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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: tresi | 15/12/2011 14:57:56 |
a napoli finiscono alle 16.00 | |
Da: Missy1992 | 15/12/2011 14:58:27 |
POSTATE UNA SOLUZIONE CERTA!!!!!!!! E' TARDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: Missy1992 | 15/12/2011 15:00:36 |
X TRESI Ma chi te l' ha detto?????????????????????????????????????? | |
Da: CAZZ......TE | 15/12/2011 15:01:00 |
A RC esami annullati...... evita di dire cazz.......te | |
Da: AHHH | 15/12/2011 15:01:11 |
A CHE ORA CONSEGNA CATANZARO | |
Da: amico di tutti | 15/12/2011 15:02:15 |
a mTRIBUNALE CIVILE DI .... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER a missy 1992 L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inâ��â��â��â��â��â��â��.., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX â��â��â��â��â��â��â��.. e la PEC â��â��â��â��â��â��â��â��â��â��) PARTE CONVENUTA CONTRO I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. .............. PARTE ATTRICE * * * * * * * * * Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000. Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. * * * * * * * * Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti MOTIVI Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000. Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. â��â��â��. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge. È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà . Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica. Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente. La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro 95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita. Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto. Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96). Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato. L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti. In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011). La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà , è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10). * * * * * Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". Avv. Procura alle liti L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito. ____________ Vera la firmaissy 1992 | |
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Da: ... | 15/12/2011 15:02:53 |
a che ora finiscono a napoli? | |
Da: rux | 15/12/2011 15:03:12 |
per missy 1992 è corretto quello di principessa81 Come attenuante metti il 323 bis. E poi anche le generiche.... | |
Da: X PRINCIPESSA 81 | 15/12/2011 15:05:11 |
PUOI RIPUBBLICARE? | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 15:05:56 |
rICORDATE LA COMPETENZA DEL GIUDICE. IL PECULATO DOVREBBE ESSERE DECISO IN 1�° GRADO DA TRIB COLLEGIALE PERCHE LA PENA MAX è10 ANNI.IN APPELLO EX ART. 596 C.1. | |
Da: 11 | 15/12/2011 15:07:04 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: AAAAAAA | 15/12/2011 15:07:47 |
MUORI CAPRA | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 15:08:02 |
RAGAZZI IO FACCIO QUEL CHE POSSO.NN FACCIO PRATICA...USO IL CERVELLO.CHIEDO AIUTO AI VETERANI ESPERTI. METTIAMO PIù ATTI. IN MODO CHE NON FACCIANO COPIA CONFORME YTUTTI. ORA LO RIPUBBLICO...E QUALCUNO DI BUON SENSO FACCIA LE DOVUTE MODIFICHE. GRAZIEEEEEEEEEEEE | |
Da: rox | 15/12/2011 15:08:11 |
per chi vuole qualche cosa di più chiaro..... http://www.gossiplandia.it/2011/12/atto-giudiziario-di-diritto-penale-esame-avvocati-2011/comment-page-1/#comment-9535 | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 15:08:59 |
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ATTO DI APPELLO Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, del Sig. Caio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n…… / R.G. del Tribunale di , PROPONE FORMALE APPELLO avverso la sentenza emessa all'udienza del / / dal Tribunale di , con la quale l' appellante è stato dichiarato responsabili del reato ascrittogli - combinato disposto ex art. 314 c.p - e condannato alla pena di 3 anni di reclusione. pena condizionalmente sospesa. Con il seguente appello, che investe e riguarda tutti i capi e punti della decisione di Primo grado chiede l'integrale riforma della Sentenza per i seguenti motivi: I. il fatto non sussiste; II. non configurabilità del reato di peculato; III. ASSOLUZIONE DAL REATO ASCRITTO con formula piena;; IV. in via gradata assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 1 cpp; V. concessione di ogni possibile attenuante e beneficio di legge; Questa difesa deve preliminarmente rilevare la palese insussistenza del reato contestato alla odierno appellante .Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di peculato p. e p. dall' art. 314 cp ascritto a Caio. Risponde di tale delitto "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria". Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che Caio ha per mezzo del computer dell'ufficio navigato in internet visitando siti non istituzionali dai quali ha scaricato, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione e che la citata attività si è protratta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila e che il comune aveva stipulato con l'ente gestore di telefonia un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso (sia di telefonate che connessione ad internet). Peraltro, si tratta di dati probatori pacifici, mai contestati da Caio. Questa difesa sostiene che il reato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Caio; non tutti gli elementi previsti dall'art. 314 si sono realizzati, in particolar modo, difetta dell' oggetto giuridico, Infatti l'oggetto giuridico del delitto di peculato è il duplice interesse dell'amministrazione all'onestà dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio ed alla tutela dei mezzi necessari al conseguimento dei propri fini. La norma penale in oggetto presuppone, pertanto, che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. Infatti la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che l'oggetto giuridico del delitto di peculato si identifichi con la tutela del patrimonio della P.A. da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o altrui denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui siano in possesso per ragioni del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che l'azione compiuta configuri una lesione dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione (Corte di Cassazione, Sezione VI, 19 settembre 2000, n. 10797).Nella fattispecie risulta indispensabile stabilire se il pubblico dipendente abbia arrecato o meno un pregiudizio al patrimonio della pubblica amministrazione per poter ritenere sussistente il reato di peculato. Verifica che va effettuata tenendo conto del concreto assetto dell'organizzazione pubblica, e più precisamente accertando la presenza o meno di una convenzione tra la P.A. e l'ente gestore di internet che preveda un uso illimitato del servizio con tariffa fissa. Nel caso di specie le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".. In tale caso, infatti, il delitto di peculato non sussisterebbe per carenza di lesione dell'integrità patrimoniale della p.a., in quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'ente gestore di internet una determinata somma a prescindere dall'intensità dell'uso del servizio. Cosa ben diversa se mancava la suddetta convenzione, il danno al patrimonio pubblico sarebbe stato rappresentato dalle spese sostenute dalla P.A. per ogni contatto telefonico effettuato dal dipendente al fine della navigazione su siti non istituzionali. Con l'ulteriore precisazione che il peculato configurabile è quello ordinario e non quello d'uso, atteso che oggetto dell'appropriazione sono le energie (intese come "cosa mobile"), entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche. La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 41709 del 25 novembre 2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo "non integra il reato di peculato: l'utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato o l'uso del pc collegato alla rete internet per ragioni personali qualora i danni al patrimonio della pubblica amministrazione siano di scarsa entità o nulli,ossia i costi siano contenuti, finendo per essere irrilevanti, rilevandosi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato. la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla pubblica amministrazione che siano privi, in sé, di rilevanza economica e, quindi, inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione. Il danno all'amministrazione era e nullo per quel che riguardava la navigazione su internet, dal momento che il comune pagava un canone fisso mensile di abbonamento per la connessione. Da quanto esposto, è facile desumere che la condotta del sig. Caio, non possa integrare il reato addebitato di peculato. Alla luce dei motivi esposti voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in riforma dell'impugnata decisione, assolvere Caio dal reato, ex art 314 c.p., perché il fatto non costituisce reato. Con riserva di altri e nuovi motivi nei modi e termini di legge. Con Osservanza -Avv. - NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE Il sottoscritto Caio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di …….., nomina difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire. Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni. ……..,li……. Caio per accettazione dell'incarico e autentica della firma (Avv………) | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 15:09:39 |
MI RACCOMANDO NN COPIATE DA FORMULARI..CAMBIATE TIZIO CON CAIO.... | |
Da: francy87 | 15/12/2011 15:09:58 |
sapete a ke ora finosconoa napoli? | |
Da: ONCOLOGO | 15/12/2011 15:10:22 |
11 quando ci vediamo noi? | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:10:35 |
F I D A T E V I I I I I I I !!!!!! W LA SICILIA | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 15:11:59 |
RUX ALLORA???? | |
Da: x oncologo | 15/12/2011 15:14:00 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: GELMINI | 15/12/2011 15:14:43 |
QUALCUNO DA CATANZARO REGGIO MESSINA CATANIA CHE CI DICE SE CI SONO FIGLI O NIPOTI DI PERSONE FAMOSE LI CON LORO? AAAAAAA ROTOLANDO VERSO SUD | |
Da: maf666666666666 | 15/12/2011 15:15:43 |
amicoditutti hai sbagliato foruummmmmmm!! | |
Da: Missy1992 | 15/12/2011 15:17:01 |
X AMICO DI TUTTI Sei sicuro che la tua di civile è corretta??? ti prego è per mia sorella | |
Da: brulaky | 15/12/2011 15:17:18 |
le porcate ti ricordo , si sono fatte anche al nord .. anche nel concorso di magistratura | |
Da: amico di tutti | 15/12/2011 15:20:38 |
per missy 1992 vai tranquilla l ho inviata a mio fratello!!!! | |
Da: maf666666666666TT | 15/12/2011 15:20:39 |
MA PRINCIPESSA....MA INSOMMAAAAAAAA "IL FATTO NON SUSSISTE" OPPURE " IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" ???????????? | |
Da: rox | 15/12/2011 15:21:08 |
missy 1992 ma quante sorelle hai??? guarda che devi decidere se penale o civile!!!! per quanto riguarda penale è corretto quello di principessa 81. per quanto riguarda invece l'atto di civile clicca su questo link...... http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4411:esame-avvocato-2011-atto-giudiziario-di-diritto-civile&catid=108:esame-avvocato-2011&Itemid=50 | |
Da: giucom | 15/12/2011 15:21:46 |
PER GELMINI (O TAL DEI QUALI) VEDI CHE SPESSO I COMPITI DEI RAGAZZI DEL SUD VENGONO CORRETTI DALLE COMMISSIONI DEL NORD CON RISULTATI A DIR POCO SCANDALOSI... PENSA PRIMA DI DIRE CAZZATE... | |
Da: P E N A L E | 15/12/2011 15:21:50 |
1) ma come trattate il profilo del danno che la P.A. avrebbe subito dal comportamento infedele dell'impiegato? Appurato che non vi è danno economico, come la mettiamo sul piano della fiducia e del buon andamento della P.A.? Il 314, secondo giurisprudenza, tutela anche questi aspetti, no? 2) Poi qualcuno posti il paragrafetto sulle attenuanti e riduzione della pena fatto un po' meglio di quello inserito qualche pagina più sopra, perché mi pare assai ripetitivo e dispersivo 3) e sulla sospensione condizionale della pena? | |
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