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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: frizz 15/12/2011 14:33:56
Siccome la Corte D'appello può d'ufficio dare una qualificazione giuridica diversa al fatto,purchè ciò non determini la competenza ad un giudice superiore e poichè l'abuso di ufficio è sempre di competenza del trib.col. consiglierei un piccolo cenno del tipo che nel caso de quo non si configurerebbe neanche tale reato vedi sent 2010

Da: Dica15/12/2011 14:34:53
Sapete su roma a che ora hanno dettato? Grazie

Da: gordito15/12/2011 14:35:15
Siamo al delirio piu totale.

Da: ??????''15/12/2011 14:35:39
FATTO NON SUSSISTE O NON COSTITUISCE REATO?

Da: rux15/12/2011 14:36:32
è corretto quello di principessa 81??????? grazie

Da: forzaaaaaa15/12/2011 14:37:33
forzaaaaaaaaaaaaaa..

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Da: azzurra1705 15/12/2011 14:37:39
a napoli si consegna alle 18,30

Da: forzaaaaaa15/12/2011 14:39:13
notizie d cz?

Da: principessa8115/12/2011 14:39:41
mi dite qualcosa. qualcuno lo modificasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Esamenapoli7915/12/2011 14:39:57
praticanti falliti spero annulino i compiti ah aha ahhahahahaha pessimi impreparati suerficiali e l'Italia va a rotoli nel qualunquismo e nella superficialitàsi abilitiamo ignoranti e capre che neanche sanno la differenza tra procura e mandato

Da: conclusione15/12/2011 14:40:05
PQM
Voglia L'ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, assolvere l'imputato dal reato ascritto ai sensi dell'articolo 530 comma I o, in subordine, in considerazione della insufficienza degli elementi, ai sensi dell'articolo 530 comma II. In via estremamente gradata contenere la pena nel minimo edittale previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e benefici di legge.

Da: ATTO COMPLETO15/12/2011 14:40:35
ESAME AVVOCATO 2011
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE

Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000.
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.


SOLUZIONE
di LUCA D'APOLLO


TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
* * * * * * * *
Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
* * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


____________

Vera la firma

Da: ee15/12/2011 14:41:37
Secondo me ci sono ogni anno ci sono tanti bocciati perchè si seguono le stronzate che pubblicate in questo sito.
Ciao

Da: ahhhh15/12/2011 14:42:54
A CHE ORA CONSEGNA CATANZARO

Da: principessa8115/12/2011 14:44:26
MA CHE C....ALLORA VENITE A FARE SU QST FORUM....RAGAZZI CONTROLLATE L'ATTO. C'è GENTE CHE HA BISOGNO .....GRAZIE

Da: E'' GIUSTO15/12/2011 14:45:45
ESAME AVVOCATO 2011
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE

Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000.
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.


SOLUZIONE
di LUCA D'APOLLO


TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
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Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
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Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


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Vera la firma

Da: x Esamenapoli7915/12/2011 14:46:23
come si vede che questo esame lo hai fatto almeno 5 volte e ancora fai fotocopie in qualche studio di spaccanapoli

Da: rtl15/12/2011 14:46:25
speriamo bene anche oggi. Bisogna fare molto di farina propria perchè le soluzioni come ieri e avantieri sono personali

Da: da cz15/12/2011 14:48:16
qualcuno ha notizie da catanzaro

Da: Missy1992 15/12/2011 14:48:42
X PRINCIPESSA81
Scusami ma è megliore e più completo quello che hai appena postato o quelllo di sofiachiara? perfavore rispondi mia sorella è in difficoltà voglio aiutarla!!

Da: AHHH15/12/2011 14:49:28
A CHE ORA CONSEGNA CATANZARO

Da: mimun15/12/2011 14:50:11
Catania a che ora consegna?

Da: .................15/12/2011 14:50:18
x esamenapoli79 sei solo una merda inutile schiavo di qualche studio! xche' non metti la via e lo studio dove fai lo schiavo cosi ti vengo ad infilare il braccio in culo merda inutile??

Da: A REGGIO CALABRIA - ESAMI ANNULLATI15/12/2011 14:50:37
A REGGIO CALABRIA - ESAMI ANNULLATI

Da: da cz15/12/2011 14:50:55
principessa e sofiachiara

MITICHE........

Da: OTTIMO..........15/12/2011 14:52:46
ti presto anche il mio di braccio

Da: Missy1992 15/12/2011 14:53:02
Principessa81 allora???
Quale mando? quello di sofiachiara o il tuo che hai postato?

Da: Vale x le più brave15/12/2011 14:53:44
ragazze scusate non sono giurista devo aiutare il mio ragazzo, mi chiede se è opportuno inserire o meno il segreto d'ufficio! GRAZI MILLE!!

Da: carlettino15/12/2011 14:56:22
inoltre c'è da considerare anche il venir meno dei presupposti del sequestro probatorio del computer. Scaricati i file non c'è più alcuna esigenza probatoria di mantenere in sequestro il bene

Da: LE CONCLUSIONI15/12/2011 14:56:23
LE CONCLUSIONI??

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