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Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
26491 messaggi, letto 826012 volte

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Da: Tranquilli...16/03/2016 19:08:28
Quelli come prrr resteranno a vita solo pessimi docenti.
Rispondi

Da: Tranquillo...16/03/2016 20:38:19
anche tu rimarrai a vita quello che sei...
Rispondi

Da: Tranquilli...16/03/2016 21:59:03
Speriamo di sì.
Rispondi

Da: VATICINIO17/03/2016 11:51:50
Nessuno mai rimane a vita quello che è per il semplice fatto che diveniamo e, nel mentre di questo divenire, "trascorriamo" (nel senso che comunque passiamo). E solo questo potrebbe/dovrebbe bastare a renderci più umili, quantomeno più sensibili
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Da: balle rotte17/03/2016 11:57:26
purtroppo l'uomo non è come il vino che invecchiando migliora, l'uomo senza incertezza alcuna PEGGIORA
Rispondi

Da: dsinpensione17/03/2016 12:56:32
Mi permetto di riportare l'articolo che segue, per quanto possa interessare: E' APPENA IL CASO DI RAMMENTARE CHE TUTTE LE CIFRE RIPORTATE SI INTENDONO LORDE (quindi bisogna detrarre il 36%-38% per capire quanto si porta a casa nello stipendio mensile)
LA LEGGENDA METROPOLITANA DEGLI STIPENDI PRINCIPESCHI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI_MARZO 2015
Scritto da Pietro Perziani on 14 Marzo 2016. Postato in Il dirigente e lo staff   
LA LEGGENDA METROPOLITANA
DEGLI STIPENDI PRINCIPESCHI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Periodicamente, riaffiora la leggenda metropolitana che i dirigenti scolastici italiani prendono stipendi principeschi, si è arrivati a parlare di più di 100.000 euro l'anno (VEDI)
Recentissimamente, la "balla" è stata riproposta da l'ha riproposta da Ferdinando Alliata, sia pure in versione molto più morbida; in un articolo dal titolo "I soldi. Gerarchie e stipendi nella scuola italiana".
L'autore indica come retribuzione media la cifra di 64.534,00 euro annui per l'anno 2013, una cifra che non sta né in cielo né in terra.
La fonte citata è l'ARAN, per cui viene da dire: dato che sono loro a fare i nostri contratti, c'è poco da stare allegri!
Lo stipendio medio dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2013/2014 era di 58.989,79 euro, come di seguito analiticamente indicato, voce per voce:
STIPENDIO TABELLARE
43.310,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
14.074,52
RIA
1.604,34
TOTALE
58.989,79
Certo, alcuni dirigenti avranno percepito degli emolumenti aggiuntivi, straordinari, ma prima di arrivare a quella cifra…
In verità, quattro anni fa la retribuzione media era più alta, si avvicinava a quella cifra, ma negli ultimi anni è diminuita di oltre 4.000 euro, a seguito del blocco dei contratti regionali e soprattutto a seguito del pensionamento dei "vecchi dirigenti", che percepivano la RIA, mentre i nuovi assunti non la percepiscono
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Da: bresaola17/03/2016 19:24:43
@ balle rotte
Anche la donna.
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Da: per quelli che ancora si illudono....18/03/2016 12:15:00
Nella seduta della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, svoltasi nella giornata di ieri 17/03/2016, l'on. Di Benedetto ha posto un'interrogazione relativa al corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi in Sicilia.

L'interrogazione riguarda la presunta disparità di trattamento tra i partecipanti al concorso indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, che non hanno ancora avuto una sentenza definitiva relativa al contenzioso sul mancato superamento delle prove, e i partecipanti ai concorsi banditi in precedenza con decreto direttoriale del 22/11/2004 e con decreto ministeriale del 3/10/2006, che si trovano nella stessa situazione dei primi.

La disparità consisterebbe nel fatto che, mentre i partecipanti ai concorsi del 2004 e 2006 sono stati ammessi a un corso intensivo di formazione con prova scritta finale per poi essere immessi definitivamente in ruolo, quelli partecipanti al concorso del 2011, nella medesima condizione, non hanno avuto la stessa possibilità dei primi, secondo quanto previsto dalla legge n. 107/2015.

A tale interrogazione ha risposto il sottosegretario Toccafondi: quanto previsto dalla legge n. 107/15 si propone di sanare controversie amministrative in atto da tempo, come testiomonia anche il fatto che per i suddetti soggetti, partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2006, era prevista dalla legge n. 87/2014 una riserva di posti nel nuovo corso - concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Si chiarisce, inoltre, nella risposta che non è stata fatta nemmeno alcuna disparità di trattamento relativa ai concorrenti al medesimo concorso del 2011, in quanto sono state sanate situazioni soggettive, quindi non generalizzate: i soggetti, partecipanti al concorso del 2011 in Toscana e Lombardia, erano già vincitori o collocati in posizione utile nelle graduatorie regionali del concorso o addirittura già nominati nei ruoli, che a seguito di annullamento in sede di giudizio sono stati poi valutati negativamente; si tratta quindi di situazioni giuridicamente soggettive.

Pertanto, si conclude nella risposta non si può parlare di disparità di trattamento.

Quanto all'altra questione relativa alla mancanza di trasparenza nella gestione del corso-concorso in Sicilia, l'on. Di Benedetto ha avuto la seguente risposta: l'USR Sicilia ha fornito tutti i chiarimenti in merito a detta gestione, riferendo la procedura seguita: produzione dell'elenco dei partecipanti sulla base dei dati relativi ai ricorsi pendenti; pubblicazione dell'elenco e invito a chi non vi fosse incluso e avesse i requisiti di comunicarlo; accertamento delle dichiarazioni dei candidati; registrazione regolare delle presenze al corso.
Rispondi

Da: balle rotte18/03/2016 12:17:04
io intendevo il "genere umano". Non vorrei che Nunzia si fosse sentita
esclusa se è cosi me ne dispiace e chiedo scusa, anche lei in quanto appartenente al genere umano, con l'età peggiora sicuramente.

Rispondi

Da: e così18/03/2016 12:54:35
è finita anche per i siciliani.
Rispondi

Da: lasciate18/03/2016 13:08:02
ogni speranza voi ricorrenti lombardi 2011 e fate in modo di far rifare al piu' presto il concorso in seguito al secondo annullamento.
Questo vi spetta per sentenza
Rispondi

Da: questo18/03/2016 14:06:20
spettava prima della sanatoria....rispetta la legge non solo quando ti conviene
Rispondi

Da: @ lasciate18/03/2016 14:27:48
Tu dici "sentEnza".
Io ho sentito questa Enza ma lei mi ha risposto di non saperne nulla.
Rispondi

Da: nunzia73 18/03/2016 17:27:29
No,   io con l età miglioro.... Ho il fascino e la sensualità della marilyn..... Provate ad andare su Facebook e scrivete annunziata mazzilli....
Rispondi

Da: nunziatì....18/03/2016 17:43:36
sono andato su FB e ho visto ma c'è poco da vedere, solo primi piani del viso, carino per la verità, ma non guasterebbe un full body....dai provvedi al più presto...
Rispondi

Da: lascia perdere18/03/2016 18:18:13
potrebbe essere a pera... magra sopra....
Rispondi

Da: I furbetti della 10419/03/2016 02:18:59
Coloro che quest'anno hanno dovuto accettare la nomina in altre Regioni, in base alle norme sull'interregionalità, si apprestano a chiedere di tornare nella Regione d'appartenenza. La chiave per aprire la porta del rientro potrebbe essere il possesso dei requisiti della nota legge 104/1992. Ebbene, finalmente, dopo anni che non si effettuava un censimento al riguardo, finalmente il Ministero è in possesso di dati precisi e si è impegnati a stanare gli abusi ( http://www.tecnicadellascuola.it/archivio/item/10760-i-furbetti-della-104-hanno-le-ore-contate.html ). Vedremo se alle parole seguiranno i fatti.

Rispondi

Da: Fascino di Marylin?!19/03/2016 10:14:54
Forse intendevi Marylin Manson?!
Ma sei mezza filippina?
Rispondi

Da: nunzia73 19/03/2016 13:06:50
Apri bene le foto e vedi che di filippino non c'e' niente...... Ci sono anche le foto dove canto o sono con il grande mike......
Rispondi

Da: bresaola19/03/2016 14:27:46
Il forum ha toccato il fondo.
Rispondi

Da: Interrogazioni parlamentari e contenziosi pendenti19/03/2016 21:30:03
A seguito dell'interrogazione a risposta in commissione, 5/0660, prima firmataria la deputata Chiara Di Benedetto, nella risposta, fornita in data 17 marzo 2015,  dal sottosegretario al Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, Gabriele Toccafondi, si legge: "...La previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 88 è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006 ormai definito da tempo. Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006...".
A parte il fatto che ci lascia esterrefatti la constatazione che si possa ritenere un fatto accettabile e, dunque, accettato tranquillamente, in un paese cosiddetto "civile",  che "la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali", considerando che sono passati ben cinque anni, così come l'affermazione che: "la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso", difficoltà che andrebbero meglio specificate e sulle quali occorrerebbe indagare, vista anche la disparità di trattamento con altri contenziosi analoghi, partiti coevamente, che invece sono stati nel frattempo definiti con sentenza, ci lascia quantomeno attoniti la successiva considerazione che: "A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006". Dove sarebbe la "diversità intrinseca", visto che le prove erano le stesse e variava solo il sistema di selezione, per titoli, nel caso del concorso del 2004, e a quiz per il concorso del 2011? In verità l'unica diversità che resta tra i cosiddetti contenziosi pendenti del 2004 e quelli del 2011, è, dunque, che per i primi sono trascorsi oltre dieci anni e per i secondi "solo" cinque. A questo punto le vere ragioni per le quali non sono stati sanati contestualmente tutti indistintamente i contenziosi, rimangono un mistero e, credo, che tali resteranno per sempre, almeno che qualcuno non voglia e non possa vederci chiaro. Ma la questione è anche un'altra. Riportiamo cosa si afferma nella lettera b) del comma 88: "i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202". Soffermiamoci sui "soggetti che...non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva" dal momento che se perlomeno ci fosse stata, all'atto dell'entrata in vigore della legge, una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio, il discorso sarebbe apparso più che logico. Siamo sicuri invece che per gli altri soggetti - che poi sono stati ammessi al corso intensivo e alla prova scritta in varie regioni d'Italia, la maggior parte dei quali, peraltro, sta anche svolgendo il nuovo ruolo di dirigente scolastico - non avessero "alcuna sentenza definitiva". Sembrerebbe di no. Vediamo perchè. Un altro parlamentare, l'on Marco Di Lello, in un'altra interrogazione a risposta scritta sulla stessa materia, presentata in data 4 novembre 2015, n. 4/10987 e, a tutt'oggi a distanza di oltre quattro mesi senza alcuna risposta da parte dello stesso Ministero, nonostante anche un primo sollecito,  scrive: "...a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;  sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. E' il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente; così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;  in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Attenzione. Come si può leggere il parlamentare in questione indica ben sei procedimenti, con tanto di numero e anno, dunque facilmente riscontrabili, anche attraverso il motore di ricerca della Giustizia amministrativa, per i quali c'è stata "una sentenza definitiva" da parte del Consiglio di Stato sfavorevole ai ricorrenti e, pertanto, come egli conclude: "il ricorso non era più pendente ma definitivo". Vero è che, successivamente alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, si può presentare un "ricorso per revocazione" ma questo comporterebbe, prendendo alla lettera quanto indicato dal legislatore che, in tal caso i soggetti interessati si trovino nella condizione di non aver avuto "alcuna sentenza definitiva"?  La risposta è sicuramente no, perchè una prima sentenza "definitiva", perchè emessa dal Consiglio di Stato, c'è stata e, di conseguenza, rispetto alla lettera della norma, coloro che si trovavano in queste condizioni, con sentenza sfavorevole, non erano più in possesso dei requisiti per essere ammessi a partecipare al corso intensivo e alla prova scritta, cosa che invece si è di fatto verificata. Ci sono poi casi di "ricorso perento". Ricordiamo che i termini per la perenzione sono fissati nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha istituito i TAR e, segnatamente negli art. 23: "la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso" e nel successivo art. 25, il quale dispone: "i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura", termine, peraltro, che attualmente, con la riforma del processo amministrativo, è stato ridotto a un anno. Orbene perché anche questi ricorsi sono stati considerati pendenti? Perché? Semplicemente perché risulterebbe presentato un ricorso avverso il decreto di perenzione. Ma se il ricorso era stato dichiarato "perento", come è potuto ridiventare "pendente"? Al massimo "pendente" è il "ricorso per revocazione" ma non il ricorso originario che resta "perento". Eppure anche in questo caso gli interessati sono stati ammessi al corso intensivo e alla successiva prova scritta e oggi sono di fatto dirigenti scolastici. Tutto ciò è ampiamente documentabile e documentato. Resta solo la speranza che qualcuno voglia vederci chiaro, aprendo le indagini del caso, anche alla luce dei fatti suesposti, che hanno creato certamente una disparità, inaccettabile oltre che incomprensibile, non solo tra i partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2011 ma anche tra i concorrenti dello stesso concorso. Buon fine settimana a tutti.

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Da: x Interrogazioni e contenziosi19/03/2016 22:02:14
Leggo il tuo messaggio mentre la pasta cuoce: 12 minuti basteranno?
Rispondi

Da: maledizione19/03/2016 22:10:02
Il mio yogurt è perento!
Rispondi

Da: x @Interrogazioni e contenziosi19/03/2016 23:42:19
ma godi scrivendo post che nessuno legge fino in fondo? non sprecare tutta questa energia ....
Rispondi

Da: Da non crederci20/03/2016 09:43:45
Aspiranti dirigenti di comunità scolastiche che parlano a scuregge e pernacchie, che cantano e ambiscono all'Isola dei Famosi...
Ma avete 15 anni ed è uno scherzo o cosa?!?
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Da: occhiusi20/03/2016 13:24:05
Io ho letto sino in fondo il tuo post, e contemporaneamente non avevo nulla da fare , se nn leggere.
Ogni commento è superfluo tranne il fatto che concordo con te sullo schifo fatto e sul  fatto che i  ricorsi con contezioni "pendenti"  e non altro, del 2011, di altre regioni  che nn sono toccate dalle sanatoria renziana,  sono praticamante invisibili. 
Rispondi

Da: occhiusi per Interrogazioni Parlamentari.....20/03/2016 13:24:49
Io ho letto sino in fondo il tuo post, e contemporaneamente non avevo nulla da fare , se nn leggere.
Ogni commento è superfluo tranne il fatto che concordo con te sullo schifo fatto e sul  fatto che i  ricorsi con contezioni "pendenti"  e non altro, del 2011, di altre regioni  che nn sono toccate dalle sanatoria renziana,  sono praticamante invisibili. 
Rispondi

Da: Ev@20/03/2016 17:20:28
Il resto è troppo ingombrante
Rispondi

Da: nunzia73 20/03/2016 18:16:37
Ma quale isola dei famosi.... Ma fatemi il piacere..... Io il mio talento l 'ho messo a disposizione dei miei alunni, ma pur essendo compresa e apprezzata dalle famiglie dei miei alunni per le tante rappresentazioni teatrali realizzate ( tra cui Gian Burrasca,  Cuore,  Piccole donne,  l' Iliade,  l 'Odissea.... e tanti altri),  ho avuto sempre colleghi e dirigenti che mi hanno messo i bastoni tra le ruote, ma io non mi sono mai arresa e alla fine oggi sono orgogliosa delle mie produzioni.... Inoltre ho alle spalle vent' anni di insegnamento nei quali ho avuto esperienze in tutti i gradi scolastici,  per non dire che i miei musical li ho realizzati da sola,  senza il supporto della scuola,  ma solo degli enti locali,  e per una pedagogista come me laureata sull'attività pedagogica di Jerome Bruner,  me è stata una bella occasione per dimostrare la vera natura della scuola... Allegria......

Rispondi

Da: nunzia73 20/03/2016 18:24:17
Correggo... Mi è andato '' un me '' per sbaglio,  volevo dire.... è stata una bella occasione per dimostrare la vera natura della scuola....
Rispondi

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