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Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
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Da: x Chi cerca trova08/05/2016 17:30:44
Bravo/a. Da mesi e mesi non leggevo sul forum un post tanto utile, educato e - soprattutto - di sostanza.
Rispondi

Da: Campania, nuova puntata dei contenziosi pendenti08/05/2016 19:41:15
Con nota prot.n. AOODRCA.6610/1 del 05.05.2016, pubblicata in pari data sul sito dell'USR Campania, è stato trasmetto il provvedimento dello stesso ufficio relativo alla prova scritta finale di cui al D.M. n. 499 del 20.07.2015, in applicazione dell'art. 1, comma 87, della L. 13.07.2015, n. 107. Tale prova, alla quale sono stati ammessi i 14 partecipanti al corso intensivo, dei quali tre con riserva,  si terrà il prossimo 18 maggio in una scuola partenopea. Sono convinto che, così come avvenne per i 16 campani che parteciparono alla precedente prova scritta, svoltasi il 16 settembre 2015, presso una scuola aquilana, sempre in applicazione dell'art. 1, comma 87, tutti i partecipanti a questa nuova prova la supereranno. Laddove i tre ammessi con riserva, dovessero poi avere un provvedimento definitivo favorevole, assommerebbero complessivamente a trenta i partecipanti campani al bando di concorso del 2004, che, benché bocciati alle relative prove, grazie alla legge sulla buona scuola, saranno equiparati di fatto a quei concorrenti che hanno superato tutte le prove del bando. A testimonianza, anche per le future generazioni, che in Italia, credo unico paese al mondo sotto quest'aspetto,  i concorsi non bisogna vincerli necessariamente. Come testimonia la vicenda sin qui narrata, basta affidarsi a un avvocato esperto nei meccanismi della giustizia, fondare su un giudice che tarda il giudicato, sollecitare qualche "santo" in parlamento, e…il gioco è fatto. Rien ne va plus!

Rispondi

Da: Oh Nunziaaaaa 10/05/2016 19:02:34
È uscita una sentenza TAR Lazio che respinge tutto!!
N. 05359/2016 REG.PROV.COLL.

N. 13406/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13406 del 2015, proposto da:
Carlo Solidoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Manca e Amina L'Abbate, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Amina L'Abbate in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 499 del 20.07.15 con cui sono stabilite le modalità di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1 co. 87 l. 107/15 nella parte in cui esclude dai corsi formazione coloro i quali hanno un contenzioso pendente relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG del 13.7.15

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Rilevato che il presente ricorso puo' essere deciso con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 cpa, essendo il ricorso manifestamente infondato;
Considerato infatti che con il ricorso in oggetto parte ricorrente deduce l'illegittimità del D.M. n.499/2016 per violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione, eccesso di potere per illogicità, irrazionalita', difetto di motivazione, errore nei presupposti, disparità di trattamento, in quanto negli ultimi 10 anni si sono svolti tre concorsi per il reclutamento dei Dirigenti scolastici (nel 2004, nel 2006 e nel 2011), e tutte e tre le procedure concorsuali sono state oggetto di ricorsi innanzi ai Giudici Amministrativi ma il legislatore, con la legge 107/2015 (la c.d. legge sulla buona scuola) ha previsto, all'art. 1 commi 87 e 88, che solo le categorie di soggetti ivi indicate siano ammesse alla frequenza dei corsi speciali, escludendo dunque dalla possibilità di partecipazione (solo) coloro che avevano preso parte al concorso bandito con D.D.G. del 13.07.2011;
Considerato che, essendo in parte qua il D.M n.499/2016 pedissequamente attuativo della disposizione di legge primaria, che prevede, al comma 87:
"Al fine di tutelare le esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifìcazioni";
Che, inoltre, tale disposizione al comma 88 sancisce che:
"Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti gia' vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universitàl e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4" serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4' serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4" serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202."
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto e che le spese di lite, in considerazione della novità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia,    Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano,    Consigliere, Estensore
Emanuela Loria,    Consigliere
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: Alcuni.... 10/05/2016 20:58:21
......respinti altri accolti.....
Rispondi

Da: Oh Nunziaaaaa 10/05/2016 21:05:51
Altro non c'è!
Rispondi

Da: VATICINIO10/05/2016 21:25:33
Ma perchè non leggete? E' così bello leggere. Questa sentenza respinge ed è ovvio. Il ricorrente chiede annullamento decreto 499, ma questo discende da una legge primaria.
Rispondi

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Da: Prrrrrrrrrrrrr !10/05/2016 22:28:04
Detto in altre parole : l'incostituzionalità può essere attribuita solo a una legge e non a un decreto ?
Rispondi

Da: se così fosse... 10/05/2016 22:54:42
Perché qualcuno dovrebbe ricorrere contro un dereto per incostituzionalità?
Rispondi

Da: VATICINIO11/05/2016 00:25:10
Infatti, non si ricorre contro un decreto per incostituzionalità. Si paventa eventuale incostituzionalità per la norma primaria. In questo caso, il TAR rimanda alla Consulta la questione. E' vero che i tempi sono lunghetti, ma qualcuno sensato cercherebbe di spegnere la miccia.
Rispondi

Da: La sentenza è chiarissima: RESPINGE11/05/2016 07:46:38
La sentenza è chiarissima, respinge tutto senza inviare un bel niente alla Corte Costituzionale. Quindi le sentenze che stanno per uscire (quelle del 7 aprile) chiaramente faranno la stessa fine.
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrrr !11/05/2016 09:51:53
Ho letto la sentenza (forse un po' velocemente) ma non mi sembra di aver letto alcuna motivazione al respingimento , a parte , forse , quello che ho scritto prima . In ogni caso quel che dice "La sentenza è chiarissima: RESPINGE" è sensato : se così fosse sembrerebbe che il TAR respinge le cose senza motivare : nessuna sorpresa , comunque .
Rispondi

Da: VATICINIO11/05/2016 13:02:49
X la sentenza è chiarissima

Che questa sentenza sia chiarissima è fuor di dubbio. La risposta è insita nella domanda. Il fatto è che altri ricorsi mi sembra abbiano posto un'altra domanda. La risposta, negativa o positiva che sia per i ricorrenti, non può essere la stessa. Del resto, se una sentenza in udienza il 21 aprile sia già giunta a pubblicazione, mentre quelle del 7 non ancora dovrà pur significare qualcosa, fosse solo in termini di estensione del dispositivo.
Rispondi

Da: ?!?!?!!11/05/2016 13:11:03
Fate davvero tenerezza.....non avete proprio nient'altro a cui pensare.....sucaaaaaaaaaaa
Rispondi

Da: La sentenza11/05/2016 13:55:03
è emessa in Camera di Consiglio e non in Pubblica udienza.
L'eccezione sollevata è  di tipici vizi amministrativi di un atto amministrativo.

C'è il rigetto. Pure le altre potrebbero subire lo stesso destino. Vedremo e non  vado oltre.
Rispondi

Da: fusse che fusse11/05/2016 14:00:14
Non ci rimane che ricorrere compilando e depositando il modulo M3RD4...
Rispondi

Da: Da wikipedia11/05/2016 16:04:33
Male parta, male dilabuntur

La locuzione latina Male parta male dilabuntur, tradotta letteralmente, significa "Le cose malamente acquistate, si sperperano malamente".

La locuzione, equivalente al proverbio italiano "la farina del diavolo va tutta in crusca", è attribuita al grande oratore romano Cicerone.
Con questo adagio la sapienza popolare ci ricorda che il furto e l'imbroglio non sono i mezzi più idonei per arricchire, anche se certamente i più veloci, e che sovente, quanto ottenuto con simili modi illeciti, viene altrettanto velocemente dilapidato.
Rispondi

Da: vegana11/05/2016 20:31:37
@..."la farina del diavolo va tutta in crusca"...
La crusca rappresenta uno dei cereali con maggior apporto di fibre che aiutano e favoriscono il regolare transito intestinale.
Dimenticavo: per ulteriori informazioni in merito, rivolgetevi pure a Prrrrrrrrrrrrr !
Rispondi

Da: La domanda delle cento pistole12/05/2016 00:04:49
Quali considerazioni fareste se in una commissione che deve correggere la prova scritta di concorrenti ammessi a un corso intensivo per dirigenti scolastici, scaturito da un vecchio bando di concorso, venisse nominato come componente un allora concorrente dello stesso concorso, che fosse stato ammesso alle prove con riserva, non avendo raggiunto il punteggio minimo per superare la preselezione, e che, dopo averle superate, fosse stato inserito nella graduatoria di merito come riservista e, infine, fosse stato nominato dirigente scolastico a seguito di una legge dello Stato con la quale, dopo che tutte le procedure del concorso erano terminate, i cosiddetti riservisti furono di fatto equiparati ai pleno iure?
Rispondi

Da: @ La domanda delle cento pistole12/05/2016 13:42:44
Mi chiederei se stai parlando di X-Factor oppure di Master-Chef.
Rispondi

Da: Antipasto all''italiana12/05/2016 14:58:30
La sentenza relativa al ricorso N. 13406/2015 non è altro che l'antipasto di ciò che sarà servito presto anche a tutti gli altri ricorsisti sul decreto 499/15. Il tar si è avvalso della sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 cpa, essendo il ricorso (a detta dei giudici) manifestamente infondato: Ora io non sono un giurista, ma mi sembra di poter affermare che questa sentenza sia soprattutto uno schiaffone nei confronti degli avvocati, che, pur consapevoli del fatto che il ricorso fosse manifestamente infondato, lo avrebbero comunque proposto. Forse non ho capito molto bene ma sembra che il ricorso sia manifestamente infondato in quanto il dm 499/15 non faceva altro che attuare gli articoli 87/88 della L. 107/15, fonte primaria. E' così? Ma un avvocato non dovrebbe sapere che non è possibile fare ricorso contro un decreto che recepisce attuativamente gli articoli di una legge primaria? La sentenza secondo me non è chiarissima, forse lo sarà di più a chi ne sa di diritto, ma credo che ora la palla possa passare in appello al CdS. E' così? In ogni caso questa sentenza è offensiva per tutti gli avvocati che hanno promosso i ricorsi contro il dm 499/15...
Rispondi

Da: @Antipasto allitaliana12/05/2016 15:03:26
Io trovo ancora più offensivo il fatto che il tar per emettere una sentenza del genere impieghi la bellezza di 5 mesi, quando si trattava di una decisione che richiedeva al massimo 5 minuti.
Rispondi

Da: Non è ignorante l''avvocato12/05/2016 20:35:55
L'avvocato ha ritenuto che legge 107 includesse i pendenti 2011. Tanto è che la legge, per evitare equivoci, ha sentito il bisogno di precisare che rientrassero nella sanatoria i ricorrenti che altrimenti sarebbero potuti essere considerati non previsti, a causa dell'eccessivo tempo trascorso. Ritengo che la questione interpretativa della 107 non si chiuda con questa sentenza. Anzi . Probabilmente per ridurre le spese è stata chiesta la decisione in Camera di Consiglio e non in Pubblica Udienza.

L'avvocato si sarà basato sul principio di efficienza e di economicità richiamato come causa dalla stessa legge ("Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa"). Questo principio è estensivo e non limitativo.
Rispondi

Da: @non è12/05/2016 20:48:12
Eppure il tar parla di ricorso manifestatamente infondato tanto da applicare la procedura veloce anzi direi semplificatissima
Rispondi

Da: Non  ignorante lavvocato12/05/2016 20:55:07
Il Tar ha pensato cosa diversa da ciò che ritiene l'avvocato.  Che ci possiamo fare ?
Questo comporterà che se dovesse il ricorrente impugnare la sentenza non potrà non apporre, anche in via incidentale, la questione di illegittimità costituzionale.


Rispondi

Da: nunzia73 13/05/2016 11:59:00
Saranno i sindacati ad annullare la legge 107, questo richiederà tempo perche' le carte saranno mandate alla corte europea.... Annullato la 107 il concorso e tutti i dirigenti del nulla saranno solo spazzatura,  io queste cose le ho viste in un sogno che ho fatto nel lontano 2011....
Rispondi

Da: @nunzia7313/05/2016 13:32:06
stai serena ...
Rispondi

Da: La Giustizia pu tardare ma prima o poi arriva13/05/2016 15:03:25
No, non bisogna avere un atteggiamento rassegnato! Occorre invece mantenere sempre desta l'attenzione su questa storia che finirà solo quando Giustizia sarà fatta! Vi ricordare  di Tangentopoli. Eravamo agli inizi degli anni '90. Tutto sembrava filare liscio come oramai da lustri immemori, il denaro scorreva a fiumi e sempre nel solito circuito politico imprenditoriale. Poi qualcuno cominciò a parlare. Si partì dai cosiddetti "pesci piccoli". In genere li ammanettavano nella  notte del venerdì. S'immaginava che un fine settimana in gattabuia avrebbe sciolto la lingua e infatti. Le settimane seguenti toccava a qualche assessore, e, quelle dopo a qualche sindaco. Poi, passando attraverso varie manovalanze, si arrivò anche ai deputati, ai sottosegretari, ai ministri, etc.etc.  Nell'attuale vicenda si è realizzato un vero e proprio  castello di sabbia, un calcetto - qualcuno che parla e racconta! - e viene raso al suolo. Ne vedremo delle belle! Uno dice: ma io ero sulla spiaggia e mi stavo godendo il mare e mi hanno chiamato e io che dovevo fare? Sono andato! Già ti hanno chiamato! Ma lo sai perché ti hanno chiamato? Sempre che ti abbiano veramente chiamato!  Perché qualcuno, a tuo nome, ha presentato le "carte" per farti chiamare. Torniamo a Tangentopoli. Si racconta che un tale, potente, argomentava che un giorno aveva ricevuto un imprenditore e che quest'ultimo, senza che lui, distratto, guarda caso, se ne fosse accorto, gli aveva messo in tasca una busta ben gonfia. Tornato a casa, se n'era accorto. Toh! Che ci fa questa busta nella mia tasca? Avrebbe esclamato! Ma, vedendo che conteneva qualche milioncino, si era ben guardato dal correre da chi di dovere a denunciare il fatto. Si era tenuto i soldi, presumibile frutto di una tangente, e  per questo poi era finito nelle patrie galere! Orbene, se un terzo ha fatto una dichiarazione o ha prodotto documenti su mandato, e questa dichiarazione o questi documenti non erano, per cosi dire, conformi alle finalità per le quali venivano presentati e, per giunta, qualche distratto funzionario non ha effettuato tutti i necessari controlli, colui che ha fruito del beneficio non è che se la cavi tanto facilmente. Perché è vero che ha operato il terzo avvalendosi della "distrazione" del funzionario, ma i vantaggi sono andati a lui, che ha potuto così occupare un posto che non gli sarebbe spettato, godendo anche dei relativi riconoscimenti economici. A conoscenza di come stavano effettivamente le cose, avrebbe dovuto correre dagli organi preposti e denunciare il fatto, dissociandosi e riconoscendo di non avere diritto a quei benefici dei quali invece ha deciso scientemente di godere. E allora? Se è costretto a dormire con la 24 ore vicino alla porta o se  sobbalza ogni volta che sente una sirena in avvicinamento, non  se ne deve dolere! E non si conti tanto sulla prescrizione che per siffatte situazioni è lunga, molto lunga e decorre dal momento nel quale il beneficio si è consolidato. Certo si potrebbe immaginare, ma è solo un ipotesi, una sorta di comprensione da parte di chi di dovere, ma per questo occorrerebbe collaborare,  pentirsi e cominciare a "cantare". Ecco, cantare! Nelle lunghe notti insonni meditate! Ché un bel "canto" liberatorio potrebbe riappacificarvi col mondo intero facendovi recuperare la perduta serenità, previa ovviamente la restituzione del maltolto.
Rispondi

Da: Cic13/05/2016 15:04:20
Ma davvero dici nunzia?
La cosa ha dell inverosimile perche gravido di conseguenze gravissime.
Sarebbe stato sufficiente fare le cose per bene.
Dall inizio. Con giustizia e coscienza.
A me sembra assurdo.
Mah!!
Rispondi

Da: @nunzia7313/05/2016 15:55:08
"....io queste cose le ho viste in un sogno che ho fatto...."

E provare a stare leggera la sera, con la cena?
Magari solo una minestrina e una mela cotta...
Rispondi

Da: Bresaola14/05/2016 15:46:19
CGIL-CISL-UIL-SNALS COMPARTO SCUOLA hanno sottoscritto:

"I dirigenti scolastici erano 9.200 nel 2010. Quest'anno sono 7.500. Eppure, sono cresciute le
dimensioni e la complessità delle scuole, soprattutto in fatto di gestione e di organizzazione
didattica. Inoltre, sono aumentati i rischi professionali e lo stress lavorativo mentre è diminuita la
retribuzione.
La retribuzione media annuale del comparto della dirigenza scolastica è scesa di 3.500 euro nel
2013 (ultimo dato disponibile) rispetto al 2009. Deve essere ripristinata attraverso la restituzione
di tutti i fondi contrattuali sottratti negli ultimi anni. In realtà, per recuperare il potere d'acquisto
degli stipendi dei dirigenti scolastici, dopo 7 anni di mancato rinnovo del Contratto occorrerebbe
un aumento retributivo medio mensile di 440 euro.
Inoltre, è cresciuta la differenza di retribuzione rispetto a quella degli altri dirigenti pubblici, più
alta di almeno 30.000 euro lordi all'anno. A ciò si aggiunga che in tutte le regioni non sono stati
ancora rinnovati i contratti integrativi regionali dal 2012/13 in poi. I dirigenti scolastici devono
ancora ricevere 70 milioni di retribuzioni arretrate dal 2012/13 al 2015/16.
Dal 2010 in poi i dirigenti scolastici hanno sopperito ai problemi di carenza di organico
sopportando migliaia di reggenze (in maggior parte ancora non pagate). Quest'anno le reggenze
sono oltre 1.200 e il prossimo anno potrebbero diventare quasi 2.000.
È indispensabile bandire e svolgere al più presto il concorso per dirigenti scolastici.
I processi di scelta dei docenti della scuola, l'assegnazione di salario accessorio per la
valorizzazione dei docenti, il coinvolgimento dei docenti nella gestione organizzativa e didattica
debbono tornare ad essere certi, trasparenti e condivisi all'interno della comunità scolastica.
L'affidamento di attribuzioni al dirigente fuori da un contesto di corresponsabilità e condivisione è
sbagliato e controproducente così come la conseguente ricaduta sulla sua valutazione e sulla sua
retribuzione. Per questa ragione, si deve ripristinare la funzione equilibratrice del contratto sulla
gestione degli incarichi dirigenziali, sulla formazione e sulle modalità di valutazione.
Rispondi

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