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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51920 volte
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Da: JAGO1 X Innominato20/12/2011 00:17:56
Non mi riferivo a te, bensì al tuo "illuminato" interlocutore....

Da: serbian 8120/12/2011 00:17:57

- Messaggio eliminato -

Da: JAGO1 X Siberian20/12/2011 00:21:56
Io mi sono fermato alla bipartita e tripartita... Quanto al "monoteismo", invece, penso dovresti seguirlo nel senso di votarti ad un buon Dio affinchè tu possa superare l'esame...

Da: serbian 8120/12/2011 00:26:05

- Messaggio eliminato -

Da: .......20/12/2011 00:29:48
Ragazzi avete rotto il cazzo, voi le teorie e la dottrina!
Se non avete fatto come la soluzione che ho postato poco prima è inutile che discutete...andate a cercavi un altro lavoro!

Da: serbian 81 x jago120/12/2011 00:30:14

- Messaggio eliminato -

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Da: JAGO1 X Siberian20/12/2011 00:31:30
Se hai gli attributi linkami la dottrina di cui parli e ti farò pubbliche scuse....

Da: serbian 81 x ........20/12/2011 00:31:49

- Messaggio eliminato -

Da: serbian 8120/12/2011 00:34:26

- Messaggio eliminato -

Da: JAGO1 X Siberian20/12/2011 00:34:39
Lapsus freudiano...forse xchè ti associo a qualcosa di freddo e sterile... :)

Da: serbian 8120/12/2011 00:38:06

- Messaggio eliminato -

Da: JAGO1 X Siberian20/12/2011 00:42:37
Buonanotte a te e, non disperarti, mi raccomando....

Da: JAGO1 X....20/12/2011 00:51:21
Se non sbaglio questo è un forum e, come tale, pensato per un confronto, a volte svilente, ma pur sempre democratico.... Quindi, ergo il cazzo lo abbia rotto tu e le tue soluzioni preconfezionate che ti arroghi il diritto di imporre...Casomai potresti parlare di uno spunto, ma non di più...Un atto, a prescindere dalle formule ricorrenti, è personale e, come tale, non soggetto ad alcuna riconduzione in un qualsivoglia schema predefinito...O forse ti fa comodo credere che quello linkato sia l'unico accettabile perchè ricalca l'elaborato che ti hanno passato in sede di essame?

Da: gregor 20/12/2011 01:43:05
guarda chi c'è!! il penalista innominato, sono sempre nei tuoi pensieri vero? come mai?

Da: Innominato  per Gregor    19/12/2011 20.43.59
Leggendo i post precedenti, tu mi hai accusato di sostenere che l'evento e' il danno. Fammi fare due risate: nel reato di peculato quale e' l'evento????

io non ti ho accusato, lo hai scritto tu, basta andare a vedere...

forse te la ridi perchè una montagna di gente quì sopra la vede come te, eppure il pensiero non è così difficile: è inutile ripetere che se non c'è danno non c'è reato, perchè come è noto il peculato è un reato plurioffensivo e protegge 2 interessi di cui solo uno di essi manca: il danno alla pubblica amministrazione.

se non ti fa troppa fatica leggerel'art. 314
c.p. scoprirai che al comma I

'Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.'

la condotta prevede un'appropriazione e dunque un danno. Se l'art. finisse quì potresti aver ragione, eppure l'art. prosegue nel suo comma II ove si prevede una reato differente sotto il profilo strutturale, ma soprattutto, per quello che conta, non prevede affatto che vi sia una danno... eppure quello è un reato Inoominato penalista, lo capisci o no? non c'è il danno ma c'è il reato, perchè quella precisa disposizione protegge:

''buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione in quanto basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente'' e dunque un bene che non è stima di valore.

c'è quì sopra un link interessante per te

http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Atti/Diritto%20penale/Atto%20di%20appello/default.aspx?id=14598

nell'ultima sentenza prima dell'atto c'è:

Cassazione Penale, sez. VI, 21 maggio 2008, n. 20326, per la quale si configura il reato di peculato, sia in caso di danno patrimoniale all'ente pubblico, sia nel caso di violazione del buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione in quanto basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente. Appare evidente che la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l'uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici (Fattispecie: utilizzo da parte di un dipendente pubblico, del computer dell'ufficio, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune, navigando in internet su siti non istituzionali, scaricando e masterizzando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione).

ORA DIMMI UNA COSA GENIALONE, LA FATTISPECIE CUI FA RIFERIMENTO LA SENTENZA ...

(Fattispecie: utilizzo da parte di un dipendente pubblico, del computer dell'ufficio, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune, navigando in internet su siti non istituzionali, scaricando e masterizzando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione).

NON TI PARE TERRIBILMENTE SIMILE A QUELLA DELLA TRACCIA?

Da: gregor 20/12/2011 01:43:05
guarda chi c'è!! il penalista innominato, sono sempre nei tuoi pensieri vero? come mai?

Da: Innominato  per Gregor    19/12/2011 20.43.59
Leggendo i post precedenti, tu mi hai accusato di sostenere che l'evento e' il danno. Fammi fare due risate: nel reato di peculato quale e' l'evento????

io non ti ho accusato, lo hai scritto tu, basta andare a vedere...

forse te la ridi perchè una montagna di gente quì sopra la vede come te, eppure il pensiero non è così difficile: è inutile ripetere che se non c'è danno non c'è reato, perchè come è noto il peculato è un reato plurioffensivo e protegge 2 interessi di cui solo uno di essi manca: il danno alla pubblica amministrazione.

se non ti fa troppa fatica leggerel'art. 314
c.p. scoprirai che al comma I

'Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.'

la condotta prevede un'appropriazione e dunque un danno. Se l'art. finisse quì potresti aver ragione, eppure l'art. prosegue nel suo comma II ove si prevede una reato differente sotto il profilo strutturale, ma soprattutto, per quello che conta, non prevede affatto che vi sia una danno... eppure quello è un reato Inoominato penalista, lo capisci o no? non c'è il danno ma c'è il reato, perchè quella precisa disposizione protegge:

''buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione in quanto basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente'' e dunque un bene che non è stima di valore.

c'è quì sopra un link interessante per te

http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Atti/Diritto%20penale/Atto%20di%20appello/default.aspx?id=14598

nell'ultima sentenza prima dell'atto c'è:

Cassazione Penale, sez. VI, 21 maggio 2008, n. 20326, per la quale si configura il reato di peculato, sia in caso di danno patrimoniale all'ente pubblico, sia nel caso di violazione del buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione in quanto basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente. Appare evidente che la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l'uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici (Fattispecie: utilizzo da parte di un dipendente pubblico, del computer dell'ufficio, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune, navigando in internet su siti non istituzionali, scaricando e masterizzando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione).

ORA DIMMI UNA COSA GENIALONE, LA FATTISPECIE CUI FA RIFERIMENTO LA SENTENZA ...

(Fattispecie: utilizzo da parte di un dipendente pubblico, del computer dell'ufficio, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune, navigando in internet su siti non istituzionali, scaricando e masterizzando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione).

NON TI PARE TERRIBILMENTE SIMILE A QUELLA DELLA TRACCIA?

Da: gregor 20/12/2011 01:46:35
rettifico, qui non c'è una montagna di gente che ti sostiene, sei tu a farlo da solo impersonando questo o quello. Ora però vedi di dormire tranquillo ... tra un paio di giorni torno per vedere se hai scritto qualcosa di nuovo, o qualcosa di sensato, oppure per vedere se ti dibatti ancora, mezza calzetta!

Da: gregor 20/12/2011 01:50:58
mettiamola così, chi ha messo ''il reato non sussiste'' probabilmente non ha neppure sbagliato, ma chi ha messo ''perchè il fatto non costituisce reato'' ha mostrato di aver fatto un ragionamento in più.

Da: gregor 20/12/2011 01:57:54
stu scem!

Da: gregor 20/12/2011 02:05:05
senza andare tanto in giro per sentenze, tu devi spiegarmi, penalista, dove trovi che il comma II dell'art. 314 c.p.

''Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita''

mi spieghi in quale punto esatto al norma prevede un danno?

checcazzo di cantilena, non c'è l'elemento oggettivo perchè non c'è il danno, non c'è, non c'è, non c'è perchè non c'è il danno, non c'è il danno, non c'è il danno .... embe? il reato c'è anche senza il danno (naturalmente, per come tu intendi il danno)

Da: gregor 20/12/2011 02:18:10
alla tua domanda ''Fammi fare due risate: nel reato di peculato quale e' l'evento????''

ti rispondo volentieri,

nel c.d. peculato proprio (comma I)
è danno patrimoniale all'ente pubblico

nel c.d. peculato d'uso (comma II)
'l'uso momentaneo della cosa' come esattamente descritto dalla norma, la violazione del buon andamento e dei rapporti fiduciari all'interno della P.A. come chiarito dalla giurisprudenza. Per gli aficionados del danno (quelli cioè che senza danno non riescono a immaginarsi un reato) l'aver mutato, seppur brevemente, la fuzione pubblicistica della cosa, ... sono gli stessi che riscontrano una sorta di danno anche nel delitto di evasione, per esempio.

Da: gregor 20/12/2011 02:24:42
notte a tutti, ragionate con la vostra testa e sappiate che se avete ben motivato sarete tranquilli e sereni, non date retta a quest'esaltato che crede che il diritto sia una funzione matematica, ma soprattutto a quest'esaltato che viene qui pieno di vano ed immeritato orgoglio e dall'alto delle sue disordinate ricostruzioni non è capace ad argomentato con una fastidiosa e noiosa ripetizione farcita con nulla più di un ''me lo ha detto il commissario giudice della corte di appello'', o ''me lo ha detto il mio dominus, che è vecchietto, esperto e cassazionista'' (questi più o meno le fonti più autorevoli del suo pensiero) se sfoglierete in dietro sarà agevolmente evidente a tutti.
notte

Da: Artù per tutti20/12/2011 09:26:28
La sentenza della cassazione che ho messo, lasciava intendere che il fatto non costituisse reato, ma ho sbagliato e me ne sono accorto rivedendomi meglio la dottrina... Beh, meglio tardi che mai! Le persone intelligenti cambiano idea... e ad ogni modo nell'atto ho scritto (... o con diversa formula assolutoria che l'adita Corte di Appello riterrà di giustizia). Speriamo basti, sennò... chissenefrega! L'ano scorso l'ho superato lo scritto!!! Più che altro mi auguro che venga valutata una questione marginale per chi, come me, si è confuso.

Da: Avv. Prof. FETENTE20/12/2011 09:35:25
Eccezion fatta per alcuni di voi, gli altri non capiscono un emerito "tubo" !!!

Artù, TU QUOQUE !!!!!!!!
Come puoi fidarti dei praticantelli e non del sottoscritto ???????

...Ma veniamo al dunque !!!

Da "Wikipedia":
"La formula di assoluzione secondo la quale "il fatto non costituisce reato" è dichiarata tutte le volte in cui si riconosce che il fatto è stato commesso effettivamente dall'imputato, ma manca uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato oppure vi è una causa di giustificazione".

Pertanto, se manca uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato (compreso l'elemento oggettivo), il fatto non costituisce reato !!!

Vi invito a controllare !!!

http://it.wikipedia.org/wiki/Proscioglimento

SALUTI !!!

Da: waiting for...20/12/2011 09:37:26
credo che la soluzione di Giuffrè contenga un errore...
A mio parere chiedere il minimo edittale quando la condanna è già al minimo edittale è un errore

Da: Artù per Avv. Prof. FETENTE20/12/2011 09:39:32
Carissimo, è la stessa definizione che ho postato su altro forum a sostegno della mia precedente tesi. Purtroppo è sbagliata... Ho controllato su Simone, sul codice esplicato ed anche su Fiore!!!! Non c'è niente di male a dire che ci si è sbagliati... s'impara anche così!

Da: Art per Avv. Prof. FETENTE20/12/2011 09:45:28
Quella su wikipedia è errata poiché deve mancare l'elemento soggettivo o esserci una scriminante per aversi la formula assolutoria che dici tu.

Da: Avv. Prof. FETENTE20/12/2011 09:50:41
Artù, prova ad usare bene la testolina e vedrai che non hai sbagliato !!!

La questione è molto più semplice di quanto la si faccia !!!

I praticantelli confondono il termine "fatto" con quello di "reato" !!!
Essi intendono l'espressione "il fatto non sussiste" come se fosse "il reato non sussiste" !!!

...Un fatto è avvenuto, ma questo non contiene gli elementi costitutivi del reato, quindi IL FATTO NON COSTITUISCE REATO !!!!!

Se Caio è stato sorpreso a scaricare files, come si può affermare che nessun fatto sia avvenuto ???
Scaricare files non è forse un fatto ???????

Beh, davvero SALUTI !!!!!!!!

Da: Avv. Prof. FETENTE20/12/2011 09:52:55
Ah, dimenticavo: la pagina di Wikipedia è correttissima !!!!!

Da: gregor 20/12/2011 09:54:47
x waiting for...
tre anni sono il minimo della pena per il peculato proprio.
per il peculato d'uso la pena va da 6 mesi a tre anni e la traccia ci dice che caio è stato condannato ex art 314 senza specificare se per il I o II comma

Da: Avv. Prof. FETENTE20/12/2011 09:58:40
A "waiting for...".

Nessun errore anche sul "Giuffrè" !!!

Chiedere il minimo edittale quando la condanna è già al minimo non è un errore !!!

E questo perché l'Appello è un altro processo rispetto a quello di primo grado !!!!!!!!!

...Beh, mi sono stancato !!!

Vado via davvero !!!!!

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