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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: principessa81 | 15/12/2011 17:10:01 |
marco44564 SI MARCO CI VUOLE...HO VISTO SUI FORMULARI TE LA POSTO NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE Il sottoscritto Caio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di …….., nomina difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire. Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni. ……..,li……. Caio per accettazione dell'incarico e autentica della firma (Avv………) | |
Da: tremebondo | 15/12/2011 17:10:04 |
mi raccoamnado la senteza 1266/11 è fondamentale.. | |
Da: lUmbert | 15/12/2011 17:10:12 |
io avrei fatto un ricorso per saltum! | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:11:02 |
munnezzzz SI NA MUNEZZZ.....RIDICOLO | |
Da: tremebondo | 15/12/2011 17:12:02 |
principessa81..mi raccomando la sentenza 1266/11...in ogni caso sarao bocciata..... | |
Da: amico | 15/12/2011 17:12:04 |
che io sappia ci vuole procura speciale qualcuno mi da conferma?? | |
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Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:12:04 |
e tu si na crappppppppp LA PROCURA SPECIALE NELL'ATTO DI APPELLO NON CI VUOLE ANIMALEEEEEE!!!! VAI A SCAVà è PATANNNNNNN | |
Da: minchia | 15/12/2011 17:13:00 |
Scusate ma dopo una pratica (se così si può chiamare per tutti quelli che sgobbano senza a volte neanche annusarlo un atto) di due anni, come cazzo fate a pretendere che una persona riesca a redigere un atto da avvocato cassazionista con 30 anni d'esperienza???? mi fate schifo criticoni del cazzo che dite: "MA DAI E' UNA CAZZATA QUEST'ATTO NE'? ANDATE AFFANCULO | |
Da: tremebondo | 15/12/2011 17:14:19 |
PRINCIPESSA81..SARAI BOCCIATAAAAAAAAAAAAAAA BOCCIATAAAAAAAAAAAAA BOCCIATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BOCCIATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:14:32 |
TREMEBONDO QUALE SENTENZA DEL 1266/11.SEMBRA DI CIVILE... | |
Da: santaclaus | 15/12/2011 17:14:33 |
che casino.......... | |
Da: tremebondo | 15/12/2011 17:16:29 |
PRINCIPESSA81..MA DAIIIIIIIIII è FONDAMENTALE..BAH....AI FINI DELLE RISOLUZIONE DELL CONTROVERSIA APPELLO..BAH...E FATE PENALE... | |
Da: amico | 15/12/2011 17:17:03 |
munnezzzzz gurda come si redige un atto d'appello:http://www.altalex.com/index.php?idnot=35301 sbaglio o parla di procura speciale?? | |
Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:19:21 |
XAMICO SI NA MUNNEZZZZZ NELL'ATTO DI APPELLO NON CI VUOLE LA PROCURA SPECIALE.....VAI A RACCOGLIERE è PUMMAROLLLLLL!!!! | |
Da: X MUNNEZZZ | 15/12/2011 17:22:02 |
tu sei proprio ridicolo!!!! come fai a dire che nn ci vuole la procura se in tutti gli atti d'appello ci sono??? mi sa proprio che vuoi mettere tutti fuori pista.... ma sai cosa ti dico??? RUMPATI PROPRIU U CULU!!!! CAZZONE DI MERDA | |
Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:23:23 |
BOCCIATI BOCCIATI BOCCIATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:23:45 |
COSA TI DICE L'ART. 571 COMMA 2 DEL CPP?????MUNEZZZZZ | |
Da: nevrotica | 15/12/2011 17:24:45 |
si parlava anche di inutilizzabilitĂ della prova per violazione del 291. | |
Da: tremebondo | 15/12/2011 17:24:50 |
TUTTI BOCCIATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII POLLASTRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
Da: amico di tutti | 15/12/2011 17:25:51 |
ma mannatell a f....ul a sta munnezzzz!!!!!! | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:25:51 |
CORREGGO: COSA TI DICE L'ART. 571 COMMA 1 DEL CPP?????MUNEZZZZZ SEI FRUSTRATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. | |
Da: da cz | 15/12/2011 17:27:26 |
grazie di tutto principessa sei mitica...... | |
Da: x munnezzzz | 15/12/2011 17:28:57 |
sono invidioso!! | |
Da: amico di tutti | 15/12/2011 17:29:30 |
Insussistenza del fatto, non configurabilità del reato di peculato. La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Caio in ordine al reato di peculato, a causa della sua condotta consistita nell'aver utilizzato il computer e la linea internet di proprietà dell'ente comunale per fini personali, non riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni. Preliminarmente va evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'effettiva utilizzazione da parte dell'appellante dei beni nella sua disponibilità , ancorchè, a parere di questa difesa, tale condotta non possa integrare la fattispecie del reato di peculato. Giova precisare che già in primo grado, le risultanze del dibattimento avevano chiarito un particolare decisivo, negligentemente trascurato dal giudice di prime cure, relativo alla sottoscrizione, da parte dell'ente comunale, di un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" . A tal proposito, ci si domanda se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Caio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se sia idonea ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, l'appropriazione di bene appartenente alla P.A. A tal riguardo, allora, si rammenta a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile. Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'offensività , l'appropriazione di una prestazione inserita nell'ambito di un contratto telefonico forfettario che, per la sua particolare natura non implica un maggior esborso da parte dell'Ente comunale e la conseguente produzione di un danno erariale. Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto, o, come nel caso di specie, non quantificabile, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10 29.9.10, n. 35150). Ancora, la Suprema corte, con due interventi perfettamente attinenti al caso in esame ha chiarito in maniera incontrovertibile che "Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione". (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256) ed ancora "Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta". (Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709) Orbene, con riferimento al caso in esame è di meridiana evidenza che il comportamento perpetrato da Caio non possa essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p., sia avuto riguardo alla impossibilità di quantificare il valore economico degli impulsi telefonici oggetto di appropriazione, stante la sottoscrizione da parte del Comune di Beta, di una tariffa internet forfettaria, consistente in un esborso fisso, prescindente dall'utilizzo della linea, sia con riferimento all' ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato ed al concetto di apprezzabilità del danno subito dalla P.A. che sarebbe stata costretta a pagare, a titolo di canone di connessione, la medesima somma, anche in assenza del comportamento irregolare contestato a Caio. | |
Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:29:51 |
bocciati bocciati bocciatiiiiiiiii MUNNEZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ANDATE A LAVORARE NEL BURKINA FASO NELLE MINIERE DI CARBONEEEEEEEEEEEEEEEEEE CON UNA BELLA PROCURA SPECIALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | |
Da: ester82 | 15/12/2011 17:31:46 |
mongoloide padano ignorante | |
Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:32:44 |
X PRINCIPESSA81 CARA SECONDO ME CAMBIA MESTIERE TI SUGGERISCO UN MATERASSO E SENZA MUTANDE FAI A MEGLIA NGARRATTTTTTTTT..........MUNNEZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!1 | |
Da: ester82 | 15/12/2011 17:32:47 |
l umbert è un ignorante | |
Da: l''''Umbert | 15/12/2011 17:33:44 |
Avete ragione , sono io il rottinculo della situazione, ma capitemi, purtroppo mia madre si prostituiva sin da ragazzina ed io no so neanche chi sia mio padre!!! Con i soldi dei magnacci mia madre (quella santa bagascia) mi ha comprato una fabbrichetta, ma la verità è che sono un frustrato di merda ed amo farmi ricoprire dagli insulti ... cioè proprio godo, ne'? Speriamo che stasera trovo un bel senegalese che con la scusa di picchiarlo le prendo.... anzi lo prendo ;-) | |
Da: ester82 | 15/12/2011 17:34:13 |
principessa81 non serve la procura speciale | |
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