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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: munnezzzz15/12/2011 15:48:49
MUNNEZZZZZ nell'atto di appello non ci vuole la procura speciale ANIMALEEEE!!!!!

Da: la procura15/12/2011 15:51:01
chi può scrivere la procura???

Da: principessa8115/12/2011 15:51:24

NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Caio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
……..,li…….
Caio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: Hottor15/12/2011 15:52:43
è un atto di una facilità incredibile!

Da: CB15/12/2011 15:52:48
ragazzi calma:
assoluzione xè il fatto non sussiste;
in subordine in caso di riconoscimento dell'art. 323 (che ha una pena inferiore al 314!!!) chiedere l'applicazione dell'attenuante specifica del 323 bis

Da: P E N A L E15/12/2011 15:55:47
ma non ha senso subordinare la richiesta principale alla derubricazione del reato ad altra fattispecie che non è mai stata menzionata prima nel processo! Noi dobbiamo difenderci dalla sentenza di condanna, non stiamo scrivendo un parere! Che ne dite?

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Da: carlettino15/12/2011 15:57:59
sbagliato parlare del 323! Ma se tu fossi veramente il suo avvocato, andresti a mettere la pulce all'orecchio della Corte di Appello? E poi, ma se non è mai stato contestato cosa ce ne frega!!!! a parte che non ci sono nemmeno gli elementi costitutivi dell'abuso

Da: pino7815/12/2011 15:59:04
a che ora finiscono a salerno

Da: boa sorte 15/12/2011 16:00:06
Coclusioni:

- ASSOLUZIONE EX 530 CPP
- RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA PENA

- Con riserva di altri e nuovi motivi nei modi e termini di legge.???

Da: kally15/12/2011 16:00:19
se non sapete fare un atto così semplice come pensate di andare in udienza ed esercitare?? cosa direte davanti al giudice?? aspetti che leggo la mia difesa sul forum??

Da: CB15/12/2011 16:02:38
carlettino: esatto, non ci sono gli elementi x questo sarà assolto, ma nell'ipotesi in cui la corte d'appello non fosse d'accordo che fai, lo lasci con la condanna per 314? il 323 ha pene più basse

Da: carlettino15/12/2011 16:03:07
richiesta assoluzione perchè il fatto non sussiste . Stop. La sospensione condizionale può essere applicata anche d'ufficio e la puoi chiedere anche in corso di discussione. Se la chiedi nell'atto di appello togli forza alla tesi assolutoria

Da: toroseduto15/12/2011 16:05:12
è inutile chiedere la condanna per il reato di abuso che la stessa sentenza da noi richiamata sostiene che non c'è che è un avvocato pazzo??????????

Da: CB15/12/2011 16:06:29
toroseduto, ma chi ha parlato di condanna x 323? solo ed esclusivamente in subordine, ripeto, perchè ha pene più basse del 314!

Da: mmaryr 15/12/2011 16:06:36
SVOLGIMENTO
di CLAUDIO VENDITTI


CORTE D' APPELLO DI _______
SEZIONE PENALE______
P. P. N. 01/01 R.G. N.R.
P. P. N. 01/01 R. GEN.TRIB.


ATTO DI APPELLO
L' Avv. _______, del foro di _____, con studio in_____ alla via____,  nella qualità di difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto di Caio, nato a______il________e residente in ______ , via________, imputato nel procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui all'art. 314 c.p. espone quanto segue
* * * * * * *
Il sig. Caio è dipendente del Comune di Beta e durante l'orario di lavoro viene sorpreso dal Sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio, naviga in internet visitando siti non istituzionali.
Da quest'ultimi, inoltre,  scarica, su archivi personali, immagini e filmati non attinenti alla proprie mansioni nonché agli interessi pubblici dell'ente.
Durante il processo di primo grado si è accertato che i file scaricati sono stati più di 10.000 e che l'attività incriminata è durata più di un anno.
Si è evidenziato durante la fase dibattimentale del processo, alla luce delle indagini difensive svolte, che il Comune di Beta aveva stipulato con l'ente gestore telefonico un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", prescindente quindi dal numero di accessi ad internet effettuati durante il periodo oggetto dell'accordo.
Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore
DICHIARA
di proporre appello avverso la sentenza di condanna n. ______emessa il____e pubblicata il_____del Tribunale di ________ procedimento penale n. ________R.G.N.R. e n. ____ R.G.Trib., con la quale il sig. Caio è stato condannato alla pena  di 3 anni di reclusione, per i seguenti
MOTIVI
1. ERRATA APPLICAZIONE ED INSUSSISTENZA DELL'ART. 314 C.P.
Il delitto di peculato è una forma di appropriazione indebita da parte del pubblico ufficale ed in particolare del funzionario pubblico.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. sarebbe il patrimonio della P.A., evidentemente compromesso da condotte appropriative commesse da tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa all'interno della stessa, avendo, per ragioni di servizio o di ufficio, la disponibilità di denaro o di cose mobili altrui.
Si rammenta sia la giurisprudenza citata che la dottrina considerano che il reato di peculato sia configurabile solo qualora la cosa della quale il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore apprezzabile.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che: "Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. è l'integrità patrimoniale della P.A., con l'effetto che se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto il reato non può profilarsi mancando un'effettiva lesione patrimoniale"(Cass. Pen., sez. VI, sentenza 29.09.2010 n. 35150)
Altro orientamento giurisprudenziale, alla luce della teoria costituzionalmente orientata del diritto penale, sostiene che il delitto di peculato abbia, come quasi tutti i reati, natura plurioffensiva.
Tale delitto, infatti,  tenderebbe ad incriminare, al contempo, sia le condotte lesive del patrimonio della P.A., sia  tutte quelle condotte contrastanti con i principi d'imparzialità e di buon andamento dell'agire pubblico ex art. 97 Cost..
La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che: "La disposizione dell'art. 314 c.p., oltre a tutelare il patrimonio della Pubblica Amministrazione, mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa, basato su un rapporto di fiducia e di lealtà col personale dipendente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte"(Cassazione penale , sez. VI, sentenza 24.03.2005 n. 13064).
Nel caso di specie non si sarebbe, di fatto, determinata la lesione di nessuno dei beni giuridici prima richiamati.
La tariffa forfettaria è dovuta a prescindere dagli accessi e dal numero di periferiche attivate.
I computers sono comunque collegati alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione che i dipendenti ne fanno.
Non essendosi determinato alcun danno patrimoniale effettivo in capo all'Ente Comunale né alcuna lesione dei principi ex art. 97 Cost. a seguito della condotta del sig. Caio appare evidente come il reato contestato non sia configurabile.
Per questi motivi il sottoscritto procuratore
CHIEDE
che l'Ecc.ma Corte d'Appello di _____ Voglia, in riforma della sentenza impugnata
IN VIA PRINCIPALE
assolvere l'imputato con formula piena dal reato di cui all'art. 314, perché il fatto non  sussiste;
IN VIA SUBORDINATA
Concedere, in caso di decisione sfavorevole all'imputato, le attenuanti ex art. 62 n. 4 c.p. attesa la tenuità del fatto nonché le attenuati generiche visto lo stato d'incersuratezza e le modalità applicative dello stesso.

Luogo e data
Avv._________________

NOMINA DEL DIFENSORE
Nomino mio difensore di fiducia l'Avv. ________ del Foro di _________, con studio in ____, alla via_____,conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione.
Eleggo domicilio presso il suo studio professionale, sito in _______, alla Via ________.

Tizio

E' vera ed autentica

Avv. ______________

Da: LAWYER2315/12/2011 16:06:44
ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE, IN SUBORDINE RIDUZIONE PENA PREVIO ART. 323BIS

NO ABUSO D'UFFICIO, PERSINA LA CASSAZIONE IN UN CASO SIMILE LO HA ESCLUSO!!!

Da: rox15/12/2011 16:08:18
SVOLGIMENTO

di CLAUDIO VENDITTI





CORTE D' APPELLO DI _______

SEZIONE PENALE______

P. P. N. 01/01 R.G. N.R.

P. P. N. 01/01 R. GEN.TRIB.





ATTO DI APPELLO

L' Avv. _______, del foro di _____, con studio in_____ alla via____,  nella qualità di difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto di Caio, nato a______il________e residente in ______ , via________, imputato nel procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui all'art. 314 c.p. espone quanto segue

* * * * * * *

Il sig. Caio è dipendente del Comune di Beta e durante l'orario di lavoro viene sorpreso dal Sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio, naviga in internet visitando siti non istituzionali.

Da quest'ultimi, inoltre,  scarica, su archivi personali, immagini e filmati non attinenti alla proprie mansioni nonché agli interessi pubblici dell'ente.

Durante il processo di primo grado si è accertato che i file scaricati sono stati più di 10.000 e che l'attività incriminata è durata più di un anno.

Si è evidenziato durante la fase dibattimentale del processo, alla luce delle indagini difensive svolte, che il Comune di Beta aveva stipulato con l'ente gestore telefonico un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", prescindente quindi dal numero di accessi ad internet effettuati durante il periodo oggetto dell'accordo.

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore

DICHIARA

di proporre appello avverso la sentenza di condanna n. ______emessa il____e pubblicata il_____del Tribunale di ________ procedimento penale n. ________R.G.N.R. e n. ____ R.G.Trib., con la quale il sig. Caio è stato condannato alla pena  di 3 anni di reclusione, per i seguenti

MOTIVI

1. ERRATA APPLICAZIONE ED INSUSSISTENZA DELL'ART. 314 C.P.

Il delitto di peculato è una forma di appropriazione indebita da parte del pubblico ufficale ed in particolare del funzionario pubblico.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. sarebbe il patrimonio della P.A., evidentemente compromesso da condotte appropriative commesse da tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa all'interno della stessa, avendo, per ragioni di servizio o di ufficio, la disponibilità di denaro o di cose mobili altrui.

Si rammenta sia la giurisprudenza citata che la dottrina considerano che il reato di peculato sia configurabile solo qualora la cosa della quale il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore apprezzabile.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato che: "Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. è l'integrità patrimoniale della P.A., con l'effetto che se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto il reato non può profilarsi mancando un'effettiva lesione patrimoniale"(Cass. Pen., sez. VI, sentenza 29.09.2010 n. 35150)

Altro orientamento giurisprudenziale, alla luce della teoria costituzionalmente orientata del diritto penale, sostiene che il delitto di peculato abbia, come quasi tutti i reati, natura plurioffensiva.

Tale delitto, infatti,  tenderebbe ad incriminare, al contempo, sia le condotte lesive del patrimonio della P.A., sia  tutte quelle condotte contrastanti con i principi d'imparzialità e di buon andamento dell'agire pubblico ex art. 97 Cost..

La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che: "La disposizione dell'art. 314 c.p., oltre a tutelare il patrimonio della Pubblica Amministrazione, mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa, basato su un rapporto di fiducia e di lealtà col personale dipendente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte"(Cassazione penale , sez. VI, sentenza 24.03.2005 n. 13064).

Nel caso di specie non si sarebbe, di fatto, determinata la lesione di nessuno dei beni giuridici prima richiamati.

La tariffa forfettaria è dovuta a prescindere dagli accessi e dal numero di periferiche attivate.

I computers sono comunque collegati alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione che i dipendenti ne fanno.

Non essendosi determinato alcun danno patrimoniale effettivo in capo all'Ente Comunale né alcuna lesione dei principi ex art. 97 Cost. a seguito della condotta del sig. Caio appare evidente come il reato contestato non sia configurabile.

Per questi motivi il sottoscritto procuratore

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di _____ Voglia, in riforma della sentenza impugnata

IN VIA PRINCIPALE

assolvere l'imputato con formula piena dal reato di cui all'art. 314, perché il fatto non  sussiste;

IN VIA SUBORDINATA

Concedere, in caso di decisione sfavorevole all'imputato, le attenuanti ex art. 62 n. 4 c.p. attesa la tenuità del fatto nonché le attenuati generiche visto lo stato d'incersuratezza e le modalità applicative dello stesso.



Luogo e data

Avv._________________



NOMINA DEL DIFENSORE

Nomino mio difensore di fiducia l'Avv. ________ del Foro di _________, con studio in ____, alla via_____,conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione.

Eleggo domicilio presso il suo studio professionale, sito in _______, alla Via ________.



Tizio



E' vera ed autentica



Avv. ______________


Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Dicembre 2011 15:54

Da: CB15/12/2011 16:08:43
forse vi siete dimenticati che siamo in un sistema di civil law, non common law, quindi ogni singolo giudice può fare quel che cavolo gli piace! deve sottostare solo alla legge, non alla giurisprudenza, sebbene sia la cassazione (peraltro nemmeno a SSUU);
per questo io parlo eventualmente di 323

Da: carlettino15/12/2011 16:09:38
per c.b. gli elementi fattuali dal 314 sono diversi dal 323. Se il rinvio a giudizio è stato formulato contestando il fatto del 314 (sottolineo il fatto) la corte non può condannare per un fatto diverso da quello contestato ed oggetto di condanna. Potrebbe solo qualificare lo stesso fatto in modo diverso, ma badate bene il fatto storico deve essere identico. Poichè anche da una mera lettura dell'art. 323 gli elementi fattuali sarebbero nettamente diversi, si pensi alla violazione di legge o regolamento ecc.., la Corte di appello è limitata a decidere su quel fatto cristallizzato nel capo di imputazione. Peraltro la Procura non potrebbe neppure modificare il fatto in corso di appello se non lo ha fatto nel corso del dibattimento di primo grado. La traccia non parla di modifica dell'imputazione

Da: de stefano luigi15/12/2011 16:09:56
ragazzi stiamo inguiati a Napoli, ci hanno comunicato che la sentenza risolutiva dell'atto di civile è la n. 25423 del 3.12.2011 e ora dove la trovo, dove cazzo la trovo.....dai cerchiamola tutti.......e postiamola

Da: PER PIACERE PRICIPESSA15/12/2011 16:11:52
PRINCIPESSAAAAAAAAAAAAAAAA LA RIPOSTI????

Da: francy8715/12/2011 16:12:43
ma sta sentenza nn esiste

Da: hjte15/12/2011 16:15:00
asgjk

Da: xxx131315/12/2011 16:16:10


TRIBUNALE CIVILE DI ....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)

PARTE CONVENUTA

CONTRO

I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............

PARTE ATTRICE

* * * * * * * * *

Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma un preliminare e un successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.

Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.

* * * * * * * *

Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI

Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.

Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.

È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.

Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.

Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.

La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.

Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.

Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).

Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.

In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).

La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).

* * * * *

Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,

Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Luogo, data

Avv.





Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

Da: xxx131315/12/2011 16:17:00


TRIBUNALE CIVILE DI ....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)

PARTE CONVENUTA

CONTRO

I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............

PARTE ATTRICE

* * * * * * * * *

Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma un preliminare e un successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.

Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.

* * * * * * * *

Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI

Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.

Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.

È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.

Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.

Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.

La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.

Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.

Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).

Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.

In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).

La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).

* * * * *

Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,

Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Luogo, data

Avv.





Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.
____________



Vera la firma



Avv. 

Da: principessa8115/12/2011 16:18:00
RAGà MA DICONO CHE NN A BENE...VI FACCIO SOLO SBAGLIARE...

Da: da cz15/12/2011 16:18:47
qualcuno sa se a cz escono alle 18...

Da: principessa8115/12/2011 16:21:53
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, del Sig. Caio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n…… / R.G. del Tribunale di ,
PROPONE FORMALE APPELLO
avverso la sentenza emessa all'udienza del / / dal Tribunale di , con la quale l' appellante è stato dichiarato responsabili del reato ascrittogli ex art. 314 c.p - e condannato alla pena di 3 anni di reclusione
Con il seguente appello, che investe e riguarda tutti i capi e punti della decisione di Primo grado chiede l'integrale riforma della Sentenza per i seguenti motivi:
I.    non configurabilità del reato di peculato;
II.    ASSOLUZIONE DAL REATO ASCRITTO con formula piena;;
III.    in via gradata assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 1 cpp;
IV.    concessione di ogni possibile attenuante e beneficio di legge;

Questa difesa deve preliminarmente rilevare la palese insussistenza del reato contestato alla odierno appellante .Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di peculato p. e p. dall'  art. 314 cp ascritto a Caio.
Risponde di tale delitto  "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria".
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che  Caio ha per mezzo del computer dell'ufficio navigato in internet visitando siti non istituzionali dai quali ha scaricato, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione e  che la citata attività si è protratta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila  e che il comune aveva stipulato con l'ente gestore di telefonia un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso (sia di telefonate che connessione ad internet). Peraltro, si tratta di dati probatori pacifici, mai contestati da Caio.
Questa difesa sostiene che il reato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Caio; non tutti gli elementi previsti dall'art. 314  si sono realizzati, in particolar modo, difetta dell' oggetto giuridico, Infatti l'oggetto giuridico del delitto di peculato è il duplice interesse dell'amministrazione all'onestà dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio ed alla tutela dei mezzi necessari al conseguimento dei propri fini. La norma penale in oggetto presuppone, pertanto, che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. Infatti la stessa  Corte di Cassazione ha ritenuto che l'oggetto giuridico del delitto di peculato si identifichi con la tutela del patrimonio della P.A. da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o altrui denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui siano in possesso per ragioni del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che l'azione compiuta configuri una lesione dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione (Corte di Cassazione, Sezione VI, 19 settembre 2000, n. 10797).Nella fattispecie risulta indispensabile stabilire se il pubblico dipendente abbia arrecato o meno un pregiudizio al patrimonio della pubblica amministrazione per poter ritenere sussistente il reato di peculato. Verifica che va effettuata tenendo conto del concreto assetto dell'organizzazione pubblica, e più precisamente accertando la presenza o meno di una convenzione tra la P.A. e l'ente gestore di internet che preveda un uso illimitato del servizio con tariffa fissa.  Nel caso di specie   le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".. In tale caso, infatti, il delitto di peculato non sussisterebbe per carenza di lesione dell'integrità patrimoniale della p.a., in quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'ente gestore di internet una determinata somma a prescindere dall'intensità dell'uso del servizio.
Cosa ben diversa se  mancava  la suddetta convenzione,  il danno al patrimonio pubblico sarebbe stato rappresentato dalle spese sostenute dalla P.A. per ogni contatto telefonico effettuato dal dipendente al fine della navigazione su siti non istituzionali. Con l'ulteriore precisazione che il peculato configurabile è quello ordinario e non quello d'uso, atteso che oggetto dell'appropriazione sono le energie (intese come "cosa mobile"), entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche.



La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 41709 del 25 novembre 2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo "non integra il reato di peculato:
l'utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato o l'uso del pc collegato alla rete internet per ragioni personali qualora i danni al patrimonio della pubblica amministrazione siano di scarsa entità o nulli,ossia i costi siano contenuti, finendo per essere irrilevanti, rilevandosi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato.
la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla pubblica amministrazione che siano privi, in sé, di rilevanza economica e, quindi, inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione. Il danno all'amministrazione era e nullo per quel che riguardava la navigazione su internet, dal momento che il comune pagava un canone fisso mensile di abbonamento per la connessione.
Da quanto esposto, è facile desumere che la condotta del sig. Caio, non possa integrare il reato addebitato di peculato.
Alla luce dei motivi esposti voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in riforma dell'impugnata decisione,
assolvere Caio dal reato, ex art 314 c.p., perché il fatto non costituisce reato.
Con riserva di altri e nuovi motivi nei modi e termini di legge.
……..,li…….

Con Osservanza
-Avv. -


NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Caio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
……..,li…….
Caio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: principessa8115/12/2011 16:22:50
ME STATE A FA DIVENTà SCEMA L'ART. 530 COMMA1 PARLA ANCHE CHE IL FATTO NON COSTITUISC REATO...

Da: principessa8115/12/2011 16:23:41
SEMBRA ITALIANO...

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