lupo adesso vi devo lasciare ......... saluti a tutti molto bene gigino75 solo qualche dettaglio da correggere. | |
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Da: x BRAVA ad ANGELA classe 1934 | 12/12/2013 17:19:03 |
Lecce --e anche modesta a dire La sua "età ;) | |
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Da: neoavvocato | 12/12/2013 17:20:15 |
ma è possibile che nessuno dica niente degli abbinamenti? | |
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Da: sorelladifratello | 12/12/2013 17:21:15 |
ormai è tardi impara a scrivere....e a vivere | |
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Da: neoavvocato | 12/12/2013 17:21:17 |
Guardate che l'anziano del video dice di essere classe 1914. Sturatevi le orecchie, voi e chi ha scritto l'articolo. | |
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Da: INPENSIERO | 12/12/2013 17:21:56 |
ragazzi, mi dite a salerno quando si consegna e se è tutto ok? | |
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Da: x capoccione x atto giudiziario amministrativo , | 12/12/2013 17:22:08 |
-Atto giudiziario di diritto amministrativo---niente nESSUNA parola ?? 0 nn ce niente da dire ?? | |
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Da: x neoavvocato | 12/12/2013 17:26:14 |
e stata modesta , nn voleva dire la sua età, nel video . si era scritto 1934--- al contrario però detto da se stessa nel video *14 !!! | |
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Da: ormai è tardi | 12/12/2013 17:26:44 |
a tutti germani..... tic toc è scaduto il tempo!!!!!! ci vediamo l'anno prossimo su questo formum!!!! Ciao egregi Avv.p che sarete ancora.... | |
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Da: x neoavvocato | 12/12/2013 17:27:43 |
e **L"anziana** x altro. | |
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Da: giò | 12/12/2013 17:30:34 |
ma hanno consegnato a napoli?? | |
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Da: FOLLIA1 | 12/12/2013 17:31:01 |
gli abbinamenti????????????? | |
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Da: ... | 12/12/2013 17:31:28 |
notizie da napoli?hanno consegnato? | |
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Da: spupy boy | 12/12/2013 17:31:40 |
a nessuno è venuto in mente di chiedere la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc e diffida a Caio a presentarsi il giorno... ora..ecc davanti al Notaio per la stipula del definitivo ed il versamento del relativo prezzo con avvertenza che in mancanza il contratto si intenderà risolto???? | |
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Da: Looooooool | 12/12/2013 17:34:13 |
la riconvenzionale è una bestialità..se qualcuno la inserisce è già bocciato. si dice chiaramente "la conclusione del contratto definitivo sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio." il contratto è ancora efficace, Caio, finora, è adempiente e attende una comunicazione di Tizio, dopo di che si accorderanno per stipulare entro 30 giorni. Tale comunicazione non può entrare in un atto come richiesta al giudice di informare caio..assurdo.. | |
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Da: ragaaaaa | 12/12/2013 17:34:30 |
a che ora si consegna a napoli?????? | |
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Da: mp | 12/12/2013 17:35:14 |
hanno consegnato a napoli? | |
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Da: x tuti coloro che sono state 3 gg | 12/12/2013 17:36:41 |
coloro che *Vi odiano sono ammiratori segreti che non riescono a capire perché tanta gente Vi ama *.... ;) IN BOCCA AL LUPO !!! SPERIAMO CHE CI VEDREMO ALL" ESAME ORALE . ALLA FACCIA DI TUTTI INVIDIOSI !!! | |
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Da: zanello | 12/12/2013 17:36:46 |
Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano previsto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo,l'offerta di cui al secondo comma dell'art.2932 c.c.e' da ritenere soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto poiche' necessariamemte implicita nella domanda stessa (Trib. Roma Sez. VI, Sent., 07-03-2013). In tale ipotesi,pertanto,deve essere emessa la sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. il diritto del convenuto di ottenere la stipula del definitivo ed il pagamento del residuo prezzo non possa in alcun modo ritenersi prescritto. Il contratto preliminare è fonte di obbligazioni al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto (cioé l'obbligo di concludere il contratto definitivo) non impedisce l'applicazione della norma di generale portata sancita dall'art. 1183 c.c.: e questa inequivocamente stabilisce che, in assenza di un termine ad hoc, la prestazione deve essere eseguita subito a richiesta della parte che vi abbia interesse. Le parti del preliminare sono quindi obbligate, in assenza di un diverso termine, alla formazione dell'atto pubblico, solo una volta pagato od offerto il prezzo pattiziamente stabilito, con la conseguenza che l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni, e quindi solo a far tempo dal pagamento o dall'offerta di pagamento del prezzo, cioé da quando il diritto poteva esser fatto valere, comporta l'estinzione del diritto stesso per prescrizione a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. Ma nel caso di specie, non essendo mai stato pagato od offerto il prezzo stabilito, è chiaro che la prescrizione del diritto del convenuto di pretendere l'adempimento del contratto preliminare ed il pagamento del corrispettivo, non è mai iniziata a decorrere. | |
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