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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: VaLLio12/12/2012 10:04:12
postate le tracce vereeeeeeeee

Da: Luigi---12/12/2012 10:04:33
Pedo pornografia dovrebbe essere vera.

Da: VANESSA1912/12/2012 10:04:45
ma sono uscite o no????

Da: aiutiamoci12/12/2012 10:05:10
esatta la traccia postata da arciere 1.

Da: dadaio 12/12/2012 10:05:15
la prima traccia è sulla responsabilità del datore di lavoro . Ricettaz. e contraff.
Ho appena avuto notizia da napoli

Da: Krika8512/12/2012 10:05:35
reali le tracce sulla pedopornografia e sul mancato versamento dell'imposta di registro...altre solo fake!

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Da: ansiatime12/12/2012 10:06:25
ma state dando i numeri????????avete pubblicato tipo 4 tracce, una diversa dall'altra!PER PIACERE, siate ONESTI!!!!!

Da: SuperMeg12/12/2012 10:06:41
VOLETE SCRIVERE LE TRACCE PIUTTOSTO CHE DIVAGARE??? GRAZIE!!

Da: MARCOS7512/12/2012 10:08:37
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL'APPROPRIAZIONE INDEBITA
di Debora Alberici del 18/11/2011
È illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca dei conti dell'imprenditore senza che sia stato provato il nesso di pertinenzialità con il reato, in questo caso l'appropriazione indebita. Infatti la misura è valida solo in caso di confisca per equivalente.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 41399 del 14 novembre 2011, ha respinto il ricorso della Procura di Grosseto, presentato contro il dissequestro di 81 mila euro di un imprenditore accusato di appropriazione indebita.
In motivazione il Collegio sottolinea la differenza fra i sequestri finalizzati alla confisca e quelli finalizzati alla confisca per equivalente. Nel primo caso, dice Piazza Cavour, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono «profitto del reato» «deve ritenersi sicuramente ammissibile sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. È evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato».
Nel secondo caso, invece, «trattandosi di confisca ex art. 240 c.p. e non di confisca per equivalente, il sequestro del profitto richiede alcuni requisiti». Prima di tutto che la somma sia dell'imputato, e poi che sia pertinente al reato contestato (il che significa che una somma di denaro che non abbia alcuna pertinenza con il reato non può essere sequestrata).
A questo punto, una volta dimostrata la pertinenza, e solo in questo caso, la misura può colpire le somme che si identificano proprio con quelle che sono state acquisite attraverso l'attività criminale. O ancora possono essere fermati i valori corrispondenti al valore nominale, ovunque rinvenuti o comunque siano stati investiti «proprio perché, considerata la fungibilità del danaro e la sua funzione di mezzo pagamento, il sequestro non deve necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì una somma corrispondente al loro valore nominale ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato».
Nel caso sottoposto all'esame della Corte è stato confermato il dissequestro dei conti di un imprenditore di Grosseto che era stato accusato di appropriazione indebita. Ma la misura non era spiccata in relazione alla confisca per equivalente. Ecco perché, i conti personali, estranei all'attività illecita, non possono essere sottratti al manager.

Peculato e sequestro preventivo ex art. 322 ter, I co., ultima parte, c.p.
Tribunale Cosenza, sez. II penale, ordinanza 04.06.2009 n° 103 (Alice Caputo)
L'ordinanza del Tribunale di Cosenza affronta la compatibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322 ter, I comma, ultima parte, c.p. con il delitto di peculato ex art. 314 c.p. in riferimento non solo al "prezzo" ma anche al "profitto" di reato.
La confisca per equivalente (e conseguentemente, in ambito cautelare, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c. p.) costituisce uno strumento ablatorio, introdotto per i reati contro la pubblica amministrazione con la L. 29 settembre 2000, n. 300, che, in caso di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti i proventi del reato, prevede la possibilità per lo Stato di colpire utilità patrimoniali di valore corrispondente di cui il reo abbia la disponibilità.
L'ordinanza in commento è stata pronunciata a seguito di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Castrovillari avente ad oggetto una serie di beni immobili e mobili, nonchè conti correnti e titoli intestati al notaio L. G. come equivalente del profitto del reato di peculato.
L'indagato, in qualità di notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Castrovillari, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità dei proventi delle vendite giudiziarie delegate, se ne sarebbe illecitamente appropriato.
Il Tribunale di Cosenza, dopo aver dichiarato infondata la doglianza dell'indagato in merito al fumus commissi delicti in ordine al reato ex art. 314 c.p., ha accolto la tesi difensiva secondo la quale, in ipotesi di peculato, la confisca per equivalente debba avere come parametro il solo "prezzo" del reato e non anche il "profitto".
Il tema della confisca è, in verità, piuttosto spinoso.
La confisca è stata, infatti, definita1 un istituto proteiforme, perchè diversamente disciplinata nel nostro ordinamento, tanto da assumere i connotati propri della misura di sicurezza patrimoniale (art. 240 c.p.), della misura di prevenzione post delictum (art. 12- sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306 convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356) o della misura di prevenzione in senso stretto ante delictum (art. 2-ter, comma 3, l.31 maggio 1965, n. 575) e della sanzione penale stricto sensu intesa (si pensi alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p.). Discussa è la sua natura giuridica, la sua problematica correlazione con la pericolosità sociale, il nesso eziologico tra res e reato nel caso di confisca per equivalente.
Orbene, restringendo l'analisi dei profili problematici inerenti la confisca per equivalente al caso in commento, ripercorriamo l'iter argomentativo seguito dai giudici del Tribunale di Cosenza.
Dalla lettura dell'art. 322 ter c.p., si evince chiaramente come, in relazione alla fattispecie criminosa punita dall'art. 314 c.p., il legislatore abbia espressamente correlato la confisca per equivalente al solo "prezzo" del reato e non anche al "profitto".
Infatti, l'art. 322 ter, I comma, statuisce che: "Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'art. 322 bis, I comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo". Il dato normativo parla chiaro.
Ma da alcune precisazioni terminologiche non si può prescindere.
La Suprema Corte2 ha costantemente affermato che il profitto del reato va identificato con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, contrapposto al prodotto e al prezzo del reato. Il prodotto è il risultato empirico dell'illecito cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato.
Quanto alla nozione di prezzo, la Corte di Cassazione lo ha identificato nel corrispettivo del reato, ossia nelle cose date o promesse per indurre l'agente a commetterlo.
E, inoltre, il Tribunale di Cosenza ha sottolineato come la Suprema Corte si sia sempre attenuta alla configurazione del profitto e del prezzo così come delineata in senso tecnico senza lasciare spazio ad arbitrarie dilatazioni del termine "prezzo" tali da includervi, attraverso una interpretazione estensiva, qualsiasi utilità connessa al reato3.
Il Tribunale di Cosenza, a conferma di questo orientamento restrittivo seguito dalla giurisprudenza, ha precisato che la Suprema Corte laddove ha ritenuto, come nel caso della truffa aggravata, di poter estendere il sequestro per equivalente al profitto, non ha seguito la via della interpretazione in senso atecnico ed estensivo del termine prezzo indicato al primo comma dell'articolo 322 ter c.p.p., bensì ha seguito il percorso della applicabilità al caso esaminato del comma successivo, che appunto consente il sequestro per equivalente del profitto; e ciò in virtù del richiamo esplicito contenuto nell'art. 640 quater c.p. all'intero 322 ter, senza alcuna distinzione di parti4.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Cosenza si è pronunciato, pertanto, nel senso dell'applicabilità della confisca per equivalente in riferimento al reato di peculato ex art. 314 c.p. (e quindi anche del sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente) limitatamente al solo prezzo di reato e non anche al profitto.
Ciò trova riscontro, del resto, nell'univoca elaborazione giurisprudenziale finora formatasi sul tema.
Ma c'è un ulteriore aspetto che complica un pò le cose.
Il tema della confisca si presenta spinoso, come già detto, soprattutto perchè, negli ultimi anni, si sono intersecati sulla materia, in modo piuttosto disorganico e frammentario, gli interventi del legislatore comunitario e del legistatore nazionale.
Dagli anni '80, l'Unione Europea ha sollecitato gli Stati membri ad adottare strumenti più incisivi per colpire i vantaggi economici derivati dall'attività criminosa. Ma come spesso accade, il nostro legislatore non sempre è solerte nel recepire quanto stabilito dalla legislazione comunitaria.
In particolare, bisogna tenere a mente che con la Legge 25 febbraio 2008, n. 34, contenente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alla Comunità europee - Legge comunitaria 2007", è stata delegata al governo l'attuazione, entro 12 mesi, di varie decisioni- quadro dell'Unione Europea, tra le quali la decisione quadro 2005/212/ GAI del Consiglio, del 24 Febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.
Con tale Decisione-quadro è stata chiesta agli Stati membri dell'U.E. l'adozione, entro il 15 marzo 2007, delle "misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi" (laddove lo strumento qualifica come "provento" ogni vantaggio economico da reati) (Art. 28).
Tale decisione- quadro prevede l'applicabilità della confisca per equivalente ai reati puniti con pena privativa della libertà superiore ad un anno, per cui nel caso specifico anche al reato di peculato ex art. 314 c.p., non solo in riferimento alle cose che costituiscono il "prezzo", ma anche a quelle che costituiscono il "prodotto" o il "profitto" del reato.
Il legislatore comunitario ai fini dell'applicazione della confisca per equivalente equipara, in pratica, il significato dei tre termini.
Ma il nostro legislatore non ha provveduto a recepire tale decisione-quadro come avrebbe invece dovuto, creando un evidente problema di interpretazione conforme dell'articolo 322 ter, I comma, ultima parte, c.p. con quanto stabilito dal legislatore comunitario.
Sul punto, il Tribunale di Cosenza ha negato la possibilità di applicare l'interpretazione adeguatrice dell'art. 322 ter, I comma, ultima parte, c.p. a tale decisione quadro, perchè porterebbe al contrasto con i principi generali del nostro ordinamento giuridico ed, in particolare, con quelli di certezza del diritto e di non retroattività.
L'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e l'art. 1 c.p. sanciscono il divieto di analogia in diritto penale.
E, come sottolineato dalla Corte di Cassazione5, la misura in esame, costituendo una "forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti", viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatorio: non può essere pertanto ammessa un'estensione analogica dell'eccezionale istituto della confisca per equivalente.
"E tutto ciò con il peso di una applicazione sostanzialmente retroattiva in peius, in considerazione della univoca elaborazione giurisprudenziale finora formatasi, appunto nel senso che la confisca per equivalente debba essere limitata al solo "prezzo" dei reati catalogati al primo comma dell'art. 322 ter c.p6."
Le osservazioni compiute dal Tribunale di Cosenza hanno trovato riscontro in una recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un., n. 3869, 6 Ottobre 2009).
Resta, pertanto, auspicabile un rapido intervento del legislatore sulla questione.
(Altalex, 30 marzo 2011. Nota di Alice Caputo. Si ringrazia per la segnalazione Francesco

Da: ...12/12/2012 10:10:28
traccia numero 1

nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web
con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.

A questo punto, Tizio si reca da un  avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili.

Da: ESAUSTO!12/12/2012 10:10:30
Allora queste tracce?????

Da: BASE HUSTON12/12/2012 10:13:12
ancora non ci sono tracce ufficiali: prima di dare notizie ai vs cari che stanno sostenendo l'esame, o di copiarle per voi stessi, aspettate quelle ufficiali.

Da: VaLLio12/12/2012 10:13:47
ragazzi se avete le tracce sicure scrivete traccia 1:..... e traccia 2:.... se no qui nn si capisce nulla!!!!

Da: pignotto12/12/2012 10:14:25
mi sembra chiaro che ancora non hanno dettato, o che la vigilanza è stata efficace

Da: dadaio 12/12/2012 10:14:40
la prima traccia è sulla responsabilità del datore di lavoro . Ricettaz. e contraff.
Ho appena avuto notizia da napoli

Da: 12/12/2012 10:15:25
Traccia n. 1
Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato
l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze
della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.

Da: ESAUSTO!12/12/2012 10:15:40
Per Krika85......confermi le tematiche delle tracce? Grazie della cortese collaborazione......

Da: aoxomoxoa 12/12/2012 10:15:45
serve traccia sicura e completa

Da: pietro7112/12/2012 10:17:24
tracce vere, non cavolate, non abbiamo tempo da perdere, grazie

Da: Avvocato umiliato12/12/2012 10:17:24
Dovreste finire tutti in galera.Vergognatevi!!!

Da: da confermare12/12/2012 10:18:40
traccia 1 - DA VERIFICARE

nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web
con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.

A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili.

TRACCIA 2 - VERIFICATA

Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato
l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze
della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.

Da: da casa12/12/2012 10:21:01
Peculato, disponibilità, appropriazione, necessità
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 15.01.2010 n° 1938

Relativamente al reato di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi comprensiva non soltanto della "detenzione materiale della cosa", ma anche della sua "disponibilità giuridica", nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di propria competenza, di inserirsi nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che la "inversione del titolo del possesso" da parte del pubblico ufficiale presuppone che la condotta realizzata riveli il suo atteggiarsi uti dominus rispetto al danaro del quale ha il possesso in ragione del proprio ufficio, in modo che l'appropriazione sia l'effetto anche di atti di disposizione giuridica del danaro, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi.
È però incontestabile che là dove l'atto di disposizione non realizzi un'appropriazione non può essere ipotizzato il peculato. (1-9)

    (*) Riferimenti normativi: art. 314 c.p..
    (1) In materia di responsabilità del notaio e peculato, si veda Cassazione penale, sez. V, sentenza 11.12.2009 n° 47178.
    (2) In tema di peculato e confisca per equivalente, si veda Cassazione penale, SS.UU., sentenza 06.10.2009 n° 38691.
    (3) In tema di peculato e telefonate fatte dall'ufficio, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 20.05.2009 n° 21165.
    (4) Sulle differenze tra peculato, truffa ed abuso d'ufficio, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 26.08.2008, n° 34157.
    (5) Sul peculato del concessionario delle imposte, si veda Cassazione penale 17616/2008.
    (6) Su peculato e marche da bollo, si veda Cassazione penale 30154/2007.
    (7) Sul problema della rilevanza e/o utilità della cosa sottratta, si veda Cassazione penale 13064/2005.

Peculato, confisca, profitto, esclusione
Cassazione penale , SS.UU., sentenza 06.10.2009 n° 38691

Chi è responsabile del delitto di peculato può subire la confisca per equivalente, prevista dall'articolo 322ter, comma primo, ultima parte, c.p. del solo prezzo e non anche del profitto del reato. Ciò in quanto, la norma de quo, limitando inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo «prezzo» del reato, non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva, la quale integrerebbe un'esegesi in malam partem della fattispecie penale incriminatice

Da: Gerardo Verrà12/12/2012 10:26:46
Per Maria salerno: ho mia moglie in attesa all'interno, sono al lavoro e ho tanto da fare SCADENZE IMU. Che pensi che sarei qui a fare il coglione, mi ha mandato la foto. Dammi tuo indirizzo mail te la giro.......

Da: sole2512/12/2012 10:26:47
traccia 1 - verificata

nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web
con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.

A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili.

TRACCIA 2 - verificata

Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato
l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze
della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.

Da: aaaallll12/12/2012 10:28:28
si la traccia è questa confermata da SA

Da: aaasw12/12/2012 10:29:25
Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato
l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze
della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro
confermate questa traccia????????????????????????????

Da: lucamacck7712/12/2012 10:30:08
quella sulla pedopornografia è vera! ho avuto conferma

Da: Avvocato Maturo12/12/2012 10:30:12
Per cortesia ci confermate le tracce ???
La prima sul notaio mi sembra attendibile . . . ma che nuove sulla seconda ???Quale è vera quella sulla pedopornografia o sulla contraffazione ??? THANKS

Da: po12/12/2012 10:31:57
contraffazione parere trovato su altalex, notagio gira dalle 9, pornografia conferma anche da salerno

Da: Sempi12/12/2012 10:36:41
Traccia 1:
Traccia parere di diritto penale. Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato
l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze
della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.

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